Marzo 2025 (acred921) |
DETRAZIONE SU TFR – NUOVO CONTROLLO
A seguito delle modifiche rilasciate con l’aggiornamento Acred919 del 25/03/2025, relative al riepilogo del Tfr effettuato in caso di anticipo o liquidazione (oltre che nel mese di dicembre), dal mese di marzo non veniva più effettuato un particolare controllo relativo alla detrazione spettante per i contratti a termine di durata inferiore a 2 anni.
La suddetta detrazione, riportata automaticamente sulla voce 749, spetta per un solo rapporto nel corso dello stesso anno d’imposta (aggiornamenti di aprile e giugno 2008 Acred336 / Acred344).
Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il controllo previsto per la suddetta detrazione: come avveniva fino al mese di febbraio, la detrazione viene attribuita soltanto se non è presente un'altra liquidazione di Tfr, nel corso dello stesso anno, per la quale è già stata applicata la stessa detrazione.
Per ulteriori indicazioni a tale riguardo, è possibile fare riferimento alla documentazione degli aggiornamenti Acred336 / Acred344 sopra citati, riportati nell’Indice Documentazioni al punto 4.2 ‘TFR – Trattamento fiscale’. |
Marzo 2025 (acred919) |
RIEPILOGO TFR – NUOVO CONTROLLO
Con il presente aggiornamento, sono stati aggiunti alcuni controlli nel riepilogo del Tfr che viene effettuato in caso di anticipo o liquidazione, oppure che nel mese di dicembre per l’accantonamento di fine anno.
Nel riepilogo del Tfr (effettuato in caso di anticipo / liquidazione / accantonamento), adesso non vengono considerati i mesi precedenti alla data di assunzione. In tal modo si evita, per esempio, di considerare eventuali quote di Tfr inserite (erroneamente) sul servizio Anno Corrente in un mese precedente all’assunzione. Si evita, inoltre, di considerare l’eventuale Tfr relativo ad un precedente rapporto cessato, nel caso in cui lo stesso Tfr non sia stato liquidato.
Inoltre, adesso non è più necessario effettuare delle “forzature” nel caso in cui vengano elaborati due cedolini nello stesso mese, per gestire due diversi rapporti di lavoro, entrambi con riepilogo o liquidazione del Tfr.
A titolo di esempio, in caso di cessazione di un primo rapporto di lavoro, gestito sul cedolino di inizio mese, con successiva riassunzione e cessazione nello stesso mese (secondo rapporto di lavoro, gestito sul cedolino di fine mese), si ottiene automaticamente, su ogni cedolino, la liquidazione del Tfr relativo a ciascun rapporto.
Un risultato analogo si ottiene, sempre in automatico, in caso di cessazione e riassunzione nel mese di dicembre: sul cedolino di inizio mese viene gestita la liquidazione del Tfr relativo al primo rapporto (cessato), mentre sul cedolino di fine mese si ottiene automaticamente il riepilogo del Tfr relativo al secondo rapporto di lavoro (non cessato). |
Gennaio 2022 (acred813) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili per impostare condizioni di assoggettamento diverse da quelle previste in automatico.
Esclusione scatti di anzianità dalla base di calcolo del Tfr: è stata predisposta la voce 24B, tramite la quale si ottiene l’esclusione degli scatti di anzianità (voce 003) dalla base di calcolo del Tfr. La voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.3 (‘Ratei e Rivalutazione TFR’).
Esclusione ulteriori mensilità dalla base di calcolo del Tfr: è stata predisposta la voce 47Z, tramite la quale si ottiene l’esclusione delle ulteriori mensilità (voci 476 / 477 / 478 / 479) dalla base di calcolo del Tfr. La voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.3 (‘Ratei e Rivalutazione TFR’), con le opzioni previste.
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Novembre 2021 (acred807) |
MATURAZIONE TFR – NUOVE OPZIONI
Su richiesta, è stata predisposta un’opzione relativa al criterio di maturazione della quota mensile di Tfr, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti ed i lavoratori interinali (per questi ultimi, sulla gestione effettuata dall’agenzia interinale).
Dal mese di novembre 2021, è disponibile la nuova voce F02, che consente, limitatamente ai soggetti in questione, di far maturare la quota mensile di Tfr senza tener conto della durata del rapporto di lavoro derivante dall’assunzione e/o dalla cessazione nel mese (quindi, anche nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore a 15 giorni nel mese).
Se si ritiene corretto applicare il criterio sopra descritto, per i lavoratori intermittenti o interinali, occorre indicare la nuova voce F02 sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (anche generale) e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce F02 deve essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.3 ‘Ratei e rivalutazione Tfr’: in corrispondenza della voce sono previste le opzioni per attivare il suddetto criterio di maturazione sui lavoratori intermittenti e/o sui lavoratori interinali (per questi ultimi, come già detto, l’opzione riguarda la gestione effettuata dall’agenzia interinale).
