STAMPE ANNUALI

Gennaio 2025
(acred909)
MODELLO DICHIARAZIONE DETRAZIONI

Segnaliamo che è stato aggiornato il modello di dichiarazione delle detrazioni, in relazione alle nuove disposizioni riportate nella Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30/12/2024, art. 1, comma 11).
Le variazioni effettuate consistono, sostanzialmente, nell’indicazione delle nuove condizioni alle quali spettano le detrazioni per i figli e per gli altri familiari a carico (descritte dettagliatamente al precedente punto detrazioni per figli a carico): limite di 30 anni di età per i figli non disabili, esclusione dei familiari residenti all’estero di cittadini extracomunitari.

Ricordiamo che il suddetto modello viene generato tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘STADEIMP’ dall’elenco dei programmi disponibili (punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’).

Agosto 2024
(acred900)
RAPPORTO BIENNALE – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, abbiamo predisposto una nuova opzione nei parametri del programma ‘STATIGEN’, che consente di adottare una diversa interpretazione per quanto riguarda i rapporti cessati nell’ultimo giorno dell’anno.
Secondo questa diversa interpretazione, il rapporto dovrebbe essere considerato “cessato” a partire dal giorno successivo alla data di cessazione; di conseguenza, i dipendenti il cui rapporto è cessato in data 31/12 dovrebbero essere considerati ancora “occupati” alla fine dell’anno, mentre non sarebbero più “occupati” a partire dal 1/01 dell’anno successivo.

La nuova opzione è ‘Non considerare cessati nell’anno i rapporti terminati il 31/12’: barrando la corrispondente casella, i rapporti di lavoro cessati in data 31/12 vengono considerati ancora attivi alla fine dell’anno di cessazione.
Se viene barrata la suddetta casella, quindi, i rapporti cessati in data 31/12/2023 restano inclusi tra i dipendenti “occupati al 31/12/2023”, su tutte le tabelle che fanno riferimenti all’occupazione a tale data. Di conseguenza, gli stessi soggetti restano esclusi dalle cessazioni occorse nell’anno 2023 sulle tabelle 2.1 e 2.4 (in caso contrario, si avrebbe una squadratura). Inoltre, i rapporti cessati in data 31/12/2022 restano inclusi tra i soggetti “occupati al 31/12/2022” sulle tabelle 2.1 e 2.7.

Come già precisato, la nuova opzione consente di seguire una diversa interpretazione per quanto riguarda i rapporti cessati nell’ultimo giorno dell’anno: può quindi essere utilizzata dagli Utenti che ritengono corretta tale interpretazione.
Occorre tuttavia considerare che la suddetta interpretazione, sebbene risulti plausibile, ha come conseguenza l’esclusione dei rapporti cessati in data 31/12/2023 dalle cessazioni avvenute nell’anno 2023 richieste sulle tabelle 2.1 e 2.4 (come già detto, lasciando incluse tali cessazioni si otterrebbe una squadratura). A questo riguardo, nella Guida disponibile sugli applicativi ministeriali (versione 2.1 del 20/06/2024), per quanto riguarda le cessazioni da indicare sulla tabella 2.1 riporta la seguente precisazione: “Per cessazioni si intendono tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro verificatesi nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023)”. Tale precisazione, quindi, è in contrasto con l’interpretazione secondo la quale i dipendenti cessati in data 31/12/2023 dovrebbero essere considerati ancora “occupati” alla data del 31/12/2023.
In assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero del Lavoro, non è possibile stabilire (con certezza) quale sia l’interpretazione da adottare per le suddette cessazioni, ai fini della compilazione del rapporto biennale.

Luglio 2024
(acred897)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

A seguito delle richieste pervenuteci, sulla certificazione dei lavoratori domestici, prodotta dal programma ‘STASSDOM’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), è stata aggiunta l’indicazione del tipo di contratto (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), riportando la situazione presente a fine periodo.

Luglio 2024
(comunicazione
08/07/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Con la comunicazione del 02/07/2024 abbiamo aggiornato la stampa dei dati relativi al rapporto biennale sulla parità di genere, tenendo conto delle nuove indicazioni riportate nella versione 2.1 della Guida alla compilazione.

