Marzo 2025 (acred919) |
COMPENSI DA TERZI – NUOVE VOCI
Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune modifiche in merito alle voci relative ai “compensi da terzi’, con effetto dal mese di marzo 2025.
Il reddito indicato sulla preesistente voce 680 ‘Compenso da terzi’ viene considerato reddito da lavoro dipendente.
È possibile inserire anche un reddito assimilato a lavoro dipendente: in tal caso deve essere indicato sulla nuova voce 6A0 ‘Compenso da terzi – reddito assimilato’ (campo Importo Totale).
Su richiesta, è stata resa disponibile anche la nuova voce 6A1, che consente di indicare l’acconto addizione comunale da terzi, riportato nel campo Importo Totale.
Le voci sopra elencate si trovano al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ nell’elenco delle voci disponibili.
Infine, sono state predisposte voci analoghe a quelle sopra elencate, per quanto riguarda il conguaglio anno precedente, riportate al punto 4.2 ‘Conguaglio anno precedente’ nell’elenco delle voci disponibili. |
Gennaio 2025 (acred909) |
RATEIZZAZIONI ANNO PRECEDENTE (2024)
Dal mese di gennaio 2025 vengono trattenute le rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020 da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2024 (aggiornamento Acred905 del 19/12/2024). Nel mese di gennaio viene trattenuta la seconda rata, a meno che non risulti attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Se invece, sul mese di gennaio, risulta attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente, le rate da trattenere vengono sempre rideterminate, anche nel caso in cui non cambi l’importo complessivo. In tale situazione, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata la “nuova” prima rata, mentre le rate successive vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.
Ricordiamo che, in presenza di più cedolini, la rata viene trattenuta sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.
Le modalità di versamento delle rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020, sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785).
Ricordiamo, inoltre, che le rate delle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno precedente (2024) vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale. In generale, quindi, la trattenuta inizia con la busta paga del mese di gennaio. Se, invece, sul mese di gennaio viene attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente, la trattenuta delle rate inizia con la busta paga relativa al mese di febbraio.
Il numero delle rate da trattenere viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ (finestra ‘Tabelle – Comuni’) sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario (aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).
Ricordiamo infine che, per le aziende attivate a partire dal mese di gennaio 2025 (con dipendenti già in forza), gli importi dell’addizionale regionale e del saldo addizionale comunale da trattenere a rate, possono essere indicati negli appositi campi previsti sul servizio Cedolini – Anno Precedente, in corrispondenza del mese di dicembre 2024.
In alternativa, i suddetti importi possono essere indicati sulle voci 679 (addizionale regionale) e 769 (saldo addizionale comunale), inserendole sulle Variazioni Mensili di gennaio 2025 (elenco voci variabili, 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’). |
Gennaio 2025 (acred909) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (2024)
Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2025, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell’anno precedente (2024).
Ricordiamo che il conguaglio dell’anno precedente non può essere effettuato sulla busta paga relativa al mese di febbraio.
Precisiamo che è necessario effettuare il conguaglio relativo all’anno 2024, sul mese di gennaio 2025, nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA del rilascio dell’aggiornamento Acred906 del 23/12/2024: in tale condizione, il conguaglio è necessario (quantomeno) per l’aggiornamento delle addizionali comunali.
Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell’anno precedente: ad esempio, il dipendente potrebbe aver comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l’elaborazione delle buste paga di dicembre.
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente debba essere attivato per l’intera ditta, la voce 606 può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicizzazione in data 01/01/2025 e riportando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo (01/02/2025), cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.
È possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente, a livello di ditta, anche tramite il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare abitualmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale dei dipendenti dell’azienda (da utilizzare, in particolare, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando con il criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘6781 RP’ per la regionale e ‘6781 CP’ per la comunale).
L’eventuale differenza risultante dal conguaglio del trattamento integrativo L. 21/2020 relativo all’anno precedente, viene riportata sulla voce 67P (positiva se a credito / negativa se a debito). Tale differenza viene determinata considerando l’importo spettante (voce 67M) e l’importo erogato nel corso dell’anno. Quest’ultimo viene calcolato tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se risultante dal conguaglio effettuato su dicembre (voci 67G / 67H).
Il trattamento integrativo L. 21/2020 derivante dal conguaglio dell’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2025, viene riportato sul codice tributo 1701 con il periodo ’12/2024’ (come disposto dall’Agenzia delle Entrate). Sull’Archivio Tributi viene riportata la sigla aggiuntiva ‘AP’ se a credito e ‘DP’ se a debito.
Per quanto riguarda l’addizionale regionale calcolata sul conguaglio dell’anno precedente, precisiamo che vengono gestite le stesse detrazioni e deduzioni previste sul conguaglio dell’anno corrente (aggiornamento Acred905 del 19/12/2024).
Tuttavia, le detrazioni prevista dalla regione Lazio e dalla provincia di Bolzano sono riportate sulla voce 66Y (anziché 66X), mentre la deduzione prevista dalla provincia di Trento è riportata sulla voce 66S (anziché 66R).
Nel caso in cui si intenda attivare il calcolo delle detrazioni per figli sull’addizionale regionale relativa all’anno precedente, occorre inserire la voce 66V (anziché 66U) sulle Variazioni Mensili di gennaio, indicando la percentuale di carico dei figli nel campo Quantità ed eventualmente il numero di mesi utili complessivi nel campo Importo Unitario.
L’eventuale conguaglio dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate relative all’anno precedente, può essere effettuato secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Dicembre 2024 (acred905) |
CONGUAGLIO FISCALE – ANNO 2024
Di seguito sono riepilogate le principali variazioni fiscali relative all’anno 2024, rilasciate con gli aggiornamenti di gennaio 2024 Acred878 / Acred879:
Irpef a tassazione ordinaria calcolata su 3 scaglioni di reddito, estendendo l’aliquota del 23% (primo scaglione) fino ad E. 28.000 di reddito.
Detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati aumentata di E. 75,00 (da E. 1.880 ad E. 1.955) nella fascia fino ad E. 15.000 di reddito.
Il suddetto aumento di E. 75,00 non viene considerato nella verifica della capienza dell’Irpef lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente, ai fini del trattamento integrativo L. 21/2020.
Ricordiamo, inoltre, che sulla busta paga del mese di dicembre è previsto il conguaglio del “Bonus Natale”, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred904 del 3/12/2024. A tale riguardo, occorre tenere presente anche quanto precisato al precedente paragrafo Acred866 in relazione ai redditi derivanti da altri rapporti di lavoro. |
Dicembre 2024 (acred905) |
DETRAZIONI FISCALI APPLICATE DAL SOSTITUTO
Tutti gli aggiornamenti che hanno riguardato il calcolo delle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni ai punti 3.1 ‘Variazioni Fiscali’ e 3.2 ‘Conguaglio fiscale’.
Nei punti successivi vengono riepilogati sinteticamente i criteri di calcolo in vigore nell’anno 2024.
DETRAZIONE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
La detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati viene calcolata secondo i seguenti criteri:
REDDITO DETRAZIONE
fino ad E. 15.000 E. 1.955
oltre E. 15.000 fino ad E. 28.000 E. 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito) / 13.000
oltre E. 28.000 fino ad E. 50.000 E. 1.910 * (50.000 – reddito) / 22.000
La detrazione spettante fino ad E. 15.000 di reddito comprende l’aumento di E. 75,00 previsto da gennaio 2024.
Per i redditi compresi tra E. 25.000 ed E. 35.000 viene calcolata una detrazione aggiuntiva di E. 65,00 non rapportata al numero di giorni utili (vedere paragrafo successivo).
L’importo della detrazione per lavoro dipendente viene proporzionato al numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro; fa eccezione la detrazione aggiuntiva di E. 65,00 che non deve essere rapportata ai giorni utili.
Dal conteggio dei giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite che non determinano alcun tipo di retribuzione (neppure differita), espressamente indicate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio Cedolini – Anno Corrente. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo Importo Unitario della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
La detrazione per redditi minimi (ossia il caso particolare della detrazione per lavoro dipendente alla quale si ha diritto se il reddito non supera E. 15.000) viene applicata sulla base dell’opzione selezionata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, come documentato nell’aggiornamento di dicembre 2020Acred781.
DETRAZIONI PER FAMILIARI – CRITERI GENERALI
Come negli anni precedenti, le detrazioni relative ai familiari a carico (compresi i figli) vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili relativi alle varie categorie di familiari. I suddetti “ratei”, visibili sul servizio Cedolini – Anno Corrente, vengono determinati mensilmente con l’elaborazione delle buste paga, e corrispondono al numero di familiari, di ciascuna categoria, che risultano a carico nel mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i “ratei” in questione vengono determinati tenendo conto anche del numero di mesi a cui si riferisce il compenso: il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi. Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero di “ratei” mensili relativi ad ogni categoria di familiari, intervenendo sul servizio Cedolini – Anno Corrente, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati).
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Per fare un altro esempio: se 2 figli a carico utili per detrazioni (maggiori di 21 anni) sono stati inseriti con 3 mesi di ritardo, nel campo ‘Figli a carico complessivi’ occorre aggiungere 6 ratei, corrispondenti a 2 figli per 3 mesi.
Ricordiamo che è possibile generare un elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate una o più variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Vengono prodotte anche altre due stampe, relative a situazioni che può essere utile controllare ai fini del conguaglio.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2024’ e Data Finale ‘30/11/2024’.
Le stampe generate dal programma ‘LISTADET’ sono le seguenti:
‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel periodo indicato; sono riportati in stampa soltanto i mesi tra i quali risulta una variazione (comprese le variazioni effettuate direttamente sul servizio Cedolini – Anno Corrente); relativamente ai figli, vengono considerati soltanto quelli utili ai fini delle detrazioni, ossia i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori con familiari a carico, che percepiscono compensi su base plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso;
‘listadetra-3’: elenco dipendenti e collaboratori con particolari condizioni ai fini delle detrazioni: detrazioni disabilitate, presenza del reddito dichiarato per detrazioni, abilitazione calcolo mensile su imponibile effettivo, abilitata detrazione per redditi minimi, opzioni diverse da ‘Automatico’ nel campo ‘Bonus fiscale’.
Sulle stampe ‘listadetra-1’ e ‘listadetra-2’, viene indicato il totale complessivo dei ratei per ogni tipo di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto sono riportati solo i mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto nell’intero periodo, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio Cedolini – Anno Corrente.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf) è significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni per figli a carico. Ricordiamo che, ai fini delle detrazioni, vengono considerati solo i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Ricordiamo che le detrazioni per figli spettano solo per i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni (aggiornamento di marzo 2022 Acred820). Per ciascun figlio, il valore “base” della detrazione spettante corrisponde ad E. 950 annui rapportati al numero di mesi in cui il figlio risulta a carico con un’età pari o superiore a 21 anni.
Il valore “base” della detrazione deve essere poi moltiplicato per il coefficiente ottenuto dal seguente calcolo:
(95.000 + (15.000 * numero figli oltre il primo) – reddito) / (95.000 + (15.000 * numero figli oltre il primo))
Nel caso più semplice, ossia se risulta presente un solo figlio fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni, il coefficiente può essere così calcolato: (95.000 – reddito) / 95.000.
Per determinare il coefficiente, occorre considerare tutti i figli che hanno dato diritto alla detrazione nel corso dell’anno, ossia quelli che sono stati a carico avendo un’età pari o superiore a 21 anni (aggiornamento Acred820).
Sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, impostando data riferimento ‘31/12/2024’, viene visualizzato il numero dei figli che hanno dato diritto alle detrazioni nel corso dell’anno, utilizzato per determinare il coefficiente.
Secondo quanto indicato nella circolare 4/E del 18/02/2022 (aggiornamento Acred820), le detrazioni spettano anche per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (nonostante per gli stessi figli sia previsto anche l’Assegno Unico).
Ricordiamo che, in fase di conguaglio, le detrazioni per figli vengono calcolate considerando la percentuale di carico che risulta attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%). Come negli anni precedenti, tale percentuale viene estesa a tutto l’anno (se necessario, è possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio Anno Corrente).
Come già previsto negli anni precedenti, occorre inserire in archivio anche i figli a carico di età inferiore a 21 anni, in quanto necessari per la compilazione della sezione ‘Familiari a carico’ della CU.
Sui figli in questione è necessario barrare la casella ‘A carico’ e, in generale, anche la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’, tenendo presente che in tal caso le detrazioni saranno calcolate dal mese in cui ciascun figlio raggiunge il 21° anno di età (condizione opportunamente segnalata dalla stampa di controllo ‘SEGNADIP’).
Ricordiamo che, in occasione della CU/2024, sulla procedura di generazione dei dati per la CU, è stata predisposta un’opzione che consente di considerare anche i figli sui quali risulta barrata la sola casella ‘A carico’.
Tuttavia, affinché i figli (compresi quelli di età inferiore a 21 anni) vengano considerati “fiscalmente a carico”, occorre barrare anche la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’: solo in questo caso si ottiene l’effetto previsto su specifiche gestioni, come ad esempio l’aumento del limite di esenzione dei fringe-benefit (Esenzione Fringe-benefit anno 2024).
Facciamo comunque presente che, sulle gestioni interessate dalla presenza di figli a carico, sono sempre disponibili delle opzioni, su apposite voci, tramite le quali è possibile ottenere lo stesso effetto che si avrebbe barrando la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ sui figli a carico. Di conseguenza, se per qualsiasi motivo si preferisce non barrare tale casella, si può ottenere lo stesso effetto tramite le opzioni disponibili sulle gestioni interessate.
DETRAZIONE PER ONERI
Ricordiamo che la detrazione per oneri viene attribuita automaticamente soltanto per i dirigenti del settore commercio, in relazione alle somme dovute al Fondo Previr (voci 566 e 569).
In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui sia presente nei cedolini elaborati.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nei casi in cui è necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Sempre ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU). |
Dicembre 2024 (acred905) |
CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020
Le documentazioni relative al trattamento integrativo L. 21/2020 sono riportate nell’Indice Documentazioni ai punti 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’ e 3.2 ‘Conguaglio fiscale’.
Di seguito, è descritta sinteticamente la gestione del trattamento integrativo in vigore nell’anno 2024.
Il trattamento integrativo L. 21/2020 deve essere riconosciuto, dal sostituto d’imposta, alle seguenti condizioni:
Reddito non superiore ad E. 15.000 ed imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. A tali condizioni, il trattamento integrativo spetta nella misura di E. 1.200 annuali da rapportare ai giorni utili. Nel confronto tra imposta lorda e detrazioni da lavoro dipendente, dall’importo delle detrazioni viene scorporato l’aumento di E. 75,00 previsto, dal mese di gennaio 2024, nella fascia di reddito fino ad E. 15.000.
Reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, a condizione che l’imposta lorda risulti superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed inferiore al totale delle detrazioni spettanti (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri), comprese quelle detrazioni per oneri generalmente non conosciuti dal sostituto d’imposta (interessi su mutui, spese sanitarie rateizzate, spese di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). In questo caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde alla differenza tra il totale detrazioni e l’imposta lorda, limitato ad un massimo di E. 1.200 annuali, comunque da rapportare ai giorni utili.
Come precisato nell’aggiornamento di marzo 2022 Acred820, in caso di reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, il trattamento integrativo viene calcolato automaticamente solo in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Anche nella fascia fino ad E. 15.000 è possibile attivare il calcolo del trattamento integrativo solo in fase di conguaglio: a tale scopo è possibile selezionare l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’). In alternativa, allo stesso scopo può essere inserita la voce 67C sulle Voci Fisse (operando a qualsiasi livello), con le opzioni documentate nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.
Ricordiamo che il trattamento integrativo può essere disabilito (generalmente su richiesta del dipendente), selezionando l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’).
In fase di conguaglio fiscale, il reddito da considerare nel calcolo del trattamento integrativo (a meno di una diversa indicazione) viene rilevato dalla voce 615 (imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria), l’imposta lorda dalla voce 659, le detrazioni per lavoro dipendente dalla voce 635 ed il valore totale delle detrazioni (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri conosciuti dal sostituto) dalla voce 640.
Ricordiamo che è possibile considerare un diverso reddito nel calcolo del trattamento integrativo. A tale scopo, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ va indicato un importo nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni e bonus’, specificando se tale importo deve essere utilizzato solo nel calcolo mensile (in tal caso non sarà considerato in fase di conguaglio) oppure anche nel conguaglio annuale. Inoltre, occorre indicare se lo stesso importo va considerato in aggiunta oppure in sostituzione dell’imponibile fiscale risultante al sostituto.
Come negli anni precedenti, se dal conguaglio fiscale di fine anno risulta che deve essere recuperato l’importo del trattamento integrativo erogato nei mesi precedenti, è prevista la rateizzazione automatica dell’importo da recuperare.
In tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto di lavoro non è cessato, il recupero avviene in 8 rate. La prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.
In generale, l’importo da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
Se tale importo è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato anche nel campo Importo Totale della voce 67G, con segno positivo, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8).
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), la somma complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato, in ogni mese, il valore della singola rata.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2025), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2024) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali). |
Dicembre 2024 (acred905) |
CONGUAGLIO FISCALE – ALTRE GESTIONI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili (o Voci Fisse) al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionali e comunali, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. Tale opzione risulta utile, in particolare, per i parasubordinati che percepiscono compensi su base annuale (generalmente gli amministratori).
Ricordiamo, inoltre, che è stato predisposto il conguaglio automatico relativo ai limiti di esenzione dei fringe-benefit, secondo le disposizioni in vigore nell’anno 2024.
Tale conguaglio può essere attivato e gestito secondo le modalità descritte al paragrafo Esenzione Fringe-benefit anno 2024 del presente aggiornamento.
CONGUAGLIO ALTRI SOSTITUTI
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere utilizzate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi a precedenti rapporti di lavoro cessati, da considerare nel conguaglio fiscale, deve essere utilizzato il servizio Cedolini – Anno Corrente, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare tutti i dati fiscali relativi al precedente rapporto: imponibile, ritenute (Irpef e addizionali), numero di giorni utili per detrazioni e trattamento integrativo. Per quanto riguarda i familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di detrazione, secondo le stesse modalità descritte al precedente paragrafo Conguaglio trattamento integrativo L. 21/2020.
Come precisato nel precedente punto 2.1, sul servizio Cedolini – Anno Corrente è stata prevista la possibilità di indicare se l’imponibile ed i giorni inseriti su tale servizio si riferiscono ad un rapporto di lavoro dipendente oppure assimilato, in modo da considerarli adeguatamente nel conguaglio del “Bonus Natale”.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
CONGUAGLIO ASSISTENZA SANITARIA
Il trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa deve essere gestito tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738, di seguito riepilogate:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20, è sufficiente indicare la voce 58N sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58N può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (facciamo presente che la quasi totalità dei fondi contrattuali, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote nettamente inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi assistenza sanitaria debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, occorre indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto o di ditta. Ricordiamo che tale eventualità si presenta quando il fondo non ha i requisiti necessari per dare diritto all’esenzione fino al limite annuo di E. 3.615,20 (in particolare, nel caso in cui non risulti iscritto all’Anagrafe dei Fondi).
Tramite la stessa voce 58G, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi assistenza sanitaria versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
Precisiamo che i contributi assistenza sanitaria integrativa per i quali è previsto il trattamento fiscale sopra descritto, devono essere stati gestiti con le voci 578 / 57G / 57E / 57F / 57M / 57N / 57P / 57Q.
Ricordiamo che le quote di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, se gestite tramite le voci 57R / 57S, sono espressamente escluse dal trattamento fiscale sopra descritto. Come indicato nell’aggiornamento di aprile 2024 Acred889, per le voci 57R / 57S la condizione di assoggettamento o esenzione viene stabilita indicando il valore nel campo Importo Unitario o Importo Totale della voce. In entrambi i casi, l’importo indicato su tali voci non concorre al raggiungimento del limite di E. 3.615,20 e resta escluso dai campi 441 e 442 della CU.
Per quanto riguarda l’assistenza integrativa dei dirigenti, vedere il paragrafo ‘Conguaglio fondi dirigenti’.
CONGUAGLIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il trattamento fiscale dei contributi previdenza complementare deve essere gestito tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738, di seguito riepilogate:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, è sufficiente indicare la voce 58V sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58V può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (la maggior parte dei fondi, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi previdenza complementare debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, è sufficiente indicare la voce 58T sulle Voci Fisse (elenco voci, 3.2.4 ‘Previdenza complementare’). Precisiamo che tale eventualità non si dovrebbe presentare per i fondi di previdenza complementare contrattuali.
Tramite la stessa voce 58T, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi previdenza complementare versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
Per quanto riguarda la previdenza complementare dei dirigenti, vedere il paragrafo ‘Conguaglio fondi dirigenti’.
CONGUAGLIO FONDI DIRIGENTI
Nel caso dei dirigenti, il superamento dei limiti di esenzione annui relativi ai contributi assistenza sanitaria e/o previdenza complementare si verifica frequentemente: per tali soggetti, quindi, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57.
A tale riguardo precisiamo che, se viene utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali, occorre assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57. In tale condizione, è possibile utilizzare la voce 58V (descritta nei paragrafi precedenti) per assoggettare i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, impostandola sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘10’ nel campo Quantità (diversamente dalla generalità dei dipendenti, per i quali occorre invece indicare il valore convenzionale ‘1’). La voce 58V, così inserita, considera i contributi previdenza complementare gestiti tramite la voce 580 o, eventualmente, tramite la voce 567.
Ricordiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 4/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
CONGUAGLIO SETTORE EDILIZIA
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Occorre poi storicizzare le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, annullando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risulta impossibile ottenere un conguaglio automatico (ad esempio in presenza di più variazioni retroattive nello stesso anno), occorre calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, per indicarlo nel campo Importo Totale della voce 596.
CONGUAGLIO ENTI BILATERALI
Per quanto riguarda i contributi ente bilaterale, ricordiamo che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali o risultino comunque imponibili. In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione.
CONGUAGLIO SU ULTERIORI CEDOLINI
Nel caso in cui si abbia necessità di elaborare più di un cedolino nel mese di dicembre per uno stesso dipendente, è opportuno attivare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 ‘Presenze e variazioni mensili’. È possibile contattare l’assistenza per avere indicazioni più specifiche in relazione alle varie situazioni che si possono presentare.
Nel caso la necessità di elaborare un secondo cedolino sia dovuta alla presenza di due rapporti di lavoro nello stesso mese (cessazione e riassunzione entro la fine del mese), la gestione dell’imponibile fiscale “unico” sul cedolino di fine mese può risultare non idonea, in quanto sul cedolino di inizio mese non verrebbero trattenute le addizionali.
Per gestire tale situazione, è possibile lasciare attiva la gestione fiscale su entrambi i cedolini (quindi in questo caso non deve essere indicata la voce 594 e non deve essere abilitata l’esenzione Irpef sul cedolino di inizio mese). Se, sul cedolino di fine mese, viene effettuato il conguaglio fiscale (mese di dicembre o cessazione del secondo rapporto), occorre inserire la voce 60P con il valore ‘1’ nel campo Quantità, riportandola sulle variazioni di fine mese. Inoltre, in tale situazione occorre effettuare la doppia elaborazione del cedolino (come in caso di utilizzo della voce 594).
In presenza della voce 60P, nel conguaglio fiscale effettuato sul cedolino di fine mese viene considerato anche il trattamento fiscale presente sul cedolino di inizio mese. A tale scopo, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci, sulle quali sono riportati i dati relativi al cedolino di inizio mese:
- voce 60Q con i giorni utili per le detrazioni ed il trattamento integrativo (campo quantità), l’Irpef trattenuta (campo importo unitario) e l’imponibile fiscale (campo importo totale);
- voce 65P con il trattamento integrativo L. 21/2020 erogato (campo importo totale);
- voce 65Q con le addizionali regionale e comunale trattenute (campi importo totale e importo unitario).
Le somme riportate sulle voci sopra elencate vengono quindi considerate nel conguaglio fiscale riepilogativo effettuato sul cedolino di fine mese (senza che siano necessari interventi dell’Utente a tale riguardo). |
Gennaio 2024 (acred879) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (2023)
Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2024, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell’anno precedente (2023).
Ricordiamo che il conguaglio dell’anno precedente non può essere effettuato sulla busta paga relativa al mese di febbraio.
Precisiamo che è necessario effettuare il conguaglio relativo all’anno 2023, sul mese di gennaio 2024, nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA del rilascio dell’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023: in tale condizione, il conguaglio è necessario (quantomeno) per l’aggiornamento delle addizionali comunali e regionali.
Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell’anno precedente: ad esempio, il dipendente potrebbe aver comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l’elaborazione delle buste paga di dicembre.
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente debba essere attivato per l’intera ditta, la voce 606 può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicizzazione in data 01/01/2024 e riportando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo (01/02/2024), cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.
È possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente, a livello di ditta, anche tramite il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare abitualmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale dei dipendenti dell’azienda (da utilizzare, in particolare, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando con il criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘6781 RP’ per la regionale e ‘6781 CP’ per la comunale).
L’eventuale differenza risultante dal conguaglio del trattamento integrativo L. 21/2020 relativo all’anno precedente, viene riportata sulla voce 67P (positiva se a credito / negativa se a debito). Tale differenza viene determinata considerando l’importo spettante (voce 67M) e l’importo erogato nel corso dell’anno. Quest’ultimo viene calcolato tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se risultante dal conguaglio effettuato su dicembre (voci 67G / 67H).
Il trattamento integrativo L. 21/2020 derivante dal conguaglio dell’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2024, viene riportato sul codice tributo 1701 con il periodo ’12/2023’ (come disposto dall’Agenzia delle Entrate). Sull’Archivio Tributi viene riportata la sigla aggiuntiva ‘AP’ se a credito e ‘DP’ se a debito.
L’eventuale conguaglio dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate relative all’anno precedente, può essere effettuato secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Dicembre 2023 (acred877) |
CONGUAGLIO FRINGE-BENEFIT – RETTIFICA
Con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023, è stato rilasciato il calcolo automatico del limite di esenzione dei fringe-benefit, compreso l’eventuale conguaglio rispetto a quanto assoggettato o considerato esente nel corso dell’anno.
A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo riscontrato che il suddetto conguaglio presentava i seguenti problemi:
- la voce 0C1 (retribuzioni in natura da welfare) percepita nei mesi precedenti, non veniva considerata nel totale dei fringe-benefit, quando il limite di esenzione risultava di E. 258,23;
- in presenza di fringe-benefit considerati imponibili nei mesi precedenti, da rendere esenti in fase di conguaglio, la voce 4D3 non effettuava correttamente i controlli previsti.
Precisiamo che i suddetti problemi riguardavano solo il conguaglio effettuato sulle buste paga di dicembre: sulla stampa di controllo generata dal programma ‘SEGNAES1’, invece, le somme da conguagliare venivano indicate correttamente.
Con il presente aggiornamento, entrambi i problemi sono stati risolti: occorre quindi rielaborare le buste paga di dicembre interessate dalle suddette situazioni (voce 0C1 con limite esenzione ad E. 258,23 e/o fringe-benefit assoggettati da rendere esenti in fase di conguaglio), nel caso in cui siano state elaborate prima del 03/01/2024. |
Dicembre 2023 (acred876) |
FIGLI A CARICO – PRECISAZIONI
Riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione dei figli “fiscalmente a carico”, in aggiunta a quanto documentato con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023.
Innanzitutto, ricordiamo che i figli in questione vengono considerati per determinare il limite di esenzione dei fringe-benefit valido per l’anno 2023, oltre che per le detrazioni previste su alcune addizionali regionali nell’anno 2023. Gli stessi figli, inoltre, andranno riportati nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU/2024.
Come precisato nell’aggiornamento Acred875, vengono considerati “fiscalmente a carico” i figli sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’, nella finestra ‘Gestione singoli familiari’ del servizio Detrazioni e Anf.
Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per riportare i figli nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU/2023 (aggiornamento di febbraio 2023 Acred853) e che sarà adottato anche sulla CU/2024.
Per gli stessi figli, è corretto barrare anche la casella ‘A carico’, sempre sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’, tuttavia quest’ultima casella non ha alcun effetto sulle gestioni fiscali, in quanto viene considerata esclusivamente per il calcolo dell’indennità di malattia in caso di ricovero (l’indennità viene ridotta a 2/5 in assenza di familiari a carico).
Come precisato in diversi aggiornamenti (Acred821 di marzo 2022, Acred845 di dicembre 2022 e Acred875 sopra citato), nel calcolo delle detrazioni fiscali vengono considerati soltanto i figli di età pari o superiore a 21 anni, tra quelli sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ (fanno eccezione le detrazioni previste nel calcolo di alcune addizionali regionali dell’anno 2023, documentate dettagliatamente nell’aggiornamento Acred875).
Tuttavia, è possibile che non si debbano applicare le detrazioni neppure per i figli di età pari o superiore a 21 anni e che risultano “fiscalmente a carico”: tale eventualità si presenta se l’altro coniuge usufruisce totalmente delle detrazioni per gli stessi figli. In tale condizione, i figli devono essere inseriti barrando comunque la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’, ma in questo caso occorre selezionare l’opzione ‘Disabilitate per familiari a carico’ nel campo ‘Detrazioni fiscali’ del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf. |
Dicembre 2023 (acred875) |
CONGUAGLIO FISCALE
L’anno d’imposta 2023 non ha presentato variazioni rilevanti, per quanto riguarda la gestione del sostituto d’imposta. Di seguito sono riepilogate le principali variazioni, con l’indicazione degli aggiornamenti con cui sono state rilasciate:
- L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività soggetti a detassazione è diminuita dal 10% al 5% (aggiornamento di gennaio 2023 Acred849).
- È stata istituita un’imposta sostitutiva sulle mance (aggiornamento di maggio 2023 Acred861).
- È stato istituito un trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali (aggiornamenti di agosto e settembre 2023 Acred866 / Acred868).
Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva sulle mance ed il trattamento integrativo speciale del settore turismo, occorre fare riferimento alle documentazioni degli aggiornamenti con cui sono state rilasciate le relative gestioni; precisiamo, in particolare, che non sono state previste (né richieste) ulteriori gestioni per un eventuale conguaglio. |
Dicembre 2023 (acred875) |
DETRAZIONI FISCALI APPLICATE DAL SOSTITUTO
Ricordiamo che la gestione delle detrazioni applicate dal sostituto d’imposta, secondo i criteri in vigore dall’anno 2022 (validi anche per l’anno 2023), è stata riepilogata sinteticamente nella documentazione dell’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845, riportata nell’Indice Documentazioni al punto 3.2 ‘Conguaglio di fine anno’.
Tutti gli aggiornamenti che hanno riguardato il calcolo delle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.1 ‘Variazioni Fiscali’: in particolare, ricordiamo gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred812 e febbraio 2022 Acred818 relativi alle detrazioni per lavoro dipendente e gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred813 e marzo 2022 Acred820 relativi alle detrazioni per figli a carico.
Nei punti successivi vengono riepilogati sinteticamente i criteri di calcolo in vigore nell’anno 2023.
DETRAZIONE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
La detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati viene calcolata secondo i seguenti criteri:
REDDITO | DETRAZIONE |
fino ad E. 15.000 | E. 1.880 |
oltre E. 15.000 fino ad E. 28.000 | E. 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito) / 13.000 |
oltre E. 28.000 fino ad E. 50.000 | E. 1.910 * (50.000 – reddito) / 22.000 |
Per i redditi compresi tra E. 25.000 ed E. 35.000 viene calcolata una detrazione aggiuntiva di E. 65,00 non rapportata al numero di giorni utili (vedere paragrafo successivo).
L’importo della detrazione per lavoro dipendente viene proporzionato al numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro; fa eccezione la detrazione aggiuntiva di E. 65,00 che non deve essere rapportata ai giorni utili.
Dal conteggio dei giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite che non determinano alcun tipo di retribuzione (neppure differita), espressamente indicate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio Cedolini – Anno Corrente. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo Importo Unitario della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
La detrazione per redditi minimi (ossia il caso particolare della detrazione per lavoro dipendente alla quale si ha diritto se il reddito non supera E. 15.000) viene applicata sulla base dell’opzione selezionata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, come documentato nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.
DETRAZIONI PER FAMILIARI – CRITERI GENERALI
Come negli anni precedenti, le detrazioni relative ai familiari a carico (compresi i figli) vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili relativi alle varie categorie di familiari. I suddetti “ratei”, visibili sul servizio Cedolini – Anno Corrente, vengono determinati mensilmente con l’elaborazione delle buste paga, e corrispondono al numero di familiari, di ciascuna categoria, che risultano a carico nel mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i “ratei” in questione vengono determinati tenendo conto anche del numero di mesi a cui si riferisce il compenso: il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi. Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario intervenire sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero di “ratei” mensili relativi ad ogni categoria di familiari, intervenendo sul servizio Cedolini – Anno Corrente, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati).
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Per fare un altro esempio: se 2 figli a carico utili per detrazioni (maggiori di 21 anni) sono stati inseriti con 3 mesi di ritardo, nel campo ‘Figli a carico complessivi’ occorre aggiungere 6 ratei, corrispondenti a 2 figli per 3 mesi.
Ricordiamo che è possibile generare un elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate una o più variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Vengono prodotte anche altre due stampe, relative a situazioni che può essere utile controllare ai fini del conguaglio.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2023’ e Data Finale ‘30/11/2023’.
Le stampe generate dal programma ‘LISTADET’ sono le seguenti:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel periodo indicato; sono riportati in stampa soltanto i mesi tra i quali risulta una variazione (comprese le variazioni effettuate direttamente sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’); relativamente ai figli, vengono considerati soltanto quelli utili ai fini delle detrazioni, ossia i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori con familiari a carico, che percepiscono compensi su base plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso;
- ‘listadetra-3’: elenco dipendenti e collaboratori con particolari condizioni ai fini delle detrazioni: detrazioni disabilitate, presenza del reddito dichiarato per detrazioni, abilitazione calcolo mensile su imponibile effettivo, abilitata detrazione per redditi minimi, opzioni diverse da ‘Automatico’ nel campo ‘Bonus fiscale’.
Sulle stampe ‘listadetra-1’ e ‘listadetra-2’, viene indicato il totale complessivo dei ratei per ogni tipo di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto sono riportati solo i mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto nell’intero periodo, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio Cedolini – Anno Corrente.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf) è significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni per figli a carico. Ricordiamo che, ai fini delle detrazioni, vengono considerati solo i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Ricordiamo che le detrazioni per figli spettano solo per i figli fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni (aggiornamento di marzo 2022 Acred820). Per ciascun figlio, il valore “base” della detrazione spettante corrisponde ad E. 950 annui rapportati al numero di mesi in cui il figlio risulta a carico con un’età pari o superiore a 21 anni.
Il valore “base” della detrazione deve essere poi moltiplicato per il coefficiente ottenuto dal seguente calcolo:
(95.000 + (15.000 * numero figli oltre il primo) – reddito) / (95.000 + (15.000 * numero figli oltre il primo))
Nel caso più semplice, ossia se risulta presente un solo figlio fiscalmente a carico di età pari o superiore a 21 anni, il coefficiente può essere così calcolato: (95.000 – reddito) / 95.000.
Per determinare il coefficiente, occorre considerare tutti i figli che hanno dato diritto alla detrazione nel corso dell’anno, ossia quelli che sono stati a carico avendo un’età pari o superiore a 21 anni (aggiornamento Acred820).
Sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, impostando data riferimento ‘31/12/2023’, viene visualizzato il numero dei figli che hanno dato diritto alle detrazioni nel corso dell’anno, utilizzato per determinare il coefficiente.
Secondo quanto indicato nella circolare 4/E del 18/02/2022 (aggiornamento Acred820), le detrazioni spettano anche per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (nonostante per gli stessi figli sia previsto anche l’Assegno Unico).
Ricordiamo che, in fase di conguaglio, le detrazioni per figli vengono calcolate considerando la percentuale di carico che risulta attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%). Come negli anni precedenti, tale percentuale viene estesa a tutto l’anno (se necessario, è possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio Anno Corrente).
ATTENZIONE: Ricordiamo che occorre inserire in archivio anche i figli a carico di età inferiore a 21 anni, in quanto necessari per la compilazione della sezione ‘Familiari a carico’ della CU (aggiornamenti di marzo 2022 Acred821 relativo al modello di dichiarazione delle detrazioni e di febbraio 2023 Acred853 relativo alla CU/2023). Tale criterio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla CU/2024, nella circolare n. 23 del 01/08/2023.
Per quanto riguarda l’anno 2023, tutti i figli fiscalmente a carico (compresi quelli di età inferiore a 21 anni), vengono considerati anche per stabilire se spetta l’aumento ad E. 3.000 del limite di esenzione dei fringe-benefit (aggiornamento di ottobre 2023 Acred872 e paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2023).
DETRAZIONE PER ONERI
Ricordiamo che la detrazione per oneri viene attribuita automaticamente soltanto per i dirigenti del settore commercio, in relazione alle somme dovute al Fondo Previr (voci 566 e 569).
In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui sia presente nei cedolini elaborati.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nei casi in cui è necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Sempre ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU). |
Dicembre 2023 (acred875) |
CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020
La gestione del trattamento integrativo L. 21/2020, secondo le modalità in vigore a partire dall’anno 2022, è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred812 / Acred813 e marzo 2022 Acred820. Le documentazioni relative al trattamento integrativo sono riportate nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.
Di seguito, è descritta sinteticamente la gestione del trattamento integrativo in vigore nell’anno 2023.
Il trattamento integrativo L. 21/2020 deve essere riconosciuto, dal sostituto d’imposta, alle seguenti condizioni:
Reddito non superiore ad E. 15.000 ed imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In tal caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde ad E. 1.200 annuali, da rapportare ai giorni utili.
Reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, a condizione che l’imposta lorda risulti superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed inferiore al totale delle detrazioni spettanti (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri), comprese quelle detrazioni per oneri generalmente non conosciuti dal sostituto d’imposta (interessi su mutui, spese sanitarie rateizzate, spese di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). In questo caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde alla differenza tra il totale detrazioni e l’imposta lorda, limitato ad un massimo di E. 1.200 annuali, comunque da rapportare ai giorni utili.
Come precisato nell’aggiornamento di marzo 2022 Acred820, in caso di reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, il trattamento integrativo viene calcolato automaticamente solo in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Anche nella fascia fino ad E. 15.000 è possibile attivare il calcolo del trattamento integrativo solo in fase di conguaglio: a tale scopo è possibile selezionare l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’). In alternativa, allo stesso scopo può essere inserita la voce 67C sulle Voci Fisse (operando a qualsiasi livello), con le opzioni documentate nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.
Ricordiamo che il trattamento integrativo può essere disabilito (generalmente su richiesta del dipendente), selezionando l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’).
In fase di conguaglio fiscale, il reddito da considerare nel calcolo del trattamento integrativo (a meno di una diversa indicazione) viene rilevato dalla voce 615 (imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria), l’imposta lorda dalla voce 659, le detrazioni per lavoro dipendente dalla voce 635 ed il valore totale delle detrazioni (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri conosciuti dal sostituto) dalla voce 640.
