Marzo 2025 (acred919) |
RIDUZIONI CUNEO FISCALE L. 207/2024
A seguito del presente aggiornamento, e con effetto dal mese di marzo 2025, in fase di conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto, viene elaborata automaticamente la nuova voce 62E, visibile nel Dettaglio del cedolino.
La voce 62E viene elaborata anche al di fuori del conguaglio, nel caso in cui risulti impostata l’opzione ‘Solo per i mesi elaborati’ oppure ‘Anche per i mesi da elaborare’, nel campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’ del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf. Ricordiamo che si tratta delle opzioni (già disponibili negli anni precedenti) tramite le quali viene stabilito il criterio di previsione dell’imponibile annuale, ai fini del calcolo mensile delle detrazioni e dei trattamenti integrativi (compresi i trattamenti previsti dalla L. 207/2024).
La voce 62E totalizza l’imponibile ed i giorni derivanti da redditi assimilati a lavoro dipendente (amministrazione, collaborazione, tirocinio, ecc.), riportandoli nel campo Importo Totale (imponibile) e Quantità (giorni).
Tale voce viene utilizzata per determinare il reddito da lavoro dipendente (con esclusione, quindi, dei redditi assimilati), nella gestione dell’ulteriore trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 207/2024. In particolare, la voce 62E risulta necessaria qualora siano presenti, sullo stesso soggetto, sia redditi da lavoro dipendente che redditi assimilati, come ad esempio nel caso di un tirocinante che viene poi assunto come dipendente.
Relativamente all’ulteriore trattamento integrativo L. 207/2024, ricordiamo che l’importo spettante viene determinato considerando il solo reddito da lavoro dipendente ed applicando la percentuale prevista (stabilita per fasce di reddito). Ricordiamo, inoltre, che tale trattamento spetta in caso di reddito complessivo non superiore ad E. 20.000.
Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione L. 207/2024, ricordiamo che l’importo spettante viene determinato sulla base del reddito complessivo, qualora quest’ultimo rientri nella fascia tra E. 20.000 ed E. 40.000. Anche in questo caso, tuttavia la detrazione spetta solo in presenza di reddito da lavoro dipendente. Inoltre, il valore effettivamente spettante viene determinato in proporzione ai giorni relativi al reddito da lavoro dipendente (su quest’ultimo punto, precisiamo che si tratta di un’interpretazione, in quanto non ci sono indicazioni ufficiali a riguardo).
In presenza di entrambi i tipi di reddito (lavoro dipendente e assimilati), la voce 62E viene utilizzata per scorporare il reddito assimilato dal reddito complessivo, laddove occorre considerare soltanto il reddito da lavoro dipendente.
Ad eccezione di quanto sopra indicato, restano confermate le modalità di calcolo descritte negli aggiornamenti di gennaio 2025 Acred909 e febbraio 2025 Acred914. Naturalmente, rimaniamo in attesa di una circolare dell’Agenzia delle Entrate, per verificare se i criteri adottati coincidono con le interpretazioni dell’Agenzia. |
Febbraio 2025 (acred915) |
ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024 – RETTIFICA
Con l’aggiornamento Acred914 del 25/02/2025 sono state rilasciate alcune modifiche nella gestione della nuova detrazione e del nuovo trattamento integrativo previsti dalla legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Una delle modifiche rilasciate è la seguente: dal mese di febbraio, entrambe le suddette gestioni non considerano più le opzioni presenti nel campo ‘Bonus fiscale L. 21/20’ del servizio Detrazioni e Anf.
Sempre dal mese di febbraio, sul servizio Detrazioni e Anf sono stati messi a disposizione due nuovi campi:
Tuttavia, dopo l’aggiornamento Acred914, il calcolo mensile della nuova detrazione L. 207/2024 risultava ancora bloccato (erroneamente) in presenza dell’opzione ‘Solo in fase di conguaglio’ nel campo ‘Bonus fiscale L. 21/20’.
Per inciso, il calcolo in fase di conguaglio della stessa detrazione, così come il calcolo sia mensile che in fase di conguaglio del nuovo trattamento integrativo, funzionavano invece correttamente.
Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto: il calcolo mensile della nuova detrazione L. 207/2024 non considera più l’opzione presente nel campo ‘Bonus fiscale L. 21/20’. Come documentato nell’aggiornamento Acred914, il calcolo della nuova detrazione considera adesso le opzioni presenti nel campo ‘Ulteriore detrazione L. 207/24’. |
Febbraio 2025 (acred914) |
VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2025
Con l’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909 sono state predisposte le variazioni fiscali previste dalla legge n. 207 del 30/12/2024 (Legge di Bilancio 2025). In particolare, è stata rilasciata una prima gestione della nuova detrazione e del nuovo trattamento integrativo previsti dalla legge 207/2024 e spettanti dall’anno 2025.
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune variazioni, di seguito descritte, in merito alle suddette gestioni, con effetto dal mese di febbraio 2025.
Precisiamo che, al momento dell’aggiornamento, non è stata ancora fornita alcuna indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alle nuove misure fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: anche la gestione rilasciata con il presente aggiornamento, quindi, è soggetta a possibili variazioni sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, sarebbe opportuno avere indicazioni più specifiche in merito ai tipi di reddito da considerare nel calcolo del nuovo trattamento e della nuova detrazione (a tale riguardo, per il momento continuano ad essere applicati i criteri indicati nell’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909).
ULTERIORE TRATTAMENTO L. 207/2024
Dal mese di febbraio, il nuovo trattamento integrativo previsto dalla legge 207/2024 viene attivato automaticamente.
Dallo stesso mese, perciò, non è necessario inserire la voce 68B sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Quantità, per attivare il nuovo trattamento (come previsto nell’aggiornamento Acred909). Nel caso in cui la voce 68B sia stata inserita sulle Voci Fisse, non è indispensabile eliminarla, se ciò risulta più agevole per l’Utente; per maggiore chiarezza, comunque, sarebbe opportuno rimuoverla, effettuando una storicizzazione in data 01/02/2025.
Precisiamo che il recupero del nuovo trattamento relativo al mese di gennaio 2025 viene effettuato automaticamente al momento del conguaglio di fine anno o di fine rapporto (qualora siano rispettate le condizioni di reddito previste). La possibilità di effettuare tale recupero nei mesi precedenti al conguaglio sarà prevista, eventualmente, qualora venga fornita un’indicazione in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per la gestione del nuovo trattamento integrativo, inoltre, è stato predisposto il nuovo campo ‘Bonus fiscale L. 207/24’ sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nel quale sono previste le seguenti opzioni:
‘Automatico’: opzione attribuita automaticamente; con questa opzione, il nuovo trattamento viene erogato mensilmente e conguagliato a fine anno o a fine rapporto, sulla base delle condizioni di reddito previste (descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909);
‘Solo in fase di conguaglio’ consente di erogare il nuovo trattamento solo al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto, bloccando invece l’erogazione su tutti gli altri mesi;
‘Disabilitato’: consente di bloccare l’erogazione del nuovo trattamento, anche in fase di conguaglio, indipendentemente dalle condizioni di reddito (qualora risultasse più agevole, lo stesso effetto può essere ottenuto bloccando la voce 68B sulle Voci Fisse).
Resta inteso che le opzioni ‘Solo in fase di conguaglio’ e ‘Disabilitato’ dovrebbero essere selezionate solo a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente (in situazioni particolari, comunque, potrebbero essere utilizzate anche in assenza di una richiesta specifica).
Precisiamo che, dal mese di febbraio, le opzioni presenti nel nuovo campo vengono considerate in sostituzione di quelle impostate nel preesistente campo ‘Bonus fiscale’ (adesso descritto come ‘Bonus fiscale L. 21/20’).
Per il nuovo trattamento, continua invece ad essere considerata la casella ‘Bonus abilitati in assenza di detrazioni’: la casella in questione deve essere barrata qualora si intenda attivare il calcolo dei “bonus fiscali” (trattamento integrativo L. 21/2020 e nuovo trattamento L. 207/2024) nonostante siano state bloccate le detrazioni fiscali (opzione ‘Disabilitate’ selezionata nel campo ‘Detrazioni fiscali’).
ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024
Per la gestione della nuova detrazione, è stato predisposto il nuovo campo ‘Ulteriore detrazione L. 207/24’ sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nel quale sono previste le seguenti opzioni:
‘Automatico’: opzione attribuita automaticamente; con questa opzione, la nuova detrazione viene attribuita mensilmente e conguagliata a fine anno o a fine rapporto, sulla base delle condizioni di reddito previste (descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909);
‘Solo in fase di conguaglio’ consente di attribuire la nuova detrazione solo al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto, bloccandola invece su tutti gli altri mesi;
‘Disabilitato’: consente di bloccare la nuova detrazione, anche in fase di conguaglio, indipendentemente dalle condizioni di reddito (qualora risultasse più agevole, lo stesso effetto può essere ottenuto indicando la voce 62B sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Totale).
Anche per la nuova detrazione, le opzioni ‘Solo in fase di conguaglio’ e ‘Disabilitato’ dovrebbero essere selezionate solo a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente (in situazioni particolari, potrebbero essere utilizzate anche in assenza di una richiesta specifica).
Dal mese di febbraio, le opzioni presenti nel nuovo campo vengono considerate in sostituzione di quelle impostate nel preesistente campo ‘Bonus fiscale’ (adesso descritto come ‘Bonus fiscale L. 21/20’).
Per la nuova detrazione, continua ad essere considerata l’opzione presente nel campo ‘Detrazioni fiscali’: in particolare, se nel campo risulta selezionata l’opzione ‘Disabilitate’, vengono disabilitate tutte le detrazioni, compresa la nuova detrazione prevista dalla L. 207/2024.
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE
A seguito degli approfondimenti descritti nell’aggiornamento Acred913 del 21/02/2025, ed in particolare considerando quanto indicato nella risoluzione 212/E del 2/07/2002, il reddito percepito dai soci lavoratori delle cooperative per il rapporto di lavoro subordinato, risulterebbe essere a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente.
Di conseguenza, con il presente aggiornamento viene attivato, dal mese di febbraio, il calcolo automatico della nuova detrazione e del nuovo trattamento anche per i soci lavoratori delle cooperative. In fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, sarà recuperato anche l’importo relativo al mese di gennaio (un eventuale recupero nei mesi precedenti al conguaglio sarà predisposto qualora vengano fornite indicazioni in tal senso da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Nel caso in cui, seguendo una diversa interpretazione, si ritenga opportuno NON attivare la nuova detrazione ed il nuovo trattamento per i soci lavoratori delle cooperative, è sufficiente inserire la nuova voce 61Z sulle Voci Fisse a livello di ditta oppure a livello generale, con il valore ‘1’ nel campo Quantità (la voce si trova nell’elenco al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’). Così facendo, la nuova detrazione ed il nuovo trattamento integrativo vengono bloccati solo per i soci lavoratori delle cooperative, ossia per i soggetti sui quali è stato selezionato ‘Socio lavoratore di cooperativa’ nel campo Tipo Rapporto del servizio Dipendente – Inquadramento.
SERVIZIO ‘DETRAZIONI E ANF’
Con il presente aggiornamento, sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf vengono resi disponibili due nuovi campi, relativi alle nuove gestioni fiscali previste dalla legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025):
‘Bonus fiscale L. 207/24’, nel quale sono riportate le opzioni relative al nuovo trattamento integrativo;
‘Ulteriore detrazione L. 207/24’, nel quale sono riportate le opzioni relative alla nuova detrazione.
Le opzioni relative ai nuovi campi, ed il loro effetto sul nuovo trattamento integrativo e sulla nuova detrazione, sono descritte dettagliatamente nei paragrafi precedenti.
Inoltre, il preesistente campo ‘Bonus fiscale’, attualmente considerato solo per il trattamento integrativo L. 21/2020, è adesso descritto come ‘Bonus fiscale L. 21/20’.
Le opzioni presenti nei nuovi campi sono riportate sulla stampa ‘listadetra-3’, generata dal programma ‘LISTADET’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.2 ‘Stampe di fine anno’). La stampa in questione può essere prodotta in relazione al mese corrente, indicandolo nei campi Data Iniziale e Data Finale.
Sulla stampa ‘listadetra-3’, è riportato l’elenco dei dipendenti e collaboratori aventi particolari condizioni sul servizio Detrazioni e Anf: detrazioni disabilitate, reddito dichiarato per detrazioni, abilitazione calcolo mensile su imponibile effettivo, abilitazione detrazione per redditi minimi, abilitazione bonus fiscali in assenza di detrazioni.
Inoltre, viene segnalata la presenza di opzioni diverse da ‘Automatico’ nel campo ‘Bonus fiscale L. 21/20’ e, con il presente aggiornamento, anche nei nuovi campi ‘Bonus fiscale L. 207/24’ e ‘Ulteriore detrazione L. 207/24’.
La stampa ‘listadetra-3’ può essere convertita in pdf impostando ‘A4 orizzontale’ compresso ‘15’.
DICHIARAZIONE NUOVI TRATTAMENTI L. 207/2024
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una prima versione della dichiarazione che può essere presentata dal dipendente per comunicare, al sostituto d’imposta, alcune particolari condizioni nella gestione del nuovo trattamento integrativo e della nuova detrazione previsti dalla legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Precisiamo, innanzitutto, che NON è necessario presentare la suddetta dichiarazione al fine di ottenere l’applicazione del nuovo trattamento e della nuova detrazione da parte del datore di lavoro: la legge 207/2024 prevede infatti che il datore di lavoro applichi automaticamente i nuovi trattamenti (sulla base delle informazioni in suo possesso).
La dichiarazione si rende necessaria qualora il dipendente intenda chiedere di non applicare il nuovo trattamento e la nuova detrazione, oppure se intende comunicare al datore di lavoro ulteriori redditi e/o precedenti rapporti di lavoro.
Considerando che, ad oggi, non è stata fornita alcuna indicazione (neppure sul forum di Assosoftware) da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ai nuovi trattamenti, consigliamo di attendere, laddove possibile, la pubblicazione di una circolare dell’Agenzia, in quanto potrebbe essere necessario modificare la dichiarazione a seguito delle indicazioni che saranno fornite. Naturalmente, rimane facoltà dell’Utente decidere se, e in quali casi, sia opportuno consegnare la dichiarazione nella sua versione attuale, oppure attendere le indicazioni dell’Agenzia.
Facciamo inoltre presente che stiamo considerando la possibilità di predisporre un ulteriore modello di dichiarazione, che contenga le indicazioni relative sia al trattamento integrativo L. 21/2020, sia al nuovo trattamento ed alla nuova detrazione previsti dalla legge 207/2024. Il nuovo modello potrebbe risultare utile soprattutto per le nuove assunzioni, in alternativa ai due modelli attualmente disponibili per le suddette gestioni. Ovviamente, anche per il nuovo modello vale quanto detto sopra in merito alla necessità di attendere le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello rilasciato con il presente aggiornamento, invece, può risultare utile soprattutto per i dipendenti già in forza, dal momento che tali soggetti non dovrebbero avere necessità di fornire ulteriori indicazioni in merito al trattamento integrativo L. 21/2020 (in quanto dovrebbero averle già fornite al momento dell’assunzione).
La dichiarazione relativa ai nuovi trattamenti previsti dalla legge 207/2024 può essere generata tramite il programma ‘STABONUT’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Nelle opzioni del programma è riportato il campo ‘Ordine e tipo di stampa’, tramite il quale è possibile stampare un solo modello senza dati anagrafici, oppure (selezionando un’opzione di ordinamento), generare un modello relativo ad ogni soggetto interessato. Precisiamo che vengono considerati i soli lavoratori dipendenti in forza nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Restano quindi esclusi i soggetti diversi dai dipendenti (collaboratori, amministratori, tirocinanti, ecc.), mentre restano inclusi i soci lavoratori di cooperative.
È anche possibile generare la stampa per i soli dipendenti assunti nel periodo indicato, barrando l’apposita casella.
L’opzione ‘Nota relativa ai conguagli’, barrata automaticamente, consente di escludere la nota riportata in fondo alla prima pagina, nella quale si precisa che, in presenza di precedenti rapporti di lavoro, è indispensabile allegare la relativa Certificazione Unica per procedere al conguaglio fiscale.
La stampa prodotta è ‘bonus-L207’, che deve essere convertita in pdf impostando ‘Foglio bianco A4’, compresso ‘15’. |
Gennaio 2025 (acred909) |
VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2025
La Legge di Bilancio 2025 (legge 30/12/2024 n. 207) ha introdotto diverse variazioni nella tassazione dei redditi da lavoro dipendente, riconfermando inoltre le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.
Innanzitutto elenchiamo le modifiche già introdotte nell’anno 2024 che restano valide anche per l’anno 2025:
- Scaglioni di reddito per il calcolo dell’Irpef ridotti a 3, con l’aliquota del 23% estesa fino ad E. 28.000 di reddito.
- Detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati aumentata di E. 75 nella fascia fino ad E. 15.000 di reddito.
- Esclusione dell’aumento di E. 75 della detrazione nel confronto rispetto all’imposta lorda per determinare il diritto al trattamento integrativo L. 21/2020.
Riepiloghiamo quindi le principali variazioni fiscali in vigore dal mese di gennaio 2025:
- Ulteriore trattamento integrativo in presenza di un reddito complessivo fino ad E. 20.000, da erogare in busta paga e recuperare tramite compensazione su F24.
- Ulteriore detrazione in presenza di un reddito complessivo oltre E. 20.000 e fino ad E. 40.000.
- Esclusione dei figli a carico di età pari o superiore a 30 anni dalle detrazioni art. 12 TUIR, tranne che in caso di disabilità. Quest’ultima variazione è descritta dettagliatamente al successivo punto detrazioni per figli a carico
L’ulteriore trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione spettano solo ai percettori di reddito da lavoro dipendente: sia nel comma 4 (ulteriore trattamento integrativo) che nel comma 6 (ulteriore detrazione) della Legge di Bilancio 2025, infatti, viene citato espressamente l’art. 49 del TUIR, corrispondente ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione dei redditi indicati al comma 2 lettera a dello stesso articolo, ossia i redditi da pensione). Resterebbero quindi esclusi i percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), quali ad esempio i collaboratori, gli amministratori, i tirocinanti, i soci lavoratori di cooperative (per questi ultimi, vedere quanto indicato al punto soci lavoratori di cooperative).
Inoltre, sia l’ulteriore trattamento integrativo che l’ulteriore detrazione devono essere riconosciuti in via automatica dal sostituto d’imposta, a meno di una diversa richiesta da parte dei dipendenti interessati. A questo riguardo, anticipiamo che predisporremo comunque una dichiarazione, che i dipendenti potranno compilare per comunicare al sostituto d’imposta eventuali condizioni particolari (altri redditi, altri rapporti di lavoro dipendente, ecc.). Tuttavia, tale dichiarazione potrà essere predisposta soltanto dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà fornito i necessari chiarimenti.
ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024
Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione, il calcolo viene effettuato automaticamente
dal mese di gennaio 2025, secondo criteri simili a quelli previsti per l’ulteriore
detrazione L. 21/2020, applicando i valori previsti dalla Legge di Bilancio
2025:
- in caso di reddito complessivo oltre E. 20.000 e fino ad E. 32.000, il valore annuale della detrazione è di E. 1.000;
- in caso di reddito complessivo oltre E. 32.000 e fino ad E. 40.000, il valore annuale della detrazione si ottiene dalla seguente formula: E. 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) / 8.000.
Il valore annuale dell’ulteriore detrazione viene quindi rapportato al numero di giorni utili (gli stessi giorni considerati nel calcolo della detrazione da lavoro dipendente e del trattamento integrativo L. 21/2020).
Come già precisato, l’ulteriore detrazione spetterebbe ai soli percettori di reddito da lavoro dipendente: per quanto riguarda il mese di gennaio 2025, viene semplicemente controllato che il tipo di rapporto sia ‘Dipendente’. Nei mesi successivi, se l’Agenzia delle Entrate confermerà questa interpretazione, sarà predisposta la verifica automatica della presenza di reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno (utile in caso di diversi rapporti di lavoro nell’anno).
Il reddito complessivo considerato nel calcolo corrisponde, allo stato attuale, allo stesso reddito utilizzato per il calcolo delle detrazioni e del trattamento integrativo L. 21/2020. In particolare, ricordiamo che nel calcolo mensile viene effettuata una previsione del reddito, il cui risultato è riportato nel campo Importo Totale della voce 623.
Con i prossimi aggiornamenti, predisporremo una previsione del reddito derivante dal solo lavoro dipendente, distinta dalla previsione del reddito complessivo, sulla base dei chiarimenti che saranno forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il valore dell’ulteriore detrazione attribuita nel calcolo mensile è riportato nel campo Importo Totale della voce 62F, mentre il valore spettante determinato in fase di conguaglio è riportato nel campo Importo Totale della voce 63F.
Sulla busta paga, il valore dell’ulteriore detrazione viene riportato nella parte centrale, oltre che nel totale delle detrazioni.
Precisiamo che, per procedere al calcolo dell’ulteriore detrazione, viene tenuto conto della condizione presente nel campo ‘Bonus Fiscale’ del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf (come era previsto per l’ulteriore detrazione L. 21/2020):
- se risulta selezionato ‘Solo in fase di conguaglio’, l’ulteriore detrazione viene calcolata solo in fase di conguaglio;
- se risulta selezionato ‘Disabilitato’, l’ulteriore detrazione non viene mai calcolata.
Segnaliamo che non è ancora stato predisposto il recupero in 10 rate da effettuare al momento del conguaglio di fine anno (quindi esclusivamente nel mese di dicembre), nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore ad E. 60.
NOTA: Nel caso in cui si preferisca NON applicare l’ulteriore detrazione fino a quando l’Agenzia delle Entrate non avrà fornito i relativi chiarimenti, è sufficiente inserire la voce 62B con il valore ‘1’ nel campo Importo Totale, riportandola sulle Voci Fisse a livello generale e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
ULTERIORE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 207/2024
Per quanto riguarda l’ulteriore trattamento integrativo, il calcolo deve essere effettuato determinando una percentuale sulla base del reddito annuale da lavoro dipendente ed applicando tale percentuale allo stesso reddito.