Ricordiamo che la stampa dei dati per il rapporto biennale può essere generata utilizzando il programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), indicando Data Iniziale ’01/01/2022’, Data Finale ’31/12/2023’ e selezionando le singole ditte interessate. Le modalità di utilizzo del programma ‘STATIGEN’ ed i criteri adottati per rilevare i dati, sono descritti dettagliatamente nelle nostre comunicazioni del 27/06 e del 2/07.

Con la presente comunicazione, rendiamo disponibili alcune ulteriori modifiche sul programma ‘STATIGEN’:

  1. su richiesta, è stato aumentato il numero delle voci che è possibile indicare per le erogazioni in denaro;
  2. sempre su richiesta, è stata prevista la possibilità di indicare voci relative a superminimi individuali;
  3. per i dirigenti, è stato adottato un criterio che consente di determinare il numero delle ore lavorate (anche qualora non sia stato definito un orario settimanale / giornaliero).
  1. Nelle opzioni del programma ‘STATIGEN’ sono stati previsti 10 ulteriori campi nei quali è possibile indicare le voci relative alle erogazioni in denaro, da riportare tra le “componenti accessorie del salario” sulle tabelle 2.8 e 2.8.1.
    Le ulteriori voci (se indicate) vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati per le voci già previste, descritti nella comunicazione del 27/06. Ricordiamo che le voci in questione devono riferirsi ad erogazioni in denaro già totalizzate sulle voci 480 / 482 (visibili nel dettaglio dei cedolini). Inoltre, le voci indicate non devono rientrare tra quelle gestite in automatico: straordinario (varie voci), premi di produttività (voci 11A / 11B / 47G / 47H / 10L / 10M / 10P / 10Q).
    La somma delle voci indicate nei parametri come erogazioni in denaro, viene riportata sulla stampa includendola nella colonna “di cui componenti accessorie del salario” della tabella 2.8, oltre che sulla riga “Altre voci” della tabella 2.8.1.

  2. Nelle opzioni del programma ‘STATIGEN’ sono stati aggiunti 5 campi nei quali è possibile indicare eventuali voci relative a superminimi individuali, da riportare tra le “componenti accessorie del salario” sulle tabelle 2.8 e 2.8.1.
    Le voci che possono essere indicate nei campi in questione devono riferirsi ad elementi riportati nella parte alta del cedolino; rimane a carico dell’Utente la scelta delle voci che potrebbero essere considerate “superminimi individuali”.
    Trattandosi di voci riportate nella parte alta del cedolino, occorre determinare l’importo effettivamente erogato in ogni mese. A tale scopo, per ogni cedolino del periodo (anno 2023) viene effettuato il seguente calcolo: il valore delle voci di superminimo indicate nei parametri viene moltiplicato per il totale delle somme imponibili erogate nel mese (voci 480 + 482), poi il risultato viene diviso per il totale degli elementi retributivi dello stesso mese (voce 030).
    La somma risultante da tale calcolo viene riportata sulla stampa includendola nella colonna “di cui componenti accessorie del salario” della tabella 2.8, oltre che sulla riga “Superminimi individuali” della tabella 2.8.1.

  3. Relativamente ai dirigenti, è stato adottato un criterio che consente di determinare sempre un numero di ore lavorate da indicare nell’apposito rigo della tabella 2.3. Dal momento che, per i dirigenti, non sussiste l’obbligo di gestire le ore effettivamente lavorate, il numero di ore riportato sulla stampa sarà (almeno in alcuni casi) convenzionale.
    Nel caso in cui, per i dirigenti, sia stato indicato un qualsiasi numero di ore sull’orario settimanale, le ore lavorate che ne derivano si trovano (su ogni cedolino) nel campo Quantità della voce 110. Per i dirigenti gestiti secondo tale criterio, le ore in questione vengono adesso riportate nel rigo relativo alle ore lavorate della tabella 2.3.
    Se, invece, per i dirigenti è stata indicata la sola presenza giornaliera nell’orario settimanale (‘1’ su ogni giorno della settimana), nel campo Quantità della voce 110 si trova il numero di giorni lavorati. Per i dirigenti che si trovano in tale condizione, il numero delle ore lavorate viene determinato moltiplicando il numero dei giorni lavorati per 8,00 se nell’orario settimanale figurano 5 giorni lavorativi, oppure per 6,66 se figurano 6 giorni lavorativi.