Ricordiamo che, per tutti i dipendenti, nel mese di cessazione matura comunque la quota di Tfr derivante dall’erogazione delle mensilità aggiuntive (ed eventualmente dall’indennità di preavviso o da altre erogazioni extra-mensili), anche nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 15 giorni nel mese. |
Aprile 2016 (acred607) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Voci Fisse per impostare condizioni di assoggettamento diverse da quelle previste in automatico dalla procedura.
Esclusione indennità di preavviso dalla base di calcolo del Tfr : è stata predisposta la voce 244, tramite la quale si ottiene l’esclusione dell’indennità di mancato preavviso (voce 130) dalla base di calcolo del Tfr. La voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 (‘Maturazione Ratei’). Ricordiamo che l’indennità di mancato preavviso viene generalmente inclusa nel Tfr. La stessa voce viene invece esclusa automaticamente dal Tfr per il Ccnl del Commercio (contratti 001 / 014), in quanto tale esclusione è espressamente prevista nel testo del contratto.
Inclusione liquidazione ferie e permessi nella base di calcolo del Tfr : è stata predisposta la voce 243, tramite la quale si ottiene l’inclusione della liquidazione di ferie e/o permessi residui (voci 151 / 171) nella base di calcolo del Tfr. La voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 (‘Maturazione Ratei’), con le opzioni previste. Ricordiamo che la liquidazione di ferie e permessi residui viene automaticamente esclusa dal Tfr.
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Marzo 2012 (acred463) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte le nuove voci di seguito elencate, utilizzabili a partire dall’anno di competenza 2012:
Maturazione TFR su ore ordinarie e straordinarie : sono disponibili 2 diverse voci, che consentono di calcolare la maturazione del TFR in percentuale sulle ore ordinarie (voce 69C) e sulle ore straordinarie (voce 69D). Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 (‘Maturazione Ratei’) e possono essere utilizzate per gestire automaticamente il calcolo del TFR previsto, in alcuni settori, per i contratti a termine di breve durata. Su entrambe le voci occorre indicare la percentuale di maturazione (riportata nel campo Importo Unitario). Segnaliamo che la voce 70E non può essere utilizzata, in concomitanza con le nuove voci, per indicare in busta paga la retribuzione utile, ma solo per la quota maturata; segnaliamo inoltre che le nuove voci determinano un diverso calcolo della retribuzione utile per il Tfr (voce 700 nel Dettaglio del cedolino). Stiamo verificando la possibilità di attivare automaticamente le nuove voci per alcune particolari categorie di dipendenti (in particolare nel settore Agricoltura); per il momento, comunque, le nuove voci devono essere attivate da parte dell’Utente, impostandole a livello di dipendente / ditta / contratto, con l’indicazione delle percentuali previste.
Indennità sostitutive del TFR : per gestire particolari categorie di dipendenti, sono adesso disponibili 2 voci sostitutive del TFR, una impostata su base oraria (voce 11M) e l’altra su base giornaliera (voce 11N), riportate al punto 2.1 (‘Indennità e Maggiorazioni’) nell’elenco delle Voci Fisse. Entrambe le voci sono esenti da Inps e soggette a tassazione ordinaria. Su entrambe le voci occorre indicare la percentuale di maturazione (riportata nel campo Importo Unitario), da applicare sulla retribuzione spettante per ore / giorni lavorati e per festività. E’ inoltre necessario bloccare la normale maturazione del TFR, impostando la condizione di ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ sulle voci 700 e 705 (non presenti nell’elenco delle Voci Fisse). Precisiamo che le voci 11M e 11N possono essere utilizzate soltanto nel caso in cui siano espressamente previste dalle disposizioni applicabili ai dipendenti gestiti.
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Novembre 2010 (acred415) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dall’anno di competenza 2010.
Ritenute sindacali : è stata aggiunta la voce 78J, analoga alla voce 785 (calcolo su paga base e contingenza). Sulla voce 78J la trattenuta viene determinata in percentuale su paga base e contingenza rapportate alle ore lavorate nel mese. La voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi e ritenute altri Enti’).
Ritenute sul netto : sono state aggiunte le voci 77S / 77T, analoghe alla voce 784. Sulla voce 77S la trattenuta viene calcolata moltiplicando le ore (campo Quantità) per la quota oraria contrattuale; è comunque possibile indicare una diversa quota oraria nel campo Importo Unitario, riportando il valore in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1000). Anche sulla voce 77T la trattenuta viene determinata moltiplicando le ore per la quota oraria contrattuale; in questo caso, nel campo Importo Unitario è possibile indicare un percentuale da applicare al risultato. Le voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.3 (‘Trattenute varie’).