Ricordiamo che è possibile considerare un diverso reddito nel calcolo del trattamento integrativo. A tale scopo, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ va indicato un importo nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni e bonus’, specificando se tale importo deve essere utilizzato solo nel calcolo mensile (in tal caso non sarà considerato in fase di conguaglio) oppure anche nel conguaglio annuale. Inoltre, occorre indicare se lo stesso importo va considerato in aggiunta oppure in sostituzione dell’imponibile fiscale risultante al sostituto.
Come negli anni precedenti, se dal conguaglio fiscale di fine anno risulta che deve essere recuperato l’importo del trattamento integrativo erogato nei mesi precedenti, è prevista la rateizzazione automatica dell’importo da recuperare.
In tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto di lavoro non è cessato, il recupero avviene in 8 rate. La prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.
In generale, l’importo da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
Se tale importo è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato anche nel campo Importo Totale della voce 67G, con segno positivo, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8).
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), la somma complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato, in ogni mese, il valore della singola rata.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2024), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2023) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali). |
Dicembre 2023 (acred875) |
CONGUAGLIO FISCALE – ALTRE GESTIONI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili (o Voci Fisse) al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionali e comunali, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. Tale opzione risulta utile, in particolare, per i parasubordinati che percepiscono compensi su base annuale (generalmente gli amministratori).
Segnaliamo, inoltre, che è stato predisposto il conguaglio automatico relativo ai limiti di esenzione di fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, secondo le disposizioni in vigore per l’anno 2023.
Tale conguaglio può essere attivato e gestito secondo le modalità descritte al paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2023.
CONGUAGLIO ALTRI SOSTITUTI
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere utilizzate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi a precedenti rapporti di lavoro cessati, da considerare nel conguaglio fiscale, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare l’imponibile, le ritenute ed il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili, secondo le stesse modalità descritte al paragrafo Conguaglio trattamento integrativo l. 21/2020.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
CONGUAGLIO ASSISTENZA SANITARIA
Il trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F), con esclusione dei dirigenti, può essere gestito tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20, è sufficiente indicare la voce 58N sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58N può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (facciamo presente che la quasi totalità dei fondi contrattuali, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote nettamente inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi assistenza sanitaria debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, occorre indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto o di ditta. Ricordiamo che tale eventualità si presenta quando il fondo non ha i requisiti necessari per dare diritto all’esenzione fino al limite annuo di E. 3.615,20 (in particolare, nel caso in cui non risulti iscritto all’Anagrafe dei Fondi).
Tramite la stessa voce 58G, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi assistenza sanitaria versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
CONGUAGLIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il trattamento fiscale dei contributi previdenza complementare può essere gestito (tranne che per i dirigenti), tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, è sufficiente indicare la voce 58V sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58V può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (la maggior parte dei fondi, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi previdenza complementare debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, è sufficiente indicare la voce 58T sulle Voci Fisse (elenco voci, 3.2.4 ‘Previdenza complementare’). Precisiamo che tale eventualità non si dovrebbe presentare per i fondi di previdenza complementare contrattuali.
Tramite la stessa voce 58T, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi previdenza complementare versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
CONGUAGLIO FONDI DIRIGENTI
Per quanto riguarda i dirigenti, il superamento dei limiti di esenzione annui relativi ai contributi assistenza sanitaria e/o previdenza complementare si verifica frequentemente: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57.
A tale riguardo precisiamo che, se viene utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali, occorre assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57. In tale condizione, è possibile utilizzare la voce 58V (descritta nei paragrafi precedenti) per assoggettare i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, impostandola sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘10’ nel campo Quantità (diversamente dalla generalità dei dipendenti, per i quali occorre invece indicare il valore convenzionale ‘1’). La voce 58V, così inserita, considera i contributi previdenza complementare gestiti tramite la voce 580 o, eventualmente, tramite la voce 567.
Ricordiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 4/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
CONGUAGLIO SETTORE EDILIZIA
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Occorre poi storicizzare le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, annullando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risulta impossibile ottenere un conguaglio automatico (ad esempio in presenza di più variazioni retroattive nello stesso anno), occorre calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, per indicarlo nel campo Importo Totale della voce 596.
CONGUAGLIO ENTI BILATERALI
Per quanto riguarda i contributi ente bilaterale, ricordiamo che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali o risultino comunque imponibili. In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione.
CONGUAGLIO SU ULTERIORI CEDOLINI
Se vengono elaborati ulteriori cedolini nel mese di dicembre (per uno stesso dipendente), occorre adottare gli stessi criteri degli anni precedenti. In tali casi, generalmente è opportuno attivare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 ‘Presenze e variazioni mensili’.
Abbiamo previsto alcuni nuovi automatismi, per quanto riguarda l’elaborazione di diversi cedolini nello stesso mese, in particolare nel caso di due diversi rapporti di lavoro intercorsi nel mese di dicembre.
CONGUAGLIO SU ULTERIORI CEDOLINI
Se vengono elaborati più cedolini nel mese di dicembre per uno stesso dipendente, occorre adottare gli stessi criteri previsti in precedenza. In generale, è opportuno attivare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 ‘Presenze e variazioni mensili’. È possibile contattare l’assistenza per avere indicazioni più specifiche per le varie situazioni che si devono gestire.
Con il presente aggiornamento, comunque, vengono rilasciati alcuni nuovi automatismi, per quanto riguarda il caso di due diversi rapporti di lavoro che si susseguono nello stesso mese, gestiti su due cedolini separati: un primo rapporto che termina sul cedolino di inizio mese ed un secondo rapporto che inizia sul cedolino di fine mese.
Nel caso in questione, la gestione dell’imponibile fiscale “unico” sul cedolino di fine mese, attivabile tramite la voce 594, può risultare non idonea, in quanto non verrebbero trattenute le addizionali sul cedolino di inizio mese.
A partire dal mese di dicembre 2023, nella situazione sopra descritta, è possibile lasciare attiva la gestione fiscale su entrambi i cedolini (quindi non occorre indicare la voce 594 ed attivare l’esenzione Irpef sul cedolino di inizio mese).
Nel caso in cui sul cedolino di fine mese venga effettuato il conguaglio fiscale (mese di dicembre o cessazione del secondo rapporto), occorre inserire la voce 60P con il valore ‘1’ nel campo Quantità, riportandola sulle variazioni di fine mese. Inoltre, in tale situazione occorre effettuare la doppia elaborazione del cedolino (come per la voce 594).
In presenza della voce 60P, nel conguaglio fiscale effettuato sul cedolino di fine mese viene considerato anche il trattamento fiscale presente sul cedolino di inizio mese. A tale scopo, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci, sulle quali vengono riportati i dati relativi al cedolino di inizio mese:
- voce 60Q con i giorni utili per le detrazioni (campo quantità), l’Irpef trattenuta (campo importo unitario) e l’imponibile fiscale (campo importo totale);
- voce 65P con il trattamento integrativo L. 21/2020 erogato (campo importo totale);
- voce 65Q con le addizionali regionale e comunale anno corrente trattenute (importo totale e importo unitario).
Le somme riportate sulle voci sopra elencate vengono quindi considerate nel conguaglio fiscale riepilogativo effettuato sul cedolino di fine mese (senza che siano necessari interventi dell’Utente a tale riguardo).
Facciamo presente che continuano ad essere necessari gli altri interventi previsti in presenza di due o più cedolini nello stesso mese. Anticipiamo comunque che, nel corso dell’anno 2024, saranno rilasciati ulteriori automatismi in merito all’elaborazione di due o più cedolini nello stesso mese. |
Dicembre 2023 (acred875) |
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2023
Con il presente aggiornamento, è possibile determinare l’esenzione spettante per i fringe-benefit ed i buoni carburante corrisposti nell’anno 2023, conguagliando quanto è stato assoggettato o reso esente nei mesi precedenti.
Per l’anno 2023, sono previsti due diversi limiti di esenzione per i fringe-benefit:
E. 3.000 in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico alla data del 31/12/2023, indipendentemente dalla percentuale di carico, dall’età del figlio e dall’applicazione delle detrazioni per figli;
E. 258,23 in assenza di figli fiscalmente a carico alla data del 31/12/2023.
Rientrano nei suddetti limiti i fringe-benefit relativi ai dipendenti e ai collaboratori (voci 063 / 064 / 06F / 06G / 062 / 0C1). Precisiamo che restano esclusi i buoni pasto (per i quali è prevista un’esenzione su base giornaliera) ed i valori convenzionali di retribuzioni in natura previsti in alcuni contratti nazionali o territoriali (ad esempio il “vitto” previsto nei pubblici esercizi oppure il “caro-pane” previsto per i panificatori).
Restano inoltre escluse alcune prestazioni esenti rientranti nel welfare aziendale, ovviamente ad eccezione di quelle che hanno le caratteristiche per rientrare nei limiti di esenzione sopra descritti.
I rimborsi delle utenze domestiche (voci 07T / 07U, aggiornamento di settembre 2022 Acred838) possono rimanere esenti solo se viene applicato il limite di E. 3.000 (quindi in presenza di figli a carico al 31/12/2023). Nel caso in cui si applichi il limite di E. 258,23 (assenza di figli a carico al 31/12/2023), i rimborsi utenze domestiche restano imponibili e non vengono considerati ai fini del controllo del suddetto limite di esenzione.
I buoni carburante (voci 07R / 07S, aggiornamento di marzo 2022 Acred821) possono rientrare sia nel limite di E. 3.000 che nel limite di E. 258,23. Per i buoni carburante è prevista un’ulteriore esenzione di E. 200 valida solo ai fini fiscali: i buoni carburante che rientrano in tale esenzione, quindi, rimangono imponibili ai fini contributivi. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2023 Acred857, è stata rilasciata la voce 40P, tramite la quale è stato possibile assoggettare a contributi il valore dei buoni carburante che si intendeva far rientrare nel limite di E. 200.
Per i buoni carburante, quindi, nell’anno 2023 risulta più conveniente applicare prioritariamente il limite relativo ai fringe-benefit (E. 3.000 o E. 258,23), nel caso in cui vi sia capienza al netto degli altri fringe-benefit; la parte dei buoni carburante che non trova capienza nel suddetto limite, può essere resa esente (solo fiscalmente) fino al limite di E. 200, assoggettandola comunque a contribuzione.
Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile, sia ai fini previdenziali che fiscali: tale criterio vale sia per il superamento del limite relativo ai fringe-benefit (E. 3.000 o E. 258,23), sia per il superamento del limite relativo ai buoni carburante (E. 200), tenendo presente che quest’ultimo viene verificato soltanto se i buoni carburante non trovano capienza nel limite relativo ai fringe-benefit.
Occorre sottolineare che l’applicazione del maggior limite di esenzione per i fringe-benefit (E. 3.000 anziché E. 258,23) può essere stabilita solo nel mese di dicembre, in quanto si deve verificare la presenza di figli a carico al 31/12/2023. Ovviamente, nei mesi precedenti le somme in questione potrebbero essere state assoggettate o rese esenti in modo non conforme rispetto al limite di esenzione effettivamente spettante.
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile il controllo automatico del limite di esenzione per tutte le somme sopra elencate: fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, corrisposti nell’anno 2023.
Dal suddetto controllo, può risultare una differenza che deve essere assoggettata o recuperata dall’imponibile.
Per attivare il suddetto controllo e determinare la differenza da assoggettare o recuperare, occorre inserire la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati oppure, se risulta più comodo, sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale). Precisiamo che si tratta della stessa voce che consentiva di attivare il controllo sul mese di dicembre 2022 (aggiornamento Acred845)
Attivando il controllo, vengono rilevate le seguenti somme, considerando sia i mesi precedenti che il mese corrente:
Buoni carburante imponibili e non imponibili (voci 07R / 07S), riportati sulla voce 4D0 per quanto riguarda la gestione contributiva e sulla voce 4D1 per quanto riguarda la gestione fiscale.
Fringe-benefit imponibili e non imponibili (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), riportati sulla voce 4D2. Ricordiamo che la voce 0C1 (retribuzioni in natura da welfare) prevede l’indicazione del solo valore esente.
Rimborsi utenze domestiche imponibili e non imponibili (voci 07T / 07U), riportati sulla voce 4CZ.
Sulle voci 4D0 / 4D1 / 4D2, le somme che sono state gestite come imponibili sono riportate nel campo Importo Totale, mentre le somme che sono state gestite come esenti sono riportate nel campo Importo Unitario.
Come già detto, viene determinato il limite di esenzione spettante per i fringe-benefit, verificando se sono presenti dei figli fiscalmente a carico al 31/12/2023: a tale scopo, si considerano i figli presenti sul servizio Detrazioni e Anf, sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ nella decorrenza valida rispetto al 31/12/2023. Ricordiamo che i figli presenti sul servizio possono essere controllati singolarmente dalla finestra ‘Gestione singoli familiari’.
Precisiamo che la condizione necessaria per considerare i figli “fiscalmente a carico” (casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ barrata), corrisponde alla condizione che viene verificata per riportare i figli nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU, con la sola differenza che per il limite di esenzione vengono considerati soltanto i figli che hanno la suddetta condizione al 31/12/2023, mentre sulla CU saranno riportati tutti i figli che hanno avuto la stessa condizione nell’arco dell’anno 2023 (anche nel caso in cui la situazione sia cambiata prima del 31/12/2023).
Una volta stabilito il limite di esenzione dei fringe-benefit, si possono verificare le seguenti condizioni:
- se i limiti di esenzione non vengono superati, l’intero importo viene considerato esente; in tal caso, le somme che sono assoggettate nei mesi precedenti devono essere recuperate dall’imponibile;
- se i limiti di esenzione vengono superati, l’intero importo viene considerato imponibile; in tal caso, le somme che sono state rese esenti nei mesi precedenti devono essere incluse nell’imponibile.
A tale riguardo, occorre considerare le seguenti eccezioni (già descritte nei paragrafi precedenti):
- se il limite di esenzione dei fringe-benefit vale E. 258,23 (assenza di figli a carico al 31/12/2023), i rimborsi utenze domestiche risultano imponibili e non vengono considerati per il raggiungimento di tale limite;
- per i buoni carburante che non rientrano nel limite previsto per i fringe-benefit (E. 258,23 oppure E. 3.000), viene applicato l’ulteriore limite di E. 200 (valido solo per l’esenzione fiscale).
La differenza da assoggettare o recuperare, risultante dai controlli sopra descritti, è riportata sulla voce 4D3:
- nel campo Importo Unitario viene riportata la differenza relativa all’imponibile contributivo;
- nel campo Importo Totale viene riportata la differenza relativa all’imponibile fiscale.
Precisiamo che le differenze riportate nei due campi della voce 4D3 hanno valore positivo se devono essere assoggettate (sommate all’imponibile) oppure hanno valore negativo se devono essere recuperate (sottratte dall’imponibile).
Per i motivi spiegati più avanti, il campo Importo Unitario della voce 4D3 viene avvalorato soltanto se l’importo che dovrebbe esserci riportato (ossia la differenza relativa all’imponibile contributivo) risulta positivo.
Per quanto riguarda l’imponibile fiscale, la differenza risultante (riportata nel campo Importo Totale della voce 4D3) viene sommata o sottratta dall’imponibile Irpef del mese di dicembre. Precisiamo che, se l’imponibile fiscale diventasse negativo (a causa di una differenza da recuperare di importo superiore all’imponibile del mese), il recupero produrrebbe comunque il suo effetto sull’imponibile Irpef annuale e, di conseguenza, sul conguaglio fiscale di fine anno.
Per quanto riguarda l’imponibile contributivo, la differenza risultante (campo Importo Unitario della voce 4D3) può produrre un effetto sull’imponibile Inps del mese del conguaglio soltanto se è positiva, ossia se deve essere sommata all’imponibile Inps del mese del conguaglio, come confermato nel messaggio Inps n. 3884 del 6/11/2023.
Di conseguenza, il campo Importo Unitario della voce 4D3 non viene avvalorato se l’importo che dovrebbe esserci riportato risulta negativo (ossia se la differenza risultante va recuperata dall’imponibile contributivo).
Nel caso in cui la differenza calcolata dalla voce 4D3 risulti negativa, ossia se deve essere recuperata dall’imponibile contributivo, il procedimento da adottare risulta più complesso: come indicato nel messaggio Inps n. 3884 sopra citato, occorre generare la variabile retributiva ‘FRIBEN’, nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare in riferimento alle singole mensilità nelle quali sono state assoggettate le somme che adesso risultano esenti (fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche, buoni carburante).
Per generare automaticamente la variabile retributiva ‘FRIBEN’ nei casi interessati, occorre utilizzare il programma ‘SEGNAES1’ sulla procedura Stampe Accessorie, documentato al paragrafo Controllo esenzione fringe-benefit. Lo stesso programma può essere utilizzato anche per effettuare un controllo delle somme considerate ai fini dell’esenzione dei fringe-benefit.
NOTA: a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di recuperare l’eventuale differenza relativa all’imponibile contributivo, decurtandola dall’imponibile Inps del mese di dicembre.
Precisiamo che quest’ultimo criterio, alternativo a quello descritto nel paragrafo precedente, non è conforme a quanto previsto dall’Inps: la scelta di adottare il criterio alternativo rimane perciò a carico dell’Utente.
Se si sceglie di adottare il criterio alternativo, occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps anche sottraendo la differenza da recuperare (tale verifica deve essere effettuata dall’Utente). Se il minimale risulta rispettato, è possibile indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la differenza di imponibile contributivo viene riportata nel campo Importo Unitario della voce 4D3 anche nel caso in cui risulti negativa: così facendo, tale differenza viene sottratta dall’imponibile Inps del mese.
Precisiamo che l’opzione ‘2’ sopra descritta va utilizzata nel caso in cui si debba effettuare un recupero sull’imponibile Inps dei collaboratori / amministratori, come indicato al paragrafo Controllo esenzione fringe-benefit. |
Gennaio 2023 (acred849) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (2022)
Con la busta paga del mese di gennaio 2023, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell’anno precedente (2022).
Ricordiamo che il suddetto conguaglio NON può essere effettuato sulla busta paga di febbraio.
Precisiamo che è necessario effettuare il conguaglio relativo all’anno 2022, sul mese di gennaio 2023, nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA del rilascio dell’aggiornamento Acred845 del 22/12/2022: in tale condizione, il conguaglio è necessario (quantomeno) per l’aggiornamento delle addizionali comunali e regionali.
Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell’anno precedente: ad esempio, se il dipendente ha comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l’elaborazione delle buste paga di dicembre.
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente debba essere attivato per l’intera ditta, la voce 606 può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicizzazione in data 01/01/2023 e riportando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo (01/02/2023), cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.
E’ possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente, a livello di ditta, anche tramite il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare abitualmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale dei dipendenti dell’azienda (da utilizzare, in particolare, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘6781 RP’ per la regionale e ‘6781 CP’ per la comunale).
L’eventuale differenza risultante dal conguaglio del trattamento integrativo L. 21/2020 relativo all’anno precedente, viene riportata sulla voce 67P (positiva se a credito / negativa se a debito). Tale differenza viene determinata considerando l’importo spettante (voce 67M) e l’importo erogato nel corso dell’anno. Quest’ultimo viene calcolato tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se risultante dal conguaglio effettuato su dicembre (voci 67G / 67H).
Il trattamento integrativo L. 21/2020 derivante dal conguaglio dell’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2023, viene riportato sul codice tributo 1701 con il periodo ’12/2022’ (come precisato dall’Agenzia delle Entrate). Sull’Archivio Tributi viene riportata la sigla aggiuntiva ‘AP’ se a credito e ‘DP’ se a debito.
L’eventuale conguaglio dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate relative all’anno precedente, può essere effettuato secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Dicembre 2022 (acred845) |
CONGUAGLIO FISCALE
L’anno d’imposta 2022 è stato interessato da numerose variazioni riguardanti la gestione del sostituto d’imposta. Di seguito sono riepilogate le principali variazioni, con l’indicazione degli aggiornamenti con cui sono state rilasciate.
Dal mese di gennaio, sono entrate in vigore le modifiche previste dalla Legge 30/12/2021 n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”), rilasciate con gli aggiornamenti di gennaio e febbraio 2022 Acred812 / Acred813 / Acred818:
- sono stati modificati gli scaglioni di reddito (ridotti a 4) e le aliquote per il calcolo dell’Irpef;
- è stato modificato il calcolo della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, compreso il limite di reddito relativo alla detrazione per redditi minimi;
- il trattamento integrativo L. 21/2020 è stato limitato ai redditi fino ad E. 15.000, oltre che in una particolare combinazione di imposta lorda e detrazioni nella fascia di reddito tra E. 15.000 e 28.000;
- l’ulteriore detrazione L. 21/2020 è stata abrogata.
Dal mese di marzo, sono entrate in vigore le modifiche previste dal D.Lgs 29/12/2021 n. 230 (che ha istituito l’assegno unico), rilasciate con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred820:
- le detrazioni per figli a carico spettano, dal mese di marzo, solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- le maggiori detrazioni per figli minori di 3 anni, figli portatori di handicap ed in presenza di almeno 4 figli, spettano solo in relazione ai mesi di gennaio e febbraio;
- l’ulteriore detrazione per nuclei familiari con almeno 4 figli spetta solo per i mesi di gennaio e febbraio.
Per le indicazioni dettagliate in merito alle modalità di applicazione di tutte le variazioni sopra elencate, occorre fare riferimento alla documentazione dei rispettivi aggiornamenti. Nei paragrafi successivi è riportata soltanto una sintesi di quanto già documentato, aggiungendo semmai eventuali precisazioni relative al conguaglio di fine anno. |
Dicembre 2022 (acred845) |
DETRAZIONI FISCALI APPLICATE DAL SOSTITUTO
La gestione delle detrazioni fiscali applicate dal sostituto è stata rilasciata e documentata con i seguenti aggiornamenti: gennaio, marzo e aprile 2007 Acred301 / Acred307 / Acred310, gennaio 2008 Acred327, gennaio 2013 Acred483, gennaio e giugno 2014 Acred519 / Acred536, giugno 2015 Acred574, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736.
Le modifiche alle suddette detrazioni intervenute dall’anno 2022, unitamente alle modifiche al calcolo dell’Irpef, sono state rilasciate e documentate con i seguenti aggiornamenti:
- modifiche alle detrazioni per lavoro dipendente e abrogazione ulteriore detrazione L. 21/2020, decorrenti dal mese di gennaio, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred812 / Acred813 e febbraio 2022 Acred818;
- modifiche relative alle detrazioni per figli a carico e all’ulteriore detrazione per famiglie numerose, decorrenti dal mese di marzo, gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred813 e marzo 2022 Acred820.
Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
DETRAZIONE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Il calcolo della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati è stato modificato con effetto dal mese di gennaio 2022, secondo i criteri di seguito indicati:
REDDITO | DETRAZIONE |
fino ad E. 15.000 | E. 1.880 |
oltre E. 15.000 fino ad E. 28.000 | E. 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito) / 13.000 |
oltre E. 28.000 fino ad E. 50.000 | E. 1.910 * (50.000 – reddito) / 22.000 |
Inoltre, per i redditi compresi tra E. 25.000 ed E. 35.000, è stata prevista una detrazione aggiuntiva di E. 65, la quale NON viene rapportata al numero di giorni utili (vedere paragrafo successivo).
Ricordiamo che l’importo della detrazione per lavoro dipendente viene proporzionato al numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro (ad eccezione della detrazione aggiuntiva di E. 65 prevista dall’anno 2022).
Dal conteggio dei giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite che non determinano alcun tipo di retribuzione (neppure differita), espressamente indicate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo Importo Unitario della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per redditi minimi (caso particolare della detrazione per lavoro dipendente), ricordiamo che, dall’anno 2022, il limite di reddito per la sua applicazione è stato aumentato ad E. 15.000.
Per la stessa detrazione, sono inoltre disponibili le opzioni rilasciate con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.
DETRAZIONE PER ONERI
Ricordiamo che la detrazione per oneri viene attribuita automaticamente soltanto per i dirigenti del settore commercio, in relazione alle somme dovute al Fondo Previr (voci 566 e 569).
In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui sia presente nei cedolini elaborati.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Sempre ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
DETRAZIONI PER FAMILIARI – CRITERI GENERALI
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili relativi alle varie categorie di familiari. I suddetti “ratei”, visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, vengono determinati mensilmente, con l’elaborazione delle buste paga, e corrispondono (nel caso più semplice) al numero di familiari, di ciascuna categoria, che risultano a carico nel mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i “ratei” in questione vengono determinati tenendo conto anche del numero di mesi a cui si riferisce il compenso: il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi. Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero di “ratei” mensili relativi a ciascuna categoria di familiari a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati).
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Per fare un altro esempio: se 2 figli minori di tre anni sono stati inseriti con 3 mesi di ritardo, occorre aggiungere 6 ratei (corrispondenti a 2 figli per 3 mesi) nel campo ‘Figli minori di tre anni’; in questo caso, occorre aggiungere 6 ratei anche nel campo ‘Figli a carico complessivi’ (in quanto tale campo comprende tutte le categorie di figli a carico).
Ricordiamo che è possibile generare un elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate una o più variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Vengono prodotte anche altre due stampe, relative a condizioni che può essere utile controllare ai fini del conguaglio.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2022’ e Data Finale ‘30/11/2022’.
Riepilogando, le stampe generate dal programma ‘LISTADET’ sono le seguenti:
‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel periodo indicato; sono riportati in stampa soltanto i mesi tra i quali risulta una variazione (comprese le variazioni effettuate direttamente sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’); per quanto riguarda le differenze sui figli a carico tra i mesi di febbraio e marzo 2022, vedere quanto precisato più avanti;
‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori con familiari a carico, che percepiscono compensi su base plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso;
‘listadetra-3’: elenco dipendenti e collaboratori con particolari condizioni ai fini delle detrazioni: detrazioni disabilitate, presenza del reddito dichiarato per detrazioni, abilitazione calcolo mensile su imponibile effettivo, abilitata detrazione per redditi minimi, opzioni impostate nel campo ‘Bonus fiscale’.
Sulle stampe ‘listadetra-1’ e ‘listadetra-2’, viene indicato il totale complessivo dei ratei per ogni tipo di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (dal momento che sono riportati solo i mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto nell’intero periodo, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni per figli a carico.
Per quanto riguarda l’anno 2022, il suddetto numero complessivo di figli viene indicato in relazione all’intero anno e, tra parentesi, ai due distinti periodi gennaio-febbraio e marzo-dicembre. Ricordiamo che il numero di figli nei due periodi viene utilizzato per calcolare il coefficiente da applicare alle detrazioni (per figli) relative a ciascun periodo, come descritto nell’aggiornamento di marzo 2022 Acred820 (vedere paragrafo successivo).
Sempre per quanto riguarda la stampa ‘listadetra-1’, facciamo presente che NON vengono segnalate le differenze tra i mesi di febbraio e marzo 2022, nel caso in cui riguardino esclusivamente i figli a carico. Tale impostazione è dovuta al fatto che, tra i due mesi in questione, si presentano praticamente sempre delle differenze sui figli a carico (tranne nel caso in cui tutti i figli a carico siano di età pari o superiore a 21 anni).
Comunque, se si preferisce ottenere le segnalazioni relative alle differenze sui figli anche tra i mesi di febbraio e marzo, è sufficiente barrare l’apposita casella prevista nelle opzioni del programma.
DETRAZIONI PER FIGLI – VARIAZIONI ANNO 2022
Come accennato nei paragrafi precedenti, dal mese di marzo 2022 sono intervenute le seguenti modifiche:
- le detrazioni per figli a carico spettano solo in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
- l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (almeno 4 figli) viene abrogata.
Le detrazioni abrogate (figli a carico di età inferiore a 21 anni e ulteriore detrazione per famiglie numerose), in fase di conguaglio, vanno comunque attribuite in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2022.
Con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred820, sono state rilasciate e documentate tutte le modifiche sopra descritte, compreso il diverso criterio di calcolo da applicare per i mesi di gennaio e febbraio.
Per maggiori dettagli in merito alle modifiche in questione, consigliamo di fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred820, riportata nell’Indice Documentazioni al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
Nella presente documentazione, riepiloghiamo brevemente i criteri adottati nel calcolo delle detrazioni per figli a carico, in relazione ai due distinti periodi dell’anno 2022:
Periodo gennaio – febbraio 2022: le detrazioni per figli a carico spettano alle stesse condizioni e nella stessa misura degli anni precedenti (quindi anche per figli di età inferiore a 21 anni). Per ogni figlio è previsto un valore “base” (E. 950 annui), al quale si aggiungono le maggiorazioni per età inferiore a 3 anni (E. 270), disabilità (E. 400), presenza di almeno 4 figli (E. 200). Il coefficiente da utilizzare nel calcolo delle detrazioni viene determinato in base al numero complessivo dei figli a carico. Gli importi annui delle detrazioni e delle eventuali maggiorazioni vengono rapportati al numero di mesi in cui ogni figlio risulta a carico, nelle varie condizioni previste. In presenza di almeno 4 figli a carico, spetta anche l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (E. 1.200 annui), che va determinata in relazione ai soli mesi di gennaio e febbraio; ricordiamo che tale detrazione può dare luogo ad un credito, in caso di incapienza sull’imposta lorda.
Periodo marzo – dicembre 2022: le detrazioni figli a carico spettano in relazione ai soli figli di età pari o superiore a 21 anni. E’ previsto soltanto il valore “base” della detrazione (E. 950 annui per ogni figlio), da rapportare al numero di mesi in cui il figlio risulta a carico, sempre con un’età pari o superiore a 21 anni. Il coefficiente da considerare nel calcolo delle detrazioni viene determinato in base al numero complessivo dei figli a carico (considerando soltanto quelli di età pari o superiore a 21 anni). Sono abrogate le maggiorazioni (età fino a 3 anni, disabilità, presenza di almeno 4 figli) e l’ulteriore detrazione per famiglie numerose.
Relativamente ai coefficienti da utilizzare nel calcolo delle detrazioni, ricordiamo che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate ad Assosoftware (aggiornamento Acred820), occorre determinare uno specifico coefficiente per ciascuno dei due periodi. In ogni periodo, il coefficiente va determinato in base al numero complessivo dei figli per i quali si ha diritto alle detrazioni: in particolare, nel periodo da marzo a dicembre il coefficiente deve essere calcolato conteggiando soltanto i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
Ricordiamo che, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, impostando la data di riferimento al 31/12/2022 (o precedente) viene visualizzato il numero complessivo dei figli per detrazioni “entro 28/02/2022” (per il coefficiente relativo al periodo gennaio – febbraio) ed il corrispondente numero di figli “dopo 1/03/2022” (per il coefficiente relativo al periodo marzo – dicembre). Inoltre, viene visualizzato il numero complessivo di figli a carico nell’intero anno, da considerare soltanto per il calcolo dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose.
Secondo quanto indicato nella circolare 4/E del 18/02/2022 (aggiornamento Acred820), dal mese di marzo continuano a spettare le detrazioni anche per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni (nonostante per gli stessi figli sia previsto anche l’Assegno Unico). Naturalmente, nei casi in questione spetta il solo valore “base” della detrazione.
Ricordiamo che, in fase di conguaglio, le detrazioni per figli vengono calcolate considerando la percentuale di carico che risulta attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%). Come negli anni precedenti, tale percentuale viene estesa a tutto l’anno (se necessario, è possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’).
Le altre condizioni relative ai figli a carico (minori di tre anni, disabilità, presenza di almeno 4 figli) vengono invece considerate conteggiando i “ratei” calcolati in ciascun mese elaborato. Ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’, operando su un mese del periodo gennaio – febbraio, oppure su un mese del periodo marzo – dicembre (vedere aggiornamento Acred820).
Per quanto riguarda il criterio di calcolo dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose (quest’anno limitata ai mesi di gennaio e febbraio), è possibile fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808.
Come precisato nell’aggiornamento di marzo 2022 Acred820, l’ulteriore detrazione spetta se, nel corso dell’intero anno, sono stati a carico complessivamente almeno 4 figli, compresi eventuali figli nati nel periodo marzo – dicembre (questi ultimi, naturalmente, non saranno utili per le altre detrazioni). |
Dicembre 2022 (acred845) |
CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020
Ricordiamo che la gestione del trattamento integrativo L. 21/2020 è stata rilasciata con gli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769. Le variazioni relative all’anno 2022 sono state rilasciate con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred812 / Acred813 e marzo 2022 Acred820. Tutte le documentazioni relative al trattamento integrativo sono riportate nell’Indice Documentazioni, al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Riepilogando quanto indicato nelle documentazioni degli ultimi aggiornamenti sopra elencati, il trattamento integrativo relativo all’anno 2022 deve essere riconosciuto, dal sostituto d’imposta, alle seguenti condizioni:
Reddito non superiore ad E. 15.000 ed imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In tal caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde ad E. 1.200 annuali, da rapportare ai giorni utili.
Reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, a condizione che l’imposta lorda risulti superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed inferiore al totale delle detrazioni spettanti (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri), comprese quelle detrazioni per oneri generalmente non conosciuti dal sostituto d’imposta (interessi su mutui, spese sanitarie rateizzate, spese di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). In questo caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde alla differenza tra il totale detrazioni e l’imposta lorda, limitato ad un massimo di E. 1.200 annuali, comunque da rapportare ai giorni utili.
Come precisato nell’aggiornamento di marzo 2022, nel caso del reddito (previsto) compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, il trattamento integrativo viene calcolato automaticamente solo in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto.
Anche nella fascia fino ad E. 15.000 è possibile attivare il calcolo del trattamento integrativo solo in fase di conguaglio: a tale scopo è possibile selezionare l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’). In alternativa, allo stesso scopo può essere inserita la voce 67C sulle Voci Fisse (operando a qualsiasi livello), con le opzioni documentate nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.
Ricordiamo che il trattamento integrativo può essere disabilito (generalmente su richiesta del dipendente), selezionando l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’).
In fase di conguaglio fiscale, il reddito da considerare nel calcolo del trattamento integrativo (a meno di una diversa indicazione) viene rilevato dalla voce 615 (imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria), l’imposta lorda dalla voce 659, le detrazioni per lavoro dipendente dalla voce 635 ed il valore totale delle detrazioni (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri conosciuti dal sostituto) dalla voce 640.
Ricordiamo che è possibile considerare un diverso reddito nel calcolo del trattamento integrativo. A tale scopo, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ va indicato un importo nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni e bonus’, specificando se tale importo deve essere utilizzato solo nel calcolo mensile (in tal caso non sarà considerato in fase di conguaglio) oppure anche nel conguaglio annuale. Inoltre, occorre indicare se lo stesso importo va considerato in aggiunta oppure in sostituzione dell’imponibile fiscale risultante al sostituto.
Come negli anni precedenti, se dal conguaglio fiscale di fine anno risulta che deve essere recuperato l’importo del trattamento integrativo erogato nei mesi precedenti, è prevista la rateizzazione automatica dell’importo da recuperare.
In tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto di lavoro non è cessato, il recupero avviene in 8 rate. La prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.
In generale, l’importo da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
Se tale importo è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato anche nel campo Importo Totale della voce 67G, con segno positivo, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8).
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), la somma complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato, in ogni mese, il valore della singola rata.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2023), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2022) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali). |
Dicembre 2022 (acred845) |
CONGUAGLIO FISCALE – ALTRE GESTIONI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili (o Voci Fisse) al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionali e comunali, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. Tale opzione risulta utile, in particolare, per i parasubordinati che percepiscono compensi su base annuale (generalmente gli amministratori).
Ricordiamo, inoltre, che quest’anno è stato predisposto un conguaglio automatico in relazione ai limiti di esenzione di fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, secondo le disposizioni in vigore per l’anno 2022.
Tale conguaglio può essere attivato e gestito secondo le modalità descritte al paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2022.
CONGUAGLIO ALTRI SOSTITUTI
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere utilizzate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi a precedenti rapporti di lavoro cessati, da considerare nel conguaglio fiscale, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare l’imponibile, le ritenute ed il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili, secondo le stesse modalità descritte al paragrafo Conguaglio trattamento integrativo l. 21/2020.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
CONGUAGLIO ASSISTENZA SANITARIA
Il trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F), con esclusione dei dirigenti, può essere gestito tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20, è sufficiente indicare la voce 58N sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58N può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (facciamo presente che la quasi totalità dei fondi contrattuali, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote nettamente inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi assistenza sanitaria debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, occorre indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto o di ditta. Ricordiamo che tale eventualità si presenta quando il fondo non ha i requisiti necessari per dare diritto all’esenzione fino al limite annuo di E. 3.615,20 (in particolare, nel caso in cui non risulti iscritto all’Anagrafe dei Fondi).
Tramite la stessa voce 58G, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi assistenza sanitaria versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
CONGUAGLIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il trattamento fiscale dei contributi previdenza complementare può essere gestito (tranne che per i dirigenti), tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, è sufficiente indicare la voce 58V sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58V può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (la maggior parte dei fondi, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi previdenza complementare debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, è sufficiente indicare la voce 58T sulle Voci Fisse (elenco voci, 3.2.4 ‘Previdenza complementare’). Precisiamo che tale eventualità non si dovrebbe presentare per i fondi di previdenza complementare contrattuali.
Tramite la stessa voce 58T, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi previdenza complementare versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
CONGUAGLIO FONDI DIRIGENTI
Per quanto riguarda i dirigenti, il superamento dei limiti di esenzione annui relativi ai contributi assistenza sanitaria e/o previdenza complementare si verifica frequentemente: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57. In tale condizione, è possibile utilizzare la voce 58V (descritta nei paragrafi precedenti) per assoggettare i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, impostandola sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘10’ nel campo Quantità (diversamente dalla generalità dei dipendenti, per i quali occorre invece indicare il valore convenzionale ‘1’). La voce 58V, così inserita, considera i contributi previdenza complementare gestiti tramite la voce 580 o, eventualmente, tramite la voce 567.
Ricordiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 4/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
CONGUAGLIO SETTORE EDILIZIA
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Occorre poi storicizzare le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, annullando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risulta impossibile ottenere un conguaglio automatico (ad esempio in presenza di più variazioni retroattive nello stesso anno), occorre calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, per indicarlo nel campo Importo Totale della voce 596.
CONGUAGLIO ENTI BILATERALI
Per quanto riguarda i contributi ente bilaterale, ricordiamo che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali o risultino comunque imponibili. In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione.
CONGUAGLIO SU ULTERIORI CEDOLINI
Se vengono elaborati ulteriori cedolini nel mese di dicembre (per uno stesso dipendente), occorre adottare gli stessi criteri degli anni precedenti. In tali casi, generalmente è opportuno attivare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 Presenze e variazioni mensili.
In presenza di situazioni più complesse (ad esempio se sono presenti diversi rapporti di lavoro nel mese di dicembre), possono essere richieste ulteriori indicazioni all’assistenza.
Anticipiamo che, nel corso dell’anno 2023, saranno rilasciati alcuni automatismi per facilitare la gestione dei “cedolini aggiuntivi”, sia in relazione al mese di dicembre che agli altri mesi dell’anno. |
Dicembre 2022 (acred845) |
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred844, sono state fornite le prime indicazioni per gestire l’aumento dei limiti di esenzione relativi ad alcune categorie di fringe-benefit e di rimborsi.