Precisiamo che i rapporti biennali eventualmente già inviati prima della presente comunicazione, sono da considerare validi (sui rapporti in questione, evidentemente, non sono state rilevate incongruenze da parte dei servizi ministeriali).

Con l’occasione, facciamo presente che il termine per l’invio del rapporto biennale è stato prorogato al 20/09/2024 (decreto ministeriale del 2/07/2024).

Luglio 2024
(comunicazione
02/07/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Con la comunicazione del 27/06/2024 abbiamo rilasciato la stampa dei dati per il rapporto biennale sulla parità di genere, aggiornata rispetto a quanto indicato nel decreto ministeriale del 3/06/2024, nella circolare ministeriale del 26/06/2024 e nella Guida alla compilazione nella versione allora disponibile (versione 2.0 del 7/06/2024).
Il 28 giugno è stata pubblicata la nuova versione 2.1 della Guida (a tale riguardo, precisiamo che la “data di efficacia” del 20/06/2024, indicata nella prima pagina della Guida, non corrisponde alla data di pubblicazione). Nella nuova versione sono riportate alcune indicazioni che risolvono, almeno in parte, i dubbi segnalati nella nostra comunicazione del 27/06.

Con la presente comunicazione, rendiamo disponibili le variazioni effettuate sulla stampa dei dati per il rapporto biennale, in conseguenza delle precisazioni riportate nella nuova versione 2.1 della Guida.
Le variazioni effettuate interessano esclusivamente i seguenti casi:

  • modalità di indicazione dei “passaggi di categoria” (cambi di qualifica) avvenuti nell’anno 2023;
  • indicazione del solo valore imponibile dei fringe-benefit, tra le “componenti accessorie del salario”.

Ricordiamo che la stampa dei dati relativi al rapporto biennale può essere generata utilizzando il programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), indicando Data Iniziale ’01/01/2022’, Data Finale ’31/12/2023’ e selezionando le singole ditte interessate. Le modalità di utilizzo del programma ‘STATIGEN’ sono descritte dettagliatamente nella nostra comunicazione del 27/06.

Per quanto riguarda i “passaggi di categoria” (cambi di qualifica), nella nuova versione della Guida è stato chiarito come devono essere indicati sul rapporto: sulla tabella 2.1 occorre effettuare una “forzatura” sulla riga relativa ai dipendenti in forza al 31/12/2023, indicando il numero di dipendenti effettivamente in forza, a tale data, per ciascuna categoria. Per consentire di effettuare tale forzatura, sono stati modificati i servizi da utilizzare per la compilazione del rapporto.
Come avevano segnalato nella nostra comunicazione del 27/06, sulla tabella 2.1 non è possibile far quadrare il numero di dipendenti in forza al 31/12/2023 nelle singole categorie, rispetto al numero di dipendenti in forza al 31/12/2022 (nelle stesse categorie) ed alle assunzioni e cessazioni avvenute nell’anno 2023, in quanto occorre tenere conto anche dei passaggi di categoria. La questione è stata risolta consentendo, sui servizi messi a disposizione dal Ministero, di “forzare” il numero di dipendenti in forza al 31/12/2023 nelle singole categorie (lasciando invariato il numero totale di dipendenti in forza).

La stampa generata dal programma ‘STATIGEN’ è stata modificata per gestire i passaggi di categoria (cambi di qualifica) come previsto nella nuova versione della Guida: sulla tabella 2.1, ogni dipendente viene sempre conteggiato nella categoria nella quale risulta inquadrato al 31/12/2023 (sulla riga relativa ai dipendenti in forza a tale data), anche in caso di cambio di qualifica nell’anno 2023. In presenza di cambi di qualifica, quindi, il numero di dipendenti in forza al 31/12/2023 nelle varie categorie non quadrerà rispetto al numero di dipendenti in forza al 31/12/2022 nelle stesse categorie, pur tenendo conto delle assunzioni e cessazioni: sarà quindi necessario “forzare” la riga relativa ai dipendenti in forza al 31/12/2023.
Naturalmente, anche sulle altre tabelle (2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.8.1, 3.1) ogni dipendente viene sempre conteggiato nella categoria corrispondente alla qualifica (e, dove previsto, al contratto e livello) nella quale risulta inquadrato al 31/12/2023.