Somme in diminuzione della retribuzione utile per Tfr : è stata aggiunta la voce 242, per indicare eventuali somme in diminuzione della retribuzione utile per il Tfr. L’importo in diminuzione della retribuzione utile viene determinato moltiplicando le ore, indicate nel campo Quantità, per la quota oraria contrattuale. La voce si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.4 (‘Arretrati di retribuzione’).
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Giugno 2008 (acred344) |
DETRAZIONE IRPEF SU T.F.R.
Sono stati predisposti ulteriori controlli nell'ambito della gestione della nuova detrazione fiscale sul Tfr, prevista dal decreto ministeriale del 20/03/08, in aggiunta a quanto indicato nell'aggiornamento Acred336 del 28/04/08.
A partire dal mese di giugno 2008, il calcolo della nuova detrazione viene automaticamente disabilitato se, nel corso dello stesso periodo d'imposta, risulta liquidato un precedente Tfr da parte dello stesso datore di lavoro (cessazione di un precedente rapporto), applicando la stessa detrazione nel calcolo della relativa Irpef a tassazione separata.
Se, invece, la detrazione risulta essere già stata applicata da un diverso datore di lavoro (sempre nello stesso periodo d'imposta), occorre bloccare manualmente il calcolo della detrazione: a tale scopo, è necessario inserire la voce 749 sul servizio delle Presenze, in corrispondenza del mese di liquidazione del Tfr, riportando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità (selezionare la voce 749 dall'elenco delle voci al punto 3.5- Termine del Rapporto).
Relativamente alla nuova detrazione, rimaniamo in attesa di un'apposita circolare ministeriale che fornisca i chiarimenti necessari per predisporre ulteriori gestioni (compresa l'eventuale stampa di una dichiarazione da parte del dipendente).
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Aprile 2008 (acred336) |
DETRAZIONE IRPEF SU T.F.R.
E' stata predisposta la gestione della nuova detrazione fiscale sul Tfr, prevista dal decreto ministeriale del 20/03/08.
A partire dal mese di aprile 2008, la detrazione viene attribuita automaticamente in caso di liquidazione del Tfr dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che la data di cessazione sia successiva al 30/03/08.
La detrazione viene determinata in base al reddito di riferimento (campo Importo Totale della voce 735): il criterio di calcolo applicato cambia in base allo scaglione di reddito, secondo le modalità previste nel decreto.
Il valore della detrazione viene riportato nel campo Importo Totale della voce 749. Sulla busta paga, la nuova detrazione è descritta come 'Detrazione variabile su Tfr' e viene esposta separatamente rispetto alle detrazioni spettanti ai contratti a termine di durata inferiore a 2 anni ('Detrazione tempo determinato su Tfr'). Lo stesso criterio è stato adottato sul prospetto del Tfr, indicando la nuova detrazione come 'Ulteriore detrazione variabile', di seguito alle detrazioni preesistenti.
Per il momento, non abbiamo predisposto ulteriori controlli rispetto alla possibilità che la stessa detrazione sia già stata usufruita nell'anno corrente (condizione che non si può presentare nel primo mese di applicazione). Con l'aggiornamento relativo al mese di maggio, verranno introdotti ulteriori controlli per in merito ad eventuali rapporti precedenti, con la possibilità di bloccare la detrazione nel caso in cui sia già stata usufruita nel corso dello stesso anno.
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Luglio 2007 (acred316) |
DENUNCIA EMENS - GESTIONE TFR
E' possibile generare ed inviare le denunce EMens relative al mese di giugno 2007.
Nel caso in cui i dati relativi alle denunce EMens del mese di giugno
siano stati prodotti prima del presente aggiornamento (contrariamente a
quanto indicato nella documentazione dell'aggiornamento Acred314, gli stessi dati dovranno essere nuovamente generati tramite la procedura 'Generazione Dati EMens'.
Sulle denunce EMens, a partire dal mese di giugno,
vengono riportate automaticamente le nuove informazioni previste nel
Documento Tecnico versione 2.1.1. Ricordiamo che il documento è
disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo: http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (una volta richiamata la pagina, cliccare sul link 'documenti').
Le nuove informazioni predisposte sulle denunce EMens possono essere suddivise in due categorie:
- dati relativi alla destinazione del Tfr,
corrispondenti all'elemento <DestinazioneTFR> del documento
tecnico (pag. 41); tali dati devono essere compilati una sola volta nel
corso della storia lavorativa del dipendente, a meno di successive
variazioni in merito alla stessa destinazione del Tfr (cambio di fondo
di previdenza, ecc.);
- importi mensili relativi alla gestione del Tfr,
corrispondenti all'elemento <MeseTFR> del documento tecnico (pag.
44); tali dati devono essere compilati tutti i mesi e devono coincidere
con quelli presenti nelle buste paga e nel DM10.
