(acred910) |
BONUS L. 207/2024 – NUOVO TRIBUTO
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 31/01/2025, ha istituito il nuovo codice tributo ‘1704’, da utilizzare per la compensazione del credito derivante dall’erogazione del nuovo trattamento previsto dalla L. 207/2024. Precisiamo, tuttavia, che NON ci sono indicazioni ufficiali, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito al criterio da adottare nel calcolo del nuovo trattamento e neppure sui criteri da seguire per la compensazione del credito. Per quanto riguarda la compensazione del credito, non è chiaro se sia possibile compensarlo con tutti i tributi a debito oppure soltanto fino a capienza delle ritenute fiscali operate dal sostituto. In attesa delle necessarie indicazioni, per il momento il tributo 1704 viene compensato fino a capienza delle ritenute. Inoltre, sempre per mancanza di indicazioni, per le ditte che adottano il criterio di “cassa”, il tributo viene compensato solo a partire dalla scadenza del secondo mese successivo (il credito di gennaio viene compensato a partire dalla scadenza del 16 marzo). In conseguenza dei numerosi dubbi irrisolti, in attesa delle indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di erogare, o non erogare, il nuovo trattamento previsto dalla legge 207/2024. Precisiamo che, indipendentemente dalla scelta di attivare o meno l’erogazione del nuovo trattamento, nel momento in cui saranno pubblicate le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, predisporremo il conguaglio automatico del trattamento (erogato o non erogato) secondo le indicazioni dell’Agenzia, ovviamente a partire dal primo mese utile successivo alla loro pubblicazione (quindi, a questo punto, non prima del mese di febbraio). ATTENZIONE: Come anticipato nell’aggiornamento Acred909, nel caso in cui sia stato elaborato il mese di gennaio prima del presente aggiornamento, attivando l’erogazione del nuovo trattamento, è necessario rielaborare le aziende interessate, allo scopo di generare il credito e riportarlo sul modello F24 (Archivio Tributi). |
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(acred907) |
“BONUS NATALE” – COMPENSAZIONE CREDITO
Ricordiamo che il credito derivante dal Bonus Natale viene compensato, sul modello F24, con il codice tributo 1703, alla prima scadenza utile, ossia il 16/01/2025 per il bonus erogato sulla tredicesima o sul mese di dicembre. La gestione del tributo 1703, sia in caso di credito che di debito, è stata descritta dettagliatamente negli aggiornamenti Acred904 del 3/12/2024 e Acred905 del 19/12/2024. Occorre sottolineare che la risoluzione che ha istituito tale tributo (ossia la n. 54/E del 13/11/2024) non ha fornito indicazioni specifiche in merito al criterio di compensazione del credito, di conseguenza è stato necessario fare riferimento ai criteri di compensazione già adottati per bonus analoghi, quali ad esempio il bonus L. 190/2014 (tributo 1655) ed il trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701). In data 24/12/2024, sul forum di Assosoftware è stata pubblicata una risposta dell’Agenzia delle Entrate, nella quale viene precisato che il tributo 1703 a credito può essere compensato esclusivamente con i tributi a debito relativi alle ritenute operate dal sostituto (anziché con tutte le somme a debito, come previsto invece per i tributi 1655 e 1701 sopra citati). Tale limitazione, secondo quanto riportato nella risposta dell’Agenzia, sarebbe dovuta al fatto che il credito derivante dal Bonus Natale dovrà essere indicato sul rigo SX1 del modello 770/2025 ed i crediti indicati su tale rigo possono essere compensati solamente con le ritenute operate dal sostituto d’imposta. Teniamo a precisare che la risposta dell’Agenzia ha fatto sorgere qualche perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che un’indicazione così importante dovrebbe essere pubblicata anche sul sito istituzionale dell’Agenzia, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza interessata. Ciononostante, riteniamo che sia più “prudente” limitare la compensazione del credito in conformità a quanto indicato nella risposta dell’Agenzia sul forum di Assosoftware. In pratica, alla scadenza del 16/01/2025, ed anche del 16/02/2025 per le aziende che adottano il criterio di “cassa”, il tributo 1703 viene compensato fino a concorrenza con il totale dei tributi a debito corrispondenti alle ritenute fiscali di competenza dell’anno 2024, al netto di eventuali tributi a credito relativi allo stesso sostituto, come ad esempio i crediti derivanti dai conguagli fiscali di fine anno o fine rapporto, oppure i crediti derivanti dai rimborsi del 730. L’eventuale credito residuo risultante sul tributo 1703 sarà riportato automaticamente sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza successiva al 1/01/2025 nella quale NON risultano presenti dei tributi relativi alle ritenute fiscali di competenza dell’anno 2024. La compensazione del credito residuo sul tributo 6781, quindi, inizierà dal 16/02/2025 per le aziende che adottano il criterio di “competenza” oppure dal 16/03/2025 per le aziende che adottano il criterio di “cassa”. La compensazione del credito residuo sul tributo 6781 potrebbe anche essere anticipata al 16/01/2025, qualora a tale scadenza non siano presenti tributi relativi alle ritenute fiscali di competenza dell’anno 2024. Dal momento in cui il credito residuo sarà riportato sul tributo 6781, per la compensazione sarà utilizzato qualsiasi tributo a debito. Ricordiamo che le condizioni alle quali i crediti residui derivanti dai conguagli fiscali (condizioni valide anche per il credito residuo derivante dal Bonus Natale) vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593. |
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(acred905) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI FISCALI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) sono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Ricordiamo che il credito relativo al trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) ed il credito relativo al Bonus Natale (tributo 1703, aggiornamento Acred904 del 3/12/2024) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Anche i suddetti codici tributo restano invariati nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo. |
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(acred905) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2025, corrispondente al 2,00%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2025.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred902) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – ALIQUOTE SANZIONI
Con il presente aggiornamento viene rilasciata una nuova gestione delle sanzioni nell’ambito del ravvedimento operoso, riguardante le violazioni avvenute a partire dal 1/09/2024 (modifiche introdotte dal D.lgs. n. 87 del 14/06/2024). Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred901 del 24/09/2024, abbiamo comunicato le indicazioni operative che consentivano di ottenere il corretto calcolo delle sanzioni nel caso sopra citato (violazioni avvenute dal 1/09/2024). La modalità di gestione descritta nel suddetto aggiornamento prevedeva che venisse inserito un nuovo “criterio”, sul quale dovevano essere riportate le aliquote da applicare alle violazioni avvenute dal 1/09/2024. Sebbene tale modalità resti valida, comporta tuttavia che l’Utente debba scegliere quale “criterio” applicare su ciascun ravvedimento. La gestione rilasciata con il presente aggiornamento, invece, prevede la possibilità di definire una seconda tabella di aliquote relative alle sanzioni, indicando le aliquote valide per le violazioni avvenute dal 1/09/2024. La nuova tabella deve essere riportata sullo stesso “criterio” nel quale sono presenti le precedenti aliquote, valide per le violazioni avvenute fino al 31/08/2024. La scelta della tabella da applicare viene poi effettuata automaticamente, al momento della generazione del ravvedimento operoso (rimane comunque da selezionare uno dei “criteri” presenti). Come anticipato nell’aggiornamento Acred901, la condizione di “violazione avvenuta a partire dal 1/09/2024” viene controllata facendo riferimento esclusivamente alla scadenza originaria riportata sui tributi per i quali viene generato il ravvedimento: se tale scadenza è successiva al 31/08/2024 vengono applicate automaticamente le nuove aliquote, altrimenti vengono applicate le precedenti aliquote (entrambe devono essere presenti sul “criterio” selezionato). Sempre sulla base di quanto anticipato nell’aggiornamento Acred901, sulla nuova tabella delle aliquote, relative alle sanzioni per le violazioni avvenute dal 1/09/2024, è previsto un maggior numero di cifre decimali (4 cifre anziché 2). Inoltre, è stata prevista la possibilità di indicare una descrizione del criterio, la quale viene poi visualizzata sui vari servizi e finestre che fanno riferimento ai criteri di calcolo del ravvedimento. Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ sono adesso previste due tabelle di aliquote relative alle sanzioni:
E’ necessario compilare la nuova tabella relativa alle violazioni avvenute dal 1/09/2024, operando sui criteri presenti in archivio. Su tali criteri, occorre lasciare inalterata la tabella preesistente (in quanto ancora valida per le violazioni avvenute fino al 31/08/2024). Inoltre, è possibile aggiungere una descrizione del criterio nell’apposito campo. Di seguito, riportiamo le aliquote (calcolate con un massimo di 4 cifre decimali) da inserire nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni avvenute dal 1/09/2024:
Precisiamo che le aliquote sopra indicate non risultano ancora pubblicate in documenti “ufficiali”; rimane comunque possibile indicare aliquote diverse, sulla base delle proprie interpretazioni o necessità. |
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(acred901) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – ALIQUOTE SANZIONI
Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie (D.lgs. n. 87 del 14/06/2024), nell’ambito del ravvedimento operoso, ha previsto nuove aliquote per il calcolo delle sanzioni relative alle violazioni avvenute a partire dal 1/09/2024. Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo alcune modifiche sul servizio del Ravvedimento Operoso, che consentiranno di ottenere l’applicazione automatica delle vecchie o delle nuove aliquote, sulla base della scadenza originaria dei tributi interessati dal ravvedimento. In particolare, la data di scadenza originaria dei tributi sarà utilizzata per stabilire (in automatico) se occorre applicare le vecchie o le nuove aliquote, relativamente alle sanzioni. In attesa dei suddetti aggiornamenti, se si ha necessità di gestire un ravvedimento relativo a violazioni avvenute dopo il 1/09/2024, occorre inserire un criterio aggiuntivo sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’. Di seguito, riportiamo le aliquote relative agli interessi e alle sanzioni, da indicare sul nuovo criterio:
Precisiamo che le aliquote sopra indicate, per quanto riguarda le sanzioni, non risultano ancora pubblicate in documenti “ufficiali” e, comunque, sono state arrotondate alla seconda cifra decimale. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred895) |
COMPENSAZIONE CREDITI SU F24
In conseguenza delle modifiche introdotte dai commi da 94 a 98, art. 1, della legge 213/2023 (“Legge di Bilancio 2024”), dal 1° luglio 2024 diventa obbligatorio trasmettere i modelli F24 attraverso il canale Entratel, qualora risultino compensati dei crediti di qualsiasi genere, compresi i crediti di competenza dell’Inps o dell’Inail. Ricordiamo che l’obbligo di utilizzare il canale Entratel sussisteva già in presenza di crediti di natura fiscale e/o di modelli F24 con totale a zero. Di conseguenza, se risultava impostato il formato CBI, i modelli F24 che presentavano le condizioni sopra descritte venivano riportati automaticamente sul formato Entratel (aggiornamento di gennaio 2020 Acred739). Con il presente aggiornamento, il suddetto controllo è stato esteso a tutti i crediti, compresi quelli di competenza dell’Inps o dell’Inail: per i modelli F24 relativi a scadenze successive al 30/06/2024, se risulta impostato il formato CBI ed è presente un credito compensato di qualsiasi genere, viene prodotto automaticamente il formato Entratel. Segnaliamo che il comma 97 della L. 213/2023 sopra citata, prevede anche l’obbligo di attendere un determinato numero di giorni dall’invio della dichiarazione che ha dato luogo ad un credito Inps o Inail, prima di poter compensare lo stesso credito sul modello F24. Il successivo comma 98, tuttavia, stabilisce che la decorrenza “anche progressiva” e le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 97 devono essere definite da appositi provvedimenti adottati d’intesa dai direttori dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Inail. Al momento del presente aggiornamento, non si hanno notizie in merito ai suddetti provvedimenti, di conseguenza la modifica introdotta dal comma 97 rimane, per il momento, non applicabile. |
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(acred875) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2024, corrispondente al 2,50%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2024.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred875) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI FISCALI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Ricordiamo che il credito relativo al trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) e quello derivante dall’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Facciamo presente che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo. Infine ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, sono state rilasciate alcune modifiche per quanto riguarda i criteri di compensazione dei crediti Paghe (intendendo come tali i crediti riportati nell’Archivio Tributi sul tipo procedura ‘PG’). In particolare, è stato aumentato il periodo pregresso dal quale vengono rilevati i crediti Paghe ed è stata data maggiore priorità alla compensazione degli stessi crediti rispetto a quelli relativi ad altre gestioni (ossia rispetto ai crediti presenti su tipi procedura diversi da ‘PG’). |
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(comunicazione 30/06/2021) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – NUOVI TRIBUTI
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 28/04/2023, ha istituito nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni, in caso di ravvedimento operoso da parte del sostituto d’imposta. Con la presente comunicazione, rendiamo disponibile una procedura che aggiorna automaticamente i codici tributo delle sanzioni, sulle tabelle utilizzate nel calcolo automatico di sanzioni e interessi in caso di ravvedimento. Precisiamo che la procedura sostituisce unicamente il codice tributo 8906 con i nuovi codici tributo, come più aventi specificato. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. Le tabelle relative a sanzioni e interessi sono gestite tramite il servizio ‘Ravvedimento operoso: Tributi’ (menù Tributi → Attivazione ravvedimento operoso), e si trovano generalmente sul “criterio di calcolo” n. 01. In questo caso, abbiamo previsto la possibilità di aggiornare automaticamente il codice tributo 8906, sostituendolo con i nuovi codici relativi alle sanzioni: a tale scopo, utilizzare la procedura ‘Aggiorna codici sanzione ravvedimento operoso’ (menù Tributi → Attivazione ravvedimento operoso → Procedure di elaborazione e stampa). La procedura provvede a sostituire automaticamente il codice tributo 8906 con i seguenti codici tributo:
Per individuare il tipo di reddito (lavoro dipendente / autonomo) e l’ente di competenza (erario / regioni / comuni), viene controllato il codice del tributo a cui si riferisce la sanzione (1001, 1040, 3802, 3847, ecc.). Se il tributo in questione non rientra nelle tipologie sopra elencate, il codice relativo alla sanzione rimane invariato: in questi casi, sulla stampa viene riportata la segnalazione ‘Non aggiornato’ (se necessario, è comunque possibile aggiornarlo dal servizio). Precisiamo che la risoluzione 18/E sopra citata prevede anche altri codici tributo, relativi a casistiche non gestite in ambito Paghe (redditi di capitale e altri redditi). In presenza di altri tributi del genere, indicati nella risoluzione 18/E, occorre intervenire manualmente sulla tabella tramite il servizio ‘Ravvedimento operoso: Tributi’. |
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(acred862) |
ARCHIVIO TRIBUTI – RICERCA TRIBUTI PER DITTA
Ricordiamo che i tributi versati o compensati su F24 possono essere verificati tramite il servizio ‘Ricerca tributi per ditta’, disponibile sul menù dell’Archivio Tributi (aggiornamento di settembre 2018 Acred703). Con il presente aggiornamento, su tale servizio sono state apportate le seguenti modifiche:
Relativamente alla seconda modifica, precisiamo quanto segue:
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(acred859) |
STAMPA MODELLO F24
Sulle procedure di stampa ed invio telematico del modello F24, disponibili sul ramo Personale, la stampa delle deleghe viene sempre convertita automaticamente in formato PDF, anche relativamente alle deleghe da inviare tramite Entratel. |
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(acred845) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2023, corrispondente al 5,00%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2023.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred845) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI FISCALI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Ricordiamo che il credito relativo al trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) e quello derivante dall’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Facciamo presente che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo. Infine ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, sono state rilasciate alcune modifiche per quanto riguarda i criteri di compensazione dei crediti Paghe (intendendo come tali i crediti riportati nell’Archivio Tributi sul tipo procedura ‘PG’). In particolare, è stato aumentato il periodo pregresso dal quale vengono rilevati i crediti Paghe ed è stata data maggiore priorità alla compensazione degli stessi crediti rispetto a quelli relativi ad altre gestioni (ossia rispetto ai crediti presenti su tipi procedura diversi da ‘PG’). |
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(acred826) |
COMPENSAZIONE CREDITI SU F24
Su richiesta, sono state effettuate alcune modifiche ai criteri di compensazione dei crediti sul modello F24. A partire dalle scadenze ricadenti nel mese di giugno 2022, i crediti vengono compensati in ordine cronologico, sulla base della data di scadenza presente sul tributo a credito. Viene assegnata maggiore priorità ai crediti che hanno la data scadenza più vecchia, procedendo progressivamente a compensare quelli che hanno la data di scadenza più recente. Nel caso in cui venga nuovamente chiusa una scadenza che ricade in data precedente al 01/06/2022, continuano ad essere seguiti i criteri adottati in precedenza (per evitare di modificare il risultato precedentemente ottenuto). Precisiamo che, per quanto riguarda il tipo procedura ‘PG’ (Paghe), si continuano ad applicare i particolari criteri di priorità previsti in precedenza, se necessario anche in deroga al criterio dell’ordine cronologico. |
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(acred808) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2022, corrispondente allo 1,25%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2022.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred808) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Ricordiamo che i crediti relativi al nuovo bonus fiscale L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) e all’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Facciamo presente che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo. Infine ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, sono state rilasciate alcune modifiche in merito ai criteri di compensazione dei crediti Paghe (come precisato nell’aggiornamento Acred803, vengono intesi come tali i crediti presenti nell’Archivio Tributi sul tipo procedura ‘PG’). In particolare, è stato aumentato il periodo pregresso dal quale vengono rilevati i crediti Paghe ed è stata data maggiore priorità alla compensazione degli stessi crediti rispetto a quelli relativi ad altre gestioni (ossia rispetto ai crediti presenti su tipi procedura diversi da ‘PG’). |
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(acred805) |
RITENUTE FISCALI IN APPALTI
Segnaliamo che, a partire dal mese di ottobre 2021, per gestire i versamenti separati per appalto, nei casi e secondo le modalità indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12/02/2020, occorre utilizzare esclusivamente il programma ‘RICONFAP’, in quanto il programma ‘RICONF24’ non è più mantenuto aggiornato. Ricordiamo che il programma ‘RICONFAP’, rilasciato con l’aggiornamento di aprile 2021 Acred792, consente di ottenere una gestione maggiormente automatizzata, e sicuramente più semplice per l’Utente, rispetto al precedente programma ‘RICONF24’ (quest’ultimo rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred744). |
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(acred803) |
COMPENSAZIONE CREDITI SU F24
Su richiesta di diversi Utenti, sono state effettuate alcune modifiche ai criteri di compensazione dei crediti sul modello F24, allo scopo di “favorire” la compensazione di eventuali crediti residui in ambito Paghe. Le modifiche effettuate, di seguito descritte, hanno effetto a partire dalla scadenza del 16/10/2021.