Per il solo anno 2022, l’art. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l’esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro; inoltre, l’art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022 ha aumentato l’esenzione di alcune categorie di fringe-benefit a 3.000 euro (in precedenza, l’art. 12 del D.L. 115/2022 aveva previsto un aumento a 600 euro).
Nel limite di 3.000 euro sono stati inclusi anche i rimborsi di alcune utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica). Nello stesso limite, inoltre, può rientrare anche l’eccedenza dei buoni carburante rispetto al limite di 200 euro.
Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile, sia ai fini previdenziali che fiscali.
Per quanto riguarda i buoni carburante, viene controllato prioritariamente il limite di 200 euro: se l’importo dei buoni è inferiore a tale limite, viene considerato esente, indipendentemente dall’esito del controllo sul limite di 3.000 euro per i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche. Se, invece, l’importo dei buoni carburante supera il limite di 200 euro, l’eccedenza viene “cumulata” con i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche: nel caso che questo totale superi il limite di 3.000 euro, l’intero importo diventa imponibile (compresi i 200 euro iniziali).
Dai controlli sopra descritti, restano esclusi i buoni pasto, la mensa aziendale (o la corrispondente indennità sostitutiva) e l’indennità di trasposto, per i quali continuano ad essere applicati i consueti limiti giornalieri.
Restano inoltre escluse eventuali prestazioni (già esenti) rientranti nel welfare aziendale, ovviamente ad eccezione di quelle che hanno le caratteristiche per rientrare nei limiti di esenzione sopra descritti.
Occorre considerare che, nei mesi precedenti all’aumento dei limiti di esenzione, i fringe-benefit, i rimborsi utenze domestiche ed i buoni carburante potrebbero essere stati assoggettati sia a contribuzione che a tassazione.
Con il presente aggiornamento, rendiamo perciò disponibili le voci che consentono di controllare automaticamente il limite di esenzione annuale per fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.
Le stesse voci, inoltre, determinano automaticamente l’eventuale differenza che deve essere assoggettata o recuperata dalle somme imponibili, in base a quanto è stato assoggettato o considerato esente nel corso dell’anno.
Per attivare il suddetto controllo e determinare la differenza da assoggettare o recuperare, occorre inserire la voce 4D3 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. La voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati oppure, se risulta più comodo, sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale).
In tal modo, vengono totalizzate le seguenti somme, rilevandole sia dai mesi precedenti che dal mese corrente:
Buoni carburante imponibili e non imponibili, riportati rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D1. A questo scopo vengono considerate esclusivamente le voci 07R / 07S, rilasciate con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred821.
Fringe-benefit e rimborsi utenze domestiche imponibili e non imponibili, riportati rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D2. Vengono considerate le voci 07T / 07U (rimborsi utenze domestiche, aggiornamento di settembre 2022 Acred838) e le voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G (retribuzioni in natura / fringe-benefit per dipendenti e collaboratori). Inoltre, viene rilevata la voce 0C1 (retribuzioni in natura previste dal welfare), che prevede l’indicazione del solo valore non imponibile.
Il valore dei buoni carburanti viene “scalato” prioritariamente dal limite di 200 euro; la parte eccedente tale limite viene eventualmente cumulata con i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche per la verifica del limite di 3.000 euro.
A questo punto, si possono verificare le seguenti condizioni:
- se i limiti di esenzione risultano rispettati, l’intero importo viene considerato esente;
- se i limiti di esenzione non risultano rispettati, l’intero importo viene considerato imponibile.
Relativamente ai buoni carburante, nei paragrafi precedenti è stato precisato come viene controllato il rispetto dei due limiti di esenzione (200 euro e 3.000 euro) e l’eventuale assoggettamento.
Infine, si considera quanto è stato eventualmente assoggettato, per le stesse somme, nei mesi precedenti, e si determina così la differenza da assoggettare o recuperare, sommandola o sottraendola dall’imponibile.
Tale differenza è riportata nel campo Importo Totale della voce 4D3, con valore positivo se va assoggettata (sommata all’imponibile) o negativo se va recuperata (sottratta dall’imponibile).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, la suddetta differenza viene sommata o sottratta dall’imponibile Irpef del mese del conguaglio (dicembre). Per inciso, nel caso in cui l’imponibile risultante da tale operazione fosse negativo (a causa di una differenza da recuperare di importo superiore alle somme imponibili del mese), il recupero produrrebbe comunque il suo effetto sull’imponibile Irpef annuale e, di conseguenza, sul conguaglio fiscale di fine anno.
Per quanto riguarda l’imponibile ed i contributi Inps, il procedimento da adottare risulta più problematico.
Innanzitutto, se la differenza viene sottratta dall’imponibile Inps del mese, quest’ultimo può scendere al di sotto del minimale (condizione ovviamente da evitare). Inoltre, l’aliquota contributiva applicata nel mese di dicembre potrebbe essere diversa da quella applicata nel mese di competenza delle somme interessate.
Come confermato dall’Inps in occasione dell’ultimo convegno di Assosoftware (29/11/2022), l’unico procedimento che consente di modificare l’imponibile di un mese pregresso è la presentazione di una denuncia rettificativa.
Da parte dell’Inps, è stato anche annunciato un apposito procedimento, denominato “regolarizzazione d’ufficio”, che consentirà di conguagliare l’imponibile (a causa dell’aumento dei limiti di esenzione) senza dover presentare le denunce rettificative. Secondo quanto annunciato dall’Inps, occorrerà richiedere un ticket tramite il cassetto previdenziale, fornendo la documentazione necessaria. Questo ticket dovrà poi essere riportato su apposite causali nelle denunce Uniemens relative ai mesi di gennaio o febbraio 2023, indicando la differenza di imponibile relativa ai singoli mesi pregressi. Tramite queste causali, l’Inps genererà automaticamente le denunce di regolarizzazione, comunicando nel cassetto previdenziale la differenza dei contributi (a credito o a debito) che il datore di lavoro potrà conguagliare.
Adottando il criterio sopra descritto, sul mese di dicembre NON può essere effettuato alcun conguaglio contributivo, né per la parte a carico ditta, né per quella a carico del dipendente: il conguaglio contributivo sarà invece effettuato nei mesi di gennaio o febbraio, secondo le modalità (ed i tempi) che saranno stabiliti dall’Inps.
A seguito delle richieste pervenuteci, comunque, abbiamo previsto la possibilità di conguagliare la differenza derivante dall’aumento dei limiti di esenzione, sommandola o sottraendola dall’imponibile Inps del mese di dicembre.
Precisiamo che quest’ultimo criterio, alternativo a quello descritto nel paragrafo precedente, non è conforme a quanto previsto dall’Inps: la scelta di adottare questo criterio alternativo rimane perciò a carico dell’Utente.
Se si sceglie di adottare il criterio alternativo, nel caso in cui la differenza debba essere sottratta dall’imponibile del mese, occorre verificare che venga rispettato il minimale (tale verifica deve essere effettuata dall’Utente). Se il minimale risulta rispettato, oppure se la differenza deve essere sommata all’imponibile (anziché sottratta), è possibile indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la differenza di imponibile, calcolata dalla voce 4D3, viene riportata anche nel campo Importo Unitario della stessa voce (oltre che nel campo Importo Totale). Il campo Importo Unitario della voce 4D3 viene sommato o sottratto dall’imponibile Inps del mese.
Precisiamo che tale opzione ha effetto anche sull’imponibile Inps dei collaboratori / amministratori.
Occorre tenere presente che la scelta di effettuare, o meno, il conguaglio contributivo, produce un effetto anche sul conguaglio fiscale, a causa dei contributi a carico del dipendente sull’importo da conguagliare (voce 4D3).
Nel caso in cui l’importo presente sulla voce 4D3 debba essere sommato all’imponibile, se viene effettuato anche il conguaglio contributivo, tale importo va ad aumentare l’imponibile Inps del mese: di conseguenza, i contributi su tale importo vengono trattenuti al dipendente e decurtati dall’imponibile fiscale. Se, invece, non viene effettuato il conguaglio contributivo, gli stessi contributi non vengono trattenuti al dipendente e, quindi, non possono essere decurtati dall’imponibile fiscale (dal momento che l’imponibile fiscale segue il criterio di “cassa”).
Analogamente, nel caso in cui l’importo presente sulla voce 4D3 debba essere sottratto dall’imponibile, se viene effettuato anche il conguaglio contributivo, tale importo va a diminuire l’imponibile Inps del mese: così facendo, i contributi sullo stesso importo vengono, di fatto, restituiti al dipendente, andando così ad aumentare l’imponibile fiscale. Se, invece, non viene effettuato il conguaglio contributivo, gli stessi contributi non vengono restituiti al dipendente e, quindi, non possono essere sommati all’imponibile fiscale.
In conclusione, se il conguaglio contributivo non viene effettuato sul mese di dicembre (decidendo di effettuarlo nei mesi successivi, secondo le modalità annunciate dall’Inps), la differenza di imponibile da assoggettare o recuperare, riportata sulla voce 4D3, viene sommata o sottratta dall’imponibile fiscale, senza considerare i relativi contributi a carico del dipendente, in quanto tali contributi non vengono trattenuti o restituiti nel mese (e neppure nell’anno).
I contributi a carico del dipendente saranno trattenuti o restituiti quando sarà effettuato il conguaglio contributivo, secondo le modalità annunciate dall’Inps (quindi nei primi mesi dell’anno 2023). In quel momento, i suddetti contributi produrranno il loro effetto sull’imponibile fiscale; rimane da stabilire se l’imponibile interessato sarà quello a tassazione ordinaria (relativo all’anno 2023) oppure a tassazione separata.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata anche una stampa di controllo, che consente di rilevare il valore dei fringe-benefit, rimborsi utenze e buoni carburante percepiti nei mesi precedenti. Sulla stampa, la parte esente viene indicata separatamente da quella imponibile (con riguardo al solo trattamento applicato nei mesi precedenti). Inoltre, il valore dei buoni carburante viene tenuto separato da quello dei fringe-benefit e dei rimborsi utenze domestiche.
Per generare la stampa, selezionare il programma SEGNAESE sulla procedura Stampe Accessorie (1.2 ‘Stampe di fine anno’). Sono riportati in stampa i soli dipendenti o collaboratori che hanno percepito fringe-benefit (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze domestiche (voci 07T / 07U ), buoni carburante (voci 07R / 07S).
Le somme in questione vengono rilevate dalle buste paga elaborate nei mesi precedenti. Il periodo da considerare deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura.
Gli importi vengono totalizzati a livello di dipendente; se si desidera ottenere anche il dettaglio per singolo mese di erogazione, è possibile barrare l’apposita casella tra le opzioni del programma.
Viene prodotta la stampa ‘fringe-benefit’ ed il file ‘fringe-benefit.csv’ (apribile in Excel).
La stampa può essere utilizzata per individuare i soggetti sui quali occorre attivare il controllo dei limiti di esenzione, per l’elaborazione delle buste paga di dicembre. Ricordiamo che il controllo in questione viene attivato indicando la voce 4D3 con il valore ‘1’ o ‘2’ nel campo Quantità, secondo le modalità sopra descritte. |
Novembre 2022 (acred844) |
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022
Con il presente aggiornamento, forniamo le prime indicazioni operative per la gestione dell’aumento dei limiti di esenzione relativi a diverse tipologie di fringe-benefit e rimborsi, attualmente previsto per il solo anno 2022.
L’art. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l’esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro, con la possibilità di rendere esente anche l’eccedenza nel caso in cui vi sia capienza sul limite di esenzione relativo agli altri fringe-benefit.
Per la generalità dei fringe-benefit, il limite di esenzione è stato aumentato prima a 600 euro dall’art. 12 del D.L. 115/2022, poi a 3.000 euro dall’art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022. Nel suddetto limite di esenzione sono stati inclusi anche i pagamenti o rimborsi di alcune utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica), nel rispetto delle condizioni previste.
Nel caso in cui vengano superati i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile (sia previdenziale che fiscale).
Dai criteri sopra descritti, restano esclusi i buoni pasto, per i quali continua ad essere valido il consueto limite giornaliero.
Relativamente alle novità introdotte per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le circolari n. 27 del 14/04/2022, relativa ai buoni carburante, e n. 35 del 4/11/2022, relativa alla generalità dei fringe-benefit. Entrambe le circolari sono precedenti al D.L. n. 176 del 18/11/2022, che ha previsto l’ulteriore aumento del limite a 3.000 euro.
Per quanto riguarda il rimborso delle utenze domestiche, è prevista la possibilità di trasmettere al datore di lavoro, in sostituzione della documentazione originale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il dipendente deve elencare le utenze delle quali chiede il rimborso. Nella dichiarazione occorre indicare gli estremi dei singoli documenti e alcune informazioni relative all’abitazione alla quale si riferiscono le utenze.
Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto la stampa della suddetta dichiarazione: per generarla, occorre eseguire il programma ‘STABONFR’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
La stampa può essere prodotta in forma di modello interamente da compilare (una sola pagina), oppure possono essere riportati i dati anagrafici della ditta e del dipendente (una pagina per ogni dipendente). Nel secondo caso, è possibile richiedere la suddivisione della stampa a livello di ditta o di dipendente. Sulla procedura, occorre impostare i range ditta e matricola e la date iniziale e finale soltanto se si sceglie di generare il modello con i dati anagrafici.
La stampa prodotta è ‘utenze-domestiche’, in formato pdf, suffissata con i codici ditta e matricola in caso di suddivisione.
Naturalmente, è possibile fornire ai dipendenti un diverso modello da utilizzare per la dichiarazione.
Ricordiamo che, per la gestione dei rimborsi relativi alle utenze domestiche (cd. “bonus bollette”), con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred838 sono state rilasciate le voci 07T (rimborso figurativo) e 07U (rimborso effettivo). Entrambe le voci prevedono la possibilità di indicare anche l’eventuale valore imponibile.
Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred821, sono state rilasciate le voci 07R e 07S, da utilizzare per la gestione dei buoni carburante, con la possibilità di indicare sia il valore esente che quello imponibile.
Infine, ricordiamo che sono disponibili alcune voci generiche da utilizzare per l’indicazione di qualsiasi fringe-benefit (retribuzioni in natura), oltre ad alcune voci specifiche da utilizzare per particolari tipologie (ad esempio i buoni pasto).
Tutte le voci in questione sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili ai punti 3.9 (dipendenti) e 6.1 (collaboratori), ed anche nell’elenco delle Voci Fisse ai punti 2.2 (dipendenti) e 5.1 (collaboratori). Su tutte le voci è possibile indicare sia la parte esente che quella imponibile, ed eventualmente personalizzare la descrizione.
Dal momento che, nei mesi precedenti all’aumento dei limiti di esenzione, i fringe-benefit percepiti potrebbero essere stati assoggettati sia a contribuzione che a tassazione, occorrerà rideterminare le somme imponibili ed effettuare un recupero dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali applicati sulle somme che risultano esenti secondo le nuove disposizioni.
Per quanto riguarda l’imponibile e le ritenute fiscali, il suddetto recupero può essere effettuato in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto. A tale scopo, con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre saranno rilasciate apposite voci che consentiranno di determinare automaticamente la parte esente dei fringe-benefit precedentemente assoggettati a tassazione.
Nel caso in cui occorra effettuare il suddetto conguaglio sul mese di novembre (rapporti cessati), per il momento è possibile utilizzare la voce 128, indicando nel campo Importo Totale il valore dei fringe-benefit precedentemente assoggettati, che devono essere decurtati dall’imponibile fiscale (a rigor di logica, per determinare il valore da indicare sulla voce 128, si dovrebbe tenere conto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, determinati sugli stessi fringe-benefit).
Relativamente al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell’Inps, al momento non si ha alcuna indicazione da parte dell’Istituto. Sicuramente NON è possibile recuperare l’imponibile previdenziale relativo ai mesi pregressi decurtandolo dall’imponibile previdenziale del mese corrente: anche senza considerare le possibili differenze di aliquote contributive, sorgerebbero comunque problemi dovuti al mancato rispetto del minimale.
Il vero problema consiste nel fatto che, sulla denuncia Uniemens, non esistono causali che consentono di effettuare questo tipo di conguaglio: la causale ‘IMPNEG’ nella sezione ‘Var. Retributive’, che poteva essere utilizzata a tale scopo, è stata abolita con effetto dal mese di gennaio 2019 (messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).
Rimane la possibilità, confermata recentemente al convegno di Assosoftware, di procedere all’invio di denunce rettificative in relazione ai singoli mesi in cui sono stati assoggetti i fringe-benefit. Naturalmente, sarà opportuno che l’Inps pubblichi delle indicazioni ufficiali in merito al modo di effettuare i suddetti conguagli.
In attesa (e nella speranza) che l’Inps trovi una diversa soluzione, meno pesante dal punto di vista operativo, prevediamo comunque di predisporre alcune voci, che consentiranno di calcolare l’imponibile ed i contributi Inps da recuperare (almeno per quanto riguarda la parte a carico del dipendente). Se non vi saranno ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, tuttavia, dovremo lasciare all’Utente la scelta di effettuare il recupero dei suddetti contributi. |
Gennaio 2022 (acred812) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE (2021)
Con la busta paga del mese di gennaio 2022, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell’anno precedente (2021).
Ricordiamo che lo stesso conguaglio non è invece previsto in corrispondenza della busta paga di febbraio.
Ricordiamo, inoltre, che il conguaglio del bonus (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene sempre effettuato unitamente al conguaglio fiscale, senza che sia necessario indicare ulteriori voci.
Precisiamo che è necessario effettuare il conguaglio relativo all’anno 2021, sul mese di gennaio 2022, nel caso in cui le buste paga di dicembre siano state elaborate PRIMA del rilascio dell’aggiornamento Acred808 del 23/12/2021: in tale condizione, il conguaglio è necessario per l’aggiornamento delle addizionali comunali (e alcune regionali).
Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell’anno precedente: ad esempio, se il dipendente ha comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l’elaborazione delle buste paga di dicembre.
Il conguaglio relativo all’anno 2021 viene effettuato automaticamente per i dirigenti del settore Commercio (contratto 013), per ottenere il corretto assoggettamento dei contributi Previr relativi ai mesi di novembre e dicembre 2021, come descritto dettagliatamente al paragrafo Ccnl DIRIGENTI COMMERCIO (013).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Come già detto, per i dirigenti del settore Commercio, il conguaglio dell’anno precedente viene attivato automaticamente: per tali soggetti, quindi, non è necessario inserire la voce 606 sul mese di gennaio 2022.
Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente debba essere attivato per l’intera ditta, la voce 606 può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicizzazione al 1 gennaio dell’anno corrente (2022), e riportando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un’ulteriore storicizzazione al 1 febbraio, cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.
E’ possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente, a livello di ditta, anche tramite il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (da utilizzare, in particolare, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Il valore risultante dal conguaglio del bonus L. 21/2020 relativo all’anno precedente, viene riportato sulla voce 67P (positivo se a credito / negativo se a debito). Naturalmente, tale valore corrisponde alla differenza tra il bonus spettante determinato in fase di conguaglio (voce 67M) ed il bonus erogato nel corso dell’anno. Quest’ultimo viene calcolato tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se presente nel conguaglio di dicembre (voci 67G / 67H). In particolare, ricordiamo che potrebbe essere stata rateizzata la sola differenza tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione spettante, nei casi previsti dalla circolare 29/E del 14/12/2020 (vedere aggiornamento Acred808).
Come già detto, anche l’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene sempre rideterminata, in caso di conguaglio fiscale dell’anno precedente. Nel caso in cui la detrazione non sia dovuta, viene calcolata la differenza rispetto alla stessa detrazione eventualmente già applicata nel corso dell’anno, tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se presente nel conguaglio effettuato a dicembre (voci 63G / 63H – aggiornamento Acred808).
Nel caso in cui il bonus o l’ulteriore detrazione L. 21/2020 risultino da recuperare a rate, i criteri adottati in presenza del conguaglio fiscale dell’anno precedente corrispondono a quelli descritti nell’aggiornamento di gennaio 2021 Acred785 (la sola differenza è che le rate dell’ulteriore detrazione sono passate da 8 a 10).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘6781 RP’ per la regionale e ‘6781 CP’ per la comunale).
Il bonus fiscale L. 21/2020 derivante dal conguaglio anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2022, viene riportato sul consueto codice tributo 1701, con il periodo ’12/2021’ (come precisato dall’Agenzia delle Entrate). Sull’Archivio Tributi viene riportata la sigla aggiuntiva ‘AP’ se a credito e ‘DP’ se a debito.
L’ulteriore detrazione recuperata a seguito del conguaglio anno precedente, viene versata o compensata sommandola all’Irpef derivante dallo stesso conguaglio (tributi ‘1001 AP’ se a debito e ‘6781 AP’ se a credito). Per le rate successive alla prima, viene invece utilizzato il codice tributo 1066 (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A (‘Credito famiglie numerose – anno precedente’) sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio anno precedente’, non viene indicato alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
L’eventuale conguaglio della detassazione relativa all’anno precedente può essere effettuate secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Dicembre 2021 (acred808) |
CONGUAGLIO FISCALE
Le principali variazioni fiscali che hanno interessato l’anno di competenza 2021 sono le seguenti:
- Il nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e la nuova ulteriore detrazione previsti dalla legge 21/2020 vengono applicati per l’intero anno (nell’anno 2020 erano stati applicati solo per il secondo semestre).
- La “clausola di salvaguardia” per il riconoscimento del bonus fiscale e del trattamento integrativo, prevista per l’anno 2020, non è stata prorogata e, quindi, non viene applicata per l’anno 2021.
- In caso di recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 per un importo superiore ad E. 60,00, la trattenuta avviene in 10 rate (anziché in 8, come previsto per l’anno 2020). Tale modifica è stata introdotta dalla L. 21/2021, che ha convertito con modificazioni il D.L. 183/2020, riportando la suddetta indicazione nell’art. 22-sexies.
|
Dicembre 2021 (acred808) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE E ULTERIORE DETRAZIONE
La gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 21/2020 è stata descritta negli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769, novembre 2020 Acred780, gennaio 2021 Acred785 / Acred786 / Acred787. Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, vengono effettuati automaticamente il conguaglio del bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione.
Naturalmente, in fase di conguaglio fiscale vengono determinate le condizioni “definitive” di spettanza dei bonus e dell’ulteriore detrazione, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria (che non deve superare determinati limiti) e dell’imposta lorda, che deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020, il limite di reddito corrisponde ad E. 28.000, mentre l’ulteriore detrazione L. 21/2020 spetta nella fascia compresa tra E. 28.000 ed E. 40.000.
Ricordiamo che il bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”) spetta soltanto nel caso in cui l’Irpef lorda annuale (voce 659) risulti maggiore delle detrazioni per lavoro dipendente annuali (voce 635): tale controllo viene effe effettuato automaticamente al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.
Se necessario (per particolari motivi), il controllo sulla capienza dell’Irpef lorda rispetto alle detrazioni può essere “forzato”, indicando ‘1’ nel campo Quantità della voce 67B (elenco voci, 4.7 ‘Bonus fiscali’). Tale forzatura, tuttavia, non ha effetto sul controllo rispetto al limite massimo di reddito (E. 28.000) e non permette di erogare il bonus nel caso in cui lo stesso risulti bloccato sul servizio Detrazioni e ANF (opzione descritta di seguito).
Ricordiamo che il bonus fiscale L. 21/2020 può essere disabilitato, oppure abilitato solo in fase di conguaglio, tramite le opzioni disponibili nel campo ‘Bonus fiscale’, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ (aggiornamento di luglio 2020 Acred768).
Ricordiamo inoltre che, per il calcolo del bonus fiscale e dell’ulteriore detrazione, viene considerato l’eventuale reddito dichiarato dal dipendente ai fini delle detrazioni: tale reddito può essere inserito sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando se deve essere utilizzato anche per il conguaglio annuale oppure solo nel calcolo mensile (in tal caso, non rileva ai fini del conguaglio) ed anche se va considerato in aggiunta oppure in sostituzione del reddito risultante al sostituto.
Per quanto riguarda sia il bonus fiscale (“trattamento integrativo”) che l’ulteriore detrazione L. 21/2020, è inoltre prevista la rateizzazione automatica dell’eventuale importo da recuperare a seguito del conguaglio di fine anno.
La suddetta condizione si verifica se il bonus o la detrazione sono stati applicati nel corso dell’anno e risultano invece non dovuti al momento del conguaglio fiscale: in tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto non è cessato, il recupero avviene in 8 rate per il bonus fiscale, oppure in 10 rate per l’ulteriore detrazione. In entrambi i casi, la prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.
In generale, il limite di E. 60,00 viene verificato considerando l’importo del bonus o della detrazione da recuperare. Inoltre, la circolare 29/E del 14/12/2020 ha precisato come occorre comportarsi nel seguente caso particolare: se si deve recuperare il bonus precedentemente riconosciuto e, contestualmente, deve essere attribuita l’ulteriore detrazione (quindi se il reddito risultante dal conguaglio è superiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si prevedeva un reddito inferiore), occorre considerare la differenza tra il bonus da recuperare e la detrazione da attribuire, per verificare se viene superato il limite di 60 euro: in caso affermativo, occorre rateizzare la suddetta differenza, recuperando invece per intero la parte di bonus che viene “virtualmente compensata” dall’ulteriore detrazione.
Se, invece, si verifica il caso opposto, ossia se l’ulteriore detrazione attribuita durante l’anno deve essere recuperata e viene invece riconosciuto il bonus (a causa di un reddito risultante dal conguaglio inferiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si era previsto un reddito superiore), il limite di 60 euro e la conseguente rateizzazione vengono applicati sull’intero importo della detrazione da recuperare, mentre contestualmente si riconosce l’intero bonus.
La suddetta difformità di comportamento, espressamente citata nella circolare 29/2020 e già prevista nell’anno precedente, deriva da una differente indicazione, nel D.L. 3/2020 (come modificato dalla L. 21/2020), dei criteri da adottare per il recupero del trattamento integrativo (art. 1, comma 3) rispetto a quelli previsti per il recupero dell’ulteriore detrazione (art. 2, comma 3). In particolare, quando si parla del recupero del trattamento integrativo, è indicato che i “sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2”, mentre tale indicazione non è presente quando si parla del recupero dell’ulteriore detrazione.
Con l’elaborazione del mese di dicembre, in caso di recupero del bonus (“trattamento integrativo”) L. 21/2020 erogato nei mesi precedenti, viene verificato automaticamente se sussistono le condizioni per procedere alla rateizzazione.
In generale, il valore del bonus da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
L’eventuale valore del bonus da recuperare a rate è riportato automaticamente sulla voce 67G, con segno positivo. Come precisato sopra, nel caso in cui venga contestualmente riconosciuta l’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene considerata la differenza tra l’importo del bonus da recuperare ed il valore dell’ulteriore detrazione riconosciuta (quest’ultimo è riportato sulla voce 63F). Tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 67G, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8). In assenza dell’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene invece considerato l’intero bonus da recuperare: se tale valore è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato nell’Importo Totale.
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato del bonus, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), del bonus complessivo da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato il valore della singola rata. Tuttavia, se è stata effettuata la “compensazione virtuale” (precedentemente descritta) tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione riconosciuta, sul tributo 1701 viene riportato il totale risultante dalla rata e dal valore “compensato” con l’ulteriore detrazione.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2022), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2021) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).
Per quanto riguarda il recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, in fase di conguaglio viene stabilito se spetta tale detrazione: in tal caso, il valore annuale della detrazione si trova nel campo Importo Totale della voce 63F.
Risulta invece più problematico determinare il valore della detrazione da recuperare, nel caso in cui sia stata attribuita nel corso dell’anno. Nella circolare 29/2020 non sono riportate indicazioni a tale riguardo, tuttavia già nell’anno precedente (2020) è stata adottata la seguente interpretazione: la detrazione da recuperare viene considerata equivalente al valore effettivamente decurtato dall’Irpef lorda nei mesi pregressi. Per ciascun mese, quindi, si verifica in quale misura è stato possibile applicare l’ulteriore detrazione mensile (voce 62F) sull’Irpef lorda mensile (voce 654) al netto di tutte le altre detrazioni (lavoro dipendente e familiari a carico). Nel caso in cui sia stato effettuato un precedente conguaglio di fine rapporto, la stessa verifica viene effettuata rispetto ai valori annuali applicati nel precedente conguaglio.
Il valore complessivo dell’ulteriore detrazione effettivamente applicata nei singoli mesi precedenti, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G. La detrazione da recuperare corrisponde quindi alla differenza tra la detrazione determinata in fase di conguaglio (voce 63F, che non è presente se non spetta) ed il valore riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G: tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 63G, con segno positivo, e corrisponde al valore da recuperare a rate. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportato il numero iniziale delle rate (10). Sul cedolino, il valore della detrazione da recuperare a rate è riportato nella colonna Competenze, su un rigo del cedolino successivo all’Irpef da conguaglio: in tal modo, vengono “neutralizzati” gli effetti economici che si avrebbero in caso di recupero immediato dell’intera detrazione.
Per effettuare il recupero rateizzato della detrazione, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 63H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), della detrazione complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono indicati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Il versamento delle rate dell’ulteriore detrazione avviene secondo gli stessi criteri previsti per l’anno precedente (2020). In particolare, nel mese del conguaglio il recupero rateizzato dell’ulteriore detrazione produce il suo effetto sugli stessi tributi utilizzati per l’Irpef: 1001 se a debito, 1627 se a credito. Ai fini dell’indicazione sul modello F24, il valore della voce 63G (ulteriore detrazione da recuperare a rate) viene quindi sottratto dall’Irpef, mentre il valore della voce 63H (rata recuperata dell’ulteriore detrazione) viene sommato all’Irpef. Se il risultato di tale sommatoria, a livello di singolo dipendente, risulta a debito, viene versato tramite il tributo 1001, se invece risulta a credito, viene compensato tramite il tributo 1627 (ricordiamo che i conguagli a debito devono essere indicati separatamente da quelli a credito).
Nei mesi successivi a quello del conguaglio (quindi a partire dal mese di gennaio 2022, per i conguagli effettuati nel mese di dicembre 2021), le rate dell’ulteriore detrazione vengono versate utilizzando il tributo 1066, istituito dalla risoluzione n. 6/E del 28/01/2021 (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786). Ricordiamo che, sul tributo 1066, viene indicato l’anno di competenza dell’ulteriore detrazione (‘2021’ per le rate trattenute nel 2022) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali relative all’anno precedente). Come già precisato, tale criterio non vale per la prima rata, che viene invece trattenuta e versata unitamente all’Irpef derivante dal conguaglio. |
Dicembre 2021 (acred808) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Precisiamo che, ad eccezione dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 (descritta al precedente punto 4.1), i criteri adottati nel conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto agli anni precedenti.
La gestione delle detrazioni è stata descritta nei seguenti aggiornamenti: gennaio, marzo e aprile 2007 Acred301 / Acred307 / Acred310, gennaio 2008 Acred327, gennaio 2013 Acred483, gennaio e giugno 2014 Acred519 / Acred536, giugno 2015 Acred574, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736. Tutti gli aggiornamenti relativi alle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per redditi minimi (caso particolare della detrazione per lavoro dipendente), ricordiamo che sono disponibili le nuove opzioni rilasciate con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati) rispetto al mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Per quanto riguarda la maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, ricordiamo che è possibile ottenere la variazione automatica della detrazione a partire dal mese successivo a quello in cui viene raggiunto il terzo anno di età: a tale scopo, è sufficiente impostare l’opzione ‘Automatico’ nel campo ‘Aumento per figli di età inferiore a 3 anni’, sul servizio ‘Dipendente - Detrazioni e ANF’ (aggiornamento di novembre 2019 Acred736).
Precisiamo che, anche impostando la suddetta opzione, rimane comunque necessario rettificare il numero dei ratei secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, nel caso in cui la maggiore detrazione sia stata attribuita (o non attribuita) in modo errato nei mesi precedenti. A titolo di esempio, se la data di nascita del figlio viene modificata (a causa di una precedente indicazione errata) in ritardo rispetto al mese in cui raggiunge i tre anni di età, occorrerà rettificare il numero di ratei relativi alla maggiore detrazione già attribuita nei mesi precedenti.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2021’ e Data Finale ‘30/11/2021’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i soli mesi tra i quali risulta una variazione (tenendo conto anche delle modifiche su ‘Cedolini – Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Ricordiamo che il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno può essere “forzato” tramite l’apposito campo previsto sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ (i casi in cui può presentarsi tale eventualità e le modalità per effettuare la “forzatura” sono descritti dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (come descritto nei paragrafi precedenti).
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, non rapportata al periodo di lavoro. Se il dipendente risulta coniugato (campo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se il coniuge non risulta a carico, oppure al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la percentuale prevista per i figli a carico. Naturalmente, per verificare se viene raggiunto il limite di almeno 4 figli a carico, si tiene conto anche dell’eventuale “forzatura” sul numero complessivo dei figli a carico nell’anno.
La suddetta detrazione viene determinata automaticamente in sede di conguaglio: il valore annuale spettante è riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Tuttavia tale detrazione viene usufruita, in automatico, soltanto fino a capienza dell’imposta lorda: per erogare la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente interessato), occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In tal modo, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).
Ricordiamo che il suddetto credito, generato tramite la voce 699, viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, lo stesso credito viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2021 (acred808) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere utilizzate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto al rapporto in corso (sul quale viene effettuato il conguaglio), deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare l’imponibile, le ritenute ed il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili, secondo le stesse modalità descritte al precedente paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
Il trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F), con esclusione dei dirigenti, può essere gestito tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20, è sufficiente indicare la voce 58N sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58N può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (facciamo presente che la quasi totalità dei fondi contrattuali, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote nettamente inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi assistenza sanitaria debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, occorre indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto o di ditta. Ricordiamo che tale eventualità si presenta quando il fondo non ha i requisiti necessari per dare diritto all’esenzione fino al limite annuo di E. 3.615,20 (in particolare, nel caso in cui non risulti iscritto all’Anagrafe dei Fondi).
Tramite la stessa voce 58G, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi assistenza sanitaria versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
Relativamente al fondo assistenza sanitaria SANEDIL (settore edilizia), a partire dl mese di dicembre 2021 viene elaborata automaticamente la voce 58G, per rendere esenti i contributi dovuti a tale fondo. Inoltre, nel solo mese di dicembre 2021 è previsto anche un recupero automatico (sempre tramite la voce 58G) dei contributi eventualmente assoggettati nel corso dell’anno 2021. A riguardo, vedere quanto indicato in Settore edilizia– Esenzione contributi.
Il trattamento fiscale dei contributi previdenza complementare può essere gestito (tranne che per i dirigenti), tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, è sufficiente indicare la voce 58V sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58V può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (la maggior parte dei fondi, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi previdenza complementare debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, è sufficiente indicare la voce 58T sulle Voci Fisse (elenco voci, 3.2.4 ‘Previdenza complementare’). Precisiamo che tale eventualità non si dovrebbe presentare per i fondi di previdenza complementare contrattuali.
Tramite la stessa voce 58T, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi previdenza complementare versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
Per quanto riguarda i dirigenti, il superamento dei limiti di esenzione annui relativi ai contributi assistenza sanitaria e/o previdenza complementare si verifica frequentemente: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57. In tale condizione, è possibile utilizzare la voce 58V (descritta nei paragrafi precedenti) per assoggettare i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, impostandola sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘10’ nel campo Quantità (diversamente dalla generalità dei dipendenti, per i quali occorre invece indicare il valore convenzionale ‘1’). La voce 58V, così inserita, considera i contributi previdenza complementare gestiti tramite la voce 580 o, eventualmente, tramite la voce 567.
Precisiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 04/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico (ad esempio a causa di più variazioni retroattive nel corso dello stesso anno), occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596. Nel caso in cui ci sia una sola variazione nel corso dell’anno, è possibile indicare la data di inizio del periodo da conguagliare nel campo Competenza della voce 596 (per informazioni più dettagliate in merito a questo caso, vedere quanto indicato in Settore edilizia– Esenzione contributi).
Per quanto riguarda i contributi ente bilaterale, ricordiamo che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali o risultino comunque imponibili. In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione.
Segnaliamo che, anche per l’anno 2021, il limite di esenzione delle retribuzioni in natura risulta aumentato ad E. 516,46. Le voci da utilizzare per indicare le retribuzioni in natura esenti e/o soggette sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (elenco Voci Fisse, 2.2 ‘Retribuzioni in natura’).
Ricordiamo infine che, in caso di “doppio cedolino” nel mese di dicembre, occorre adottare gli stessi criteri previsti negli anni precedenti. Generalmente, è opportuno attivare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 Presenze e variazioni mensili (cliccare poi sul link ‘Doppio cedolino nel mese’). In presenza di situazioni più complesse (ad esempio se sono presenti diversi rapporti di lavoro nel mese di dicembre), possono essere richieste, all’assistenza, ulteriori indicazioni specifiche per ciascuna situazione. |
Gennaio 2021 (acred785) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio 2021, è possibile effettuare il conguaglio fiscale dell’anno precedente (2020).
Ricordiamo che lo stesso conguaglio non è invece previsto in corrispondenza della busta paga di febbraio.
ATTENZIONE: E’ necessario effettuare il conguaglio dell’anno 2020, sul mese di gennaio 2021, se le buste paga di dicembre sono state elaborate PRIMA dell’aggiornamento relativo allo stesso mese (Acred781 del 23/12/2020).
Naturalmente, possono esserci altre motivazioni per effettuare il conguaglio dell’anno precedente: ad esempio, se il dipendente ha comunicato al sostituto alcuni dati relativi al conguaglio fiscale (ulteriori redditi, familiari a carico, cambio di residenza nei termini previsti, ecc.) dopo l’elaborazione delle buste paga di dicembre.
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente a livello di singolo dipendente, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente debba essere attivato per l’intera ditta, la voce 606 può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta (anziché sulle Variazioni Mensili dei dipendenti), effettuando una storicizzazione al 1 gennaio dell’anno corrente (2021), e riportando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, occorre effettuare anche un’ulteriore storicizzazione al 1 febbraio, cancellando la voce 606 dalle Voci Fisse.
Inoltre, per effettuare il conguaglio del bonus D.L. 190/2014 relativo all’anno 2020, occorre aggiungere la voce 66L, selezionandola dall’elenco al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Anche la voce 66L può essere indicata sulle Variazioni Mensili (se il conguaglio viene attivato sul singolo dipendente) o sulle Voci Fisse (se viene attivato sull’intera ditta), secondo le stesse modalità previste per la voce 606.
Precisiamo che il conguaglio del nuovo bonus (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene sempre effettuato in automatico, senza che sia necessario indicare ulteriori voci, nel caso in cui sia stato attivato, con qualsiasi modalità, il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche tramite il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (tale modalità è utile per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”). Anche in questo caso, tuttavia, rimane necessario attivare anche il conguaglio del bonus L. 190/2014 tramite la voce 66L sopra descritta.
Relativamente ai bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, ricordiamo che, per l’anno di competenza 2020, viene applicata automaticamente la clausola di salvaguardia. A tale riguardo, il criterio adottato sul conguaglio anno precedente effettuato nel mese di gennaio 2021, è lo stesso descritto negli aggiornamenti di dicembre 2020 Acred781 / Acred782.