Tutte le nuove informazioni richieste vengono
prodotte automaticamente, facendo riferimento a quanto è stato inserito
sul servizio di Inquadramento Contrattuale del dipendente (sezione
'Destinazione TFR'), oltre che sul servizio Voci Fisse, in caso di
versamento del Tfr ad un fondo di previdenza complementare (voce 706).
Precisiamo che, in base alle attuali disposizioni
Inps, non è chiaro su quale denuncia mensile sia obbligatorio indicare
i dati relativi alla scelta della destinazione del Tfr. Per il momento, quindi, abbiamo adottato il seguente criterio:
le scelte effettuate dai dipendenti entro il 31/05/07
(compreso il caso di 'Scelta Precedente' con data convenzionale
31/12/06), vengono riportate, in automatico, esclusivamente sulla
denuncia relativa al mese di giugno;
le scelte effettuate nel mese di giugno
(compreso il caso di 'Scelta Implicita' con data convenzionale
30/06/07), vengono riportate sulla denuncia relativa allo stesso mese
di giugno, a condizione che siano state inserite, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, con data di decorrenza uguale o precedente al 30/06/07;
inoltre, l'inserimento deve essere effettuato prima della generazione
dei dati EMens (ricordiamo che, in alcuni casi, la scelta può essere
inserita anche successivamente all'elaborazione delle buste paga, come
descritto nell'aggiornamento Acred314;
in alternativa, le scelte effettuate nel mese di giugno (compresa la 'Scelta Implicita') vengono riportate sulla denuncia relativa al mese di luglio, a condizione che vengano inserite sul servizio di Inquadramento Contrattuale con data di decorrenza successiva al 30/06/07
(in generale con decorrenza 01/07/07); precisiamo che le stesse scelte
vengono riportate sulla denuncia di luglio anche se sono state
inserite, erroneamente, con data di decorrenza precedente al 01/07/07,
ma l'inserimento è avvenuto successivamente alla generazione dei dati
EMens di giugno (di conseguenza, le informazioni sulla destinazione del
Tfr non sono presenti nella denuncia relativa al mese di giugno);
sulla
denuncia relativa al mese di luglio verranno riportate, ovviamente,
anche le scelte effettuate nello stesso mese di luglio (assunzioni
successive al 31/12/06), se inserite sul servizio di Inquadramento
Contrattuale con decorrenza uguale o precedente al 31/07/07 e prima
della generazione dei dati EMens di luglio; in caso contrario, le
scelte effettuate nel mese di luglio verranno riportate sulle denunce
relative al mese di agosto.
In pratica, al momento della generazione dei dati
EMens di un determinato mese, si considerano sia le scelte effettuate
nel mese stesso (se inserite con decorrenza non successiva alla fine
del mese), sia quelle effettuate nel mese precedente - per queste
ultime, viene controllato che non siano già state riportate sulla
denuncia relativa al mese precedente.
Precisiamo che, per "scelta effettuata" in un determinato mese, si intende che la data presente nel campo 'Data Scelta',
sul servizio di Inquadramento Contrattuale, ricadenel mese in
questione. In tal senso, non assume alcuna rilevanza quanto viene
eventualmente indicato nel campo 'Data Adesione Fondo' (in caso di
adesione alla previdenza complementare).
Le nuove informazioni richieste sulle denunce EMens vengono predisposte dalla procedura 'Generazione Dati EMens'.
Una volta lanciata la procedura, le stesse informazioni possono essere
visualizzate ed eventualmente modificate tramite il servizio 'EMens - Dipendenti': sul servizio sono stati aggiuntii campi di seguito elencati.
Base Calcolo Tfr (sezione Gestione TFR): si tratta di un dato compilato mensilmente per tutti i dipendenti,
indipendentemente dalla presenza di un fondo di previdenza
complementare o dall'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps.
Coincide con la retribuzione utile per il calcolo del Tfr,
generalmente presente nel campo Importo Totale della voce 700, visibile
nel dettaglio del cedolino (la voce 700 non deve essere considerata nel
caso in cui maturi soltanto la quota derivante dalle mensilità
aggiuntive, per effetto di un periodo di lavoro inferiore a 15 giorni
nel mese di cessazione del rapporto). Il dato si deve riferire al solo
mese corrente, anche quando sulla denuncia figurano gli arretrati da
versare al Fondo Tesoreria. Nella stessa sezione 'Gestione Tfr' è
riportato anche il preesistente campo Fondo Tfr - ricordiamo
che quest'ultimo dato deve essere compilato sulle sole denunce del mese
di febbraio e si riferisce al fondo Tfr accantonato alla fine dell'anno
precedente.
Tipo di Scelta
(sezione Destinazione TFR): corrisponde al modello compilato dai
dipendenti (TFR1 / TFR2), oppure alla condizione di 'Scelta Precedente'
o 'Scelta Implicita'. Viene avvalorato in base a quanto indicato nel
campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.