Come già precisato, le modifiche sopra descritte hanno effetto a partire dalle scadenze ricadenti nel mese di ottobre 2021. Nel caso in cui venisse nuovamente chiusa una scadenza precedente al 01/10/2021, continuerebbero ad essere adottati gli stessi criteri seguiti in precedenza (per evitare di modificare il risultato ottenuto precedentemente). Precisiamo, inoltre, che i crediti da 730 (identificati dai codici tributo ‘1631’ / ‘3796’ / ‘3797’), continuano ad essere compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo. A tale proposito, occorre tenere presente che i crediti in questione non devono essere resi “disponibili” per la compensazione su procedure diverse da ‘PG’. Nel caso in cui lo si ritenga opportuno, è possibile effettuare un controllo sulla presenza di eventuali crediti residui nei 12 mesi “aggiuntivi” di competenza, che adesso vengono considerati utili per la scadenza del 16/10/2021. |
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(comunicazione 11/06/2021) |
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 40/2021
Come anticipato nella comunicazione del 08/06/2021, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 01/06/2021, ha precisato che il versamento delle addizionali regionali e comunali non doveva essere sospeso nei casi previsti dall’art. 61 del D.L. 18/2020. I sostituti d’imposta interessati sono quelli che rientrano nei settori elencati al comma 2 dello stesso articolo (turismo, trasporto, spettacolo, ecc.), che si aggiungono ai settori previsti dall’art. 8 del precedente D.L. 9/2020. Nella risoluzione 40/2021 viene anche precisato che il versamento delle addizionali poteva invece essere sospeso nei casi previsti dall’art. 62 del D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente). Inoltre, dalle istruzioni del modello 770/2021 risulta confermato che il versamento delle addizionali poteva essere sospeso nelle situazioni previste dai successivi decreti (D.L. 23/2020, D.L. 149/2020, D.L. 157/2020). Nei casi in cui non era possibile sospendere il versamento delle addizionali, la risoluzione 40/2021 prevede la possibilità di omettere il versamento di sanzioni e interessi, purché le rate residue vengano versate “tempestivamente”. Non è chiaro quale sia il termine entro il quale deve essere effettuato il suddetto versamento, affinché l’Agenzia lo consideri “tempestivo”. Inoltre, al momento non è chiaro come le addizionali in questione debbano poi essere indicate sul modello 770/2021. Le addizionali interessate sono quelle che dovevano essere versate nei mesi di marzo e/o aprile 2020 (per alcune aziende del settore sport, fino a giugno 2020). A seconda che la ditta adotti il criterio di “cassa” o “competenza”, i corrispondenti mesi di competenza sono gennaio e febbraio 2020 (“cassa”) oppure febbraio e marzo 2020 (“competenza”). Abbiamo quindi predisposto il programma ‘TRIBRADD’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), che consente di individuare le aziende con addizionali sospese nei mesi di competenza e scadenza interessati (i periodi di competenza e scadenza vanno individuati secondo i criteri descritti nel paragrafo precedente). Il programma ‘TRIBRADD’ prevede l’opzione ‘Provvisorio’ / ‘Definitivo’: consigliamo di lanciare sempre il programma nella modalità ‘Provvisorio’, per ottenere l’elenco delle aziende individuate. Precisiamo che vengono riportate in stampa tutte le aziende che hanno sospeso il versamento delle addizionali (se soddisfano i criteri descritti nei paragrafi successivi), anche nel caso in cui non siano presenti delle rate residue da versare. Controllando l’elenco prodotto, se risultano presenti delle rate residue per le quali è necessario effettuare il versamento cumulativo, occorre lanciare nuovamente il programma ‘TRIBRADD’ con l’opzione ‘Definitivo’, per modificare la data di scadenza delle rate residue. Per individuare i casi di sospensione dovuti all’art. 61 del D.L. 18/2020 (o all’art. 8 del D.L. 9/2020), il programma controlla le causali di sospensione presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, sezione ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, considerando la decorrenza valida al 31/12/2020. Vengono considerate “utili” le seguenti causali (e codici calamità):
Viene considerata anche la causale ‘N966 / 24’, per individuare i sostituti che hanno la sede legale o operativa negli 11 comuni della “zona rossa” originaria, se hanno sospeso anche le addizionali. Precisiamo che la risoluzione 40/2021 non riporta indicazioni in merito a tali situazioni, tuttavia riteniamo utile segnalarle sulla stampa prodotta, dal momento che le addizionali non potevano essere sospese per tale motivazione (occorre quindi verificare il motivo della sospensione). Ricordiamo che le causali di sospensione venivano riportate automaticamente sul servizio Ditta – Abilitazione, utilizzando il programma ‘FORMSCAD’ come indicato nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred770. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le suddette causali non siano presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, è possibile indicarle adesso manualmente, nella decorrenza valida al 31/12/2020, in corrispondenza delle scadenze oggetto di sospensione. Nei parametri del programma, occorre compilare sempre il campo ‘Nuova data di scadenza da attribuire’ (anche nel lancio ‘Provvisorio’), indicando la data di scadenza da utilizzare per il versamento cumulativo delle rate residue. Nei parametri, è necessario compilare sempre anche il campo ‘Considera le rate a partire dalla scadenza’, indicando la prima scadenza delle rate residue da trattare (ad esempio, indicare ‘16/06/2021’ oppure ‘20/06/2021’, se si intende versare cumulativamente le rate residue a partire da quella di giugno 2021). Tale indicazione serve esclusivamente ad evitare che vengano modificate (involontariamente) le rate già versate nei mesi precedenti, nel caso in cui le corrispondenti scadenze non fossero state chiuse in modalità definitiva. A tale proposito, ricordiamo che è sempre opportuno chiudere le scadenze in definitivo, nel momento in cui viene effettuato il versamento e/o l’invio del modello F24. Infine, nei parametri del programma è possibile indicare un range di date di scadenza originarie. Tale indicazione, non obbligatoria, può essere utilizzata per delimitare ulteriormente le addizionali da trattare (soprattutto se viene barrata la casella per non controllare le causali di sospensione). Precisiamo che, in questo caso, la scadenza che viene controllata è quella “originaria”, ossia la data di scadenza che era presente sul tributo prima della rateizzazione, ricostruita sulla base del mese di competenza e del criterio di “cassa” o “competenza” adottato dalla ditta. Se si intende compilare il range delle date di scadenza, è possibile indicare, ad esempio, Inizio ’16/03/2020’ e Fine ‘16/04/2020’. Il programma ‘TRIBRADD’ prevede le consuete opzioni per selezionare le ditte in base alla zona e/o all’utente. Lanciando il programma ‘TRIBRADD’ in ‘Provvisorio’ viene soltanto prodotta la stampa ‘scadenzeAddizDaAggiornare’, da utilizzare per le opportune verifiche prima dell’eventuale lancio in ‘Definitivo’. Generando i modelli F24 relativi alla nuova data di scadenza attribuita tramite il programma ‘TRIBRADD’, le rate residue delle addizionali vengono versate “cumulativamente”, ossia sommando, su un unico rigo del modello, gli importi delle rate che presentano la stessa combinazione dei seguenti campi: codice tributo / mese e anno di competenza (indicati sul modello F24) / codice regione (addizionale regionale) / codice comune (addizionale comunale). La condizione di versamento cumulativo delle rate residue può essere verificata tramite il servizio Tributi per Competenza (Archivio Tributi), richiamando il mese di competenza interessato. Sulla finestra prevista in corrispondenza della data di scadenza, sono elencate tutte le rate presenti in archivio: sulle rate residue trattate dal programma ‘TRIBRADD’ (nel lancio ‘Definitivo’), viene riportata l’indicazione ‘Versamento rate residue’, in sostituzione del numero della rata. Sulle stesse rate, inoltre, risulta attribuita la nuova data di scadenza (la stessa data è riportata su tutte le rate da versare cumulativamente). Precisiamo che il programma ‘TRIBRADD’ viene reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione. |
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(comunicazione 08/06/2021) |
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 40/2021
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 01/06/2021, ha precisato che il versamento delle addizionali regionali e comunali non doveva essere sospeso nei casi previsti dall’art. 61 del D.L. 18/2020, il quale ha ripreso ed esteso le casistiche di sospensione indicate nell’art. 8 del precedente D.L. 9/2020, senza tuttavia estendere la sospensione alle addizionali. Nella suddetta risoluzione, viene anche precisato che il versamento delle addizionali poteva invece essere sospeso nei casi previsti dall’art. 62 dello stesso D.L. 18/2020 (soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente). A tale proposito, nella comunicazione del 04/03/2020 avevamo precisato che la sospensione dei versamenti, a nostro avviso, non riguardava le addizionali: queste ultime rimanevano inoltre escluse dal posticipo del versamento effettuato tramite il programma ‘MODIVERS’, a meno che non venisse barrata un’apposita casella per includerle. La stessa risoluzione 40/E ammette che le disposizioni relative alle sospensioni potevano essere “fraintese” – ci sentiamo di aggiungere, anche in considerazione del fatto che, a suo tempo, non è stata fornita alcuna indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la risoluzione prevede la possibilità di omettere il versamento di sanzioni e interessi, purché le rate residue delle addizionali vengano versate “tempestivamente”. Purtroppo, non è chiaro quale sia esattamente il termine entro il quale si può effettuare il versamento delle rate residue, affinché l’Agenzia lo consideri “tempestivo”. Da parte nostra, stiamo predisponendo un apposito programma, sulla procedura Stampe Accessorie, che consentirà di modificare la data di scadenza delle rate residue delle addizionali, per versarle cumulativamente. |
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(acred792) |
RITENUTE FISCALI IN APPALTI
Con il presente aggiornamento sono state predisposte ulteriori funzionalità per la gestione degli appalti prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 124/2019, secondo le modalità indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12/02/2020 (vedere aggiornamenti di gennaio e febbraio 2020 Acred744 e Acred747 e comunicazione del 12/02/2020). Innanzitutto, sono state predisposte nuove voci da utilizzare per la ripartizione delle ritenute fiscali tra gli appalti. Sempre per quanto riguarda la gestione degli appalti, sul servizio Ditta – Centri di Costo sono stati predisposti alcuni nuovi campi, di seguito descritti, nella nuova sezione ‘Gestione versamenti per appalti’:
Facciamo presente che i campi sopra descritti devono essere compilati esclusivamente sui centri di costo che corrispondono ad appalti per i quali è prevista la ripartizione delle ritenute fiscali. Inoltre, precisiamo che gli stessi campi vengono considerati soltanto dal nuovo programma ‘RICONFAP’, documentato più avanti. NOTA: Sul servizio Ditta – Centri di Costo è stata predisposta anche la nuova sezione ‘Esportazione dati contabili’, nella quale è presente il campo ‘Codifica (opzionale)’. Il campo in questione può essere utilizzato per indicare il codice del centro di costo da riportare sui files di esportazione generati dalla procedura ‘Generazione file esportazione dati contabili’. Gli utenti interessati possono contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni a tale riguardo. Infine, è stato predisposto il nuovo programma ‘RICONFAP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe mensili’), che consente di generare i tributi fiscali relativi a tutti gli appalti tramite un unico lancio. In corrispondenza del programma ‘RICONFAP’ sono previste le seguenti opzioni:
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il mese di competenza (mese elaborato). Precisiamo che rimane possibile continuare ad utilizzare (se si preferisce) il precedente programma ‘RICONF24’. |
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(acred790) |
COMPENSAZIONE CREDITI DA CONGUAGLIO FISCALE
Come ricordato nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale sono compensati, sul modello F24, tramite i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale), fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza. Precisiamo che, a partire dall’anno successivo e comunque dopo aver “esaurito” (compensato o versato) le ritenute a debito relative all’anno di competenza, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale possono essere compensati con qualsiasi altra somma a debito. In tale situazione, è possibile rendere disponibile il credito residuo anche per la compensazione sui modelli F24 relativi a gestioni diverse dalle Paghe (ad esempio, sui modelli F24 relativi all’Autoliquidazione Inail). A seguito del presente aggiornamento, il codice tributo 6781 viene indicato automaticamente sul modello F24, in luogo dei codici tributo originari (1627 / 1669 / 1671), nel caso in cui il credito residuo derivante dai conguagli fiscali venga compensato con somme a debito relative a gestioni diverse dalle Paghe (ad esempio l’Autoliquidazione Inail). Sempre a seguito del presente aggiornamento, il codice tributo 6781 viene indicato automaticamente sul modello F24, in sostituzione dei codici tributo 1627 / 1669 / 1671, anche nel caso in cui il credito residuo derivante dai conguagli fiscali dell’anno 2020 venga compensato, negli anni 2021 – 2022, con le rate dei tributi sospesi per l’emergenza Covid nei periodi marzo – giugno 2020 oppure novembre – dicembre 2020. In relazione a quest’ultima situazione, precisiamo che non esistono indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo del codice tributo 6781 (è quindi possibile che la suddetta impostazione venga modificata, in caso di indicazioni diverse da parte dell’Agenzia). Precisiamo che l’indicazione automatica del tributo 6781, in entrambe le condizioni sopra descritte, viene effettuata a partire dalla scadenza del 16/03/2021. Restano quindi escluse (volutamente) le scadenze pregresse, al preciso scopo di evitare modifiche “accidentali” dei modelli F24 già prodotti, nel caso in cui le scadenze pregresse dovessero essere riaperte. |
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(acred789) |
RATEIZZAZIONE VERSAMENTI
A seguito del presente aggiornamento, è possibile gestire la ripresa dei versamenti sospesi alle scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020, per quanto riguarda la gestione Paghe (contributi Inps e ritenute fiscali). Ricordiamo che i versamenti in questione devono essere effettuati in un massimo di 4 rate, a partire dalla scadenza del 16/03/2021. La gestione predisposta per la ripresa e la rateizzazione dei versamenti al 16/03/2021 è analoga a quella prevista per la scadenza del 16/09/2020, documentata con gli aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e Acred772. Analogamente a quanto previsto per la ripresa dei versamenti al 16/09/2020, anche per la scadenza del 16/03/2021 occorre effettuare le seguenti operazioni per quanto riguarda i tributi della gestione Paghe:
Anche in questo caso, è possibile attribuire alle rate dei tributi sospesi una data di scadenza diversa dal giorno 16 del mese (precisamente il giorno 20, che rimane puramente convenzionale), nel caso in cui si preferisca versare le rate tramite un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalle normali elaborazioni mensili. In questo caso, la diversa data di scadenza viene attribuita non solo sulla prima rata, ma anche sulle rate successive. Per poter gestire la ripresa dei versamenti sospesi, è necessario che le scadenze dei tributi interessati NON risultino chiuse in modalità “Definitiva”: nel caso in cui le scadenze in questione siano state chiuse in modalità “Definitiva”, occorre riportarle alla condizione “Provvisoria”: le indicazioni a tale riguardo, sono riportate al punto 3.4. La condizione di tributo rateizzato o versato in un’unica soluzione viene gestita tramite appositi campi dell’Archivio Tributi (per i tributi Paghe, tali campi vengono avvalorati tramite il procedimento descritto al punto 3.3). I nuovi campi predisposti sui servizi dell’Archivio Tributi, e la conseguente rateizzazione, sono descritti al punto 3.5. Segnaliamo, infine, che sull’Archivio Tributi è stata predisposta anche una modalità “generalizzata” di rateizzazione, che consente di inserire rapidamente eventuali tributi da versare in rate mensili di uguale importo. Tale modalità può essere utilizzata, in particolare, per gestire le rateizzazioni richieste all’Inps ed è anch’essa descritta al punto 3.5. |
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(acred789) |
CONTROLLO VERSAMENTI SOSPESI
E’ possibile generare una stampa di controllo che verifica la presenza, sulle denunce Uniemens dei mesi di ottobre e novembre 2020, delle causali di sospensione relative ai contributi dei dipendenti e dei codici calamità relativi ai contributi dei collaboratori, consentendo di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi. Per la scadenza del 16/03/2021, la stampa in questione viene prodotta dal programma ‘FORMSCA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). Precisiamo che il criterio adottato è analogo a quelle previsto per il programma ‘FORMSCAD’ (aggiornamento Acred770). La stampa prodotta (‘VersamentiSospesi’) deve essere convertita in pdf con formato A4 Orizzontale, compresso 15. Sulla stampa sono riportate le sole ditte sulle quali viene rilevata almeno una causale di sospensione o un codice calamità, sulle denunce Uniemens presenti nel periodo indicato. Per ciascuna ditta, sono elencati i singoli mesi di competenza, con le relative causali di sospensione o codici calamità, l’importo dei contributi sospesi, la scadenza originaria degli stessi contributi e l’eventuale condizione di scadenza definitiva (relativa alla scadenza originaria).
Oltre a generare la stampa di controllo, il programma ‘FORMSCA2’ consente anche di compilare automaticamente il numero delle rate relative ai tributi sospesi, per quanto riguarda le ditte elencate nella stampa prodotta. Tale funzione viene svolta nella modalità ‘Definitiva’ ed è illustrata al successivo punto 3.2. Ricordiamo che le causali per la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, sono state attribuite indicando le voci 89A e 58A sul servizio Voci Fisse, al momento dell’elaborazione del mese interessato. I codici calamità relativi ai collaboratori sono stati invece attribuiti indicandoli sul servizio Dipendente – Altri Dati (oppure direttamente sulla denuncia Uniemens), indipendentemente dall’utilizzo delle voci di sospensione previste per i collaboratori (89C e 58C). Per quanto riguarda i tributi fiscali, non esistono codici di sospensione che possano essere controllati. Occorre comunque considerare che le aziende individuate dal programma ‘FORMSCA2’ (ossia quelle che hanno sospeso il versamento dei contributi) potrebbero essere interessate anche dalla sospensione dei tributi fiscali relativi alla gestione Paghe. Ricordiamo che, per i tributi fiscali, era possibile posticipare la data di scadenza in caso di sospensione del versamento, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ per impostare una data convenzionale a discrezione dell’Utente (comunque successiva alla scadenza ordinaria). La stessa possibilità era prevista anche per le causali contributive ‘C10’ / ‘CXX’, nel caso in cui si preferisse non utilizzare le voci di sospensione relative ai collaboratori. Ricordiamo che è disponibile una stampa di controllo che consente di ottenere un elenco dei soli tributi che presentano determinate caratteristiche, selezionando sia il periodo di competenza che la data di scadenza. Se la data di scadenza dei tributi sospesi è stata posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, è possibile individuare tali tributi tramite il programma ‘TRIBCONT’, indicando un periodo di scadenza relativo alla data posticipata, in combinazione con il periodo di competenza originario. In alternativa, se la scadenza (originaria o posticipata) dei tributi sospesi non è stata chiusa in modalità ‘Definitiva’, è possibile individuare tali tributi selezionando le scadenze ‘Non definitive’. |
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(acred789) |
INDICAZIONE NUMERO RATE
Ricordiamo che, per i tributi relativi alla gestione Paghe, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi deve essere indicato sul servizio Ditta – Abilitazione, compilando la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’. Sulla tabella in questione sono state aggiunte le scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020: anche per tali scadenze, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi va indicato negli appositi campi: è possibile indicare un massimo di 4 rate, versate mensilmente a partire dal 16/03/2021. Indicando ‘1’, si ottiene il versamento in un’unica rata. Se un campo non viene compilato, si intende che i tributi in questione sono stati versati alla scadenza originaria. Precisiamo che il numero delle rate deve essere presente sulla decorrenza valida rispetto alla Data Finale indicata al lancio del programma che genera i tributi rateizzati (‘TRIBRAT2’ descritto al successivo punto 3.3), ossia sulla decorrenza più recente rispetto al 30/11/2020. Tuttavia, a nostro avviso risulta più chiaro per l’Utente (sebbene non sia obbligatorio) riportarlo anche sulla decorrenza del 01/01/2021, che è già presente in archivio. E’ possibile compilare automaticamente la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, per le scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020, utilizzando il programma ‘FORMSCA2’ nella modalità ‘Definitiva’. Come indicato al punto 3.1, il programma ‘FORMSCA2’ consente di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi. Se viene selezionata la modalità ‘Definitiva’, occorre indicare anche il numero delle rate che si intende riportare nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ per le scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020. Nella modalità ‘Definitiva’, sulla stampa prodotta viene aggiunta una riga con l’indicazione dei dati riportati sul servizio Ditta – Abilitazione per ciascuna scadenza interessata. Naturalmente, rimane sempre possibile modificare il numero delle rate, operando sul servizio Ditta – Abilitazione, dopo aver utilizzato il programma ‘FORMSCA2’. E’ anche possibile utilizzare il programma ‘FORMSCA2’, in modalità ‘Definitiva’, lasciando impostato il numero delle rate proposto automaticamente (1 rata, corrispondente al versamento in un’unica soluzione al 16/03/2021). Se si adotta tale modalità, occorre poi modificare il numero delle rate sulle aziende che intendono rateizzare il versamento. Una volta indicato (in automatico o manualmente), negli appositi campi del servizio Ditta – Abilitazione, il numero delle rate relativo alle scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020, occorre eseguire l’aggiornamento dei tributi rateizzati, tramite il programma ‘TRIBRAT2’ descritto al successivo punto 3.3. |
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(acred789) |
GENERAZIONE TRIBUTI RATEIZZATI
Per i tributi relativi alla gestione Paghe, dopo aver indicato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione (punto 3.2), occorre aggiornare l’Archivio Tributi, riportando il numero delle rate sui singoli tributi interessati. Nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89A / 58A per i dipendenti, 89C / 58C per i collaboratori), è necessario “generare” un nuovo tributo per il versamento delle somme sospese. Ricordiamo che, in presenza delle voci di sospensione dei contributi Inps, il valore dei contributi sospesi è stato decurtato dal totale da versare sui tributi originari (‘DM10’ per i dipendenti, ‘C10’ / ‘CXX’ per i collaboratori). Occorre quindi aggiornare l’Archivio Tributi per la ripresa dei versamenti al 16/03/2021: a tale scopo, deve essere eseguito il programma ‘TRIBRAT2’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). Il criterio adottato è analogo a quello previsto per il programma ‘TRIBRATE’ (aggiornamento Acred770). Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare rispettivamente ‘01/09/2020’ e ‘30/11/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni dei versamenti (se non ci sono aziende che adottano il criterio di “cassa”, la data iniziale può essere impostata al ‘01/10/2020’). Il programma considera i tributi per i quali, sul servizio Ditta – Abilitazione (tabella ‘Rateizzazioni versamenti Covid-19’) alle scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020, è stato indicato un numero di rate maggiore di zero, in corrispondenza della tipologia (tributi fiscali / Inps dipendenti / Inps collaboratori) e della data di scadenza originaria del tributo. Sui tributi per i quali risulta compilato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, il programma ‘TRIBRAT2’ attribuisce la nuova opzione relativa alla rateizzazione prevista dal 16/03/2021 (vedere successivo punto 3.5), riportando il numero delle rate previste. Inoltre, la data di scadenza del tributo viene portata al 16/03/2021 (oppure al 20/03/2021, se viene abilitata l’opzione descritta più avanti). Per quanto riguarda i tributi fiscali, precisiamo che vengono sempre “aggiornati” i tributi originari secondo i criteri sopra descritti, riportando il numero delle rate e la condizione di tributo rateizzato. Sul programma ‘TRIBRAT2’ sono state aggiunte le opzioni che consentono di includere o escludere, dalla rateizzazione, i tributi da 730 e l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (casistiche non presenti alle scadenze gestite dal programma ‘TRIBRATE’). Per i contributi Inps dei dipendenti, viene generato un nuovo tributo con codice ‘DSOS’, sul quale viene riportato lo stesso importo presente sulla causale di sospensione (denuncia Uniemens), comprensivo dei decimali. E’ prevista un’opzione che consente di arrotondare l’importo all’euro (non esistono indicazioni a riguardo). Conformemente a quanto previsto dal messaggio Inps n. 2871/2020, sul tributo ‘DSOS’ si indica la posizione Inps seguita dalla causale di sospensione, e si compila anche il periodo finale indicando lo stesso mese di competenza del periodo iniziale. Precisiamo che la causale di sospensione ed il relativo importo vengono rilevati dalla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese ed alla stessa posizione Inps (non ha quindi rilevanza la causale eventualmente indicata sul servizio Ditta – Abilitazione). Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, se non sono state utilizzate le voci di sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, o comunque se l’importo presente sul tributo ‘DM10’ risulta al lordo di quanto indicato sulla causale di sospensione, è possibile aggiornare l’importo di tale tributo, riportandovi il totale della denuncia Uniemens al netto della causale di sospensione. Per attivare tale trattamento, occorre barrare la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’, nelle opzioni del programma ‘TRIBRAT2’. Naturalmente, sul tributo ‘DM10’ non viene mai riportato il numero delle rate. Precisiamo che, attivando la suddetta opzione, viene comunque generato il tributo ‘DSOS’, sul quale è riportato il valore presente sulla causale di sospensione ed il numero delle rate previste. Per i contributi Inps dei collaboratori, vengono appositamente generati i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sulla base delle denunce Uniemens (sezione ‘Autonomi’) nelle quali è presente il codice calamità (l’importo da versare viene calcolato considerando l’imponibile e l’aliquota presente su tali denunce). Tale criterio è valido nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89C / 58C) e, quindi, non siano presenti in archivio i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ originari. Barrando la casella ‘Versamento separato’, sui tributi trattati viene attribuita la data convenzionale del 20/03/2021, in modo da produrre un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalla normale elaborazione mensile. Il versamento separato interessa TUTTE le rate: anche le eventuali rate successive mantengono la scadenza al giorno 20 di ciascun mese e, quindi, devono essere versate separatamente dai normali tributi mensili. Ricordiamo che la scadenza al 20 del mese è puramente convenzionale: il versamento deve comunque essere effettuato entro la normale scadenza del modello F24. Come già detto, è stata prevista un’opzione che consente di escludere, dalla rateizzazione, i tributi a debito derivanti dal conguaglio del 730: a tale scopo, occorre barrare la casella ‘Escludi tributi a debito da 730’.
E’ stata prevista anche la casella ‘Includi tributo 1712’, che consente di includere, tra i tributi fiscali da rateizzare, l’anticipo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, in scadenza al 16/11/2020.
Precisiamo che, per i tributi a debito da 730 e per il tributo 1712, la rateizzazione dal 16/03/2021 viene attivata (se richiesta tramite le opzioni sopra descritte) soltanto in presenza di un numero di rate nella casella relativa ai tributi fiscali per la scadenza originaria, sul servizio Ditta – Abilitazione. Sempre per quanto riguarda i tributi fiscali (Irpef e addizionali), è possibile indicare un valore minimo, al di sotto del quale viene impostato il versamento in un’unica soluzione (una sola rata). Il valore in questione può essere indicato nel campo ‘Importo minimo per rateizzazione tributi fiscali’ (sono previste 4 cifre intere, senza virgola né decimali). Se l’importo di un tributo fiscale da rateizzare risulta inferiore al valore indicato, il tributo viene versato in un’unica soluzione al 16/03/2021, riportando ‘1’ nel numero di rate (anziché il numero di rate indicato su Ditta – Abilitazione). Relativamente al tributo ‘DSOS’, è possibile arrotondare all’unità di euro l’importo da rateizzare (non le singole rate), barrando la casella ‘Arrotonda importo DSOS’. Come già detto, sul tributo ‘DSOS’, viene riportato l’importo presente sulla causale di sospensione: tale importo è presente sulla denuncia Uniemens (sezione Aziendale), comprensivo dei centesimi e, nella stessa forma, viene riportato sul tributo ‘DSOS’. Secondo la circolare Inps n. 63/2002, gli importi derivanti da denunce periodiche vanno versati arrotondando il valore all’unità di euro (il tributo ‘DSOS’ potrebbe essere considerato tale, in quanto risulta dalla denuncia Uniemens). L’eventuale arrotondamento all’unità di euro viene mantenuto, sul modello F24, solo in caso di versamento in un’unica soluzione: in caso di rateizzazione, l’importo delle rate viene calcolato comprensivo dei centesimi. A questo riguardo, ricordiamo che nella circolare Inps n. 63/2002 sopra citata è specificato che i versamenti rateali di somme a debito vanno indicati, sul modello F24, con arrotondamento al centesimo di euro. Analogamente a quanto previsto sul programma ‘TRIBRATE’, è possibile posticipare al 16/03/2021 (o al 20/03/2021) anche il versamento dei tributi presenti nella sezione Inps, per i quali NON era prevista la sospensione, ma che comunque non sono stati versati alla scadenza originaria, in modo da versarli unitamente ai tributi sospesi e rateizzati. Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, precisiamo che viene anch’esso posticipato, nel caso in cui venga barrata la casella ‘Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati’. Ricordiamo che il tributo ‘DM10’ originario corrisponde alla somma “residua” al netto della causale di sospensione e dovrebbe essere stato versato alla scadenza originaria (se a debito) o compensato a partire dalla stessa scadenza (se a credito). Nel caso in cui il tributo ‘DM10’ (corrispondente alla somma “residua”) non sia versato o compensato alla scadenza originaria, viene posticipato tramite l’opzione sopra descritta. In tale condizione, se il tributo ‘DM10’ risulta a debito, viene automaticamente trasformato in ‘RC01’ (codice tributo da utilizzare per i versamenti effettuati in ritardo). Sul tributo ‘RC01’ viene compilato il periodo fine con lo stesso mese e anno del periodo inizio, come previsto dalle specifiche relative al modello F24. Per tutti i tributi sui quali viene riportato (dal servizio Ditta – Abilitazione) un numero di rate maggiore di zero, i criteri adottati nella generazione delle rate sono i seguenti (gli stessi previsti sul programma ‘TRIBRATE’):
Sulla stampa prodotta (‘TributiRateizzati’, da convertire in pdf con formato A4, compresso 15) vengono indicati tutti i tributi rateizzati o versati in unica soluzione al 16/03/2021, rilevati dall’Archivio Tributi nel periodo di competenza selezionato. Occorre tenere presente che potrebbero essere riportati in stampa anche eventuali tributi sui quali la rateizzazione era stata impostata in precedenza e che non sono stati ulteriormente trattati da ‘TRIBRAT2’ (ad esempio, nel caso in cui la scadenza del 16/03/2021 fosse stata chiusa in modo ‘Definitivo’ prima di rilanciare ‘TRIBRAT2’). Può essere prodotto anche un elenco di segnalazioni (‘TributiRateizzatiSegnlaz’), che devono essere verificate. In particolare, se è presente la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, con l’indicazione della data di scadenza e l’elenco dei tributi interessati, occorre tenere presente che i tributi in questione non vengono aggiornati da ‘TRIBRAT2’.