Sul conguaglio dell’anno precedente, il “reddito contrattuale” viene riportato sulla voce 66G, con criteri analoghi a quelli previsti per la voce 661 nel conguaglio dell’anno corrente. L’Irpef lorda annuale e le detrazioni per lavoro dipendente, calcolati sulla base del “reddito contrattuale”, sono riportati sulla voce 66H, analoga alla voce 668.
Nel caso in cui, sul conguaglio dell’anno precedente, occorra “forzare” il numero di giorni utili relativi bonus L. 190/2014 (primo semestre) o al bonus e detrazione L. 21/2020 (secondo semestre), è possibile utilizzare le voci 62C (analoga alla voce 62A del conguaglio anno corrente) e 62D (analoga alla voce 62B). Entrambe le voci possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.2 ‘Conguaglio anno precedente’.
Il valore risultante dal conguaglio del bonus L. 190/2014 relativo all’anno precedente, viene riportato sulla voce 66P (positivo se a credito / negativo se a debito) Naturalmente, tale valore corrisponde alla differenza tra il bonus spettante determinato in fase di conguaglio (voce 66M) ed il bonus già erogato nel corso dell’anno precedente.
Lo stesso criterio viene adottato anche per il conguaglio del bonus L. 21/2020, riportando il risultato sulla voce 67P, corrispondente alla differenza tra il bonus spettante determinato in fase di conguaglio (voce 67M) ed il bonus erogato nell’anno precedente. Quest’ultimo importo, per il bonus L. 21/2020, viene calcolato tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se presente nel conguaglio effettuato a dicembre (voci 67G / 67H). In particolare, ricordiamo che potrebbe essere stata rateizzata la sola differenza tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione spettante, nei casi previsti dalla circolare 29/E del 14/12/2020 (vedere aggiornamento Acred781).
Come già detto, l’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene sempre rideterminata, in caso di conguaglio dell’anno precedente. Nel caso in cui la detrazione non sia dovuta, viene calcolata la differenza rispetto alla stessa detrazione eventualmente già applicata nel corso dell’anno, tenendo conto anche dell’eventuale somma da recuperare a rate, se presente nel conguaglio effettuato a dicembre (voci 63G / 63H – aggiornamento Acred781).
Anche sul conguaglio dell’anno precedente effettuato nel mese di gennaio, in caso di recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, viene verificato se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro (nel caso del bonus, se è superiore a 60 euro la differenza rispetto all’ulteriore detrazione), per procedere automaticamente alla rateizzazione.
Precisiamo che, attivando il conguaglio dell’anno precedente, la suddetta rateizzazione viene sempre rideterminata, ricalcolando nuovamente le 8 previste e trattenendo la prima rata sul mese di gennaio. Il ricalcolo delle rate viene effettuato anche nel caso in cui non dovesse cambiare l’importo del bonus o dell’ulteriore detrazione da recuperare, rispetto al conguaglio effettuato a dicembre, in quanto la prima rata deve essere sempre trattenuta nel mese del conguaglio (in questo caso, quindi, nel mese di gennaio). In presenza del conguaglio sul mese di gennaio, l’eventuale prima rata trattenuta nel mese di dicembre viene considerata, a tutti gli effetti, come un recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione effettuato a seguito di un precedente conguaglio, nel corso dell’anno di competenza.
Sul conguaglio del bonus e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 si possono presentare delle situazioni complesse, soprattutto in presenza di una rateizzazione iniziata a dicembre, che deve essere “annullata” sul conguaglio effettuato a gennaio.
In particolare segnaliamo che, se a dicembre è stata rateizzata l’ulteriore detrazione da recuperare, sul nuovo conguaglio effettuato a gennaio viene prima di tutto recuperato l’importo residuo della rateizzazione di dicembre: a tale scopo, viene elaborata la voce 64J, corrispondente alla differenza tra la voce 63G e 63H di dicembre, riportata nella colonna Ritenute del cedolino di gennaio. A questo punto, si procede normalmente con il conguaglio del bonus e dell’ulteriore detrazione, calcolando le somme da erogare o da recuperare (a rate o in un’unica soluzione) in base al nuovo conguaglio.
Una situazione particolarmente complessa si presenta se, a dicembre, è stato rateizzato il bonus da recuperare al netto dell’ulteriore detrazione spettante, mentre sul nuovo conguaglio effettuato a gennaio, a causa di un reddito aggiuntivo comunicato dal dipendente (o per altri motivi), il valore dell’ulteriore detrazione diminuisce rispetto al conguaglio di dicembre: in tal caso, per rideterminare il valore del bonus da recuperare a rate, viene reintegrata la parte “compensata” con l’ulteriore detrazione nel mese di dicembre: quest’ultima somma viene riportata sulla colonna Competenze del cedolino di gennaio, includendola contemporaneamente nel totale da recuperare a rate nello stesso mese.
Sul conguaglio relativo all’anno precedente effettuato nel mese di gennaio, il valore del bonus L. 21/2020 da recuperare a rate è riportato sulla voce 67S (analoga alla 67G di dicembre) e l’importo delle relative rate è riportato sulla voce 67T (analoga alla 67H di dicembre). Il valore dell’ulteriore detrazione da recuperare a rate è riportato sulla voce 64G (analoga alla 63G di dicembre) e l’importo delle relative rate è riportato sulla voce 64H (analoga alla 63H di dicembre).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con i codici tributo 1001 per i conguagli a debito e 6781 per quelli a credito (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche i crediti delle addizionali regionali e comunali derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (visibili, sull’Archivio Tributi, come ‘6781 RP’ per la regionale e ‘6781 CP’ per la comunale).
I bonus fiscali derivanti dal conguaglio anno precedente, erogati o trattenuti sulla busta paga di gennaio 2021, vengono trasferiti sul modello F24 con i consueti codici tributo: 1655 (L. 190/2014) e 1701 (L. 21/2020). Per entrambi, viene indicato il periodo ’12/2020’ (come specificato dall’Agenzia delle Entrate). Sull’Archivio Tributi viene riportata la sigla aggiuntiva ‘AP’ se a credito e ‘DP’ se a debito (ovviamente, tale sigla non viene indicata sul modello F24).
L’ulteriore detrazione recuperata a seguito del conguaglio anno precedente, viene versata o compensata sommandola all’Irpef derivante dallo stesso conguaglio (tributi ‘1001 AP’ se a debito e ‘6781 AP’ se a credito).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A (‘Credito famiglie numerose – anno precedente’) sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio anno precedente’, non viene indicato alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
L’eventuale conguaglio della detassazione relativa all’anno precedente può essere effettuate secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Dicembre 2020 (acred783) |
BONUS FISCALI – CASI PARTICOLARI
A seguito delle segnalazioni pervenuteci, rilasciamo alcune rettifiche al calcolo dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, nelle situazioni particolari di seguito descritte.
Forzatura giorni utili per detrazioni: nel caso in cui i giorni utili per le detrazioni siano stati “forzati” mensilmente, indicandoli sulle Variazioni Mensili tramite la voce 625, sull’elaborazione di dicembre tali giorni non venivano considerati nel calcolo dei bonus fiscali (venivano invece considerati i giorni “non forzati”, presenti nel Dettaglio dei cedolini sulla voce 622). Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il criterio corretto: adesso, i giorni “forzati” tramite la voce 625 vengono nuovamente considerati anche nel calcolo dei bonus fiscali.
Ricordiamo che la “forzatura” dei giorni utili per detrazioni tramite la voce 625, viene generalmente effettuata in alcune situazioni particolari, quali ad esempio i lavoratori intermittenti o i lavoratori a domicilio.
Precisiamo che, se la “forzatura” in questione è stata effettuata indicando i giorni utili sulla voce 622 (anziché sulla voce 625), non occorre tenere conto della presente segnalazione.
Bonus fiscali con detrazioni disabilitate: ricordiamo che, se le detrazioni per lavoro dipendente vengono disabilitate sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, anche i bonus fiscali risultano disabilitati, a meno che non venga barrata la casella ‘Bonus abilitato in assenza di detrazioni’ (aggiornamento di novembre 2019 Acred736).
In tale situazione, i bonus fiscali venivano invece calcolati, sulla busta paga di dicembre, nei casi in cui risultavano presenti i giorni “utili” per detrazioni su alcuni cedolini dell’anno corrente: quest’ultima condizione si presentava, in particolare, se erano state utilizzate le voci 108 e 104 per indicare un periodo plurimensile relativo al compenso di un amministratore, oppure se erano stati elaborati alcuni mesi con le detrazioni abilitate.
Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il calcolo corretto: se le detrazioni risultano disabilitate in fase di conguaglio, anche i bonus fiscali non vengono calcolati, a meno che non siano stati espressamente abilitati tramite l’apposita casella sopra descritta (aggiornamento Acred736), indipendentemente dall’eventuale presenza di giorni “utili” per detrazioni su uno o più mesi dell’anno corrente.
Calcolo netto – lordo: ricordiamo che, tramite la voce 8P5, è possibile escludere il bonus fiscale dal calcolo del lordo corrispondente ad un netto prefissato (aggiornamento di ottobre 2016 Acred624). Dal mese di luglio 2020, la stessa voce consente di escludere, dal suddetto calcolo, anche il bonus L. 21/2020.
Tuttavia, la voce 8P5 non considerava l’eventuale rateizzazione del bonus e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, che si può presentare in fase di conguaglio fiscale di fine anno. A seguito del presente aggiornamento, la voce 8P5 considera correttamente la rateizzazione del bonus e dell’ulteriore detrazione.
Con l’occasione ricordiamo che, in caso di “doppio cedolino” nel mese di dicembre, occorre adottare gli stessi accorgimenti previsti negli anni precedenti. A questo riguardo, facciamo presente che avevamo in previsione il rilascio di una serie di automatismi che avrebbero semplificato il procedimento da adottare (con particolare riferimento al mese di dicembre), tuttavia non è stato possibile predisporre quanto previsto, a causa dei numerosi sviluppi dovuti all’emergenza Covid, che si sono aggiunti ai normali aggiornamenti. Il rilascio dei suddetti automatismi è quindi posticipato all’anno 2021.
Per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, ricordiamo che, in caso di “doppio cedolino” è generalmente necessario adottare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 Presenze e variazioni mensili (cliccare poi sul link ‘Doppio cedolino nel mese’, all’inizio del documento).
In presenza di situazioni più complesse (in particolare, se sono presenti diversi rapporti di lavoro nel mese di dicembre), possono essere richieste, all’assistenza, ulteriori indicazioni specifiche per ciascuna situazione. Precisiamo, comunque, che gli interventi da effettuare in tali situazioni sono gli stessi previsti negli anni precedenti. |
Dicembre 2020 (acred781) |
CONGUAGLIO FISCALE
Le principali variazioni fiscali che hanno interessato l’anno di competenza 2020 sono le seguenti:
- dal mese di luglio 2020 sono entrati in vigore il nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e la nuova detrazione previsti dalla legge 21/2020, in sostituzione del precedente bonus legge 190/2014 (aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769 e di novembre 2020 Acred780);
- il D.L. 18/2020, all’art. 63, ha previsto un “premio”, in forma di bonus fiscale, per i dipendenti che hanno lavorato presso la sede dell’azienda nel mese di marzo 2020 (aggiornamenti di marzo 2020 Acred750 / Acred751, aprile 2020 Acred754 / Acred756 / Acred757, maggio 2020 Acred761 e novembre 2020 Acred776).
Inoltre, con il presente aggiornamento, vengono rilasciati i conguagli dei bonus fiscali secondo i criteri stabiliti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 14/12/2020 (descritti dettagliatamente al paragrafo Conguaglio bonus fiscali e ulteriore detrazione):
- rateizzazione dell’eventuale recupero del bonus fiscale e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020;
- applicazione della clausola di salvaguardia per il riconoscimento dei bonus fiscali L. 21/2020 e L. 190/2014;
- limitazione a 181 giorni per il primo semestre ai fini dell’applicazione del bonus L. 190/2014.
|
Dicembre 2020 (acred781) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALI E ULTERIORE DETRAZIONE
La gestione del bonus fiscale L. 190/2014 è stata descritta negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536, gennaio 2015 Acred555 / Acred557, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736.
La gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 21/2020 è stata descritta negli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769 e di novembre 2020 Acred780.
Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente il conguaglio del bonus fiscale: quest’anno, il conguaglio riguarda anche il nuovo bonus e la nuova ulteriore detrazione.
Naturalmente, in fase di conguaglio fiscale vengono determinate le condizioni “definitive” di spettanza dei bonus e dell’ulteriore detrazione, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria (che non deve superare determinati limiti) e dell’imposta lorda, che deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Relativamente al bonus L. 190/2014, il limite di reddito corrisponde ad E. 26.600 e, nella fascia di reddito tra E. 24.600 ed E. 26.600, viene effettuato un calcolo proporzionale (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Per quanto riguarda il nuovo bonus L. 21/2020, il limite di reddito corrisponde ad E. 28.000, mentre l’ulteriore detrazione spetta nella fascia compresa tra E. 28.000 ed E. 40.000 (aggiornamento di luglio 2020 Acred768).
Il D.L. 34/2020 ha previsto (art. 128, comma 1) una clausola di salvaguardia in merito al riconoscimento dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, da applicare nel caso in cui il diritto agli stessi bonus venga perso a causa del minor reddito percepito per effetto delle misure a sostegno del reddito dovute all’emergenza Covid.
Le indicazioni che consentono di applicare la clausola di salvaguardia sono state fornite, dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 29 del 14/12/2020. In particolare, è stato chiarito che occorre ricalcolare il reddito soltanto nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente (il reddito, quindi, non va ricalcolato quando l’imposta lorda risulta già superiore alle detrazioni, evitando così eventuali effetti svantaggiosi per il dipendente nel caso in cui il reddito ricalcolato risultasse superiore al limite massimo previsto per i bonus fiscali).
Il reddito da ricalcolare corrisponde a quello che il dipendente avrebbe percepito contrattualmente (è perciò definito reddito “contrattuale”), se avesse lavorato anziché usufruire delle integrazioni salariali o dei congedi per Covid.
La circolare ha inoltre precisato che il reddito “contrattuale” va utilizzato esclusivamente per determinare la spettanza dei bonus fiscali, non per calcolare l’importo di questi ultimi. Ricordiamo che, in una determinata fascia di reddito, il bonus L. 190/2014 è calcolato in proporzione al reddito: a tale scopo, va considerato il reddito effettivo.
Con l’elaborazione del mese di dicembre, la clausola di salvaguardia viene applicata automaticamente in caso in incapienza dell’Irpef lorda annuale (voce 659) rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (voce 635).
In tale condizione, viene elaborata automaticamente la voce 661, tramite la quale si determina il reddito che sarebbe spettato nel caso in cui il dipendente non avesse usufruito di integrazioni salariali e/o di congedi dovuti all’emergenza Covid. A tale riguardo, si considerano gli eventi occorsi nel periodo marzo – dicembre 2020.
Relativamente alle integrazioni salariali, vengono rilevate le ore di assenza relative a: CIGO (voci 86A / 8AC), CIGD (voce 8AD), FIS assegno ordinario (voci 8B0 / 8BA), FSBA assegno ordinario (voci 8B5 / 8BC).
Per quanto riguarda i congedi parentali, vengono rilevate le ore di assenza relative ai nuovi congedi indennizzati al 50% (voci 1AA / 1AB / 1AC / 1AD / 1AE / 1AF / 1AJ / 1AK).
In ciascun mese del periodo, viene calcolata la retribuzione spettante per le ore di assenza sopra elencate, moltiplicando tali ore per la retribuzione oraria del mese (voce 105). Precisiamo che quest’ultima è calcolata in base alle ore lavorabili per la paga mensilizzata o del coefficiente contrattuale per la paga oraria.
Nel caso degli operai e apprendisti operai edili, la retribuzione spettante viene maggiorata secondo le percentuali di accantonamento sul lordo (voci 467 / 468) e di indennità sostitutiva dei permessi (voce 132).
Per quanto riguarda le integrazioni salariali, se sono state decurtate le ore di assenza dai ratei delle mensilità aggiuntive (impostando la voce 473 sulle Voci Fisse), la retribuzione spettante viene maggiorata dei ratei di 13° e, dove prevista, di 14° (l’importo corrispondente alle ore decurtate da ciascun rateo è riportato sulla voce 473). Tale calcolo non viene effettuato per gli operai edili, in quanto i ratei sono già compresi nell’accantonamento sul lordo.
Per ottenere la differenza di reddito imponibile, dalla retribuzione spettante vengono decurtate le indennità a carico dell’Inps (congedi parentali e CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens) o a carico dell’FSBA. Per quanto riguarda le indennità CIGO / FIS, precisiamo che vengono decurtate soltanto se sono state corrisposte dal datore di lavoro: non possono essere considerate le indennità pagate direttamente dall’Inps ai dipendenti, a meno che gli stessi dipendenti non consegnino al datore di lavoro la CU predisposta dall’Inps, chiedendo di tenerne conto ai fini del conguaglio.
Sempre in merito alle integrazioni salariali, per calcolare la differenza di reddito vengono decurtate anche le eventuali integrazioni a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE / 4CF), se erogate a seguito di accordi aziendali.
Dalla retribuzione risultante, vengono quindi decurtati i contributi a carico del dipendente (l’aliquota è presente sulla voce 210), in quanto occorre considerare il reddito imponibile ai fini fiscali.
La differenza di reddito imponibile, determinata come sopra indicato, viene riportata nel campo Importo Unitario della voce 661, quindi viene sommata all’imponibile effettivo (voce 615, oltre all’eventuale reddito detassato sulla voce 658): in tal modo viene determinato il reddito “contrattuale”, riportato nel campo Importo Totale della voce 661.
Sulla base del reddito “contrattuale” determinato dalla voce 661, vengono ricalcolati l’Irpef lorda annuale e le detrazioni per lavoro dipendente, riportati rispettivamente nel campo Importo Totale e Importo Unitario della voce 668.
Per stabilire se spettano i bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, vengono considerati gli importi dell’Irpef lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente riportati sulla voce 668 (se presente), in sostituzione degli importi effettivi riportati sulle voci 659 (Irpef lorda) e 635 (detrazioni per lavoro dipendente).
Occorre tuttavia tenere presente che, per entrambi i bonus, continua ad essere considerato l’eventuale reddito dichiarato dal dipendente ai fini delle detrazioni e dei bonus fiscali: ricordiamo che il reddito in questione può essere inserito sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando se va utilizzato anche per il conguaglio annuale oppure solo nel calcolo mensile (in tal caso, non rileva ai fini del conguaglio) ed anche se va considerato in aggiunta oppure in sostituzione di quello risultante al sostituto (sarà quindi considerato in aggiunta o in sostituzione del reddito “contrattuale” di cui sopra).
Precisiamo che, in caso di necessità, rimane comunque possibile abilitare “forzatamente” l’erogazione dei bonus fiscali: per forzare l’erogazione del bonus L. 190/2014 occorre indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 66A, mentre per forzare l’erogazione del bonus L. 21/2020 occorre indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 67B (entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse e delle Variazioni Mensili, al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’).
Ricordiamo anche che entrambi i bonus possono essere disabilitati, oppure abilitati solo in fase di conguaglio, tramite le opzioni disponibili nel campo ‘Bonus fiscale’, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.
Nel caso in cui si intenda disabilitare soltanto il bonus L. 190/2014, è possibile bloccare la voce 66A, mentre se si ha necessità di bloccare soltanto il bonus L. 21/2020, è possibile bloccare la voce 67B.
Relativamente al bonus L. 190/2014, la circolare 29/E sopra citata ha previsto che i giorni utili del primo semestre debbano essere limitati a 181. Tale indicazione risulta in contrasto con le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei precedenti anni bisestili, secondo le quali il 29 febbraio deve essere considerato utile ai fini delle detrazioni e del bonus fiscale, limitando semplicemente il numero complessivo dei giorni utili a 365 su base annuale. Solo a titolo di esempio: nel caso della CU/2017, relativa all’anno bisestile 2016, il giorno 29 febbraio doveva essere considerato utile, se si volevano evitare errori da parte del software di controllo della CU.
Limitando a 181 i giorni utili del primo semestre, di fatto il 29 febbraio non può essere considerato utile per i soggetti che hanno cessato il rapporto nel corso del secondo semestre (prima del 31/12/2020). Ad esempio, se un dipendente è stato in forza dal 1/01/2020 al 31/07/2020, il numero complessivo dei giorni utili (secondo il criterio applicato nei precedenti anni bisestili) risulta 213 (182 primo semestre + 31 secondo semestre), mentre secondo il criterio indicato nella circolare 29/E, il numero complessivo è limitato a 212 (181 primo semestre + 31 secondo semestre).
Ovviamente, fino al mese di novembre 2020, i conguagli fiscali di fine rapporto sono stati effettuati secondo i criteri adottati nei precedenti anni bisestili, in quanto niente lasciava supporre che sarebbe stata prevista la limitazione a 181 giorni nel primo semestre. L’indicazione riportata nella circolare 29/E ha sollevato (sul forum di Assosoftware), numerose richieste di modifica del criterio sopra descritto, in particolare per quanto riguarda i conguagli fiscali effettuati prima della pubblicazione della circolare 29/E. Dalle ultime anticipazioni riportate sul forum di Assosoftware, sembra che l’Agenzia delle Entrate stia verificando la possibilità di modificare il criterio indicato nella circolare 29/E, quantomeno in relazione alla compilazione della CU/2021 per i conguagli già conclusi nei mesi precedenti.
In attesa di nuove indicazioni, per l’elaborazione del mese di dicembre abbiamo modificato il controllo effettuato sui giorni relativi al primo semestre del 2020: i giorni utili del periodo gennaio – giugno 2020, riportati nel campo Quantità della voce 62A, vengono automaticamente limitati a 181. Contestualmente, il numero di giorni utili per le detrazioni, relativi all’intero anno e riportati nel campo Importo Unitario della voce 635, vengono limitati alla somma dei giorni utili relativi al primo semestre (riportati sulla voce 62A) ed al secondo semestre (riportati sulla voce 62B).
Per quanto riguarda il bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e l’ulteriore detrazione L. 21/2020, è inoltre prevista la possibilità di rateizzare l’eventuale importo da recuperare a seguito del conguaglio di fine anno.
La suddetta condizione si verifica se il bonus o la detrazione sono stati applicati nel corso dell’anno e risultano invece non dovuti al momento del conguaglio fiscale: in tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto non è cessato, il recupero avviene in 8 rate, trattenute a partire dal mese del conguaglio.
In generale, il limite di E. 60,00 viene verificato considerando l’importo del bonus o della detrazione da recuperare. Tuttavia, la circolare 29/E precisa come occorre comportarsi nel seguente caso particolare: se deve essere recuperato il bonus precedentemente riconosciuto e, contestualmente, deve essere attribuita l’ulteriore detrazione (quindi se il reddito risultante dal conguaglio è superiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si prevedeva un reddito inferiore), occorre considerare la differenza tra il bonus da recuperare e la detrazione da attribuire, per verificare se viene superato il limite di 60 euro: in caso affermativo, occorre rateizzare tale differenza, recuperando invece per intero la parte di bonus che viene “virtualmente compensata” dall’ulteriore detrazione.
Se, invece, si verifica il caso opposto, ossia che l’ulteriore detrazione attribuita durante l’anno deve essere recuperata e viene invece riconosciuto il bonus (a causa di un reddito risultante dal conguaglio inferiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si era previsto un reddito superiore), il limite di 60 euro e la conseguente rateizzazione vengono applicati all’intero importo della detrazione da recuperare, mentre contestualmente si riconosce l’intero bonus.
La suddetta difformità di comportamento, espressamente citata nella circolare 29/E, deriverebbe da una differente indicazione, nel D.L. 3/2020 (come modificato dalla L. 21/2020), dei criteri da adottare per il recupero del trattamento integrativo (art. 1, comma 3) rispetto a quelli previsti per il recupero dell’ulteriore detrazione (art. 2, comma 3). In particolare, quando si parla del recupero del trattamento integrativo, è indicato che i “sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2”, mentre tale indicazione non è presente quando si parla del recupero dell’ulteriore detrazione.
Con l’elaborazione del mese di dicembre, in caso di recupero del bonus (“trattamento integrativo”) L. 21/2020 erogato nei mesi precedenti, viene verificato automaticamente se sussistono le condizioni per procedere alla rateizzazione.
In generale, il valore del bonus da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
L’eventuale valore del bonus da recuperare a rate è riportato automaticamente sulla voce 67G, con segno positivo. Come precisato sopra, nel caso in cui venga contestualmente riconosciuta l’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene considerata la differenza tra l’importo del bonus da recuperare ed il valore dell’ulteriore detrazione riconosciuta (quest’ultimo è riportato sulla voce 63F). Tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 67G, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8). In assenza dell’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene invece considerato l’intero bonus da recuperare: se tale valore è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato nell’Importo Totale.
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato del bonus, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), del bonus complessivo da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
n caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato il valore della singola rata. Tuttavia, se è stata effettuata la “compensazione virtuale” (vedere paragrafi precedenti) tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione riconosciuta, sul tributo 1701 viene riportata il totale risultante dalla rata e dal valore “compensato” con l’ulteriore detrazione.
A partire dal mese di gennaio 2021, l’importo delle rate continua ad essere versato con il codice tributo 1701, indicando però l’anno di competenza 2020 ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).
Per quanto riguarda il recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, in fase di conguaglio viene stabilito se spetta tale detrazione: in tal caso, il valore annuale della detrazione si trova nel campo Importo Totale della voce 63F.
Risulta invece più problematico determinare il valore della stessa detrazione da recuperare, nel caso in cui sia stata attribuita nel corso dell’anno: la circolare 29/E non riporta indicazioni precise a tale riguardo, tuttavia è plausibile che la detrazione da recuperare corrisponda al valore che è stato effettivamente decurtato dall’Irpef lorda nei mesi pregressi. Per ciascun mese, quindi, si verifica in quale misura è stato possibile applicare l’ulteriore detrazione mensile (voce 62F) sull’Irpef lorda mensile (voce 654) al netto di tutte le altre detrazioni. Nel caso in cui sia stato effettuato un precedente conguaglio di fine rapporto, la stessa verifica viene effettuata rispetto ai corrispondenti valori annuali.
Il valore complessivo dell’ulteriore detrazione effettivamente applicata nei singoli mesi precedenti, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G. La detrazione da recuperare corrisponde quindi alla differenza tra la detrazione determinata in fase di conguaglio (voce 63F, che non è presente se non spetta) ed il valore riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G: tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 63G, con segno positivo, e corrisponde al valore da recuperare a rate. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportato il numero iniziale delle rate (8). Sul cedolino, il valore della detrazione da recuperare a rate è riportato nella colonna Competenze, su un rigo del cedolino successivo all’Irpef da conguaglio: in tal modo, vengono “neutralizzati” gli effetti economici che si avrebbero in caso di recupero immediato dell’intera detrazione.
Per effettuare il recupero rateizzato della detrazione, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 63H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), della detrazione complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono indicati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.
Per il versamento delle rate dell’ulteriore detrazione, le indicazioni riportate nella circolare 29/E non sono molto chiare. Sulla base di ulteriori chiarimenti forniti sul forum di Assosoftware, risulta che, nel mese del conguaglio, il recupero rateizzato dell’ulteriore detrazione debba produrre il suo effetto sui tributi relativi all’Irpef da conguaglio: 1001 se a debito, 1627 se a credito. Di conseguenza, ai fini dell’indicazione sul modello F24, il valore della voce 63G (ulteriore detrazione da recuperare a rate) viene sottratto dall’Irpef da conguaglio, mentre il valore della voce 63H (rata recuperata dell’ulteriore detrazione) viene sommato all’Irpef da conguaglio. Se il risultato di tale sommatoria, a livello di singolo dipendente, risulta a debito, viene versato tramite il tributo 1001, se invece risulta a credito, viene compensato tramite il tributo 1627 (ricordiamo che i conguagli a debito devono essere indicati separatamente da quelli a credito).
Per quanto riguarda il versamento delle rate nei mesi successivi, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che sarà previsto un apposito codice tributo, in quanto il tributo 1627 confluirebbe nel tributo “generico” 6781, nel corso dell’anno 2021. |
Dicembre 2020 (acred781) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Precisiamo che, ad eccezione dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 (descritta al paragrafo Conguaglio bonus fiscali e ulteriore detrazione), i criteri adottati nel conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione delle detrazioni è stata descritta nei seguenti aggiornamenti: gennaio, marzo e aprile 2007 Acred301 / Acred307 / Acred310, gennaio 2008 Acred327, gennaio 2013 Acred483, gennaio e giugno 2014 Acred519 / Acred536, giugno 2015 Acred574, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736. Tutti gli aggiornamenti relativi alle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
In particolare ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736, è stata rilasciata un’opzione che consente di ottenere la variazione automatica della detrazione per figli, al raggiungimento del terzo anno di età.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per redditi minimi (caso particolare della detrazione per lavoro dipendente), ricordiamo che sono disponibili le nuove opzioni descritte al paragrafo Detrazione per redditi minimi – nuove opzioni.
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati) rispetto al mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Per quanto riguarda la maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, ricordiamo che è possibile ottenere la variazione automatica della detrazione a partire dal mese successivo a quello in cui viene raggiunto il terzo anno di età: a tale scopo, è sufficiente impostare l’opzione ‘Automatico’ nel campo ‘Aumento per figli di età inferiore a 3 anni’, sul servizio ‘Dipendente - Detrazioni e ANF’ (aggiornamento di novembre 2019 Acred736).
Precisiamo che, anche impostando la suddetta opzione, rimane comunque necessario rettificare il numero dei ratei secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, nel caso in cui la maggiore detrazione sia stata attribuita (o non attribuita) in modo errato nei mesi precedenti. A titolo di esempio, se la data di nascita del figlio viene modificata (a causa di una precedente indicazione errata) in ritardo rispetto al mese in cui raggiunge i tre anni di età, occorrerà rettificare il numero di ratei relativi alla maggiore detrazione già attribuita nei mesi precedenti.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2020’ e Data Finale ‘30/11/2020’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i soli mesi tra i quali risulta una variazione (tenendo conto anche delle modifiche su ‘Cedolini – Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Ricordiamo che il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno può essere “forzato” tramite l’apposito campo previsto sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ (i casi in cui può presentarsi tale eventualità e le modalità per effettuare la “forzatura” sono descritti dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (come descritto nei paragrafi precedenti).
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, non rapportata al periodo di lavoro. Se il dipendente risulta coniugato (campo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se il coniuge non risulta a carico, oppure al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la percentuale prevista per i figli a carico. Naturalmente, per verificare se viene raggiunto il limite di almeno 4 figli a carico, si tiene conto anche dell’eventuale “forzatura” sul numero complessivo dei figli a carico nell’anno.
La suddetta detrazione viene determinata automaticamente in sede di conguaglio: il valore annuale spettante è riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Tuttavia tale detrazione viene usufruita, in automatico, soltanto fino a capienza dell’imposta lorda: per erogare la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente interessato), occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In tal modo, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).
Ricordiamo che il suddetto credito, generato tramite la voce 699, viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, lo stesso credito viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2020 (acred781) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere utilizzate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto al rapporto in corso (sul quale viene effettuato il conguaglio), deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare l’imponibile, le ritenute ed il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili, secondo le stesse modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
Il trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F), con esclusione dei dirigenti, può essere gestito tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20, è sufficiente indicare la voce 58N sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58N può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (facciamo presente che la quasi totalità dei fondi contrattuali, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote nettamente inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi assistenza sanitaria debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, occorre indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto o di ditta. Ricordiamo che tale eventualità si presenta quando il fondo non ha i requisiti necessari per dare diritto all’esenzione fino al limite annuo di E. 3.615,20 (in particolare, nel caso in cui non risulti iscritto all’Anagrafe dei Fondi).
Tramite la stessa voce 58G, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi assistenza sanitaria versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58G con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
Relativamente all’anno 2020, ricordiamo che, al momento, non ci risultano indicazioni ufficiali in merito all’eventuale assoggettamento fiscale dei contributi versati al fondo assistenza sanitaria SANEDIL (settore edile). A tale riguardo, precisiamo che rimane possibile utilizzare la voce 58G con le opzioni sopra descritte.
Il trattamento fiscale dei contributi previdenza complementare può essere gestito (tranne che per i dirigenti), tramite le voci documentate nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred738:
Per assoggettare ad Irpef, in fase di conguaglio fiscale, i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, è sufficiente indicare la voce 58V sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 58V può essere inserita a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia è consigliabile utilizzarla soltanto nei casi in cui è possibile che il limite di esenzione venga superato (la maggior parte dei fondi, ad eccezione di quelli dei dirigenti, prevede quote inferiori al suddetto limite).
Nel caso in cui i contributi previdenza complementare debbano essere assoggettati interamente ad Irpef, è sufficiente indicare la voce 58T sulle Voci Fisse (elenco voci, 3.2.4 ‘Previdenza complementare’). Precisiamo che tale eventualità non si dovrebbe presentare per i fondi di previdenza complementare contrattuali.
Tramite la stessa voce 58T, al momento del conguaglio fiscale è anche possibile modificare l’assoggettamento dei contributi previdenza complementare versati nel corso dell’anno:
- se occorre assoggettare ad Irpef i contributi che non sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘1’ nel campo Quantità;
- se occorre rendere esenti da Irpef i contributi che, invece, sono stati assoggettati nel corso dell’anno, è sufficiente indicare la voce 58T con il valore ‘-1’ nel campo Quantità.
Per quanto riguarda i dirigenti, il superamento dei limiti di esenzione annui relativi ai contributi assistenza sanitaria e/o previdenza complementare si verifica frequentemente: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57. In tale condizione, è possibile utilizzare la voce 58V (descritta nei paragrafi precedenti) per assoggettare i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, impostandola sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘10’ nel campo Quantità (diversamente dalla generalità dei dipendenti, per i quali occorre invece indicare il valore convenzionale ‘1’). La voce 58V, così inserita, considera i contributi previdenza complementare gestiti tramite la voce 580 o, eventualmente, tramite la voce 567.
Precisiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 04/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di più variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596.
Per quanto riguarda i contributi ente bilaterale, ricordiamo che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali o risultino comunque imponibili. In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione.
Per quanto riguarda il “premio lavoro in sede”, previsto dall’art. 63 del D.L. 18/2020 e spettante, in forma di bonus fiscale, ai dipendenti che hanno lavorato presso la sede dell’azienda nel mese di marzo 2020, ricordiamo che è possibile erogare l’eventuale somma spettante ma non corrisposta (voce 6BE, aggiornamento di maggio 2020 Acred761) oppure recuperare l’eventuale somma indebitamente erogata (voce 6BC, aggiornamento di novembre 2020 Acred776).
In entrambi i casi, l’importo del premio viene riportato sul modello F24 tramite il codice tributo 1699, con l’indicazione dell’importo erogato (a credito) e/o dell’importo recuperato (a debito).
Segnaliamo infine che, per l’anno di imposta 2020, il limite di esenzione delle retribuzioni in natura risulta aumentato ad E. 516,46 (D.L. 104/2020, art. 112). Le voci da utilizzare per indicare le retribuzioni in natura esenti e/o soggette sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (elenco Voci Fisse, 2.2 ‘Retribuzioni in natura’). |
Novembre 2020 (acred780) |
BONUS FISCALE – COMPENSI ANNUALI
Dal mese di novembre, in caso di erogazione di compensi su base annuale (o almeno plurimensile) agli amministratori o ad altri parasubordinati, il numero di giorni ricadenti nel periodo al quale si riferisce il compenso, viene automaticamente ripartito tra la parte utile per il bonus fiscale L. 190/2014 (fino al 30 giugno) e quella utile per il nuovo bonus fiscale e la nuova ulteriore detrazione L. 21/2020 (dal 1 luglio in poi).
Ricordiamo che, in caso di compensi relativi a più mesi, occorre indicare il periodo di competenza tramite apposite voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 (‘Lavoro autonomo – Collaboratori’).
In particolare, è possibile indicare la data iniziale e la data finale del periodo al quale si riferisce il compenso: tali date vengono riportate nel campo Competenza delle voci 108 (data iniziale) e 104 (data finale).
In presenza di un compenso relativo a più mesi, per ottenere la ripartizione automatica dei giorni utili tra i due bonus fiscali, è necessario indicare la data iniziale e finale del periodo di competenza, secondo le modalità sopra descritte. Precisiamo che, in assenza di tale indicazione, l’intero periodo viene attribuito al bonus o all’ulteriore detrazione L. 21/2020.
Inoltre, se il compenso annuale (o plurimensile) viene erogato in un mese diverso da dicembre (o dal mese di fine rapporto), per ottenere la ripartizione automatica dei giorni tra i due bonus fiscali, occorre attivare il conguaglio fiscale. Ricordiamo che, a tale scopo, è sufficiente selezionare la voce 605 dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).
Elaborando la busta paga interessata, il numero di giorni utili per il bonus fiscale L. 190/2014 viene riportato sulla voce 62A, mentre il numero di giorni utili per il bonus fiscale o l’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene riportato sulla voce 62B. Entrambe le voci sono visibili nel Dettaglio del cedolino e vengono considerate ai fini del conguaglio fiscale. |
Gennaio 2020 (acred743) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2019 sulla busta paga di gennaio 2020, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1001 se a debito oppure 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche gli eventuali crediti delle addizionali regionale e comunale derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘6781 RP’ e ‘6781 CP’).
Nel caso in cui occorra effettuare anche il conguaglio del bonus D.L. 190/2014 relativo all’anno precedente, è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente tramite la voce 606 precedentemente descritta ed aggiungere, sulle Variazioni Mensili di gennaio, anche la voce 66L selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
In tal modo, il bonus spettante per l’anno precedente viene ricalcolato in base all’imponibile ed alle detrazioni risultanti dal conguaglio fiscale relativo allo stesso anno. Quindi, dal valore del bonus spettante viene decurtato quanto è stato effettivamente erogato nell’anno precedente: la differenza viene erogata o trattenuta sulla busta paga di gennaio. Il valore del bonus spettante, del bonus già erogato e della differenza sono riportati sulla stampa del cedolino.
Precisiamo che il bonus relativo all’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2020, viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1655 ed il periodo ’12/2019’ (in quanto di competenza dell’anno 2019).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A (‘Credito famiglie numerose – anno precedente’) sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio anno precedente’, non viene indicato alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza (2019). Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente venga effettuato sul mese di gennaio, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Dicembre 2019 (acred738) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con effetto dal mese di dicembre 2019, è disponibile una voce per assoggettare ad Irpef, al momento del conguaglio fiscale, i contributi dovuti ai fondi assistenza sanitaria integrativa eccedenti il limite annuo previsto (E. 3.615,20).
A tale riguardo, precisiamo che, per i fondi previsti dai Ccnl dei dirigenti di aziende commerciali (contratto 013) o industriali (contratto 040), il suddetto controllo viene già effettuato automaticamente.
Sulle altre categorie di dipendenti (esclusi i dirigenti), per effettuare automaticamente il controllo e l’assoggettamento delle quote eccedenti il limite previsto, è sufficiente indicare la nuova voce 58N sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Precisiamo che la voce 58N può essere inserita a qualsiasi livello si ritenga opportuno (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia consigliamo di utilizzarla soltanto nei casi in cui risulta possibile che il limite di esenzione venga superato (le somme previste dalla maggior parte dei fondi contrattuali sono inferiori a tale limite).