Occorre sottolineare che, allo stato attuale sussistono diversi dubbi sui criteri da adottare, di seguito elencati:
- non è chiaro se il calcolo mensile deve essere effettuato applicando la percentuale (determinata sul reddito annuale presunto) all’imponibile del mese, oppure se si deve calcolare il valore annuale del trattamento sulla base del reddito presunto e rapportare tale valore ai giorni utili del mese;
- in caso di cessazione nel corso dell’anno, non è chiaro se la percentuale deve essere determinata considerando l’imponibile effettivo fino al mese di cessazione, oppure l’imponibile annuale presunto;
- non è stato ancora istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito su F24, quindi allo stato attuale non è possibile compensare il credito derivante dall’erogazione del nuovo trattamento.
In conseguenza dei dubbi sopra elencati, il nuovo trattamento integrativo NON sarà applicato in modo automatico, fino alla pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del nuovo codice tributo e delle indicazioni dettagliate sui criteri da adottare nel calcolo (ovviamente saranno necessari ulteriori aggiornamenti da parte nostra).
È comunque possibile, se lo si desidera, applicare già adesso il nuovo trattamento integrativo: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 68B con il valore ‘1’ nel campo Quantità, riportandola sulle Voci Fisse a livello generale (in alternativa a livello di ditta, se si intende attivarlo solo su alcune ditte) e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Nel caso in cui venga attivato, si procede al calcolo del nuovo trattamento integrativo per i soli lavoratori dipendenti, individuando la percentuale da applicare in base del reddito da lavoro dipendente previsto per l’intero anno:
- reddito da lavoro dipendente fino ad E. 8.500, percentuale 7,1%;
- reddito da lavoro dipendente oltre E. 8.500 e fino ad E. 15.000, percentuale 5,3%;
- reddito da lavoro dipendente oltre E. 15.000 e fino ad E. 20.000, percentuale 4,8%.
La percentuale individuata è riportata nel campo Quantità della voce 68D, visibile nel “dettaglio” del cedolino. Tale percentuale viene applicata all’imponibile del mese nel calcolo mensile, oppure all’imponibile annuale in fase di conguaglio (mese di dicembre o mese di cessazione). In fase di conguaglio, una volta determinato il trattamento spettante su base annuale, viene calcolata la differenza rispetto al trattamento già erogato nei mesi precedenti.
In conseguenza del criterio sopra descritto, nel calcolo del nuovo trattamento non vengono considerati i giorni utili (come già detto, su quest’ultimo punto sono necessari dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Il reddito annuale considerato nel calcolo corrisponde, allo stato attuale, allo stesso reddito utilizzato per il calcolo delle detrazioni e del trattamento integrativo L. 21/2020. In particolare, ricordiamo che nel calcolo mensile viene effettuata una previsione del reddito annuale, il cui risultato è riportato nel campo Importo Totale della voce 623.
Come già detto in relazione all’ulteriore detrazione, con i prossimi aggiornamenti predisporremo una previsione del reddito annuale derivante dal solo lavoro dipendente, distinta dalla previsione del reddito complessivo.
Come per l’ulteriore detrazione, anche per l’ulteriore trattamento integrativo viene tenuto conto della condizione presente nel campo ‘Bonus Fiscale’ del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf:
- se risulta selezionato ‘Solo in fase di conguaglio’, l’ulteriore trattamento viene calcolato solo in fase di conguaglio;
- se risulta selezionato ‘Disabilitato’, l’ulteriore trattamento non viene mai calcolato.
Anche per l’ulteriore trattamento integrativo non è stato ancora predisposto il recupero in 10 rate da effettuare al momento del conguaglio di fine anno, nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore ad E. 60.
Il valore del nuovo trattamento erogato (sia nel calcolo mensile che in fase di conguaglio) viene riportato nel campo
Importo Totale della voce 68F. Il nuovo trattamento viene indicato sulla busta paga e sulla nota contabile, secondo modalità analoghe a quelle previste per il trattamento integrativo L. 21/2020. Per quanto riguarda la nota contabile, precisiamo che il valore del nuovo trattamento erogato viene riportato esclusivamente tra i movimenti contabili (seconda pagina); per il momento, il corrispondente credito non viene riportato tra le somme da compensare (prima pagina). Ovviamente, lo stesso credito non può essere riportato neppure sull’Archivio Tributi.
ATTENZIONE: Dal momento che non è stato ancora istituito il codice tributo relativo al nuovo trattamento integrativo, in caso di erogazione del nuovo trattamento NON è possibile compensare il corrispondente credito sul modello F24.
Anticipiamo inoltre che, in caso di erogazione del nuovo trattamento (attivandolo tramite la voce 68B come sopra descritto), nel momento in cui sarà istituito il relativo codice tributo (con conseguente aggiornamento da parte nostra), sarà comunque necessario rielaborare le aziende sulle quali è stato erogato il nuovo trattamento, per riportare il credito sul modello F24.
In conseguenza di tutte le problematiche sopra esposte, derivanti dalla mancanza di indicazioni che consentano di applicare il nuovo trattamento, per il momento sconsigliamo di attivare l’erogazione del nuovo trattamento integrativo.
ALTRE VARIAZIONI FISCALI
Per completezza, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto anche una riduzione delle detrazioni per alcuni tipi di oneri in caso di reddito superiore ad E. 75.000. Riteniamo che questa variazione sia poco rilevante per la gestione del sostituto d’imposta e che comunque sia necessaria una circolare dell’Agenzia delle Entrate per poterla applicare.
Per quanto riguarda la tassazione separata sul Tfr, ricordiamo che, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si continua ad applicare la clausola di salvaguardia istituita dall’art. 1, comma 9, legge 296/2006, confermata dall’art. 2, comma 514, legge 244/2007, secondo le modalità indicate nella circolare 15/E del 16/03/2007 e documentate negli aggiornamenti di gennaio 2007 Acred301 e marzo 2007 Acred307. Come negli anni precedenti, viene effettuato un doppio calcolo della tassazione sul Tfr, applicando la tassazione più conveniente tra quella determinata sulla base degli scaglioni e delle aliquote in vigore nell’anno corrente, e quella che risulterebbe dall’applicazione degli scaglioni e delle aliquote in vigore al 31/12/2006 (espressamente citati nella legge 296/2006).
L’imposta sostitutiva sui premi di produttività continua ad essere applicata nella misura del 5% (come nell’anno 2024).
Segnaliamo che è stato prorogato il trattamento integrativo speciale previsto nel settore del turismo e la detassazione delle mance (quest’ultima con nuovi limiti di reddito). |
Gennaio 2025 (acred909) |
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Come accennato al precedente punto variazioni fiscali – anno 2025, secondo quanto stabilito dal comma 11, art. 1, della legge 207 del 30/12/2024, dall’anno 2025 non spettano più le detrazioni per i figli a carico di età pari o superiore a 30 anni, se non disabili.
La suddetta condizione viene verificata automaticamente a partire dell’elaborazione del mese di gennaio 2025: i figli che risultano abilitati alle detrazioni (casella ‘Detrazioni / deduzioni’ barrata, sulla finestra di gestione dei singoli familiari) vengono automaticamente esclusi dal calcolo delle detrazioni nel caso in cui abbiano raggiunto i 30 anni di età, a meno che non risultino disabili (casella ‘Figlio inabile ai fini fiscali’ barrata, sempre sulla finestra di gestione dei singoli familiari).
Precisiamo che un figlio (abilitato alle detrazioni e non disabile) viene escluso automaticamente dal calcolo delle detrazioni a
partire dal mese successivo a quello in cui compie il 30° anno, a meno che il compleanno coincida con il primo giorno del mese (in tal caso lo si esclude già dallo stesso mese). In altri termini, si continua ad attribuire la detrazione se nel mese ricade almeno 1 giorno in cui il figlio non ha ancora raggiunto i 30 anni di età. Occorre sottolineare che, ad oggi, non ci sono indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito al criterio da adottare nel mese in cui il figlio raggiunge i 30 anni di età: il criterio adottato corrisponde semplicemente a quello applicato in altri casi analoghi.
Il raggiungimento del 30° anno di età da parte di un figlio, viene adesso segnalato sulla stampa di controllo generata dal programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’)
La segnalazione viene emessa in relazione ai figli che compiono 30 anni nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura, a condizione che tale evento avvenga nell’anno 2025 o in anni successivi e che il figlio non risulti disabile. In corrispondenza della segnalazione vengono riportate le seguenti informazioni: la data di compimento del 30° anno, le abilitazioni impostate sul figlio (detrazioni / solo a carico / non a carico) ed il relativo codice fiscale.
Ricordiamo che vengono segnalati, in modo analogo, anche i figli che compiono il 21° anno di età (aggiornamento di dicembre 2023 Acred875) e quelli che compiono il 18° anno di età (aggiornamento di luglio 2024 Acred897).
Le segnalazioni relative ai figli o agli altri familiari vengono emesse solo se nel campo ‘Tipo di scadenza da segnalare’ risulta selezionata una delle opzioni che includono anche le detrazioni: ‘Inquadramento, Scadenze varie, Detrazioni e Anf’ (opzione selezionata automaticamente) oppure ‘Detrazioni e Anf’.
Sul servizio Dipendente – Detrazioni ed Anf, a partire dall’anno 2025, sono considerati “utili” per le detrazioni i figli non disabili di età compresa tra 21 e 30 anni, oltre ai figli disabili di età pari o superiore a 21 anni. In entrambi i casi, è necessario che risulti barrata la casella ‘Detrazioni / deduzioni’, sulla finestra di gestione dei singoli familiari.
In conseguenza della suddetta modifica, il campo precedentemente descritto come ‘Numero figli di età superiore a 21 anni’ è stato rinominato ‘Numero figli a carico validi per detrazioni’.
IMPORTANTE: Sulla base di quanto stabilito dallo stesso comma 11, art. 1, della legge 207 del 30/12/2024, dall’anno 2025 non spettano le detrazioni per i familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari. I familiari che si trovano in tale condizione, quindi, non devono risultare abilitati alle detrazioni (possibilmente già dal mese di gennaio 2025).
In conseguenza delle modifiche normative relative alle detrazioni per figli e altri familiari a carico, sono state modificate le avvertenze riportate sul modello di dichiarazione delle detrazioni, come precisato al punto modello dichiarazione detrazioni. |
Gennaio 2024 (acred879) |
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2024
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred878 del 11/01/2024, sono state rilasciate le variazioni fiscali per l’anno 2024, sulla base di quanto previsto dalla legge 30/12/2023 n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024).
Di seguito, riepiloghiamo le variazioni fiscali (già disponibili) applicate a partire dal mese di gennaio 2024:
Gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo dell’Irpef sono stati ridotti a 3, estendendo l’aliquota del 23% fino ad E. 28.000 di reddito.
La detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati è stata aumentata di E. 75 nella fascia fino ad E. 15.000 di reddito, passando da E. 1.880 ad E. 1.955.
Per la verifica delle condizioni che danno diritto al trattamento integrativo L. 21/2020, viene scorporato il suddetto aumento di E. 75 dal valore della detrazione, ai fini del confronto con l’Irpef lorda.
Relativamente alle addizionali regionali e comunali, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto il differimento al 15/04/2024 del termine per apportare modifiche agli scaglioni ed alle aliquote applicabili nell’anno 2024.
Come negli anni precedenti, i criteri di calcolo delle addizionali regionali saranno aggiornati, nel corso dell’anno 2024, a seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la tassazione separata sul Tfr, precisiamo che, in assenza di altre indicazioni, si continua ad applicare la clausola di salvaguardia istituita dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 9) e confermata dalla L. 244/2007 (art. 2, comma 514), secondo le modalità indicate nella circolare 15/E del 16/03/2007 (aggiornamenti di gennaio 2007 Acred301 e marzo 2007 Acred307). Come in precedenza, viene effettuato un doppio calcolo della tassazione sul Tfr, applicando la tassazione più conveniente tra quella determinata applicando i nuovi scaglioni ed aliquote in vigore dall’anno 2024, e quella che risulta dall’applicazione degli scaglioni e delle aliquote in vigore al 31/12/2006 (espressamente citati nella L. 296/2006).
A quanto ci risulta, nella Legge di Bilancio 2024 non è presente alcuna indicazione in merito alla suddetta clausola di salvaguardia, quindi è logico presumere che rimanga in vigore; naturalmente, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisse indicazioni ufficiali a tale riguardo.
L’imposta sostitutiva sui premi di produttività continua ad essere applicata nella misura del 5% (come nell’anno 2023).
Segnaliamo che è stato anche prorogato il trattamento integrativo speciale previsto nel settore del turismo, in relazione al lavoro notturno ed al lavoro straordinario festivo svolto nel periodo da gennaio a giugno 2024. |
Gennaio 2024 (acred878) |
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2024
Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le principali variazioni fiscali previste per l’anno 2024:
modifica degli scaglioni di reddito per il calcolo dell’Irpef, con estensione dell’aliquota 23% fino ad E. 28.000;
aumento di E. 75 sulla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, passata da E. 1.880 ad E. 1.955 nella fascia fino ad E. 15.000 di reddito;
per quanto riguarda il trattamento integrativo, esclusione dell’aumento di E. 75 dal valore della detrazione ai fini del confronto rispetto all’Irpef lorda.
Con l’aggiornamento relativo al mese di gennaio 2024, le suddette variazioni saranno documentate in modo dettagliato, insieme a tutte le altre variazioni che saranno rilasciate con lo stesso aggiornamento. |
Febbraio 2023 (acred855) |
PREVISIONE IMPONIBILE FISCALE – NUOVA OPZIONE
Su richiesta, è stata prevista la possibilità di attivare massivamente il criterio di previsione dell’imponibile Irpef annuale che consiste nel partire dall’imponibile fiscale effettivo fino al mese corrente, per calcolare l’imponibile dei mesi futuri.
Precisiamo che si tratta dello stesso il criterio che si ottiene selezionando l’opzione ‘Anche per i mesi da elaborare’ nel campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF.
Ricordiamo che la previsione dell’imponibile Irpef annuale viene utilizzata per il calcolo delle detrazioni fiscali e del bonus (attuale “trattamento integrativo”) nei mesi precedenti al conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Nel caso in cui si intenda impostare massivamente il suddetto criterio, occorre indicare la voce 60A sulle Voci Fisse a livello generale (o a qualsiasi livello si ritenga opportuno) con il valore convenzionale ‘11’ nel campo Quantità.
La voce 60A può essere selezionata dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’. Precisiamo che la stessa voce era già presente nell’elenco, con l’opzione che consente di attivare massivamente il criterio di previsione dell’imponibile annuale considerando l’imponibile effettivo ‘Solo per i mesi già elaborati’ (valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 60A, aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).
Precisiamo che l’opzione ‘Anche per i mesi da elaborare’ viene sempre considerata con maggiore priorità rispetto alle altre opzioni (è indifferente che sia impostata sulla voce 60A o nel campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’). |
Marzo 2022 (acred820) |
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Con gli aggiornamenti Acred812 del 24/01/2022 e Acred818 del 25/02/2022, abbiamo rilasciato le variazioni fiscali che dovevano essere applicate a partire dal mese di gennaio 2022, tenendo conto (nell’aggiornamento Acred818) anche delle indicazioni riportate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18/02/2022.
Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le variazioni fiscali che devono essere applicate dal mese di marzo 2022, per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni per figli a carico.
Ricordiamo che, dal mese di marzo 2022, le detrazioni spettano soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
Con il presente aggiornamento, a partire dal mese di marzo 2022, nel calcolo delle detrazioni vengono automaticamente considerati i soli figli che hanno compiuto 21 anni (ovviamente, tra quelli abilitati alle detrazioni).
Precisiamo che la detrazione viene calcolata a partire dal mese in cui il figlio (abilitato alle detrazioni) compie 21 anni, conformemente a quanto indicato nella circolare 4/E sopra citata. A tale proposito, segnaliamo che è necessaria la presenza della data di nascita del figlio: ricordiamo che tale informazione deve essere indicata sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, tramite la finestra ‘Gestione singoli familiari’, in corrispondenza di ciascun figlio abilitato alle detrazioni. Sulla stessa finestra, quando viene presentato l’elenco dei familiari, adesso viene visualizzata anche la data di nascita.
Occorre tenere presente che, in assenza della data di nascita, a partire dal mese di marzo 2022 il figlio non viene più considerato valido per le detrazioni (anche se risulta abilitato alle detrazioni). Per individuare eventuali figli sui quali non fosse stata indicata la data di nascita, è stata predisposta una stampa di controllo, descritta più avanti.
Precisiamo, inoltre, che NON devono essere disabilitati alle detrazioni i figli di età inferiore a 21 anni, in quanto occorre continuare a conteggiarli per avere diritto all’ulteriore detrazione (come spiegato nei paragrafi successivi).
Sulla stampa di controllo ‘STADEFAM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), è stata aggiunta la segnalazione relativa all’assenza della data di nascita sui figli abilitati alle detrazioni.
Sulla stessa stampa, inoltre, è stata aggiunta la segnalazione dell’eventuale assenza del codice fiscale sui familiari a carico per detrazioni (in quanto il codice fiscale risulta obbligatorio per la compilazione della CU).
Infine, è stata prevista un’opzione che consente di escludere i figli di età inferiore a 21 anni (calcolata rispetto alla Data Finale indicata sulla procedura), da utilizzare se si desidera ottenere un elenco dei figli per i quali viene mantenuto il diritto alle detrazioni nei mesi successivi a febbraio 2022. A tale scopo, barrare la casella ‘Escludi figli minori di 21 anni’, presente nei parametri del programma (viene comunque riportato in stampa il coniuge e gli altri familiari a carico).
Ricordiamo che la stampa prodotta deve essere convertita in pdf con le opzioni ‘A4 orizzontale’ compressione ‘15’.
Nella circolare 4/E sopra citata, è stato anche confermato che, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, spettano le detrazioni secondo gli stessi criteri in vigore fino all’anno 2021, comprese le “maggiorazioni” per figli di età inferiore a 3 anni (E. 270 annue), per disabilità (E. 400 annue) e in presenza di almeno 4 figli (E. 200 annue per ogni figlio). Naturalmente, le suddette maggiorazioni si aggiungono alla detrazione “base” (E. 950 annue), la quale continua a spettare anche da marzo in poi.
Inoltre, nella circolare è precisato che la sola detrazione “base” spetta, dal mese di marzo, anche per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, sebbene per gli stessi figli sia dovuto anche il nuovo Assegno Unico.
La circolare ha infine confermato che, in presenza di almeno 4 figli, l’ulteriore detrazione prevista dal comma 1-bis, art. 12 del TUIR (E. 1.200 annue) va riconosciuta in rapporto ai primi due mesi dell’anno. Limitatamente all’ulteriore detrazione, è stato precisato che occorre conteggiare tutti i figli a carico, compresi quelli nati dopo il 28/02/2022. Di conseguenza, per l’anno 2022 occorre continuare ad inserire i figli a carico per detrazioni anche se nati nel periodo marzo – dicembre.
Nella circolare 4/E non viene invece riportata alcuna indicazione in merito al conteggio dei figli a carico per quanto riguarda il coefficiente da utilizzare nel calcolo delle detrazioni (ad eccezione dell’ulteriore detrazione sopra citata, che non deve essere moltiplicata per tale coefficiente). Ricordiamo che il suddetto coefficiente si ottiene dal seguente rapporto:
(95.000 + (15.000 * numero figli oltre il primo) – reddito) / (95.000 + (15.000 * numero figli oltre il primo)).
Il valore “teorico” delle detrazioni per figli va moltiplicato per il coefficiente risultante dal suddetto rapporto (considerando solo le prime 4 cifre decimali). Naturalmente, occorre proporzionare il risultato al numero di mesi utili per ciascuna tipologia di detrazione (comprese le eventuali “maggiorazioni”), secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti.
Le uniche indicazioni in merito al calcolo del suddetto coefficiente, sono riportate nella circolare 15/E del 16/03/2007, la quale ha precisato che vanno conteggiati tutti i figli che sono stati a carico nel corso dell’anno, anche per un solo mese.
Il comma 1 dell’art. 12 del TUIR è stato modificato aggiungendo che, dal 1/03/2022, ai fini del calcolo del coefficiente occorre considerare i soli figli a carico che danno diritto alle detrazioni. Combinando le precedenti indicazioni dell’Agenzia con le modifiche all’art. 12, sarebbe stato logico presumere che, per l’anno 2022, il coefficiente dovesse essere calcolato conteggiando tutti i figli che hanno dato diritto alle detrazioni per almeno un mese nel corso dell’anno.
In una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware, è stato invece precisato che, per l’anno 2022, occorre calcolare due diversi coefficienti relativamente alle detrazioni per figli:
- il primo coefficiente in relazione ai soli mesi di gennaio e febbraio, considerando tutti i figli a carico per detrazioni, da applicare alle detrazioni spettanti negli stessi mesi (secondo i criteri in vigore fino all’anno 2021);
- il secondo coefficiente in relazione al periodo marzo – dicembre, considerando i soli figli (a carico per detrazioni) di età pari o superiore a 21 anni, da applicare alle detrazioni spettanti nello stesso periodo.
Naturalmente, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate formalizzasse, tramite un documento ufficiale, le indicazioni fornite (per il momento) soltanto sul forum di Assosoftware.
Precisiamo che la gestione predisposta con il presente aggiornamento tiene conto della suddetta risposta dell’Agenzia.
Il calcolo delle detrazioni per figli, nell’anno 2022, risulta quindi particolarmente complesso, in quanto dal mese di marzo cambiano le condizioni alle quali i figli risultano “utili” per detrazioni (21 anni di età), il valore teorico delle detrazioni (rimane in vigore la sola detrazione “base”) e perfino il coefficiente determinato in base al numero dei figli.