Un’altra segnalazione rilevante è la presenza di rate Inps di importo inferiore al limite minimo (E. 50,00): in tal caso, occorre modificare il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, e poi rilanciare il programma ‘TRIBRAT2’. Un caso particolare da controllare (per il quale non vengono prodotte segnalazioni), riguarda l’eventualità che siano stati sospesi i soli contributi a carico ditta (tramite le voci 89A / 89C) e siano stati invece versati i contributi a carico dei dipendenti / collaboratori (quindi senza utilizzare le voci 58A / 58C): in tali situazioni, dopo aver lanciato il programma ‘TRIBRAT2’, è opportuno verificare l’importo risultante sulle causali ‘DSOS’ / ‘C10’ / ‘CXX’. Per quanto riguarda i tributi a credito, precisiamo che NON vengono mai rateizzati o posticipati al 16/03/2021. |
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(acred789) |
SCADENZE GIA’ DEFINITIVE
Ricordiamo che i tributi la cui scadenza risulta già ‘Definitiva’, non possono essere aggiornati, inseriti o cancellati (né singolarmente dai servizi dell’Archivio Tributi, né massivamente tramite apposite procedure). Nei casi in questione, occorre annullare la condizione di scadenza ‘Definitiva’ riportandola a ‘Provvisoria’: a tale scopo, è possibile intervenire su ciascuna scadenza interessata, tramite il servizio Tributi per Scadenza (menù Archivio Tributi), impostando la condizione ‘Provvisoria’ nel campo Chiusura Scadenza e confermando la variazione. Dopo aver eseguito il programma ‘TRIBRAT2’ (ed aver verificato i risultati), prima di chiudere i modelli F24 relativi alla scadenza del 16/03/2021, occorre chiudere nuovamente in modalità ‘Definitiva’ le scadenze originarie che sono state portate alla condizione di ‘Provvisoria’, nel caso in cui si riferiscano a modelli F24 effettivamente presentati. Come già indicato al punto 3.3, i tributi a credito che risultano compensati su modelli F24 che non sono stati presentati, devono essere resi nuovamente disponibili per i prossimi versamenti. Le scadenze relative a tali modelli F24 vanno quindi portate alla condizione di ‘Provvisoria’, dopodiché è possibile ricaricare i crediti in questione tramite il programma ‘TRIBRAT2’ (se rientrano nei periodi di competenza oggetto di rateizzazione). In alternativa, i crediti in questione possono essere resi disponibili trasferendoli nuovamente sull’Archivio Tributi, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte, lanciandola sul mese di competenza con l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’. |
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(acred789) |
GESTIONE RATE SU ARCHIVIO TRIBUTI
Ricordiamo che la gestione dei tributi sospesi può anche essere effettuata direttamente sul servizio Tributi per Competenza (menù Archivio Tributi), operando a livello di singolo tributo oppure di intero periodo di competenza. Rispetto a quanto previsto per la rateizzazione di settembre 2020 (aggiornamento Acred770), sono state previste due nuove modalità di rateizzazione: una specifica per la ripresa dei versamenti al 16/03/2021 e l’altra, invece, di uso generale. La prima modalità, specifica per la rateizzazione al 16/03/2021 dei versamenti sospesi alle scadenze del 16/11 e 16/12, è descritta sul servizio ‘Tributi per Competenza’ come ‘COVID19 – prima rata 16/03/2021 – max 4 rate’, mentre sulla finestra relativa al singolo tributo è descritta in forma abbreviata ‘COVID19 – Marzo 2021’. La seconda modalità, di uso generale, è descritta come ‘Rateizzazione libera – inserire prima rata – max 60 rate’ sul servizio ‘Tributi per Competenza’ e in forma abbreviata ‘Rateizzazione libera’ sulla finestra relativa al singolo tributo. Ricordiamo che la condizione di rateizzazione prevista sul servizio ‘Tributi per Competenza’ vale per tutti i tributi presenti nel periodo di competenza selezionato: tale modalità, per i motivi già spiegati nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred770, non viene mai adottata sulle rateizzazioni predisposte in automatico per la gestione Paghe e non è consigliabile utilizzarla (per quanto riguarda la gestione Paghe) neppure operando manualmente sull’Archivio Tributi. Sulla finestra per la gestione del singolo tributo, richiamata dal servizio ‘Tributi per Competenza’ (cliccare sulla casella ‘Scelta’ in corrispondenza del tributo da selezionare), è possibile impostare la modalità di rateizzazione ed indicare il numero delle rate. La modalità di rateizzazione deve essere selezionata nella tendina ‘Rateizzazione’: come già detto, per i tributi sospesi alle scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020 occorre selezionare l’opzione ‘COVID19 – Marzo 2021’, che prevede un numero di rate da un minimo di 1 (unica rata) fino ad un massimo di 4 rate mensili. Come già detto, è stata prevista anche la nuova opzione ‘Rateizzazione libera’, che consente di generare un numero qualsiasi di rate mensili (massimo 60 rate). Anche in questo caso, consigliamo di attivare la rateizzazione sul singolo tributo, indicando l’importo complessivo da rateizzare, la data di scadenza della prima rata ed il numero delle rate. La nuova opzione risulta utile, in particolare, per inserire i debiti verso l’Inps, per i quali è stata richiesta la rateizzazione. Nei casi in questione, l’Inps fornisce il calcolo delle rate (comprensive degli interessi), le quali risultano tutte di uguale importo ad eccezione della prima (sulla prima rata viene portata la differenza derivante dagli arrotondamenti).
Ricordiamo che, sui tributi rateizzati, è possibile visualizzare l’importo, la data di scadenza ed altre informazioni relative alle singole rate, cliccando in corrispondenza della data di scadenza, nell’elenco dei tributi presentato sul servizio ‘Tributi per Competenza’. Se la scadenza della singola rata non è ‘Definitiva’, dalla stessa finestra è anche possibile modificare l’importo della rata (viene effettuato un controllo rispetto all’importo complessivo) e le altre informazioni previste. |
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(acred787) |
NOTA CONTABILE – TRIBUTO 1066
A seguito del presente aggiornamento, sulla prima pagina della nota contabile viene riportato il nuovo tributo 1066, utilizzato per il versamento delle rate relative all’ulteriore detrazione L. 21/2020. Precisiamo che la presente modifica non interessa in alcun modo l’Archivio Tributi o i dati contabili: entrambi venivano già determinati correttamente a seguito dell’aggiornamento Acred786. |
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(acred786) |
VERSAMENTO RATE ULTERIORE DETRAZIONE
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 28/01/2021, è stato istituito il nuovo codice tributo ‘1066’, da utilizzare per il versamento delle rate relative all’ulteriore detrazione L. 21/2020. Con il presente aggiornamento, viene quindi rilasciata la generazione automatica del tributo 1066. Precisiamo che il tributo 1066 deve essere utilizzato per versare le rate recuperate nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale di fine anno. Ricordiamo che la rata trattenuta nel mese del conguaglio viene invece versata sommandola all’Irpef risultante dallo stesso conguaglio (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781). Sulle aziende per le quali è già stato elaborato il mese di gennaio 2021 prima del presente aggiornamento, per ottenere la generazione del tributo 1066 è opportuno rielaborare lo stesso mese di gennaio (eventualmente anche tramite la procedura Rielaborazione Ditte, se risulta più comodo), abilitando l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’ (è necessario che la scadenza interessata non sia stata chiusa in modo definitivo). Naturalmente, il tributo 1066 sarà generato soltanto se è effettivamente presente il recupero a rate dell’ulteriore detrazione. |
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(acred786) |
TRIBUTO 1701 – CRITERIO DI “CASSA”
Ricordiamo che il codice tributo 1701, utilizzato sia per la compensazione che (in caso di recupero) per il versamento del bonus fiscale previsto dalla L. 21/2020, è stato istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 26/06/2020 e è stato rilasciato con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768. Come precisato nell’aggiornamento Acred768, la risoluzione 35/E non ha fornito indicazioni dettagliate in merito ai criteri di utilizzo del nuovo tributo: è stata perciò predisposta una gestione del tributo 1701 secondo criteri analoghi a quelli previsti per il tributo 1655, relativo al precedente bonus fiscale L. 190/2014, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che il tributo 1655 prevede la possibilità di essere compensato nello stesso mese in cui viene erogato: per le aziende che adottano il criterio di “cassa”, quindi, la data di scadenza di tale tributo viene impostata al 16 del mese successivo a quello di elaborazione (aggiornamento di maggio 2014 Acred533), mentre per gli altri tributi fiscali la data di scadenza viene impostata al 16 del secondo mese successivo (sempre se viene adottato il criterio di “cassa”). Precisiamo che la modifica non ha alcun effetto per le aziende che adottano il criterio di “competenza”: per tali aziende, la data di scadenza di tutti i tributi fiscali corrisponde sempre al giorno 16 del mese successivo a quello di elaborazione. |
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(comunicazione 24/12/2020) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL 16/12/2020
Con il messaggio Inps n. 4840 del 23/12/2020 (disponibile sul sito Inps dal 24/12), sono state fornite le codifiche necessarie per la compilazione delle denunce Uniemens da inviare entro il 31 dicembre, relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi in scadenza al 16/12/2020. Ricordiamo che, con la nostra comunicazione del 14/12/2020, abbiamo fornito le indicazioni operative da adottare per sospendere i versamenti contributivi e fiscali in scadenza al 16/12: tali istruzioni restano valide, tuttavia devono essere integrate con quanto riportato nella presente comunicazione. Precisiamo che tutte le modifiche di seguito descritte, sono disponibili contestualmente alla presente comunicazione. Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, nel messaggio Inps viene confermata la validità della causale ‘N974’ anche per la scadenza del 16/12, limitatamente ai casi di sospensione dovuti al tipo di attività (in correlazione con la regione di ubicazione), secondo i criteri previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 157/2020. Come indicato nella nostra comunicazione del 14/12, indicando le voci 58A e 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta veniva riportata automaticamente la causale ‘N974’ nella sezione aziendale della denuncia Uniemens. Nei casi di sospensione che rientrano tra quelli previsti dal comma 3 sopra citato, quindi, non occorre effettuare ulteriori interventi. Nel caso in cui NON siano state utilizzate le voci 58A e 89A per sospendere i versamenti, occorre indicarle sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), rielaborando poi il mese di novembre. Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori (Inps gestione separata), restano valide tutte le istruzioni operative riportate nella nostra comunicazione del 14/12. Sempre relativamente ai contributi dei collaboratori e amministratori, il messaggio Inps ha previsto nuovi codici calamità:
Come nel caso delle precedenti sospensioni che hanno interessato i contributi dei collaboratori (aggiornamento di aprile 2020 Acred755), i codici calamità possono essere indicati nell’apposito campo del servizio Dipendente – Altri Dati. In tal caso, occorre rigenerare le denunce Uniemens interessate, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, sul menù Amministratore Paghe: a tale riguardo, facciamo presente che vengono rigenerate TUTTE le denunce del mese selezionato, comprese le denunce aziendali ed individuali relative ai dipendenti. |
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(acred781) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2021, corrispondente allo 0,01%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2021.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall’Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred781) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Come negli anni precedenti, i crediti relativi al bonus fiscale L. 190/2014 (tributo 1655) e all’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Lo stesso criterio è stato adottato per i crediti relativi al nuovo bonus fiscale L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamento di luglio 2020 Acred768) ed al “premio lavoro in sede” (tributo 1699, aggiornamento di aprile 2020 Acred754). Ricordiamo che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo. |
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(comunicazione 14/12/2020) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/12/202
Come indicato nella nostra precedente comunicazione del 03/12/2020, il D.L. n. 157 del 30/11/2020, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30/11/2020, ha previsto (art. 2) la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta ed i versamenti IVA. Nella suddetta comunicazione del 03/12/2020 sono elencate le condizioni che danno diritto alla sospensione. Nel caso in cui non sia possibile attendere le indicazioni Inps, ricordiamo che la sospensione può essere gestita secondo le stesse modalità adottate in precedenza, di seguito brevemente riepilogate:
Naturalmente, non appena l’Inps pubblicherà le indicazioni tecniche ed i chiarimenti necessari per gestire la sospensione dei versamenti contributivi, da parte nostra forniremo le conseguenti variazioni ed istruzioni operative. |
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(comunicazione 03/12/2020) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/12/202
Il D.L. n. 157 del 30/11/2020 (cd. ‘Ristori-quater’), pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30/11/2020, all’art. 2 ha previsto la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta. La sospensione interessa anche i versamenti IVA. La sospensione dei versamenti interessa i soggetti (aziende e professionisti) che presentano almeno una delle condizioni elencate nell’art. 2 del decreto:
Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti contributivi, l’Inps dovrà istituire delle nuove causali di sospensione da indicare sulla denuncia Uniemens. E’ possibile che, in questo caso, le causali Inps risultino differenziate sulla base delle condizioni che danno diritto alla sospensione. Tra i contributi sospesi dovrebbero rientrare anche i contributi a carico dei dipendenti trattenuti in busta paga (come in occasione delle precedenti sospensioni). Per fornire, da parte nostra, le indicazioni operative che consentano di gestire la sospensione dei versamenti, occorre conoscere quali interpretazioni intende adottare l’Inps, in merito alle diverse questioni sopra citate:
Precisiamo che, se si ha necessità di gestire la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali prima che vengano emanate le necessarie disposizioni da parte dell’Inps, è possibile adottare le stesse modalità di gestione previste in occasione delle precedenti sospensioni. In tal caso, tuttavia, non possiamo garantire che le gestioni adottate (soprattutto per quanto riguarda i versamenti contributivi) risultino poi valide alla luce delle indicazioni che saranno fornite dall’Inps. Relativamente alle ritenute fiscali, facciamo presente che l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributo 1712 in scadenza al 16/12/2020) non dovrebbe rientrare tra le ritenute fiscali interessate dalla sospensione. A tale riguardo, naturalmente, occorrerebbe un’indicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. |
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(comunicazione 16/11/2020) |
CIRCOLARE INPS n. 129 del 13/11/2020
Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 129 del 13/11/2020, con ulteriori indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020. La circolare Inps 129/2020 riporta il codice della causale di sospensione da indicare sulla denuncia Uniemens di ottobre: per applicare la sospensione prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020, occorre indicare la nuova causale ‘N974’ sulla denuncia aziendale (servizio ‘Uniemens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme a credito’). Per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato 2, la circolare 129/2020 riporta indicazioni sostanzialmente differenti da quelle fornite con la precedente circolare 128/2020: nella nuova circolare è chiaramente indicato che tali attività possono beneficiare della sospensione soltanto nelle regioni dichiarate zone “rosse” ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020, mentre NON possono beneficiarne nelle regioni dichiarate zone “arancioni” (come era invece indicato nella circolare 128/2020). A tale riguardo, nella nostra precedente comunicazione del 11/11/2020 avevamo segnalato un’incongruenza tra le indicazioni riportate nella circolare Inps 128/2020 e le disposizioni stabilite dall’art. 11 del D.L. 149/2020. Infine, la circolare Inps precisa che la sospensione dei versamenti prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020 sarebbe sostitutiva (e non aggiuntiva) rispetto alla sospensione prevista dall’art. 13 del D.L. 137/2020. Al momento, quindi, non sarebbero previste ulteriori sospensioni per i versamenti contributivi relativi al mese di novembre, in scadenza al 16/12/2020. |
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(comunicazione 16/11/2020) |
PROGRAMMA ‘MODIVERS’ – NUOVA OPZIONE
Segnaliamo che, su richiesta, abbiamo aggiunto un’opzione sul programma ‘MODIVERS’ (vedere nostra comunicazione del 11/11/2020), tramite la quale è possibile escludere i tributi derivanti dal modello 730-4. Barrando la nuova casella ‘Escludi tributi da 730’, i corrispondenti tributi non vengono considerati ai fini del posticipo della data di scadenza. |
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(comunicazione 13/11/2020) |
CIRCOLARE INPS n. 128 del 12/11/2020
Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 128 del 12/11/2020, con le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020. Innanzitutto, facciamo presente che la circolare Inps non riporta il codice della nuova causale di sospensione, da indicare sulla denuncia Uniemens di ottobre. E’ comunque possibile procedere come indicato nelle nostre comunicazioni del 11/11/2020 e 12/11/2020, ossia utilizzare una delle causali preesistenti per sospendere i contributi (generandola tramite la rielaborazione del mese di ottobre, oppure indicandola direttamente sulla denuncia aziendale Uniemens). La circolare Inps ha chiarito che la sospensione non riguarda le rate dei tributi sospesi, relativi al periodo di competenza febbraio – maggio 2020, versati in forma rateale a partire del 16/09/2020. La terza rata dei versamenti in questione deve quindi essere versata alla normale scadenza del 16/11/2020 (di conseguenza, la data di scadenza di tale rata non deve essere posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, descritto nelle nostre precedenti comunicazioni). Infine, la circolare Inps ha riportato un’indicazione che fa sorgere qualche dubbio di coerenza rispetto a quanto previsto dal D.L. 149/2020: per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato 2, nella circolare è scritto che la sospensione dei versamenti interessa sia le zone “arancioni” che le zone “rosse”. Nell’art. 11 del D.L. 149/2020, al secondo comma è scritto che le attività elencate nell’Allegato 2 sono interessate dalla sospensione nelle zone “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020”: nelle ordinanze del Ministero della Salute del 4/11/2020 e 10/11/2020, le zone individuate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020 sono unicamente quelle definite “rosse”. Nelle stesse ordinanze, le zone definite “arancioni” sono invece quelle individuate ai sensi dell’art. 2 del DPCM. Non appare chiaro, quindi, come mai l’Inps ritiene che la sospensione interessi le attività elencate nell’Allegato 2 anche nelle zone “arancioni”. |
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(comunicazione 12/11/2020) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
In merito alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020, precisiamo che, per ottenere la sospensione dei contributi a carico del dipendente (già trattenuti in busta paga), unitamente alla sospensione dei contributi a carico ditta, tramite la rielaborazione del mese di ottobre, occorre indicare sulle Voci Fisse anche la voce 58A, secondo le stesse modalità previste per la voce 89A, descritte nella nostra comunicazione del 11/11/2020. Naturalmente, se si preferisce adottare la modalità alternativa descritta nella stessa comunicazione del 11/11/2020, ossia indicare la causale di sospensione direttamente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ (anziché rielaborare il mese di ottobre), non occorre tenere conto della presente precisazione relativa alla voce 58A. Con l’occasione, segnaliamo che l’Inps ha confermato (ad Assosoftware) che la sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020 ha effetto unicamente sui contributi relativi ai lavoratori dipendenti del settore privato (come ipotizzato nella nostra comunicazione del 11/11/2020). |
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(comunicazione 11/11/2020) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/11/2020
Il D.L. n. 149 del 9/11/2020 (cd. ‘Decreto Ristori-bis’) ha previsto la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/11/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro e le ritenute fiscali versate dai sostituti d’imposta. La sospensione interessa determinati codici attività, elencati nel decreto, alcuni dei quali sono validi su tutto il territorio nazionale, mentre altri soltanto in alcune regioni (vedere paragrafi successivi). In merito alla sospensione dei versamenti, precisiamo che il precedente D.L. n. 137 del 28/10/2020 (cd. ‘Decreto Ristori’) aveva previsto, all’art. 13, la sospensione dei versamenti previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria “dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”, in relazione ad una serie di codici attività validi su tutto il territorio nazionale. Si trattava, quindi dei contributi relativi al mese di novembre, da versare alla scadenza del 16/12/2020. Il nuovo D.L. 149/2020, all’art. 11, pur richiamando il suddetto art. 13 del D.L. 137/2020, riporta una diversa indicazione dei versamenti da sospendere, ossia quelli “dovuti nel mese di novembre 2020”. Letteralmente, quindi, la nuova sospensione riguarda i versamenti contributivi in scadenza al 16/11/2020, sempre in relazione ai “datori di lavoro privati”. Il D.L. 149/2020, all’art. 7, ha previsto anche la sospensione del versamento delle ritenute fiscali che scadono nel mese di novembre 2020. Tale sospensione interessa i sostituti d’imposta che rientrano nelle categorie indicate nello stesso articolo: tra queste, sono incluse anche le attività elencate nell’Allegato 2 del decreto, tuttavia non viene fornito un elenco ufficiale e completo dei codici attività interessati. Per alcune attività la sospensione interessa tutto il territorio nazionale, per altre attività riguarda solo le regioni “arancioni” o “rosse” ai sensi rispettivamente dell’art. 2 e 3 del DPCM 3/11/2020, per altre ancora (attività elencate nell’Allegato 2) soltanto le regioni “rosse” ai sensi dell’ art. 3 del DPCM 3/11/2020. Per tutti i versamenti sospesi ai sensi del D.L. 149/2020 (art. 7 e art. 11), la ripresa dei versamenti è prevista al 16/03/2021, in un massimo di 4 rate senza interessi (ovviamente, la gestione della rateizzazione sarà rilasciata in seguito). Visti i tempi strettissimi per gestire la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/11/2020, con la presente comunicazione forniamo le prime indicazioni operative. Occorre tenere presente che, in assenza di qualsiasi indicazione ufficiale da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, permangono numerosi dubbi in merito alle modalità di applicazione del decreto. Da parte dell’Inps, al momento sono arrivate le seguenti indicazioni (tramite Assosoftware):
Si tratta, quindi, dello stesso criterio adottato per sospendere i contributi Inps nel periodo da marzo a giugno 2020. Per gestire la sospensione dei versamenti contributivi Inps tramite una causale di sospensione, occorre indicare la voce 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), sulle ditte interessate dalla sospensione. In alternativa, se si preferisce, è possibile indicare la voce 89A a livello di contratto (sui contratti maggiormente interessati), inserendola poi, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’, sulle ditte per le quali non deve essere applicata la sospensione. In alternativa al metodo sopra descritto, se si preferisce non rielaborare il mese di ottobre, è possibile indicare direttamente la causale di sospensione sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, nella sezione ‘Altre somme a credito’. Anche in questo caso, per il momento occorre indicare una delle causali preesistenti, sostituendola poi con la nuova causale che sarà istituita dall’Inps. L’importo da indicare può essere rilevato dalla nota contabile, considerando i contributi Inps (ditta + dipendente) e le eventuali quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria ed escludendo ogni altro importo a debito o a credito. Ricordiamo che, oltre al tributo ‘DM10’ ed ai tributi fiscali, alla scadenza del 16/11 possono essere presenti altri tributi che non rientrano tra quelli oggetto di sospensione: ad esempio i contributi dei committenti, oppure le somme da versare agli enti bilaterali o ai fondi di assistenza sanitaria previsti contrattualmente. Per quanto riguarda la sospensione dei tributi fiscali, è possibile utilizzare il programma ‘MODIVERS’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), per posticipare la data di scadenza di tali tributi e separarli così dagli eventuali tributi che rimangono in scadenza al 16/11/2020. Utilizzando il programma ‘MODIVERS’ con i parametri sopra indicati, vengono escluse le eventuali rate dei tributi sospesi nel periodo da marzo a giugno 2020, il cui versamento è ripreso in forma rateale a partire dal 16/09/2020. Le modifiche al programma ‘MODIVERS’ sopra descritte sono disponibili contestualmente alla presente comunicazione. Naturalmente, ci riserviamo di fornire nuove istruzioni operative a seguito delle indicazioni che saranno pubblicate dall’Inps o dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni. |
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(acred777) |
MODELLO F24 – CONTROLLO ENTRATEL
Al momento della generazione del modello F24 in formato Entratel, viene adesso eseguito automaticamente anche il controllo del file da inviare, utilizzando i componenti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il controllo viene effettuato con lo stesso metodo adottato per l’invio telematico della CU e del 770: una volta terminata la procedura, sulla gestione delle stampe è presente, insieme al file da inviare, anche il report con l’esito del controllo. Tale report ha lo stesso nome del file da inviare, seguito dal suffisso ‘.wri’ (ricordiamo che può essere visualizzato o stampato, oppure scaricato ed aperto con Word, mentre non è opportuno convertirlo in pdf). Il controllo Entratel viene eseguito su tutte le procedure di stampa ed invio telematico del modello F24, disponibili sui menù Amministrazione del Personale, Autoliquidazione Inail e Archivio Tributi. Lo stesso controllo viene eseguito anche dal servizio Tributi per Scadenza, nel caso in cui venga prodotto il file in formato Entratel. NOTA: Con i prossimi aggiornamenti, prevederemo la possibilità di generare “massivamente” il formato Entratel nella modalità con addebito sul conto corrente dell’intermediario (“servizio tesoreria”) Ricordiamo che, al momento, tale modalità è prevista esclusivamente dal servizio Tributi per Scadenza, per singola ditta. |
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(acred774) |
RATEIZZAZIONE TRIBUTI – VERSAMENTO RATE
Relativamente ai tributi rateizzati a seguito della sospensione dei versamenti per l’emergenza Covid, ricordiamo che è stato possibile versare la prima rata separatamente dai tributi derivanti dall’elaborazione mensile. Ricordiamo che la data di scadenza della prima rata (16/09/2020), poteva essere spostata alla data convenzionale del 20/09/2020, attivando un’apposita opzione sul programma di generazione delle rate (‘TRIBRATE’), come documentato nell’aggiornamento Acred772 del 09/09/2020. In tal modo, la prima rata poteva essere versata tramite modelli F24 separati rispetto a quelli prodotti per i tributi derivanti dall’elaborazione mensile (rimasti alla scadenza del 16/09/2020). Tutte le rate successive alla prima prevedono, attualmente, la data di scadenza al 16 del mese (16/10, 16/11, ecc.): in tal modo, le rate vengono versate unitamente ai tributi derivanti dalle elaborazioni mensili. Il programma ‘TRIBSCAD’ richiede l’indicazione del giorno di scadenza attualmente presente sulle rate (‘16’) e del nuovo giorno di scadenza da attribuire alle stesse rate (‘20’). Precisiamo che è possibile indicare qualsiasi giorno da attribuire alle rate (per evitare incompatibilità sui mesi di durata inferiore, non viene accettato un giorno superiore a 28). Il programma ‘TRIBSCAD’ prevede l’opzione per il lancio in modalità ‘Provvisoria’ o ‘Definitiva’. Consigliamo di effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’, per controllare l’elenco delle rate che saranno trattate, dopodiché è possibile ripetere il lancio in modalità ‘Definitiva’, ottenendo la modifica delle date di scadenza delle stesse rate. E’ possibile considerare le rate relative ai tributi della Gestione Paghe oppure dell’Autoliquidazione Inail. Occorre tenere presente che, portando il giorno di scadenza delle rate dal 16 al 20 del mese, nei mesi interessati occorrerà eseguire le procedure di generazione del modello F24 sia per la scadenza del 16 che per la scadenza del 20 di ciascun mese (procedura ‘Stampa Modello F24’ disponibile sul menù Amministrazione del Personale e sul menù Autoliquidazione Inail, analoghe procedure disponibili sul menù dell’Archivio Tributi). |
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(comunicazione 10/09/2020) |
PROGRAMMA 'TRIBRATE'
Segnaliamo che la nuova opzione 'Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati', rilasciata con l'aggiornamento Acred772 del 09/09/2020, presentava un problema in merito al trattamento del tributo 'RC01' (importo del tributo 'DM10' posticipato). La correzione è in linea dalle ore 15:00 di oggi - nel caso in cui la suddetta opzione fosse stata utilizzata prima della correzione, consigliamo di eseguire nuovamente il programm 'TRIBRATE', allo scopo di aggiornare correttamente il tributo 'RC01'. |
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(acred772) |
GENERAZIONE TRIBUTI RATEIZZATI – NUOVE OPZIONI
Ricordiamo che, per generare i tributi rateizzati o versati in un’unica soluzione al 16/09, occorre eseguire il programma ‘TRIBRATE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non è stata pubblicata alcuna nuova disposizione che chiarisca i numerosi dubbi relativi alle rateizzazioni, già segnalati nell’aggiornamento Acred770 sopra citato. Per quanto riguarda il programma ‘TRIBRATE’, nella documentazione dell’aggiornamento Acred770 è specificato che il periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura. Il periodo indicato nella documentazione dell’aggiornamento (dal ‘01/02/2020’ al ‘31/05/2020’), tuttavia, non considera il mese di gennaio 2020. Per le ditte che applicano il criterio di “cassa”, tale mese deve essere considerato, in quanto può comprendere i tributi fiscali ed i contributi Inps dei collaboratori in scadenza al 16/03/2020 (corrispondente alla prima scadenza interessata dalle sospensioni). Con il presente aggiornamento, a seguito delle richieste pervenuteci dagli Utenti, abbiamo aggiunto le opzioni di seguito descritte nei parametri del programma ‘TRIBRATE’. Precisiamo che l’utilizzo delle nuove opzioni è facoltativo e, di conseguenza, non occorre rilanciare il programma ‘TRIBRATE’ se non si è interessati alle nuove funzionalità.