Impostando la voce 58N come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale viene verificato se i contributi dovuti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F) nell’anno di competenza, risultano o meno superiori al limite di E. 3.615,20. La parte eventualmente eccedente tale limite viene assoggettata ad Irpef.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, ricordiamo che è disponibile anche la voce 58G (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714), tramite la quale è possibile assoggettare interamente ad Irpef i contributi relativi al mese corrente (voci 578 / 57G / 57E / 57F). Tale voce deve essere utilizzata nel caso in cui il fondo non abbia i requisiti che consentono di beneficiare dell’esenzione fiscale (ovviamente, fino al limite annuo previsto).
Ricordiamo inoltre che, al momento del conguaglio fiscale, la voce 58G, consente di modificare e conguagliare l’assoggettamento dei contributi assistenza sanitaria integrativa relativi all’anno corrente:
- se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente sommati, all’imponibile Irpef annuale, i contributi assistenza sanitaria dell’anno corrente (nel caso in cui non siano stati precedentemente assoggettati);
- se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘-1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente decurtati, dall’imponibile Irpef annuale, i contributi assistenza sanitaria dell’anno corrente (nel caso in cui siano stati precedentemente assoggettati).
|
Dicembre 2019 (acred738) |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con effetto dal mese di dicembre 2019, è disponibile una voce per assoggettare ad Irpef, al momento del conguaglio fiscale, i contributi dovuti ai fondi previdenza complementare eccedenti il limite annuo previsto (E. 5.164,57).
A tale riguardo precisiamo che, per il fondo previsto dal Ccnl dei dirigenti di aziende industriali (contratto 040) il suddetto controllo viene già effettuato automaticamente, mentre per il fondo previsto dal Ccnl dei dirigenti di aziende commerciali (contratto 013) tale controllo in questione non deve essere effettuato (per ulteriori indicazioni in merito ai controlli effettuati sui dirigenti in fase di conguaglio fiscale, vedere quanto indicato al paragrafo Conguaglio fiscale: voci disponibili).
Sulle altre categorie di dipendenti (esclusi i dirigenti), per effettuare automaticamente il controllo e l’assoggettamento delle quote eccedenti il limite previsto, è sufficiente indicare la nuova voce 58V sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Precisiamo che la voce 58V può essere inserita a qualsiasi livello si ritenga opportuno (dipendente / ditta / contratto / generale), tuttavia consigliamo di utilizzarla soltanto nei casi in cui risulta possibile che il limite di esenzione venga superato (le somme previste dalla maggior parte dei fondi contrattuali sono inferiori a tale limite).
Impostando la voce 58V come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale viene verificato se i contributi dovuti ai fondi previdenza complementare (voce 580) nell’anno di competenza, risultano o meno superiori al limite di E. 5.164,57: la parte eventualmente eccedente tale limite viene assoggettata ad Irpef.
Sempre con effetto dal mese di dicembre 2019, abbiamo previsto una voce per assoggettare interamente ad Irpef i contributi dovuti alla previdenza complementare. Nel caso in cui sussistano le condizioni per applicare tale trattamento, è sufficiente indicare la voce nuova 58T sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.2.4 ‘Previdenza complementare’ o 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). In tal modo, i contributi dovuti alla previdenza complementare (voce 580) relativi al mese corrente, vengono interamente inclusi nell’imponibile fiscale.
Al momento del conguaglio fiscale, la voce 58T consente anche di modificare e conguagliare l’assoggettamento dei contributi previdenza complementare relativi all’anno corrente:
- se sulla voce 58T viene impostato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente sommati, all’imponibile Irpef annuale, i contributi previdenza complementare dell’anno corrente (nel caso in cui non siano stati precedentemente assoggettati);
- se sulla voce 58T viene impostato il valore convenzionale ‘-1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente decurtati, dall’imponibile Irpef annuale, i contributi previdenza complementare dell’anno corrente (nel caso in cui siano stati precedentemente assoggettati).
|
Dicembre 2019 (acred738) |
CONGUAGLIO FISCALE
Precisiamo che i criteri adottati per il conguaglio fiscale non sono cambiati rispetto all’anno precedente.
Ricordiamo che, nel corso dell’anno 2019, sono state predisposte alcune nuove opzioni per gestire automaticamente la maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni (aggiornamento di novembre 2019 Acred736) e per abilitare il bonus fiscale in assenza di detrazioni (stesso aggiornamento Acred736).
Inoltre, con il presente aggiornamento sono state rilasciate alcune nuove voci relative al trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa e dei contributi previdenza complementare. |
Dicembre 2019 (acred738) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Come già detto, i criteri adottati nel conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione delle detrazioni è descritta nei seguenti aggiornamenti: gennaio, marzo e aprile 2007 Acred301 / Acred307 / Acred310, gennaio 2008 Acred327, gennaio 2013 Acred483, gennaio e giugno 2014 Acred519 / Acred536, giugno 2015 Acred574, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736. Tutti gli aggiornamenti relativi alle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati) rispetto al mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Relativamente alla maggiore detrazione spettante per i figli di età inferiore a tre anni, ricordiamo che è possibile ottenere la variazione automatica della detrazione a partire dal raggiungimento del terzo anno di età, tramite la nuova opzione prevista sul servizio ‘Dipendente - Detrazioni e ANF’ (aggiornamento di novembre 2019 Acred736).
Precisiamo che, anche utilizzando la nuova opzione, rimane comunque necessario rettificare il numero dei ratei secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente, nei casi in cui la suddetta detrazione sia stata attribuita (o in qualsiasi modo variata) in ritardo rispetto al mese dal quale effettivamente decorreva.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2019’ e Data Finale ‘30/11/2019’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i soli mesi tra i quali risulta una variazione (tenendo conto anche delle modifiche su ‘Cedolini – Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Ricordiamo che il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno può essere “forzato” tramite l’apposito campo previsto sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ (i casi in cui può presentarsi tale eventualità e le modalità per effettuare la “forzatura” sono descritti dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (come descritto nei paragrafi precedenti).
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, non rapportata al periodo di lavoro. Se il dipendente risulta coniugato (campo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se il coniuge non risulta a carico, oppure al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la percentuale prevista per i figli a carico. Naturalmente, per verificare se viene raggiunto il limite di almeno 4 figli a carico, si tiene conto anche dell’eventuale “forzatura” sul numero complessivo dei figli a carico nell’anno.
La suddetta detrazione viene determinata automaticamente in sede di conguaglio: il valore annuale spettante è riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Tuttavia tale detrazione viene usufruita, in automatico, soltanto fino a capienza dell’imposta lorda: per erogare la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente interessato), occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In tal modo, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).
Ricordiamo che il suddetto credito, generato tramite la voce 699, viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, lo stesso credito viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2019 (acred738) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014
Come già detto, i criteri adottati nel conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 è descritta negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536, gennaio 2015 Acred555 / Acred557, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736. Tutti gli aggiornamenti relativi al bonus sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza. In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente.
Ricordiamo inoltre che il limite di reddito entro il quale spetta il bonus corrisponde ad E. 26.600, mentre la fascia di reddito nella quale viene effettuato il proporzionamento del bonus è compresa tra E. 24.600 ed E. 26.600 (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.
Ricordiamo, infine, che tramite l’opzione rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677, è possibile limitare l’erogazione del bonus al solo mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. Con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736 è stata invece rilasciata l’opzione per abilitare il bonus anche in assenza delle detrazioni. |
Dicembre 2019 (acred738) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere utilizzate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto al rapporto in corso (sul quale viene effettuato il conguaglio), deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare l’imponibile, le ritenute ed il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili, secondo le stesse modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
Il trattamento fiscale dei contributi assistenza sanitaria integrativa e dei contributi previdenza complementare può essere gestito, per la generalità dei dipendenti (esclusi i dirigenti), tramite le voci descritte ai precedenti paragrafi Assistenza sanitaria integrativa e Previdenza complementare.
Ricordiamo che, tramite le voci in questione, è possibile verificare il superamento del limite annuo di esenzione, oltre che modificare e conguagliare il trattamento fiscale effettuato nel corso dell’anno corrente.
Il superamento dei suddetti limiti di esenzione annui si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri” per i dirigenti di aziende commerciali, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57. In tale condizione, è possibile utilizzare la voce 58V (descritta al paragrafo Previdenza complementare) per assoggettare i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, impostandola sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘10’ nel campo Quantità (diversamente dalla generalità dei dipendenti, per i quali occorre invece indicare il valore convenzionale ‘1’). La voce 58V, così inserita, considera i contributi previdenza complementare gestiti tramite la voce 580 o, eventualmente, tramite la voce 567.
Precisiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 04/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di più variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596.
Ricordiamo, infine, che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi versati agli enti bilaterali, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali (o risultino comunque imponibili per altri motivi). In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione. |
Febbraio 2019 (acred714) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal mese di febbraio 2019, abbiamo previsto una voce specifica per assoggettare ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa: a tale scopo, la nuova voce 58G può essere utilizzata in sostituzione della voce 596.
Per assoggettare mensilmente ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa (gestite tramite le voci 578 / 57G / 57E / 57F), è sufficiente impostare la nuova voce 58G sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Ovviamente, tale impostazione non è necessaria per i contratti nei quali l’assoggettamento è stato previsto in automatico (i casi in questione sono opportunamente documentati).
Sempre tramite la voce 58G, al momento del conguaglio fiscale (mese di cessazione o mese di dicembre) è possibile modificare e conguagliare l’assoggettamento delle somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno:
- se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente sommate all’imponibile Irpef annuale le somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno (nel caso in cui le stesse somme non siano state precedentemente assoggettate);
- se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘-1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente decurtate dall’imponibile Irpef annuale le somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno (nel caso in cui le stesse somme siano state precedentemente assoggettate).
La voce 58G può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ per l’assoggettamento su base mensile, oppure al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ per modificare l’assoggettamento al momento del conguaglio fiscale (in questo caso viene riportato ‘1’ oppure ‘-1’ nel campo Quantità).
Precisiamo che l’Utente può decidere di assoggettare ad Irpef le somme versate a qualsiasi fondo o cassa di assistenza sanitaria integrativa, sulla base delle informazioni di cui è in possesso.
Per alcuni contratti, opportunamente documentati, è stato previsto l’assoggettamento automatico dei contributi dovuti al fondo assistenza sanitaria, sulla base delle informazioni disponibili.
Ricordiamo che l’assoggettamento automatico ad Irpef è stato predisposto sui contratti del settore edilizia in relazione al contributo al Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710), tramite l’elaborazione automatica della voce 58G; in questo caso, occorre bloccare la voce se si ritiene che il contributo debba rimanere esente.
Inoltre, l’assoggettamento automatico ad Irpef è stato predisposto sui contratti interessati dal fondo ENFEA Salute: Gomma e Plastica Confapi (062), Alimentari Confapi (122), Tessili Confapi (132), Grafici Confapi (149). Per tali contratti veniva elaborata automaticamente la voce 596 (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710); a partire dal mese di febbraio, si ottiene lo stesso trattamento con l’elaborazione automatica della voce 58G. |
Gennaio 2019 (acred710) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2018 sulla busta paga di gennaio 2019, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio Ditta – Abilitazione: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1001 se a debito oppure6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche gli eventuali crediti delle addizionali regionale e comunale derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘6781 RP’ e ‘6781 CP’).
Nel caso in cui occorra effettuare anche il conguaglio del bonus D.L. 190/2014 relativo all’anno precedente, è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente tramite la voce 606 precedentemente descritta ed aggiungere, sulle Variazioni Mensili di gennaio, anche la voce 66L selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
In tal modo, il bonus spettante per l’anno precedente viene ricalcolato in base all’imponibile ed alle detrazioni risultanti dal conguaglio fiscale relativo allo stesso anno. Quindi, dal valore del bonus spettante viene decurtato quanto è stato effettivamente erogato nell’anno precedente: la differenza viene erogata o trattenuta sulla busta paga di gennaio. Il valore del bonus spettante, del bonus già erogato e della differenza sono riportati sulla stampa del cedolino.
Precisiamo che il bonus relativo all’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio 2019, viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1655 ed il periodo ’12/2018’ (in quanto di competenza dell’anno 2018).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A (‘Credito famiglie numerose – anno precedente’) sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio anno precedente’, non viene indicato alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza 2018. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno precedente venga effettuato sul mese di gennaio, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Dicembre 2018 (acred707) |
CONGUAGLIO FISCALE
Precisiamo che i criteri adottati per il conguaglio fiscale non sono cambiati rispetto all’anno precedente.
Ricordiamo tuttavia che, nel corso dell’anno 2018, sono state rilasciate nuove opzioni per gestire il numero complessivo dei figli a carico (Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico) e per abilitare il bonus fiscale solo in fase di conguaglio (Conguaglio bonus fiscale L. 190/2014), oltre a nuove voci per il conguaglio delle somme imponibili (Conguaglio fiscale: voci disponibili) e per l’applicazione della detassazione (Conguaglio della detassazione L. 208/2015).
Inoltre, con il presente aggiornamento sono state rilasciate le aliquote dell’addizionale comunale (Aliquote addizionale comunale e Addizionale comunale) e una nuova voce che consente di calcolare l’acconto dell’addizionale comunale sulla busta paga di dicembre, da utilizzare per le aziende che cessano il servizio (Addizionale comunale). |
Dicembre 2018 (acred707) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Come già detto, i criteri adottati nel conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione delle detrazioni è stata descritta o modificata con i seguenti aggiornamenti: gennaio 2007 Acred301, marzo 2007 Acred307, aprile 2007 Acred310, gennaio 2008 Acred327, gennaio 2013 Acred483, gennaio 2014 Acred519, giugno 2014 Acred536, giugno 2015 Acred574, gennaio 2018 Acred677. Tutti gli aggiornamenti relativi alle detrazioni sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dall’art. 15 lettera f) del TUIR. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (in presenza delle condizioni previste per applicare tali valori), sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati) rispetto al mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2018’ e Data Finale ‘30/11/2018’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i soli mesi tra i quali risulta una variazione (tenendo conto anche delle modifiche su ‘Cedolini – Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Ricordiamo che il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nell’anno può essere “forzato” tramite l’apposito campo previsto sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ (i casi in cui può presentarsi tale eventualità e le modalità per effettuare la “forzatura” sono descritti dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (come descritto nei paragrafi precedenti).
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, non rapportata al periodo di lavoro. Se il dipendente risulta coniugato (campo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se il coniuge non risulta a carico, oppure al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la percentuale prevista per i figli a carico. Naturalmente, per verificare se viene raggiunto il limite di almeno 4 figli a carico, si tiene conto anche dell’eventuale “forzatura” sul numero complessivo dei figli a carico nell’anno.
La suddetta detrazione viene determinata automaticamente in sede di conguaglio: il valore annuale spettante è riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Tuttavia tale detrazione viene usufruita, in automatico, soltanto fino a capienza dell’imposta lorda: per erogare la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente interessato), occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In tal modo, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).
Ricordiamo che il suddetto credito, generato tramite la voce 699, viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, lo stesso credito viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2018 (acred707) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014
Come già detto, i criteri adottati nel conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 (ex D.L. 66/2014) è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536), gennaio 2015 (Acred555 / Acred557) e gennaio 2018 (Acred677). Tutti gli aggiornamenti relativi al bonus sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. L’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dal suddetto imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia per quanto riguarda il proporzionamento effettuato in caso di imponibile compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.
Ricordiamo, infine, che tramite la nuova opzione rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677, è possibile limitare l’erogazione del bonus al solo mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. |
Dicembre 2018 (acred707) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto al rapporto in corso (sul quale viene effettuato il conguaglio), deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare l’imponibile, le ritenute ed il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre indicare il numero di ratei mensili, secondo le stesse modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto si è svolto con la stessa azienda ed è stato utilizzato lo stesso codice matricola del rapporto in corso, non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU considerando entrambi i rapporti.
Ricordiamo che è possibile attivare l’assoggettamento automatico delle somme versate a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa (aggiornamento di febbraio 2014 Acred522).
Per assoggettare le somme in questione, è sufficiente inserire la voce 596 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 596 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Impostando la voce 596 come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale (dicembre o mese di cessazione), vengono assoggettate ad Irpef le somme versate, nel corso dell’anno, a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che tali somme siano state gestite utilizzando le voci 578 / 57G / 57E / 57F. In generale, rimane a carico dell’Utente la scelta di assoggettare ad Irpef le somme versate ai fondi di assistenza sanitaria.
Per alcuni fondi di assistenza sanitaria, è stato possibile prevedere l’assoggettamento (ed eventualmente la successiva esenzione) in automatico, tenendo conto delle disposizioni emanate dallo stesso fondo.
A questo proposito ricordiamo che, con il presente aggiornamento, è stata prevista l’esenzione delle quote versate al fondo SANIMODA, insieme al conguaglio automatico delle quote già assoggettate ad Irpef nel corso dell’anno 2018 (vedere ‘Ccnl Tessili Industria’).
Ricordiamo che, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’), riportando nel campo Importo Totale il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti.
NOTA: I criteri generali di utilizzo della voce 596 sopra descritti NON sono validi per i dirigenti di aziende industriali o commerciali e per gli operai edili, le cui gestioni sono descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi.
Il superamento dei suddetti limiti di esenzione annui si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596 (precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate). Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri”, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, riportandoli nel campo Importo Unitario della voce 596, in aggiunta a quanto già calcolato in automatico (se si ha tale casistica, contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni).
Precisiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 04/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio per quanto riguarda l’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
L’assoggettamento di una parte dei contributi si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando tale percentuale sulla riga ‘Contributi soggetti Irpef’ delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di più variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596.
Relativamente ai dipendenti del settore edile (operai e impiegati), inoltre, facciamo presente che è disponibile la nuova voce 58G, che può essere utilizzata per assoggettare ad Irpef il nuovo contributo al Fondo Sanitario Nazionale previsto dal Ccnl Edilizia industria (vedere ‘Ccnl Edilizia’).
Ricordiamo, infine, che sono disponibili le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704), tramite le quali è possibile assoggettare ad Irpef i contributi versati agli enti bilaterali, nel caso in cui abbiano finalità assistenziali (o risultino comunque imponibili per altri motivi). In particolare, la voce 59N provvede ad assoggettare i contributi relativi al mese corrente, mentre la voce 59M consente di assoggettare i contributi versati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente. Entrambe le voci possono essere indicate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (si trovano nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’); nel caso della voce 59M, occorre annullarla sul mese successivo a quello del conguaglio, effettuando una storicizzazione. |
Gennaio 2018 (acred677) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2017 sulla busta paga di gennaio 2018, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare regolarmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1001 se a debito oppure 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche gli eventuali crediti delle addizionali regionale e comunale derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘6781 RP’ e ‘6781 CP’).
Nel caso in cui si renda necessario effettuare il conguaglio del bonus fiscale D.L. 190/2014 relativo all’anno 2017, occorre attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente tramite la voce 606 precedentemente descritta ed aggiungere, sempre sulle Variazioni Mensili di gennaio, la voce 66L, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in modo che venga riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
In tal modo, il bonus spettante per l’anno 2017 viene rideterminato sulla base dell’imponibile e delle detrazioni risultanti dal conguaglio fiscale relativo allo stesso anno. Quindi, dal valore del bonus spettante viene decurtato quanto è stato effettivamente erogato nell’anno 2017: la differenza viene erogata o trattenuta sulla busta paga di gennaio. Il valore del bonus spettante, del bonus già erogato e della differenza vengono riportati sulla stampa del cedolino.
Precisiamo che il bonus relativo all’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio, viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1655 ed il periodo ’12/2017’ (in quanto di competenza dell’anno 2017).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A (‘Credito famiglie numerose – anno precedente’) sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 ‘Conguaglio anno precedente (non occorre indicare alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza 2017. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2017 venga effettuato nel mese di gennaio 2018, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Gennaio 2018 (acred677) |
STAMPE ACCESSORIE – CONTROLLO DETRAZIONI
Sulla base delle richieste pervenuteci, sono state aggiunte ulteriori informazioni su una stampa di controllo delle detrazioni, generata tramite il programma ‘LISTADET’ (procedura Stampe Accessorie, 1.2 ‘Stampe di fine anno’).
Ricordiamo che, tra le stampe prodotte dal suddetto programma, su ‘listadetra-3’ vengono riportati i soggetti per i quali risultano disabilitate le detrazioni (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Sulla stessa stampa ‘listadetra-3’, vengono adesso riportati tutti i soggetti che presentano almeno una delle seguenti situazioni sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’:
- le detrazioni fiscali risultano disabilitate (anche solo per quanto riguarda i familiari a carico);
- è stato indicato un reddito per il calcolo delle detrazioni, con le rispettive opzioni di utilizzo;
- è stata indicata un’opzione nel campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’;
- è stata abilitata la detrazione per redditi minimi applicata per l’intero anno;
- il bonus fiscale è stato disabilitato o attivato soltanto in fase di conguaglio (nuova opzione).
Ricordiamo che, il programma ‘LISTADET’ viene utilizzato, in particolare al momento del conguaglio, per produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico. |
Dicembre 2017 (acred674) |
CONGUAGLIO FISCALE
Precisiamo che i criteri adottati per il conguaglio fiscale non sono cambiati rispetto all’anno precedente.
In particolare, restano invariati i criteri di calcolo e di conguaglio relativi alle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico (Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico) e quelli relativi al bonus fiscale L. 190/2014 (Conguaglio bonus fiscale L. 190/2014).
Restano invariate anche le voci disponibili per gestire particolari situazioni di conguaglio fiscale (Conguaglio fiscale: voci disponibili) e le modalità di compensazione, sul modello F24, dei residui a credito (Compensazione dei residui a credito)
Le uniche variazioni relative all’anno di competenza 2017 sono le seguenti:
|
Dicembre 2017 (acred674) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Come già detto, i criteri di calcolo e di conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione delle detrazioni è stata descritta dettagliatamente con i seguenti aggiornamenti: gennaio 2007 Acred301 – marzo 2007 Acred307 – aprile 2007 Acred310 – gennaio 2008 Acred327 – gennaio 2013 Acred483 – gennaio 2014 Acred519 – giugno 2014 Acred536 – giugno 2015 Acred574. Tutti gli aggiornamenti relativi alle detrazioni, comunque, sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e sono visibili sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dalla L. 124/2013 e dalla L. 112/2016. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (alle condizioni previste dalle suddette disposizioni), occorrerebbe indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti (già elaborati) rispetto al mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2017’ e Data Finale ‘30/11/2017’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i soli mesi tra i quali risulta una variazione (tenendo conto anche delle modifiche su ‘Cedolini – Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (come descritto nei paragrafi precedenti).
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Se il dipendente risulta coniugato (in base allo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se il coniuge non risulta a carico, oppure viene attribuita al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la stessa percentuale prevista per i figli a carico.
La suddetta detrazione viene determinata automaticamente in sede di conguaglio: il valore annuale spettante è riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Tuttavia tale detrazione viene usufruita, in automatico, soltanto fino a capienza dell’imposta lorda: per erogare la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente interessato), occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In tal modo, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).
Ricordiamo che il suddetto credito, generato tramite la voce 699, viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, lo stesso credito viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2017 (acred674) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014
Come già detto, i criteri di calcolo e di conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 (ex D.L. 66/2014) è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536) e di gennaio 2015 (Acred555 / Acred557): tutte le indicazioni relative al bonus sono state raccolte nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Ricordiamo che al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. L’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dal suddetto imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia per quanto riguarda il proporzionamento effettuato in caso di imponibile compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale. |
Dicembre 2017 (acred674) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto, utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In tale situazione, è necessario indicare il numero di giorni utili per le detrazioni da lavoro dipendente, derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le stesse modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione della CU.
Ricordiamo che è possibile attivare l’assoggettamento automatico delle somme versate a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa (aggiornamento di febbraio 2014 Acred522).
Per assoggettare le somme in questione, è sufficiente inserire la voce 596 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 596 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Impostando la voce 596 come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale (dicembre o mese di cessazione), vengono assoggettate ad Irpef le somme versate, nel corso dell’anno, a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che tali somme siano state gestite utilizzando le voci 578 / 57G / 57E / 57F. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la scelta di assoggettare ad Irpef le somme versate ad un determinato fondo di assistenza sanitaria.
A tale proposito, ricordiamo che il fondo Metasalute ha comunicato, con la nota del 15/09/2014, l’avvenuta iscrizione all’anagrafe dei fondi e, quindi, l’esenzione dei contributi. Anche per quanto riguarda i fondi SAN.ARTI e Cadiprof, risulta confermata l’iscrizione all’anagrafe dei fondi e la conseguente esenzione dei contributi.
Ricordiamo che, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’), riportando nel campo Importo Totale il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti.
NOTA: I criteri generali di utilizzo della voce 596 sopra descritti NON sono validi per i dirigenti di aziende industriali o commerciali e per gli operai edili, le cui gestioni sono descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi.
Il superamento dei suddetti limiti di esenzione annui si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596 (precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate). Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri”, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, riportandoli nel campo Importo Unitario della voce 596, in aggiunta a quanto già calcolato in automatico (se si ha tale casistica, contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni).
Precisiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 04/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio in merito all’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
Precisiamo che il suddetto assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando la stessa percentuale nella colonna ‘SOGG. IRPEF’ di una tabella “personalizzata” relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di numerose variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Dicembre 2017 (acred674) |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ D.L. 138/2011
Come anticipato nell’aggiornamento di luglio 2017 Acred660, per l’anno di competenza 2017 non risulta prorogato il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 138/2011. Ricordiamo che il suddetto contributo veniva calcolato e trattenuto automaticamente al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, sui soli redditi eccedenti E. 300.000 annuali (aggiornamenti di dicembre 2011 Acred450 e gennaio 2012 Acred452).
Con il presente aggiornamento, confermiamo che il contributo di solidarietà non viene più calcolato. Inoltre, segnaliamo che l’opzione prevista nell’aggiornamento Acred660, per riattivare il calcolo del contributo, non è più utilizzabile. |
Luglio 2017 (acred660) |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Segnaliamo che, ad oggi, non risulta prorogato (per l’anno di competenza 2017) il Contributo di Solidarietà previsto dal D.L. 138/2011, predisposto con gli aggiornamenti di dicembre 2011 Acred450 e gennaio 2012 Acred452.
In attesa di disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal mese di luglio 2017 è stato bloccato il calcolo automatico di tale contributo. Facciamo presente che è possibile riattivare il calcolo automatico del contributo (nel caso in cui lo si ritenga opportuno), indicando il valore convenzionale ‘2’ nel campo quantità della voce 61C.
Ricordiamo che il suddetto contributo veniva calcolato e trattenuto automaticamente al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, sui soli redditi eccedenti E. 300.000 annuali. |
Gennaio 2017 (acred632) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2016 sulla busta paga di gennaio 2017, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare regolarmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che l’Irpef derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1001 se a debito oppure 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1001 AP’ e ‘6781 AP’). Anche gli eventuali crediti delle addizionali regionale e comunale derivanti dal conguaglio anno precedente sono riportati sul codice tributo 6781 (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘6781 RP’ e ‘6781 CP’).
Nel caso in cui si renda necessario effettuare anche il conguaglio del bonus fiscale D.L. 190/2014 relativo all’anno 2016, occorre attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente tramite la voce 606 precedentemente descritta ed aggiungere anche la voce 66L sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in modo che venga riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
In tal modo, il bonus spettante per l’anno 2016 viene rideterminato sulla base dell’imponibile e delle detrazioni risultanti dal conguaglio fiscale relativo allo stesso anno. Quindi, dal valore del bonus spettante viene decurtato quanto è stato effettivamente erogato nell’anno 2016: la differenza viene erogata o trattenuta sulla busta paga del mese di gennaio. Il valore del bonus spettante, del bonus già erogato e della differenza vengono evidenziati sul cedolino di gennaio.
Precisiamo che il bonus relativo all’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio, viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1655 ed il periodo ’12/2016’ (in quanto di competenza dell’anno 2016).
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), deve essere inserita la voce 68A ‘Credito famiglie numerose – anno precedente’ sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 ‘Conguaglio anno precedente (non va indicato alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 con il codice tributo 1632 e l’anno di competenza 2016. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2016 venga effettuato nel mese di gennaio 2017, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Dicembre 2016 (acred629) |
CONGUAGLIO FISCALE
Precisiamo che i criteri adottati per il conguaglio fiscale non sono cambiati rispetto all’anno precedente.
In particolare, restano invariati i criteri di calcolo e di conguaglio relativi alle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico (Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico) e quelli relativi al bonus fiscale L. 190/2014 (Conguaglio bonus fiscale L. 190/2014).
Restano invariate anche le voci disponibili per gestire particolari situazioni di conguaglio fiscale (Conguaglio fiscale: voci disponibili).
Le uniche variazioni relative all’anno di competenza 2016 sono le seguenti:
|
Dicembre 2016 (acred629) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Come già detto, i criteri di calcolo e di conguaglio delle detrazioni non sono variati rispetto all’anno precedente.
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni per familiari a carico, sono stati descritti dettagliatamente con i seguenti aggiornamenti: gennaio Acred301 – marzo 2007 Acred307 – aprile 2007 Acred310 – gennaio 2008 Acred327 – gennaio 2013 Acred483 – gennaio 2014 Acred519 – giugno 2014 Acred536. Tutti gli aggiornamenti in questione sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 Variazioni Fiscali.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che viene attribuita automaticamente per i dirigenti commercio, in relazione alle somme dovuto al Fondo Previr (voci 566 e 569). In tutti gli altri casi, è possibile attivare la detrazione, al momento del conguaglio fiscale, indicando il valore degli oneri nel campo Importo Totale della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente). Le stesse voci rilevano, eventualmente, il valore dell’assicurazione vita/infortuni (voce 599), nel caso in cui risulti presente nei cedolini relativi all’anno del conguaglio.
Segnaliamo che il massimale annuo degli oneri sui quali viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dalla L. 124/2013 e dalla L. 112/2016. Nel caso in cui fosse necessario applicare il massimale di E. 750,00 oppure di E. 1291,14 (alle condizioni previste dalle suddette disposizioni), occorrerebbe indicare il valore convenzionale ‘1’ (E. 750,00) oppure ‘2’ (E. 1291,14) nel campo Quantità delle voci 613 o 614.
Ricordiamo che, ad eccezione dei dirigenti commercio, per attivare la detrazione per oneri occorre inserire anche la voce 633 (conguaglio anno corrente) o 643 (conguaglio anno precedente) senza alcun importo, riportandole sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del soggetto interessato. Nel caso in cui non sia stato indicato il valore degli oneri sulle voci 613 o 614, rimane possibile indicare il valore della detrazione nel campo Importo Totale delle voci 633 o 643 (tuttavia occorre tenere presente che il valore degli oneri è necessario per la compilazione della CU).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘30/11/2016’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (tenendo conto anche delle modifiche effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Se il dipendente risulta coniugato (in base allo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se coniuge non risulta a carico, oppure viene attribuita al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la stessa percentuale prevista per i figli a carico.
La suddetta detrazione viene determinata automaticamente in sede di conguaglio: il valore annuale spettante è riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Tuttavia tale detrazione viene usufruita, in automatico, soltanto fino a capienza dell’imposta lorda: per erogare la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato), occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In tal modo, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).
Ricordiamo che il suddetto credito, generato tramite la voce 699, viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, lo stesso credito viene riportato sulle righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2016 (acred629) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014
Come già detto, i criteri di calcolo e di conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 (ex D.L. 66/2014) è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536) e di gennaio 2015 (Acred555 / Acred557): tutte le indicazioni relative al bonus sono state raccolte nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.
Ricordiamo che al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. L’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dal suddetto imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia per quanto riguarda il proporzionamento effettuato in caso di imponibile compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale. |
Dicembre 2016 (acred629) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione del modello CU.
Ricordiamo che è possibile attivare l’assoggettamento automatico delle somme versate a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa (aggiornamento di febbraio 2014 Acred522).
Per assoggettare le somme in questione, è sufficiente inserire la voce 596 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 596 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Impostando la voce 596 come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale (dicembre o mese di cessazione), vengono assoggettate ad Irpef le somme versate, nel corso dell’anno, a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che tali somme siano state gestite utilizzando le voci 578 / 57G / 57E / 57F. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la scelta di assoggettare ad Irpef le somme versate ad un determinato fondo di assistenza sanitaria.
A tale proposito, ricordiamo che il fondo Metasalute ha comunicato, con la nota del 15/09/2014, l’avvenuta iscrizione all’anagrafe dei fondi e, quindi, l’esenzione dei contributi. Anche per quanto riguarda i fondi SAN.ARTI e Cadiprof, risulta confermata l’iscrizione all’anagrafe dei fondi e la conseguente esenzione dei contributi.
Ricordiamo che, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’), riportando nel campo Importo Totale il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti.
NOTA: I criteri generali di utilizzo della voce 596 sopra descritti NON sono validi per i dirigenti di aziende industriali o commerciali e per gli operai edili, le cui gestioni sono descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi.
Il superamento dei suddetti limiti di esenzione annui si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596 (precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate). Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567) restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57. A tale riguardo precisiamo che, se venisse utilizzato un fondo diverso dal “Mario Negri”, occorrerebbe assoggettare ad Irpef i contributi eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57, riportandoli nel campo Importo Unitario della voce 596, in aggiunta a quanto già calcolato in automatico (se si ha tale casistica, contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni).
Precisiamo che è disponibile la voce 58M, che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare 55/E del 04/03/1999. A tale scopo, nel campo Importo Totale della voce 58M occorre indicare il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo, indicandola sulle Voci Fisse del dirigente (la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno).
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Voci Fisse del dirigente, indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare sopra citata; di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio in merito all’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
Precisiamo che il suddetto assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando la stessa percentuale nella colonna ‘SOGG. IRPEF’ di una tabella “personalizzata” relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile relativo ai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario e storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di numerose variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2016 (acred594) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
Per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2015 sulla busta paga di gennaio 2016, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). Occorre tenere presente che la voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare regolarmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Ricordiamo che, se occorre effettuare anche il conguaglio del bonus fiscale D.L. 190/14 relativo all’anno precedente, deve essere inserita anche la voce 66L sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), come descritto al paragrafo Bonus fiscale – anno 2015 / anno 2016.
Nel caso in cui, sul conguaglio fiscale dell’anno precedente, occorra attribuire il credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico (per la parte che eccede l’imposta lorda), occorre inserire la voce 68A ‘Credito famiglie numerose – anno precedente’ sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 ‘Conguaglio anno precedente (non occorre indicare alcun importo). In presenza della voce 68A, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 68A viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, con l’indicazione dell’anno di competenza 2015, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle preesistenti righe relative ai bonus fiscali.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2015 venga effettuato nel mese di gennaio 2016, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Da quest’anno, in caso di Irpef a credito da conguaglio anno precedente, sul modello F24 viene generato automaticamente il codice tributo 6781 (risulta archiviato come ‘6781 AP’) in sostituzione del codice tributo 1013; quest’ultimo tributo ad essere utilizzato in caso di Irpef a debito da conguaglio anno precedente. Anche gli eventuali crediti delle addizionali regionale e comunale derivanti dal conguaglio anno precedente vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781 (risultano archiviati rispettivamente come ‘6781 RP’ e ‘6781 CP’). |
Dicembre 2015 (acred592) |
ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
Con il presente aggiornamento abbiamo predisposto un’apposita voce per l’erogazione automatica del credito derivante dall’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico; ricordiamo che tale detrazione viene calcolata al momento del conguaglio fiscale, secondo i criteri indicati nell’aggiornamento ‘Acred591’ del 22/12/2015.
In sede di conguaglio, la detrazione viene automaticamente usufruita fino a capienza dell’imposta lorda: la parte eccedente l’imposta lorda può essere erogata a seguito di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato. In quest’ultimo caso, occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose’ sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ (non occorre indicare alcun importo). In presenza della voce 699, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull’imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 699 viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle preesistenti righe relative ai bonus fiscali. |
Dicembre 2015 (acred591) |
CONGUAGLIO FISCALE
Di seguito, sono elencate le principali variazioni fiscali che interessano l’anno di competenza 2015:
Ricordiamo inoltre che, a partire dall’anno di competenza 2015, risulta automaticamente bloccata la detassazione, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente (aggiornamento di gennaio 2015 Acred555)
Come negli anni precedenti, il conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) può dare luogo ad un risultato a credito, sia per quanto riguarda l’Irpef che le addizionali regionale e comunale. Ricordiamo che, a partire dall’anno di competenza 2015, il credito derivante dal conguaglio fiscale viene compensato direttamente sul modello F24, tramite i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Ci sono pervenute alcune precisazioni, tramite Assosoftware, in merito alla modalità di compensazione dei suddetti crediti rispetto alle ritenute di competenza dell’anno corrente e/o dell’anno successivo. Tali precisazioni comportano delle modifiche che saranno incluse in un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di dicembre. |
Dicembre 2015 (acred591) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014
La gestione del bonus fiscale istituito dal D.L. 66/2014 e prorogato all’anno 2015 tramite la Legge 190/2014, è stata descritta dettagliatamente con gli aggiornamenti di maggio 2014 ‘Acred532’ – ‘Acred533’ – ‘Acred534’ – ‘Acred535’ e con l’aggiornamento di giugno 2014 ‘Acred536’ e gennaio 2015 ‘Acred555’ - ‘Acred557’, riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.
Ricordiamo che, per l’anno di competenza 2015, la misura complessiva del bonus è stata portata ad E. 960 annuali ed il periodo di erogazione è stato esteso all’intero anno (aggiornamento di gennaio 2015 Acred555).
Ricordiamo inoltre che, in fase di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. Ricordiamo, inoltre, che l’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dall’imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia nel proporzionamento effettuato in caso di imponibile (al netto della QUIR) compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
In base alle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale. |
Dicembre 2015 (acred591) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni per familiari a carico, sono stati descritti dettagliatamente con i seguenti aggiornamenti: gennaio ‘Acred301’ – marzo 2007 ‘Acred307’ – aprile 2007 ‘Acred310’ – gennaio 2008 ‘Acred327 – gennaio 2013 ‘Acred483’ – gennaio 2014 ‘Acred519’ – giugno 2014 ‘Acred536’. Tutti gli aggiornamenti in questione sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 ‘Variazioni Fiscali’.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per oneri, segnaliamo che il massimale annuo dell’importo sul quale viene calcolata la detrazione è pari ad E. 530,00, sulla base di quanto stabilito dal D.L. 102/2013.
Nel caso in cui si rendesse necessario applicare il precedente limite di E. 1291,14, alle particolari condizioni previste dal decreto, sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente), inserendola sulle variazioni del mese interessato.
Ricordiamo che le voci 613 e 614 effettuano il riepilogo degli oneri per i quali spettano le detrazioni; tra le somme considerate a tale scopo, figurano i contributi dovuti al Fondo Previr (voci 566 e 569 sui dirigenti commercio) e le somme eventualmente inserite su particolari voci gestite a livello aziendale (voce 599).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2015’ e Data Finale ‘30-11-2015’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (tenendo conto anche delle modifiche effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Se il dipendente risulta coniugato (in base allo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico), la detrazione viene attribuita al 50% se coniuge non risulta a carico, oppure viene attribuita al 100% se il coniuge risulta a carico. Se, invece, il dipendente non risulta coniugato, la detrazione viene attribuita secondo la stessa percentuale prevista per i figli a carico.