Nel mese del conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), il valore complessivo delle detrazioni per figli, corrispondente alla somma delle detrazioni spettanti nei primi 2 mesi e nei successivi 10 mesi, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 638 (stessa voce degli anni precedenti). Segnaliamo che, nel campo Importo Unitario della voce 638, dal mese di marzo viene riportato il numero di “ratei” mensili di detrazione relativi al periodo marzo – dicembre 2022.
Precisiamo inoltre che il numero di “ratei” relativi alle detrazioni per figli ed alle eventuali maggiorazioni (età inferiore a 3 anni, disabilità, presenza di almeno 4 figli), continua ad essere gestito sul servizio Cedolini – Anno Corrente, secondo le stesse modalità degli anni precedenti. In particolare, se vengono inseriti dei figli a carico con effetto retroattivo, occorre modificare il numero dei “ratei” spettanti per i mesi pregressi. A tale proposito, per il solo anno 2022 e limitatamente ai figli a carico, è necessario indicare il numero di ratei relativi ai primi 2 mesi (da riportare su gennaio e/o febbraio) separatamente da quelli relativi ai successivi 10 mesi (da riportare su uno o più mesi tra marzo e dicembre).
Relativamente ai collaboratori e amministratori che percepiscono un compenso plurimensile, facciamo presente che i ratei relativi ad eventuali figli a carico vengono attribuiti al periodo dell’anno (primi 2 mesi o successivi 10 mesi) in cui viene corrisposto il compenso; se necessario, è possibile modificare i ratei in questione sul servizio Anno Corrente.
Relativamente al conteggio del numero dei figli per il calcolo dei due coefficienti e dell’ulteriore detrazione, ricordiamo che sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF viene visualizzato il numero di figli che sono stati a carico per detrazioni nel corso dell’anno (“Numero figli a carico nel corso del …”). Fino all’anno 2021, tale numero veniva considerato sia per il calcolo del coefficiente, sia per l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli. Nell’anno 2022, tale numero viene invece considerato soltanto per l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli. Come già precisato, a tale scopo occorre considerare anche eventuali figli a carico nati successivamente al 28/02/2022: i figli in questione devono quindi essere inseriti in archivio ed abilitati alle detrazioni – in tal modo, non daranno luogo alla detrazione per figli, ma saranno considerati nel conteggio relativo all’ulteriore detrazione (che potrebbe spettare per i primi 2 mesi dell’anno).
I coefficienti da utilizzare per il calcolo delle detrazioni spettanti nei due periodi dell’anno 2022, richiedono ciascuno un diverso conteggio: per il primo coefficiente, relativo al periodo gennaio – febbraio, vengono considerati i figli abilitati alle detrazioni entro il 28/02/2022; per il secondo coefficiente, relativo al periodo marzo – dicembre, vengono considerati i figli abilitati alle detrazioni a partire dal 1/03/2022, a condizione che abbiano compiuto 21 anni entro il 31/12/2022.
A seguito del presente aggiornamento, per il solo anno 2022, sul servizio Detrazioni e ANF vengono visualizzati anche il numero di figli “entro 28/02/2022”, da considerare per il coefficiente relativo al periodo gennaio – febbraio, ed il numero di figli “dopo 1/03/2022”, da considerare per il coefficiente relativo al periodo marzo – dicembre. Entrambi i conteggi vengono visualizzati soltanto se la data di riferimento ricade nel periodo marzo – dicembre 2022.
Precisiamo che il campo ‘Forzatura numero figli a carico’, presente sul servizio Detrazioni e ANF, per il solo anno 2022 assume il significato di ‘Forzatura numero figli a carico entro il 28/02/2022’ e consente, quindi, di “forzare” il numero di figli da considerare nel calcolo del coefficiente relativo al periodo gennaio – febbraio 2022. Per inciso, riteniamo che sia utile prevedere la forzatura del numero di figli relativo al primo periodo, anziché quello relativo al secondo periodo, in modo da poter effettuare correttamente i conguagli per eventuali aziende acquisite nel corso dell’anno.
NOTA: Per quanto riguarda il modello di richiesta delle detrazioni, già modificato con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812, stiamo verificando se sia opportuno effettuare ulteriori modifiche in relazione ai figli a carico. |
Febbraio 2022 (acred818) |
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2022
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, abbiamo predisposto le variazioni fiscali che dovevano essere applicate a partire dal mese di gennaio 2022, in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 18/02/2022, con la quale sono state fornite una serie di indicazioni relative a tutte le variazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2022.
A seguito della suddetta circolare, con il presente aggiornamento rilasciamo una modifica al calcolo della detrazione per lavoro dipendente: dall’elaborazione del mese di febbraio, la detrazione aggiuntiva di E. 65 prevista nella fascia di reddito tra E. 25.000 ed E. 35.000, non viene proporzionata ai giorni utili, limitatamente al calcolo effettuato in fase di conguaglio. Nel calcolo mensile, invece, la stessa detrazione aggiuntiva (se riconosciuta mensilmente sulla base del reddito presunto) continua ad essere proporzionata ai giorni utili del mese.
Precisiamo che le altre variazioni fiscali saranno rilasciate con l’aggiornamento relativo al mese di marzo. In particolare, saranno modificate le detrazioni per figli a carico, limitandole automaticamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
Inoltre, sarà predisposto il calcolo automatico del trattamento integrativo spettante nella fascia di reddito tra E. 15.000 ed E. 28.0000, in caso di incapienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico. In merito a tale casistica, facciamo presente che, con la busta paga di febbraio, difficilmente sarà raggiunta la suddetta fascia di reddito (ed anche se fosse raggiunta, si tratterebbe di casi nei quali non spetta il trattamento integrativo). |
Gennaio 2022 (acred813) |
ULTERIORI VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2022
In aggiunta a quanto documentato con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, dal mese di gennaio 2022 sono state predisposte le variazioni di seguito descritte.
Ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli
E’ stato modificato il calcolo di tale detrazione, per applicarla soltanto in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2022.
Ricordiamo che la suddetta detrazione viene applicata automaticamente in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno. Inoltre, in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la stessa detrazione viene calcolata sempre in relazione all’intero anno (senza proporzionarla al numero di mesi “utili”): fino all’anno 2021, quindi, l’importo della detrazione corrispondeva ad E. 1.200, eventualmente proporzionati alla percentuale di carico dei figli.
Anche la suddetta detrazione è stata abrogata dal mese di marzo 2022, al pari delle altre detrazioni per figli a carico (ad eccezione dei figli a carico di età superiore a 21 anni).
A seguito del presente aggiornamento, l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli viene calcolata in relazione ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022: l’importo della detrazione relativo all’anno 2022 corrisponde perciò ad E. 200 (ossia 2/12 di E. 1.200), eventualmente proporzionati alla percentuale di carico dei figli.
Naturalmente, anche su questo punto restiamo in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”)
Su richiesta di diversi Utenti, sono state predisposte alcune opzioni in merito al calcolo del bonus fiscale L. 21/2020, sulla base dei nuovi criteri previsti da gennaio 2022 (descritti nell’aggiornamento Acred812).
In particolare, è stata prevista la possibilità di abilitare massivamente il calcolo del bonus solo in fase di conguaglio, senza dover impostare la corrispondente opzione su tutti i soggetti interessati.
A tale proposito, ricordiamo che, sul servizio Detrazioni e ANF, sono disponibili le opzioni per disabilitare il calcolo del bonus, oppure per abilitarlo solo in fase di conguaglio fiscale (aggiornamenti di gennaio 2018 Acred677 e luglio 2020 Acred768). Le opzioni in questione richiedono, tuttavia, un intervento sui singoli soggetti interessati.
Dall’anno 2022, il bonus fiscale L. 21/2020 non spetta per redditi superiori ad E. 15.000 (a meno che non si verifichi la particolare condizione di “incapienza” sull’imposta lorda, descritta nell’aggiornamento Acred812). E’ quindi possibile che il bonus venga erogato per diversi mesi sulla base del reddito presunto (se risulta inferiore ad E. 15.000), e che il bonus erogato debba poi essere recuperato al momento del conguaglio, nel caso in cui si verifichi un aumento del reddito effettivo (rispetto a quello presunto) con superamento del limite di E. 15.000. Naturalmente, la stessa situazione poteva verificarsi anche negli anni precedenti, tuttavia il limite di reddito relativo al bonus era più alto (E. 28.000) e, in caso di superamento, spettava l’ulteriore detrazione, che compensava, almeno in parte, il bonus recuperato.
Se si desidera abilitare “massivamente” il bonus fiscale solo in fase di conguaglio, è sufficiente impostare la nuova voce 67C sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello si ritenga opportuno (generale / contratto / ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 67C permette di abilitare il suddetto criterio per la generalità dei dipendenti o collaboratori, oppure solo per quelli che hanno un contratto a tempo determinato.
La voce 67C va selezionata dall’elenco al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’, scegliendo una delle seguenti opzioni:
- ‘Tempo determinato’ – viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità; in tal modo, si abilita il bonus solo in fase di conguaglio esclusivamente per i dipendenti o collaboratori con contratto a termine o stagionale;
- ‘Tutti i soggetti’ – viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità; in tal modo, si abilita il bonus solo in fase di conguaglio per tutti i dipendenti o collaboratori (indipendentemente dal tipo di contratto).
In presenza della voce 67C, sui dipendenti o collaboratori interessati (in base all’opzione selezionata sulla voce), se sul servizio Detrazioni e ANF non risulta impostata alcuna opzione nel campo ‘Bonus fiscale’, oppure risulta impostata l’opzione ‘Automatico’, il bonus viene calcolato soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto. Sui dipendenti o collaboratori per i quali risulta impostata l’opzione ‘Disabilitato’ nel campo ‘Bonus fiscale’, invece, il bonus non viene calcolato (rimane quindi disabilitato, indipendentemente dalla voce 67C).
Nel caso in cui la voce 67C venga impostata a livello generale / contratto / ditta, rimane possibile disabilitarla su singoli dipendenti o collaboratori, nel caso in cui si desideri abilitare il calcolo mensile del bonus solo per alcuni soggetti (ossia il trattamento previsto tramite l’opzione ‘Automatico’ nel campo ‘Bonus fiscale’). A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 67C sulle Voci Fisse a livello di dipendente, selezionando ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
Naturalmente, rimane facoltà dell’Utente decidere di utilizzare la voce 67C per abilitare massivamente l’erogazione del bonus solo in fase di conguaglio. In alternativa, è comunque possibile abitare la stessa condizione a livello di singolo dipendente, tramite l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ sul servizio Detrazioni e ANF. |
Gennaio 2022 (acred813) |
ESENZIONE FISCALE IMPATRIATI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova voce che consente di gestire automaticamente lo speciale regime fiscale dei lavoratori “impatriati” (articolo 16, comma 1, D.Lgs 147/2015 e successive disposizioni).
La nuova voce 60C deve essere inserita sulle Voci Fisse, in corrispondenza dei soli soggetti interessati dal suddetto regime fiscale. La voce si trova nell’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’, e richiede l’indicazione della percentuale di esenzione, che viene riportata nel campo Quantità. Al momento dell’elaborazione delle buste paga, la voce 60C calcola automaticamente l’importo dell’esenzione, applicando la percentuale indicata all’imponibile fiscale (al lordo di tale esenzione) e decurtando poi il risultato dall’imponibile Irpef del mese (voce 610).
Nel momento in cui termina l’esenzione, occorre storicizzare le Voci Fisse del soggetto interessato, annullando la voce 60C. E’ possibile indicare una data di scadenza, sul servizio Dipendente – Altri Dati oppure direttamente sulla voce 60C (in quest’ultimo caso, la scadenza deve corrispondere al giorno finale dell’ultimo mese di applicazione). |
Gennaio 2022 (acred812) |
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2022
Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto le variazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30/12/2021 n. 234), che devono essere applicate a partire dal mese di gennaio 2022.
Precisiamo che, al momento, non è stata fornita alcuna indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (neppure tramite Assosoftware), di conseguenza rimangono diverse questioni da chiarire. Naturalmente, la gestione attualmente prevista sarà adeguata, se necessario, alle disposizioni che arriveranno dall’Agenzia delle Entrate.
Di seguito, riepiloghiamo le variazioni incluse nel presente aggiornamento ed applicate alle buste paga di gennaio 2022.
ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF
Sono state aggiornate le aliquote e gli scaglioni di reddito utilizzati per il calcolo sia dell’Irpef a tassazione ordinaria, sia dell’Irpef a tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati anni precedenti.
I nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote sono i seguenti:
REDDITO | ALIQUOTA |
fino ad E. 15.000 | 23% |
oltre E. 15.000 fino ad E. 28.000 | 25% |
oltre E. 28.000 fino ad E. 50.000 | 35% |
oltre E. 50.000 | 43% |
Per quanto riguarda la tassazione separata sul Tfr, precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, si continua ad applicare la clausola di salvaguardia istituita dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 9) e confermata dalla L. 244/2007 (art. 2, comma 514), secondo le modalità indicate nella circolare 15/E del 16/03/2007 (aggiornamenti di gennaio 2007 Acred301 e marzo 2007 Acred307). Come in precedenza, viene quindi effettuato un doppio calcolo della tassazione sul Tfr, applicando la tassazione più conveniente tra quella determinata applicando i nuovi scaglioni ed aliquote in vigore dall’anno 2022, e quella che risulta dall’applicazione degli scaglioni e delle aliquote in vigore al 31/12/2006 (espressamente citati nella L. 296/2006).
Facciamo presente che l’applicazione della clausola di salvaguardia rimane uno dei punti più importanti da chiarire, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Occorre tuttavia considerare che nella Legge di Bilancio 2022 non è presente alcuna indicazione in merito alla suddetta clausola, quindi è logico presumere che rimanga in vigore.
DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE
E’ stato aggiornato il calcolo della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che adesso viene determinata secondo i nuovi criteri di seguito descritti:
REDDITO | DETRAZIONE |
fino ad E. 15.000 | E. 1.880 |
oltre E. 15.000 fino ad E. 28.000 | E. 1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito) / 13.000 |
oltre E. 28.000 fino ad E. 50.000 | E. 1.910 * (50.000 – reddito) / 22.000 |
Per i redditi compresi tra E. 25.000 ed E. 35.000, è prevista una detrazione aggiuntiva di E. 65.
La detrazione per redditi minimi viene adesso applicata fino ad E. 15.000 di reddito. L’importo minimo di tale detrazione è rimasto invariato (E. 690 per i rapporti a tempo indeterminato, E. 1.380 per i rapporti a tempo determinato).
La detrazione per lavoro dipendente continua ad essere proporzionata ai giorni utili, secondo gli stessi criteri adottati in precedenza. Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche, per il momento viene proporzionata ai giorni utili anche la detrazione aggiuntiva di E. 65, spettante nella fascia di reddito sopra indicata.
Rimangono disponibili le opzioni relative all’applicazione della detrazione per redditi minimi in misura intera (ossia senza proporzionamento ai giorni), documentate con gli aggiornamenti di dicembre 2020 Acred781 e marzo 2007 Acred307.
Precisiamo che restano invariati tutti i criteri relativi alla determinazione del reddito da considerare ai fini delle detrazioni, sia nel calcolo “previsionale” mensile che in fase di conguaglio annuale.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020
Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”), l’importo da erogare rimane invariato (E. 1.200 annuali, proporzionato ai giorni utili), mentre cambia la fascia di reddito per la quale è dovuto il suddetto importo.
Dall’anno 2022, il bonus fiscale L. 21/2020 spetta fino ad E. 15.000 di reddito: per i redditi al di sotto di tale limite, il bonus continua ad essere erogato secondo le stesse modalità previste nell’anno 2021. Precisiamo che restano valide tutte le opzioni relative all’applicazione ed al calcolo del bonus fiscale, disponibili nell’anno 2021 e negli anni precedenti.
Inoltre, nella fascia di reddito oltre E. 15.000 e fino ad E. 28.000, il bonus fiscale spetta a condizione che l’imposta lorda risulti inferiore alla somma delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per familiari a carico ed altre somme detraibili generalmente non conosciute dal sostituto d’imposta (interessi sui mutui, detrazioni per spese sanitarie, detrazioni edilizie, ecc.). A tale condizione, l’importo del bonus spettante corrisponde alla differenza tra l’imposta lorda ed il totale delle somme sopra elencate, fino ad un massimo di E. 1.200.
Considerate le difficoltà interpretative nell’applicazione della suddetta norma, al momento il bonus fiscale NON viene calcolato nella fascia di reddito tra E. 15.000 ed E. 28.000, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tale proposito, occorre tenere presente che, nel mese di gennaio, difficilmente sarà superata la fascia di reddito di E. 15.000 (ed anche se fosse superata, si tratterebbe probabilmente di casi nei quali non spetta il bonus fiscale).
Anche per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020, restano invariati i criteri relativi alla determinazione del reddito da considerare nel calcolo del bonus (si tratta dello stesso reddito considerato nel calcolo delle detrazioni).
ULTERIORE DETRAZIONE L. 21/2020
Dall’anno 2022 risulta abrogata l’ulteriore detrazione L. 21/2020: a partire dalle buste paga di gennaio 2022, quindi, non viene più calcolata la suddetta detrazione.
Precisiamo che continua comunque ad essere effettuato l’eventuale recupero, in busta paga, delle rate relative all’ulteriore detrazione di competenza dell’anno 2021, come indicato in Altre gestioni fiscali anno 2022.
NOTA: Dal mese di marzo 2022, le detrazioni per figli a carico spetteranno soltanto in relazione ai figli di età superiore a 21 anni. Precisiamo che la suddetta variazione non è inclusa nel presente aggiornamento, in quanto riteniamo opportuno attendere le necessarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche per quanto riguarda l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli (abrogata da marzo 2022), per il momento non sono state rilasciate variazioni. |
Gennaio 2022 (acred812) |
ALTRE GESTIONI FISCALI ANNO 2022
Ricordiamo che, nell’anno 2022, vengono trattenute le rate relative al bonus e all’ulteriore detrazione L. 21/2020, da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2021 (aggiornamento Acred808). Nel mese di gennaio viene trattenuta la seconda rata, a meno che non venga attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Nel caso in cui, sul mese di gennaio, venga attivato il conguaglio dell’anno precedente (vedere Conguaglio anno precedente (2021)), le rate in questione vengono sempre rideterminate, anche se non cambia l’importo complessivo. In tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata l’eventuale prima rata, secondo le modalità previste in fase di conguaglio, mentre le rate successive alla prima vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.
Ricordiamo che in presenza di più cedolini, la trattenuta viene effettuata sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.
Le modalità di versamento delle rate relative al bonus e all’ulteriore detrazione L. 21/2020, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente (aggiornamenti di gennaio 2021 Acred785 e Acred786). La sola differenza è che le rate dell’ulteriore detrazione sono aumentate da 8 a 10 (aggiornamento di dicembre 2021 Acred808).
Relativamente alle addizionali regionali e comunali, ricordiamo che le rate di competenza dell’anno precedente vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale: in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio. Nel caso in cui, sul mese di gennaio, venga effettuato il conguaglio dell’anno precedente, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (aggiornamento di dicembre 2021 Acred808), sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario.
Relativamente alla detassazione dei premi di risultato, in assenza di diverse indicazioni restano invariati i criteri di calcolo e le modalità di gestione rispetto agli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Gennaio 2021 (acred785) |
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2021
Nell’anno di competenza 2021 restano in vigore il bonus (“trattamento integrativo”) e l’ulteriore detrazione L. 21/2020.
Su base annua, l’importo di tali agevolazioni rimane invariato rispetto all’anno 2020: il valore spettante per l’intero anno 2021 corrisponde al doppio di quello previsto per il secondo semestre dell’anno 2020.
Le modalità di gestione dei suddetti bonus e detrazione, per l’anno di competenza 2021, sono le stesse previste per l’anno 2020 (aggiornamento di luglio 2020 Acred768). Fa eccezione la “clausola di salvaguardia” per determinare il diritto al bonus, che non viene più applicata dall’anno 2021 (in quanto è attualmente prevista per il solo anno 2020).
Precisiamo, inoltre, che dall’anno 2021 non vengono più elaborate le voci 62A e 62B, utilizzate nell’anno 2020 per determinare i giorni utili ricadenti nel primo e nel secondo semestre (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781).
Ricordiamo che, a partire dal mese di gennaio 2021, vengono trattenute le rate relative al recupero del bonus e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, determinate sul conguaglio di dicembre 2020 (aggiornamento Acred781).
Come spiegato al paragrafo Conguaglio anno precedente, nel caso in cui venga attivato il conguaglio dell’anno precedente sul mese di gennaio, le rate in questione vengono sempre rideterminate (anche quando non cambia l’importo complessivo): in tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata l’eventuale prima rata, secondo le modalità previste in fase di conguaglio, mentre le rate successive alla prima saranno trattenute a partire dal mese di febbraio.
Nei mesi successivi a quello del conguaglio, per recuperare le rate del bonus vengono elaborate le voci 67H (conguaglio su dicembre) oppure 67T (conguaglio anno precedente su gennaio), mentre per recuperare le rate dell’ulteriore detrazione vengono elaborate le voci 63H (conguaglio su dicembre) oppure 64H (conguaglio anno precedente su gennaio). Tutte le voci sopra elencate, in presenza di più cedolini, vengono elaborate sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.
Sulle rate del bonus L. 21/2020 trattenute nei mesi successivi a quello del conguaglio, viene indicato l’anno ‘2020’ ed il mese in cui è stata effettuata la trattenuta (analogamente alle rate delle addizionali). Il tributo utilizzato è ‘1701 DR’ per le rate derivanti dal conguaglio di dicembre (seconda rata versata con l’elaborazione di gennaio) e ‘1701 RP’ per le rate derivanti dal conguaglio anno precedente effettuato su gennaio (seconda rata versata con l’elaborazione di febbraio).
Per quanto riguarda il recupero delle rate relative all’ulteriore detrazione, precisiamo che, al momento, NON è ancora disponibile il codice tributo da utilizzare per il versamento delle rate successive alla prima (ricordiamo che la prima rata deve essere sommata al tributo utilizzato per versare o compensare l’Irpef derivante dal conguaglio).