NOTA: Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, ricordiamo che esso corrisponde alla somma “residua” al netto della causale di sospensione e dovrebbe essere stato versato alla scadenza originaria (se a debito) o compensato a partire dalla stessa scadenza (se a credito), come già precisato nell’aggiornamento Acred770. Ricordiamo, inoltre, che è possibile “aggiornarlo” barrando la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’, descritta nell’aggiornamento Acred770. |
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(acred770) |
GESTIONE VERSAMENTI SOSPESI
Con il presente aggiornamento, rilasciamo le prime indicazioni operative relative alla ripresa dei versamenti sospesi ed all’eventuale rateizzazione, predisposte sulla base delle disposizioni attualmente disponibili, di seguito elencate:
Occorre sottolineare che il messaggio Inps e le circolari Inail sopra citati sono precedenti al D.L. 104/2020 e, quindi, non possono tenere conto delle novità introdotte da quest’ultimo. E’ perciò necessario considerare l’attuale gestione come NON definitiva, in particolare per quanto riguarda la gestione delle somme di competenza dell’Inps e dell’Inail. A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare le seguenti operazioni sulla gestione Paghe:
Sempre per quanto riguarda la gestione Paghe, è possibile attribuire ai tributi sospesi una data di scadenza diversa dal 16/09 (precisamente il 20/09, data puramente convenzionale), nel caso in cui si preferisca riportarli su un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalle normali elaborazioni mensili. Inoltre, è possibile impostare la condizione di versamento sospeso e l’eventuale rateizzazione sulla rata Inail di maggio, operando sui servizi dell’Autoliquidazione (operazione descritta sempre al paragrafo Indicazione numero rate). La condizione di tributo rateizzato o versato in un’unica soluzione viene gestita tramite appositi campi dell’Archivio Tributi (per i tributi Paghe, tali campi vengono avvalorati tramite il procedimento descritto al paragrafo Generazione tributi rateizzati). I nuovi campi predisposti sui servizi dell’Archivio Tributi, e la conseguente rateizzazione, sono descritti al paragrafo Gestione rate su archivio tributi. Per poter gestire la ripresa dei versamenti sospesi, è necessario che le scadenze dei tributi interessati NON risultino chiuse in modalità “Definitiva”: nel caso in cui le scadenze in questione siano state chiuse in modalità “Definitiva”, occorre riportarle alla condizione “Provvisoria”: le indicazioni a tale riguardo, sono riportate al paragrafo Scadenze già definitive. Segnaliamo che tutte le indicazioni operative relative alla sospensione dei versamenti Paghe per l’emergenza Covid-19, rilasciate con gli aggiornamenti e le comunicazioni nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sono riepilogate nell’Indice Documentazioni al punto 7.3 ‘F24 e Archivio Tributi’. Precisiamo infine che, nella presente documentazione, viene utilizzato il termine “rateizzazione” (o “tributo rateizzato”) in riferimento a TUTTI i tributi sospesi, compresi quelli che vengono versati in un'unica soluzione al 16/09/2020. |
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(acred770) |
CONTROLLO VERSAMENTI SOSPESI
E’ stata predisposta una stampa di controllo che verifica la presenza, sulle denunce Uniemens, delle causali di sospensione relative ai contributi dei dipendenti e dei codici calamità relativi ai contributi dei collaboratori, consentendo così di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi. La stampa in questione viene prodotta dal programma ‘FORMSCAD’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). La stampa prodotta (‘VersamentiSospesi’) deve essere convertita in pdf con formato A4 Orizzontale, compresso 15. Sulla stampa vengono riportate le sole ditte sulle quali viene rilevata almeno una causale di sospensione o codice calamità, sulle denunce Uniemens presenti nell’intero periodo indicato. Per ciascuna ditta, sono elencati i singoli mesi di competenza, con le relative causali di sospensione o codici calamità, l’importo dei contributi sospesi, la scadenza originaria degli stessi contributi e l’eventuale condizione di scadenza definitiva (relativa alla scadenza originaria).
Inoltre, vengono riportate in stampa alcune informazioni richieste sulle domande di rateizzazione da presentare all’Inps: la sede attività ed i dati del rappresentante legale. In merito alle domande da presentare all’Inps, facciamo presente che, al momento del presente aggiornamento, non è stata prevista (da parte dell’Inps) la possibilità di inviarle telematicamente; inoltre, i servizi Inps non risultano ancora aggiornati rispetto a quanto previsto dal D.L. 104/2020. Oltre a generare la stampa di controllo, il programma ‘FORMSCAD’ consente anche di compilare automaticamente il numero delle rate relative ai tributi sospesi, per quanto riguarda le ditte elencate nella stampa prodotta. Tale funzione viene svolta nella modalità ‘Definitiva’ ed è illustrata al successivo paragrafo Indicazione numero rate. Ricordiamo che le causali per la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, sono state attribuite indicando le voci 89A e 58A sul servizio Voci Fisse, al momento dell’elaborazione del mese interessato. I codici calamità relativi ai collaboratori sono stati invece attribuiti indicandoli sul servizio Dipendente – Altri Dati (oppure direttamente sulla denuncia Uniemens), indipendentemente dall’utilizzo delle voci di sospensione previste per i collaboratori (89C e 58C). Per quanto riguarda i tributi fiscali, non esistono codici di sospensione che possano essere controllati. Occorre comunque considerare che le aziende individuate dal programma ‘FORMSCAD’ (ossia quelle che hanno sospeso il versamento dei contributi) dovrebbero essere interessate anche dalla sospensione dei tributi fiscali relativi alla gestione Paghe. Ricordiamo che, per i tributi fiscali, era possibile posticipare la data di scadenza in caso di sospensione del versamento, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ per impostare una data convenzionale a discrezione dell’Utente (comunque successiva alla scadenza ordinaria). La stessa possibilità era prevista anche per le causali contributive ‘C10’ / ‘CXX’, nel caso in cui si preferisse non utilizzare le voci di sospensione relative ai collaboratori. Se lo si ritiene utile, è possibile utilizzare una nuova stampa “generica” di controllo dei tributi, che consente di ottenere un elenco dei tributi selezionando sia il periodo di competenza che la data di scadenza. Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il periodo di competenza da considerare; ricordiamo che, per la gestione Paghe, il periodo interessato dalle sospensioni per Covid è dal ‘01/02/2020’ al ‘31/05/2020’. Sempre nei parametri, è possibile impostare un periodo di scadenza: in tal caso, vengono selezionati soltanto i tributi la cui data di scadenza ricade nel periodo indicato. La selezione sulla data di scadenza agisce in combinazione con la selezione sul periodo di competenza, indicato nella data iniziale e finale della procedura. E’ anche possibile selezionare i soli tributi con scadenza ‘Definitiva’ oppure ‘Non definitiva’ (ossia ‘Provvisoria’ o non generata). Se la data di scadenza dei tributi sospesi è stata posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, è possibile individuare tali tributi indicando un periodo di scadenza che comprende la data posticipata, in combinazione con il periodo di competenza originario. In alternativa, se la scadenza (originaria o posticipata) dei tributi sospesi non è stata chiusa in modalità ‘Definitiva’, è possibile individuare tali tributi selezionando le scadenze ‘Non definitive’. |
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(acred770) |
INDICAZIONE NUMERO RATE
Per quanto riguarda i tributi relativi alla gestione Paghe, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi deve essere indicato sul servizio Ditta – Abilitazione, compilando la nuova tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, predisposta nella parte finale del servizio. Per tutte le tipologie sopra indicate (tributi fiscali, Inps dipendenti, Inps collaboratori), valgono i seguenti criteri:
E’ possibile compilare automaticamente la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ (quantomeno per impostare la condizione di versamento al 16/09), utilizzando il programma ‘FORMSCAD’ nella modalità ‘Definitiva’. Come indicato al paragrafo Controllo versamenti sospesi, il programma ‘FORMSCAD’ consente di individuare le
aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi. Nei parametri del programma, selezionando la modalità ‘Definitiva’, occorre indicare anche il numero delle rate che si intende riportare nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ per ogni tipologia di tributi. Nella modalità ‘Definitiva’, sulla stampa prodotta viene riportata una riga aggiuntiva, con l’indicazione dei dati riportati sul servizio Ditta – Abilitazione per ciascuna scadenza interessata. Naturalmente, rimane sempre possibile modificare il numero delle rate, operando sul servizio Ditta – Abilitazione dopo aver utilizzato il programma ‘FORMSCAD’. Se si intende utilizzare il programma ‘FORMSCAD’ in modalità ‘Definitiva’, è possibile lasciare impostato il numero delle rate proposto automaticamente: 1 rata sul 2020, nessuna rata sul 2021-22. In tal modo, sul servizio Ditta – Abilitazione viene riportata la condizione di versamento in un’unica soluzione al 16/09/2020. Adottando tale modalità, rimane da indicare il numero delle rate in tutti i casi in cui l’azienda intenda rateizzare sul 2020 e/o sul 2021-22. Una volta compilata (in automatico o manualmente) la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ sul servizio Ditta – Abilitazione, occorre eseguire l’aggiornamento dei tributi rateizzati, tramite il procedimento descritto al paragrafo Generazione tributi rateizzati. Per quanto riguarda l’Autoliquidazione Inail, il numero delle rate relativo alla scadenza del 16/05/2020 va indicato sul servizio Risultato, nella nuova tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ (parte finale del servizio). La nuova tabella può essere compilata soltanto se è previsto il versamento del premio in 4 rate, corrispondente alle opzioni ‘SI primo anno’ o ‘SI da anno precedente’ nel campo Applicazione Rateazione (parte iniziale del servizio). Nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, i campi ‘Rate 2020’ e ‘Rate 2021-22’ possono essere compilati secondo gli stessi criteri previsti per i tributi relativi alla gestione Paghe (in particolare, per versare in un’unica soluzione al 16/09, occorre indicare 1 nelle rate 2020 e nessun valore nelle rate 2021-22). Compilando la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ sul servizio Risultato dell’Autoliquidazione Inail, si ottiene l’aggiornamento automatico dell’Archivio Tributi: la seconda rata del premio, originariamente in scadenza al 16/05/2020, viene portata in scadenza al 16/09/2020 e vengono generate automaticamente le rate richieste. |
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(acred770) |
GENERAZIONE TRIBUTI RATEIZZATI
Per i tributi relativi alla gestione Paghe, dopo aver indicato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione (paragrafo Indicazione numero rate), occorre aggiornare l’Archivio Tributi, riportando il numero delle rate sui singoli tributi interessati. Inoltre, nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89A / 58A per i dipendenti, 89C / 58C per i collaboratori), è necessario “generare” un nuovo tributo per il versamento delle somme sospese. Ricordiamo che, in presenza delle voci di sospensione dei contributi Inps, il valore dei contributi sospesi è stato decurtato dal totale da versare sui tributi originari (‘DM10’ per i dipendenti, ‘C10’ / ‘CXX’ per i collaboratori). Per aggiornare l’Archivio Tributi, occorre eseguire il programma ‘TRIBRATE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare rispettivamente ‘01/02/2020’ e ‘31/05/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni dei versamenti. Il programma considera i tributi per i quali, sul servizio Ditta – Abilitazione (tabella ‘Rateizzazioni versamenti Covid-19’), è stato indicato un numero di rate maggiore di zero, in corrispondenza della tipologia di tributo (tributi fiscali / contributi Inps dipendenti / contributi Inps collaboratori) e della data di scadenza originaria del tributo. Sui tributi per i quali risulta compilato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, il programma ‘TRIBRATE’ attribuisce la condizione di tributo rateizzato per Covid-19 e riporta il numero delle rate 2020 e delle rate 2021-22. Inoltre, la data di scadenza del tributo viene portata al 16/09/2020 (oppure al 20/09, tramite l’opzione descritta più avanti). Per quanto riguarda i tributi fiscali, precisiamo che vengono sempre “aggiornati” i tributi originari, riportando il numero delle rate e la condizione di tributo rateizzato secondo i criteri sopra descritti. In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il momento vengono rateizzati tutti i tributi fiscali (tributi presenti nelle sezioni Erario / Regioni / Comuni del modello F24), senza alcuna limitazione. Per i contributi Inps dei dipendenti, viene invece generato un nuovo tributo con codice ‘DSOS’, sul quale viene riportato lo stesso importo presente sulla causale di sospensione (denuncia Uniemens), comprensivo dei decimali. Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche, tale importo NON viene arrotondato all’euro. Conformemente a quanto previsto dal messaggio Inps n. 2871/2020, sul tributo ‘DSOS’ si indica la posizione Inps seguita dalla causale di sospensione, e si compila anche il periodo finale indicando lo stesso mese di competenza del periodo iniziale. Precisiamo che la causale di sospensione ed il relativo importo vengono rilevati dalla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese ed alla stessa posizione Inps (non ha quindi rilevanza la causale eventualmente indicata sul servizio Ditta – Abilitazione). Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, se non sono state utilizzate le voci di sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, o comunque se l’importo presente sul tributo ‘DM10’ risulta al lordo di quanto indicato sulla causale di sospensione, è possibile aggiornare l’importo di tale tributo, riportandovi il totale della denuncia Uniemens al netto della causale di sospensione. Per attivare tale trattamento, occorre barrare la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’, nelle opzioni del programma ‘TRIBRATE’. Naturalmente, sul tributo ‘DM10’ non viene mai riportato il numero delle rate. Precisiamo che, attivando la suddetta opzione, viene comunque generato il tributo ‘DSOS’, sul quale viene riportato il valore presente sulla causale di sospensione ed il numero delle rate previste. Per i contributi Inps dei collaboratori, vengono appositamente generati i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sulla base delle denunce Uniemens (sezione ‘Autonomi’) nelle quali è presente il codice calamità (l’importo da versare viene calcolato considerando l’imponibile e l’aliquota presente su tali denunce). Tale criterio è valido nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89C / 58C) e, quindi, non siano presenti in archivio i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ originari. Barrando la casella ‘Versamento separato 1° rata’, sui tributi trattati viene attribuita la data convenzionale del 20/09/2020, in modo che possa essere prodotto un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalla normale elaborazione mensile (questi ultimi hanno la data di scadenza al 16/09/2020). Il versamento separato interessa soltanto la prima o unica rata: le eventuali rate successive mantengono comunque la scadenza al giorno 16 di ciascun mese e, quindi, vengono versate unitamente ai tributi derivanti dalle elaborazioni mensili. Precisiamo, inoltre, che la scadenza del 20/09/2020 è puramente convenzionale: il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16/09/2020. Per tutti i tributi sui quali viene riportato (dal servizio Ditta – Abilitazione) un numero di rate maggiore di zero, i criteri attualmente adottati nella generazione delle rate sono i seguenti:
Come già precisato, è possibile che i criteri di rateizzazione debbano essere modificati a seguito di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps o dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per l’Inps potrebbe essere necessario prevedere un diverso criterio di arrotondamento (dal momento che l’unica circolare che riporta indicazioni a riguardo risale al 2002). Inoltre, potrebbe risultare necessario prevedere un limite minimo anche per le rate dei tributi fiscali. Sulla stampa prodotta (‘TributiRateizzati’, da convertire in pdf con formato A4, compresso 15) vengono indicati tutti i tributi rateizzati o versati in unica soluzione al 16/09, presenti sull’Archivio Tributi nel periodo di competenza selezionato. Occorre tenere presente che potrebbero essere riportati in stampa anche eventuali tributi sui quali la rateizzazione era stata impostata in precedenza e che non sono stati ulteriormente trattati da ‘TRIBRATE’ (ad esempio, nel caso in cui la scadenza del 16/09 fosse stata chiusa in modo ‘Definitivo’ prima di rilanciare ‘TRIBRATE’). Può essere prodotto anche un elenco di segnalazioni (‘TributiRateizzatiSegnlaz’), che devono essere verificate. In particolare, se è presente la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, con l’indicazione della data di scadenza e l’elenco dei tributi interessati, occorre tenere presente che i tributi in questione non vengono aggiornati da ‘TRIBRATE’.