Data Scelta (sezione Destinazione TFR): corrisponde alla data presente nel campo Data Scelta, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.
Previdenza Obbligatoria
(sezione Destinazione TFR): deve essere compilato solo in caso di
scelta effettuata tramite i modelli TFR1 / TFR2 e corrisponde alla
condizione dichiarata dal dipendente. Viene avvalorato in base alla
sezione indicata nel campo Modulo Compilato, sul servizio di
Inquadramento Contrattuale. In particolare, viene riportata la
condizione di 'Iscritto dopo il 28/04/93' se risulta compilata la
sezione 1 dei modelli TFR1 / TFR2, mentre per tutte le altre sezioni
degli stessi modelli viene riportata la condizione di 'Iscritto entro
il 28/04/93'.
Previdenza Complementare
(sezione Destinazione TFR): deve essere compilato solo in caso di
scelta effettuata tramite i modelli TFR1 / TFR2 e corrisponde alla
condizione dichiarata dal dipendente. Viene avvalorato in base alla
sezione indicata nel campo Modulo Compilato, sul servizio di
Inquadramento Contrattuale. In particolare, viene riportata la
condizione di 'Iscritto entro il 31/12/06 con TFR' se risulta compilata
la sezione 2 del modello TFR1, mentre per tutte le altre sezioni degli
stessi modelli viene riportata la condizione di 'Non iscritto entro il
31/12/06'.
Fondo Tesoreria
(sezione Destinazione TFR): deve essere sempre compilato sia in
presenza della scelta esplicita tramite i modelli TFR1 / TFR2, sia in
presenza della scelta implicita o precedente al 31/12/06. Viene
riportata automaticamente la condizione di 'Obbligo di Versamento' se
il dipendente si trova nelle condizioni previste per il versamento
delle quote di Tfr tramite il modello DM10 (vedere aggiornamento Acred313).
Sulla denuncia EMens, tuttavia, l'obbligo di versamento viene indicato
già nel mese della scelta (a condizione che venga compilata la sezione
'Destinazione TFR' nello stesso mese, sul servizio di Inquadramento
Contrattuale), mentre sul modello DM10 il versamento inizia nel mese
successivo. Precisiamo che il campo Fondo Tesoreria non viene compilato
se il campo Destinatario, sul servizio di Inquadramento Contrattuale,
risulta compilato con l'opzione 'Previdenza Complementare'
(corrispondente alla destinazione dell'intero Tfr ad un fondo di
previdenza).
Data Adesione (sezione
Previdenza Complementare): corrisponde alla data presente nel campo
Data Adesione Fondo, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.
Fondo Previdenza (sezione
Previdenza Complementare): corrisponde al codice identificativo del
fondo di previdenza complementare, presente nel campo Fondo Previdenza,
sul servizio di Inquadramento Contrattuale.
Tipo di Calcolo (sezione
Previdenza Complementare): quando è presente un fondo di previdenza
complementare ed è stata inserita la voce 706 sul servizio Voci Fisse,
con la percentuale nel campo Quantità, viene attribuita la condizione
'Percentuale su TFR'. Fanno eccezione quei fondi negoziali per i quali
è previsto il calcolo su una retribuzione convenzionale, come ad
esempio il Previmoda (contratto Tessili industria) ed il Previndai
(contratto Dirigenti industria): in tali casi viene attribuita
l'opzione 'Percentuale su Retribuzione'. Il tipo di calcolo 'Importo
Fisso' (previsto da alcuni fondi aperti) viene attribuito
automaticamente solo a partire dalle denunce EMens di luglio, e
corrisponde al caso in cui sia stata inserita la voce 706 con un valore
nel campo Importo Totale; per quanto riguarda le denunce relative al
mese di giugno, nel caso in cui debba essere indicato il tipo di
calcolo 'Importo Fisso', segnaliamo che occorre impostare tale opzione
manualmente.
Percentuale (sezione
Previdenza Complementare): viene compilato rilevando la percentuale dal
campo Quantità della voce 706, sia in caso di calcolo sulla quota di
Tfr, sia in caso di calcolo su una retribuzione convenzionale.
Base Calcolo Quota (sezione Previdenza Complementare): viene compilato mensilmente
con il dato utilizzato per calcolare l'importo da versare al fondo di
previdenza. In particolare, si riporta il valore della quota di Tfr
maturata nel mese, quando nel Tipo di Calcolo è stata indicata
l'opzione 'Percentuale su TFR', oppure si riporta il valore della
retribuzione convenzionale (che si trova generalmente nel campo Importo
Unitario della voce 706) quando nel Tipo di Calcolo è stata indicata
l'opzione 'Percentuale su Retribuzione'. Se nel Tipo di Calcolo è stata
indicata l'opzione 'Importo Fisso', viene riportato il valore fisso che
si trova nel campo Importo Totale della voce 706.