A tale proposito, da parte nostra rilasceremo un aggiornamento non appena l’Agenzia delle Entrate avrà istituito il nuovo codice tributo: a quel punto, per le ditte già elaborate sul mese di gennaio, occorrerà aggiornare l’Archivio Tributi.
Relativamente alle addizionali regionali e comunali, ricordiamo che le rate di competenza dell’anno precedente vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale: in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio. Nel caso in cui, sul mese di gennaio, venga effettuato il conguaglio dell’anno precedente, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781), sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario.
Relativamente alla detassazione, per l’anno di competenza 2021 restano invariati i criteri di calcolo e le modalità di gestione rispetto all’anno 2020 (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743). |
Dicembre 2020 (acred781) |
DETRAZIONE PER REDDITI MINIMI – NUOVE OPZIONI
Sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, la casella ‘Detrazione per redditi minimi su intero anno’ è stata sostituita da una tendina, nella quale sono disponibili le seguenti opzioni:
- Non compilata (rigo bianco), corrispondente alla precedente casella non barrata; con tale opzione, la detrazione per redditi minimi non viene applicata.
- Abilitata, corrispondente alla precedente casella barrata; con tale opzione, la detrazione per redditi minimi viene applicata in base al tipo di rapporto in corso al momento del conguaglio.
- Tempo determinato (nuova opzione), che consente di abilitare la detrazione per redditi minimi nella misura prevista per il tempo determinato, indipendentemente dal rapporto in corso al momento del conguaglio.
- Tempo indeterminato (nuova opzione), che consente di abilitare la detrazione per redditi minimi nella misura prevista per il tempo indeterminato, indipendentemente dal rapporto in corso al momento del conguaglio.
Ricordiamo che la detrazione in oggetto spetta per i redditi inferiori ad E. 8.000, nella misura di E. 690 per i rapporti a tempo indeterminato e di E. 1.380 per quelli a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del periodo di lavoro.
Tuttavia, il sostituto d’imposta può applicare la suddetta detrazione in misura intera (ossia senza rapportarla al periodo di lavoro) soltanto a seguito di una specifica richiesta del dipendente: tale criterio è espressamente indicato al punto 2.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 16/03/2007. In caso di richiesta da parte del dipendente, occorre abilitare la corrispondente opzione (in precedenza occorreva barrare la corrispondente casella) sul servizio Detrazioni e ANF (aggiornamento di marzo 2007 Acred307). Naturalmente, nei casi in cui era stata barrata la precedente casella, a seguito del presente aggiornamento risulta automaticamente selezionata l’opzione ‘Abilitata’.
Avendo trasformato la casella in una tendina, adesso è possibile scegliere il tipo di calcolo da effettuare, sulla base della richiesta presentata dal dipendente. In particolare, tramite le nuove opzioni sopra descritte, è possibile attribuire il valore spettante per il tempo determinato anche nel caso in cui il rapporto in corso risulti a tempo indeterminato (come già detto, solo su richiesta del dipendente): tale eventualità si può presentare, in particolare, nel caso in cui il dipendente abbia avuto un precedente rapporto a termine (con lo stesso o con un altro datore di lavoro), prima di essere assunto a tempo indeterminato dal sostituto che effettua il conguaglio.
A questo riguardo, occorre tenere presente che la scelta della detrazione di importo più alto non è necessariamente quella più conveniente per il dipendente, in quanto una maggiore detrazione può annullare il diritto ai bonus fiscali (nel caso in cui la detrazione risulti superiore all’Irpef lorda). In ogni caso, la scelta della tipologia di detrazione per redditi minimi da applicare deve essere effettuata dal dipendente: al punto 1.5.1 della circolare 15/E sopra citata, nella parte finale in cui sono descritte le “detrazioni minime”, viene precisato: “Il contribuente che si trova nella possibilità astratta di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime, potrà scegliere di applicare quella favorevole.”
Con i prossimi aggiornamenti, modificheremo il modello di richiesta detrazioni, generato dal programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie, aggiungendo le nuove opzioni sopra descritte, nella parte relativa alla richiesta di applicazione della detrazione per redditi minimi. |
Febbraio 2020 (acred749) |
CALCOLO IRPEF SU ALIQUOTA MEDIA ANNUA
E’ stata predisposta una particolare modalità di calcolo dell’Irpef mensile, attivabile tramite un’apposita voce, che consente di “alleggerire” l’effetto del conguaglio fiscale di fine anno sulla busta paga di dicembre.
Precisiamo, innanzitutto, che la modalità di calcolo in questione può essere adottata soltanto se viene espressamente richiesta dal soggetto interessato, in quanto comporta una trattenuta mensile più alta di quella che si ottiene applicando le normali modalità di calcolo (conformi alle disposizioni vigenti). Naturalmente, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, l’Irpef determinata su base annua rimane invariata.
Per attivare il suddetto calcolo, è sufficiente impostare la nuova voce 63C sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’: in tal modo, il calcolo della ritenuta Irpef mensile viene effettuato applicando un’aliquota media, determinata automaticamente sulla base del reddito annuale previsto.
Ricordiamo che, ogni mese, viene effettuata la previsione del reddito annuale (indipendentemente dalla voce 63C), in quanto tale reddito risulta necessario per determinare il valore mensile delle detrazioni e del bonus fiscale. I criteri adottati nella suddetta previsione sono documentati negli aggiornamenti Acred536 (giugno 2014) e Acred534 (maggio 2014).
Nel caso in cui venga impostata la voce 63C, il reddito annuale previsto viene utilizzato per determinare la relativa Irpef lorda annuale e la corrispondente aliquota media (sempre in termini di valori previsti). Quest’ultima aliquota viene poi applicata all’imponibile Irpef del mese, determinando così una ritenuta “coerente” rispetto alla previsione annuale. In generale, la ritenuta così calcolata risulterà più alta di quella che si ottiene applicando i normali scaglioni Irpef mensili, soprattutto in presenza di mensilità aggiuntive o di altre somme considerate nella previsione del reddito annuale (occorre tuttavia ricordare che il calcolo rispetto agli scaglioni mensili è previsto dalle disposizioni).
Naturalmente, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, il calcolo dell’Irpef lorda annuale continua ad essere effettuato secondo le consuete modalità: l’Irpef dovuta su base annua, quindi, rimane invariata.
Dal momento che, in presenza della voce 63C, l’Irpef trattenuta nel corso dell’anno risulta generalmente più alta rispetto a quella che viene trattenuta applicando gli scaglioni mensili, la rimanente Irpef da trattenere in fase di conguaglio diminuisce di conseguenza, alleggerendo così l’effetto del conguaglio fiscale di fine anno sulla busta paga di dicembre. Precisiamo che, per ottenere un effetto rilevante sul conguaglio di fine anno, il criterio di calcolo ottenuto tramite la voce 63C dovrebbe essere applicato già dai primi mesi dell’anno (non necessariamente da gennaio).
Facciamo presente che, utilizzando la voce 63C, si ottiene (in automatico) lo stesso risultato che si otterrebbe impostando una corrispondente aliquota nel campo Quantità della voce 654. Ricordiamo che la voce 654 è disponibile nell’elenco delle Voci Fisse al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’ e consente di impostare un’aliquota fissa da applicare al solo calcolo mensile dell’Irpef (aggiornamento di giugno 2003). Di fatto, l’aliquota media calcolata automaticamente dalla voce 63C viene riportata, nel Dettaglio del cedolino, anche nel campo Quantità della voce 654.
Precisiamo nuovamente che, a nostro avviso, il criterio di calcolo previsto dalla voce 63C (o dalla preesistente voce 654) dovrebbe essere applicato soltanto in caso di richiesta da parte dei soggetti interessati. |
Dicembre 2019 (acred738) |
DETRAZIONI – NUOVA OPZIONE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736, è stata rilasciata una nuova opzione, che consente di ottenere l’adeguamento automatico della detrazione per figli al raggiungimento del terzo anno di età.
Nella documentazione del suddetto aggiornamento è precisato che, tramite la nuova opzione, la maggiore detrazione viene automaticamente disabilitata nel mese successivo a quello in cui il figlio raggiunge il terzo anno di età, oppure “nello stesso mese, se l’età di tre anni viene raggiunta il primo giorno del mese”. Quest’ultima condizione, sebbene sia logicamente corretta, non coincide con il criterio adottato sulle dichiarazioni dei redditi: da un approfondimento in tal senso, è risultato che, sui modelli 730 e Unico, la detrazione in oggetto venga sempre assegnata per 37 mesi, anche nel caso in cui il figlio raggiunga l’età di tre anni il primo giorno del mese.
Con il presente aggiornamento, quindi, è stata modificata la gestione rilasciata con l’aggiornamento Acred736: tramite la nuova opzione, l’adeguamento automatico della detrazione decorre sempre dal mese successivo a quello in cui il figlio raggiunge i tre anni di età, anche nel caso in cui questo avvenga il primo giorno del mese. |
Novembre 2019 (acred736) |
DETRAZIONI E BONUS – NUOVE OPZIONI
Sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ sono state predisposte alcune nuove opzioni, di seguito descritte.
Nella sezione ‘Detrazioni e Bonus fiscali’ è stata aggiunta l’opzione ‘Bonus abilitato in assenza di detrazioni’, tramite la quale è possibile attivare l’erogazione del bonus L. 190/2014 anche nel caso in cui risultino “bloccate” le detrazioni (situazione che si può presentare in caso di specifica richiesta da parte del dipendente).
Sempre in merito al bonus fiscale, con il presente aggiornamento è stata effettuata una correzione per quanto riguarda la seguente condizione: in presenza di più rapporti di lavoro nell’anno, se risultava impostata l’opzione ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo – anche per i mesi da elaborare’, il calcolo mensile del bonus, nei rapporti successivi al primo, considerava anche i giorni derivanti dai rapporti precedenti, determinando così un importo mensile più alto del dovuto. In ogni caso, al momento del conguaglio fiscale il bonus veniva correttamente ricalcolato e conguagliato. Con il presente aggiornamento, il calcolo mensile del bonus risulta corretto anche nella condizione sopra descritta.
Nella sezione ‘Detrazioni e Bonus fiscali’, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione relativa alla maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, tramite la quale è possibile ottenere automaticamente la decadenza di tale maggiorazione al raggiungimento del terzo anno di età, senza che sia necessaria una conferma da parte dell’Utente.
Ricordiamo che, fino al presente aggiornamento, la maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni doveva essere abilitata barrando la casella ‘Aumento per figli di età inferiore a 3 anni’. Al raggiungimento del terzo anno di età di un figlio, occorreva confermare la variazione, effettuando una storicizzazione. Tale condizione veniva segnalata sia dal servizio che dalla stampa accessoria ‘SEGNADIP’, tramite il messaggio ‘Situazione familiare cambiata’.
La suddetta casella è stata sostituita da una “tendina”, tramite la quale è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- ‘Automatico’, attribuita automaticamente al momento dell’inserimento di un nuovo dipendente. Impostando questa opzione, al raggiungimento del terzo anno di età di un figlio, NON è più necessario confermare la nuova situazione tramite una storicizzazione, ai fini del calcolo delle detrazioni (rimane comunque possibile effettuare una storicizzazione sul servizio, sebbene non sia più obbligatorio).
- ‘Abilitato con conferma variazione’, tramite la quale si abilita la maggiore detrazione, ma rimane necessario effettuare una storicizzazione al raggiungimento del terzo anno di età (corrisponde alla precedente casella barrata).
- ‘Non abilitato’, se la maggiore detrazione risulta disabilitata (corrisponde alla precedente casella non barrata).
A seguito del presente aggiornamento, le opzioni ‘Abilitato con conferma variazione’ e ‘Non abilitato’ risultano attribuite, rispettivamente, nei casi in cui la precedente casella risultava barrata o non barrata.
La nuova opzione ‘Automatico’ può essere invece impostata dall’Utente, ovviamente a sua discrezione, effettuando una storicizzazione con decorrenza uguale o successiva al 1/11/2019 (non è consigliabile impostarla su decorrenze precedenti, in quanto produrrebbe il suo effetto anche sull’eventuale rielaborazione di un mese pregresso).
Per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni, la nuova opzione ‘Automatico’ ha l’effetto di bloccare automaticamente la maggiore detrazione nel mese successivo a quello in cui il figlio raggiunge i tre anni di età (oppure nello stesso mese, se l’età di tre anni viene raggiunta il primo giorno del mese).
L’opzione ‘Automatico’ ha anche l’effetto di inibire la segnalazione relativa al raggiungimento del terzo anno di età, per quanto riguarda la stampa di controllo ‘SEGNADIP’. Sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, invece, tale condizione continua ad essere segnalata, con il diverso messaggio ‘Situazione cambiata per figli minori di 3 anni’, e può essere comunque confermata tramite una storicizzazione (sebbene tale conferma non sia necessaria per il calcolo delle detrazioni).
Facciamo presente che, indipendentemente dall’opzione scelta, sul servizio viene comunque visualizzato il numero di figli di età inferiore a tre anni (è indicato subito dopo l’opzione relativa all’aumento). Tale numero viene calcolato rispetto alla data di riferimento, conteggiando i figli a carico per detrazioni inseriti sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’.
NOTA: Nel caso in cui si desideri produrre un elenco dei dipendenti che beneficiano della maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, è sufficiente utilizzare il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Stampe di controllo’), richiedendo la voce 611, campo Importo Unitario, in relazione all’ultimo mese elaborato.
Facciamo presente che, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, viene automaticamente disabilitato il pulsante ‘Modifica’ nel caso in cui venga emessa la segnalazione ‘Situazione familiare cambiata’ (o ‘Situazione cambiata per figli minori di 3 anni’): in tale condizione, è disponibile il solo pulsante ‘Storicizza’, per confermare le variazioni (naturalmente, per effettuare una storicizzazione occorre impostare preventivamente la data di riferimento desiderata).
Infine segnaliamo che, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, nella sezione ‘ANF – Domanda presentata all’Inps’ sono stati aggiunti i campi relativi al protocollo della domanda ed al mese e anno in cui vengono verificati gli eventuali arretrati.
Entrambi i campi sono opzionali e saranno utilizzati dal nuovo servizio di importazione degli ANF, che sarà rilasciato con i prossimi aggiornamenti ed effettuerà anche il calcolo automatico degli arretrati. |
Agosto 2019 (acred731) |
DATORI DI LAVORO IN REGIME FORFETTARIO
Ricordiamo che il D.L. 34/2019 (“decreto crescita”) ha reintrodotto l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per quanto riguarda i datori di lavoro rientranti nel regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014 (successivamente modificato dalla Legge 145/2018).
Come comunicato con l’aggiornamento Acred721 del 03/05/2019, tale obbligo entrava in vigore dal 01/05/2019: con lo stesso aggiornamento, quindi, sono state fornite le indicazioni operative per ripristinare il trattamento fiscale a partire dalle buste paga relative al mese di aprile.
Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte è retroattivo dal 01/01/2019: per quanto riguarda i mesi pregressi, il suddetto decreto ha previsto un recupero delle ritenute fiscali in 3 rate mensili, a partire dal mese di agosto. Come anticipato nell’aggiornamento Acred721, occorrono disposizioni ufficiali, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per trattenere e versare le ritenute fiscali relative ai mesi interessati dal suddetto recupero. Ad oggi, tuttavia, non è stata emanata alcuna disposizione a riguardo.
In assenza di indicazioni ufficiali, abbiamo comunque previsto la possibilità di recuperare automaticamente le ritenute Irpef relative ai mesi da gennaio a marzo. Per quanto riguarda le altre ritenute fiscali (addizionali, tassazione separata), nel caso in cui siano state bloccate è necessario effettuare un recupero non automatico.
Precisiamo inoltre che, in assenza di disposizioni, le ritenute fiscali recuperate vengono versate, sul modello F24, unitamente a quelle relative al mese corrente.
Per effettuare il recupero delle ritenute fiscali relative ai mesi pregressi, innanzitutto occorre indicare i dati necessari sul servizio Cedolini – Anno Corrente, compilando alcuni campi della sezione ‘Irpef Anno Corrente’.
I seguenti campi devono essere compilati in corrispondenza dei singoli mesi nei quali NON è stata applicata la tassazione: ‘Imponibile – importo lordo’ (indicando l’imponibile fiscale del mese) e ‘Totale detrazioni’ (indicando l’importo delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente ed eventuali familiari a carico). Entrambi i campi possono essere compilati, sui cedolini elaborati, soltanto se la tassazione è stata inibita tramite la casella ‘Esenzione Irpef’ sul servizio Dipendente – Anagrafico (come documentato nell’aggiornamento Acred714 del 28/02/2019).
Sullo stesso servizio, inoltre, occorre compilare i ‘Giorni utili per detrazioni’ ed eventualmente i “ratei” delle detrazioni per familiari a carico. I dati in questione sono necessari esclusivamente per il conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto e possono essere compilati (se si preferisce) anche in modo cumulativo su un solo mese.
Una volta inseriti i dati fiscali come indicato al paragrafo precedente, è possibile effettuare automaticamente il recupero delle ritenute Irpef, a partire dalle buste paga di agosto. A tale scopo, occorre indicare la nuova voce 60M sulle Voci Fisse, a livello di dipendente oppure di ditta (barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti).
La voce 60M calcola automaticamente le ritenute Irpef nette relative ai singoli mesi da gennaio a marzo, considerando i soli mesi nei quali non è stata applicata la tassazione fiscale. Nel calcolo si tiene conto dell’importo delle detrazioni spettanti (se indicato sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’). Il totale delle ritenute Irpef così calcolate, viene quindi diviso in tre rate di uguale importo, trattenute sulle buste paga dei mesi da agosto ad ottobre. Nel Dettaglio del cedolino, le rate in questione risultano sommate all’Irpef netta del mese (voce 655), mentre sulla stampa del cedolino vengono esposte separatamente dall’Irpef netta. Sul modello F24, le rate trattenute vengono versate unitamente all’Irpef del mese (non essendo stata indicata una diversa modalità da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Segnaliamo che non ci sono indicazioni in merito al comportamento da adottare per l’eventuale recupero delle ritenute relative ai mesi pregressi, in caso di cessazione del rapporto precedentemente al mese di agosto. Tuttavia, in caso di cessazione e successiva riassunzione, è possibile effettuare il recupero tramite la voce 60M.
Infine, facciamo presente che nel mese di cessazione del rapporto (a partire da agosto), non viene trattenuta la “rata” mensile, in quanto il conguaglio fiscale tiene conto anche dei mesi pregressi esclusi dalla tassazione (a condizione che siano stati compilati i dati previsti sul servizio Cedolini – Anno Corrente).
Nel caso in cui occorra recuperare altre ritenute fiscali relative ai mesi pregressi (addizionali, tassazione separata), consigliamo di contattare l’assistenza per richiedere le indicazioni operative relative al tipo di conguaglio che si intende effettuare (anche in questo caso, non sono disponibili indicazioni ufficiali). |
Aprile 2019 (acred721) |
DATORI DI LAVORO IN REGIME FORFETTARIO
Il D.L. 34/2019 (“decreto crescita”), pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30/04/2019, ha previsto che i soggetti rientranti nel regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014 (poi modificato dalla Legge 145/2018), sono obbligati ad effettuare e versare le ritenute alla fonte, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati.
Tali soggetti devono quindi operare come sostituti d’imposta, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
Il suddetto obbligo entra in vigore a partire dal 01/05/2019, di conseguenza interessa anche le somme erogate nel mese di maggio (ancorché derivanti dalle buste paga relative al mese di aprile).
Inoltre, è prevista la retroattività dello stesso obbligo a partire dal 01/01/2019: per quanto riguarda le somme erogate nei mesi pregressi, le relative ritenute dovranno essere operate e versate in 3 rate mensili, a partire dal mese di agosto (le modalità di tale recupero dovranno essere indicate dall’Agenzia delle Entrate).
Nella documentazione dell’aggiornamento di febbraio 2019 Acred714, sono stati evidenziati i dubbi esistenti in merito al comportamento che i suddetti datori di lavoro dovevano tenere nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, indicando comunque quali funzionalità erano disponibili per gestire tali situazioni.
In particolare, se si intendeva bloccare le ritenute fiscali sui dipendenti o collaboratori, era possibile barrare la casella ‘Esenzione Irpef’ sul servizio Dipendente – Anagrafico. Tale casella non aveva effetto sulle rate delle addizionali da trattenere nell’anno corrente; queste ultime potevano comunque essere bloccate sulle Voci Fisse.
A seguito delle nuove disposizioni normative, occorre ripristinare le ritenute fiscali sui dipendenti ai quali fossero state bloccate: nei casi in questione, quindi, occorre annullare la casella ‘Esenzione Irpef’, storicizzando tale variazione in data 01/04/2019. Nel caso in cui fossero state bloccate anche le rate delle addizionali, occorre ripristinarle, annullando il blocco sulle Voci Fisse e indicando gli importi ed il numero delle rate da trattenere sulle Variazioni Mensili di aprile (le voci da utilizzare sono riportate nell’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’).
Per quanto riguarda il recupero dei mesi pregressi, da effettuare a partire dal mese di agosto, potremo rilasciare ulteriori aggiornamenti quando saranno disponibili le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate. |
Febbraio 2019 (acred714) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal mese di febbraio 2019, abbiamo previsto una voce specifica per assoggettare ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa: a tale scopo, la nuova voce 58G può essere utilizzata in sostituzione della voce 596.
Per assoggettare mensilmente ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa (gestite tramite le voci 578 / 57G / 57E / 57F), è sufficiente impostare la nuova voce 58G sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Ovviamente, tale impostazione non è necessaria per i contratti nei quali l’assoggettamento è stato previsto in automatico (i casi in questione sono opportunamente documentati).