Un’altra segnalazione rilevante è la presenza di rate Inps di importo inferiore al limite minimo (E. 50,00): in tal caso, occorre modificare il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, dopodiché deve essere rilanciato il programma ‘TRIBRATE’. Precisiamo che, in attesa di nuove disposizioni da parte dell’Inps, il controllo sull’importo minimo non viene effettuato in caso di versamento in due tranche (16/09/2020 e 16/01/2021), senza ulteriori rateizzazioni. Un caso particolare da controllare (per il quale non vengono prodotte segnalazioni), riguarda l’eventualità che siano stati sospesi i soli contributi a carico ditta (tramite le voci 89A / 89C) e siano stati invece versati i contributi a carico dei dipendenti / collaboratori (quindi senza utilizzare le voci 58A / 58C): in tali situazioni, dopo aver lanciato il programma ‘TRIBRATE’, è opportuno verificare l’importo risultante sulle causali ‘DSOS’ / ‘C10’ / ‘CXX’. Per quanto riguarda i tributi a credito, precisiamo che NON vengono mai rateizzati o posticipati al 16/09. Tuttavia, il programma ‘TRIBRATE’ aggiorna sempre l’intero periodo di competenza indicato al lancio della procedura, quindi per i tributi a credito viene emessa la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, nel caso in cui risultino compensati su scadenze chiuse in modo definitivo. Tale segnalazione può essere trascurata se la compensazione è avvenuta su modelli F24 effettivamente presentati. In caso contrario, ossia se i crediti risultano compensati su modelli F24 che NON sono stati presentati, è opportuno riaprire le scadenze interessate: in tal modo, il credito viene ricaricato dal programma ‘TRIBRATE’, rendendolo nuovamente disponibile per la prima scadenza utile. |
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(acred770) |
GESTIONE RATE SU ARCHIVIO TRIBUTI
In generale, la gestione dei tributi sospesi può anche essere effettuata direttamente sul servizio Tributi per Competenza (menù Archivio Tributi), operando a livello di singolo tributo oppure di intero periodo di competenza. Sul servizio, dopo aver selezionato un periodo di competenza, è possibile indicare una condizione di rateizzazione valida per tutti i tributi elencati: a tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Rateizzazione’, selezionare l’opzione ‘COVID-19’ nella tendina e indicare il numero delle rate 2020 e 2021-22. In tal modo, vengono rateizzati (o versati al 16/09) tutti i tributi a debito relativi al periodo di competenza selezionato, indipendentemente dalla data di scadenza originaria. In alternativa al criterio sopra descritto, la condizione di rateizzazione per Covid ed il numero delle rate possono essere indicati a livello di singolo tributo, tramite la finestra che si apre cliccando sulla casella ‘Scelta’ in corrispondenza del tributo. Sulla finestra, è possibile indicare la condizione di rateizzazione per Covid-19 (tramite l’apposita tendina) ed indicare il numero delle rate 2020 e 2021-22. Ricordiamo che, per poter effettuare delle modifiche sulla finestra relativa al singolo tributo, occorre prima togliere la spunta dalla casella ‘Definitivo’ (sul servizio) e confermare tale modifica. Sul servizio Tributi per Competenza, i tributi sui quali risulta attivata la rateizzazione a livello di singolo tributo sono evidenziati con un diverso colore di sfondo. Nel caso in cui la rateizzazione sia attivata per l’intera competenza, vengono invece evidenziati gli eventuali tributi sui quali risulta barrata la casella ‘Escluso da rateizzazione’. Per quanto riguarda i tributi relativi alla gestione Paghe e all’Autoliquidazione Inail, per i quali viene indicato il numero delle rate rispettivamente sul servizio Ditta – Abilitazione e sul servizio Risultato, la condizione di tributo rateizzato ed il corrispondente numero delle rate vengono sempre riportati a livello di singolo tributo. Tale impostazione è necessaria a causa delle diverse regole di rateizzazione (tra Inps e Agenzia delle Entrate) e dello “sfasamento” delle date di scadenza dovuto all’applicazione del criterio di ‘Cassa’ (per i tributi fiscali ed i contributi Inps dei collaboratori). |
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(acred770) |
SCADENZE GIA’ DEFINITIVE
Ricordiamo che i tributi la cui scadenza risulta già ‘Definitiva’, non possono essere aggiornati, inseriti o cancellati (né singolarmente dai servizi dell’Archivio Tributi, né massivamente tramite apposite procedure). Nei casi in questione, occorre annullare la condizione di scadenza ‘Definitiva’ riportandola a ‘Provvisoria’: a tale scopo, è possibile intervenire su ciascuna scadenza interessata, tramite il servizio Tributi per Scadenza (menù Archivio Tributi), impostando la condizione ‘Provvisoria’ nel campo Chiusura Scadenza e confermando la variazione. Dopo aver eseguito il programma ‘TRIBRATE’ (ed aver verificato i risultati), prima di chiudere i modelli F24 relativi alla scadenza del 16/09, occorre chiudere nuovamente in modalità ‘Definitiva’ le scadenze originarie che sono state portate alla condizione di ‘Provvisoria’, nel caso in cui si riferiscano a modelli F24 effettivamente presentati. Come già indicato al paragrafo Generazione tributi rateizzati, i tributi a credito che risultano compensati su modelli F24 che non sono stati presentati, devono essere resi nuovamente disponibili per i prossimi versamenti. Le scadenze relative a tali modelli F24 vanno quindi portate alla condizione di ‘Provvisoria’, dopodiché è possibile ricaricare i crediti in questione tramite il programma ‘TRIBRATE’ (se rientrano nei periodi di competenza oggetto di rateizzazione). In alternativa, i crediti in questione possono essere resi disponibili trasferendoli nuovamente sull’Archivio Tributi, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte, lanciandola sul mese di competenza con l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’. |
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(acred758) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI
A seguito di una segnalazione e con effetto dal mese di aprile 2020, sulla voce di sospensione 89A è stato incluso anche il contributo di licenziamento (voci 52P / 52F / 52H / 52L). |
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(acred755) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020 e con la comunicazione del 11/04/2020, sono state fornite indicazioni per gestire le causali di sospensione dei contributi nelle situazioni previste dal D.L. n. 18 del 17/03/2020. Tali causali sono state confermate dalla circolare Inps n. 52 del 9/04/2020. Con il presente aggiornamento, rilasciamo le opzioni per generare le nuove causali di sospensione relative alle situazioni previste dal D.L. n. 23 del 8/04/2020, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 1754 del 24/04/2020. Segnaliamo che nel messaggio sono riportate le indicazioni relative all’attribuzione del nuovo codice autorizzazione ‘7G’. Le nuove causali e le corrispondenti opzioni disponibili sulla voce 89A sono le seguenti:
La voce 89A può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’, con l’opzione relativa alla causale prescelta. Ricordiamo che occorre indicare anche la voce 58A, per sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti (trattenendoli comunque in busta paga). Per gestire la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori inquadrati nella gestione separata Inps, con il presente aggiornamento viene messo a disposizione il campo Codice Calamità sul servizio Dipendente – Altri Dati. Il campo in questione era già previsto nella sezione Autonomi della denuncia Uniemens, tuttavia il valore indicato sarebbe stato annullato in caso di rigenerazione delle denunce. Compilando invece il campo sul servizio Dipendente – Altri Dati, il codice indicato viene riportato nella sezione Autonomi anche in caso di rigenerazione delle denunce. Precisiamo che il Codice Calamità deve essere indicato, sul servizio del Dipendente, effettuando una storicizzazione sul mese di competenza della denuncia nella quale deve essere riportato. Occorre poi effettuare una nuova storicizzazione per annullarlo, nel mese di competenza dal quale non deve più comparire sulla denuncia. I valori previsti per il Codice Calamità, riportati nell’apposita finestra, sono riepilogati di seguito:
Relativamente alla sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori, ricordiamo che sono disponibili anche le voci 89C e 58C (aggiornamento Acred751 del 5/04/2020), che consentono di annullare il versamento sulle causali ‘C10’ / ‘CXX’ e di ottenere l’indicazione dei contributi sospesi sulla nota contabile. |
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(comunicazione 11/04/2020) |
CIRCOLARE INPS N. 52 DEL 9/04/2020
La circolare Inps n. 52 del 9/04/2020 ha confermato la validità delle nuove causali indicate nell’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020, per quanto riguarda la sospensione del versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti. Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred751, sono state riepilogate le modalità operative da adottare per sospendere i versamenti contributivi e fiscali, nei casi previsti degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020. Precisiamo che, per la scadenza del 16 aprile, sono applicabili le sospensioni previste dall’art. 61 del decreto 18/2020 (in quanto la sospensione prevista dall’art. 62 era relativa alla sola scadenza del 16 marzo). Per sospendere il versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti, nei casi previsti dall’art. 61 del decreto 18/2020, è necessario indicare sulla denuncia Uniemens le causali di seguito elencate:
Ricordiamo che le suddette causali vengono generate impostando le voci 89A (sospensione versamento contributi ditta) e 58A (sospensione versamento contributi dipendente) sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto. In particolare, la voce 58A sospende il versamento dei contributi a carico dei dipendenti, trattenendoli comunque in busta paga. Ricordiamo inoltre che, per sospendere il versamento dei contributi relativi ai collaboratori, sono disponibili le voci 89C (sospensione versamento contributi committente) e 58C (sospensione versamento contributi collaboratore). Ricordiamo che tutte le voci di sospensione sopra elencate possono essere utilizzate anche successivamente all’elaborazione delle buste paga, rielaborando le ditte interessate: in tale situazione, il netto in busta rimane inalterato, in quanto i contributi a carico dipendente / collaboratore vengono comunque trattenuti. |
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(comunicazione 11/04/2020) |
DECRETO-LEGGE N. 23 DEL 8/04/2020
Il decreto-legge n. 23 del 8/04/2020, all’articolo 18, ha previsto ulteriori condizioni di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, relativamente alle scadenze che ricadono nei mesi di aprile e di maggio. Al momento della presente comunicazione, l’Inps non ha ancora rilasciato alcuna anticipazione in merito alle nuove causali da riportare sulla denuncia Uniemens, per quanto riguarda le sospensioni previste dal decreto 23/2020 sopra citato. ATTENZIONE: Ricordiamo che tutte le denunce Uniemens relative al mese di marzo dovranno essere rigenerate, una volta che l’Inps avrà pubblicato tutte le disposizioni per la compilazione della denuncia in presenza delle nuove gestioni legate all’emergenza Covid-19 (al momento, non sono state ancora pubblicate le indicazioni relative alla compilazione della denuncia in presenza delle integrazioni salariali, della malattia e della quarantena dovute al Covid-19). |
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(comunicazione 11/04/2020) |
SOSPENSIONE TRIBUTI FISCALI
Per tutti i casi di sospensione dei versamenti relativi ai tributi fiscali, ricordiamo che è possibile utilizzare il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’). Il programma ‘MODIVERS’ consente di posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali (comprese le addizionali) ed eventualmente anche delle causali riportate nella sezione Inps (tuttavia non è opportuno posticipare la data di scadenza della causale ‘DM10’, nel caso in cui siano state utilizzate le causali per la sospensione dei contributi). Ricordiamo che il programma ‘MODIVERS’ controlla automaticamente se la ditta rientra nelle attività previste dall’art. 61 del decreto 18/2020, facendo riferimento all’elenco dei codici Ateco riportati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18/03/2020 e n. 14 del 21/03/2020. Per utilizzare il programma ‘MODIVERS’ nei casi previsti dal nuovo decreto 23/2020, occorre “forzare” il controllo del codice attività, barrando la casella ‘Forzatura codice attività’ nelle opzioni del programma. In tal caso, ovviamente, occorre lanciare il programma ‘MODIVERS’ sulle singole ditte interessate. |
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(acred751) |
SOSPENSIONE CONTRIBUTI / VERSAMENTI
Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, abbiamo previsto la possibilità di sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti, trattenendoli comunque in busta paga, a seguito del messaggio Inps n. 1373 del 25/03/2020. Di seguito, riepiloghiamo le opzioni attualmente disponibili per sospendere i versamenti dei contributi Inps. Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:
Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e 89A vengono totalizzate sulla causale ‘N967’ (già prevista dalla circolare Inps n. 37 del 12/03/2020), riportata nella sezione ‘Altre somme a Credito’ del servizio ‘UniEmens – Aziendale’. Inoltre, sulla voce 89A sono state predisposte alcune opzioni per generare (in luogo della causale ‘N967’) i nuovi codici causali indicati nelle anticipazioni fornite dall’Inps:
Precisiamo che tutte le opzioni sopra elencate, oltre alle nuove righe predisposte sulla nota contabile descritte più avanti, possono essere utilizzate anche in caso di rielaborazione del mese di febbraio 2020. ATTENZIONE: L’importo da versare sul modello F24, con la causale ‘DM10’, risulta decurtato dei contributi sospesi; di conseguenza, per tale causale NON deve essere posticipata la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’. Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai collaboratori, sono disponibili le seguenti voci:
Dalle causali riportate sul modello F24 (‘C10’ / ‘CXX’) viene decurtato l’importo dei contributi sospesi; di conseguenza, anche per causali NON deve essere posticipata la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’. Relativamente ai collaboratori, dalle anticipazioni fornite dall’Inps risulta che dovrebbero essere predisposti degli appositi ‘codici calamità’, da indicare sul servizio Dipendente – Altri Dati per essere riportati sulle denunce Uniemens nella sezione ‘Autonomi’. Attendiamo la pubblicazione della circolare Inps per predisporre i codici in questione. Sulla nota contabile, sono state predisposte due nuove righe nella parte centrale, per l’indicazione dei contributi sospesi relativi ai dipendenti ed ai collaboratori. Entrambe le righe riportano la descrizione ‘Sospensione contributi inps’ ed i conti ‘Inps c/contributi’ in dare e ‘Contributi sospesi’ in avere (codice ‘2020501’ per i dipendenti, ‘2020502’ per i collaboratori). In tal modo, i conti economici ‘Oneri sociali’ e ‘Oneri collaboratori’ vengono comunque movimentati e, quindi, il costo dei dipendenti e dei collaboratori viene correttamente determinato secondo il criterio di competenza. NOTA: Nel caso in cui si intenda sospendere la trattenuta dei contributi in busta paga, è possibile indicare il valore ‘1’ nel campo quantità delle voci 58A (dipendenti) e 58C (collaboratori). A tale riguardo, facciamo presente che i decreti n. 18 del 17/03/2020 e n. 9 del 2/03/2020 prevedono la sospensione dei “versamenti” (non si parla di sospensione delle trattenute). Ricordiamo che, per posticipare la data di scadenza dei versamenti, relativamente alle ditte interessate dalla sospensione, è disponibile il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), documentato nelle nostre comunicazioni del 04/03, 12/03 e 13/03. Con il presente aggiornamento, sul programma ‘MODIVERS’ vengono controllati i codici attività rientranti nell’art. 61 del suddetto decreto, sulla base degli elenchi dei codici Ateco riportati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18/03/2020 e n. 14 del 21/03/2020. Precisiamo che il controllo viene effettuato rispetto al codice attività indicato sul servizio Ditta – Azienda, relativo all’attività principale. Rimane comunque possibile “forzare” il suddetto controllo, barrando la casella ‘Forzatura codice attività’ prevista tra le opzioni del programma. Il programma ‘MODIVERS’ può quindi essere utilizzato per posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali, relativamente alla scadenza del 16 aprile (ricordiamo che le causali della sezione Inps risultano decurtate dei contributi sospesi, nel caso in cui vengano utilizzate le voci per la sospensione dei contributi descritte nei paragrafi precedenti). Sempre sul programma ‘MODIVERS’ è stata prevista, su richiesta, una nuova opzione che consente di posticipare anche la data di scadenza dei crediti da compensare sul modello F24. Tale opzione può essere utilizzata dagli Utenti interessati. |
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(acred750) |
SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI
Il messaggio Inps n. 1373 del 25/03/2020 ha sostanzialmente invalidato quanto previsto dalla circolare Inps n. 37 del 12/03/2020, precisando che sono oggetto di sospensione anche i contributi trattenuti ai dipendenti. In attesa delle necessarie indicazioni da parte dell’Inps, abbiamo comunque modificato il funzionamento della voce 58A, relativa alla sospensione dei contributi a carico del dipendente: con effetto dal mese di febbraio 2020, impostando la voce 58A sulle Voci Fisse (a qualsiasi livello), si ottiene la sospensione del versamento dei contributi a carico del dipendente, effettuando comunque la trattenuta degli stessi contributi in busta paga. Nel caso in cui si intenda sospendere anche la trattenuta in busta paga, occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della stessa voce. Segnaliamo che, al momento, l’utilizzo della voce 58A per la sospensione del versamento (ma non della trattenuta) genera la segnalazione di “arrotondamento Inps troppo elevato” sulla nota contabile: tale segnalazione sarà risolta con i prossimi aggiornamenti, predisponendo un’apposita registrazione contabile (nel caso che l’Inps confermi tale modalità). Ricordiamo che è disponibile anche la voce 89A, per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (a tale proposito, vedere quanto indicato nella comunicazione del 13/03/2020). In particolare, facciamo presente che le voci 89A e 58A vengono riportate sulla denuncia Uniemens aziendale con il codice causale ‘N967’: nel caso in cui l’Inps preveda ulteriori causali, predisporremo le relative opzioni per riportarle sulla denuncia Uniemens (in caso di “urgenza”, rimane comunque possibile intervenire direttamente sulla denuncia aziendale). |
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(comunicazione 13/03/2020) |
CIRCOLARE INPS N. 37 DEL 12/03/2020
L’Inps, con la circolare n. 37 del 12/03/2020 (disponibile dal 13 marzo sul sito Inps), ha comunicato le modalità per la sospensione dei versamenti prevista dal decreto-legge n. 9 del 2/03/2020. A soli due giorni lavorativi dalla scadenza dei versamenti, l’Inps, con la circolare sopra citata, ha invece stabilito che la sospensione dei versamenti NON riguarda i contributi trattenuti ai dipendenti ed ai parasubordinati. Da parte nostra, dobbiamo comunque fornire le modifiche e le indicazioni operative per chi intendesse applicare quanto stabilito dalla circolare Inps (nei limiti imposti da tempi strettissimi che abbiamo a disposizione). Per sospendere i contributi a carico del datore di lavoro e versare esclusivamente la parte a carico dei dipendenti, relativamente alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator (art. 8 del decreto 02/03/2020), occorre indicare la voce 89A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Una volta inserita la voce 89A, per le aziende interessate occorre rielaborare il mese di febbraio. La rielaborazione può essere effettuata tramite la normale procedura Elaborazione Mensile Ditte, se non è stato ancora prodotto il LUL vidimato, oppure tramite la procedura Rielaborazione Ditte, se è già stato prodotto il LUL vidimato (in questo caso, impostare l’opzione ‘X’ nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’). Prima di rielaborare il mese di febbraio, occorre accertarsi che la scadenza del 16 marzo non risulti ‘Definitiva’, in quanto deve essere effettuato il trasferimento dei tributi su F24, abilitando l’apposita opzione sulla procedura di elaborazione / rielaborazione ditte. Precisiamo che la modalità sopra descritta, per quanto riferita alle sole aziende considerate nel decreto del 2 marzo (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator su tutto il territorio nazionale, altre imprese con attività negli 11 comuni della “zona rossa”), potrebbero essere utilizzate anche per altre aziende, nel caso in cui il nuovo decreto prevedesse la stessa modalità di sospensione dei contributi. NOTA: Le gestioni descritte nella presente comunicazione sono immediatamente disponibili. |
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(comunicazione 12/03/2020) |
PROGRAMMA ‘MODIVERS’ – ULTERIORI OPZIONI
Con la nostra comunicazione del 04/03/2020, abbiamo messo a disposizione il programma ‘MODIVERS’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), tramite il quale è possibile posticipare la data di scadenza di determinati tributi e causali, a seguito della proroga prevista dal decreto-legge n. 9 del 2/03/2020. Ricordiamo che il decreto in questione ha previsto (art. 8) una proroga dei versamenti per le sole imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator: a tale riguardo, il programma ‘MODIVERS’ controlla il codice contratto applicato dalla ditta. A seguito delle richieste pervenuteci ed in vista di un’ulteriore decreto che dovrebbe estendere maggiormente la proroga dei versamenti, abbiamo predisposto ulteriori opzioni sul programma ‘MODIVERS’. Barrando la casella ‘Forzatura contratto’, adesso vengono selezionate tutte le ditte comprese nel range indicato (non solo la ditta iniziale, come in precedenza), tenendo comunque conto delle eventuali selezioni per zona e/o per utente. In tal modo, sarebbe possibile posticipare “massivamente” la scadenza dei versamenti, nel caso in cui il nuovo decreto dovesse riguardare tutti i settori di attività. A questo proposito, precisiamo che, al momento, NON abbiamo alcuna indicazione che confermi una proroga del genere. Tramite la nuova casella ‘Includi tutte le causali della sezione Inps’ vengono considerate anche le causali relative ad assistenza sanitaria integrativa, enti bilaterali e qualsiasi altra somma a debito riportata nella sezione Inps (anziché le sole causali ‘DM10’ / ‘C10’ / ‘CXX). Anche in questo caso, dobbiamo sottolineare che NON abbiamo indicazioni in merito ad un’eventuale proroga dei versamenti in questione. Occorre tenere presente che, se la proroga dei versamenti dovesse essere estesa a tutte le attività, potrebbe anche essere gestita senza utilizzare il programma ‘MODIVERS’, mantenendo la data di scadenza originaria (che, ricordiamo, è puramente convenzionale) e posticipando la data effettiva di versamento. Naturalmente, nel momento in cui sarà pubblicato il nuovo decreto, effettueremo le eventuali modifiche al programma ‘MODIVERS’ che risultassero necessarie in base alle nuove disposizioni. |
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(comunicazione 04/03/2020) |
DECRETO LEGGE 02/03/2020 – PROROGA TERMINI
Segnaliamo che il decreto-legge n. 9 del 2/03/2020, all’articolo 1, prevede la proroga, dal 7 al 31 marzo, del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche relative ai percipienti inclusi nella dichiarazione 730 precompilata (dipendenti, collaboratori, amministratori, tirocinanti, autonomi occasionali, ecc.). Lo stesso decreto, all’articolo 8, prevede la sospensione, fino al 30 aprile, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, nonché ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dando l’opportunità di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio, limitatamente ai soggetti che rientrano nella seguenti categorie: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi, tour operator. Per quanto riguarda la proroga dei versamenti, da parte nostra abbiamo predisposto un programma che consente di posticipare al 31 maggio la scadenza delle somme da versare (presenti sull’Archivio Tributi), limitatamente alle aziende che rientrano nelle categorie interessate dalla proroga. In tal modo, sarà possibile utilizzare la procedura di stampa ed invio telematico del modello F24, senza dover escludere espressamente le aziende interessate dalla proroga. Occorre tenere presente che l’operazione di posticipo delle scadenze può essere eseguita soltanto DOPO aver elaborato le aziende interessate ed aver trasferito delle somme da versare sull’Archivio Tributi, abilitando come di consueto l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’ sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e/o Stampa Mensile Ditte. Ovviamente, l’operazione di posticipo deve essere effettuata PRIMA di generare il modello F24 e, soprattutto, prima di chiudere in modo definitivo le scadenze interessate. Per effettuare l’operazione di posticipo delle scadenze, occorre eseguire il programma ‘MODIVERS’, riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.1 ‘Stampe periodiche’. ATTENZIONE: Il programma ‘MODIVERS’ è reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione e può essere già utilizzato secondo le modalità di seguito descritte. Al lancio del programma, occorre impostare la modalità Provvisoria (produce solo l’elenco delle ditte interessate, a scopo di controllo) oppure Definitiva (modifica effettivamente la scadenza dei tributi sulle ditte interessate). Il programma considera automaticamente le sole aziende agganciate ai seguenti contratti: 004 (aziende alberghiere) / 005 (agenzie di viaggi) / 007 (campeggi). Nel caso in cui occorra considerare aziende agganciate ad altri contratti, è possibile barrare la casella ‘Forzatura contratto’ nelle opzioni del programma: in tal caso, è necessario selezionare le singole aziende interessate (il programma considera esclusivamente la ditta iniziale). Precisiamo che non è stato possibile includere automaticamente i contratti del settore turismo codici 146 / 156 / 161, in quanto comprensivi di settori esclusi dalla proroga: per tali contratti occorre quindi utilizzare l’opzione di “forzatura” sopra descritta. Il programma ‘MODIVERS’ considera i tributi a debito relativi alle ritenute fiscali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/73 (secondo quanto indicato nel decreto), corrispondenti all’Irpef a tassazione ordinaria e separata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. Restano quindi escluse le addizionali regionali e comunali: nel caso in cui si ritenga corretto includere anche le addizionali, occorre barrare l’apposita casella prevista al lancio del programma. Al lancio del programma occorre indicare la data scadenza originaria dei tributi da trattare (esempio: ‘16/03/2020’ per i tributi in scadenza al 16 marzo) e la data scadenza posticipata (esempio: ‘31/05/2020’). Precisiamo che entrambe le date sono convenzionali e corrispondono rispettivamente alla data di scadenza presente sui tributi da considerare ed alla nuova data di scadenza che viene riportata sugli stessi tributi in sostituzione di quella originaria. Di seguito, riportiamo un esempio di compilazione delle date di competenza e di scadenza da indicare al lancio del programma ‘MODIVERS’, per quanto riguarda i tributi in scadenza al 16 marzo 2020:
Il programma ‘MODIVERS’ dovrà essere eseguito anche per i tributi in scadenza al 16 aprile 2020: in tal caso, la data di scadenza originaria corrisponderà al 16/04/2020 e le date di competenza andranno posticipate di un mese rispetto all’esempio sopra indicato; la data di scadenza posticipata (31/05/2020) potrà rimanere invariata. I tributi in scadenza al 16 maggio non rientrano, invece, nella proroga stabilita dal decreto (in quanto tale scadenza è successiva al 30 aprile): non deve perciò essere eseguito il programma ‘MODIVERS’ per i tributi in scadenza al 16/05/2020. La seconda rata dell’Autoliquidazione Inail, in scadenza 16 maggio, non rientrerebbe quindi nei tributi oggetto di proroga (sebbene siano espressamente citati i premi per l’assicurazione obbligatoria). Nel caso in cui, dopo aver eseguito il programma ‘MODIVERS’, si rendesse necessario ripristinare la data di scadenza originaria, sarebbe sufficiente eseguire la procedura Stampa Mensile Ditte con l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’. Anche in questo caso, le date di scadenza originaria e posticipata non devono risultare già “definitive”. Precisiamo che non è obbligatorio posticipare la data di scadenza dei tributi tramite il programma ‘MODIVERS’, in particolare nel caso in cui le aziende interessate dalla proroga effettuino autonomamente l’invio del modello F24. |
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(acred749) |
RITENUTE FISCALI IN APPALTI
E’ stata aggiunta un’opzione sul programma ‘RICONF24’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti di gennaio 2020 Acred744 e Acred747. Nelle opzioni del programma, in alternativa al codice del centro di costo, è possibile indicare il codice di un “settore” (livello superiore rispetto ai centri di costo). Tale possibilità può essere utilizzata nel caso in cui l’appalto corrisponda ad un “settore”, anziché ad un centro di costo. In tale condizione, se vengono utilizzate le voci per la ripartizione delle ore del cedolino (985 / 986 / 987 / 988), occorre indicare il codice del settore anche sulle voci in questione. Segnaliamo, inoltre, che sono stati posti ulteriori quesiti all’Agenzia delle Entrate (attraverso Assosoftware) in merito ai criteri di compensazione dei crediti fiscali relativi alle gestioni del sostituto d’imposta. In particolare, non appare chiaro se eventuali crediti residui, relativi ai dipendenti impiegati in appalti, possono essere compensati utilizzando le ritenute a debito relative alla generalità dei dipendenti; tale circostanza si può verificare, frequentemente, per il bonus fiscale, in quanto non soggetto alcuna limitazione rispetto alla capienza delle ritenute. |
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(acred747) |
RITENUTE FISCALI IN APPALTI
E’ stata aggiunta un’opzione sul programma ‘RICONF24’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred744 del 30/01/2020. Nelle opzioni del programma, vengono adesso richieste due informazioni relative all’Archivio Tributi, necessarie per trasferire i tributi relativi all’appalto sul tipo procedura ‘VA’: ‘Data scadenza’ e ‘Data competenza’. Entrambe le date sono puramente convenzionali, tuttavia la ‘Data scadenza’ deve ricadere nel mese in cui viene effettuato il versamento (ad esempio ‘16022020’ se il versamento viene effettuato nel mese di febbraio 2020), mentre la ‘Data competenza’ deve ricadere nel mese di elaborazione delle buste paga interessate (ad esempio ‘31012020’ se il versamento si riferisce alle buste paga di gennaio 2020). |