Contribuzione Corrente / Pregressa (sezione Fondo Tesoreria): il campo Contribuzione Corrente viene compilato mensilmente
con il valore del Tfr versato al Fondo Tesoreria e relativo al mese
corrente, presente nel campo Importo Totale della voce 708. Il campo
Contribuzione Pregressa viene compilato nel mese in cui inizia il
versamento al Fondo Tesoreria, rilevando il valore dal campo Importo
Totale della voce 709 (Acred313).
Prestazione Liquidazione / Anticipo (sezione
Fondo Tesoreria): i campi sono compilati nei mesi in cui viene erogato,
in busta paga, il Tfr accantonato al Fondo Tesoreria. Per la
compilazione del campo Liquidazione si fa riferimento al valore
presente nel campo Importo Totale della voce 731, mentre per l'Anticipo
si rileva il valore dal campo Importo Totale della voce 724 (Acred313).
Tutti i campi presenti nelle sezioni 'Destinazione
TFR' e 'Previdenza Complementare' (ad eccezione del campo Base Calcolo
Quota) rientrano nell'elemento <DestinazioneTFR> della denuncia
EMens. Di conseguenza, tali informazioni devono essere comunicate una
sola volta all'Inps, a meno di successive variazioni o rettifiche.
Consigliamo quindi, in caso di adesione ad un fondo di previdenza
complementare, di effettuare un controllo sulle informazioni riportate
nella denuncia EMens di giugno. In particolare, ricordiamo che non è
chiaro, in alcune situazioni, come debba essere compilata la data di
adesione al fondo (ad esempio in caso di iscrizione precedente al
31/12/06 con successivo aumento della percentuale di Tfr versata al
fondo).
Ricordiamo che il campo Destinatario, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, deve essere compilato con l'opzione 'Previdenza Complementare' soltanto nel caso in cui venga versato, al fondo di previdenza, l'intero Tfr maturando. In caso di versamento parziale
del Tfr (compresi i casi di calcolo su retribuzione convenzionale o con
importo fisso), la corretta opzione da indicare nel campo Destinatario
è 'Misto (azienda / previdenza complementare)'.
Segnaliamo inoltre che, a partire dall'elaborazione
del mese di luglio, sui contratti dei Metalmeccanici industria e
Tessili industria sono stati risolti i problemi relativi alla gestione
di determinati fondi aperti (in alcune situazioni, venivano
automaticamente applicati i criteri di calcolo previsti dai relativi
fondi negoziali, rendendo quindi necessaria una "forzatura" da parte
dell'Utente). In particolare segnaliamo che, sul contratto dei
Metalmeccanici industria, in presenza di un fondo aperto non deve più
essere indicata la voce 573 per attivare il versamento del Tfr;
l'indicazione della voce 573 rimane comunque necessaria per la gestione
del fondo Cometa.
IMPORTANTE: Se i dati relativi alle denunce EMens
di GIUGNO sono stati prodotti prima del presente aggiornamento, occorre
generarli di nuovo rilanciando la procedura 'Generazione Dati EMens'. |
Giugno 2007 (acred313) |
GESTIONE TFR
Abbiamo apportato alcune modifiche alla sezione Destinazione TFR,
sul servizio di Inquadramento Contrattuale, nella quale devono essere
riportate le informazioni relative alle scelte effettuate da parte di
tutti i dipendenti (Scelta destinazione TFR).
Inoltre, abbiamo implementato alcune nuove funzionalità nella gestione dei Fondi di Previdenza Complementare, tra le quali la possibilità di identificare i fondi e di effettuare un recupero di eventuali periodi pregressi (Fondi Previdenza Complementare).
Infine, abbiamo predisposto la gestione automatica del Fondo Tesoreria Inps, secondo le modalità indicate dall'Istituto nella circolare n.70 del 3/04/07 e nel successivo messaggio n.10577 del 26/04/07 (Fondo Tesoreria In). |
(introduzione) |
LIQUIDAZIONE DEL TFR IN UN MESE DIVERSO DA QUELLO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Per non liquidare il TFR nel mese di cessazione, sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’, indicare la voce 710 ‘blocca la liquidazione del Tfr (fine rapporto)’ che si trova sull’Elenco delle Voci al paragrafo 3.5 (Termine del Rapporto).
Se la cessazione avviene nel mese di dicembre, indicare la voce 710 'effettua il riepilogo del Tfr senza liquidazione'.
Al momento dell’erogazione del TFR, sul servizio ‘Dipendente’, abilitare il campo ‘Abilita elaborazione dopo il licenziamento’, storicizzando la variazione il primo giorno del mese.
Sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’, viene visualizzato il messaggio "Svincolato dall’Orario". Indicare la voce 710 ‘liquida il Tfr al di fuori del mese di fine rapporto’ (Elenco delle Voci al paragrafo 3.5).
Nel mese successivo all’erogazione del TFR effettuare una nuova storicizzazione disabilitando il campo ‘Abilita elaborazione dopo il licenziamento’.
E’ necessario che, sul servizio ‘Tabella Indici ISTAT’ (menù Amministratore Paghe), sia presente il coefficiente di rivalutazione del mese di fine rapporto. |
Ottobre 2001 (paghe094) |
LIQUIDAZIONE DEL TFR
E' stata prevista la possibilità di effettuare la liquidazione del TFR in un mese diverso da quello di cessazione del rapporto, attraverso l'indicazione di una apposita voce sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.
Ricordiamo che il TFR viene automaticamente liquidato nel mese del licenziamento. Tuttavia, attraverso l'indicazione di una determinata voce di controllo, è possibile bloccare l'erogazione automatica del TFR nel mese in questione. In modo analogo, in un mese successivo a quello della cessazione, è possibile impostare una specifica voce di controllo, al fine di attivare il riepilogo e l'erogazione del TFR. Al momento, tale gestione può essere effettuata soltanto nell'arco dello stesso anno solare, mentre in seguito prevederemo anche la possibilità di erogare un TFR maturato nell'anno precedente.
Entrambe le voci di controllo sopra descritte si trovano sull'Elenco delle Voci, al paragrafo 3.5 (Termine del Rapporto). |
Aprile 2001 (paghe086) |
T.F.R. : TRATTAMENTO FISCALE
La circolare del Ministero delle Finanze n.29 del 20/3/2001 ha finalmente chiarito quale debba essere il procedimento di calcolo da seguire, a partire da gennaio 2001, per effettuare la tassazione sul Tfr. Ricordiamo che sussistevano diversi dubbi, in particolare sulla possibilità che si dovessero effettuare due calcoli separati tra il Tfr risultante al 31/12/2000 e quello maturato a partire dal 1/1/2001 (con diverse aliquote e basi imponibili).
La suddetta circolare ha invece chiarito che l'aliquota e la base imponibile devono essere uniche : possiamo quindi confermare la correttezza di quanto da noi inviato con l'aggiornamento del mese di gennaio 2001 ('Paghe081').
Inoltre, è stato confermato che le nuove detrazioni d'imposta (sull'Irpef a tassazione separata) spettano in base ai mesi di maturazione del Tfr, secondo gli stessi criteri adottati per la precedente riduzione della base imponibile.
Secondo la circolare ministeriale, tali detrazioni non devono essere applicate per l'erogazione di un anticipo sul Tfr. Inoltre, in caso di cessazione di un contratto a termine di durata non superiore a due anni, la detrazione spetta in misura doppia, come risultato dell'applicazione cumulativa della detrazione relativa ai rapporti a tempo determinato e di quella spettante alla generalità dei dipendenti fino al 31/12/2005 (da parte nostra, avevamo optato per un'interpretazione più "prudente", secondo la quale la seconda detrazione spettava soltanto in assenza della prima).
In conseguenza di quanto sopra esposto, le detrazioni d'imposta sull'Irpef a tassazione separata (voci 746-747) non vengono più calcolate in caso di erogazione di un anticipo sul Tfr (voce 722). Inoltre, per i contratti a tempo determinato, compresi contratti di formazione e stagionali, per i quali risultino maturate non più di 24 quote mensili, le suddette detrazioni vengono calcolate in misura doppia (L. 240.000 annue anziché L. 120.000).
Le modifiche in questione vengono applicate a partire dall'elaborazione del mese di marzo 2001. Per i Tfr erogati nei mesi di gennaio e febbraio, nel caso in cui fossero interessati dal diverso calcolo delle detrazioni, non è previsto alcun adempimento a carico del sostituto d'imposta e non verranno in nessun caso applicate delle sanzioni, secondo quanto specificato nella circolare ministeriale.
Nota : Rimane invariato il trattamento fiscale del Tfr erogato in presenza di un fondo di previdenza complementare (ad esempio il Fondo "Cometa" sul contratto dei Metalmeccanici industria), il quale sarà oggetto di modifiche con i prossimi aggiornamenti. |
Gennaio 2001 (paghe081) |
NUOVO TRATTAMENTO FISCALE DEL TFR
Il Tfr maturato a partire dal 1/1/2001 viene assoggettato a tassazione separata senza beneficiare della riduzione sulla base imponibile corrispondente a L. 600.000 per ogni anno di maturazione. Tale riduzione continua comunque ad essere calcolata relativamente al Tfr maturato fino al 31/12/2000 (in proporzione al periodo utile ed alla percentuale di part-time).