Sempre tramite la voce 58G, al momento del conguaglio fiscale (mese di cessazione o mese di dicembre) è possibile modificare e conguagliare l’assoggettamento delle somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno:
- se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente sommate all’imponibile Irpef annuale le somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno (nel caso in cui le stesse somme non siano state precedentemente assoggettate);
- se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘-1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente decurtate dall’imponibile Irpef annuale le somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno (nel caso in cui le stesse somme siano state precedentemente assoggettate).
La voce 58G può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ per l’assoggettamento su base mensile, oppure al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ per modificare l’assoggettamento al momento del conguaglio fiscale (in questo caso viene riportato ‘1’ oppure ‘-1’ nel campo Quantità).
Precisiamo che l’Utente può decidere di assoggettare ad Irpef le somme versate a qualsiasi fondo o cassa di assistenza sanitaria integrativa, sulla base delle informazioni di cui è in possesso.
Per alcuni contratti, opportunamente documentati, è stato previsto l’assoggettamento automatico dei contributi dovuti al fondo assistenza sanitaria, sulla base delle informazioni disponibili.
Ricordiamo che l’assoggettamento automatico ad Irpef è stato predisposto sui contratti del settore edilizia in relazione al contributo al Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710), tramite l’elaborazione automatica della voce 58G; in questo caso, occorre bloccare la voce se si ritiene che il contributo debba rimanere esente.
Inoltre, l’assoggettamento automatico ad Irpef è stato predisposto sui contratti interessati dal fondo ENFEA Salute: Gomma e Plastica Confapi (062), Alimentari Confapi (122), Tessili Confapi (132), Grafici Confapi (149). Per tali contratti veniva elaborata automaticamente la voce 596 (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710); a partire dal mese di febbraio, si ottiene lo stesso trattamento con l’elaborazione automatica della voce 58G. |
Febbraio 2019 (acred714) |
DATORI DI LAVORO IN REGIME FORFETTARIO
I soggetti che rientrano nel regime forfettario previsto dalla Legge 190/2014 non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte. Con le modifiche al regime forfettario introdotte dalla Legge 145/2018, dall’anno 2019 i soggetti in questione possono essere datori di lavoro, con dipendenti già in forza o di nuova assunzione.
Alla data del presente aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato alcuna disposizione in merito al comportamento che i suddetti datori di lavoro devono tenere nei confronti dei propri dipendenti.
Tra i numerosi dubbi che sussistono a tale riguardo, assumono particolare rilevanza i seguenti quesiti:
- il datore di lavoro in regime forfettario ha la facoltà di scegliere se effettuare o meno le ritenute alla fonte nei confronti dei propri dipendenti e, eventualmente, come deve essere operata tale scelta?
- supponendo che il suddetto datore di lavoro possa scegliere di non effettuare le ritenute alla fonte nei confronti dei propri dipendenti, tale scelta interesserebbe ogni trattenuta di natura fiscale, comprese le addizionali da trattenere a rate nell’anno 2019 (riportate sulla CU relativa all’anno 2018)?
In attesa delle necessarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che è possibile bloccare le ritenute fiscali sui dipendenti o collaboratori: a tale scopo, è sufficiente barrare la (preesistente) casella ‘Esenzione Irpef’, sul servizio Dipendente – Anagrafico. Occorre tuttavia sottolineare che la suddetta casella era stata predisposta per gestire situazioni particolari, quali ad esempio il coniuge o il figlio minore del titolare (se assunti come dipendenti).
Con il presente aggiornamento, l’effetto di casella è stato esteso alla tassazione separata: barrandola, vengono bloccate sia la tassazione ordinaria (Irpef + addizionali), sia la tassazione separata sugli arretrati e sul Tfr.
Sempre in attesa di chiarimenti, tale casella non ha effetto sulle rate delle addizionali regionali e comunali indicate sulla CU/2019: queste ultime vengono quindi trattenute e versate. Nel caso in cui si ritenga necessario bloccare anche le rate delle addizionali, è sufficiente indicare le voci interessate (679 addizionale regionale, 769 saldo addizionale comunale, 753 acconto addizionale comunale) sulle Voci Fisse, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
È inoltre possibile disabilitare le dichiarazioni relative al sostituto d’imposta: a tale scopo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘Disabilitato’ nei campi ‘Modello CUD’ e ‘Modello CUD – Tfr’ sul servizio Dipendente – Anagrafico e nel campo ‘Modello 770’ sul servizio Ditta – Abilitazione. |
Ottobre 2018 (acred704) |
ENTI BILATERALI – ASSOGGETTAMENTO FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 24 del 2018, ha precisato che i contributi a carico del datore di lavoro, versati ad enti bilaterali e aventi finalità assistenziali, devono essere assoggettati ad Irpef.
Con il presente aggiornamento, quindi, sono state predisposte le nuove voci 59M / 59N, che consentono di assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta dovuti agli enti bilaterali, nei casi in cui si ritiene che tali contributi abbiano (in tutto o in parte) le suddette finalità assistenziali.
Le nuove voci possono essere utilizzate a partire dal mese di ottobre 2018, indicandole sulle Voci Fisse a livello di contratto o di ditta (in entrambi i casi, barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 59N assoggetta ad Irpef i contributi relativi al mese corrente: in automatico, viene assoggettato l’intero importo presente sulle voci relative al contributo ente bilaterale a carico ditta (voci 786 / 78A / 78C / 78S / 78W). E’ comunque possibile “forzare” l’importo da assoggettare, indicando il valore imponibile nel campo Importo Totale.
Sulla voce 59N, inoltre, è possibile impostare un limite mensile dell’importo da assoggettare, indicandolo nel campo Importo Unitario, oppure una percentuale del contributo da assoggettare, indicandola nel campo Quantità.
La voce 59M può essere utilizzata per assoggettare i contributi relativi ai mesi precedenti: in automatico, vengono assoggettati i contributi a carico ditta calcolati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente, riportati sulle stesse voci considerate dalla voce 59N. Per ogni mese pregresso, viene tenuto conto dell’eventuale limite o percentuale indicati sulla voce 59N. Anche in questo caso, è possibile “forzare” l’imponibile relativo ai mesi pregressi, indicandolo nel campo Importo Totale. Facciamo presente che la voce 59M deve essere impostata (sulle Voci Fisse) per l’elaborazione di un solo mese, annullandola poi tramite una storicizzazione sul mese successivo.
Le voci 59M / 59N si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al paragrafo 3.3 “Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria”.
ATTENZIONE: La scelta di assoggettare ad Irpef i contributi dovuti agli enti bilaterali rimane a carico dell’Utente.
A tale riguardo, occorre tenere presente che la circolare 55/E del 04/03/1999 (citata nella suddetta risposta a interpello) esclude, dall’assoggettamento fiscale, i contributi aventi finalità non assistenziali (sebbene obbligatori per contratto anziché per legge), quali ad esempio quelli destinati alla formazione professionale o alle spese di gestione dell’ente.
In generale, quindi, occorre stabilire quale sia la destinazione dei contributi dovuti agli enti bilaterali: a tale scopo, riteniamo che sia indispensabile un’indicazione ufficiale da parte di ciascun ente bilaterale interessato.
Inoltre, facciamo presente che, nella suddetta risposta a interpello, non sono citati i Fondi di Solidarietà Bilaterale (esempio: FSBA del settore artigianato); tali fondi, ovviamente, sono regolati da una normativa diversa rispetto agli enti bilaterali. |
Gennaio 2018 (acred677) |
BONUS E DETRAZIONI – NUOVE OPZIONI
Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto una nuova opzione per la gestione del bonus fiscale L.190/2014, tramite la quale è possibile attivare l’erogazione del bonus soltanto al momento del conguaglio fiscale.
A tale scopo, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è stato predisposto il nuovo campo ‘Bonus fiscale’, tramite il quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- ‘Automatico’: rappresenta la condizione di “default” (viene attribuita automaticamente) e corrisponde alla gestione del bonus prevista fino ad oggi, in base alla quale il bonus viene automaticamente erogato in presenza delle condizioni di reddito previste (aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535);
- ‘Solo in fase di conguaglio’ (nuova opzione): consente di erogare il bonus solo al momento del conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), bloccando invece l’erogazione del bonus su tutti gli altri mesi;
- ‘Disabilitato’: può essere selezionata per bloccare l’erogazione del bonus su richiesta del dipendente; precisiamo che l’effetto di tale opzione è analogo al blocco della voce 66A (aggiornamento di maggio 2014 Acred533).
La nuova opzione ‘Solo in fase di conguaglio’ risulta particolarmente utile nei casi in cui il dipendente ha un reddito che si avvicina al limite oltre il quale non spetta il bonus: in tale situazione, può accadere che il bonus venga erogato mensilmente (basandosi sul reddito previsto) e che poi, in fase di conguaglio, si debba recuperare il bonus erogato. Attivando la nuova opzione, si evita di effettuare il suddetto recupero e, quindi, di creare disagio al dipendente.
Precisiamo, tuttavia, che la nuova opzione dovrebbe essere selezionata soltanto a seguito di una richiesta specifica da parte del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che le disposizioni relative al bonus prevedono che l’erogazione, da parte del sostituto, avvenga in modo automatico e su base mensile (in assenza di richieste da parte del dipendente). A tale riguardo, con i prossimi aggiornamenti rilasceremo un’apposita modifica alla stampa della comunicazione relativa al bonus fiscale, generata tramite il programma ‘STABONFI’ sulla procedura Stampe Accessorie.
La nuova opzione ha effetto, sull’erogazione del bonus, a partire dall’anno di competenza 2018.
L’opzione ‘Disabilitato’ ha l’effetto di bloccare l’erogazione del bonus sia a livello mensile che in fase di conguaglio annuale: tale risultato, in precedenza, poteva essere ottenuto esclusivamente bloccando la voce 66A sulle Voci Fisse. A tale proposito, occorre tenere presente che il blocco della voce 66A continua a produrre lo stesso effetto.
Precisiamo che l’erogazione del bonus risulta comunque disabilitata (indipendentemente dall’opzione selezionata nel nuovo campo ‘Bonus fiscale’), nel caso in cui vengano disabilitate le detrazioni, tramite l’apposita opzione disponibile nel campo ‘Detrazioni fiscali’ (ulteriori indicazioni a riguardo sono riportate nell’aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Sempre sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, è stata prevista la possibilità di “forzare” il numero di figli che sono stati complessivamente a carico nel corso di ciascun anno d’imposta.
Ricordiamo che il numero di figli che sono stati complessivamente a carico in un determinato anno, viene visualizzato nel campo ‘Numero figli a carico nel corso del …’: tale numero viene calcolato automaticamente, considerando tutti i figli che sono stati a carico nell’anno indicato nella data di riferimento (aggiornamento di aprile 2007 Acred310).
Ricordiamo, inoltre, che il numero di figli che sono stati a carico nel corso di ciascun anno, viene considerato nel calcolo delle detrazioni per figli a carico (aggiornamento di aprile 2007 Acred310), oltre che per l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli (aggiornamento di gennaio 2008 Acred327).
E’ importante tenere presente che il suddetto numero di figli che sono stati a carico nel corso dell’anno, NON corrisponde al numero di “ratei” mensili spettanti, di cui si tiene conto per il calcolo della detrazione per figli a carico, sia a livello mensile che annuale (aggiornamento di dicembre 2007 Acred324 e aggiornamenti di dicembre degli anni successivi). Il numero di “ratei” mensili spettanti, per ciascuna tipologia di detrazione per figli, può essere visualizzato e modificato sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (relativamente ai mesi pregressi) e, per quanto riguarda il mese corrente, viene determinato dai singoli figli a carico effettivamente presenti sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.
Dal momento che il suddetto campo ‘Numero figli a carico nel corso del …’ non è modificabile, nel caso in cui occorra effettuare una “forzatura” di tale numero può essere utilizzato il nuovo campo ‘Forzatura numero figli a carico’.
Tale necessità si può presentare, ad esempio, sulle aziende che si sono iniziate a gestire nel corso dell’anno, in presenza di figli che sono stati a carico soltanto nei primi mesi dell’anno (a meno che tali figli non vengano inseriti), oppure quando si deve disabilitare un figlio a carico con effetto retroattivo dall’inizio dell’anno (a meno che non si inserisca la variazione con data di decorrenza pregressa, ottenendo la riduzione del numero di figli calcolato in automatico).
Quale che sia il motivo, se il nuovo campo viene compilato, il numero di figli indicato viene considerato nel calcolo delle detrazioni in sostituzione (e secondo gli stessi criteri) del numero di figli calcolato in automatico. Di conseguenza, quando la forzatura non è più necessaria (ad esempio dall’anno successivo), deve essere effettuata una storicizzazione per annullare il campo ‘Forzatura numero figli a carico’: in tal modo, viene nuovamente considerato il numero calcolato in automatico.
Precisiamo che il nuovo campo ‘Forzatura numero figli a carico’ ha effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2018 e può essere utilizzato anche in relazione al conguaglio fiscale relativo all’anno precedente (in quest’ultimo caso, effettuando una storicizzazione con decorrenza uguale o predente al 31/12/2017).
Segnaliamo che, con l’occasione, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ sono state anche aggiornate le descrizioni di alcuni campi preesistenti (senza cambiarne il significato). In particolare, è stato aggiunto il riferimento al bonus fiscale su alcuni campi che (già in precedenza) erano validi sia per le detrazioni che per il bonus. |
Giugno 2015 (acred574) |
IRPEF: GIORNI UTILI PER DETRAZIONI
Col presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova modalità di calcolo dei giorni utili ai fini della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. La nuova modalità di calcolo può essere attivata tramite un’apposita opzione, a partire dall’elaborazione del mese di giugno 2015.
La nuova modalità di calcolo riguarda, in particolare, i lavoratori intermittenti e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) – comunque, può essere attivata nei casi in cui l’Utente lo ritiene opportuno.
Per attivare la nuova modalità di calcolo, occorre indicare la voce 624 sul servizio Accessori – Voci Fisse, operando a livello di singolo dipendente. La voce 624 deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.6 ‘Varie Irpef’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Sui dipendenti per i quali è stata impostata la voce 624 nel modo sopra indicato, il numero di giorni utili per detrazioni viene determinato calcolando il rapporto tra il numero di giorni lavorati o comunque retribuiti (risultanti dal servizio Presenze) ed il numero di giorni lavorabili “teorici” relativi ad un dipendente full-time in forza per l’intero mese (questi ultimi vengono ricostruiti sulla base dell’orario full-time definito sul servizio Accessori – Orario Settimanale). I giorni lavorabili “teorici” sono riportati nel campo Importo Unitario della voce 624, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Se, per qualsiasi motivo, si avesse necessità di considerare un numero di giorni lavorabili diverso da quello calcolato in automatico (a titolo di esempio: se si preferisse considerare, tutti i mesi, un numero fisso di 26 giorni lavorabili), sarebbe sufficiente impostare il numero di giorni lavorabili desiderato nel campo Importo Unitario della voce 624. |
Dicembre 2014 (acred552) |
DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE
Come ricordato nell’aggiornamento ‘Acred550’ del 19/12/14, in presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell’anno, è prevista un’ulteriore detrazione di E. 1.200, rapportata alla percentuale di carico dei figli.
A seguito di un approfondimento, abbiamo modificato il criterio di attribuzione della percentuale relativa a tale detrazione: se il dipendente risulta coniugato (campo Stato Civile sul servizio Dipendente – Anagrafico) ed il coniuge non risulta a carico, la detrazione viene attribuita al 50%, indipendentemente dalla percentuale di carico dei figli; se, invece, il coniuge risulta a carico, la detrazione viene attribuita al 100%, sempre a prescindere dalla percentuale di carico dei figli.
Se il dipendente non risulta coniugato (campo Stato Civile uguale a celibe/nubile, divorziato/a, separato/a, vedovo/a), la detrazione continua ad essere attribuita secondo la stessa percentuale prevista per i figli a carico.
Ricordiamo che, in fase di conguaglio, il valore dell’ulteriore detrazione è riportato nel campo Importo Totale della voce 636, visibile nel Dettaglio del cedolino. Resta confermato quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred550’, relativamente al caso in cui tale detrazione non trovi capienza nell’imposta lorda. |
Giugno 2014 (acred536) |
PREVISIONE IMPONIBILE FISCALE
Col presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova modalità di previsione dell’imponibile Irpef annuale, ai fini sia delle detrazioni fiscali applicate su base mensile, sia del bonus fiscale D.L. 66/2014 erogato mensilmente.
La nuova modalità di calcolo previsionale del reddito Irpef annuo è attivabile dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, tramite il campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’.
Ricordiamo che, prima del presente aggiornamento, il campo in questione corrispondeva ad una casella da barrare, tramite la quale si sceglieva di considerare l’imponibile effettivamente erogato fino al mese corrente, effettuando comunque la normale previsione, basata sulla retribuzione contrattuale, per quanto riguarda i mesi futuri (i criteri con cui viene effettuata tale previsione sono stati riepilogati nell’aggiornamento di maggio 2014 ‘Acred534’).
Col presente aggiornamento, il campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’ prevede le seguenti opzioni:
- ‘Non abilitato’ (modalità preesistente) se non si vuole considerare l’imponibile già erogato, ai fini della previsione del reddito annuale (ad esempio perché si preferisce indicare un reddito aggiuntivo o sostituivo di quello erogato dal sostituto, come spiegato più avanti). Tale opzione risulta già selezionata nei casi in cui non era stata barrata la precedente casella, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.
- ‘Solo per i mesi già elaborati’ (modalità preesistente) se si intende considerare l’imponibile erogato fino al mese corrente, nel calcolo del reddito annuale, effettuando comunque la normale previsione, basata sulla retribuzione contrattuale, per i mesi futuri. Tale opzione risulta automaticamente selezionata nei casi in cui era stata barrata la precedente casella, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.
- ‘Anche per i mesi da elaborare’ (nuova modalità di calcolo) come per l’opzione ‘Solo per i mesi elaborati’, viene rilevato l’imponibile erogato fino al mese corrente; tale imponibile viene però utilizzato anche per effettuare la previsione relativa ai mesi futuri. A tale scopo, l’imponibile viene rapportato ai giorni utili per detrazioni, rilevati dagli stessi mesi elaborati, e moltiplicato per i giorni utili per detrazioni previsti per i mesi futuri (fino all’eventuale termine del rapporto). Le mensilità aggiuntive eventualmente erogate vengono scorporate dall’imponibile, nella proporzione su base giornaliera, quindi il reddito annuale risultante dalla proporzione viene maggiorato di uno o due dodicesimi, in base al numero di mensilità annue previste contrattualmente.
Facciamo presente che la nuova modalità di calcolo (‘Anche per i mesi da elaborare’) è disponibile a partire dal mese di giugno 2014: di conseguenza, non può essere applicata per i periodi precedenti (neppure per un’eventuale rielaborazione).
Segnaliamo, inoltre, che il reddito annuale previsto viene adesso riportato sulla nuova voce 623, visibile nel Dettaglio del cedolino: nel caso in cui si intenda “forzare” direttamente il valore del reddito, occorre operare su tale voce, anziché sulla voce 620 (quest’ultima rimane comunque visibile nel Dettaglio e corrisponde ad un risultato intermedio del calcolo).
Ricordiamo che è facoltà dell’Utente decidere di applicare uno dei metodi sopra descritti: in alternativa, rimane possibile indicare un imponibile aggiuntivo o sostitutivo di quello erogato dal sostituto, ai fini del calcolo delle detrazioni su base mensile, come riepilogato nell’aggiornamento di maggio 2014 ‘Acred534’.
Col presente aggiornamento, inoltre, è stata effettuata una modifica sulla previsione del reddito annuale, per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di apprendista: indipendentemente dal criterio di previsione utilizzato (tra quelli sopra elencati), gli apprendisti vengono sempre considerati a tempo indeterminato; pertanto, ai fini della previsione, non viene considerata la data termine contratto, indicata sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. |
Febbraio 2014 (acred522) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – ANNO 2014
Su richiesta, abbiamo previsto la possibilità di assoggettare ad Irpef, per l’anno di competenza 2014, le somme versate a titolo di assistenza sanitaria integrativa, a fondi o casse previsti dai contratti collettivi o da accordi aziendali.
Ricordiamo che, per l’anno 2013, è stato previsto l’assoggettamento delle somme dovute ad alcuni fondi, automaticamente (MetaSalute), oppure a seguito di una scelta da parte dell’Utente (SAN.ARTI).
Relativamente all’anno 2014, abbiamo previsto la possibilità di assoggettare ad Irpef le somme versate a qualsiasi fondo di assistenza sanitaria integrativa (voci 578 / 57G / 57E / 57F), al momento del conguaglio fiscale (mese di cessazione o mese di dicembre). In attesa di nuove indicazioni, rimane a carico dell’Utente la scelta di effettuare tale assoggettamento.
Per ottenere l’assoggettamento delle somme in questione, occorre indicare la voce 596 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure inserirla sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In entrambi i casi, per attivare l’assoggettamento, occorre selezionare la voce 596 dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’, in corrispondenza dell’opzione ‘Assoggettamento ad Irpef delle somme versate all’assistenza sanitaria integrativa’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Precisiamo che la suddetta modalità di utilizzo della voce 596, per l’anno di competenza 2014, deve essere adottata anche nel caso in cui si intenda assoggettare le somme versate al fondo MetaSalute (ovviamente, a meno di diverse indicazioni da parte dello stesso fondo), per il quale era invece previsto un assoggettamento automatico nel conguaglio di fine anno 2013.
Per quanto riguarda il fondo SAN.ARTI, nel caso in cui la voce 596 sia stata precedentemente inserita sulle Voci Fisse (con il valore ‘1’ nel campo Quantità), per ottenere l’assoggettamento fiscale nell’anno 2013, risulta possibile lasciare tale voce immutata, se si desidera assoggettare anche le somme di competenza dell’anno 2014, oppure cancellare tale voce, tramite una storicizzazione in data 01/01/2014, se si desidera NON assoggettare le somme di competenza dell’anno 2014. |
Gennaio 2014 (acred519) |
DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE – ANNO 2014
Sulla base di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, abbiamo modificato il calcolo della detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, con effetto dall’anno di competenza 2014.