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(comunicazione 12/02/2020) |
RITENUTE FISCALI IN APPALTI
In data odierna, è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12/02/2020, nella quale sono riportate le indicazioni per l’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 124/2019, in merito al versamento delle ritenute fiscali per i dipendenti impiegati in appalti aventi determinate caratteristiche. Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred744 del 30/01/2020, è stata rilasciata una prima versione della suddetta gestione, sulla base delle indicazioni e delle interpretazioni disponibili fino a quel momento. Le modifiche interessano esclusivamente il programma ‘RICONF24’, rilasciato con l’aggiornamento Acred744 (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe mensili’), tramite il quale è possibile separare le ritenute fiscali relative ai dipendenti che operano in un determinato appalto. Restano invariate le modalità di utilizzo delle nuove voci, descritte nello stesso aggiornamento Acred744, che consentono di ripartire un singolo cedolino tra diversi appalti. Rispetto a quanto rilasciato con l’aggiornamento Acred744, la circolare 1/E ha precisato che devono essere versate separatamente anche le addizionali regionali e comunali trattenute ai dipendenti coinvolti nell’appalto (nonostante non possano essere considerate derivanti dal lavoro svolto nell’appalto). Resta invece confermato che le ritenute fiscali relative al Tfr ed agli arretrati anni precedenti non devono essere versate separatamente. Sul programma ‘RICONF24’, quindi, vengono adesso considerate anche le addizionali regionali e comunali relative ai dipendenti occupati nell’appalto, per quanto riguarda le trattenute effettuate sulla busta paga di gennaio. A seguito della presente comunicazione, il programma ‘RICONF24’ può essere utilizzato per separare le ritenute ed i crediti relativi al sostituto d’imposta, secondo i nuovi criteri descritti nei paragrafi precedenti. Il programma genera adesso due stampe (oltre all’eventuale stampa di segnalazioni ed errori):
Ricordiamo che la delega separata relativa ai soli dipendenti occupati negli appalti deve essere generata dal servizio ‘Tributi per scadenza’, indicando il codice fiscale dell’azienda committente nel campo ‘Codice fiscale coobbligato’ ed il codice ‘09’ nel campo ‘Codice identificativo’ (come indicato nell’aggiornamento Acred744). Di seguito, riportiamo alcune precisazioni in merito al divieto di compensazione dei contributi obbligatori relativi ai dipendenti occupati negli appalti. Innanzitutto, è evidente che i contributi in questione NON possono essere versati separatamente, in quanto devono essere necessariamente indicati su un’unica causale ‘DM10’ per ogni posizione Inps, con l’importo totale risultante dalla corrispondente denuncia Uniemens aziendale. Nel suddetto importo, inoltre, sono presenti sia somme a debito che a credito di varia natura (indennità a carico Inps, ANF, incentivi, ecc.) e non appare chiaro come possano essere individuate le somme che non è possibile compensare con i crediti. |
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(acred744) |
RITENUTE FISCALI IN APPALTI
Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione della gestione prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. n. 124 del 26/10/2019, relativa alle modalità di versamento delle ritenute fiscali per i dipendenti impiegati in appalti aventi determinati requisiti, con effetto dal mese di gennaio 2020. Per il momento, quindi, abbiamo predisposto una gestione “flessibile” e automatizzata solo in parte, lasciando all’Utente la possibilità di utilizzarla, o meno, in base all’interpretazione che riterrà più opportuna. Tale gestione sarà poi maggiormente automatizzata, nel momento in cui saranno disponibili le indicazioni richieste all’Agenzia delle Entrate. Gli appalti per i quali è necessario effettuare il versamento separato delle ritenute fiscali devono essere inseriti, sulle ditte interessate, come centri di costo (o, in alternativa, come “settori”, corrispondenti al livello superiore). Con il presente aggiornamento, sono state predisposte alcune nuove voci che consentono di agganciare un dipendente ad un centro di costo corrispondente ad un appalto, diverso dal centro di costo agganciato sul servizio Dipendente – Altri Dati. Tramite le nuove voci, di seguito elencate, è possibile “ripartire” un dipendente tra i centri di costo (corrispondenti ad appalti) nei quali lavora in un determinato mese. A tale scopo, occorre utilizzare una coppia di voci sulle quali deve essere indicato il codice del centro di costo ed il numero delle ore oppure la percentuale da attribuire a tale centro di costo.
Le voci in questione sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 1.6 ‘Gestione centri di costo’. Precisiamo che le nuove voci sopra elencate devono essere inserite sulle Variazioni Mensili PRIMA di elaborare le buste paga dei dipendenti interessati. Occorre inoltre sottolineare che tali voci NON hanno alcun effetto sulla busta paga o sugli altri adempimenti mensili, ad eccezione del modello F24 (anche per quest’ultimo, si produce l’effetto previsto soltanto utilizzando un apposito programma, descritto nei paragrafi successivi). Per versare separatamente le ritenute Irpef (tributo 1001) relative ai dipendenti che operano in un determinato appalto, occorre agganciare i dipendenti interessati ad un corrispondente centro costo: a tale scopo, è possibile agganciare il centro di costo sul servizio Dipendente – Altri Dati oppure utilizzare le nuove voci descritte nei paragrafi precedenti. E’ possibile eseguire il programma ‘RICONF24’ in modalità ‘Provvisoria’ oppure ‘Definitiva’, impostando l’apposita opzione: consigliamo di eseguire il lancio prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’. La stampa del modello F24 ed il corrispondente file per l’invio telematico, per il tipo procedura ‘VA’ devono essere generati dall’Archivio Tributi, operando sul servizio ‘Tributi per Scadenza’. Su tale servizio, al momento della chiusura della scadenza occorre indicare il codice fiscale del committente nel campo ‘Codice fiscale del coobbligato’ ed il codice ‘09’ nel campo ‘Codice identificativo’, secondo quanto previsto dalla risoluzione 109/E sopra citata. Sul modello F24 in questione, non vengono compensati i crediti derivanti dalla gestione Paghe o da altre gestioni (a meno che tali crediti non siano stati resi disponibili per tutti i tipi di procedure, tramite l’apposita finestra ‘Gestione crediti’). |
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(acred744) |
ARCHIVIAZIONE F24 ENTRATEL
Con il presente aggiornamento, sulle procedure ‘Stampa Modello F24’ del menù Amministrazione del Personale e ‘Stampa Modello F24 per Autoliquidazione’ del menù Autoliquidazione Inail, è stata predisposta l’archiviazione automatica del modello F24 in formato Entratel. Precisiamo che, utilizzando tale archiviazione, il file telematico viene automaticamente suddiviso ed archiviato per ditta, unitamente ai corrispondenti modelli F24 in formato PDF. Nel caso in cui si intenda archiviare i modelli F24 in formato Entratel, sulle procedure sopra indicate è sufficiente barrare la casella ‘Archivia anche i files in formato Entratel’, predisposta nel campo Opzioni di Archiviazione. In tal modo, i files in formato Entratel vengono automaticamente suddivisi ed archiviati per ditta, secondo lo stesso criterio già previsto per i corrispondenti modelli in formato PDF (questi ultimi continuano ad essere archiviati come in precedenza). Ricordiamo che l’archiviazione dei modelli F24 è disponibile con il servizio di Archiviazione Documentale. |
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(acred743) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2020, corrispondente allo 0,05%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2020.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall’Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred739) |
MODELLO F24 – INVIO ENTRATEL
Come anticipato negli aggiornamenti di novembre e dicembre 2019 (Acred736 / Acred738), il Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha introdotto l'obbligo di inviare tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) i modelli F24 che presentano crediti relativi al sostituto d'imposta. Risultavano tuttavia necessarie indicazioni più specifiche, da parte dell'Agenzia, in merito ai criteri di applicazione del nuovo obbligo. Con la risoluzione n. 110 del 31/12/2019, l'Agenzia delle Entrate ha elencato i tributi soggetti all'obbligo di invio tramite Entratel / Fisconline, confermando che vi rientrano tutti i crediti inerenti alla gestione del sostituto d'imposta (bonus fiscale, crediti da 730, crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto, eccedenze di versamento). Considerando che i crediti in questione (in particolare il bonus fiscale) sono presenti sulla quasi totalità dei modelli F24 relativi ai sostituti d'imposta, consigliamo di impostare preventivamente il formato Entratel in tutti i casi in cui veniva prodotto, fino ad oggi, il formato CBI (banche). Ricordiamo che tale variazione può essere effettuata a livello di ditta: sul servizio Ditta – Azienda, nella sezione Versamento F24, impostare l'opzione ‘Telematico Ministeriale Entratel' (in luogo di ‘Telematico Banche') nel campo Tipo di Versamento. Con il presente aggiornamento, viene comunque introdotto un controllo automatico al momento della generazione del modello F24: con effetto dalla scadenza del 16/01/2020, in presenza di crediti relativi al sostituto d'imposta, se risulta impostato il formato CBI (banche) viene prodotto automaticamente il formato Entratel. Ricordiamo che è anche possibile generare il file Entratel nella modalità prevista per l'invio in autonomia da parte del sostituto, ovviamente a condizione che quest'ultimo sia abilitato ad Entratel o Fisconline. A tale scopo, il file deve essere generato dal servizio Tributi per Scadenza, barrando la casella “invio per conto proprio” al momento della chiusura della scadenza (occorre annullare il campo relativo al “mittente”). Come già anticipato, con i prossimi aggiornamenti rilasceremo la possibilità di generare il file Entratel nella modalità “invio per conto proprio” tramite la normale procedura di stampa e invio telematico del modello F24 disponibile sul menù Amministrazione del Personale. |
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(acred738) |
MODELLO F24 – CREDITI DA 730
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una modifica in merito alla compensazione dei crediti da 730: a partire dalla scadenza del 16/01/2020, gli eventuali crediti residui da 730 vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito (relativo sia alla gestione Paghe che ad altre gestioni). Precisiamo che la compensazione dei crediti da 730 avviene esclusivamente sui modelli F24 relativi alla gestione Paghe (tipo procedura ‘PG' sull'Archivio Tributi), a meno che gli stessi crediti siano stati dichiarati “disponibili” anche per altre gestioni (finestra ‘Gestione crediti' sul servizio ‘Tributi per scadenza'). |
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(acred738) |
MODELLO F24 – INVIO ENTRATEL
A seguito della conversione in legge del Dl 124/2019, risulta confermato l'obbligo di inviare i modelli F24 tramite i servizi Entratel o Fisconline, in presenza di crediti relativi al sostituto d'imposta. Come anticipato nell'aggiornamento di novembre 2019 Acred736, da parte nostra riteniamo opportuno attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, a seguito delle quali sarà possibile attivare un controllo automatico dei tributi a credito e “forzare” così la generazione del file in formato Entratel. A tale proposito, ricordiamo che è possibile generare il formato Entratel (per l'invio da parte dell'intermediario) nei casi in cui, attualmente, viene prodotto il formato CBI: a livello di azienda, è sufficiente intervenire sul servizio Ditta – Azienda, sezione Versamento F24, campo Tipo di Versamento, selezionando l'opzione ‘Telematico Ministeriale Entratel' in luogo di ‘Telematico Banche'. Ricordiamo che è anche possibile generare il file Entratel nella modalità che consente l'invio in autonomia da parte dell'azienda (ovviamente, a condizione che sia abilitata ad Entratel o Fisconline): in questo caso, il file deve essere generato dal servizio Tributi per Scadenza, barrando la casella “invio per conto proprio” al momento della chiusura della scadenza (occorre annullare il campo relativo al “mittente”). A tale proposito anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, prevederemo la possibilità di generare il file Entratel nella modalità “invio per conto proprio” anche tramite la normale procedura di stampa e invio telematico del modello F24. |
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(acred738) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltreal credito Irpef, viene riportato anche l'eventuale credito dell'imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo, inoltre, che gli eventuali crediti residui derivanti dai rimborsi del 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) non vengono riportati sul codice tributo 6781, neppure nel caso in cui la compensazione avvenga nell'anno successivo (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). Per i crediti da 730, la limitazione relativa alla capienza delle ritenute viene applicata automaticamente al momento dell'elaborazione delle buste paga (procedura Elaborazione Mensile Ditte): di conseguenza, l'importo rimborsato non supera mai il valore delle ritenute fiscali operate nel mese. Come indicato al paragrafo Crediti da 730, a partire dalla scadenza del 16/01/2020, gli eventuali crediti residui da 730 vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito (per quanto riguarda i modelli F24 relativi alla gestione Paghe). Come negli anni precedenti, i crediti derivanti dal bonus fiscale (codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (codice tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando la compensazione avviene nell'anno successivo. |
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(acred736) |
MODELLO F24 – INVIO TRAMITE ENTRATEL
Come riportato da diverse pubblicazioni, l'art. 3, comma 2, lettera B del Dl 124/2019, ha esteso l'obbligo di invio tramite Entratel anche ai modelli F24 che presentano crediti relativi al sostituto d'imposta. In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, riteniamo che sia controproducente, per il momento, prevedere dei controlli bloccanti sulle procedure di generazione dei modelli F24, generando automaticamente il formato Entratel in luogo del formato CBI (quest'ultimo corrisponde al formato per l'invio tramite servizi bancari). |
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(acred710) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote' (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso'), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2019, corrispondente allo 0,80%. A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2019.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente. Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. |
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(acred707) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l'eventuale credito di imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo, inoltre, che i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (senza tuttavia l'obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell'anno di competenza successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593. Sulla base delle anticipazioni relative al modello 770/2019, gli eventuali crediti derivanti dai rimborsi da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797), se compensati nell'anno successivo, non vengono più riportati sul codice tributo 6781. Come negli anni precedenti, i crediti derivanti dal bonus fiscale (codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (codice tributo 1632) possono essere compensati con qualsiasi somma a debito, sul modello F24. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando vengono compensati con le ritenute fiscali (o con altre somme a debito) relative all'anno di competenza successivo. |
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(acred703) |
ARCHIVIO TRIBUTI – NUOVO SERVIZIO
Con il presente aggiornamento, viene rilasciato un nuovo servizio che consente di ricercare, a scopo di controllo, i tributi versati o compensati tramite il modello F24, relativamente ad una singola ditta. Il nuovo servizio ‘Ricerca tributi per ditta' si trova sul menù dell'Archivio Tributi. Barrando la casella ‘Visualizza Totali', è possibile richiedere l'indicazione dei soli totali di ciascun tributo, anziché l'elenco di tutte le occorrenze comprese nel periodo selezionato. Precisiamo che i totali vengono calcolati mantenendo separati gli importi a debito da quelli a credito (se presenti entrambi sullo stesso tributo). Una volta impostati o modificati i suddetti parametri, occorre cliccare su ‘Ricerca' per ottenere l'elenco dei tributi. Tramite i pulsanti ‘Pagina successiva' e ‘Pagina iniziale' è possibile spostarsi tra le videate dell'elenco prodotto. A nostro avviso, il nuovo servizio consente di effettuare più agevolmente eventuali controlli in merito ai tributi versati o compensati: in particolare, per ricercare i tributi presenti sui quadri ST / SV / SX del modello 770 occorre indicare l'anno di competenza (eventualmente comprendendo anche il mese di gennaio dell'anno successivo, se interessato dal conguaglio fiscale dell'anno di competenza) e selezionare le sezioni Erario / Regioni / Enti Locali. |
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(acred694) |
MODELLO F24 – FORMATO ENTRATEL
Come indicato nell'aggiornamento di giugno 2017 Acred655, per i modelli F24 che presentano un totale uguale a zero oppure che riportano crediti fiscali diversi da quelli relativi al sostituto d'imposta, se è richiesto il formato CBI (banche), viene automaticamente “forzato” il formato Entratel, in quanto risulta obbligatorio in presenza delle suddette condizioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 09/06/2017). A seguito del presente aggiornamento, in presenza delle condizioni sopra descritte, il formato Entratel viene invece “forzato” su TUTTI i modelli F24 relativi ad uno stesso soggetto (limitatamente alla singola scadenza trattata). |
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(acred691) |
CREDITO DA ANTICIPO TASSAZIONE TFR
E' stato modificato il criterio di compensazione dell'eventuale credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr (versato negli anni 1997 / 1998), per la parte spettante a seguito di erogazione del Tfr. La modifica si è resa necessaria per rendere tale compensazione compatibile rispetto a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali relative al rigo SX37 del modello 770 (vedere aggiornamento Acred690 del 12/06/2018). A partire dall'elaborazione del mese di giugno, in presenza del suddetto credito residuo ed in caso di erogazione del Tfr, il credito spettante (“maturato”) viene portato in compensazione sul modello F24 utilizzando il codice tributo ‘1250'. |
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(acred691) |
ARCHIVIAZIONE MODELLI F24 RAVVEDIMENTO
Ricordiamo che l'archiviazione automatica dei modelli F24 può essere effettuata dalla procedura ‘Stampa Modello F24', disponibile sul menù Amministrazione del Personale e sul menù Autoliquidazione Inail (tale funzionalità è disponibile per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale). Con il presente aggiornamento, sul menù Archivio Tributi è stata aggiunta la nuova procedura ‘F24: archiviazione modelli', che consente di archiviare tutte le tipologie di modelli F24 previste sulle procedure dell'Archivio Tributi, compresi quelli relativi al Ravvedimento (per gli Utenti abilitati al servizio del Ravvedimento Operoso). |
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(acred677) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI
Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. Segnaliamo che, sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote' (ramo ‘Tributi', menù ‘Attivazione ravvedimento operoso'), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2018, corrispondente allo 0,30%.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri “criteri” definiti dall'Utente. |
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(acred674) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l'eventuale credito di imposta sostitutiva sulle somme detassate. Ricordiamo, inoltre, che i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (senza tuttavia l'obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell'anno di competenza successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593. Ricordiamo, infine, che anche gli eventuali crediti residui derivanti dal conguaglio del modello 730/4 sono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sempre a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Come negli anni precedenti, i crediti derivanti dal bonus fiscale (codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (codice tributo 1632) possono essere compensati con qualsiasi somma a debito, sul modello F24. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando vengono compensati con le ritenute fiscali (o con altre somme a debito) relative all'anno di competenza successivo. |
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(acred671) |
ARCHIVIAZIONE MODELLO F24
L'archiviazione automatica dei modelli F24 può essere effettuata anche dalla procedura ‘Stampa Modello F24', disponibile sul menù Amministrazione del Personale e sul menù Autoliquidazione Inail. Sulla procedura ‘Stampa Modello F24', per ottenere l'archiviazione automatica, è sufficiente selezionare l'Archivio Digitale sul quale devono essere archiviati i modelli prodotti (si tratta dell'archivio collegato al Soggetto Autorizzato, sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni LUL e Uniemens'): in tal modo, i modelli F24 vengono suddivisi per ditta e archiviati in formato PDF. Se non si vogliono archiviare i modelli, è sufficiente non indicare l'Archivio Digitale. Ricordiamo che i modelli F24 archiviati possono essere resi automaticamente disponibili per gli Utenti esterni (come già previsto per altri modelli). A tale scopo, sul servizio Tabelle – Tipi di Documenti del menù Archiviazione Documentale, occorre selezionare il tipo documento “Modello F24” e abilitare le opzioni “Soggetto ad essere utilizzato sul servizio facilitato”, “Tipo documento facilitato utilizzabile anche dagli esterni” e “Solo in visualizzazione”. |
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(acred655) |
MODELLO F24 – FORMATO ENTRATEL
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 09/06/2017, ha precisato le modalità di applicazione delle nuove regole previste dal Decreto Legge 50/2017. In particolare, sono stati elencati i codici tributo a credito che comportano l'obbligo di trasmettere il modello F24 tramite Entratel / Fisconline. Nel testo della risoluzione è indicato chiaramente che i tributi a credito relativi al bonus fiscale L. 190/2014 (1655) ed ai rimborsi da 730 (1631 / 3796 / 3797) sono esclusi dal suddetto obbligo. Sulla base di quanto indicato nella risoluzione, tutti i codici tributo di seguito elencati risultano esclusi dall'obbligo di invio tramite Entratel / Fisconline: Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la generazione automatica del formato Entratel, nel caso in cui risulti attribuito il formato banche (CBI) e siano presenti crediti di natura fiscale diversi da quelli sopra elencati. Il suddetto automatismo è previsto sulla procedura ‘Stampa Modello F24' presente sul menù Amministrazione del Personale, sul servizio ‘Tributi per Scadenza' e sulle procedure del menù Archivio Tributi. Sempre con il presente aggiornamento, è stata resa disponibile la generazione automatica del formato Entratel anche per i modelli F24 con saldo finale a zero, in presenza del formato banche (CBI). Anche in questo caso, l'automatismo è previsto sulla procedura ‘Stampa Modello F24' disponibile sul menù Amministrazione del Personale, sul servizio ‘Tributi per Scadenza' e sulle procedure del menù Archivio Tributi. Ovviamente, rimane possibile attribuire espressamente il formato Entratel: sugli applicativi Paghe, tale formato può essere impostato nel campo Tipo di Versamento, sul servizio Ditta – Azienda (sezione ‘Versamento F24'). Ricordiamo che, sulla gestione delle stampe, i files in formato Entratel sono identificati dal prefisso ‘TEL-', mentre quelli in formato banche riportano il prefisso ‘CBI-‘. |
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(acred655) |
MODELLO F24 – TRIBUTO ‘1655'
Come anticipato nell'aggiornamento Acred652 del 13/06/2017, in presenza sia dell'erogazione che del recupero del bonus L. 190/2014 nello stesso mese di competenza, sul modello F24 si rende necessario compilare due righi distinti, riportando il tributo 1655 con l'importo a debito (corrispondente al bonus recuperato) separatamente da quello a credito (corrispondente al bonus erogato). Nonostante tale criterio di compilazione, in relazione al tributo 1655, non sia mai stato indicato in una disposizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, è stato recentemente confermato da quest'ultima ad Assosoftware, tramite una risposta protocollata. Di conseguenza, con il presente aggiornamento è stata modificata la gestione del tributo 1655 in presenza, nello stesso mese di competenza, sia di un importo a debito che di un importo a credito. Precisiamo che, in presenza sia di un importo a debito che di un importo a credito su un tributo fiscale, sul modello F24 vengono adesso compilati due righi distinti. |
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(acred646) |
MODELLO F24 – D.L. 50/2017
Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 04/05/2017, ha posticipato al 1 giugno 2017 l'applicazione delle nuove regole previste dal Decreto Legge 50/2017, per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei modelli F24 tramite i canali Entratel / Fisconline, in caso di compensazione di somme a credito di natura fiscale. Ricordiamo che, tra le somme a credito interessate, figurano anche quelle relative al sostituto d'imposta. Precisiamo che restano valide le indicazioni operative riportate nell'aggiornamento Acred644 del 27/04/2017, tenendo tuttavia presente che il suddetto obbligo diventa effettivo a partire dalla scadenza del 16/06/2017. |
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(acred644) |
MODELLO F24 – D.L. 50/2017
A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 50/2017 nella Gazzetta Ufficiale del 24/04/2017, in presenza di un credito di natura fiscale, il modello F24 può essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tra i crediti interessati, sono compresi quelli derivanti ritenute alla fonte, quindi anche il bonus fiscale gestito tramite il tributo 1655 (a meno di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate). Ricordiamo che il metodo di presentazione del modello F24 è specificato sul servizio Ditta – Azienda, precisamente nel campo Tipo di Versamento, riportato nella sezione ‘Versamento F24'. Occorre tenere presente che la suddetta disposizione potrebbe anche essere modificata al momento della conversione in legge (prevista entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.). Tuttavia, il D.L. 50/2017 prevede espressamente l'entrata in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (art. 67), quindi è improbabile che un'eventuale modifica venga apportata in tempo utile per la scadenza del 16/05/2017. |
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(acred632) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente. |
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(acred629) |
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO
Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Relativamente all'anno di competenza 2016, anche l'eventuale credito di imposta sostitutiva sulle somme detassate (derivante conguaglio descritto in Conguaglio detassazione L. 208/2015) viene riportato sul codice tributo 1627. Il credito residuo, quindi, sarà riportato automaticamente sul codice tributo 6781 alle condizioni precedentemente descritte. A partire dall'anno di competenza 2016, gli eventuali crediti residui derivanti dal conguaglio del modello 730/4 saranno riportati automaticamente sul codice tributo 6781: anche in questo caso, l'automatismo è previsto a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Ricordiamo, infine, che i crediti derivanti dal bonus fiscale (riportati sul codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (riportati sul codice tributo 1632) possono essere compensati con qualsiasi tributo a debito. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando vengono compensati con le ritenute fiscali relative all'anno di competenza successivo (non risulta che debbano essere riportati sul codice tributo 6781). |
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(acred627) |
TRIBUTI 1004 / 1013
Con la risoluzione 13/E del 17/03/2016, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'abolizione dei codici tributo 1004 (Irpef a tassazione ordinaria parasubordinati) e 1013 (Irpef da conguaglio anno precedente), a partire dai versamenti effettuati dal 01/01/2017. Entrambi i codici tributo verranno sostituiti dal codice tributo 1001. Di conseguenza, a partire dall'elaborazione del mese di novembre 2016 (aziende che adottano il criterio di “cassa”) oppure di dicembre 2016 (aziende che adottano il criterio di “competenza”), l'Irpef a tassazione ordinaria trattenuta ai collaboratori viene riportata sul codice tributo 1001, al momento del trasferimento sull'Archivio Tributi. Con l'elaborazione del mese di gennaio 2017, l'eventuale Irpef a debito derivante dal conguaglio dell'anno precedente sarà riportata sull'Archivio Tributi con il codice tributo 1001 (anziché 1013). Tale tributo, tuttavia, sarà esposto separatamente dal tributo 1001 relativo al mese di gennaio 2017, aggiungendo la sigla ‘AP' sul tributo relativo all'anno precedente. Occorre tenere presente che l'Irpef a debito derivante dal conguaglio dell'anno precedente deve riportare, come periodo di riferimento, il mese ‘12' e l'anno di competenza del conguaglio: anche sul modello F24, quindi, il tributo relativo al conguaglio dell'anno precedente risulterà separato dal tributo relativo al mese di gennaio. |
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(acred596) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati. Segnaliamo che occorre aggiornare la sezione relativa agli ‘Interessi', sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote' (menu ‘Attivazione ravvedimento operoso' del ramo ‘Tributi'), inserendo il tasso da applicare a partire dal 01/01/2016 (0,20%).