Tale detrazione, nella gestione automatica, viene effettivamente applicata fino a capienza dell’imposta lorda. Il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), al momento occorre contattare l’assistenza per avere le indicazioni necessarie; con il prossimo aggiornamento saranno rilasciate ulteriori indicazioni a riguardo. |
Dicembre 2015 (acred591) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al precedente paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CU e 770.
Ricordiamo che è possibile attivare l’assoggettamento automatico delle somme versate a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa (aggiornamento di febbraio 2014 Acred522).
Per assoggettare le somme in questione, è sufficiente inserire la voce 596 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 596 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Impostando la voce 596 come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale (dicembre o mese di cessazione), vengono assoggettate ad Irpef le somme versate, nel corso dell’anno, a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che tali somme siano state gestite utilizzando le voci 578 / 57G / 57E / 57F. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la scelta di assoggettare ad Irpef le somme versate ad un determinato fondo di assistenza sanitaria.
A tale proposito, ricordiamo che il fondo Metasalute ha comunicato, con la nota del 15/09/14, l’avvenuta iscrizione all’anagrafe dei fondi e, quindi, l’esenzione dei contributi. Anche per quanto riguarda i fondi SAN.ARTI e Cadiprof, risulta confermata l’iscrizione all’anagrafe dei fondi e la conseguente esenzione dei contributi.
Nota: il criterio di utilizzo della voce 596 sopra descritto NON è valido in presenza delle particolari gestioni previste per i dirigenti e per gli operai edili, descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi.
Ricordiamo che, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’), riportando nel campo Importo Totale il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti.
Il superamento dei suddetti limiti di esenzione annui si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della voce 596 (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567), restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57.
A seguito di un approfondimento, è stata predisposta una nuova voce che consente di escludere, dal controllo del limite annuo di E. 3.615,20, la parte dei contributi Fasi (dirigenti di aziende industriali) destinata ai dirigenti pensionati, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 04/03/99. A tale scopo, sulla nuova voce 58M è possibile indicare, nel campo Importo Totale, il valore dei contributi Fasi che si intende escludere dal controllo del limite annuo. Per il mese di dicembre 2015, la voce 58M può essere inserita sulle Variazioni Mensili (o, in alternativa, sulle Voci Fisse del dirigente), con l’indicazione del valore annuale dei contributi da escludere. Precisiamo che la voce 58M ha effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno.
Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare il suddetto criterio anche ai contributi Fasdac (dirigenti di aziende commerciali), è possibile inserire la voce 58M sulle Variazioni Mensili di dicembre (o sulle Voci Fisse del dirigente), indicando nel campo Quantità l’aliquota dei contributi da escludere dal controllo del limite annuo. Occorre tuttavia considerare che il fondo Fasdac non è menzionato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra citata (le gestioni previste dai due fondi non sono esattamente identiche); di conseguenza, a meno di ulteriori chiarimenti dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di applicare o meno il suddetto criterio anche alla contribuzione Fasdac.
La voce si trova 58M si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’.
Ricordiamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio in merito all’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
Ricordiamo che il suddetto assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi soggetti ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando la stessa percentuale su una tabella “personalizzata” relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’). Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse (modificarla se già presente), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario, storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di numerose variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2015 (acred555) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi comunicati dal dipendente).
In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2014, sulla busta paga di gennaio 2015, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’: tale modalità può essere utilizzata se si intende posticipare regolarmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso dello stesso mese di competenza, operando col criterio delle presenze “differite”).
Precisiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche quando devono essere rideterminate le addizionali di competenza dell’anno 2014, da trattenere a rate nell’anno 2015.
A tale proposito, ricordiamo che potrebbe essere necessario rideterminare l’addizionale regionale della Liguria, per i redditi compresi tra E. 20.000 ed E. 28.000, nel caso in cui le buste paga di dicembre fossero state elaborate (in via definitiva) prima dell’aggiornamento ‘Acred553’ del 05/01/15. Ricordiamo anche che potrebbe essere necessario rideterminare l’addizionale regionale del Lazio, per i redditi superiori ad E. 28.000, nel caso in cui le buste paga di dicembre fossero state elaborate (in via definitiva) prima dell’aggiornamento ‘Acred552’ del 30/12/14.
Segnaliamo che, col prossimo aggiornamento, rilasceremo le ultime variazioni sulle aliquote delle addizionali comunali, per l’anno di competenza 2014, pubblicate successivamente all’aggiornamento ‘Acred550’ del 19/12/14.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate, di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2014 venga effettuato nel mese di gennaio 2015, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Gennaio 2015 (acred555) |
BONUS FISCALE – ANNO 2014 / ANNO 2015
Da quest’anno, è possibile effettuare anche il conguaglio del bonus fiscale D.L. 66/14 relativo all’anno precedente.
Nei casi in cui si ritiene necessario effettare il conguaglio del bonus (ad esempio a causa di una variazione dell’imponibile o delle detrazioni per lavoro dipendente), occorre innanzitutto abilitare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, impostando la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, secondo la modalità sopra descritta. Sempre sulle Variazioni Mensili di gennaio, per abilitare il conguaglio del bonus occorre inserire anche la nuova voce 66L (‘Conguaglio bonus fiscale anno precedente’), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’).
In tal modo, viene rideterminato il bonus fiscale relativo all’anno 2014, sulla base della situazione (imponibile e detrazioni) risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente. Una volta determinato il valore del bonus spettante per l’anno 2014, viene decurtata la somma effettivamente erogata nello stesso anno: la differenza viene quindi erogata o trattenuta sulla busta paga del mese di gennaio. Precisiamo che, nel calcolo del bonus spettante per l’anno precedente, si considera l’imposta lorda rideterminata includendo anche l’eventuale imponibile detassato, analogamente a quanto avviene nel calcolo del bonus relativo all’anno corrente (aggiornamento di dicembre 2014 Acred550).
Sulla stampa del cedolino di gennaio, viene riportato il valore del bonus spettante per l’anno precedente (campo Importo Totale della voce 66M), l’importo del bonus effettivamente erogato nello stesso anno (campo Importo Unitario della voce 66P) e la differenza da erogare o trattenere in busta paga (campo Importo Totale della voce 66P).
Per quanto riguarda l’anno di competenza 2015, il bonus fiscale risulta prorogato dalla “Legge di Stabilità 2015” (commi 12-15, art. 1, legge 23 dicembre 2014 n. 190), sostanzialmente secondo le stesse modalità previste per l’anno 2014. Risulta variata la misura complessiva del bonus (E. 960 annuali) ed il periodo di erogazione, esteso all’intero anno.
A partire dal mese di gennaio 2015, quindi, abbiamo aggiornato il calcolo delle voci relative alla gestione del bonus fiscale, adeguandolo alle modifiche sopra descritte. Restano confermate le modalità di gestione previste per l’anno precedente, riportate nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’. |
Gennaio 2015 (acred555) |
DETASSAZIONE – ANNO 2014 / ANNO 2015
Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, per l’anno di competenza 2014, sulla busta paga del mese di gennaio 2015. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2014, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l’imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere valore positivo (non va indicato alcun segno), mentre se occorre diminuire lo stesso imponibile, la differenza deve essere indicata con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione. Precisiamo che, in caso di conguaglio a credito, occorre riportare manualmente il valore del credito sull’Archivio Tributi.
L’imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria, relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Ricordiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non è soggetto al controllo sul superamento del limite di reddito (E. 3.000).
Per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno di competenza 2015, alla data del presente aggiornamento risulta che non sia applicabile, almeno fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni.
Di conseguenza, abbiamo provveduto a bloccare automaticamente il calcolo della detassazione, per le somme relative all’anno di competenza 2015, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente. |
Dicembre 2014 (acred552) |
DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
Come ricordato nell’aggiornamento ‘Acred550’ del 19/12/14, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla percentuale di carico dei figli.
A seguito di un approfondimento, abbiamo modificato il criterio di attribuzione della percentuale relativa a tale detrazione: se il dipendente risulta coniugato (campo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico) ed il coniuge non risulta a carico, la detrazione viene attribuita al 50%, indipendentemente dalla percentuale di carico dei figli; se, invece, il coniuge risulta a carico, la detrazione viene attribuita al 100%, sempre a prescindere dalla percentuale di carico dei figli.
Se il dipendente non risulta coniugato (campo Stato Civile uguale a celibe/nubile, divorziato/a, separato/a, vedovo/a), la detrazione continua ad essere attribuita secondo la stessa percentuale prevista per i figli a carico.
Ricordiamo che, in fase di conguaglio, il valore dell’ulteriore detrazione è riportato nel campo Importo Totale della voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Resta confermato quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred550’, relativamente al caso in cui tale detrazione non trovi capienza nell’imposta lorda. |
Dicembre 2014 (acred550) |
CONGUAGLIO BONUS FISCALE D.L. 66/2014
La gestione del bonus fiscale istituito dal D.L. 66/2014 (convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23/06/14), è stata predisposta e descritta dettagliatamente con gli aggiornamenti di maggio 2014 Acred532 – Acred533 – Acred534 – Acred535 e con l’aggiornamento di giugno 2014 Acred536. Tutti i suddetti aggiornamenti sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.
Di seguito, riportiamo alcune variazioni e precisazioni, nella gestione del conguaglio relativo al bonus fiscale.
Come precisato nell’aggiornamento Acred533, non risulta chiaro in quale modo debba essere considerato l’eventuale imponibile detassato, ai fini della verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni.
In assenza di ulteriori chiarimenti, nel conguaglio di fine anno occorre necessariamente adottare un’interpretazione letterale delle disposizioni: il reddito detassato dovrebbe essere considerato per rideterminare l’imposta lorda, ai fini della verifica della capienza, mentre non dovrebbe essere utilizzato per un corrispondente ricalcolo delle detrazioni. A tale proposito, la circolare 9/E del 14/05/14 parla di verifica dell’imposta lorda (ricalcolata) “rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti” (quindi presumibilmente non ricalcolate). Tuttavia, occorre sottolineare che i quesiti che chiedevano conferma di tale interpretazione (sul forum di Assosoftware) non hanno ancora avuto risposta.
In conseguenza della suddetta interpretazione, a partire dall’elaborazione del mese di dicembre 2014, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), viene automaticamente rilevato l’eventuale imponibile detassato relativo all’intero anno. In presenza di un imponibile detassato annuale, viene automaticamente determinato il valore della corrispondente imposta lorda annuale (teorica), calcolata considerando la somma dell’imponibile detassato e di quello assoggettato a tassazione ordinaria. L’imposta lorda così calcolata viene utilizzata esclusivamente per verificare la “capienza” rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente effettivamente spettanti (sempre su base annuale), allo scopo di determinare se sussistono, o meno, le condizioni per l’erogazione del bonus fiscale.
Sulle buste paga interessate, viene indicato il valore dell’imposta lorda annuale ai fini del bonus, calcolata come sopra descritto, a condizione che risulti presente sia l’imponibile detassato annuale, sia l’importo del bonus spettante annuo.
Nel Dettaglio del cedolino, l’eventuale imposta lorda sull’imponibile complessivo è riportata nel campo Importo Unitario delle voci 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente). Le suddette voci vengono elaborate in presenza di un imponibile detassato annuale, il cui valore è riportato nel campo Importo Totale delle stesse voci (in proposito, vedere anche quanto riportato al paragrafo Gestione detassazione D.L. 93/2008).
Ricordiamo che, in fase di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda, delle detrazioni per lavoro dipendente e dell’eventuale imponibile detassato (quest’ultimo, solo a partire dal presente aggiornamento).
In base alle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante, viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.
Precisiamo che il conguaglio del bonus è previsto, per il momento, esclusivamente in relazione al conguaglio fiscale dell’anno corrente: con gli aggiornamenti di gennaio 2015, prevederemo il conguaglio del bonus anche in relazione all’eventuale conguaglio fiscale dell’anno precedente. |
Dicembre 2014 (acred550) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni per familiari a carico, sono stati descritti dettagliatamente con i seguenti aggiornamenti: gennaio 2007 ‘Acred301’ – marzo 2007 ‘Acred307’ – aprile 2007 ‘Acred310’ – gennaio 2008 ‘Acred327 – gennaio 2013 ‘Acred483’ – gennaio 2014 ‘Acred519’ – giugno 2014 ‘Acred536’. Tutti gli aggiornamenti in questione sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 ‘Variazioni Fiscali’.
Ricordiamo, in particolare, che dal mese di gennaio 2014 risulta modificato il calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, secondo quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred519 sopra citato.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio, le voci 188 / 189 / 190), disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3.
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco voci disponibili, punto 4.1‘Conguaglio Irpef anno corrente’).
Relativamente alla detrazione per oneri, segnaliamo che il massimale annuo dell’importo sul quale viene calcolata la detrazione è ridotto ad E. 530,00 per l’anno di competenza 2014, sulla base di quanto stabilito dal D.L. 102/2013.
Nel caso in cui si rendesse necessario applicare il precedente limite di E. 1291,14, alle particolari condizioni previste dal decreto, sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente), inserendola sulle variazioni del mese interessato.
Ricordiamo che le voci 613 e 614 effettuano il riepilogo degli oneri per i quali spettano le detrazioni; tra le somme considerate a tale scopo, figurano i contributi dovuti al Fondo Previr (voci 566 e 569 sui dirigenti commercio) e le somme eventualmente inserite su particolari voci gestite a livello aziendale (voce 599).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di “ratei” mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti “ratei”, visibili tramite il servizio ‘Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2014’ e Data Finale ‘30-11-2014’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (tenendo conto anche delle modifiche effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivodevono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell’imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente (eventualmente contattare l’assistenza per avere ulteriori informazioni a riguardo). |
Dicembre 2014 (acred550) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale “riepilogativo” (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al precedente paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Ricordiamo che, per l’anno di competenza 2014, è stata prevista la possibilità di attivare l’assoggettamento automatico delle somme versate ai fondi di assistenza sanitaria integrativa (aggiornamento di febbraio 2014 Acred522).
Per assoggettare le somme in questione, è sufficiente inserire la voce 596 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 596 deve essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Impostando la voce 596 come sopra descritto, al momento del conguaglio fiscale (dicembre o mese di cessazione), vengono assoggettate ad Irpef le somme versate, nel corso dell’anno, a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che tali somme siano state gestite utilizzando le voci 578 / 57G / 57E / 57F. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la scelta di assoggettare ad Irpef le somme versate ad un determinato fondo di assistenza sanitaria.
Relativamente ai fondi per i quali era stato considerato il possibile assoggettamento per l’anno di competenza 2013, segnaliamo che il fondo Metasalute ha comunicato, con la nota del 15/09/14, l’avvenuta iscrizione all’anagrafe dei fondi e, quindi, l’esenzione dei contributi. Anche per quanto riguarda i fondi SAN.ARTI e Cadiprof, risulta confermata l’iscrizione all’anagrafe dei fondi e la conseguente esenzione dei contributi.
Nota: il criterio di utilizzo della voce 596 sopra descritto NON è valido in presenza delle particolari gestioni previste per i dirigenti e per gli operai edili, descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi.
Ricordiamo che, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili, punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’), riportando nel campo Importo Totale il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti.
Il superamento dei suddetti limiti si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac “Mario Besusso” (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati, viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della stessa voce (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac “Mario Negri” (voce 567), restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57.
Ricordiamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio in merito all’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
Ricordiamo che il suddetto assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi da assoggettare ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando la stessa percentuale su una tabella personalizzata relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’). Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse (o modificarla se già presente), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario, storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di numerose variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2014 (acred519) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, nei casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente).
In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2013 sulla busta paga di gennaio 2014, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Ricordiamo che è possibile attivare il conguaglio dell’anno precedente anche attraverso il campo ‘Mese del Conguaglio’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’: tale modalità, tuttavia, è preferibile utilizzarla solo se si intende posticipare regolarmente, al mese di gennaio, il conguaglio fiscale di tutti i dipendenti dell’azienda (ad esempio, per le aziende che elaborano le buste paga nel corso del mese di competenza, operando col criterio delle presenze "differite").
Precisiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche quando devono essere rideterminate le addizionali di competenza dell’anno 2013, da trattenere a rate nell’anno 2014: a tale proposito, segnaliamo che è necessario rideterminare l’addizionale regionale della Liguria, nei casi indicati su Addizionale regionale - Conguaglio anno 2012.
Relativamente alle addizionali, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2013 venga effettuato nel mese di gennaio 2014, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Segnaliamo che è possibile effettuare il conguaglio dell’anno precedente anche per ottenere l’eventuale assoggettamento fiscale delle somme versate ad alcuni fondi di assistenza sanitaria integrativa.
In particolare, ricordiamo che è possibile che debbano essere assoggettate ad Irpef le somme versate al fondo SAN.ARTI (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), alle condizioni indicate nell’aggiornamento ‘Acred517’ del 02/01/14.
Nel caso in cui si intenda assoggettare ad Irpef le somme versate al fondo SAN.ARTI (o ad altri fondi che dovessero presentare una situazione analoga) e non si sia già effettuato tale assoggettamento sulla busta paga di dicembre, è possibile utilizzare la voce 598 secondo le stesse modalità previste per la voce 596 nel mese di dicembre (aggiornamento Acred517). In tale ipotesi, oltre ad attivare il conguaglio fiscale sul mese di gennaio (voce 606 con ‘1’ nel campo Quantità), è necessario indicare anche la voce 598, sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, sempre indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. La voce 598 effettua lo stesso conteggio della voce 596, totalizzando le voci relative all’assistenza sanitaria integrativa (578 / 57G / 57E / 57F) presenti sulle buste paga dell’anno precedente (2013).
Precisiamo che la voce 598 NON deve essere utilizzata se l’assoggettamento del fondo è già stato effettuato nel mese di dicembre, anche nel caso in cui, per gli stessi dipendenti, si dovesse attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente a causa di altre variazioni (ad esempio per l’addizionale regionale della Liguria). |
Gennaio 2014 (acred517) |
CONGUAGLIO FISCALE – INTEGRAZIONE
Sulla base di quanto indicato nella circolare del fondo SAN.ARTI (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano) n. 14 del 9/12/13, è possibile che le somme versate allo stesso fondo debbano essere assoggettate ad Irpef. L’eventuale assoggettamento riguarderebbe sia la parte a carico dell’azienda che quella a carico del dipendente.
Nella suddetta circolare, viene confermato che il fondo ha i requisiti necessari per l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari e che la domanda di iscrizione, presentata dallo stesso fondo, “non potrà che essere accettata” (quindi non risultava ancora accettata, alla data di emissione della circolare). L’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi è la condizione necessaria per avere diritto all’esenzione fiscale delle somme versate al fondo, fino al limite annuale di E. 3.615,20.
Dobbiamo quindi considerare la possibilità che l’iscrizione del fondo SAN.ARTI all’Anagrafe dei Fondi non abbia luogo in tempo utile per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2013: di conseguenza, abbiamo predisposto un automatismo, attivabile dall’Utente, che consente di ottenere l’assoggettamento fiscale delle somme in questione.
Per avere una maggiore flessibilità di utilizzo, tale automatismo è stato reso disponibile su tutti i contratti (fanno eccezione solo alcuni particolari settori, più avanti indicati). Precisiamo, inoltre, che lo stesso automatismo sarà disponibile anche sulla busta paga di gennaio 2014, nella gestione del conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.
Col presente aggiornamento, è possibile assoggettare ad Irpef le somme versate al fondo SAN.ARTI nel corso dell’anno 2013, operando sulla busta paga del mese di dicembre. Con l’aggiornamento relativo al mese di gennaio 2014, inoltre, sarà possibile effettuare la stessa operazione, attivando il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Ricordiamo che un automatismo analogo era già stato previsto per il fondo MetaSalute (contratto Metalmeccanici industria), come indicato nell’aggiornamento ‘Acred515’ del 18/12/13. A differenza del fondo MetaSalute, tuttavia, per il fondo SAN.ARTI (o altri eventuali fondi che presentassero una situazione analoga), dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di attivare (o meno) l’assoggettamento fiscale delle somme versate al fondo.
In fase di conguaglio fiscale, per assoggettare le somme versate al fondo SAN.ARTI (o ad altri fondi di assistenza sanitaria integrativa) è sufficiente inserire la voce 596 sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta oppure di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 596 deve essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’, selezionando l’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Impostando la voce 596 come sopra descritto, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono assoggettate ad Irpef le voci 578 / 57G / 57E / 57F (assistenza sanitaria integrativa), rilevandole dalle buste paga dell’anno 2013; il valore complessivo di tali voci viene riportato nel campo Importo Totale della voce 596.
Precisiamo che l’inserimento della voce 596 non è necessario sui contratti che prevedono particolari trattamenti della stessa voce (metalmeccanici industria, dirigenti, edili), descritti nell’aggiornamento ‘Acred515’ del 18/12/13.
Anticipiamo che, relativamente al mese di gennaio 2014, il trattamento sopra descritto potrà essere attivato utilizzando la voce 598 (elenco voci paragrafo 4.2 ‘Conguaglio anno precedente’).
NOTA: Per quanto riguarda il trattamento previdenziale delle somme versate ai fondi di assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F), ricordiamo che la parte a carico del dipendente resta inclusa nell’imponibile contributivo, mentre la parte a carico del datore di lavoro viene automaticamente assoggettata al solo contributo di solidarietà (10%). La correttezza di tale trattamento è stata confermata dal Ministero del Lavoro, tramite la risposta all’interpello n. 14/2011, nella quale viene precisato che l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi non assume rilevanza per l’esenzione contributiva delle somme versate, dal datore di lavoro, ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, se questi ultimi sono previsti dalla contrattazione nazionale o da accordi o regolamenti aziendali. |
Dicembre 2013 (acred515) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e delle detrazioni per familiari a carico, sono stati descritti dettagliatamente con i seguenti aggiornamenti: gennaio 2007 ‘Acred301’ – marzo 2007 ‘Acred307’ – aprile 2007 ‘Acred310’ – gennaio 2008 ‘Acred327’ – gennaio 2013 ‘Acred483’. Tutti gli aggiornamenti in questione sono riportate nell’Indice Documentazioni, al punto 3.1 ‘Variazioni Fiscali’.
Ricordiamo, in particolare, che dal mese di gennaio 2013 risultano aumentati i valori delle detrazioni per figli a carico, secondo quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred483’ sopra citato.
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Relativamente alla detrazione per oneri, ricordiamo che è stato modificato il massimale annuo dell’importo sul quale viene calcolata la detrazione, passato da E. 1.291,14 ad E. 630,00, sulla base di quanto indicato nel decreto legge n. 102 del 31/08/13 (aggiornamento di settembre 2013 ‘Acred509’).
Segnaliamo che, se si rendesse necessario applicare il precedente limite di E. 1291,14, a causa di diverse interpretazioni e/o condizioni particolari, sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 613 (conguaglio anno corrente) o 614 (conguaglio anno precedente), inserendola sulle variazioni del mese interessato.
Ricordiamo che le voci 613 e 614 effettuano il riepilogo degli oneri per i quali spettano le corrispondenti detrazioni; tra le somme considerate a tale scopo, figurano i contributi dovuti al Fondo Previr (voci 566 e 569 sui dirigenti commercio) e le somme eventualmente inserite su particolari voci previste a livello aziendale (voce 599).
Come negli anni precedenti, tutte le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili tramite il servizio ‘Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico da considerare validi per ciascun mese elaborato.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso (il numero di familiari viene moltiplicato per il numero di mesi). Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso, può essere necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato in base al numero di familiari a carico (della stessa tipologia). Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Ricordiamo, inoltre, che è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2013’ e Data Finale ‘30-11-2013’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (tenendo conto anche delle modifiche effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (considerando che vengono stampati i soli mesi nei quali risulta una variazione): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell’imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente (eventualmente contattare l’assistenza per avere ulteriori informazioni a riguardo). |
Dicembre 2013 (acred515) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
In generale, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). Il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti, deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 596, ottenendo così il corrispondente assoggettamento ad Irpef.
La situazione sopra descritta si verifica frequentemente per i dirigenti: per tali soggetti, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac "Mario Besusso" (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati, viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della stessa voce (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata mensilmente, per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi sono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Sempre per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali, ricordiamo che i contributi dovuti al fondo Fpdac "Mario Negri" (voce 567), restano esenti anche per la parte eccedente il limite annuo di E. 5.164,57.
Relativamente all’anno 2013, è stato predisposto un assoggettamento automatico delle somme versate al fondo assistenza sanitaria integrativa MetaSalute, previsto dal Ccnl Metalmeccanici industria (041).
Sulla base di quanto indicato nella comunicazione del 20/11/13 dello stesso fondo, occorre assoggettare ad Irpef tutte le somme versate nel corso dell’anno 2013; l’assoggettamento riguarda sia la parte a carico dell’azienda che quella a carico del dipendente. Ricordiamo che, per la gestione delle somme dovute al fondo MetaSalute, sono state predisposte le voci 578 e 57G (aggiornamento di aprile 2013 ‘Acred493’). Con l’elaborazione del mese di dicembre, viene riportato automaticamente, sulla voce 596, il valore complessivo delle voci 578 e 57G, rilevate dalle buste paga dell’anno 2013.
Ulteriori indicazioni in merito all’assoggettamento del fondo MetaSalute sono riportate nella documentazione del Ccnl Metalmeccanici industria (041).
Ricordiamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio in merito all’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile.
Ricordiamo che il suddetto assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi da assoggettare ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure riportando la stessa percentuale su una tabella personalizzata relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’). Nel caso in cui la percentuale da assoggettare ad Irpef subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, occorre inserire la voce 596 sulle Voci Fisse (o modificarla se già presente), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario, storicizzando sul mese di dicembre. Quindi, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse sul mese gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Precisiamo che, se risultasse impossibile ottenere un conguaglio automatico, ad esempio a causa di numerose variazioni retroattive nel corso dello stesso anno, occorrerebbe calcolare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Settembre 2013 (acred509) |
DETRAZIONI PER ONERI
A partire dall’elaborazione del mese di settembre, sulla base del decreto legge n. 102 del 31/08/13, è stato modificato il limite annuale della detrazione per oneri, passato da E. 1.291,14 ad E. 630,00, relativamente all’anno 2013. |
Gennaio 2013 (acred483) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, in tutti i casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente).
In particolare, per i dirigenti del settore commercio (contratto 013) è necessario effettuare un nuovo conguaglio fiscale, per rettificare l’assoggettamento del contributo dovuto al Fondo Mario Negri, come indicato su Ccnl Dirigenti Commercio.
Ricordiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche quando devono essere rideterminate le addizionali regionale o comunale di competenza dell’anno 2012, da trattenere a rate nell’anno 2013.
In particolare, è necessario rideterminare l’addizionale regionale per le regioni Abruzzo, Liguria e Friuli Venezia Giulia, relativamente all’anno di competenza 2012, secondo quanto indicato su Addizionale regionale - Anno 2012 (Conguaglio).
Inoltre, occorre rideterminare l’addizionale comunale relativa all’anno di competenza 2012, per alcuni comuni che hanno aggiornato tardivamente le aliquote (circa 90 comuni – vedere Aggiornamento aliquote addizionale comunale).
E’ disponibile un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2013, che consente di individuare tutti i soggetti per i quali risulta necessario rideterminare l’addizionale regionale o comunale; lo stesso programma segnala anche i dirigenti del settore commercio, per il motivo sopra indicato. In tutti i casi segnalati, occorre semplicemente attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, sulla busta paga di gennaio 2013.
Sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare ‘STACOMDI’ dall’elenco dei programmi (1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2013’ e Data Finale ‘31-01-2013’.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2013, residenti nei comuni o nelle regioni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale o regionale (relativamente alle sole addizionali regionali, viene verificato anche che risulti un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione). Inoltre, vengono considerati i dirigenti del settore commercio per i quali è stato effettuato il conguaglio fiscale a dicembre 2012.
Il programma genera le stampe ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale comunale, e/o ‘conguaglio.annoprec’ con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale; su quest’ultima stampa sono riportati anche i dirigenti del settore commercio. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti interessati al conguaglio dell’anno precedente per i motivi sopra descritti.
In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2012 sulla busta paga di gennaio 2013, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Relativamente alle addizionali regionale e comunale, ricordiamo che la trattenuta delle rate di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2012 venga effettuato nel mese di gennaio 2013, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l’importo complessivo delle rate risulti inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda i dirigenti del settore commercio, riattivando il conguaglio dell’anno precedente viene automaticamente ricalcolato l’imponibile fiscale corretto (al netto dell’intera contribuzione al Fondo Mario Negri). A tale scopo, la somma erroneamente assoggettata ad Irpef, nel conguaglio effettuato a dicembre, viene automaticamente riportata nel campo Importo Totale della voce 598, con segno negativo (tale voce è visibile sulla busta paga di gennaio).
Attenzione: gli Utenti che hanno effettuato la correzione direttamente sul conguaglio fiscale della busta di dicembre (modificando manualmente l’importo della voce 596), devono bloccare il calcolo della voce 598 sulla busta di gennaio; nei casi in questione occorre quindi indicare la voce 598 sulle Voci Fisse, con l’opzione ‘Blocco voce – tutti i mesi’. |
Dicembre 2012 (acred479) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per familiari a carico, sia su base mensile che annuale, sono stati descritti dettagliatamente con gli aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni 2007 e 2008, in particolare nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2007 (rispettivamente Acred301, Acred307 e Acred310) e di gennaio 2008 (Acred327).
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili tramite il servizio ‘Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso è necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2012’ e Data Finale ‘30-11-2012’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (tenendo conto anche delle modifiche effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto vengono stampati i soli mesi in cui risulta una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell’imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente (eventualmente contattare l’assistenza per avere ulteriori informazioni a riguardo). |
Dicembre 2012 (acred479) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al paragrafo Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
In generale, in presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). Il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti, deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 596, ottenendo così il corrispondente assoggettamento ad Irpef.
La situazione sopra descritta si verifica frequentemente per i dirigenti; per tali soggetti, quindi, abbiamo previsto uno specifico automatismo. A partire da quest’anno, con l’elaborazione del mese di dicembre, vengono automaticamente assoggettati ad Irpef i seguenti contributi:
- per i dirigenti di aziende commerciali (contratto 013), i contributi complessivamente dovuti al fondo Fpdac (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasdac (voce 568) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20;
- per i dirigenti di aziende industriali (contratto 040), i contributi complessivamente dovuti al fondo Previndai (voce 567) eccedenti il limite annuo di E. 5.164,57 ed i contributi complessivamente dovuti al fondo Fasi (voce 566) eccedenti il limite annuo di E. 3.615,20.
Il valore dei contributi eccedenti i limiti sopra indicati, viene riportato, in automatico, nel campo Importo Unitario della voce 596. Precisiamo che occorre modificare tale importo, nel caso in cui le condizioni di assoggettamento dei contributi differiscano da quelle sopra indicate. Lo stesso importo viene poi sommato, automaticamente, nel campo Importo Totale della stessa voce (e quindi incluso nell’imponibile Irpef del mese di dicembre).
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene anche elaborata mensilmente per assoggettare i contributi al fondo Previr (voci 569 e 566). Tali contributi vengono riportati nel campo Importo Totale della voce 596, sommandoli al valore eventualmente indicato nel campo Importo Unitario.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sull’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Ricordiamo che tale assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi da assoggettare ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure su un’apposita tabella personalizzata relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’). Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, è necessario modificare l’impostazione della voce 596 sulle Voci Fisse (dovrebbe essere già presente con l’indicazione dell’aliquota nel campo Quantità): aggiungere il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario, storicizzando su dicembre. Quindi, storicizzare nuovamente le Voci Fisse su gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Nel caso in cui non sia possibile ottenere un conguaglio automatico, a causa di particolari condizioni (variazione della percentuale nel corso dell’anno, ecc.), occorre calcolare ed indicare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef sulla busta paga di dicembre, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2012 (acred455) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, in tutti i casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente). Ricordiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche nel caso in cui risulti necessario rideterminare le addizionali regionale o comunale.
In particolare, occorre rideterminare l’addizionale comunale, da trattenere a rate nell’anno 2012, su alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato tardivamente le aliquote relative all’anno 2011 (in tutto si tratta di circa 40 comuni ed il ricalcolo interessa soltanto alcune fasce di reddito).
Inoltre, è necessario rideterminare l’addizionale regionale per la regione Puglia, relativamente all’anno di competenza 2011 (da trattenere a rate nell’anno 2012), secondo quanto indicato al successivo punto Addizionale regionale - Puglia.
E’ disponibile un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2012, che consente di individuare tutti i soggetti per i quali risulta necessario rideterminare l’addizionale comunale o regionale: nei casi segnalati, occorre attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, sulla busta paga di gennaio 2012.
Sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare ‘STACOMDI’ dall’elenco dei programmi (1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2012’ e Data Finale ‘31-01-2012’.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2012, residenti nei comuni / regioni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale o regionale, aventi un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione.
Il programma genera la stampa ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale comunale e l’indicazione dei relativi importi (saldo 2011 e acconto 2012), ricalcolati sulla base del reddito risultante dal conguaglio di dicembre 2011. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti da segnalare.
Viene inoltre generata la stampa ‘conguaglio.annoprec’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale (residenti nella regione Puglia con un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione).
In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2011 sulla busta paga di gennaio 2012, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Se il conguaglio è dovuto esclusivamente al ricalcolo dell’addizionale regionale (regione Puglia) non occorre indicare ulteriori voci, in aggiunta alla voce 606.
Se, invece, il conguaglio è dovuto al ricalcolo dell’addizionale comunale, occorre inserire anche:
- la voce 768, indicando nel campo Importo Totale il valore del saldo 2011;
- la voce 752, indicando nel campo Importo Totale il valore dell’acconto 2012
I valori delle voci 768 e 752 dati sono riportati sulla stampa ‘conguaglio.addizcom’.
Ricordiamo che la trattenuta delle addizionali regionale e comunale, di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a rate nell’anno corrente, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2011 venga ripetuto nel mese di gennaio 2012, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l’importo complessivo delle rate risulti inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Gennaio 2012 (acred452) |
VERSAMENTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Con la risoluzione n. 4 del 9/01/12, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo ‘1618’, da utilizzare per il versamento del nuovo Contributo di Solidarietà previsto dal D.L. 138/2011.
Ricordiamo che, a seguito dell’aggiornamento ‘Acred450’ del 29/12/11, il suddetto contributo viene automaticamente calcolato e trattenuto in sede di conguaglio fiscale, in presenza di redditi superiori ad E. 300.000 annuali.
Per individuare le aziende interessate dal versamento del suddetto contributo, è possibile utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma ‘SEGNAVOX’ dal relativo elenco (punto 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nelle opzioni del programma, indicare la voce 61C (‘Contributo di solidarietà – conguaglio anno corrente’) e selezionare il campo Importo Totale. Come data iniziale e finale, indicare rispettivamente ‘01/12/2011’ e ‘31/12/2011’.
Per le aziende interessate, è possibile trasferire automaticamente il contributo di solidarietà sul modello F24 (Archivio Tributi), lanciando la procedura Stampa Mensile Ditte con l’opzione ‘S’ nel campo ‘Tributi su F24’. Consigliamo di controllare il risultato dell’operazione di trasferimento: entrare sul menù Archivio Tributi –> servizio Tributi per Competenza, quindi selezionare l’azienda, la procedura Paghe (‘PG’) e la data di competenza ‘31/12/2011’. Nell’elenco dei tributi presenti, deve figurare anche il tributo ‘1618’ (senza descrizione) con l’indicazione del mese e anno di competenza (12/2011 se è stato adottato il criterio di "competenza", 01/2012 per il criterio di "cassa"). La data di scadenza del tributo corrisponderà al giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. |
Dicembre 2011 (acred450) |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred449’ del 19/12/11, abbiamo predisposto la gestione automatica del Contributo di Solidarietà previsto dal D.L. 138/2011. Ricordiamo che il contributo viene determinato e trattenuto in sede di conguaglio fiscale, sui soli redditi eccedenti E. 300.000 annuali.
Il calcolo del contributo avviene automaticamente effettuando il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto: l’importo da trattenere viene riportato in busta paga, nella colonna relativa alle trattenute, con l’indicazione del reddito lordo sul quale viene calcolato; tale reddito viene poi decurtato del valore dello stesso contributo, per dare luogo all’imponibile Irpef annuale, utilizzato anche per il calcolo delle addizionali. Nel dettaglio del cedolino, il contributo è riportato nel campo Importo Totale della 61C (conguaglio anno corrente) o 61D (conguaglio anno precedente).
Ad oggi (28/12/11), non esistono ancora le disposizioni per il versamento del suddetto contributo: di conseguenza, la somma trattenuta in busta paga viene riportata su un apposito rigo della nota contabile, ma non viene trasferita sul modello F24 (Archivio Tributi). Ovviamente, rimane possibile caricare manualmente il tributo in questione; da parte nostra, prevediamo di rilasciare un aggiornamento nel momento in cui usciranno le relative disposizioni. |
Dicembre 2011 (acred449) |
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ – COMUNICAZIONE
A seguito di alcune richieste di informazione, pervenuteci successivamente all’aggiornamento Acred448 del 16/12/11, comunichiamo che il Contributo di Solidarietà previsto dal D.L. 138/2011, da applicare in sede di conguaglio sui redditi eccedenti E. 300.000, sarà incluso in un successivo aggiornamento, che prevediamo di rilasciare entro la fine di dicembre.
A tale proposito, facciamo presente che non esistono ancora le disposizioni per il versamento del suddetto contributo: nel caso in cui la trattenuta venisse effettuata entro il mese di dicembre (seguendo quindi il criterio di "competenza"), è possibile che il sostituto non riesca ad effettuare il versamento alla scadenza del 16 gennaio.
Tuttavia, nel caso in cui risulti indispensabile gestire il suddetto contributo prima del rilascio del nostro aggiornamento, è possibile contattare l’assistenza per ricevere le necessarie indicazioni operative. |
Dicembre 2011 (acred448) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per familiari a carico, sia su base mensile che annuale, sono stati descritti dettagliatamente con gli aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni 2007 e 2008, in particolare nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2007 (rispettivamente Acred301, Acred307 e Acred310) e di gennaio 2008 (Acred327).
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili tramite il servizio ‘Anno Corrente’, sono a loro volta determinati al momento dell’elaborazione delle buste paga e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei possono maturare anche nei mesi privi di compenso, nel caso in cui venga elaborato il cedolino (in tal caso è necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate intervenendo sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2011’ e Data Finale ‘30-11-2011’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (tenendo conto anche delle modifiche effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto vengono stampati i soli mesi in cui risulta una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate sul servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell’imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente (eventualmente contattare l’assistenza per avere ulteriori informazioni a riguardo). |
Dicembre 2011 (acred448) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte nel paragrafo Conguaglio Irpef anno corrente.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
In presenza di contributi versati ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui, occorre inserire la voce 596 sulle Variazioni Mensili (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). Il valore dei contributi eccedenti i suddetti limiti, deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 596, ottenendo così il corrispondente assoggettamento ad Irpef.