Per qualsiasi evenienza, nelle opzioni del programma ‘STATIGEN’ è stata predisposta un’opzione che consente di generare la stampa considerando i cambi di qualifica come nella versione rilasciata il 27/06, ossia conteggiando i dipendenti rispetto alla qualifica (e, dove previsto, al contratto e livello) precedenti al cambio di qualifica. Se si desidera generare la stampa secondo tale modalità, barrare la casella ‘Considera inquadramento precedente in caso di cambio qualifica’.

Nella nuova versione della Guida è stato anche chiarito che i fringe-benefit vanno inclusi nel “monte retributivo annuo” in relazione alla sola parte imponibile. Inoltre, è stato confermato che restano esclusi, dallo stesso monte retributivo, sia le indennità anticipate per conto degli enti, sia il trattamento di fine rapporto (criteri già adottati da ‘STATIGEN’).

Riguardo ai fringe-benefit, ricordiamo che sul programma ‘STATIGEN’ era già possibile indicare fino a 6 voci da includere nel monte retributivo, tuttavia per le voci indicate veniva considerato il valore sia imponibile che non imponibile.

Con la presente comunicazione, il suddetto criterio è stato modificato: per le voci di fringe-benefit indicate, viene adesso considerato soltanto il valore imponibile. Inoltre, dal momento negli anni 2022 e 2023 è stato predisposto un conguaglio automatico per l’assoggettamento dei fringe-benefit, in presenza di una o più voce di fringe-benefit viene tenuto conto automaticamente anche del risultato del relativo conguaglio, per determinare il valore imponibile.

Nel caso in cui, pur avendo indicato una o più voci di fringe-benefit, si desiderasse non tenere conto del relativo conguaglio, sarebbe sufficiente barrare la casella ‘Non considerare il conguaglio relativo ai fringe-benefit’ (tale casella non ha alcun effetto se non viene indicata almeno una voce relativa ai fringe-benefit).

Giugno 2024
(comunicazione
27/06/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Ricordiamo che le aziende che occupano oltre 50 dipendenti devono presentare il rapporto biennale sulla parità di genere.
Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con il decreto del 3/06/2024, confermato anche nella recente circolare del 26/06/2024, il suddetto adempimento deve essere effettuato entro il 15/07/2024, in relazione al biennio 2022 – 2023.

Sia il decreto che la circolare sopra citati, nonché la guida disponibile sugli applicativi messi a disposizione del Ministero, non sono sufficientemente chiari ed esaustivi in merito ai criteri di compilazione delle varie sezioni: come era già accaduto in occasione del precedente rapporto biennale, rimane spazio per diverse soluzioni interpretative.
Sul piano pratico, il problema maggiore è rappresentato dalla (quasi) totale assenza di indicazioni in merito ai controlli di quadratura che sono stati previsti sui servizi ministeriali, nonostante le richieste presenti sul forum di Assosoftware.

Con la presente comunicazione, rendiamo disponibile la versione aggiornata della stampa dei dati da riportare sul rapporto biennale. La stampa in questione viene generata dal programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), ossia lo stesso programma utilizzato per il biennio precedente.
Nei parametri della procedura occorre indicare Data Iniziale ’01/01/2022’ e Data Finale ’31/12/2023’, ossia l’inizio e la fine del biennio di riferimento (2022 – 2023).
Nei campi Ditta Iniziale e Ditta Finale indicare la singola ditta interessata; nel caso in cui venga indicato un range di codici, la stampa sarà prodotta per tutte le ditte (attive nel periodo) rientranti nel range.
Nei parametri del programma ‘STATIGEN’ è possibile indicare le voci che rientrano tra le componenti accessorie del salario (tabelle 2.8 e 2.8.1), distinguendo tra le erogazioni in denaro (max 3 voci) ed i fringe-benefit (max 6 voci); occorre tenere presente che i premi di produttività e gli straordinari vengono già considerati in automatico.
Sempre tra i parametri del programma, è disponibile un’opzione che consente di escludere gli apprendisti, sulla sola tabella 2.3, dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, per i motivi descritti più avanti.
Le opzioni previste nei parametri del programma ‘STATIGEN’ sono descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi.