Il nuovo criterio di calcolo prevede le seguenti casistiche:
- per i redditi inferiori ad E. 8.000 il valore annuale della detrazione è di E. 1.880
- per i redditi compresi tra E. 8.000 ed E. 28.000, il valore annuale della detrazione si ottiene dalla formula:
E. 978 + E. 902 * coefficiente coefficiente = (28.000 – reddito annuale) / 20.000
- per i redditi compresi tra E. 28.000 ed E. 55.000, il valore annuale della detrazione si ottiene dalla formula:
E. 978 * coefficiente coefficiente = (55.000 – reddito annuale) / 27.000
- per i redditi superiori ad E. 55.000, la detrazione non spetta
Ricordiamo che il coefficiente deve essere calcolato considerando le prime 4 cifre decimali e troncando le cifre successive (criterio già previsto negli anni precedenti, indicato anche nella circolare 15/E del 16/03/2007).
Ovviamente, i valori annuali della detrazione devono essere rapportati al numero di giorni utili, secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti. Ricordiamo che i valori minimi della detrazione (E. 690 per i contratti a tempo indeterminato, E. 1.380 per i contratti a termine) vengono applicati soltanto a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente, secondo le stesse modalità indicate nell’aggiornamento di marzo 2007 Acred307.
Le modifiche al calcolo della detrazione, ovviamente, non hanno alcun effetto sul conguaglio fiscale relativo all’anno 2013, anche nel caso in cui venga effettuato sulla busta paga di gennaio 2014. |
Settembre 2013 (acred509) |
DETRAZIONI PER ONERI
A partire dall’elaborazione del mese di settembre, sulla base del decreto legge n. 102 del 31/08/13, è stato modificato il limite annuale della detrazione per oneri, passato da E. 1.291,14 ad E. 630,00, relativamente all’anno 2013. |
Gennaio 2013 (acred483) |
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO – ANNO 2013
Sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 228 del 24/12/2012, abbiamo modificato i valori delle detrazioni spettanti per i figli a carico, con effetto dall’anno di competenza 2013.
Di seguito, sono indicati i nuovi valori, calcolati automaticamente a partire dalla busta paga di gennaio 2013:
- E. 950 per ogni figlio di età superiore a tre anni (E. 800 fino all’anno 2012);
- E. 1.220 per ogni figlio di età inferiore a tre anni (E. 900 fino all’anno 2012);
- E. 400 aggiuntive per ogni figlio portatore di handicap (E. 220 aggiuntive fino all’anno 2012).
Precisiamo che i criteri di calcolo delle detrazioni per figli a carico NON sono variati, rispetto agli anni precedenti: risultano aumentati esclusivamente i valori "base" delle stesse detrazioni, secondo la tabella sopra riportata.
Il suddetto aumento, ovviamente, non ha alcun effetto sul conguaglio fiscale relativo all’anno 2012, nel caso in cui venga effettuato sulla busta paga di gennaio 2013. |
Ottobre 2010 (acred414) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI – CALCOLO IRPEF
Nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’, è stata aggiunta la voce 60A ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’. Impostando la voce 60A, si ottiene la previsione dell’imponibile Irpef annuale (ai fini del calcolo mensile dell’Irpef) tenendo conto dell’imponibile effettivamente erogato nei mesi precedenti, esattamente come se si fosse barrata la casella ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’.
La nuova voce, se impostata sulle Voci Fisse a livello generale, consente di attivare la suddetta modalità di calcolo senza dover barrare la corrispondente casella sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. |
Gennaio 2009 (acred358) |
FAMILIARI A CARICO PER DETRAZIONI
Abbiamo predisposto una nuova opzione per la stampa della dichiarazione di spettanza delle detrazioni (procedura Stampe Accessorie - programma 'STADEIMP'), sulla base delle richieste pervenuteci da alcuni Utenti.
Tramite la nuove opzione, disponibile al lancio del programma, è possibile selezionare i soli soggetti che risultano avere familiari a carico. Precisiamo che restano comunque valide le dichiarazioni eventualmente già stampate. |
Dicembre 2008 (acred355) |
ESENZIONE STRAORDINARI AUTOTRASPORTO
E' possibile gestire l'esenzione degli straordinari prevista nel settore autotrasporto, sulla base delle disposizioni indicate nel provvedimento del 26/11/08, emanato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro.
In base al suddetto provvedimento, è possibile rendere esente il 28% degli straordinari effettuati, nel corso dell'intero anno 2008, dagli addetti alla guida occupati presso imprese di autotrasporto. Non essendo state emanate ulteriori disposizioni in merito alla gestione previdenziale o fiscale della nuova esenzione, dobbiamo necessariamente lasciare all'Utente alcune scelte interpretative (in particolare riguardo agli aspetti previdenziali).
Per la gestione della nuova esenzione, è possibile utilizzare le seguenti voci:
- 127 'Esenzione Inps' - il valore indicato nel campo Importo Totale viene escluso dall'imponibile previdenziale;
- 128 'Esenzione Irpef' - il valore indicato nel campo Importo Totale viene escluso dall'imponibile fiscale;
- 48M 'Esenzione Autotrasporto' - nuova voce sulla quale è possibile indicare il valore dell'esenzione, al solo fine di riportarlo nella casella 81 del modello CUD/2009.
Rimane a discrezione dell'Utente la scelta di utilizzare tutte le voci sopra indicate, oppure solo alcune di esse.
Segnaliamo, inoltre, che non è chiaro (a nostro avviso) quale effetto debba avere tale esenzione sull'eventuale imponibile soggetto a detassazione: in particolare, il problema si presenta quando una parte delle somme rese esenti è stata inclusa nell'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva (straordinari effettuati nel periodo luglio - dicembre 2008). |
Gennaio 2008 (acred328) |
FAMILIARI A CARICO PER DETRAZIONI
Sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e Anf', nella tabella riepilogativa dei familiari, è stata aggiunta una nuova colonna nella quale vengono evidenziati i familiari non a carico. La nuova colonna risulta sempre compilata, in presenza di familiari non a carico, anche se l'inserimento è avvenuto prima del presente aggiornamento.
A tale proposito, ricordiamo che, a partire dall'anno 2008, i dipendenti ed i collaboratori devono obbligatoriamente comunicare al sostituto d'imposta il codice fiscale del coniuge, anche nel caso in cui quest'ultimo non sia a loro carico.
Tramite la nuova colonna della tabella, quindi, diventa più agevole verificare la presenza del coniuge non a carico.
Sempre per quanto riguarda la gestione dei familiari a carico, abbiamo predisposto alcune nuove opzioni nella stampa della dichiarazione di spettanza delle detrazioni (procedura Stampe Accessorie - programma STADEIMP), sulla base delle richieste pervenuteci da alcuni Utenti. Precisiamo che restano comunque valide le dichiarazioni già stampate.
Tramite le nuove opzioni disponibili al lancio del programma, è possibile:
- includere nella dichiarazione un riquadro per attestare il consenso, da parte del coniuge, all'assegnazione del 100% delle detrazioni al dichiarante;
- riportare sulla dichiarazione tutti i dati anagrafici presenti in archivio, compreso il comune e l'indirizzo di residenza, lo stato civile ed il titolo di studio.
Rimane a discrezione dell'Utente la scelta della modalità di stampa da adottare. |
Gennaio 2008 (acred327) |
RITENUTE DI IMPORTO MINIMO
E' possibile produrre un elenco delle aziende per le quali, dopo l'elaborazione di dicembre, rimangono delle ritenute di importo minimo non versate (in quanto inferiori al limite di E. 1,04), relativamente all'anno di competenza 2007.
A tale scopo, sulla procedura Stampe Accessorie selezionare il programma 'STAXRES' (elenco programmi disponibili al punto 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2007' e Data Finale '31-12-2007'.
Sulla stampa prodotta ('datixres') vengono riportate le ritenute non versate relative all'Irpef e alle addizionali, comprese le somme derivanti dal conguaglio del modello 730. Vengono esclusi soltanto gli eventuali interessi per rateizzazione (ovviamente di importo minimo), in quanto per gli stessi non è previsto un versamento cumulativo.
Se le ritenute non versate, relative ad un singolo tributo, superano il suddetto importo minimo (condizione che si dovrebbe verificare solo in particolari condizioni, come la cessazione dell'azienda nel corso dell'anno), è opportuno effettuare il versamento dello stesso tributo, inserendolo manualmente sull'Archivio Tributi con scadenza 16/02/08.
Se l'Utente lo ritiene necessario, può versare anche le somme cumulative di valore inferiore all'importo minimo. |
Gennaio 2008 (acred327) |
DETRAZIONI D'IMPOSTA
Abbiamo modificato il calcolo delle detrazioni fiscali, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.1 del 9/01/08. Le nuove disposizioni si applicano sia all'anno 2008 che all'anno 2007.
Per quanto riguarda l'anno 2007, nei casi interessati dalla variazione è possibile effettuare un nuovo conguaglio fiscale, abilitandolo sulla busta paga di gennaio 2008, secondo le modalità descritte in Conguaglio anno precedente.
Le modifiche al calcolo delle detrazioni fiscali sono le seguenti:
- In presenza di almeno 4 figli a carico nel corso dell'anno (anche in mesi diversi), viene calcolata un'ulteriore detrazione di E. 1.200, proporzionata alla percentuale di carico dei figli (100% oppure 50%) e non rapportata al numero di mesi utili ai fini delle detrazioni. Il valore annuale della nuova detrazione viene riportato sulla voce 646, per quanto riguarda l'eventuale conguaglio dell'anno precedente, oppure sulla voce 636, relativamente al conguaglio dell'anno corrente. Inoltre, per l'anno 2008 la nuova detrazione viene applicata anche a livello mensile, riportando un dodicesimo del valore annuale sulla voce 626. Nel caso si ritenga più prudente non applicare la detrazione mensile, in attesa di nuove disposizioni ministeriali, la voce 626 può essere bloccata sulle Voci Fisse, mantenendo comunque l'automatismo in sede di conguaglio. Tutte le voci sopra elencate vanno a ridurre, fino a capienza, il valore dell'Irpef netta.
- Il reddito derivante dall'abitazione principale non deve essere considerato nel calcolo delle detrazioni: tale reddito, quindi, non deve più essere indicato nel campo 'Reddito Dichiarato per Detrazioni', sul servizio Detrazioni e Anf. Nel caso in cui il reddito da abitazione principale fosse presente, nel campo suddetto, al momento dell'elaborazione della busta paga di dicembre, occorre azzerare tale reddito con decorrenza 31/12/07, prima di ripetere il conguaglio dell'anno 2007 sulla busta paga di gennaio 2008. Ovviamente, se il reddito presente sul servizio Detrazioni e Anf non deriva dall'abitazione principale, non è necessario alcun intervento, né occorre ripetere il conguaglio fiscale dell'anno 2007.
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Aprile 2007 (acred310) |
GESTIONE FISCALE - ULTERIORI VARIAZIONI
Con l'aggiornamento relativo al mese di marzo 2007 ('Acred307'), abbiamo rilasciato alcune modifiche alla gestione fiscale effettuata dal sostituto d'imposta, derivanti dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 15/E del 16/03/07.
Con il presente aggiornamento, forniamo le ultime variazioni derivanti dalla stessa circolare, riguardanti il calcolo della detrazione per figli a carico in caso di variazioni del numero dei figli, oltre che l'esposizione dell'addizionale comunale sui modelli CUD relativi all'anno 2007, prodotti in caso di cessazione del rapporto.
Sul calcolo della detrazione per figli a carico sono state effettuate le seguenti modifiche:
In caso di variazione del numero di figli a carico nel corso dell'anno di competenza, nel calcolo del limite di reddito oltre il quale non spetta la detrazione vengono considerati tutti i figli che sono stati a carico nel corso dell'anno (anche per un solo mese). Ricordiamo che il suddetto limite annuale viene calcolato secondo la seguente formula:
limite annuale = E. 95.000 + (E. 15.000 * numero figli oltre il primo)
Ricordiamo, inoltre, che il valore del limite annuale viene utilizzato, insieme al reddito del dipendente, per calcolare il coefficiente da applicare al valore teorico della detrazione per figli, secondo la seguente formula:
coefficiente = (limite annuale - reddito) / limite annuale
Il numero dei figli che sono stati complessivamente a carico nel corso dell'anno, può essere visualizzato sul servizio 'Detrazioni e Anf', riportato in corrispondenza della tabella di riepilogo dei familiari a carico. Tale numero è calcolato in relazione all'anno indicato nella data di riferimento: nel conteggio si tiene conto dei figli che, eventualmente, non risultano più a carico alla data di riferimento, ma lo sono stati nel corso dello stesso anno.
La maggiorazione spettante in presenza di almeno quattro figli viene applicata per l'intero anno. La presenza di almeno quattro figli viene verificata tenendo conto di tutti i figli che sono stati a carico nel corso dell'anno, secondo lo stesso criterio adottato per il calcolo del limite annuale (vedi paragrafo precedente). Precisiamo che la maggiorazione viene attribuita anche per i figli ai quali spettano altre maggiorazioni (minori di tre anni o disabili).
Sul servizio 'Detrazioni e Anf' è stata effettuata una modifica per quanto riguarda la gestione dei figli inabili ai fini delle detrazioni, che risultino anche di età inferiore a tre anni. Prima del presente aggiornamento, i soggetti in questione venivano conteggiati solo nel numero dei figli inabili e non anche nel numero di figli di età inferiore a tre anni: tale criterio era adeguato alle modalità di calcolo delle deduzioni in vigore fino al 31/12/06, mentre non risulta corretto per le detrazioni spettanti a partire dal 1/01/07 (in quanto le maggiorazioni possono cumularsi tra loro).
Con il presente aggiornamento, in presenza di un figlio inabile di età inferiore a tre anni, la situazione familiare risulta cambiata (in quanto aumenta il numero dei figli di età inferiore a tre anni): la segnalazione della variazione viene riportata sia sul servizio 'Detrazioni e Anf', sia sulla stampa di segnalazione delle scadenze mensili (programma 'SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie). In tale ipotesi, quindi, occorre confermare la nuova situazione familiare, effettuando una storicizzazione in data 1/04/07; inoltre, è necessario intervenire sul servizio 'Anno Corrente', attribuendo la detrazione per figli minori di tre anni anche nei mesi da gennaio a marzo.
Relativamente all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2007, è stata modificata l'esposizione sul modello CUD (ricordiamo che il CUD può essere prodotto in caso di cessazione, dietro richiesta del soggetto interessato):
Seguendo le disposizioni riportate nella sopra citata circolare ministeriale, nel campo 7 del modello CUD viene indicato esclusivamente il saldo a debito dell'addizionale comunale relativa all'anno 2007 (anziché l'importo dell'addizionale complessivamente dovuta, come avveniva fino all'anno di competenza 2006).
Nello spazio relativo alle Annotazioni viene indicato il valore dell'acconto non trattenuto, nel caso in cui l'addizionale dovuta risulti di importo inferiore rispetto all'acconto calcolato. Dall'importo indicato come acconto non trattenuto è esclusa l'eventuale parte di acconto non dovuta e, tuttavia, già trattenuta e versata nei mesi precedenti: tale parte di acconto, una volta restituita al dipendente, viene considerata a tutti gli effetti un saldo a credito, in quanto il valore rimborsato viene recuperato sul tributo relativo al saldo (3816) e non su quello relativo all'acconto (3860).
Nelle Annotazioni del modello CUD vengono anche indicati (sebbene non richiesti nella circolare ministeriale) gli importi dell'addizionale dovuta, dell'acconto effettivamente trattenuto e del saldo risultante, sia a credito che a debito (in quest'ultimo caso corrispondente a quanto indicato al punto 7); relativamente al saldo, viene specificato che tale importo è stato interamente restituito (se a credito) oppure interamente trattenuto (se a debito).
Ricordiamo che, nelle Annotazioni del modello CUD, viene anche segnalata la mancata determinazione dell'acconto 2008 (casella 7-bis), per tutti i soggetti il cui rapporto cessa nel corso dell'anno 2007.
Un'ultima precisazione relativamente al caso di un soggetto che, nel corso dell'anno, abbia avuto un precedente rapporto di lavoro: al momento della nuova assunzione, l'addizionale comunale di competenza dell'anno 2007, trattenuta dal precedente datore di lavoro sia a titolo di acconto che di saldo, deve essere inserita nel campo 'Addizionale Comunale anno corrente', sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente'. Secondo le disposizioni attualmente in vigore, non occorre distinguere tra acconto e saldo ai fini del conguaglio fiscale riepilogativo effettuato dal nuovo datore di lavoro. |
Marzo 2007 (acred307) |
CALCOLO IRPEF E ADDIZIONALI
Con la circolare del Ministero delle Finanze n. 15/E del 16/03/07 sono stati finalmente comunicati i necessari chiarimenti in merito alle numerose novità introdotte, in ambito fiscale, dalla Legge 296/06 (Finanziaria 2007).
Di conseguenza, abbiamo apportato alcune modifiche alle gestioni fiscali predisposte con l'aggiornamento relativo al mese di gennaio 2007 (rispettivamente Acred301). In particolare, è stato modificato il calcolo di alcune detrazioni in fase di conguaglio (limitatamente a determinati livelli di reddito) ed è stata predisposta l'eventuale restituzione dell'acconto addizionale comunale in caso di cessazione del rapporto.
Sul calcolo della detrazione per lavoro dipendente sono state effettuate le seguenti modifiche:
Per i redditi annuali compresi tra E. 23.000 ed E. 28.000, l'importo aggiuntivo spettante (compreso tra E. 10 ed E. 40) non viene più proporzionato al periodo utile, in fase di conguaglio fiscale (cessazione del rapporto o mese di dicembre). Il proporzionamento rispetto al periodo di paga continua invece ad essere effettuato nel calcolo mensile.
Per i redditi annuali inferiori o uguali ad E. 8.000, la detrazione minima spettante (E. 690 per i rapporti a tempo indeterminato oppure E. 1.380 per i contratti a termine) deve essere rapportata al periodo utile, nel calcolo effettuato dal sostituto d'imposta. In tal modo, viene quindi vanificato l'effetto economico della detrazione minima spettante, dal momento che la normale detrazione da rapportare al periodo utile risulta essere di importo più elevato (E. 1.840). Il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare l'intero importo spettante solo a seguito di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato: a tale scopo, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF' è stata predisposta la nuova casella 'Detrazione per redditi minimi applicata per l'intero anno', da barrare nel caso in cui si debba applicare la detrazione minima in misura intera, senza proporzionarla al periodo di lavoro. Precisiamo che la nuova opzione ha effetto soltanto sul conguaglio fiscale (cessazione del rapporto o mese di dicembre). Nel caso venga utilizzata la nuova opzione, se la detrazione minima spettante risulta inferiore all'importo derivante dalla normale detrazione (E. 1.840 proporzionato al periodo utile), allora viene automaticamente applicato quest'ultimo valore, in luogo della detrazione minima.
Sul calcolo della detrazione per coniuge a carico sono state effettuate le seguenti modifiche:
- Per i redditi annuali compresi tra E. 29.000 ed E. 35.200, l'importo aggiuntivo spettante (compreso tra E. 10 ed E. 30) non viene più proporzionato al periodo utile, in fase di conguaglio fiscale (cessazione del rapporto o mese di dicembre). Il proporzionamento rispetto al periodo di paga continua invece ad essere effettuato nel calcolo mensile.
Con il prossimo aggiornamento, rilasceremo una variazione nel calcolo della detrazione per figli a carico, che interesserà i soli casi in cui il numero di figli è diminuito nel corso dell'anno, ed avrà effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale. Tale variazione si è resa necessaria in quanto la circolare ministeriale ha chiarito che, in diversi passaggi del calcolo della detrazione, devono essere considerati tutti i figli che sono stati a carico nel corso dell'anno.
Inoltre, con il prossimo aggiornamento verrà modificata la gestione del CUD in merito all'esposizione del saldo addizionale comunale, relativamente ai modelli prodotti per l'anno di competenza 2007. |
Gennaio 2007 (acred301) |
RITENUTE IRPEF E DETRAZIONI
Ad oggi (29/01/07), da parte del Ministero delle Finanze non è stata ancora emanata alcuna circolare in merito alla gestione fiscale che deve essere effettuata, dal sostituto d'imposta, sulle retribuzioni e sui compensi erogati a partire dal mese di gennaio 2007, tenendo conto delle variazioni introdotte dalla Legge 296/06 (Finanziaria 2007).
Abbiamo comunque predisposto tutte le variazioni che interessano il calcolo sulla busta paga del mese di gennaio, anche in caso di conguaglio relativo alla cessazione del rapporto. Tuttavia, non possiamo garantire la validità delle variazioni effettuate, soprattutto nei casi in cui risulta possibile interpretare le disposizioni di legge in diversi modi.
Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito e le aliquote, utilizzati per il calcolo sia della tassazione ordinaria (mensile o annuale), sia della tassazione separata sugli arretrati anni precedenti.
Per quanto riguarda la tassazione separata sul Tfr, la procedura determina automaticamente il calcolo più conveniente, per il dipendente, tra quello derivante dalle aliquote e scaglioni di reddito in vigore per l'anno 2007 e quello che risulta dall'applicazione degli stessi parametri relativi all'anno precedente. Riteniamo che tale conteggio debba essere effettuato dal sostituto d'imposta, in quanto la tassazione sul Tfr non rientra nella dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, non potrebbe essere conguagliata dal dipendente tramite il modello 730. Facciamo comunque presente che la circolare ministeriale potrebbe anche dare indicazioni di altro genere.
E' stato inoltre predisposto il calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati e per familiari a carico, annullando il calcolo delle corrispondenti deduzioni in vigore fino all'anno 2006.
Precisiamo che, ai fini del calcolo delle detrazioni, valgono le informazioni presenti sul servizio 'Detrazioni e ANF' del dipendente o collaboratore (prima del presente aggiornamento il servizio figurava come 'Deduzioni e ANF').