La suddetta situazione può verificarsi, soprattutto, per i dirigenti. Segnaliamo inoltre che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene già elaborata automaticamente per assoggettare i contributi al fondo Previr. In tali casi, l’eventuale ulteriore l’importo da assoggettare, derivante dal superamento del limite di esenzione per i contributi precedentemente descritti, deve essere indicato nel campo Importo Unitario della stessa voce.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sull’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Ricordiamo che tale assoggettamento si ottiene indicando la percentuale dei contributi da assoggettare ad Irpef sulla voce 596 (elenco Voci Fisse punto 3.2), oppure su un’apposita tabella personalizzata relativa alla Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’). Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, è necessario modificare l’impostazione della voce 596 sulle Voci Fisse (dovrebbe essere già presente con l’indicazione dell’aliquota nel campo Quantità): aggiungere il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario, storicizzando su dicembre. Quindi, storicizzare nuovamente le Voci Fisse su gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario. Nel caso in cui non sia possibile ottenere un conguaglio automatico, a causa di particolari condizioni (variazione della percentuale nel corso dell’anno, ecc.), occorre calcolare ed indicare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef sulla busta paga di dicembre, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2011 (acred419) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, in tutti i casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente). Ricordiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche nel caso in cui risulti necessario rideterminare le addizionali regionale o comunale.
In particolare, occorre rideterminare l’addizionale comunale, da trattenere a rate nell’anno 2011, per alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato tardivamente le aliquote relative all’anno 2010 (in tutto si tratta di circa 30 comuni ed in molti casi il ricalcolo interessa soltanto alcune fasce di reddito).
Inoltre, è necessario rideterminare l’addizionale regionale per la Liguria, relativamente all’anno di competenza 2010, da trattenere a rate nell’anno 2011, secondo quanto indicato al successivo punto 4.3. Precisiamo che, anche in questo caso, la necessità del ricalcolo è dovuta ad una pubblicazione delle nuove disposizioni con un eccessivo ritardo rispetto ai tempi di elaborazione delle buste paga di dicembre.
E’ disponibile un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2011, tramite il quale vengono individuati tutti i soggetti per i quali risulta necessario rideterminare l’addizionale comunale o regionale: in tali casi, quindi, sulla busta paga di gennaio occorre attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.
Sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare ‘STACOMDI’ dall’elenco dei programmi (1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2011’ e Data Finale ‘31-01-2011’.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2011, residenti nei comuni / regioni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale o regionale, aventi un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione.
Il programma genera la stampa ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale comunale e l’indicazione dei relativi importi (saldo 2010 e acconto 2011), ricalcolati sulla base del reddito risultante dal conguaglio di dicembre 2010. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti da segnalare.
Viene inoltre generata la stampa ‘conguaglio.annoprec’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale (residenti nella regione Liguria con un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione).
In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2010 sulla busta paga di gennaio 2011, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Se il conguaglio è dovuto al ricalcolo dell’addizionale comunale, occorre inserire anche la voce 768, indicando nel campo Importo Totale il valore del saldo 2010, e la voce 752, indicando nel campo Importo Totale il valore dell’acconto 2011 (entrambi i dati sono riportati sulla stampa ‘conguaglio.addizcom’).
Se, invece, il conguaglio è dovuto esclusivamente al ricalcolo dell’addizionale regionale, non occorre indicare ulteriori voci, in aggiunta alla voce 606.
Ricordiamo che la trattenuta delle addizionali regionale e comunale di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a rate nell’anno corrente, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2010 venga ripetuto nel mese di gennaio 2011, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata venga trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l’importo complessivo delle rate risulti inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. |
Dicembre 2010 (acred416) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per familiari a carico, sia su base mensile che annuale, sono stati descritti dettagliatamente con gli aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni 2007 e 2008, in particolare nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2007 (rispettivamente Acred301, Acred307 e Acred310) e di gennaio 2008 (Acred327).
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l’importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio ‘Anno Corrente’, oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili sul servizio ‘Anno Corrente’, sono determinati al momento dell’elaborazione del cedolino e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei maturano anche nei mesi privi di compenso, se viene elaborato il cedolino (in tal caso è necessario un intervento sul servizio ‘Anno Corrente’).
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella ‘Coniuge a carico’ di un qualsiasi mese già elaborato nell’anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo ‘Figli minori di tre anni’ sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2010’ e Data Finale ‘30-11-2010’.
In tal modo, si ottiene l’elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell’anno in corso. Vengono generate due stampe:
- ‘listadetra-1’: elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell’anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (comprese le modifiche apportate tramite il servizio ‘Anno Corrente’);
- ‘listadetra-2’: elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto vengono stampati i soli mesi in cui risulta una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l’intero anno, considerando anche le variazioni effettuate tramite il servizio ‘Anno Corrente’.
Sulla stampa ‘listadetra-1’, inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell’anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’) è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l’anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell’anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell’anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l’intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell’anno; a tale proposito, ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio ‘Anno Corrente’, secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell’imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l’imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente: in tale ipotesi, occorre contattare l’assistenza per avere ulteriori informazioni sul procedimento da seguire. |
Dicembre 2010 (acred416) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l’intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d’imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall’Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al precedente punto 4.1.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell’Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
In presenza di contributi ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa e/o ad un fondo di previdenza complementare, che superano i limiti di esenzione annui previsti, occorre inserire la voce 596 (variazioni mensili punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’), indicando l’importo da assoggettare ad Irpef. La suddetta situazione può verificarsi, soprattutto, per i dirigenti.
Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, la voce 596 viene elaborata automaticamente per assoggettare i contributi dovuti al fondo Previr; per tali soggetti, quindi, l’eventuale ulteriore l’importo da assoggettare può essere indicato nel campo Importo Unitario della stessa voce.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sull’eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Ricordiamo che tale assoggettamento si ottiene indicando una percentuale sulla voce 596, disponibile nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2. Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall’inizio dell’anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell’imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, è necessario modificare l’impostazione della voce 596 sulle Voci Fisse (dovrebbe essere già presente con l’indicazione dell’aliquota nel campo Quantità): occorre aggiungere il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario, storicizzando su dicembre. Inoltre, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse su gennaio dell’anno successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario (lasciando indicata la percentuale nella Quantità). Nel caso in cui non sia possibile ottenere un conguaglio automatico, a causa di particolari condizioni (variazione della percentuale nel corso dell’anno, ecc.), occorre calcolare ed indicare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef sulla busta paga di dicembre, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2010 (acred390) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all'anno precedente, in tutti i casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente). Ricordiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche nel caso in cui risulti necessario rideterminare le addizionali regionale o comunale.
In particolare, occorre rideterminare l'addizionale comunale, da trattenere a rate nell'anno 2010, per alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato tardivamente le aliquote relative all'anno 2009 (in tutto si tratta di circa 30 comuni ed in molti casi il ricalcolo interessa soltanto alcune fasce di reddito).
Di conseguenza, è stato predisposto un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2010, al fine di individuare tutti i soggetti per i quali risulta necessario rideterminare l'addizionale comunale: in tali casi, quindi, occorre attivare il conguaglio fiscale relativo all'anno 2009.
Sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare 'STACOMDI' dall'elenco dei programmi (1.3 'Stampe di controllo'), impostando Data Iniziale '01-01-2010' e Data Finale '31-01-2010'.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2010, residenti in uno dei comuni per i quali occorre rideterminare l'addizionale comunale (ed aventi un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione).
Il programma genera la stampa 'conguaglio.addizcom', con l'elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell'addizionale comunale e l'indicazione dei relativi importi (saldo 2009 e acconto 2010), ricalcolati sulla base del reddito risultante dal conguaglio di dicembre 2009. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti da segnalare.
In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell'anno 2009 sulla busta paga di gennaio 2010, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al punto 4.2 ('Conguaglio Anno Precedente'). In particolare, la voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell'opzione 'Attiva il conguaglio': in tal modo, verrà riportato il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.
Se il conguaglio è dovuto al ricalcolo dell'addizionale comunale (casi segnalati dal programma 'STACOMDI'), occorre inserire anche la voce 768, indicando nel campo Importo Totale il valore del saldo 2009, e la voce 752, indicando nel campo Importo Totale il valore dell'acconto 2010 (entrambi i dati sono riportati sulla stampa 'conguaglio.addizcom').
Relativamente alle addizionali regionale e comunale di competenza dell'anno precedente, ricordiamo che la trattenuta viene effettuata a rate, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell'anno 2009 venga ripetuto nel mese di gennaio 2010, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l'ultima rata venga trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l'importo complessivo delle rate risulti inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un'unica soluzione. |
Dicembre 2009 (acred388) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
Precisiamo che i criteri adottati per il conguaglio fiscale non sono cambiati rispetto all'anno precedente.
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per familiari a carico, sia su base mensile che annuale, sono stati descritti dettagliatamente con gli aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni 2007 e 2008, in particolare nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2007 (rispettivamente Acred301, Acred307 e Acred310) e di gennaio 2008 (Acred327).
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l'importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio 'Anno Corrente', oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili sul servizio 'Anno Corrente', sono determinati al momento dell'elaborazione del cedolino e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei maturano anche nei mesi privi di compenso, se viene elaborato il cedolino (in tal caso è necessario un intervento sul servizio 'Anno Corrente').
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente', prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella 'Coniuge a carico' di un qualsiasi mese già elaborato nell'anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo 'Figli minori di tre anni' sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2009' e Data Finale '30-11-2009'.
In tal modo, si ottiene l'elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso. Vengono generate due stampe:
- 'listadetra-1': elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell'anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (comprese le modifiche apportate tramite il servizio 'Anno Corrente');
- 'listadetra-2': elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto vengono stampati i soli mesi in cui risulta una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l'intero anno, considerando anche le variazioni effettuate tramite il servizio 'Anno Corrente'.
Sulla stampa 'listadetra-1', inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell'anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e Anf') è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l'anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell'anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell'anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l'intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell'anno; a tale proposito, ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell'anno, è prevista un'ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell'imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l'imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente: in tale ipotesi, occorre contattare l'assistenza per avere ulteriori informazioni sul procedimento da seguire. |
Dicembre 2009 (acred388) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Precisiamo che i criteri adottati per il conguaglio fiscale non sono cambiati rispetto all'anno precedente.
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d'imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio 'Cedolini - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al precedente punto 4.1.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sull'eventuale assoggettamento ad Irpef di una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Ricordiamo che tale assoggettamento si ottiene indicando una percentuale sulla voce 596, disponibile nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2. Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall'inizio dell'anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell'imponibile derivante dai mesi pregressi. A tale scopo, è necessario modificare l'impostazione della voce 596 sulle Voci Fisse (dovrebbe essere già presente con l'indicazione dell'aliquota nel campo Quantità): occorre aggiungere il valore convenzionale '1' nel campo Importo Unitario, storicizzando su dicembre. Inoltre, occorre storicizzare nuovamente le Voci Fisse su gennaio dell'anno successivo, togliendo il valore '1' dal campo Importo Unitario (lasciando indicata la percentuale nella Quantità). Nel caso in cui non sia possibile ottenere un conguaglio automatico, a causa di particolari condizioni (variazione della percentuale nel corso dell'anno, ecc.), occorre calcolare ed indicare manualmente il valore da assoggettare ad Irpef sulla busta paga di dicembre, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 596. |
Gennaio 2009 (acred357) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Ricordiamo che è possibile, con la busta paga del mese di gennaio, effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all'anno precedente, nel caso in cui siano cambiate alcune condizioni rispetto al mese di dicembre.
In particolare, successivamente all'aggiornamento del mese di dicembre (Acred355 del 22/12/08), sono state pubblicate alcune nuove aliquote per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali.
Segnaliamo che è nuovamente variato il calcolo dell'addizionale regionale per la Calabria, con effetto sui redditi inferiori ad E. 25.000 (comunicato Regione Calabria del 30/12/08). Inoltre, occorre rideterminare l'addizionale dovuta in alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato a fine anno le aliquote in vigore nel 2008 (in tutto si tratta di circa 20 comuni ed il ricalcolo interessa solo alcune fasce di reddito).
E' stato predisposto un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2009, al fine di individuare tutti i soggetti per i quali risulta necessario effettuare nuovamente il conguaglio fiscale dell'anno 2008.
Sulla procedura Stampe Accessorie occorre selezionare 'STACOMDI' dall'elenco programmi (1.3 'Stampe di controllo'), impostando Data Iniziale '01-01-2009' e Data Finale '31-01-2009'.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2009, per i quali sussiste una delle seguenti condizioni:
- residenza nella regione Calabria con un reddito, risultante dal conguaglio di dicembre 2008, compreso nella fascia interessata dalla variazione dell'addizionale regionale;
- residenza in uno dei comuni per i quali occorre rideterminare l'addizionale comunale, anche in questo caso con un reddito, risultante dal conguaglio di dicembre, compreso in una fascia interessata dalla variazione.
Il programma genera due stampe: 'conguaglio.addizcom', con l'elenco dei soggetti interessati al ricalcolo dell'addizionale comunale e l'indicazione dei relativi importi ricalcolati; 'conguaglio.annoprec', con l'elenco dei soggetti interessati dalla variazione dell'addizionale regionale (non viene generata alcuna stampa se non ci sono soggetti da segnalare).
In tutti i casi in cui risulta necessario effettuare nuovamente il conguaglio fiscale dell'anno 2008, questo deve essere abilitato sulle Variazioni Mensili di gennaio 2009, selezionando la voce 606 dall'elenco delle voci disponibili (punto 4.2 'Conguaglio Anno Precedente'). La voce 606 deve essere scelta in corrispondenza dell'opzione 'Attiva il conguaglio', in modo che venga riportato il valore '1' nel campo Quantità.
Nel caso in cui il conguaglio interessi l'addizionale regionale della Calabria (vedi paragrafo precedente), non occorre indicare ulteriori voci sulle Variazioni Mensili di gennaio.
Se, invece, il conguaglio è dovuto al ricalcolo dell'addizionale comunale, occorre inserire anche la voce 768, indicando il valore dell'addizionale dovuta per il 2008 nel campo Importo Totale, e la voce 752, indicando il valore dell'acconto 2009 nel campo Importo Totale (entrambi i dati sono riportati sulla stampa 'conguaglio.addizcom').
Relativamente all'addizionale regionale e comunale di competenza dell'anno precedente, ricordiamo che la trattenuta viene effettuata a rate, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell'anno 2008 venga ripetuto nel mese di gennaio 2009, la trattenuta delle addizionali inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero di rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l'ultima rata venga trattenuta con la busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l'importo complessivo delle rate sia inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un'unica soluzione. |
Dicembre 2008 (acred355) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per familiari a carico, sia su base mensile che annuale, sono stati descritti dettagliatamente con gli aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni 2007 e 2008, in particolare nei mesi di gennaio, marzo e aprile 2007 (rispettivamente 'Acred301'), ('Acred307') e ('Acred310') e di gennaio 2008 (Acred327).
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l'importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio 'Anno Corrente', oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili sul servizio 'Anno Corrente', sono determinati al momento dell'elaborazione del cedolino e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei maturano anche nei mesi privi di compenso, se viene elaborato il cedolino (in tal caso è necessario un intervento sul servizio 'Anno Corrente').
Ricordiamo che è possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente', prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella 'Coniuge a carico' di un qualsiasi mese già elaborato nell'anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo 'Figli minori di tre anni' sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2008' e Data Finale '30-11-2008'.
In tal modo, si ottiene l'elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso. Vengono generate due stampe:
- 'listadetra-1': elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell'anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (comprese le modifiche apportate tramite il servizio 'Anno Corrente');
- 'listadetra-2': elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto vengono stampati i soli mesi in cui risulta una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l'intero anno, considerando anche le variazioni effettuate tramite il servizio 'Anno Corrente'.
Sulla stampa 'listadetra-1', inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell'anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e Anf') è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l'anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell'anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell'anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l'intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell'anno; a tale proposito, ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo inoltre che, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell'anno, è prevista un'ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla sola percentuale di carico dei figli. Tale detrazione, nella gestione automatica, viene attribuita fino a capienza dell'imposta lorda; il valore annuale complessivamente spettante è comunque riportato sulla voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel caso in cui sia necessario erogare al dipendente anche la parte eccedente l'imposta lorda (a seguito di una specifica dichiarazione da parte del soggetto interessato), occorre intervenire manualmente: in tale ipotesi, è opportuno contattare l'assistenza per avere ulteriori informazioni sul procedimento da seguire. |
Dicembre 2008 (acred355) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'. Le voci in questione non sono cambiate rispetto agli anni precedenti.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d'imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio 'Cedolini - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al precedente punto 4.2.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sulla parte dei contributi versati alla Cassa Edile che devono essere assoggettati ad Irpef. Ricordiamo che tale effetto si ottiene indicando una percentuale sulla voce 596, disponibile nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2. Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall'inizio dell'anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell'imponibile relativo ai mesi già elaborati. Gli Utenti interessati devono contattare l'assistenza per avere le necessarie istruzioni operative. |
Gennaio 2008 (acred328) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Abbiamo effettuato una correzione in merito al conguaglio fiscale dell'anno precedente, se effettuato sulla busta paga di gennaio 2008, per un problema che si verificava nel caso
in cui il soggetto interessato dal conguaglio avesse anche già percepito il bonus fiscale "incapienti" con la busta paga di dicembre 2007. In tale situazione, sul conguaglio relativo
all'anno precedente non veniva rilevata correttamente l'Irpef trattenuta nel corso del 2007.
Ricordiamo che i soggetti per i quali occorre ripetere il conguaglio fiscale dell'anno 2007, sulla busta paga di gennaio 2008, vengono segnalati tramite un'apposita stampa di controllo (procedura
Stampe Accessorie - programma STACOMDI), come indicato nella documentazione relativa all'aggiornamento Acred327 del 28/01/08.
Dal momento che il problema sopra descritto si verificava solo in presenza di entrambe le condizioni (conguaglio anno precedente + bonus erogato a dicembre), riteniamo che i casi interessati siano molto rari.
Con il presente aggiornamento, il conguaglio dell'anno precedente viene effettuato correttamente, anche in presenza del bonus fiscale erogato nel mese di dicembre 2007. |
Gennaio 2008 (acred327) |
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
Ricordiamo che è possibile, con la busta paga del mese di gennaio, effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all'anno precedente, nel caso in cui siano cambiate alcune condizioni rispetto al mese di dicembre.
In particolare, successivamente all'aggiornamento del mese di dicembre (Acred324 del 21/12/07), sono state pubblicate alcune nuove disposizioni in merito al calcolo delle detrazioni fiscali, con effetto dall'anno 2007, e sono variati i criteri di calcolo per quanto riguarda alcune addizionali regionali e comunali.
Per quanto riguarda le detrazioni, occorre effettuare nuovamente il conguaglio fiscale in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell'anno (vedere Detrazioni d’imposta). Inoltre, occorre ripetere il conguaglio anche nei casi in cui si è tenuto conto, ai fini del calcolo delle detrazioni, del reddito derivante dall'abitazione principale.
Relativamente alle addizionali, è variato il calcolo dell'addizionale regionale della Liguria, per i redditi compresi tra 13.000 e 20.000 Euro, sulla base di una disposizione pubblicata alla fine del mese di dicembre (vedere Addizionale Regionale). Inoltre, occorre rideterminare l'addizionale dovuta in alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato a fine anno le aliquote in vigore nel 2007. Il numero dei comuni interessati è molto limitato (11 in totale, tra cui segnaliamo Cagliari e Viareggio) e le modifiche riguardano soltanto alcune fasce di reddito.
Per individuare tutti i casi in cui risulta necessario effettuare nuovamente il conguaglio fiscale dell'anno 2007, abbiamo predisposto un apposito programma di controllo, che deve essere utilizzato prima di elaborare il mese di gennaio 2008.
Sulla procedura Stampe Accessorie occorre selezionare 'STACOMDI' dall'elenco programmi al punto 1.3 ('Stampe di controllo'), impostando Data Iniziale '01-01-2008' e Data Finale '31-01-2008'.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2008, per i quali sussiste una delle seguenti condizioni:
- presenza di almeno 4 figli a carico, ai fini delle detrazioni, nel corso dell'anno 2007;
- presenza di un reddito da considerare ai fini delle detrazioni per l'anno 2007, valido anche in sede di conguaglio, impostato sul servizio 'Detrazioni e ANF'; precisiamo che è necessario verificare, in base alla documentazione in proprio possesso, che si tratti effettivamente del reddito derivante dall'abitazione principale;
- residenza nella regione Liguria con un reddito, risultante dal conguaglio di dicembre 2007, compreso nella fascia interessata dalla variazione dell'addizionale regionale;
- residenza in uno dei comuni per i quali occorre rideterminare l'addizionale comunale, anche in questo caso con un reddito, risultante dal conguaglio di dicembre, compreso in una fascia interessata dalla variazione.
Il programma genera due stampe: 'conguaglio.addizcom', con l'elenco dei soggetti interessati al ricalcolo dell'addizionale comunale e l'indicazione degli importi ricalcolati, e 'conguaglio.annoprec', dove sono riportate tutte le altre situazioni da segnalare. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, nel caso in cui non vi siano soggetti da segnalare.
Nei casi in cui risulta necessario effettuare nuovamente il conguaglio fiscale dell'anno 2007, questo deve essere abilitato sulle Variazioni Mensili di gennaio 2008, selezionando la voce 606 dall'elenco delle voci disponibili (punto 4.2 - 'Conguaglio Anno Precedente'). La voce 606 deve essere scelta in corrispondenza dell'opzione 'Attiva il conguaglio', in modo che venga riportato il valore '1' nel campo Quantità.
Per i soli soggetti interessati dal ricalcolo dell'addizionale comunale, oltre alla voce 606 occorre inserire la voce 768, indicando il valore dell'addizionale ricalcolata nel campo Importo Totale; inoltre, deve essere inserita anche la voce 752, indicando il valore dell'acconto nel campo Importo Totale. In questi casi, consigliamo di controllare i valori del saldo e dell'acconto che si ottengono elaborando la busta paga di gennaio (è sufficiente elaborare e visualizzare la singola busta), confrontandoli con quelli riportati sulla stampa di controllo.
NOTA: Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale di competenza dell'anno precedente, ricordiamo che la relativa trattenuta viene effettuata, a rate, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell'anno 2007 venga ripetuto sul cedolino di gennaio 2008, la trattenuta delle addizionali inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero di rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l'ultima rata venga trattenuta con la busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l'importo complessivo delle rate sia inferiore a E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione. |
Gennaio 2008 (acred327) |
DETRAZIONI D'IMPOSTA
Abbiamo modificato il calcolo delle detrazioni fiscali, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.1 del 9/01/08. Le nuove disposizioni si applicano sia all'anno 2008 che all'anno 2007.
Per quanto riguarda l'anno 2007, nei casi interessati dalla variazione è possibile effettuare un nuovo conguaglio fiscale, abilitandolo sulla busta paga di gennaio 2008, secondo le modalità descritte in Conguaglio anno precedente.
Le modifiche al calcolo delle detrazioni fiscali sono le seguenti:
- In presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell'anno (anche in mesi diversi), viene calcolata un'ulteriore detrazione di E. 1.200, proporzionata alla percentuale di carico dei figli (100% oppure 50%) e non rapportata al numero di mesi utili ai fini delle detrazioni. Il valore annuale della nuova detrazione viene riportato sulla voce 646, per quanto riguarda l'eventuale conguaglio dell'anno precedente, oppure sulla voce 636, relativamente al conguaglio dell'anno corrente. Inoltre, per l'anno 2008 la nuova detrazione viene applicata anche a livello mensile, riportando un dodicesimo del valore annuale sulla voce 626. Nel caso si ritenga più prudente non applicare la detrazione mensile, in attesa di nuove disposizioni ministeriali, la voce 626 può essere bloccata sulle Voci Fisse, mantenendo comunque l'automatismo in sede di conguaglio. Tutte le voci sopra elencate vanno a ridurre, fino a capienza, il valore dell'Irpef netta.
- Il reddito derivante dall'abitazione principale non deve essere considerato nel calcolo delle detrazioni: tale reddito, quindi, non deve più essere indicato nel campo 'Reddito Dichiarato per Detrazioni', sul servizio Detrazioni e Anf. Nel caso in cui il reddito da abitazione principale fosse presente, nel campo suddetto, al momento dell'elaborazione della busta paga di dicembre, occorre azzerare tale reddito con decorrenza 31/12/07, prima di ripetere il conguaglio dell'anno 2007 sulla busta paga di gennaio 2008. Ovviamente, se il reddito presente sul servizio Detrazioni e Anf non deriva dall'abitazione principale, non è necessario alcun intervento, né occorre ripetere il conguaglio fiscale dell'anno 2007.
|
Dicembre 2007 (acred325) |
SERVIZIO 'ANNO CORRENTE' - SEGNALAZIONE
Con l'aggiornamento 'ACRED324' del 21/12/07, si è presentato un problema sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente': in alcune particolari condizioni, i dati fiscali inseriti o modificati tramite tale servizio (successivamente all'aggiornamento), non sono stati riportati correttamente in archivio e non vengono quindi considerati al momento del conguaglio.
Ricordiamo che il servizio in questione viene utilizzato per inserire i dati fiscali relativi a precedenti rapporti di lavoro, oppure per modificare alcuni dei dati relativi ai mesi già elaborati (ratei di detrazioni per familiari a carico, ecc.).
Precisiamo che il problema può essersi verificato esclusivamente sulle operazioni di modifica o inserimento effettuate dopo l'aggiornamento del 21 dicembre e soltanto se i dati inseriti presentavano particolari condizioni. Inoltre, anche nei casi in cui si è verificato il problema, i dati inseriti risultano tuttora visibili sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'.
Con il presente aggiornamento, abbiamo effettuato le necessarie correzioni sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'.
Nella versione aggiornata, il servizio consente sia di visualizzare che di reinserire correttamente in archivio i dati precedentemente inseriti, nel caso in cui dovessero presentare il problema sopra descritto.
Abbiamo inoltre predisposto un programma di controllo, per verificare se il problema segnalato si è verificato per alcuni dei soggetti gestiti. Ovviamente, consigliamo di effettuare il controllo prima di elaborare il mese di dicembre, nonostante il programma possa essere utilizzato anche successivamente all'elaborazione dello stesso mese.
Il programma di controllo deve essere lanciato dalla procedura Stampe Accessorie, impostando i seguenti parametri: Programma da Eseguire 'SEGNADUP' (non è presente nell'elenco), Data Iniziale '01-01-2007', Data Finale '30-11-2007'. I campi Ditta Iniziale / Finale e Matricola Iniziale / Finale devono essere impostati con riferimento all'intero archivio.
E' possibile selezionare le ditte relative ad una singola zona, indicando il codice della zona nel campo Opzioni del Programma - se non viene indicato un codice zona si considerano tutte le aziende gestite.
Nel caso in cui vengano rilevati uno o più soggetti che presentano il problema sopra descritto, viene generata la stampa 'segnadup'. Se la stampa non viene generata, si ha la conferma che il problema non si è verificato su nessun soggetto.
Se, invece, vengono segnalati alcuni soggetti, occorre contattare l'assistenza per avere le necessarie indicazioni operative. |
Dicembre 2007 (acred324) |
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E FAMILIARI A CARICO
I criteri di calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e delle detrazioni per familiari a carico, sia su base mensile che annuale, sono stati descritti dettagliatamente con gli aggiornamenti rilasciati nel corso dell'anno 2007, in particolare nei mesi di gennaio ('Acred301'), marzo ('Acred307') e aprile ('Acred310').
Per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente, ricordiamo che l'importo spettante è calcolato sulla base del numero di giorni utili icadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 / 189 / 190 disponibili nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio 'Anno Corrente', oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Le detrazioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili sul servizio 'Anno Corrente', sono determinati al momento dell'elaborazione del cedolino e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle detrazioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei maturano anche nei mesi privi di compenso, se viene elaborato il cedolino (in tal caso è necessario un intervento sul servizio 'Anno Corrente').
Ricordiamo che è pos ibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente', prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella 'Coniuge a carico' di un qualsiasi mese già elaborato nell'anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo 'Figli minori di tre anni' sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle detrazioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi al punto 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2007' e Data Finale '30-11-2007'.
In tal modo, si ottiene l'elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso. Vengono generate due stampe:
- 'listadetra-1': elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell'anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione comprese le modifiche apportate tramite il servizio 'Anno Corrente');
- 'listadetra-2': elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso risultino resenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di detrazione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei mesi riportati sulla stampa (in quanto vengono evidenziati i soli mesi in cui risulta una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto per l'intero anno, considerando anche le variazioni effettuate tramite il servizio 'Anno Corrente'.
Sulla stampa 'listadetra-1', inoltre, viene indicato il numero complessivo dei figli che sono stati a carico nel corso dell'anno: il dato in questione (visibile anche sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e Anf') è particolarmente significativo in quanto determina il coefficiente da utilizzare nel calcolo del valore effettivo delle detrazioni.
Per quanto riguarda le detrazioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l'anno, anche nel caso in cui alcuni mesi dell'anno fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell'anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la detrazione verrà attribuita in misura piena per l'intero anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', modificando opportunamente il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le detrazioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di detrazione attribuita in ogni singolo mese dell'anno; a tale proposito, ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', come descritto nei paragrafi precedenti. |
Dicembre 2007 (acred324) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'. Precisiamo che le voci in questione non sono cambiate rispetto agli anni precedenti.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri sostituti d'imposta, relative agli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo rispetto sul quale viene effettuato il conguaglio, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire i dati relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati, precedenti rispetto a quello sul quale viene effettuato il conguaglio, deve essere utilizzato il servizio 'Cedolini - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. In particolare ricordiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto. Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte in detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico.
Se il precedente rapporto di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del rapporto in corso a dicembre, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sulla parte dei contributi versati alla Cassa Edile che devono essere assoggettati ad Irpef. Ricordiamo che tale effetto si ottiene indicando una percentuale sulla voce 596, disponibile nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2. Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall'inizio dell'anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell'imponibile relativo ai mesi già elaborati. Gli Utenti interessati devono contattare l'assistenza per avere le necessarie istruzioni operative. |
Dicembre 2006 (acred299) |
DEDUZIONE BASE E LAVORO DIPENDENTE
Il criterio di calcolo, sia mensile che annuale, delle deduzioni base e lavoro dipendente, è descritto dettagliatamente negli aggiornamenti dei mesi di gennaio 2003 ('Paghe121') e aprile 2003 ('Paghe128') e gennaio 2005 ('Paghe158'.
Per quanto riguarda la deduzione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, l'importo spettante è calcolato sulla base dei giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 - 189 - 190 disponibili nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'. Se necessario, al momento del conguaglio è possibile modificare il numero di giorni utili, intervenendo su ogni singolo mese tramite il servizio 'Anno Corrente', oppure indicando direttamente il numero complessivo dei giorni nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Relativamente alla deduzione base, sono considerati utili tutti i giorni compresi tra l'inizio e la fine del rapporto di lavoro. L'importo della deduzione viene proporzionato ai giorni utili, nel caso in cui venga adottata la modalità "standard" di calcolo (corrispondente all'opzione 'Deduzione Base - Proporzionata al periodo di lavoro', attribuita automaticamente sul servizio 'Dipendente - Deduzioni'). Anche in questo caso, è possibile modificare il numero di giorni da considerare in fase di conguaglio, indicandoli nel campo 'Quantità' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Esistono anche altri criteri di calcolo della deduzione base: tutte le opzioni previste sono elencate nel campo 'Deduzione Base', sul servizio 'Dipendente - Deduzioni'. Ad esempio, su richiesta del dipendente può essere attribuita la deduzione base per l'intero anno, sia come importo effettivo, sia come importo teorico da considerare solo nel calcolo del coefficiente relativo alle deduzioni. Occorre tenere presente che il valore teorico di ciascuna deduzione produce un effetto nel calcolo del coefficiente, che viene poi utilizzato per determinare l'importo effettivo di entrambe le deduzioni. |
Dicembre 2006 (acred299) |
DEDUZIONE PER FAMILIARI A CARICO
La gestione delle deduzioni spettanti per familiari a carico, compreso il relativo conguaglio, è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di gennaio 2005 ('Paghe158') e marzo 2005 'Paghe161'). Ricordiamo, inoltre, che le deduzioni per familiari a carico vengono escluse dalla base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali regionale e comunale, come comunicato con l'aggiornamento di giugno 2005 ('Paghe166').
Le deduzioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili risultanti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili sul servizio 'Anno Corrente', sono determinati al momento dell'elaborazione del cedolino e corrispondono al numero di familiari a carico in ogni singolo mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su base plurimensile, i ratei delle deduzioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei maturano anche nei mesi privi di compenso, nel caso che venga elaborato il cedolino (rendendo quindi necessaria una rettifica).
E' possibile modificare il numero dei ratei mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Le modifiche devono essere effettuate sui mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei spettanti, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella 'Coniuge a carico' di un qualsiasi mese già elaborato nell'anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero dei ratei da aggiungere nel campo 'Figli minori di tre anni' sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle deduzioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi al punto 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2006' e Data Finale '30-11-2006'.
In tal modo, si ottiene l'elenco delle variazioni relative ai familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso. Vengono generate due stampe:
- 'listadeduz-1': elenco dei soggetti sui quali sono variati i familiari a carico nel corso dell'anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (comprese le modifiche apportate tramite il servizio 'Anno Corrente');
- 'listadeduz-2': elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con periodo plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso siano presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, viene riportato un totale complessivo dei ratei presenti in archivio per ogni tipologia di deduzione. Il totale in questione non corrisponde alla somma dei singoli mesi riportati in stampa (in quanto vengono evidenziati i soli mesi in cui c'è una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei ratei mensili attribuiti a ciascun soggetto, considerando anche le variazioni effettuate tramite il servizio 'Anno Corrente'.
Per quanto riguarda le deduzioni per figli, precisiamo che la percentuale di carico attribuita nel mese del conguaglio (100% oppure 50%) viene automaticamente estesa a tutto l'anno, anche nel caso in cui alcuni mesi precedenti fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato a carico al 50% per i primi tre mesi dell'anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la deduzione verrà attribuita in misura piena anche per quanto riguarda i primi tre mesi dell'anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio 'Anno Corrente' e modificando il numero dei ratei maturati).
Il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni relative ai figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le deduzioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di deduzione attribuita in ogni singolo mese dell'anno; a tale riguardo, ricordiamo che le variazioni aventi effetto retroattivo devono essere inserite intervenendo sul servizio 'Anno Corrente' (vedere aggiornamento 'Paghe161').
Ricordiamo, infine, che tutte le voci utilizzate negli anni precedenti al 2005, per il conguaglio delle preesistenti detrazioni per familiari a carico (631 - 632 - 634 - 687 - 688 - 689), non producono alcun effetto sul conguaglio delle deduzioni. |
Dicembre 2006 (acred299) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori, ecc.).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte, da altri sostituti d'imposta, negli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro o di collaborazione contemporaneo rispetto a quello gestito sulla procedura, oppure in presenza di indennità di infortunio corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le deduzioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire, invece, i dati relativi a rapporti di lavoro già cessati (precedenti rispetto a quello gestito), deve essere utilizzato il servizio 'Cedolini - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. In particolare, ricordiamo che per il calcolo delle deduzioni base e lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto (verranno considerati per entrambe le deduzioni). Relativamente alle deduzioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di ratei mensili spettanti, secondo le modalità descritte al punto deduzione per familiari a carico.
Nel caso in cui il precedente periodo di lavoro si sia svolto con la stessa azienda e, per gestirlo, sia stata utilizzata la stessa matricola anagrafica del dipendente, ricordiamo che non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: vengono effettuati automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Segnaliamo infine che, per gli operai del settore edile, è possibile effettuare un conguaglio sulla parte dei contributi versati alla Cassa Edile che devono essere assoggettati ad Irpef. Ricordiamo che tale effetto si ottiene indicando una percentuale sulla voce 596, disponibile nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2. Nel caso in cui la percentuale in questione subisca una variazione con effetto retroattivo (dall'inizio dell'anno), è possibile ottenere un ricalcolo automatico dell'imponibile relativo ai mesi già elaborati. Gli Utenti interessati devono contattare l'assistenza per avere le necessarie istruzioni operative. |
Gennaio 2006 (acred274) |
ALTRE VARIAZIONI
Segnaliamo, inoltre, che le deduzioni per familiari a carico vengono gestite correttamente anche nell'eventuale conguaglio, effettuato nel mese di gennaio 2006, relativo all'Irpef a tassazione ordinaria di competenza dell'anno 2005.
A tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio relativo all'anno precedente sulla busta paga del mese di gennaio dell'anno corrente. Il conguaglio dell'anno precedente può essere attivato per un'intera azienda (utilizzando l'opzione 'Mese del Conguaglio' sul primo servizio della ditta), oppure per un singolo dipendente (tramite la voce 606 disponibile nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.2 'Conguaglio anno precedente'). |
Dicembre 2005 (acred272) |
DEDUZIONE BASE E LAVORO DIPENDENTE
Il criterio di calcolo, sia mensile che annuale, delle deduzioni base e lavoro dipendente, è descritto dettagliatamente negli aggiornamenti dei mesi di gennaio 2003 ('Paghe121') e aprile 2003 ('Paghe128'). Consigliamo di verificare anche la nota relativa alle variazioni apportate per l'anno 2005, sull'aggiornamento del mese di gennaio ('Paghe158').
Per quanto riguarda la deduzione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, l'importo spettante è calcolato sulla base dei giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite (a titolo di esempio: le voci 188 - 189 - 190 disponibili nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.3).
I giorni utili sono calcolati automaticamente, su base mensile, e vengono riportati sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'. Al momento del conguaglio, è possibile modificare i giorni utili relativi ad ogni singolo mese, oppure inserire direttamente il numero dei giorni complessivamente spettanti, indicandoli nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').
Relativamente alla deduzione base, sono considerati utili tutti i giorni compresi tra l'inizio e la fine del rapporto di lavoro. L'importo della deduzione viene proporzionato ai giorni utili nel caso in cui venga adottata la modalità "standard" di calcolo, corrispondente all'opzione 'Deduzione Base - Proporzionata al periodo di lavoro' (attribuita automaticamente sul servizio 'Dipendente - Detrazioni'). E' possibile modificare il numero di giorni da considerare in fase di conguaglio, indicandoli nel campo 'Quantità' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Sono previsti anche altri criteri di calcolo della deduzione base, elencati nel campo 'Deduzione Base' sul servizio 'Dipendente - Detrazioni'. Ricordiamo che può essere attribuita la deduzione base per l'intero anno, sia come importo effettivo da applicare all'imponibile, sia come importo teorico da considerare soltanto nel calcolo del coefficiente relativo alle deduzioni. Occorre tenere presente che il valore teorico di ciascuna deduzione produce un effetto nel calcolo del coefficiente, che viene poi utilizzato per determinare l'importo effettivo di entrambe le deduzioni (dalle circolari ministeriali non risulta che si possano utilizzare coefficienti diversi per le due deduzioni). |
Dicembre 2005 (acred272) |
DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO
La gestione delle deduzioni per familiari a carico, compreso il relativo conguaglio, è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di gennaio ('Paghe158') e marzo ('Paghe161') 2005. Ricordiamo, inoltre, che le deduzioni per familiari a carico vengono escluse dalla base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali regionale e comunale, come comunicato con l'aggiornamento di giugno 2005 ('Paghe166').