Viene generata la stampa ‘ModelloParitaDiGenere’, da convertire in pdf selezionando ‘A4 Orizzontale’ compresso 17.
La stampa prodotta ricalca sostanzialmente lo schema del rapporto biennale previsto dal decreto del 3/06/2024.
Le sezioni, ed in alcuni casi anche le singole righe, che non è possibile compilare, non sono riportate sulla stampa.
A scopo di controllo, viene generato un elenco dei dipendenti in formato csv (‘ModelloParitaDiGenere.csv’), nel quale sono riportate (a livello di singolo dipendente) le informazioni utilizzate per la compilazione del rapporto.
Precisiamo che non viene prodotto il file in formato Excel da caricare sui servizi ministeriali: per ragioni tecniche, il file in questione non può essere prodotto nel formato richiesto (.xlsx), almeno non in tempo utile per la scadenza.

Segnaliamo quelli che, a nostro avviso, costituiscono i principali dubbi interpretativi che restano da chiarire:

  • Sulla tabella 2.1 occorre indicare il numero di dipendenti in forza al 31/12/2022 ed al 31/12/2023, oltre alle assunzioni e cessazioni avvenute nell’anno 2023, il tutto suddiviso per qualifica (operai / impiegati / quadri / dirigenti). Non è possibile indicare i cambi di qualifica avvenuti nell’anno 2023, quindi non è chiaro come si possa far quadrare il numero di dipendenti presenti in ciascuna qualifica al 31/12/2023 rispetto a quelli presenti al 31/12/2022 (il servizio ministeriale prevede tale quadratura, almeno fino alla data della presente comunicazione). Ricordiamo che nel modello relativo al biennio precedente erano previste le “entrate” e “uscite”, comprensive dei cambi di qualifica, quindi il problema non si presentava. L’unica soluzione proposta (riportata in un post sul forum di Assosoftware) prevede di indicare i dipendenti sulla qualifica iniziale, anziché sulla qualifica finale: tale criterio interessa non solo la tabella 2.1 ma anche le tabelle successive (il cambio di qualifica va comunque indicato sulla tabella 2.4). Nonostante le nostre perplessità, nella stampa prodotta viene adottato il criterio sopra descritto, in quanto consente di evitare incongruenze.

  • Per evitare problemi di quadratura tra le tabelle 2.1, 2.2 e 2.4, i soggetti che risultano sia assunti che cessati nell’anno 2023 non vengono conteggiati né tra le assunzioni, né tra le cessazioni. Non essendo in forza al 31/12/2023, non possono essere conteggiati tra le assunzioni sulla tabella 2.2, quindi non possono essere conteggiati neppure tra le assunzioni sulla tabella 2.1, altrimenti si otterrebbe un’incongruenza rispetto alla tabella 2.2. Sulla tabella 2.1, dal momento che non vengono indicati tra le assunzioni, non possono essere indicati neppure tra le cessazioni, altrimenti si perderebbe la quadratura tra la situazione al 31/12/2022 e quella al 31/12/2023. Di conseguenza, gli stessi soggetti vanno esclusi anche dalle cessazioni indicate sulla tabella 2.4, per evitare l’incongruenza rispetto alla tabella 2.1.

  • Non è più prevista la categoria “apprendisti”, i quali sono riportati tra gli operai (apprendisti operai) o tra gli impiegati (apprendisti impiegati). Fa eccezione la tabella 2.3, sulla quale è prevista la riga “apprendistato”, per la quale viene precisato (nella guida e nella circolare ministeriali) che gli apprendisti vanno conteggiati anche sulle righe relative ai contratti a tempo indeterminato o determinato (ricordiamo che gli apprendisti vanno inquadrati a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di apprendisti stagionali). Tuttavia, i servizi ministeriali sembrano effettuare un calcolo automatico che non tiene conto della suddetta precisazione: gli apprendisti vengono sommati al totale dei dipendenti, come se non fossero già compresi nel numero di contratti a tempo indeterminato o determinato. Naturalmente, è possibile che il calcolo effettuato dai servizi ministeriali venga modificato, quindi abbiamo previsto un’opzione che consente di conteggiare gli apprendisti come si ritiene opportuno (limitatamente alla tabella 2.3).

Di seguito, riportiamo la descrizione dettagliata dei criteri adottati per generare la stampa, tenendo conto delle variazioni che sono state apportate rispetto al modello precedente:

  • Tutti i conteggi vengono effettuati considerando ciascun dipendente come un’unità, indipendentemente dall’orario svolto (full-time, part-time, intermittente) o dalla durata del rapporto di lavoro.