In particolare, per il momento non è cambiata la modalità di calcolo del reddito presunto o effettivo: per il calcolo delle detrazioni viene considerato lo stesso reddito utilizzato in precedenza per il calcolo delle deduzioni. A tale proposito, ricordiamo che è disponibile l'opzione 'Calcolo su imponibile effettivo' (vedere aggiornamento di aprile 2003 'Paghe128') ed è possibile inserire un reddito sia aggiuntivo che sostitutivo rispetto a quello risultante al datore di lavoro. Nel calcolo mensile, il valore del reddito presunto è riportato nel campo Importo Totale della voce 620 (dettaglio del cedolino).
Non è cambiato il criterio con cui le detrazioni vengono rapportate al periodo di lavoro: in giorni per quanto riguarda la detrazione per redditi da lavoro dipendente ed in mesi relativamente alle detrazioni per familiari a carico.
Per quanto riguarda le sole detrazioni per familiari a carico, non è cambiato il criterio di calcolo dei "ratei" mensili relativi ad ogni tipo di familiare (vedere aggiornamento di marzo 2005 'Paghe161'). Ricordiamo che il numero di "ratei" è visibile e modificabile sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente': a tale proposito, segnaliamo che, sullo stesso servizio, a partire da gennaio 2007 sono stati conglobati il coniuge ed il primo figlio in assenza di coniuge, mentre è stato predisposto un nuovo campo relativo all'aumento delle detrazioni in presenza di almeno quattro figli.
Sulla finestra di Dettaglio del cedolino, le detrazioni mensili figurano sulle voci 625 (lavoro dipendente, compresi i collaboratori), 627 (coniuge o primo figlio in assenza di coniuge), 628 (figli minori o maggiori di tre anni, compresi i portatori di handicap) e 629 (altri familiari a carico). In caso di conguaglio fiscale, vengono elaborate le voci 635 (lavoro dipendente), 637 (coniuge), 638 (figli) e 639 (altri familiari), con i valori annuali delle detrazioni spettanti.
Precisiamo che il numero di giorni utili per la detrazione da lavoro dipendente viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 625, anche per quanto riguarda i collaboratori. Inoltre, per questi ultimi il calcolo delle ritenute e delle detrazioni continua a tenere conto del periodo a cui si riferisce il compenso.
Il calcolo delle detrazioni segue quanto indicato nelle disposizioni di legge (almeno per quanto è possibile in assenza di una circolare specifica); rimangono tuttavia alcuni punti non chiari, di seguito elencati.
- Come deve essere applicata la detrazione "minima" relativa ai redditi inferiori a E. 8.000, corrispondente a E. 690 per i contratti a tempo indeterminato e E. 1.380 per i contratti a termine. In particolare, non è chiaro se il suddetto valore minimo deve essere rapportato al periodo di lavoro (cosa che lo renderebbe inutile, in quanto è già prevista una detrazione più elevata per i redditi in questione, corrispondente a E. 1.840), oppure se il valore minimo deve essere applicato senza alcuna proporzione rispetto al periodo di lavoro. Per il momento, è stata adottata l'interpretazione più "prudente", secondo la quale la detrazione viene sempre rapportata al periodo di lavoro.
- Come deve avvenire il calcolo, in fase di conguaglio, quando il numero dei familiari a carico cambia nel corso dell'anno. In particolare, a quale valore deve essere rapportato il reddito in presenza di un numero di figli variabile nell'anno (ricordiamo che il reddito viene rapportato a 95.000 più 15.000 per ogni figlio oltre il primo).
A nostro avviso, inoltre, sarebbe necessaria una conferma riguardo alla necessità di considerare, da parte del sostituto d'imposta, anche il reddito derivante dall'abitazione principale e, di conseguenza, alla modalità di compilazione delle nuove dichiarazioni relative alle detrazioni d'imposta da parte dei dipendenti e dei collaboratori.
A tale proposito, segnaliamo che abbiamo predisposto un nuovo modello di dichiarazione delle detrazioni, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie: lanciare il programma 'STADEIMP' (elenco programmi punto 3.2) indicando come Data Iniziale '01-01-2007' e Data Finale '31-01-2007'. Sono disponibili le stesse opzioni degli anni precedenti. Nei prossimi giorni, invieremo per e-mail le istruzioni che potranno essere allegate alla suddetta dichiarazione.
Anche per quanto riguarda la dichiarazione delle detrazioni, precisiamo che non possiamo garantirne la validità prima che sia stata pubblicata la circolare ministeriale.
Segnaliamo, infine, che è possibile produrre un elenco dei lavoratori extracomunitari che beneficiano di detrazioni per familiari a carico, da utilizzare nel caso si ritenga necessario bloccare il calcolo delle detrazioni in oggetto.
Per produrre l'elenco, lanciare il programma 'STEXTRAD' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi al punto 1.3), indicando come Data Iniziale '01-01-2007' e Data Finale '31-01-2007'. Sulla stampa prodotta ('detra.extracom') vengono riportati i soli lavoratori extracomunitari che hanno familiari a carico per detrazioni.
Per inibire il calcolo delle sole detrazioni per familiari a carico, sul servizio 'Detrazioni e ANF' è stata predisposta un'apposita opzione nel campo 'Detrazioni / Deduzioni': la nuova opzione 'Disabilitate per familiari a carico' consente di disabilitare le sole detrazioni relative ai familiari, lasciando abilitate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente. |
Gennaio 2007 (acred301) |
CONTROLLO RITENUTE DI IMPORTO MINIMO
E' possibile produrre un elenco delle aziende per le quali, dopo l'elaborazione di dicembre, permangono delle ritenute di importo minimo non versate (in quanto inferiori al limite di E. 1,04), relativamente all'anno di competenza 2006.
A tale scopo, sulla procedura Stampe Accessorie selezionare il programma 'STAXRES' (elenco programmi disponibili al punto 1.2 'Stampe di fine anno'), impostando Data Iniziale '01-01-2006' e Data Finale '31-12-2006'.
Sulla stampa prodotta ('datixres') vengono riportate le ritenute non versate relative all'Irpef e alle addizionali, comprese le somme derivanti dal conguaglio del modello 730. Vengono esclusi soltanto gli eventuali interessi per rateizzazione (ovviamente di importo minimo), in quanto per gli stessi non è previsto un versamento cumulativo.
Nel caso che le ritenute non versate, relative ad un singolo tributo, superino il suddetto importo minimo (condizione che si dovrebbe verificare solo in particolari condizioni, come la cessazione dell'azienda nel corso dell'anno), è opportuno effettuare il versamento dello stesso tributo inserendolo manualmente sull'Archivio Tributi, con scadenza 16/02/07.
Se l'Utente lo ritiene necessario, può versare anche le somme inferiori all'importo minimo: in questo caso, sconsigliamo comunque di versare importi inferiori a E. 1,00 in quanto non è possibile indicarli nel quadro ST del modello 770. |
Gennaio 2006 (acred274) |
ALTRE VARIAZIONI
Nel calcolo dell'aliquota relativa alla tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, l'imponibile dell'anno 2005 viene rilevato al netto delle deduzioni per familiari a carico (oltre che delle deduzioni base e per lavoro dipendente). |
Marzo 2005 (paghe161) |
CONGUAGLIO DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO
E' possibile modificare il periodo per il quale spettano le deduzioni relative ai familiari a carico.
A partire dal mese di gennaio 2005, relativamente ai familiari a carico, vengono determinati mensilmente dei "ratei", secondo un criterio simile a quello utilizzato per la maturazione delle mensilità aggiuntive. In questo caso, il conteggio dei ratei viene effettuato sulla base del numero di familiari a carico per ogni tipologia di deduzione (coniuge, figli minori di tre anni, ecc.). Ovviamente, i ratei maturano sempre in misura intera su base mensile, anche nel caso in cui il dipendente risulti in forza per un solo giorno del mese. Per i collaboratori, si tiene conto del numero di mesi ai quali si riferisce il compenso (il numero di ratei si ottiene moltiplicando il numero di familiari per il numero di mesi).
Sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente', è possibile visualizzare e modificare il numero dei "ratei" mensili relativi alle varie tipologie di familiari a carico; i dati in questione si trovano nella sezione 'Irpef anno corrente'. La modifica o l'inserimento dei dati può essere avvenire su un qualsiasi mese pregresso: è indifferente che si tratti di mesi elaborati oppure non elaborati (anche precedenti all'assunzione), purché ricadenti nell'anno di competenza.
Nel caso in cui un familiare debba essere considerato a carico con effetto retroattivo (dall'inizio dell'anno oppure da un determinato mese precedente a quello in elaborazione), occorre procedere nel modo seguente :
inserire il familiare a carico, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni', con decorrenza dal mese in elaborazione; ciò garantirà la coerenza dei dati in caso di eventuali rielaborazioni dei mesi pregressi;
tramite il servizio 'Cedolini - Anno Corrente' intervenire su un qualsiasi mese pregresso (elaborato o non elaborato), modificando il numero dei ratei relativi alla deduzione interessata: il dato in questione deve essere incrementato (o avvalorato se non presente) con il numero di mesi per i quali la stessa deduzione non è stata applicata.
In presenza di un altro familiare della stessa tipologia, il numero dei ratei complessivi risulterà quindi raddoppiato.
In modo analogo, sul servizio 'Anno Corrente' possono essere annullati i ratei maturati in uno o più mesi per i quali una deduzione non sarebbe spettata, diminuendone il numero fino eventualmente ad azzerarli su ciascun mese (non vengono accettati valori negativi). E' inoltre possibile modificare la tipologia di deduzione attribuita, semplicemente spostando il numero dei ratei da un campo ad un altro tra quelli previsti (ad esempio da figli maggiori a figli minori di tre anni).
Con i prossimi aggiornamenti, sarà predisposta una stampa di controllo che consentirà di verificare, per ogni soggetto, la situazione complessiva annuale delle deduzioni per familiari a carico. |
Gennaio 2005 (paghe158) |
ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
Sono state aggiornate le aliquote e gli scaglioni di reddito per il calcolo delle ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta, sulla base di quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2005.
Le variazioni sono state riportate sulle tabelle 11001 - 11002 - 11007 - 11009, con decorrenza 1/1/2005, e interessano sia il calcolo della tassazione ordinaria, sia quello della tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati anni precedenti.
Relativamente alla tassazione sul Tfr, precisiamo che vengono utilizzati i nuovi scaglioni Irpef solo per i rapporti cessati successivamente al 30/12/2004 : in caso di erogazione del Tfr, nell'anno 2005, ad un dipendente cessato entro il 30/12/2004, la procedura utilizza automaticamente le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore nell'anno 2004.
Per quanto riguarda la tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, precisiamo che, insieme alle nuove aliquote e scaglioni di reddito, vengono considerate anche le deduzioni base e per lavoro dipendente determinate negli anni 2003 e 2004. Per gli arretrati erogati nell'anno 2005, l'imponibile di riferimento corrisponderà quindi alla metà della somma degli imponibili relativi agli anni 2003 e 2004, ciascuno dei quali considerato al netto delle deduzioni spettanti.
Non è cambiata la modalità di calcolo delle deduzioni base e per lavoro dipendente, rispetto a quanto già previsto per gli anni 2003 e 2004 (per maggiore dettaglio fare riferimento all'aggiornamento 'Paghe128'
- aprile 2003).
La detrazione per lavoro dipendente, spettante negli anni precedenti in alcune fasce di reddito, non è più in vigore a partire dall'anno 2005: il calcolo di tale detrazione risulta automaticamente bloccato, senza alcun intervento da parte dell'Utente.
Precisiamo infine che, per il momento, abbiamo ritenuto opportuno non modificare la dizione 'Irpef' per quanto riguarda la tassazione in vigore nell'anno 2005, relativamente ai dati indicati sia sulla busta paga che sulla nota contabile. A tale riguardo, oltre alle diverse questioni interpretative riportate su varie pubblicazioni, occorre tenere presente che anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 3/1/05 utilizza la stessa dizione in numerose occasioni. |
Gennaio 2005 (paghe158) |
DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO
E' stato predisposto il calcolo delle nuove deduzioni per familiari a carico, in vigore a partire dal mese di gennaio 2005, sulla base di quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2005.
Le nuove deduzioni sostituiscono le precedenti detrazioni per familiari a carico in vigore fino all'anno 2004. A tale riguardo, ricordiamo che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare le nuove deduzioni sulla base di quanto già dichiarato dai dipendenti e dai collaboratori ai fini delle precedenti detrazioni. Da parte nostra, stiamo comunque predisponendo un nuovo modello di richiesta delle deduzioni, che verrà incluso nel prossimo aggiornamento.
Precisiamo innanzitutto che, per il calcolo delle deduzioni relative ai familiari, viene utilizzato lo stesso reddito a cui si fa riferimento per la deduzione base e per lavoro dipendente (aggiornamento 'Paghe128' - aprile 2003). Tale criterio viene seguito sia nel calcolo mensile, con le varie modalità di previsione dell'imponibile annuale, sia in fase di conguaglio.
Ricordiamo che, tramite il servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF', è possibile scegliere di effettuare la previsione tenendo conto dell'imponibile effettivo già determinato fino al mese in corso. Inoltre, è possibile inserire un reddito in aggiunta o in sostituzione di quello risultante al datore di lavoro e tale reddito può essere considerato, per il calcolo delle deduzioni, soltanto a livello mensile oppure anche al momento del conguaglio annuale.
In conseguenza di quanto indicato al paragrafo precedente, ai fini del calcolo delle deduzioni per familiari non viene più considerato il reddito eventualmente presente nel campo 'Reddito dichiarato per familiari a carico', disponibile sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF'. Tale campo, insieme all'opzione 'Aumento coniuge in base al reddito', è stato spostato nella parte bassa del servizio, precisando che si tratta di campi validi fino al 31/12/2004.
Rimane invece valido il campo 'Figli a carico', tramite il quale è possibile indicare se le deduzioni per i figli devono essere attribuite al 50% oppure al 100%, oltre alla condizione in cui, per il primo figlio, spetta la deduzione relativa al coniuge. Ricordiamo che l'opzione 'Automatico' fa sì che i figli vengano attribuiti al 100% in presenza di un coniuge a carico, oppure quando il soggetto risulta non coniugato (in base allo stato civile indicato tra i dati anagrafici).
Rimane valida anche l'opzione 'Aumento per figli di età inferiore a tre anni', che deve essere abilitata per attribuire il maggiore importo di deduzione spettante, in presenza di almeno un figlio che rispetti tale condizione (la conferma è necessaria in quanto le date di nascita inserite potrebbero non corrispondere a quelle reali).
Nell'elaborazione della busta paga, il valore teorico delle deduzioni spettanti per familiari viene determinato tenendo conto del numero di mesi di durata del rapporto di lavoro. A tale riguardo, precisiamo che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 3/1/05 non precisa come ci si debba comportare in caso di rapporto iniziato o cessato nel corso dell'anno. Di conseguenza, abbiamo ritenuto corretto proporzionare il valore delle deduzioni al numero di mesi di durata del rapporto, ai fini del calcolo del coefficiente. Tale criterio corrisponde a quello seguito per le deduzioni base e per lavoro dipendente, con la sola differenza che, per i familiari, il calcolo avviene su base mensile anziché giornaliera (in quanto le deduzioni per i familiari non spettano in rapporto ai giorni in cui sussiste la condizione di familiare a carico).
Per determinare il numero di mesi utili ai fini delle deduzioni, vengono considerate sia le date di assunzione e cessazione, sia l'eventuale data termine del contratto, se indicata sul servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale'. Con il prossimo aggiornamento comunicheremo quali opzioni debbano essere adoperate per modificare il numero di mesi utili, nelle varie situazioni in cui diventa necessario intervenire da parte dell'Utente (richiesta di deduzioni con effetto retroattivo oppure estese all'intero anno, ecc.). Nel caso che tale necessità si presenti già nell'elaborazione del mese di gennaio, contattare l'assistenza per ricevere le istruzioni operative (l'unico caso interessato potrebbe essere la cessazione di un dipendente che abbia richiesto l'applicazione delle deduzioni per familiari relative all'intero anno).
L'importo teorico annuale delle deduzioni spettanti per familiari viene riportato sulla voce 623, visibile nella finestra Dettaglio del cedolino. Il valore del coefficiente viene riportato, in forma di percentuale (quindi moltiplicato per 100), nel campo Quantità della voce 624. A tale proposito, ricordiamo che devono essere considerate soltanto qu attro cifre decimali (due cifre in forma di percentuale), senza effettuare alcun arrotondamento sulla base dell'ulteriore cifra decimale.
L'importo mensile delle deduzioni per familiari viene riportato sulle voci 627 (coniuge) - 628 (figli) - 629 (altri familiari), mentre il valore annuale, determinato in fase di conguaglio, figura sulle voci 637 (coniuge) - 638 (figli) - 639 (altri familiari). Sulla busta paga, il valore di ogni singola deduzione figura nell'ultimo riquadro in basso, mentre nella parte centrale viene riportato esclusivamente il totale delle deduzioni per familiari.
Le nuove deduzioni per familiari non vengono calcolate nelle buste paga relative alle mensilità aggiuntive, come già accadeva per le deduzioni base e per lavoro dipendente. Inoltre, le nuove deduzioni non vengono considerate nella base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali regionale e comunale relative all'anno 2005: in tal senso, sarebbe comunque necessaria una precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. |
Febbraio 2004 (paghe144) |
IRPEF : GIORNI UTILI PER DEDUZIONI
Nel calcolo automatico dei giorni utili per le deduzioni fiscali, la condizione di anno bisestile (2004) viene gestita secondo le stesse modalità già applicate, in precedenza, per le detrazioni da lavoro dipendente (anno 2000).
In particolare, vengono considerati tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di lavoro (compreso il 29 febbraio), limitando comunque il numero di giorni utili, su base annuale, ad un massimo di 365. |
Gennaio 2004 (paghe141) |
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE
E' stata predisposta un'apposita opzione da utilizzare per i soci lavoratori di cooperative, assimilati ai dipendenti, le cui ritenute fiscali devono tuttavia essere versate utilizzando il codice tributo '1004'. Nei casi in questione, tramite il servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di dipendente), deve essere inserita la voce 610, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al paragrafo 4.6 - 'Irpef e Addizionali' (la voce verrà riportata sul servizio con l'opzione '2' nel campo Quantità). La nuova opzione ha effetto a partire dall'elaborazione del mese di gennaio 2004. |
Giugno 2003 (paghe131) |
CALCOLO IRPEF SU ALIQUOTA FISSA
E’ possibile effettuare il calcolo delle ritenute Irpef applicando un’aliquota più alta rispetto alle aliquote applicate automaticamente dalla procedura (ossia quelle previste per gli scaglioni di reddito nei quali rientra l’imponibile risultante al sostituto d’imposta). Ovviamente, il calcolo in questione deve essere effettuato soltanto se espressamente richiesto dal soggetto interessato (dipendente o collaboratore).
Abbiamo ritenuto opportuno predisporre due diverse modalità di calcolo :
la prima modalità prevede che la maggiore aliquota venga applicata soltanto nel calcolo mensile, effettuando poi un conguaglio annuale sulla base delle aliquote previste per i vari scaglioni di reddito; tale gestione consente di alleggerire il conguaglio di fine anno, ma NON produce alcun effetto sulle ritenute complessive relative all’anno di competenza;
la seconda modalità prevede, invece, una maggiore aliquota da applicare anche in fase di conguaglio annuale; in tale ipotesi, le ritenute Irpef complessivamente effettuate risultano maggiori di quelle dovute; di conseguenza, sui modelli CUD e 770 viene barrata la casella relativa all’applicazione di una maggiore aliquota ai fini Irpef.
Per attivare le suddette modalità di calcolo, occorre inserire, sul servizio ‘Voci Fisse’ del dipendente, la voce 654 (ai fini del calcolo mensile) ed eventualmente anche la voce 659 (per quanto riguarda il conguaglio annuale). L’aliquota richiesta, indicata nel campo ‘Quantità’ delle voci, verrà applicata all’intero imponibile fiscale, al netto delle deduzioni spettanti. Precisiamo che la voce 654 deve essere inserita anche quando si vuole intervenire sul conguaglio annuale.
Le voci in questione si trovano sull’elenco delle voci disponibili, nella parte relativa alla gestione fiscale (‘Irpef e Addizionali’). Più precisamente, la voce da utilizzare per il calcolo mensile figura nel paragrafo ‘Rate addizionali e varie Irpef’, mentre quella relativa al conguaglio annuale è riportata nel paragrafo ‘Conguaglio anno corrente’. |
Aprile 2003 (paghe128) |
CALCOLO DEDUZIONI FISCALI
Sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, sono state predisposte alcune nuove opzioni da utilizzare per la gestione delle deduzioni fiscali. Le novità introdotte consentono di effettuare il calcolo delle deduzioni secondo i criteri indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n.15 del 5/3/2003, in tutte le casistiche previste.
Precisiamo innanzitutto che le nuove opzioni possono essere utilizzate a partire dal mese di aprile 2003, oppure da un qualunque altro mese successivo, a discrezione dell’Utente.
Segnaliamo che le nuove opzioni consentono, tra le altre cose, di calcolare il valore mensile delle deduzioni sulla base di una previsione del reddito annuale più precisa rispetto a quella attuale. Come risultato, in molti casi, si avrà un alleggerimento delle ritenute fiscali derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Le casistiche maggiormente interessate dalla nuova gestione delle deduzioni, sono le seguenti :
dipendenti ai quali vengono erogate somme imponibili che non rientrano negli elementi della retribuzione (indicati nella parte alta del cedolino), quali ad esempio premi, indennità orarie o giornaliere, straordinari o maggiorazioni;
collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono compensi di importo variabile;
dipendenti o collaboratori il cui rapporto di lavoro risulta di durata inferiore all’anno.
Indipendentemente dall’utilizzo delle nuove opzioni, a partire dal mese di aprile, le deduzioni vengono esposte in busta paga indicando separatamente i valori della deduzione base e della deduzione per lavoro dipendente.