La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente. |
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(acred594) |
SEGNALAZIONI
Credito 1012: Nei mesi da gennaio a giugno 2015, l'eventuale credito relativo alla tassazione separata sul Tfr (tributo 1012), non è stato riportato sul codice tributo 1627, come era invece previsto. Ricordiamo che il credito in questione viene generato in situazioni piuttosto rare (in pratica, soltanto al momento della liquidazione del Tfr, nel caso in cui sia stata pagata una tassazione più alta sugli anticipi). Abbiamo quindi predisposto il recupero automatico del suddetto credito: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STAXIRP2', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno'). Non occorre impostare le date di inizio e fine periodo: il programma considera automaticamente il periodo da gennaio a giugno 2015. Al primo lancio, inoltre, non devono essere impostate le opzioni relative al trasferimento sull'Archivio Tributi. Nel caso in cui, nel periodo considerato, sia presente almeno un credito relativo alla tassazione separata sul Tfr (rimasto quindi inutilizzato), viene generata la stampa ‘credito1012'; se non è presente alcun credito, la stampa non viene generata. In presenza di un credito, occorre rilanciare il programma ‘STAXIRP2' compilando le opzioni relative al trasferimento del credito sull'Archivio Tributi: in tal modo, il credito viene trasferito sul codice tributo 6781, per essere compensato alla prima scadenza utile dell'anno 2016. |
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(acred593) |
TRIBUTO 6781 – PRECISAZIONE
Riportiamo una precisazione in merito alla compensazione del credito di competenza dell'anno 2015, derivante dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto, che viene compensato sul modello F24 nel corso dell'anno 2016. In aggiunta a quanto indicato nella documentazione dell'aggiornamento ‘Acred592' del 29/12/15, facciamo presente che, in assenza di ritenute fiscali a debito relative all'anno 2015, il credito derivante dal conguaglio fiscale dell'anno 2015 viene portato in compensazione su F24 con il codice tributo 6781, già a partire dalla scadenza del 16/01/2016. Tale comportamento risulta corretto, in quanto conforme alle disposizioni relative all'utilizzo del tributo 6781. |
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(acred592) |
MODELLO F24 – CONGUAGLIO FISCALE A CREDITO
Come anticipato nell'aggiornamento ‘Acred591' del 22/12/2015, è stato modificato il criterio di compensazione, sul modello F24, dei crediti derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Con il presente aggiornamento, i crediti da conguaglio riportati sui tributi 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale) vengono compensati sul modello F24 secondo i seguenti criteri:
In pratica, a partire dalla scadenza del 16/01/2016, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale effettuato sulle buste paga di un determinato mese vengono compensati soltanto fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso mese. I crediti residui sono poi compensati con le ritenute fiscali relative ai mesi successivi, nell'ambito dello stesso anno di competenza. Gli eventuali crediti residui di fine anno, infine, sono compensati con qualsiasi somma a debito (DM10 o altro), ma soltanto a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute fiscali dell'anno successivo; in questo caso, i crediti residui dell'anno precedente vengono automaticamente “cumulati” sul codice tributo 6781. A titolo di esempio, se un'azienda adotta il criterio di “competenza”, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale effettuato sulle buste paga di dicembre 2015 vengono compensati, alla scadenza del 16/01/2016, esclusivamente con le ritenute fiscali relative allo stesso mese di dicembre. Successivamente, a partire dalla scadenza del 16/02/2016, gli eventuali crediti residui di dicembre 2015 vengono compensati con qualsiasi somma a debito; in questo caso, i crediti in questione sono riportati automaticamente sul codice tributo 6781. Precisiamo che la “capienza” delle ritenute fiscali viene determinata senza scalare il credito derivante dall'erogazione del bonus fiscale L. 190/2014, riportato sul codice tributo 1655. Tale criterio deriva dal principio che il tributo 1655 può essere compensato anche con i contributi (DM10 o altro). Di conseguenza, il credito derivante dall'erogazione del bonus fiscale non può avere l'effetto di ridurre la capienza delle ritenute, per quanto riguarda la compensazione dei crediti derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. Come sopra precisato, il tributo 6781 viene riportato automaticamente sul modello F24 per compensare i crediti residui di fine anno, a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute fiscali dell'anno successivo. Precisiamo che i tributi “originari” relativi ai crediti residui, continuano ad essere gestiti sull'Archivio Tributi: il cambiamento del codice tributo interessa esclusivamente la stampa e l'invio telematico del modello F24. A riguardo, facciamo inoltre presente che sul codice tributo 6781 (indicato nella sezione Erario) sono riportati sia il tributo 1627 (relativo alla stessa sezione Erario), sia i tributi 1669 / 1671 (relativi rispettivamente alle sezioni Regioni e Comuni). Ricordiamo che i codici tributo 1627 / 1669 / 1671, da utilizzare per compensare i crediti derivanti dal conguaglio fiscale, sono stati istituiti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15. Nella stessa risoluzione, tuttavia, NON è riportata alcuna indicazione in merito alla necessità di limitare la compensazione dei suddetti crediti rispetto alle ritenute fiscali dello stesso mese o dello stesso anno di competenza. Come già precisato nella documentazione dell'aggiornamento ‘Acred581' (agosto 2015), nella risoluzione 13/E sono indicati esclusivamente i criteri da adottare per compensare i crediti risultanti dal conguaglio del 730. Inoltre, a quanto ci risulta, non esiste alcuna disposizione normativa che imponga di limitare la compensazione dei crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto rispetto alla capienza delle ritenute: prima dell'istituzione dei nuovi codici tributo, la suddetta limitazione era una semplice conseguenza delle modalità di compensazione previste. Ad oggi, le indicazioni relative ai criteri di compensazione dei tributi 1627 / 1669 / 1671 ci sono pervenute esclusivamente tramite Assosoftware: sarebbe perciò auspicabile che tali indicazioni venissero riportate su una disposizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. |
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(acred592) |
ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
Con il presente aggiornamento abbiamo predisposto un'apposita voce per l'erogazione automatica del credito derivante dall'ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico; ricordiamo che tale detrazione viene calcolata al momento del conguaglio fiscale, secondo i criteri indicati nell'aggiornamento ‘Acred591' del 22/12/2015. In sede di conguaglio, la detrazione viene automaticamente usufruita fino a capienza dell'imposta lorda: la parte eccedente l'imposta lorda può essere erogata a seguito di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato. In quest'ultimo caso, occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose' sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente' (non occorre indicare alcun importo). In presenza della voce 699, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull'imposta lorda. |
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(acred591) |
CONGUAGLIO FISCALE
Come negli anni precedenti, il conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) può dare luogo ad un risultato a credito, sia per quanto riguarda l'Irpef che le addizionali regionale e comunale. Ricordiamo che, a partire dall'anno di competenza 2015, il credito derivante dal conguaglio fiscale viene compensato direttamente sul modello F24, tramite i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Ci sono pervenute alcune precisazioni, tramite Assosoftware, in merito alla modalità di compensazione dei suddetti crediti rispetto alle ritenute di competenza dell'anno corrente e/o dell'anno successivo. Tali precisazioni comportano delle modifiche che saranno incluse in un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di dicembre. |
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(acred581) |
MODELLO F24 – ADDIZIONALI A CREDITO DA 730
A partire dalla scadenza del 16/09/2015, è stato migliorato il criterio di utilizzo, sul modello F24, dei crediti da 730 relativi alle addizionali regionale o comunale, in presenza di un numero elevato di tributi regionali o comunali. Col presente aggiornamento, i crediti di addizionale regionale e comunale vengono distribuiti sui modelli F24 secondo il seguente criterio: su ciascun modello F24 successivo al primo, nelle sezioni relative alle regioni ed ai comuni vengono riportati al massimo due tributi a credito, in modo da lasciare spazio ai corrispondenti tributi a debito che consentano di compensare tali crediti. La limitazione al numero di crediti viene applicata soltanto a partire dal secondo modello, in quanto sul primo modello i crediti possono essere compensati con le somme a debito riportate nella sezione Erario. In presenza di un numero elevato di tributi relativi alle addizionali regionali e comunali, si evita così di incorrere nella segnalazione bloccante sopra descritta e, quindi, di dover intervenire sui servizi dell'Archivio Tributi per compensare tutti i crediti. |
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(acred581) |
MODELLO F24 – CONGUAGLIO FISCALE A CREDITO
Ricordiamo che, a partire dall'anno di competenza 2015, i crediti derivanti dai conguagli fiscali di fine anno o di fine rapporto vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef), 1669 (addizionale regionale), 1671 (addizionale comunale), istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15 (aggiornamenti di febbraio 2015 Acred562, marzo 2015 Acred566, luglio 2015 Acred577). In attesa di chiarimenti, abbiamo comunque ritenuto opportuno aggiungere un'apposita segnalazione sulla stampa prodotta nella fase di trasferimento dei tributi sul modello F24 (Archivio Tributi). |
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(acred577) |
MODELLO F24: NUOVI TRIBUTI A CREDITO
Col presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dei nuovi tributi previsti dalla risoluzione n. 13/E del 10/02/15, relativi alla compensazione dei crediti da 730:
Come indicato nella risoluzione 13/E, in corrispondenza dei nuovi tributi a credito viene indicato esclusivamente l'anno di competenza (anno 2014 per i crediti derivanti dal modello 730-4/2015). La data di scadenza viene invece impostata secondo il criterio di “cassa” o “competenza” adottato, da ogni azienda, per il versamento dei tributi fiscali. Segnaliamo che è stata predisposta anche la gestione automatica del nuovo tributo 1669, previsto dalla stessa risoluzione 13/E, relativo all'eventuale credito di addizionale regionale risultante dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Anche in corrispondenza del tributo 1669 viene indicato l'anno di competenza, coincidente con l'anno corrente (2015). Segnaliamo che, a partire dall'elaborazione relativa al mese di luglio 2015, tutti i nuovi tributi a credito sono riportati anche nella prima pagina della Nota Contabile, nel caso in cui quest'ultima venga prodotta a livello di ditta. |
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(acred567) |
CREDITI FISCALI DA CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE
E' possibile trasferire automaticamente, sul modello F24 (Archivio Tributi), l'eventuale credito residuo derivante dal conguaglio fiscale dell'anno precedente, se elaborato sulle buste paga di gennaio 2015. |
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(acred566) |
ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO
A seguito di quanto indicato nell'aggiornamento ‘Acred562' del 24/02/15, col presente aggiornamento viene rilasciata la gestione del nuovo codice tributo da utilizzare per compensare l'eventuale credito di addizionale comunale, previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15. Facciamo presente che, a partire dal mese di marzo, è possibile che venga prodotto un credito dell'addizionale comunale relativa all'anno corrente, a seguito del conguaglio fiscale effettuato in caso di cessazione del rapporto (il credito si può generare a causa del recupero dell'acconto già versato, se l'addizionale non risulta dovuta in sede di conguaglio). Sul modello F24 (‘Archivio Tributi'), il nuovo tributo 1671 viene riportato con l'indicazione del solo anno di competenza, come previsto dalle disposizioni; la data di scadenza viene impostata come sugli altri tributi fiscali, tenendo quindi conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per ciascuna azienda. |
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(acred564) |
CREDITI FISCALI RESIDUI ANNO 2014
In aggiunta a quanto indicato nell'aggiornamento ‘Acred563' del 02/03/15, segnaliamo che il programma ‘STATCOM' è stato modificato in modo da trasferire i crediti residui di addizionale regionale e comunale su una data di competenza diversa da quella utilizzata dal programma ‘STAXIRP1' (la data di competenza è puramente convenzionale). |
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(acred563) |
CREDITI FISCALI RESIDUI ANNO 2014
Come anticipato nell'aggiornamento ‘Acred562' del 24/02/15, è stato predisposto il trasferimento automatico, sul modello F24 (Archivio Tributi) dei crediti fiscali residui di competenza dell'anno 2014. Per trasferire i crediti residui dell'anno 2014 sul tributo 6781, è possibile utilizzare il programma STAXIRP1, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.2 ‘Stampe di fine anno'). Ricordiamo, inoltre, che è possibile trasferire sull'Archivio Tributi anche gli eventuali crediti residui di addizionale comunale o regionale, utilizzando il programma ‘STATCOM', anche'esso disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.2 ‘Stampe di fine anno'). |
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(acred562) |
TRIBUTI FISCALI A CREDITO
Col presente aggiornamento, rilasciamo una prima gestione dei nuovi codici tributo previsti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15. Ricordiamo che i nuovi codici tributo devono essere utilizzati per la compensazione dei crediti derivanti dai conguagli fiscali relativi all'anno 2015, oltre che dei crediti risultanti dal modello 730-4 / 2015. Dalle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, riportate sul forum di Assosoftware, risulta che gli importi relativi ai singoli conguagli a credito devono essere riportati sul nuovo codice tributo 1627, separandoli dal totale delle ritenute a debito; queste ultime, invece, devono essere indicate sui tributi 1001 (dipendenti) o 1004 (collaboratori), senza effettuare alcuna compensazione “interna” (neppure in caso di capienza rispetto ai crediti). Lo stesso criterio, possibilmente confermato in disposizioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, sarà quindi applicato a tutti gli altri conguagli a credito (in particolare le addizionali) che possono risultare dalle elaborazioni dei mesi successivi a febbraio. Col presente aggiornamento, la procedura Elaborazione Mensile Ditte determina l'importo dei tributi 1001 / 1004 / 1627 secondo il criterio sopra descritto, a partire dall'elaborazione del mese di febbraio 2015. A tale proposito, occorre tenere presente che, nel mese di gennaio, non potevano generarsi conguagli a credito relativi all'anno di competenza 2015. Con l'elaborazione del mese di febbraio, invece, un conguaglio fiscale può generare un risultato a credito, per quanto riguarda la tassazione ordinaria relativa ai dipendenti (tributo 1001) o ai collaboratori (tributo 1004). Precisiamo che, sul modello F24 (Archivio Tributi), il nuovo tributo 1627 viene riportato con l'indicazione del solo anno di competenza (come da disposizioni); inoltre, la data di scadenza viene impostata come sugli altri tributi fiscali, tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato su ciascuna azienda. NOTA: Per quanto riguarda i crediti residui di competenza dell'anno 2014, rilasceremo un apposito aggiornamento che consentirà di trasferirli automaticamente sul modello F24 (Archivio Tributi), riportandoli sul codice tributo 6781. |
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(acred557) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Nella gestione del Ravvedimento Operoso, è stata prevista la possibilità di definire un ulteriore periodo ai fini del calcolo delle sanzioni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 11/12/2014. Per aggiornare il calcolo delle sanzioni, occorre intervenire sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote', accessibile dal menu ‘Attivazione ravvedimento operoso' (ramo ‘Tributi').
Tale modifica va effettuata sul Criterio n. 01, corrispondente alla casistica di ravvedimento più utilizzata. Con l'occasione, ricordiamo che occorre aggiornare anche la sezione relativa agli ‘Interessi', indicando il tasso da applicare a partire dal 1/01/2015 (0,50%). In questo caso, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione, liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido dal 2015.