A partire dal 2001, matura invece una detrazione d'imposta annua di L. 120.000, da rapportare anche in questo caso al numero di mesi utili e alla percentuale di part-time (calcolata quindi secondo gli stessi criteri della precedente riduzione sull'imponibile). Inoltre, in caso di erogazione di un anticipo sul Tfr, il reddito di riferimento viene adesso calcolato considerando l'intero Tfr maturato (non soltanto gli anticipi corrisposti, come avveniva in precedenza).
E' importante sottolineare che l'Irpef a tassazione separata viene calcolata facendo riferimento ad un'unica aliquota e ad una sola base imponibile, che comprende sia il fondo Tfr al 31/12/2000 che le quote maturate nei periodi successivi.
La rivalutazione spettante a partire da gennaio 2001, viene invece assoggettata ad un'imposta sostitutiva (11%), che viene detratta direttamente dal fondo Tfr del dipendente. Tale imposta deve essere versata dal sostituto alle scadenze del 16/12 anno corrente (acconto) e 16/2 anno successivo (saldo), relativamente alla rivalutazione del fondo calcolata a fine anno per i dipendenti in forza, utilizzando probabilmente il nuovo codice tributo '2726'.
Non esistono, ad oggi, disposizioni in merito all'imposta sostitutiva trattenuta sul fondo erogato ai dipendenti in corso d'anno. Di conseguenza, tale somma viene "accantonata" dal datore di lavoro per essere versata alle scadenze sopra citate. Nel caso in cui venga previsto un diverso termine di versamento, provvederemo ad inviare il relativo aggiornamento.
Rimangono inoltre diversi punti da chiarire per quanto riguarda il trattamento dei fondi di previdenza complementare. |
Gennaio 2001 (paghe080) |
RIEPILOGO TFR
Con l’elaborazione del mese di dicembre viene effettuato il riepilogo del TFR per la generalità dei dipendenti.
Come negli anni precedenti, una volta inserito in archivio l’indice ISTAT di dicembre 2000, sarà necessario rielaborare i cedolini dello stesso mese. A tale scopo, occorre effettuare le seguenti operazioni :
Inserire l’indice ISTAT del mese di dicembre.
Annullare l’elaborazione del mese di dicembre, utilizzando la nuova procedura nell’ambiente grafico Annulla Elaborazione di Dicembre (menù Servizi Amministratore Paghe), che permette di selezionare una singola zona e genera l’elenco delle ditte trattate (‘lista.dicembre’). In alternativa, può essere utilizzata la vecchia procedura nell’ambiente non grafico (AZZ12 sul menù delle Procedure Annuali), che però non consente alcuna selezione. Gli Utenti che utilizzano la procedura di Riallineamento Dati tra le diverse sedi, devono utilizzare la nuova procedura, selezionando la singola zona di competenza.
Rielaborare il mese di dicembre, utilizzando la normale procedura di elaborazione nell’ambiente grafico (Elaborazione Mensile Ditte) o nell’ambiente non grafico (ELABORADIT). Gli Utenti che hanno già effettuato la stampa del bollato, devono invece adoperare la nuova procedura di Rielaborazione Ditte. In ogni caso, consigliamo di ristampare la nota contabile per verificare la correttezza dell’elaborazione.
Sulla nota contabile di dicembre, insieme alla rivalutazione del fondo TFR accantonato, viene esposta anche la rivalutazione dell’eventuale credito derivante dall’anticipo di tassazione sul TFR. Ricordiamo che tale credito, a partire dal 1/1/2000, viene recuperato sul versamento del tributo 1012, in proporzione rispetto al TFR erogato. Con l’elaborazione di dicembre, viene rivalutato il credito residuo al netto dei recuperi effettuati nel corso dell’anno 2000 e tale rivalutazione diventa credito utilizzabile a partire dal 1/1/2001.
La rivalutazione del credito figura esclusivamente sulla nota contabile a livello di Ditta, così come l’eventuale recupero del credito sulla somme da versare come tributo 1012. Non figura invece sulla stampa per dipendente o per centro di costo, né con il listato riepilogativo del TFR (programma LISTATFR sulle Stampe Accessorie).
NOTA : E' possibile effettuare la stampa della nota contabile di dicembre con le opzioni ‘Mensile con residui’ o ‘Annuale con residui’. A tale proposito, ci è pervenuta una richiesta di modifica nell’esposizione del residuo di ferie e permessi, in modo da indicare il residuo "finale", e non solo quello relativo all'anno di competenza, nella parte dei movimenti contabili (il residuo anno precedente viene comunque esposto nella parte del dettaglio). La suddetta modifica verrà inviata solamente agli Utenti che ne faranno richiesta, mentre per gli altri il criterio di esposizione del residuo non verrà modificato rispetto a quello adottato negli anni precedenti. |