Le deduzioni per familiari a carico vengono determinate, in fase di conguaglio, considerando il numero di "ratei" mensili attribuiti per ciascuna tipologia di familiare. I suddetti "ratei", visibili sul servizio 'Anno Corrente', sono determinati al momento dell'elaborazione del cedolino e corrispondono al numero di familiari a carico nel mese.
Per i collaboratori che percepiscono un compenso su un base plurimensile, i ratei delle deduzioni vengono determinati tenendo conto del numero di mesi a cui si riferisce il compenso. Per gli stessi collaboratori, i ratei maturano anche nei mesi privi di compenso, nel caso che venga elaborato il cedolino (rendendo quindi necessaria una rettifica).
E' possibile modificare il numero dei "ratei" mensili relativi a ciascuna tipologia di familiare a carico, intervenendo sul servizio 'Anno Corrente', prima di effettuare il conguaglio di fine anno (o di fine rapporto). Ovviamente, le modifiche devono essere effettuate su uno o più mesi precedenti rispetto a quello in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debba aumentare il numero dei ratei mensili, è possibile intervenire su un unico mese aggiungendo il numero complessivo dei ratei mancanti. Ad esempio, se un coniuge a carico è stato attribuito con 5 mesi di ritardo, è sufficiente aggiungere 5 nella casella 'Coniuge a carico' di un qualsiasi mese dell'anno corrente.
Ricordiamo che il numero dei ratei è determinato dal numero di familiari a carico della stessa tipologia. Se, ad esempio, 2 figli minori di tre anni sono stati attribuiti con 4 mesi di ritardo, il numero di ratei da aggiungere nel campo 'Figli minori di tre anni' sarà 8 (corrispondente a 2 figli per 4 mesi).
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico, al fine di verificare la correttezza delle deduzioni attribuite in fase di conguaglio.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi al punto 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2005' e Data Finale '30-11-2005'.
In tal modo, si ottiene l'elenco delle variazioni sui familiari a carico, che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno in corso. Vengono generate due stampe:
- 'listadeduz-1' : elenco dei soggetti per i quali sono variati i familiari a carico nel corso dell'anno; sono evidenziati i due mesi tra i quali si è verificata una variazione (comprese le modifiche apportate tramite il servizio 'Anno Corrente');
- 'listadeduz-2' : elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con frequenza plurimensile, per i quali sono stati elaborati anche i mesi privi di compenso (nel caso che siano presenti dei familiari a carico).
Su entrambe le stampe, per ogni soggetto viene riportato un totale complessivo dei "ratei" presenti in archivio per ogni tipologia di deduzione. Il totale in questione NON corrisponde alla somma dei singoli mesi riportati in stampa (in quanto vengono evidenziati i soli mesi in cui c'è una variazione da segnalare): si tratta invece del numero totale dei "ratei" attribuiti al soggetto, determinato tenendo conto anche delle variazioni effettuate tramite il servizio 'Anno Corrente'.
Precisiamo che, per quanto riguarda il calcolo delle deduzioni per figli a carico, la percentuale spettante (100% oppure 50%) nel mese del conguaglio viene automaticamente estesa a tutto l'anno, anche nel caso in cui alcuni mesi precedenti fossero stati elaborati con una percentuale diversa. Se, ad esempio, un figlio è stato considerato al 50% per i primi tre mesi dell'anno e poi, a partire dal quarto mese, risulta a carico al 100%, al momento del conguaglio la deduzione verrà attribuita in misura piena anche per quanto riguarda i primi tre mesi dell'anno (se necessario, è comunque possibile ottenere un diverso risultato intervenendo sul servizio 'Anno Corrente' e modificando il numero di "ratei" maturati).
Ovviamente, il suddetto criterio NON viene applicato alle altre possibili variazioni sui figli a carico, come ad esempio il passaggio da minori a maggiori di tre anni. In questi casi, le deduzioni annuali vengono calcolate tenendo conto della tipologia di familiare a carico presente in ogni singolo mese dell'anno; a tale riguardo, ricordiamo che le variazioni di questo genere, aventi effetto retroattivo, possono essere inserite in archivio intervenendo sul servizio 'Anno Corrente' (come comunicato nell'aggiornamento di marzo 2005 - 'Paghe161').
Ricordiamo infine che tutte le voci utilizzate, negli anni precedenti, per il conguaglio delle detrazioni per familiari a carico (631 - 632 - 634 - 687 - 688 - 689), a partire dall'anno 2005 non producono alcun effetto sul conguaglio delle deduzioni. |
Dicembre 2005 (acred272) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci da utilizzare per gestire particolari situazioni in fase di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale, nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile (amministratori, ecc.).
Le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri soggetti, percepite negli stessi mesi elaborati tramite la procedura Paghe. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro (anche in forma di collaborazione) contemporaneo rispetto a quello gestito sulla procedura, oppure in presenza di indennità corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le deduzioni dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire, invece, i dati relativi a rapporti di lavoro precedenti deve essere utilizzato il servizio 'Cedolini - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. In particolare, ricordiamo che, ai fini del calcolo delle deduzioni base e lavoro dipendente, è necessario indicare il numero di giorni utili derivanti dal precedente rapporto (verranno considerati per entrambe le deduzioni). Relativamente alle deduzioni per familiari a carico, occorre invece indicare il numero di "ratei" mensili spettanti, secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 'Deduzioni per familiari a carico'.
Ricordiamo che, se il precedente periodo di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica, non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: viene effettuato automaticamente sia il conguaglio riepilogativo di fine anno, sia la compilazione del corrispondente modello CUD. |
Marzo 2005 (paghe161) |
CONGUAGLIO DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO
E' possibile modificare il periodo per il quale spettano le deduzioni relative ai familiari a carico.
A partire dal mese di gennaio 2005, relativamente ai familiari a carico, vengono determinati mensilmente dei "ratei", secondo un criterio simile a quello utilizzato per la maturazione delle mensilità aggiuntive. In questo caso, il conteggio dei ratei viene effettuato sulla base del numero di familiari a carico per ogni tipologia di deduzione (coniuge, figli minori di tre anni, ecc.). Ovviamente, i ratei maturano sempre in misura intera su base mensile, anche nel caso in cui il dipendente risulti in forza per un solo giorno del mese. Per i collaboratori, si tiene conto del numero di mesi ai quali si riferisce il compenso (il numero di ratei si ottiene moltiplicando il numero di familiari per il numero di mesi).
Sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente', è possibile visualizzare e modificare il numero dei "ratei" mensili relativi alle varie tipologie di familiari a carico; i dati in questione si trovano nella sezione 'Irpef anno corrente'. La modifica o l'inserimento dei dati può essere avvenire su un qualsiasi mese pregresso: è indifferente che si tratti di mesi elaborati oppure non elaborati (anche precedenti all'assunzione), purché ricadenti nell'anno di competenza.
Nel caso in cui un familiare debba essere considerato a carico con effetto retroattivo (dall'inizio dell'anno oppure da un determinato mese precedente a quello in elaborazione), occorre procedere nel modo seguente :
inserire il familiare a carico, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni', con decorrenza dal mese in elaborazione; ciò garantirà la coerenza dei dati in caso di eventuali rielaborazioni dei mesi pregressi;
tramite il servizio 'Cedolini - Anno Corrente' intervenire su un qualsiasi mese pregresso (elaborato o non elaborato), modificando il numero dei ratei relativi alla deduzione interessata: il dato in questione deve essere incrementato (o avvalorato se non presente) con il numero di mesi per i quali la stessa deduzione non è stata applicata.
In presenza di un altro familiare della stessa tipologia, il numero dei ratei complessivi risulterà quindi raddoppiato.
In modo analogo, sul servizio 'Anno Corrente' possono essere annullati i ratei maturati in uno o più mesi per i quali una deduzione non sarebbe spettata, diminuendone il numero fino eventualmente ad azzerarli su ciascun mese (non vengono accettati valori negativi). E' inoltre possibile modificare la tipologia di deduzione attribuita, semplicemente spostando il numero dei ratei da un campo ad un altro tra quelli previsti (ad esempio da figli maggiori a figli minori di tre anni).
Con i prossimi aggiornamenti, sarà predisposta una stampa di controllo che consentirà di verificare, per ogni soggetto, la situazione complessiva annuale delle deduzioni per familiari a carico. |
Dicembre 2004 (paghe156) |
DEDUZIONI E DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
La gestione mensile e annuale delle deduzioni e detrazioni spettanti è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti dei mesi di gennaio 2003 ('Paghe121') e aprile 2003 ('Paghe128').
Consigliamo di verificare anche la nota relativa all'anno bisestile riportata nell'aggiornamento di febbraio 2004 ('Paghe144').
Ricordiamo, in particolare, che la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati viene determinata, in fase di conguaglio, sulla base dello scaglione nel quale rientra il reddito del dipendente o del collaboratore. Tale detrazione NON deve essere proporzionata al periodo di lavoro e può essere attivata anche nel calcolo mensile.
Per quanto riguarda, invece, la deduzione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, l'importo spettante è calcolato sulla base dei giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. Dai giorni utili sono escluse alcune assenze non retribuite.
Su base mensile, i giorni utili sono calcolati automaticamente e riportati sul servizio 'Cedolino - Anno Corrente'. Al momento del conguaglio, è possibile modificare i giorni utili relativi ad ogni singolo mese, oppure inserire direttamente il numero dei giorni complessivamente spettanti, indicandoli nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').
Relativamente alla deduzione base, precisiamo che sono considerati utili tutti i giorni compresi tra l'inizio e la fine del rapporto di lavoro. L'importo della deduzione viene proporzionato ai giorni utili nel caso in cui venga adottata la modalità "standard" di calcolo, corrispondente all'opzione 'Deduzione Base' - 'Proporzionata al periodo di lavoro' (viene attribuita automaticamente sul servizio 'Dipendente - Detrazioni'). E' possibile modificare il numero di giorni da considerare in fase di conguaglio, indicandoli nel campo 'Quantità' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al punto 4.1).
Sono previsti anche altri criteri di calcolo della deduzione base, elencati nel campo 'Deduzione Base' sul servizio 'Dipendente - Detrazioni'. Ricordiamo che può essere attribuita la deduzione base relativa all'intero anno, sia come importo effettivo da applicare all'imponibile, sia come importo teorico da considerare soltanto nel calcolo del coefficiente relativo alle deduzioni. Occorre tenere presente che il valore teorico di ciascuna deduzione produce un effetto nel calcolo del coefficiente, che viene poi utilizzato per determinare l'importo effettivo di entrambe le deduzioni (dalle circolari ministeriali non risulta che si possano utilizzare coefficienti diversi per le due deduzioni). |
Dicembre 2004 (paghe156) |
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Le detrazioni per familiari a carico sono attribuite, in fase di conguaglio, semplicemente sommando il valore calcolato nei cedolini mensili, con la sola eccezione dell'aumento spettante per coniuge a carico (vedi ultimo paragrafo).
Per rettificare l'importo delle detrazioni per carico familiare, possono essere utilizzate le voci 687 (coniuge) - 688 (figli) - 689 (altri familiari), presenti nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'. Sulle voci in questione deve essere impostata la differenza da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'importo calcolato automaticamente. Tali differenze possono essere inserite nell'elaborazione di qualunque mese, compreso dicembre, per essere poi considerate al momento del conguaglio annuale.
In alternativa alle voci sopra elencate, è possibile utilizzare una corrispondente serie di voci che effettuano un conguaglio automatico. Si tratta delle voci 631 (coniuge) - 632 (figli) - 634 (altri familiari), anch'esse presenti nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
Il conguaglio automatico può essere effettuato soltanto in caso di modifiche relative ai familiari a carico che abbiamo effetto retroattivo. Anche queste voci possono essere inserite in qualsiasi mese dell'anno, compreso dicembre, allo scopo di ricalcolare le detrazioni relative ai mesi precedenti già elaborati.
Le voci 631 - 632 - 634 calcolano automaticamente la differenza necessaria per far sì che la detrazione presente nel mese corrente venga attribuita a tutti i cedolini elaborati nei mesi precedenti, a partire dall'inizio dell'anno. Nel caso in cui la variazione debba avere effetto da un diverso mese, comunque compreso nell'anno corrente, è possibile indicare il mese di decorrenza sulla voce interessata (la data viene riportata nel campo 'Competenza').
Precisiamo che le nuove voci possono essere utilizzate anche per recuperare detrazioni attribuite nei mesi precedenti, che risultino non spettanti a partire da un determinato mese (in tal caso, l'importo corrente sarà uguale a zero). Non è invece possibile fare uso delle nuove voci nei casi di collaborazioni con compensi occasionali (vedi paragrafo successivo). In questi casi, è preferibile adoperare le voci 687 - 688 - 689, impostando manualmente le differenze.
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sulle detrazioni per familiari a carico, al fine di verificare la correttezza dell'importo attribuito al momento del conguaglio fiscale. Precisiamo che, sulla stampa prodotta, vengono riportate anche le voci 687-688-689 e 631-632-634, nel caso in cui siano state inserite sullo stesso mese in cui è avvenuta la variazione.
Per produrre la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie: impostando '01-01-2004' nella Data Iniziale e '30-11-2004' nella Data Finale, si ottiene l'elenco delle variazioni che si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno corrente.
Vengono generate due stampe: 'listadetra-1' che riporta l'elenco dei soggetti le cui detrazioni sono variate nel corso dell'anno; 'listadetra-2' con l'elenco dei collaboratori che percepiscono compensi con frequenza non mensile. Sulla seconda stampa vengono evidenziate le detrazioni per familiari a carico calcolate su eventuali mesi elaborati in assenza di compenso. Precisiamo che le detrazioni in questione vengono comunque considerate ai fini del conguaglio annuale: devono essere recuperate soltanto se, nei mesi in cui è stato corrisposto il compenso, sono aumentate le detrazioni per familiari a carico, in base al numero di mesi a cui si riferiva lo stesso compenso (in tal caso il soggetto figurerà anche sulla prima stampa).
Per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico, ricordiamo che l'importo spettante può variare proprio al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui il reddito annuale del dipendente superi il limite previsto per l'applicazione della detrazione più favorevole (E. 36.151,98 per un figlio, E. 41.316,55 per due figli, E. 46.481,12 per tre figli). In tale ipotesi, l'importo calcolato nel mese di dicembre dovrà essere applicato anche agli altri mesi elaborati dell'anno corrente.
Nella situazione sopra descritta, diventa quindi necessario impostare la voce 632 sulle Variazioni Mensili di dicembre, al fine di rideterminare automaticamente la detrazione per figli a carico relativa ai mesi precedenti.
Per verificare se, nel mese di dicembre, è variato l'importo delle detrazioni per figli, è opportuno lanciare nuovamente il programma 'LISTADET', subito dopo aver elaborato le buste paga di dicembre. In questo caso, occorre controllare le sole variazioni intercorse tra i mesi di novembre e dicembre, impostando '01-11-2004' nella Data Iniziale e '31-12-2004' nella Data Finale. E' sufficiente controllare la stampa 'listadetra-1'.
Relativamente alla detrazione per coniuge a carico, ricordiamo che è possibile che l'importo spettante venga rideterminato nel mese di dicembre, per effetto del calcolo effettuato sulla base degli scaglioni di reddito. Di conseguenza, nel caso in questione NON occorre effettuare alcun ricalcolo della detrazione relativa ai mesi precedenti (la situazione viene segnalata dal programma 'LISTADET' sulla stampa delle variazioni tra novembre e dicembre). |
Dicembre 2004 (paghe156) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
Le voci relative al conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) sono indicate nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile.
Ricordiamo che le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri soggetti e relative agli stessi periodi elaborati sulla procedura. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro (anche in forma di collaborazione) contemporaneo rispetto a quello gestito, oppure in presenza di indennità corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le deduzioni e detrazioni fiscali dovranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto sarà utilizzato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire, invece, i dati relativi a rapporti di lavoro precedenti deve essere utilizzato il servizio 'Cedolini - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. In particolare, ai fini del calcolo delle deduzioni, è necessario indicare il numero di giorni utili relativi al precedente rapporto (verranno considerati per entrambe le deduzioni).
Ricordiamo che, se il precedente periodo di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica, non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: verranno effettuati automaticamente sia i conguagli di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Ricordiamo che l'addizionale regionale dovuta per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Puglia e Calabria segue dei particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota valida su base nazionale (0,90%), distribuite su diversi scaglioni di reddito. Nella generalità dei casi, il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente anche per le regioni in questione. Tuttavia, per le regioni Veneto e Puglia, esistono alcune situazioni (che non è possibile gestire in automatico), in cui deve essere applicata l'aliquota dello 0,90%. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato automaticamente dalla procedura, impostando l'aliquota desiderata nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').
Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, sono state predisposte le variazioni deliberate dalle regioni Piemonte, Veneto, Marche, Puglia e Calabria, sulla base delle tabelle riepilogative riportate sul n.48 del 2004 di Guida al Lavoro. Alcune delle variazioni in questione non risulta che siano state ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. |
Gennaio 2004 (paghe142) |
CONGUAGLIO FISCALE ANNO PRECEDENTE
Sulle buste paga di gennaio, è possibile effettuare il conguaglio fiscale relativo all'anno precedente (2003).
Precisiamo che tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui non sia possibile effettuare il conguaglio con le buste paga del mese di dicembre, oppure quando il conguaglio effettuato su dicembre risulta, per qualsiasi motivo, non corretto.
Il conguaglio dell'anno precedente può essere attivato per un'intera azienda, tramite il campo 'Mese del Conguaglio' presente sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe'. La modifica va effettuata sulla versione in linea nel mese di gennaio.
In alternativa, è possibile attivare il conguaglio per un solo dipendente o collaboratore, impostando la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, con l'opzione '1' nel campo Quantità. La voce in questione si trova nell'elenco delle voci disponibili al paragrafo 4.2, insieme alle altre voci da utilizzare per il conguaglio dell'anno precedente. |
Dicembre 2003 (paghe139) |
DEDUZIONI E DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
La gestione mensile e annuale delle deduzioni e detrazioni spettanti, relativamente al nuovo regime fiscale in vigore dal 1/01/2003, è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti dei mesi di gennaio 2003 ('Paghe121') e aprile 2003 ('Paghe128').
Ricordiamo, in particolare, che la nuova detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati viene determinata, in fase di conguaglio, sulla base dello scaglione nel quale rientra il reddito del dipendente o del collaboratore. Tale detrazione NON deve essere proporzionata al periodo di lavoro, ma può comunque essere attivata anche nel calcolo mensile.
Per quanto riguarda, invece, la deduzione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, l'importo spettante varia sulla base dei giorni utili ricadenti nel periodo di lavoro. I giorni in questione non comprendono alcuni tipi di assenze non retribuite.
Su base mensile, i giorni utili sono calcolati automaticamente e riportati sul servizio 'cedolino - Anno Corrente'. Al momento del conguaglio, è possibile modificare i giorni utili relativi ad ogni singolo mese, oppure inserire direttamente il numero dei giorni complessivamente spettanti, indicandoli nel campo 'Importo Unitario' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 - 'Conguaglio Irpef anno corrente'). Ovviamente, tale operazione è necessaria solo in casi particolari, quali ad esempio i conguagli relativi a diversi rapporti di lavoro.
Relativamente alla deduzione base, precisiamo che vanno considerati utili tutti i giorni risultanti dalla durata del rapporto di lavoro. L'importo della deduzione viene proporzionato ai giorni utili nel caso in cui venga adottata la modalità "standard" di calcolo, corrispondente all'opzione 'Deduzione Base : Proporzionata al periodo di lavoro', sul servizio 'Dipendente - Detrazioni' (risulta attribuita automaticamente). In tal caso, è anche possibile modificare il numero di giorni da considerare in fase di conguaglio, indicandoli nel campo 'Quantità' della voce 635 (elenco Variazioni Mensili al paragrafo 4.1).
E' possibile seguire un diverso criterio di calcolo della deduzione base, scegliendo tra le opzioni previste nel corrispondente campo del servizio 'Dipendente - Detrazioni'. In tal senso, ricordiamo che può essere attribuita la deduzione base relativa all'intero anno, sia come importo effettivo da applicare all'imponibile, sia come importo teorico da considerare soltanto nel calcolo del coefficiente relativo alle deduzioni. Ricordiamo che il valore teorico di ciascuna delle due deduzioni ha effetto sul coefficiente utilizzato per il calcolo di entrambe le deduzioni (le circolari ministeriali, fino ad oggi pubblicate, non prevedono in nessun caso di utilizzare coefficienti diversi per le due deduzioni).
Nel caso in cui si debbano conguagliare diversi rapporti di lavoro, sia per la deduzione base che per quella relativa ai redditi da lavoro dipendente vengono considerati i giorni utili derivanti da tutti i periodi di lavoro svoltisi nel corso dell'anno.
Questo principio è valido tanto nel caso che i diversi rapporti siano relativi allo stesso datore di lavoro (e quindi siano stati elaborati sulla stessa matricola), quanto nel caso di rapporti con altri datori di lavoro. Per gestire i casi in questione, come pure per altre situazioni particolari, occorre fare riferimento a quanto indicato nel conguaglio fiscale: voci disponibili.
Ricordiamo infine che, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni', è possibile definire un reddito annuale da considerare ai fini del calcolo delle deduzioni. Il reddito può essere utilizzato solo nel calcolo mensile, oppure anche nel conguaglio annuale (tramite l'apposita opzione). Inoltre, il reddito in questione può essere aggiuntivo oppure sostitutivo rispetto all'imponibile Irpef annuale derivante dalle somme corrisposte dal sostituto d'imposta. |
Dicembre 2003 (paghe139) |
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Le detrazioni per familiari a carico sono attribuite, in fase di conguaglio, semplicemente sommando il valore calcolato nei cedolini mensili, con la sola eccezione dell'aumento spettante per coniuge a carico (vedi ultimo paragrafo).
Come negli anni precedenti, per rettificare l'importo delle detrazioni per carico familiare, possono essere utilizzate le voci 687 ('Conguaglio Detrazione Coniuge') - 688 ('Conguaglio Detrazione Figli') - 689 ('Conguaglio Detrazione Altri Familiari'), presenti nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 - 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
Ricordiamo che, sulle voci in questione, deve essere impostata la differenza da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) a quanto calcolato mensilmente. Inoltre, le differenze possono essere inserite su un qualunque mese elaborato, compreso dicembre, ma vengono considerate soltanto al momento del conguaglio annuale.
A partire dal conguaglio di dicembre 2003, in alternativa alle voci sopra elencate, è possibile utilizzare una nuova serie di voci che effettuano un conguaglio automatico: 631 (detrazione coniuge) - 632 (detrazione figli) - 634 (altri familiari).
Anche le nuove voci sono presenti nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1, e possono essere inserite in un qualsiasi mese dell'anno, compreso dicembre, allo scopo di ricalcolare le detrazioni relative ai mesi già elaborati (ovviamente, in caso di modifiche sui familiari a carico che abbiamo effetto retroattivo).
Le nuove voci calcolano automaticamente la differenza necessaria per far sì che la detrazione risultante nel mese corrente venga attribuita a tutti i cedolini elaborati nel corso dei mesi precedenti, a partire dall'inizio dell'anno. Nel caso in cui la variazione debba avere effetto da un diverso mese dell'anno corrente (comunque precedente al mese in corso), è possibile indicare il mese di decorrenza sulla voce in questione (la data viene riportata nel campo 'Competenza').
Precisiamo che le nuove voci possono essere utilizzate anche per recuperare delle detrazioni che non sarebbero spettate a partire da un determinato mese già elaborato (in tal caso, l'importo corrente sarà uguale a zero). Non è invece possibile fare uso delle nuove voci se si presentano, sulla stessa detrazione, ulteriori modifiche aventi decorrenze diverse. Inoltre, non è consigliabile utilizzarle per intervenire nei casi di collaborazioni con compensi occasionali (vedi paragrafo successivo). In questi casi, è preferibile adoperare le voci preesistenti, impostando manualmente le differenze risultanti.
Come negli anni precedenti, è possibile produrre l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sulle detrazioni per familiari a carico, al fine di verificare la correttezza dell'importo attribuito in fase di conguaglio fiscale. Precisiamo che, sulla stampa prodotta, vengono riportate anche le voci 687-688-689 e 631-632-634, nel caso in cui siano state impostate nello stesso mese in cui è avvenuta la variazione.
Per ottenere la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie.
Al fine di controllare quali variazioni si sono verificate nel periodo da gennaio a novembre dell'anno corrente, occorre impostare '01-01-2003' nella Data Iniziale e '30-11-2003' nella Data Finale.
Viene generata la stampa 'listadetra-1', corrispondente all'elenco dei soggetti per i quali sono variate le detrazioni nel corso dell'anno. Viene inoltre generata la stampa 'listadetra-2', relativa ai collaboratori che percepiscono compensi con frequenza non mensile. Sulla seconda stampa vengono evidenziate le detrazioni per familiari a carico, attribuite nei mesi elaborati in assenza di compenso. Precisiamo che le detrazioni in questione vengono comunque considerate ai fini del conguaglio annuale: devono essere recuperate soltanto se, nei mesi in cui è stato corrisposto il compenso, sono aumentate le detrazioni per familiari a carico in base al numero di mesi a cui si riferiva lo stesso compenso. In quest'ultima ipotesi, i collaboratori interessati figureranno anche sulla prima delle due stampe.
Ricordiamo inoltre che le detrazioni per figli a carico sono variate a partire dall'anno 2002. A tale proposito consigliamo di verificare quanto riportato nell'aggiornamento di gennaio 2002 ('paghe101').
In particolare, segnaliamo che l'importo spettante per ogni figlio a carico può variare, al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui il reddito annuale del dipendente superi il limite previsto per l'applicazione della detrazione più favorevole (E. 36.151,98 per un figlio, E. 41.316,55 per due figli, E. 46.481,12 per tre figli). In tale ipotesi, l'importo calcolato nel mese di dicembre dovrà essere applicato anche agli altri mesi elaborati dell'anno corrente.
Nella situazione sopra descritta, diventa quindi necessario impostare la voce 632 nelle Variazioni Mensili di dicembre, al fine di rideterminare automaticamente la detrazione per figli a carico spettante nei mesi precedenti. I casi in questione possono essere rilevati tramite il programma di controllo 'LISTADET', come specificato al paragrafo successivo.
Per verificare se, nel mese di dicembre, ci sono ulteriori variazioni sulle detrazioni per familiari a carico (in particolare nel caso descritto al paragrafo precedente), consigliamo di utilizzare nuovamente il programma 'LISTADET', subito dopo aver elaborato le buste paga di dicembre. In questo caso, è opportuno controllare le sole variazioni intercorse tra i mesi di novembre e dicembre, impostando '01-11-2003' nella Data Iniziale e '31-12-2003' nella Data Finale. Occorre considerare la sola stampa 'listadetra-1', corrispondente all'elenco delle variazioni verificatesi con l'elaborazione di dicembre.
Riportiamo, infine, le istruzioni relative alla detrazione per coniuge a carico, per quanto riguarda le opzioni disponibili sul servizio 'Dipendente - Detrazioni' (la detrazione in oggetto non è variata rispetto agli anni precedenti).
Nel campo 'Aumento Coniuge in base al reddito', impostando le opzioni 'In fase di conguaglio' oppure 'Su ogni cedolino', si ottiene il calcolo dell'aumento di detrazione per scaglioni di reddito. E' inoltre possibile digitare il reddito di riferimento nel campo 'Reddito dichiarato per familiari a carico': quest'ultimo viene preso in considerazione, in fase di conguaglio, solo nel caso in cui risulti più alto rispetto all'imponibile Irpef annuale.
Precisiamo che, per il coniuge a carico, è previsto che possa variare l'importo della detrazione nel mese di dicembre, per effetto del calcolo sulla base degli scaglioni di reddito. Di conseguenza, nel caso in questione NON occorre effettuare alcun ricalcolo della detrazione relativamente ai mesi precedenti, nonostante risulti segnalato dal programma 'LISTADET'. |
Dicembre 2003 (paghe139) |
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI
In generale, le voci disponibili per il conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) sono indicate nell'elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 4.1 - 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi con frequenza mensile.
Inoltre, è possibile bloccare la trattenuta dell'Irpef derivante dal conguaglio, indicandola comunque sulla busta paga. Tale opzione può essere adoperata se il collaboratore decide di effettuare autonomamente il versamento delle somme dovute, nel caso in cui non vi sia capienza sul netto in busta.
Relativamente all'anno 2003, è stata prevista la possibilità di effettuare il calcolo delle ritenute fiscali utilizzando un'aliquota più alta rispetto a quelle applicate automaticamente dalla procedura. Tale modalità può essere seguita, su richiesta del dipendente, soltanto nel calcolo mensile, oppure anche in fase di conguaglio annuale. In quest'ultima ipotesi, occorre utilizzare la voce 659, presente nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 (vedere in proposito anche l'aggiornamento 'Paghe131').
Segnaliamo che le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri soggetti e relative agli stessi periodi elaborati sulla procedura. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro (anche in forma di collaborazione) contemporaneo rispetto a quello gestito, oppure in presenza di indennità corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le deduzioni e detrazioni fiscali potranno essere abilitate su un solo rapporto; tale rapporto dovrà essere adoperato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti).
Per inserire, invece, i dati relativi a rapporti di lavoro precedenti deve essere utilizzato il servizio 'cedolino - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. Ricordiamo che, se il precedente periodo di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica, non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente: vengono effettuati automaticamente sia i conguagli di fine anno, sia la compilazione dei modelli CUD e 770.
Precisiamo che, ai fini delle deduzioni spettanti, è sufficiente indicare il numero di giorni utili derivanti da un precedente rapporto, per ottenere il calcolo delle deduzioni complessive nel conguaglio relativo ad entrambi i rapporti. I giorni in questione verranno utilizzati sia per la deduzione base che per quella relativa ai redditi da lavoro dipendente.
Ricordiamo che, anche per l'anno 2003, l'addizionale regionale dovuta per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Puglia segue dei particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota valida su base nazionale (0,90%), talvolta distribuite su diversi scaglioni di reddito. Nella generalità dei casi, il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente anche per le regioni in questione.
Tuttavia in alcune delle regioni sopra descritte (in particolare per il Veneto), esistono situazioni particolari, riferite al dipendente, in cui deve essere applicata un'aliquota ridotta. In tale ipotesi, è possibile modificare il calcolo automatico effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota desiderata nel campo 'Quantità' della voce 676, presente nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 - 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
Per la regione Calabria, al momento risulta che non debba essere applicato l'aumento deliberato relativamente all'anno 2003 (è necessaria una conferma da parte del Ministero delle Finanze). |
Dicembre 2002 (paghe119) |
CONGUAGLIO DETRAZIONI
Ricordiamo che la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati (compresa l'ulteriore detrazione per rapporti di durata inferiore all'anno) viene rideterminata in fase di conguaglio, sulla base del numero di giorni utili e dello scaglione nel quale rientra il reddito del dipendente o del collaboratore.
Le detrazioni per familiari a carico sono invece attribuite sommando il valore calcolato mese per mese (con alcune particolarità relativamente al coniuge a carico). Per rettificare l'importo delle detrazioni per carico familiare, devono essere utilizzate le voci 687 ("Differenza Detrazione Coniuge") - 688 ("Differenza Detrazioni Figli ") - 689 ("Differenza Detrazioni Altri Familiari"), presenti nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 'Conguaglio Irpef anno corrente'. Sulle voci in questione deve essere impostata la differenza da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) a quanto calcolato mensilmente, e tali importi possono essere impostati su un qualunque mese elaborato, compreso dicembre, per essere poi considerati al momento del conguaglio annuale.
A scopo di controllo, è possibile produrre l'elenco dei dipendenti e dei co.co.co. per i quali, nel corso dell'anno, si sono verificate delle variazioni sulle detrazioni per familiari a carico. In tal modo, è possibile verificare se tali variazioni devono avere effetto retroattivo rispetto al mese nel quale sono state effettuate. Sulla stampa, vengono evidenziate anche le voci 687 - 688 - 689, nel caso in cui siano state impostate nello stesso mese in cui è stata avvenuta la variazione.
Per ottenere la stampa in questione, utilizzare il programma 'LISTADET' sulla procedura Stampe Accessorie. Viene generata la stampa 'listadetra-1', corrispondente all'elenco dei soggetti per i quali sono variate le detrazioni nel corso dell'anno. Viene inoltre generata la stampa 'listadetra-2', per i soli co.co.co. che percepiscono compensi con frequenza non mensile. Sulla seconda stampa vengono evidenziate le detrazioni, per familiari a carico, attribuite nei mesi elaborati in assenza di compenso. Le detrazioni in questione vengono comunque considerate ai fini del conguaglio annuale, e devono essere recuperate (tramite le stesse voci 687 - 688 - 689) soltanto se, nei mesi in cui è stato corrisposto il compenso, sono state anche aumentate le detrazioni per familiari a carico. In quest'ultima ipotesi, i collaboratori interessati figureranno anche sulla prima delle due stampe.
Riportiamo di seguito le istruzioni (già inviate nell'anno precedente) relative alla gestione della detrazione per lavoro dipendente, per quanto riguarda le opzioni disponibili sul servizio 'Detrazioni e ANF'.
Se nel campo 'Lavoro Dipendente' è presente l'opzione 'Sulla base dell'imponibile annuale', in fase di conguaglio si ottiene il ricalcolo della detrazione spettante, sulla base dell'imponibile risultante al sostituto d'imposta. Nel caso in cui si desideri fare riferimento ad un diverso scaglione, occorre impostare l'opzione 'Sulla base del reddito dichiarato', indicando l'imponibile di riferimento nel successivo campo 'Reddito dichiarato per lavoro dipendente'. Il reddito dichiarato viene preso in considerazione anche con l'opzione 'Sulla base dell'imponibile annuale', ma soltanto ai fini del calcolo mensile. Nel caso in cui il reddito dichiarato non sia stato compilato, la procedura effettua il calcolo mensile facendo una previsione sul valore dell'imponibile annuale, tenendo conto del numero di mensilità, della percentuale di part-time, dell'aliquota contributiva e della durata prevista per il rapporto (per quanto riguarda i soli dipendenti).
Riportiamo di seguito le istruzioni (già inviate nell'anno precedente) relative alla gestione della detrazione per coniuge a carico (o primo figlio in assenza di coniuge), in merito alle opzioni disponibili sul servizio 'Detrazioni e ANF'.
Nel campo 'Aumento Coniuge in base al reddito', impostando le opzioni 'In fase di conguaglio' oppure 'Su ogni cedolino', si ottiene il calcolo dell'aumento di detrazione per scaglioni di reddito. E' inoltre possibile digitare il reddito di riferimento nel successivo campo 'Reddito dichiarato per familiari a carico' : quest'ultimo viene preso in considerazione, in fase di conguaglio, solo nel caso in cui risulti più alto rispetto all'imponibile Irpef annuale.
Ricordiamo, infine, che le detrazioni per figli a carico sono variate a partire da gennaio 2002. A tale proposito consigliamo di verificare quanto riportato nella documentazione dell'aggiornamento 'paghe101'. |
Dicembre 2002 (paghe119) |
CONGUAGLIO FISCALE : VOCI DISPONIBILI
In generale, le voci disponibili per il conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) sono indicate nell'elenco presente sulle Variazioni Mensili, al paragrafo 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi con frequenza mensile.
Inoltre, è possibile bloccare la trattenuta dell'Irpef derivante dal conguaglio, indicandola comunque sulla busta paga. Tale opzione può essere adoperata se il collaboratore decide di effettuare autonomamente il versamento delle somme dovute, nel caso in cui non vi sia capienza sul netto in busta.
Segnaliamo inoltre che le voci relative ai compensi da terzi devono essere adoperate per inserire eventuali somme corrisposte da altri soggetti e relative agli stessi periodi elaborati. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso di un secondo rapporto di lavoro (o di collaborazione) contemporaneo rispetto a quello gestito, oppure in presenza di indennità corrisposte dall'Inail direttamente ai dipendenti. Ovviamente, in presenza di più rapporti di lavoro contemporanei, le detrazioni fiscali potranno essere abilitate su un solo rapporto e quest'ultimo dovrà essere adoperato per effettuare il conguaglio fiscale "riepilogativo" (comprensivo anche dei dati relativi agli altri rapporti di lavoro).
Per inserire, invece, i dati relativi a rapporti di lavoro precedenti deve essere utilizzato il servizio 'cedolino - Anno Corrente', compilando la sola parte fiscale. Ricordiamo che, se il precedente periodo di lavoro si è svolto con la stessa azienda ed è stata utilizzata la stessa matricola anagrafica per il nuovo rapporto, non è necessario alcun intervento da parte dell'Utente, al fine di ottenere sia i conguagli di fine anno, che i modelli CUD e 770.
Ricordiamo infine che, per l'anno 2002, l'addizionale regionale dovuta per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Puglia segue dei particolari criteri di calcolo. Tutte le regioni vengono comunque gestite in automatico già dal mese di gennaio (fare riferimento alla documentazione inviata con l'aggiornamento 'Paghe103'). |
Dicembre 2001 (paghe098) |
CONGUAGLIO SUL CEDOLINO DI DICEMBRE
In generale, il conguaglio fiscale di fine anno può essere effettuato con la busta paga di dicembre dell'anno corrente oppure con quella di gennaio dell'anno successivo. La scelta viene effettuata tramite il campo 'Mese del Conguaglio', presente sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe' nella parte relativa alla gestione fiscale.
A causa del cambiamento di valuta (da Lire ad Euro) che avverrà nel mese di gennaio 2002, riteniamo opportuno effettuare il conguaglio fiscale dell'anno 2001 con l'elaborazione del mese di dicembre. Di conseguenza, nel momento in cui la ditta viene abilitata all'elaborazione per il mese di dicembre, è necessario verificare che il campo 'Mese del Conguaglio' riporti l'opzione 'Dicembre anno corrente'. Nel caso in cui risulti presente l'opzione 'Gennaio anno successivo', occorrerà riportare l'opzione 'Dicembre anno corrente' effettuando una storicizzazione in data 1/12/2001. |
Ottobre 2001 (paghe094) |
CONGUAGLIO FISCALE
In modo analogo a quanto previsto per il TFR (vedi Liquidazione TFR), è possibile attivare il conguaglio fiscale in un mese successivo a quello di cessazione del rapporto, attraverso l'indicazione di una apposita voce di controllo sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. Tale gestione risulta necessaria quando viene elaborato un cedolino successivo al licenziamento, che comporti l'erogazione di somme imponibili Irpef (a tassazione ordinaria), come ad esempio arretrati di retribuzione, una-tantum da rinnovo contrattuale, conguaglio indennità di malattia, ecc. .
E' stata inoltre prevista la possibilità di bloccare lo sviluppo del conguaglio fiscale nel mese del licenziamento. Da parte nostra, sconsigliamo di adottare tale gestione, dal momento che non consente la corretta compilazione del modello CUD.
Le voci di controllo del conguaglio fiscale si trovano sull'Elenco delle Voci, al paragrafo 4.1 (Conguaglio Anno Corrente). |