Inoltre, senza che sia necessario impostare alcuna opzione, per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno (sia a tempo determinato che indeterminato), entrambe le deduzioni vengono automaticamente proporzionate alla durata del rapporto. La circolare ministeriale ha infatti precisato che si deve procedere in tal senso anche per la deduzione base, a meno di una diversa richiesta da parte del soggetto interessato : per gestire tali casistiche, sono state predisposte le nuove opzioni relative alla deduzione base, descritte al successivo punto ('Opzioni per Deduzione Base').
Infine segnaliamo che, a partire dal mese di aprile, in alcuni casi viene utilizzato un diverso criterio per effettuare la previsione dell’imponibile annuale. Per i dipendenti si continua ad effettuare la previsione considerando il totale degli elementi retributivi (eventualmente rapportati al part-time), il numero di mensilità spettanti e la durata prevista per il rapporto di lavoro. Per i collaboratori viene adesso effettuato un calcolo simile a quello dei dipendenti, facendo riferimento al solo compenso indicato sulla voce 108 (esclusi quindi i compensi aggiuntivi) e tenendo conto della durata prevista per il rapporto di collaborazione. Precisiamo che, sia per i dipendenti che per i collaboratori, la durata del rapporto di lavoro viene determinata facendo riferimento alle date di assunzione e di cessazione, oltre che alla ‘Data Termine Contratto’ eventualmente inserita sul servizio ‘Inquadramento Contrattuale’. Come già avveniva in precedenza, per determinare il reddito imponibile vengono considerate anche le aliquote contributive a carico del soggetto interessato.
A partire dall’elaborazione del mese di aprile, il reddito annuale considerato per il calcolo delle deduzioni mensili, viene riportato nel campo ‘Importo Totale’ della voce 620, visibile esclusivamente nella finestra ‘Dettaglio’ del cedolino. |
Aprile 2003 (paghe128) |
OPZIONI PER DEDUZIONE BASE
Sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, nella parte relativa alle detrazioni e deduzioni fiscali, figura il nuovo campo relativo alla ‘Deduzione base’, attraverso il quale può essere selezionato il criterio di calcolo da adottare, sia a livello mensile che in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Come già precisato al precedente punto ('Calcolo deduzioni fiscali'), per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, si parte dal presupposto che anche la deduzione base debba essere proporzionata alla durata del rapporto : tale criterio viene applicato senza bisogno di confermare la corrispondente opzione nel campo ‘Deduzione base’. Nel caso in questione non è quindi necessario inserire alcun dato sul servizio ‘Detrazioni e Anf’, per quanto riguarda il calcolo delle deduzioni.
Dietro richiesta del soggetto interessato, è possibile seguire un diverso criterio nel calcolo della deduzione base : in tale ipotesi diventa necessario selezionare una delle opzioni previste nel relativo campo.
Per un rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno, nel caso in cui venga richiesto di applicare l’intera deduzione spettante, si hanno a disposizione due diverse possibilità. L’opzione ‘Teorica per l’intero anno’ fa sì che il coefficiente relativo alle deduzioni venga calcolato tenendo conto del valore intero della deduzione base (E. 3.000), mentre l’importo effettivamente applicato, per la stessa deduzione base, risulta comunque proporzionato alla durata del rapporto di lavoro. Selezionando, invece, l’opzione ‘Effettiva per l’intero anno’, il valore della deduzione base viene applicato per intero, sia ai fini del calcolo del coefficiente, che come importo effettivo. La modalità di calcolo prescelta viene considerata sia nel calcolo mensile, sia in fase di conguaglio annuale. Occorre tenere presente che l’importo spettante della deduzione base produce un effetto anche sulla detrazione per lavoro dipendente (E. 4.500), in quanto il coefficiente che ne risulta viene applicato anche a quest’ultima deduzione (che è sempre proporzionata al periodo di lavoro utile).
Nel caso in cui il dipendente richieda di non applicare la deduzione base, è sufficiente selezionare l’opzione ‘Disabilitata’ nel relativo campo. In tale ipotesi, nel calcolo del coefficiente si tiene comunque conto del valore intero di tale deduzione.
A scopo di controllo, il coefficiente calcolato, espresso in forma di percentuale, viene riportato nel campo ‘Quantità’ delle voci 651 (collaboratori) o 652 (dipendenti), visibili nella finestra ‘Dettaglio’ del cedolino. In fase di conguaglio, il coefficiente risultante viene riportato invece nel campo ‘Quantità’ della voce 657 (sia dipendenti che collaboratori). |
Aprile 2003 (paghe128) |
REDDITO DICHIARATO PER CALCOLO DEDUZIONI
Il campo relativo al ‘Reddito dichiarato per lavoro dipendente’ permette, come in precedenza, di impostare un reddito annuale da considerare ai fini del calcolo delle deduzioni e detrazioni.
Le opzioni relative a tale reddito (‘Utilizza il reddito’), consentono, come in precedenza, di definire se tale reddito deve essere preso in esame solo per il calcolo mensile oppure anche per il conguaglio annuale. Il reddito in questione può essere considerato in sostituzione dell’imponibile risultante al datore di lavoro (come avveniva già nella precedente versione), oppure in aggiunta all’imponibile effettivo (nuova opzione). Precisiamo che, in tutti i casi in cui è stato inserito un reddito prima dell’attuale aggiornamento, risulta automaticamente attribuita l’opzione ‘in sostituzione dell’imponibile’.
Utilizzando le opzioni disponibili, è possibile inserire un reddito da considerare solo ai fini del calcolo mensile, in modo da ridurre le deduzioni applicate ad ogni singolo periodo di paga, arrivando così ad alleggerire il conguaglio annuale. A tale scopo, non è più necessario dichiarare il reddito complessivo annuale, ma può essere inserito il solo importo da aggiungere al reddito previsto dalla procedura (calcolato secondo i criteri standard), impostando l’opzione ‘in aggiunta all’imponibile’. L’importo da aggiungere al reddito previsto può corrispondere, ad esempio, ad eventuali somme corrisposte con una certa regolarità al dipendente, ma non comprese negli elementi della retribuzione (premi prestabiliti, indennità ricorrenti, ecc.). Per quanto riguarda i collaboratori, si può trattare di somme imponibili non comprese nel normale compenso (voce 108). |
Aprile 2003 (paghe128) |
CALCOLO DEDUZIONI SU IMPONIBILE EFFETTIVO
Il nuovo campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’ consente, se abilitato, di effettuare il calcolo delle deduzioni tenendo conto dell’imponibile effettivo relativo al mese corrente e ai mesi precedenti. Anche in questo caso viene effettuata una previsione del reddito annuale, secondo i criteri descritti al precedente punto ('Calcolo per deduzione Base'), ma la previsione riguarda soltanto i mesi successivi a quello elaborato (fino alla fine dell’anno o al termine del rapporto di lavoro).
Il calcolo delle deduzioni sulla base dell’imponibile effettivo, risulta particolarmente utile nel caso in cui, al dipendente o al collaboratore, vengano corrisposte delle somme aggiuntive che non consentono alcuna possibilità di previsione (straordinari e maggiorazioni, premi e indennità occasionali, ecc.). Su ogni singolo periodo di paga, le deduzioni vengono infatti calcolate tenendo conto dell’imponibile fiscale determinato dall’inizio dell’anno fino al mese corrente, nel quale rientrano, ovviamente, anche tutte le somme aggiuntive non comprese nella retribuzione contrattuale. Nei casi sopra descritti, seguendo tale criterio si ottiene un alleggerimento delle ritenute risultanti dal conguaglio di fine anno.
Occorre tenere presente che, quando viene dichiarato un reddito da utilizzare in sostituzione o in aggiunta rispetto a quello risultante al datore di lavoro, non ha senso attivare anche il calcolo mensile sulla base dell’imponibile effettivo.
Attivando l’opzione per il calcolo sull’imponibile effettivo, il valore dell’imponibile fiscale calcolato dall’inizio dell’anno fino al mese corrente, viene riportato nel campo ‘Importo Totale’ della voce 617, visibile nella finestra ‘Dettaglio’ del cedolino. Il reddito complessivo utilizzato per il calcolo mensile delle deduzioni, comprensivo anche dei mesi futuri, viene comunque riportato nel campo ‘Importo Totale’ della voce 620, così come avviene nella generalità dei casi. Precisiamo che, in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il valore mensile delle deduzioni non produce alcun effetto in busta paga, in quanto vengono considerate esclusivamente le deduzioni spettanti su base annuale.
IMPORTANTE : Nel caso in cui, per alcune aziende, fossero state elaborate le buste paga del mese di aprile PRIMA del presente aggiornamento, occorre tenere presente che, in caso di rielaborazione delle stesse buste, si potrebbe ottenere un diverso calcolo delle deduzioni applicate, a causa delle variazioni descritte nei paragrafi precedenti. Se si dovesse presentare tale evenienza, occorre contattare la Società Siweb per avere istruzioni sul procedimento da seguire. Non si verifica, invece, alcun problema nel caso in cui le buste paga in questione NON vengano rielaborate. |
Gennaio 2003 (paghe 122) |
MODELLO PER RICHIESTA DETRAZIONI
E' stato modificato il modello per la richiesta delle detrazioni d'imposta, sulla base delle nuove disposizioni in vigore per l'anno 2003. Le principali modifiche riguardano, in particolare, le informazioni relative al calcolo della deduzione base.
Il modello viene prodotto tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma 'STADEIMP', secondo le stesse modalità previste per gli anni precedenti. Ricordiamo che la stampa generata ('detrazioni') può essere prodotta sia su stampante laser che su stampante ad aghi, utilizzando in quest'ultimo caso la carta da lettera a striscia continua. In entrambi i casi, al momento dell'invio sulla stampante, l'opzione 'Compresso' deve essere impostata a '12'. |
Gennaio 2003 (paghe121) |
NUOVA TASSAZIONE IRPEF
E’ stato predisposto il nuovo calcolo dell’Irpef, che deve essere effettuato dal sostituto d’imposta a partire dall’anno 2003, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 15/1/2003.
In particolare, sono stati predisposti i nuovi scaglioni mensili e annuali, con le relative aliquote, da utilizzare per il calcolo dell’Irpef ordinaria (codici tributo 1001 – 1004) e della tassazione separata sul Tfr (tributo 1012), mentre per la tassazione separata sugli arretrati (tributo 1002) continuano ad essere utilizzati i precedenti scaglioni e aliquote.
E’ stato modificato radicalmente il criterio di calcolo della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati: la detrazione spetta adesso solo per determinati scaglioni di reddito, superiori comunque a E. 27.000 annuali, e non deve più essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Inoltre, il reddito da considerare non è più quello derivante dal rapporto di lavoro, bensì il reddito complessivo del dipendente o del collaboratore. Precisiamo che è stata soppressa anche l’ulteriore detrazione per i redditi minimi (compresi quelli di durata inferiore all’anno).
Infine, è stato predisposto il calcolo della nuova deduzione fiscale, corrispondente alla somma di una deduzione base (E. 3.000 annuali) e di un’ulteriore deduzione (E. 4.500 annuali), quest’ultima spettante solo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, in relazione al periodo di lavoro nell’anno. La deduzione ha effetto esclusivamente sull’imponibile da considerare nel calcolo dell’Irpef lorda (non delle addizionali) e l’importo della deduzione viene calcolato sulla base del reddito complessivo del dipendente o del collaboratore.
La circolare ministeriale ha precisato che il sostituto d’imposta deve determinare la deduzione spettante anche nel calcolo dell’Irpef a livello mensile. In tal senso, nel calcolo mensile deve essere effettuata una previsione sull’imponibile annuale del dipendente o del collaboratore, rapportando poi il valore della deduzione annuale al singolo periodo di paga.
La previsione dell’imponibile annuale segue gli stessi criteri di calcolo utilizzati, in precedenza, per la detrazione da lavoro dipendente. In particolare, per i dipendenti viene presa a riferimento la retribuzione lorda contrattuale, la percentuale di part-time, il numero di mensilità spettanti e l’aliquota contributiva a carico del lavoratore; inoltre, per i rapporti di durata inferiore all’anno, vengono considerati anche i mesi utili, facendo riferimento alla data di assunzione e di termine (previsto) del rapporto. Per i co.co.co., il compenso corrisposto (voci 108 e 109) viene rapportato all’intero anno, tenendo conto sia del numero di mesi ai quali si riferisce il compenso, sia delle ritenute Inps e Inail a carico del collaboratore.
Nel caso in cui l’imponibile così determinato non risulti verosimile, è possibile definire un reddito presunto da considerare nel calcolo mensile. A tale scopo, utilizzare il campo ‘Reddito Dichiarato per Lavoro Dipendente’ sul servizio ‘Detrazioni e ANF’. Inoltre, sullo stesso servizio, tramite il campo ‘Lavoro Dipendente’ è possibile stabilire quale comportamento deve essere seguito in fase di conguaglio. In particolare, con l’opzione ‘Sulla base dell’imponibile annuale’, il conguaglio viene effettuato tenendo conto delle somme imponibili corrisposte dal datore di lavoro (e quindi il campo ‘Reddito Dichiarato’ assume soltanto il valore di una previsione), mentre con l’opzione ‘Sulla base del reddito dichiarato’, nella fase di conguaglio si considera esclusivamente l’importo presente nel campo ‘Reddito Dichiarato’ (che deve quindi corrispondere a quello effettivamente dichiarato dal dipendente).
Nel calcolo mensile, il valore annuale dell’intera deduzione (base + ulteriore) viene automaticamente rapportato al numero di giorni utili del mese. Anche in fase di conguaglio, abbiamo ritenuto opportuno rapportare l’intera deduzione al periodo di lavoro nell’anno (sempre determinato in giorni), in particolare per quanto riguarda i rapporti di durata inferiore all’anno, anche quando si tratta di contratti a tempo indeterminato. Tale impostazione garantisce, a nostro parere, una più corretta applicazione delle ritenute, specialmente nel caso in cui il dipendente debba percepire altri redditi (di lavoro o di pensione) nell’arco dello stesso anno. Al momento del conguaglio, è comunque possibile attribuire la deduzione base in misura intera, semplicemente selezionando la voce 640 dall’elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 4.1 – ‘Conguaglio Anno Corrente’ (la voce viene inserita riportando il valore ‘1’ nel campo Quantità). Nel caso in cui, in base a nuove precisazioni, dovesse essere adottato un diverso criterio nel conguaglio della deduzione, provvederemo ad adeguare il calcolo automatico.
Per quanto riguarda invece la nuova detrazione, abbiamo ritenuto opportuno non applicarla su base mensile, a meno di una specifica richiesta da parte del dipendente. In quest’ultimo caso, per ottenere la detrazione mensile è sufficiente selezionare la voce 622 (collaboratori) o 625 (dipendenti) dall’elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 4.6 – ‘Rate Addizionali e Varie Irpef’ (le voci vengono inserite riportando il valore ‘1’ nel campo Quantità); le stesse voci possono essere impostate, in alternativa, sulle Voci Fisse. In fase di conguaglio, la detrazione viene invece calcolata automaticamente, seguendo lo stesso criterio della deduzione per quanto riguarda il reddito imponibile da prendere a riferimento.
Relativamente alla tassazione separata sul Tfr, precisiamo che la deduzione non viene considerata nel momento in cui si determina l’aliquota media, sulla base del reddito di riferimento (a riguardo, precisiamo che la circolare ministeriale non dà alcuna indicazione specifica). Tale impostazione comporta un aumento considerevole della tassazione sul Tfr, in particolare nei casi in cui viene applicata l’aliquota minima.
Occorre tenere presente che la circolare ministeriale non ha chiarito tutti i dubbi esistenti, relativamente all’applicazione pratica delle nuove disposizioni da parte del sostituto d’imposta. Di conseguenza, alcune impostazioni attuali del calcolo in busta paga potranno essere oggetto di modifica, nel caso in cui dovessero risultare non coerenti con future precisazioni ministeriali (la stessa circolare prevede che nei mesi di gennaio e febbraio non vengano applicate sanzioni).
Con i prossimi aggiornamenti, renderemo disponibile anche il modello per la richiesta delle detrazioni (prodotto tramite il programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie), rispetto alle nuove disposizioni in vigore da gennaio 2003. |
Febbraio 2002 (paghe105) |
MODELLO PER RICHIESTA DETRAZIONI
E' stato modificato il modello per la richiesta delle detrazioni d'imposta, sulla base delle nuove disposizioni in vigore per l'anno 2002. Le principali modifiche riguardano le informazioni da compilare in presenza di familiari a carico.
Il modello viene prodotto tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma 'STADEIMP', secondo le stesse modalità previste per gli anni precedenti. Ricordiamo che la stampa generata ('detrazioni') può essere prodotta sia su stampante laser che su stampante ad aghi, utilizzando in quest'ultimo caso la carta da lettera a striscia continua. In entrambi i casi, al momento dell'invio sulla stampante, l'opzione 'Compresso' deve essere impostata a '12'. |
Gennaio 2002 (paghe101) |
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Sono state aggiornate le detrazioni per familiari a carico, sulla base delle nuove disposizioni in vigore dal 1/1/2002.
In particolare, risulta modificato il criterio di calcolo relativo ai figli e agli altri familiari a carico (diversi dal coniuge).
Segnaliamo innanzitutto che, sul servizio ‘Detrazioni – ANF’, il campo precedentemente descritto come ‘Reddito Dichiarato per Coniuge a Carico’ è diventato ‘Reddito Dichiarato per Familiari a Carico’, in quanto viene adesso utilizzato anche per calcolare le detrazioni relative ai figli e agli altri familiari. Le varie opzioni relative ai figli a carico sono rimaste invariate, con la differenza che la detrazione per il primo figlio calcolata secondo i criteri del coniuge a carico (assenza del coniuge) viene adesso attribuita soltanto se espressamente selezionata nel campo ‘Figli a carico’. Se in tale campo viene invece selezionata l’opzione ‘Automatico’, le detrazioni per i figli vengono attribuite al 50% soltanto nel caso in cui il dipendente risulti coniugato (campo Stato Civile sull’anagrafico del dipendente) e senza coniuge a carico, altrimenti le stesse detrazioni vengono attribuite al 100%.
Nella gestione dei singoli familiari a carico, è stata aggiunta l’opzione ‘Figlio Inabile per Detrazioni’, mentre la precedente opzione relativa all’inabilità è diventata ‘Inabile per Anf’. Sul servizio ‘Detrazioni - ANF’ viene visualizzato il numero di figli inabili ai fini delle detrazioni e la presenza di questo dato comporta l’attribuzione delle detrazioni specifiche, senza bisogno di ulteriori conferme (a differenza di quanto avviene per i figli di età inferiore a tre anni).
Le detrazioni spettanti per i figli non inabili e per gli altri familiari, vengono calcolate sulla base del reddito dichiarato per familiari a carico. In assenza di tale importo, viene attribuito il primo scaglione di reddito (ossia le detrazioni di maggiore importo), nel conteggio mensile. In caso di conguaglio annuale, il reddito dichiarato viene confrontato con l’imponibile annuale risultante dal conguaglio fiscale, per individuare lo scaglione da attribuire. Stiamo valutando come possa essere effettuato, in automatico, l’eventuale ricalcolo delle detrazioni relative ai mesi precedenti, in caso di attribuzione in misura minore o maggiore rispetto a quelle realmente spettanti.
Per il calcolo mensile, vengono gestite automaticamente tutte le condizioni previste dalle nuove disposizioni. Facciamo presente che, a partire da gennaio 2002, il numero di figli di età inferiore a tre anni diventa significativo solo per determinati livelli di reddito (oltre 36.151,98 Euro con un figlio a carico, oppure oltre 41.316,55 Euro con due figli a carico, ecc.). Come già detto, la detrazione per assenza di coniuge viene attribuita al primo figlio solo se espressamente richiesta, dal momento che, in una serie di condizioni non prevedibili, potrebbe risultare meno conveniente della normale detrazioni per figli.
Con i prossimi aggiornamenti, renderemo disponibile il modello per la richiesta delle detrazioni (prodotto tramite il programma ‘STADEIMP’ sulle Stampe Accessorie), aggiornato rispetto alle nuove disposizioni in vigore dal 1/1/2002. |
Febbraio 2001 (paghe083) |
RESTITUZIONE TASSA SUL MEDICO
E' stata predisposta la nuova voce 698 - 'Restituzione Tassa sul Medico', riportata nell'elenco delle voci relative ad Irpef e Addizionali. La somma da restituire al dipendente deve essere indicata nel campo Importo Totale.
Le somme così restituite, vengono recuperate dal Sostituto d'Imposta sul versamento delle ritenute Irpef relative al mese corrente. In caso di incapienza delle ritenute, viene anticipata la differenza dal Sostituto, generando un credito Irpef che sarà recuperato sul versamento delle ritenute dei mesi successivi. |
Gennaio 2001 (paghe081) |
NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI FISCALI
Con decorrenza 1/1/2001, sono state aggiornate le aliquote Irpef, le detrazioni per lavoro dipendente e quelle per figli e altri familiari a carico. Inoltre, la detrazione per rapporti di durata inferiore all'anno viene calcolata, in fase di conguaglio, con due diverse modalità a seconda del tipo di contratto (a tempo indeterminato oppure stagionale/a termine).
L'unico caso in cui è richiesto un intervento da parte dell'Utente, risulta essere la riduzione della detrazione spettante per figli a carico, nel caso in cui il reddito previsto superi L. 100.000.000. In tale evenienza, il valore della detrazione può essere impostato nel campo 'importo totale' della voce 628 (servizio Voci Fisse). Con i prossimi aggiornamenti verrà comunque prevista la gestione automatica del caso in questione, oltre all'eventuale recupero in fase di conguaglio.
Nel caso in cui si desideri stampare il modello per la richiesta delle detrazioni (programma 'STADEIMP' sulle Stampe Accessorie), segnaliamo che non possono più essere riportate le disposizioni fiscali sul retro del modello stesso, in quanto una singola pagina non risulta più sufficiente a contenerle.
La stampa del modello può essere effettuata anche per i collaboratori coordinati e continuativi. |