Anche questa modifica va effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente. |
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(acred555) |
COMPENSAZIONE CREDITI DA CONGUAGLIO
Sulla base di quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 30/12/14, a decorrere dall'anno 2015, il credito derivante dai conguagli fiscali (oltre che dalle eccedenze di versamento e dai rimborsi del 730) dovrà essere portato in compensazione sul modello F24, utilizzando dei nuovi codici tributo che saranno appositamente istituiti. Col presente aggiornamento, quindi, è stata bloccata la compensazione automatica dell'eventuale credito derivante dal conguaglio di fine anno 2014, rispetto alle ritenute derivanti dall'elaborazione del mese di gennaio 2015. A scopo di controllo, è possibile ottenere un elenco delle aziende sulle quali risultano presenti dei crediti residui derivanti dall'elaborazione di dicembre 2014. Ricordiamo che tali crediti sono visibili sul servizio ‘Cedolino – Residui Ditta'. |
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(acred546) |
MODELLO F24 – INVIO ENTRATEL
Tramite il servizio ‘Tributi per scadenza' (menu Tributi -> Archivio Tributi), è possibile generare il file telematico Entratel, relativo alla delega F24, con la condizione di prelievo dal conto corrente dell'Intermediario (“servizio di tesoreria”), oppure di invio effettuato da parte del Contribuente (assenza di Intermediario). Se si desidera generare il file telematico Entratel con la condizione di prelievo sul conto corrente dell'Intermediario, sul servizio ‘Tributi per scadenza' occorre selezionare la nuova opzione ‘Telematico Entratel (tesoreria)', nel campo Tipo Pagamento. In questo caso, sul file telematico non sono comunque riportate le coordinate bancarie dell'Intermediario (ci risulta che debbano essere indicate direttamente su Entratel). |
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(acred544) |
MODELLO F24 – MODALITA' DI INVIO
A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 2 del D.L. 66/2014, a partire dal 1 ottobre 2014 non è più possibile inviare, tramite formato CBI (telematico banche), i modelli di versamento F24 con saldo a zero. |
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(acred543) |
RAVVEDIMENTO OPEROSO – NUOVA OPZIONE
E' stata predisposta una nuova opzione in merito alla gestione del Ravvedimento Operoso. Ricordiamo che l'utilizzo del ravvedimento operoso richiede un'apposita abilitazione a livello di studio. |
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(acred530) |
MODELLO F24 – NUOVO FORMATO
Col presente aggiornamento viene rilasciato il nuovo formato di stampa del modello F24, il cui utilizzo diventa obbligatorio a partire dal 1 maggio 2014 (Agenzia delle Entrate – provvedimento direttoriale del 19/06/13). |
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(acred520) |
TRIBUTO 1713 A CREDITO
Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un'opzione che consente di indicare, automaticamente, il credito relativo all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, utilizzando il codice tributo ‘6781'. Nel caso in cui si intenda caricare automaticamente il saldo a credito sul tributo ‘6781', è sufficiente lanciare la procedura Stampa Mensile Ditte, abilitando nuovamente il trasferimento dei tributi derivanti dall'elaborazione (o rielaborazione) del mese di dicembre 2013, verso l'archivio del modello F24 (‘Archivio Tributi'). Di conseguenza, è necessario che la scadenza del 16/02/2014 non sia stata ancora chiusa in modalità "definitiva". |
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(acred497) |
MODELLO F24 – NUOVO FORMATO
Col presente aggiornamento viene rilasciato il nuovo formato di stampa del modello F24, il cui utilizzo diventa obbligatorio a partire dal 1 giugno 2013 (Agenzia delle Entrate - provvedimento del 12/04/12). |
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(acred474) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI
Segnaliamo che, a partire dal mese di settembre, è possibile indicare un importo negativo sulla voce 77Z, allo scopo di recuperare le ritenute fiscali sospese nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12). |
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(acred 470) |
SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS
Abbiamo modificato il calcolo della voce 89A, da utilizzare per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 85 del 15/06/12 (aggiornamento Acred469 del 2/07/12). |
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(acred 469) |
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI
Sono state predisposte alcune voci che consentono di gestire più agevolmente la sospensione delle trattenute (e dei relativi versamenti) nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 1/06/12 e dal D.L. n. 74 del 6/06/12; per le gestioni di competenza dell'Inps, si fa riferimento alla circolare n. 85 del 15/06/12 e al messaggio n. 10172 del 15/06/12. Per quanto riguarda la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, è possibile sospendere il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Inoltre, risulta possibile sospendere (o meno) la trattenuta dei contributi a carico del dipendente; tuttavia, se si trattengono i contributi a carico del dipendente, occorre necessariamente versarli.
Entrambe le voci sopra elencate (o anche soltanto la 89A) possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di singolo dipendente (nell'eventualità che il provvedimento non riguardi l'intera azienda). Le voci dovranno poi essere annullate o bloccate tramite una storicizzazione in data 01/09/2012. Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le altre trattenute in busta paga, sono disponibili le seguenti voci:
Precisiamo che tutte le voci sopra elencate possono essere indicate sul servizio Voci Fisse secondo le stesse modalità previste per le voci 58A / 89A (ovviamente a condizione che sussistano le condizioni previste dalla normativa). Sulla nota contabile, le voci che agiscono sulla denuncia UniEmens (58A / 89A) vengono decurtate dai movimenti contabili relativi ai contributi a carico dipendente e/o a carico azienda. Le altre voci di sospensione, invece, vengono riportate esclusivamente nella parte di ‘Dettaglio', separando le ritenute sospese relative ai dipendenti da quelle relative ai collaboratori; precisiamo che occorre considerare tali somme per effettuare la quadratura del netto in busta. Precisiamo che, ad oggi (29/06/12), non risulta che siano state determinate le modalità per il successivo versamento (ed eventuale recupero in busta paga) dei tributi sospesi. Occorre tenere presente che, se le trattenute al dipendente dovessero essere recuperate in un'unica soluzione, le buste paga interessate ne risentirebbero pesantemente. |
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(acred421) |
MODELLO F24 – CAUSALE ‘ASSP'
In seguito alla segnalazione di un Utente, abbiamo effettuato una correzione sul programma ‘ENTIBF24' (procedura Stampe Accessorie), per quanto riguarda il trasferimento sull'Archivio Tributi della causale ‘ASSP'. |
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(acred419) |
CONVENZIONI BILATERALI: UNIEMENS – F24
Sulla gestione delle convenzioni tra l'Inps e gli Enti Bilaterali (aggiornamenti Acred412 del 24/09/10 e Acred415 del 25/11/10), sono state aggiunte le nuove codifiche previste nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.1.6. Con il presente aggiornamento, abbiamo automatizzato la compilazione, sulla denuncia UniEmens, dei dati relativi alle Convenzioni Bilaterali, per quanto riguarda le somme relative al mese corrente. Per le aziende sulle quali sono stati indicati i codici causale utilizzati per il versamento, indipendentemente dal metodo utilizzato (posizioni Inps e/o Voci Fisse), al momento dell'elaborazione mensile viene automaticamente compilata la sezione ‘Convenzioni Bilaterali' della denuncia UniEmens, riportando i contributi con l'indicazione del mese corrente. Per trasferire sul modello F24 (Archivio Tributi) gli stessi contributi trasferiti nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali' della denuncia UniEmens, occorre utilizzare la procedura Stampe Accessorie. Nell'elenco dei programmi è stato aggiunto il nuovo programma ‘ENTIBF24': si trova in coda al punto 1.1 (‘Stampe periodiche') e sostituisce i due programmi già utilizzati per il trasferimento delle somme in questione sul modello F24 (‘CONTRF24' / ‘QUOTEF24'). ATTENZIONE: Per la convenzione codice ‘ASSP', relativa alle contribuzioni previste nel CCNL degli Studi Professionali, abbiamo mantenuto l'automatismo già previsto nei precedenti aggiornamenti (vedere Acred415 del 25/11/10). |
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(acred382) |
MODELLO F24 - INTERESSI DA 730
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 190 del 22/07/09, ha predisposto i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi derivanti dalla rateizzazione delle imposte a debito da 730. I nuovi codici tributo, relativi agli interessi per rateizzazione del 730, sono i seguenti:
Tutti i nuovi tributi prevedono l'indicazione del mese in cui è stata effettuata la trattenuta, determinato sulla base del criterio di "cassa" o "competenza" adottato dalla ditta, secondo la consueta modalità. Precisiamo che la risoluzione ministeriale non fa espressamente riferimento agli interessi per rateizzazione: sarebbe quindi possibile ipotizzare che i nuovi tributi debbano essere utilizzati anche gli eventuali interessi derivanti dal differimento delle trattenute per incapienza delle retribuzioni. Tuttavia, la circolare ministeriale n. 21 del 4/05/09 prevede che questi ultimi interessi siano versati "in aggiunta" alle imposte a cui si riferiscono (come già avveniva negli anni precedenti). Riteniamo, quindi, che gli interessi per differimento debbano continuare ad essere versati sommandoli alle imposte corrispondenti (a meno, ovviamente, di una diversa indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate). |
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(acred379) |
MODELLO F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA DA 730
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 190 del 22/07/09, ha predisposto il nuovo codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva D.L. 93/08, derivante dalla dichiarazione 730/2009. Con il presente aggiornamento, le ritenute relative all'imposta sostitutiva da 730 vengono portate sul modello F24 (Archivio Tributi) utilizzando il nuovo codice tributo '1057'. Per quanto riguarda le ditte elaborate prima del presente aggiornamento, precisiamo che NON occorre rielaborare le buste paga e, soprattutto, NON deve essere annullata la condizione di "elaborato" sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe'. |
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(acred362) |
BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE
E' possibile erogare il bonus straordinario spettante ai nuclei familiari a basso reddito, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 3/02/09. L'importo erogato tramite la voce 699 viene riportato sul modello F24 (Archivio Tributi) in forma di credito da compensare, con il codice tributo '1664'. Sulla base delle indicazioni presenti nella circolare ministeriale, il credito in questione viene reso compensabile alla prima scadenza utile (16 marzo per il bonus erogato sulle buste paga di febbraio), anche nel caso in cui venga adottato il criterio di "cassa" per il versamento dei tributi fiscali. Il mese di riferimento indicato sul tributo '1664' deve corrispondere al mese di erogazione: per tale dato, quindi, si tiene conto del criterio di "cassa" o "competenza". Sulla nota contabile, la somma erogata dal datore di lavoro a titolo di bonus viene indicata riportando il conto 'Rimborsi compensati' in dare ed il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in avere (codice movimento 2003003 - già utilizzato per il bonus incapienti nell'anno 2007). Ricordiamo che la legenda dei movimenti contabili è disponibile sul menù Amministratore Paghe - sottomenù Trasferimento dati contabili - servizio Gestione Conti - finestra sul campo Movimento. |
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(acred342) |
ARCHIVIO TRIBUTI : NUOVE GESTIONI
Sul servizio 'Tributi per Scadenza' è stata predisposta la generazione del file telematico relativo al modello F24, nei formati Entratel o CBI, secondo gli stessi criteri già adottati sulle apposite procedure (tra le quali ricordiamo Stampa Modello F24 sul menù Amministrazione del Personale). Sul servizio 'Tributi per Scadenza' è stata aggiunta anche l'opzione 'Blocco Scadenza', che consente di sospendere, a tempo indeterminato, la chiusura di una singola scadenza per un determinato soggetto. Inoltre, sullo stesso servizio sono stati predisposti i campi 'Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare' e 'Codice identificativo', che possono essere compilati nelle situazioni previste dalla normativa vigente. In caso di compilazione dei suddetti campi, si consiglia di chiudere subito la scadenza in modalità definitiva. |
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(acred327) |
VERSAMENTO TRIBUTI FISCALI
E' stato modificato il criterio di compilazione dei tributi fiscali sul modello F24 (sezioni Erario / Regioni / Enti Locali), sulla base delle disposizioni indicate nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.368 del 12/12/07 e n.395 del 28/12/07. Su tutti i tributi relativi alle trattenute effettuate dal sostituto d'imposta viene adesso indicato il mese di riferimento, riportandolo nel campo 'Rateazione / Regione / Provincia / Mese Riferimento' (fanno eccezione soltanto i tributi relativi agli interessi per rateizzazione derivanti dal conguaglio del modello 730). Inoltre, sono cambiati i codici dei tributi relativi all'addizionale comunale, che adesso risultano essere i seguenti:
Sui tributi sopra elencati, nel campo 'Codice Ente / Codice Comune' viene indicato il codice catastale del comune di residenza dei soggetti (dipendenti e collaboratori) interessati dalla trattenuta dell'addizionale comunale. NOTA: Occorre tenere presente che il tributo 3816, tuttora in vigore, potrebbe risultare presente alla scadenza del 16/02/08, in conseguenza di una cessazione avvenuta nel mese di dicembre, per un'azienda che applica il criterio di "cassa". In questo caso, il tributo 3816 continua ad essere compilato secondo le modalità in vigore nell'anno 2007. Segnaliamo infine che, a partire dall'elaborazione del mese di gennaio 2008, abbiamo ritenuto opportuno non effettuare più il controllo del limite minimo di versamento per i tributi relativi al versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta (fino al 2007 il limite era impostato generalmente a E. 1,03). |
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(acred324) |
NUOVO FORMATO MODELLO F24
E' stato modificato il formato di stampa del modello F24, secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23/10/07. L'utilizzo del nuovo formato è obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2008. |
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(acred296) |
MODELLO F24 - Nuova Opzione
E' stata aggiunta una nuova opzione sulla procedura di stampa ed invio telematico del modello F24, disponibile sul menù Amministrazione del Personale (per il momento non è stata variata la procedura disponibile sull'Archivio Tributi). La procedura in questione ('Stampa Modello F24') viene utilizzata per il versamento dei tributi derivanti dall'elaborazione mensile delle buste paga. Di conseguenza, tale procedura esclude automaticamente tutte le aziende che non risultano ancora elaborate nell'ultimo mese precedente alla data di scadenza, generando un'apposita segnalazione. Alcuni utenti ci hanno chiesto la possibilità di produrre il modello F24 anche per le ditte che, pur non risultando cessate, non vengono comunque elaborate nel mese precedente alla scadenza dei tributi (aziende stagionali o altre situazioni particolari per le quali non si vuole indicare la data di cessazione sul servizio Abilitazione Paghe). |
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(acred294) |
MODELLO F24 - INVIO TELEMATICO
E' possibile effettuare l'invio telematico del modello F24, sia utilizzando il servizio Entratel, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, sia utilizzando i servizi di home-banking, messi a disposizione dai vari istituti bancari. INVIO TELEMATICO - ABILITAZIONE AZIENDECome già comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di settembre (Acred293), entrambe le modalità di invio telematico richiedono l'indicazione del conto corrente dal quale deve essere effettuato il prelievo. Nel caso del servizio di home-banking è possibile utilizzare, a tale scopo, anche un conto intestato all'intermediario, mente per il servizio Entratel è necessario utilizzare un conto intestato al contribuente. Occorre tenere presente che, sul file telematico, per le società è richiesta l'indicazione del rappresentante legale, il quale deve avere potere di firma sul conto corrente utilizzato. Le coordinate bancarie del conto corrente intestato al contribuente devono essere inserite sul servizio 'Ditta - Definizione Azienda', nella nuova sezione relativa ai 'Pagamenti Telematici'. La nuova sezione sostituisce la preesistente sezione 'Disposizioni di Pagamento', utilizzata dalle aziende che effettuano l'accredito telematico degli stipendi tramite servizio di home-banking. Per le aziende in questione, la sezione 'Pagamenti Telematici' risulterà quindi già compilata. Precisiamo che il campo 'Codice SIA', sul servizio dell'azienda, non ha alcuna utilità per l'invio telematico del modello F24. Sul servizio 'Ditta - Definizione Azienda' è stata predisposta anche la nuova sezione 'Versamento F24', nella quale figura il campo 'Tipo di Versamento'. Tramite tale campo, è possibile scegliere la modalità di invio telematico del modello. Nel caso in cui l'invio sia effettuato direttamente dall'azienda, occorre selezionare 'Conto Proprio', in modo tale che per l'azienda in questione venga prodotto esclusivamente il modello cartaceo. L'opzione 'Telematico Ministeriale' si riferisce all'invio tramite Entratel, mentre l'opzione 'Telematico Banche' è relativa all'invio tramite home-banking. IMPORTANTE: Non è necessario compilare il campo 'Tipo di Versamento' per tutte le aziende che continuano (temporaneamente) ad utilizzare il modello cartaceo per effettuare il versamento presso un istituto bancario. In questo caso, inoltre, si continua a considerare la banca e l'agenzia indicata nella sezione 'Intestazione F24 cartaceo' (i campi in questione sono opzionali e figuravano già nella precedente versione del servizio). |
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(acred294) |
INVIO TELEMATICO - ABILITAZIONE INTERMEDIARIO
Per definire gli intermediari abilitati all'invio telematico del modello F24 (sia Entratel che home-banking), occorre utilizzare il servizio 'Amministratore - Autorizzazioni Bollato e DM10', disponibile sul menù Amministratore Paghe. Per abilitare uno o più soggetti, tra quelli presenti sul servizio, all'invio telematico del modello F24, occorre barrare la casella 'Intermediario Abilitato', riportata nella nuova sezione 'Invio Telematico F24'. Ricordiamo che, sul servizio 'Amministratore - Autorizzazioni Bollato e DM10', è possibile inserire ulteriori soggetti oltre a quelli già presenti, utilizzando il pulsante 'Nuovo'. Ciò è necessario, ad esempio, quando l'intermediario non coincide con il soggetto autorizzato alla stampa del cedolino bollato e all'invio del DM10. In tutti i casi in cui l'intermediario non corrisponde al primo soggetto, tra quelli presenti sul servizio dell'Amministratore, sulla procedura di generazione del modello F24 diventa necessario indicare il numero del soggetto utilizzato come intermediario. |
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(acred294) |
PROCEDURE DI STAMPA E INVIO TELEMATICO
Una volta impostate le informazioni necessarie per l'invio telematico, secondo le modalità descritte ai precedenti punti 1.1 e 1.2, è possibile utilizzare le normali procedure di stampa del modello F24 per produrre anche i files telematici. Sulle tutte le procedure sopra elencate sono stati modificati alcuni parametri: non è quindi possibile continuare ad utilizzare le configurazioni dei parametri eventualmente memorizzate su ciascuna procedura.
Alcuni parametri esistenti nella precedente versione sono stati eliminati, in quanto non più significativi. I modelli F24 da inviare tramite Entratel vengono riportati nell'elenco delle stampe con il prefisso 'TEL-F24', mentre i modelli da trasmettere tramite home-banking assumono il prefisso 'CBI-F24'. Dopo il prefisso, nel nome del file viene indicato il tipo di procedura utilizzata ('PAG' per Amministrazione del Personale e 'INA' per Autoliquidazione Inail); inoltre, per i soli modelli da inviare tramite home-banking, viene aggiunto il codice ABI della banca destinataria. Le deleghe F24 relative alle aziende per le quali si continua a produrre il normale modello cartaceo, vengono invece riportate nell'elenco delle stampe con gli stessi nomi attribuiti fino ad oggi ('delPAG' oppure 'delINA'), compresi i relativi elenchi ('lisPAG' oppure 'lisINA'). Le stampe in questione vengono prodotte anche per le aziende che effettuano autonomamente l'invio telematico del modello F24. ATTENZIONE: Le procedure di invio telematico del modello F24, disponibili sul menù Archivio Tributi, non hanno subito alcuna variazione. Il presente aggiornamento riguarda esclusivamente le procedure per la produzione del modello F24 disponibili sui menù Amministrazione del Personale e Autoliquidazione Inail. |
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(acred293) |
MODELLO F24 - INVIO TELEMATICO
Stiamo predisponendo le procedure necessarie per la produzione del modello F24 nei formati telematici previsti per l'invio tramite Entratel (Agenzia delle Entrate) oppure tramite home-banking (Banche). |
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(acred290) |
MODELLO F24 : CONTRIBUTI CADIPROF
A partire dalla scadenza del 16 agosto 2006, è possibile utilizzare il modello F24 per versare i contributi dovuti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali (CADIPROF). E' possibile trasferire sul modello F24 ('Archivio Tributi') i contributi di competenza del mese corrente, secondo le disposizioni riportate nella circolare Inps n.71 del 18/05/06 e tenendo conto delle indicazioni ad oggi disponibili sul sito della CADIPROF (www.cadiprof.it). Per il momento, quindi, non vengono trasferiti gli eventuali contributi relativi a periodi pregressi, inseriti dall'Utente nel campo Importo Unitario della voce 578. La somma da versare viene riportata sul modello F24 ('Archivio Tributi') con le seguenti specifiche: tipo procedura 'PG', sezione Inps, data competenza corrispondente al giorno 20 del mese elaborato (convenzionale), data scadenza al giorno 16 del mese successivo, codice tributo 'ASSP' con indicazione della posizione e della sede Inps di riferimento. Precisiamo che il tributo in questione può essere trasferito sull'Archivio Tributi, tramite il programma 'QUOTEF24', indifferentemente prima o dopo aver trasferito tutte le altre somme derivanti dall'elaborazione mensile (la data di competenza viene impostata al giorno 20 proprio per mantenerlo separato dagli altri tributi derivanti dall'elaborazione). |
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(acred285) |
STAMPA MODELLO F24
Sulla procedura di stampa del modello F24, è stata eliminata l'opzione 'Viene utilizzato il modello Inps'. |
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(paghe161) |
STAMPA MODELLO F24 - NUOVA OPZIONE
Sulla procedura per la stampa del modello F24, è stata aggiunta la nuova opzione 'Rileva banca/agenzia da anagrafico'. |
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(Paghe150) |
ELABORAZIONE E STAMPA MENSILE : NUOVE STAMPE
Sulle procedure 'Elaborazione Mensile Ditte' e 'Stampa Mensile Ditte' sono state aggiunte le opzioni relative a due ulteriori stampe, fino ad oggi effettuate tramite la procedura 'Stampe Accessorie'.
Le stampe prodotte assumono il suffisso '.ELA' nel caso in cui vengano prodotte dalla procedura di elaborazione mensile, oppure '.STA' se vengono generate dalla procedura di stampa mensile. |
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(paghe141) |
SITUAZIONI PARTICOLARI - Soci lavoratori di cooperative
E' stata predisposta un'apposita opzione da utilizzare per i soci lavoratori di cooperative, assimilati ai dipendenti, le cui ritenute fiscali devono tuttavia essere versate utilizzando il codice tributo ‘1004'. Nei casi in questione, tramite il servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di dipendente), deve essere inserita la voce 610, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al paragrafo 4.6 – ‘Irpef e Addizionali' (la voce verrà riportata sul servizio con l'opzione ‘2' nel campo Quantità). La nuova opzione ha effetto a partire dall'elaborazione del mese di gennaio 2004. |
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(extra123) |
SERVIZIO 'TRIBUTI PER SCADENZA'
Modifica della dicitura relativa alle opzioni per la produzione dei modelli F24 'Tipo modello'
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(extra119) |
SERVIZIO 'TRIBUTI PER SCADENZA'
Il pulsante 'Stampa modello', che sostituisce 'Preparazione stampa', permette solo la stampa o la ristampa di uno o più modelli F24, su stampante ad aghi o laser. |
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(paghe108) |
NUOVI CODICI TRIBUTO
Sono stati modificati i codici tributo da indicare sul modello F24, sulla base delle disposizioni riportate nella risoluzione emanata il 28/2/2002 dall'Agenzia delle Entrate. |
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(paghe103) |
GESTIONE TRIBUTI FISCALI
Sul primo servizio della 'Ditta' ('Abilitazione Paghe'), sono state unificate le opzioni relative alla gestione dei tributi fiscali, in precedenza suddivisi tra dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi. |
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(paghe100) |
STAMPA MODELLO F24 IN EURO
E' possibile stampare il modello F24 in Euro, a partire dalla scadenza del 16/1/2001, seguendo le stesse modalità adottate per il modello in Lire. Ricordiamo che gli importi di competenza dell'anno 2001, trasferiti in Lire sull'Archivio Tributi, vengono automaticamente convertiti in Euro nella fase di stampa del modello F24. |
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(paghe098) |
NUOVO MODELLO F24 - COMUNICAZIONE
Segnaliamo che ad oggi (28/12/2001), non ci sono ancora pervenuti i nuovi modelli F24 da adoperare per la scadenza del 16/1/2002. Da parte nostra, abbiamo già previsto di trasferire, sull'Archivio Tributi, i dati derivanti dall'elaborazione di dicembre con valuta espressa in Lire, per poi riportarli automaticamente sul modello F24 convertiti in Euro. |
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(paghe084) |
VERSAMENTO TRIBUTI COLLABORATORI
Come segnalato nell'aggiornamento di gennaio ('Paghe081'), i tributi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative, vengono gestiti tramite il criterio di "competenza", ossia portati in scadenza al giorno 16 del primo mese successivo a quello di elaborazione, indipendentemente dall'opzione 'Irpef per Competenza' inserita a livello di ditta. A seguito delle richieste di alcuni Utenti, abbiamo predisposto un'ulteriore opzione, sempre a livello di ditta, da utilizzare per la gestione dei tributi fiscali e previdenziali dei collaboratori : il nuovo campo 'Tributi Collaboratori per Cassa'. NOTA : Ad oggi, non sono ancora state emanate le disposizioni per il versamento delle addizionali regionale e comunale dei collaboratori, necessarie comunque solo in caso di conguaglio di fine rapporto.A tale proposito, niente è cambiato rispetto a quanto segnalato con l'aggiornamento 'Paghe081'. |