  • Nei casi in cui sono richiesti i dipendenti “occupati” ad una certa data (sezione 1 “Occupazione totale al 31/12/2023”, tabella 2.1 “Occupati alle dipendenze al 31/12/2022 e al 31/12/2023”, tabella 2.2 “Occupati alle dipendenze, promossi e assunti … al 31/12/2023”, tabella 2.3 “Occupati alle dipendenze … al 31/12/2023”, ecc.), vengono considerati esclusivamente i dipendenti che risultano ancora in forza alle date in questione (31/12/2023 oppure 31/12/2022), escludendo quelli cessati nelle stesse date o in date precedenti.

  • Il criterio descritto al punto precedente viene applicato anche sulle tabelle 2.7 e 2.8, in quanto, sebbene tali tabelle richiedano dati su base annuale, nel titolo delle stesse tabelle è riportata l’indicazione “al 31/12/2022” (2.7) e “al 31/12/2023” (2.8). Sia a causa di tale indicazione, sia per coerenza rispetto alle altre tabelle, i dati annuali vengono rilevati dai soli dipendenti ancora in forza alla fine di ciascun anno di competenza.

  • Su tutte le tabelle (tranne che la 2.7), l’inquadramento dei dipendenti (qualifica, contratto, livello, tipo di contratto, tipo di orario, ecc.) viene considerato nella versione valida al 31/12/2023. Fanno eccezione i casi in cui è avvenuto un cambio di qualifica nell’anno 2023: in tali situazioni, viene considerata la qualifica, il contratto ed il livello iniziali, per evitare i problemi di quadratura descritti nei paragrafi precedenti.

  • Sulla tabella 2.7 si considera l’inquadramento (limitato alla qualifica) nella versione valida al 31/12/2022.

  • Sulle tabelle 2.1 e 2.2, le assunzioni vengono rilevate prendendo a riferimento la situazione esistente all’inizio dell’anno 2023: se un dipendente risulta già in forza al 31/12/2022, non viene mai conteggiato tra le assunzioni effettuate nell’anno 2023, neppure se è avvenuta prima una cessazione e poi una riassunzione.

  • Sulle tabelle 2.1 e 2.4, le cessazioni vengono rilevate prendendo a riferimento la condizione di fine anno 2023: se un dipendente risulta in forza al 31/12/2023, non viene mai conteggiato tra le cessazioni avvenute nello stesso anno, neppure in caso di cessazione e successiva riassunzione.

  • Come già detto, per evitare problemi di quadratura tra le tabelle 2.1, 2.2 e 2.4, i dipendenti che risultano assunti e cessati nell’anno 2023 non vengono conteggiati né tra le assunzioni, né tra le cessazioni.

  • Ricordiamo che la data di “passaggio diretto”, se risulta compilata e successiva alla data di assunzione, viene considerata in sostituzione di quest’ultima, per stabilire se il dipendente risulta “occupato” ad una certa data.

  • Laddove è prevista la condizione di “disabile o categoria protetta”, questa viene attribuita nel caso in cui risulti barrata la casella ‘Disabile ai fini Irap’ sul servizio Dipendente – Altri Dati. Su tutte le tabelle, le categorie in questione sono sempre considerate un “di cui” rispetto alle altre categorie previste.

  • Sulle tabelle 2.2 e 2.4, viene considerata “promozione” una qualsiasi modifica del livello retributivo attribuito, se avvenuta nell’anno 2023. Da tale criterio sono esclusi gli apprendisti, per i quali non si considerano i passaggi di livello nel corso dell’apprendistato o al termine di quest’ultimo.

  • Sulla tabella 2.3, le condizioni di “lavoro agile” / “dipendenti in CIG” / “dipendenti in gravidanza o congedo”, sono verificate considerando, rispettivamente, la presenza delle voci di smart-working / CIG – FIS / maternità, paternità o congedi parentali. Le voci in questione vengono rilevate dalle buste paga relative all’intero anno 2023 (come già precisato, limitatamente ai dipendenti ancora in forza al 31/12/2023).

  • Sempre sulla tabella 2.3, le ore lavorate complessive e di straordinario vengono rilevate dalle buste paga relative all’intero anno 2023 (anche in questo caso, per i soli dipendenti ancora in forza la 31/12/2023).

  • Sulla tabella 2.3, gli apprendisti vengono automaticamente conteggiati tra i dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato (sulla base del tipo di contratto indicato sul servizio Dipendente – Inquadramento). Ricordiamo che gli apprendisti devono essere inquadrati come tempo indeterminato, a meno che non si tratti di apprendisti stagionali. Per i motivi descritti nei paragrafi precedenti, tramite l’apposita opzione disponibile tra i parametri del programma ‘STATIGEN’ è possibile escludere gli apprendisti dal numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato (consigliamo di verificare il calcolo automatico effettuato dai servizi ministeriali).

  • Sulla tabella 2.4, vengono conteggiati i casi di cessazione avvenuta nel corso dell’anno 2023, come già detto a condizione che il rapporto fosse già in essere al 31/12/2022. Segnaliamo che non è possibile individuare i casi di pensionamento o prepensionamento (in quanto non previsti nei motivi di cessazione richiesti su Uniemens). Inoltre, vengono evidenziati separatamente i casi di cessazione per scadenza del contratto, sebbene sul modello ministeriale tali casistiche non siano previste (presumibilmente andranno riportate nella categoria “Altro”).

  • Sempre sulla tabella 2.4, in caso di ripetute trasformazioni da full-time a part-time e viceversa nel corso dell’anno, viene conteggiata soltanto l’ultima trasformazione, come indicato nelle istruzioni ministeriali.

  • Sulla stampa prodotta non sono riportate le righe o le intere tabelle relative ad informazioni non rilevabili dagli archivi Paghe: tra queste, segnaliamo il trasferimento tra unità produttive ed i pensionamenti e prepensionamenti (tabella 2.4), tutte le informazioni relative alla formazione ed alla selezione (tabelle 2.5 e 2.6).

  • Le tabelle 2.7 e 2.8 vengono compilate indicando le retribuzioni lorde erogate dal datore di lavoro, rilevandole dalle buste paga relative agli interi anni 2022 (2.7) e 2023 (2.8), per i soli dipendenti in forza al 31/12/2022 (2.7) e al 31/12/2023 (2.8). Come già detto, restano esclusi i dipendenti cessati prima delle suddette date.

  • Le retribuzioni lorde erogate dal datore di lavoro, riportate sulle tabelle 2.7 e 2.8, sono rilevate dalle voci 480 / 482, corrispondenti al totale delle somme erogate dal datore di lavoro (sono visibili solo nel dettaglio del cedolino). Vengono considerate anche le voci 481 / 485 / 4CC / 4CD / 4CE / 4CF, presenti solo in casi particolari.

  • Sulle tabelle 2.8 e 2.8.1, come “componenti accessorie del salario” vengono indicati automaticamente soltanto gli straordinari ed i premi di produttività (questi ultimi corrispondenti alle voci 11A / 11B / 47G / 47H / 10L / 10M / 10P / 10Q). Per quanto riguarda i superminimi, non è chiaro se vadano considerati soltanto quelli “individuali” (come indicato nella tabella 2.8.1) oppure anche quelli previsti da accordi aziendali o territoriali.

  • In relazione alle tabelle 2.8 e 2.8.1, nei parametri del programma ‘STATIGEN’ è possibile indicare fino a 3 diverse voci da riportare tra le “componenti accessorie del salario”. Le voci in questione devono riferirsi ad erogazioni in denaro (premi, indennità, ecc.) e sono considerate già comprese nelle retribuzioni lorde erogate dal datore di lavoro (voci 480 / 482). Sulla stampa prodotta, vengono riportate su una colonna separata descritta come “Altre voci” (nella compilazione del modello è possibile indicare una diversa descrizione).

  • Sempre nei parametri del programma ‘STATIGEN’, è possibile indicare fino a 6 diverse voci di fringe-benefit, da riportare tra le “componenti accessorie del salario”. Le voci in questione devono riferirsi ad erogazioni in natura (auto aziendale, alloggio, ecc.) e sono considerate sia per la parte imponibile che per quella non imponibile. Le voci di fringe-benefit, sulla stampa prodotta, vengono sommate alle retribuzioni lorde (voci 480 / 482), oltre che riportate su un rigo separato descritto come “Fringe benefit” (nella compilazione del modello è possibile indicare una diversa descrizione e/o accorparle alle erogazioni in denaro).

  • Relativamente alla tabella 3.1 (suddivisione per unità produttiva), sulla stampa prodotta viene riportata una statistica dei dipendenti suddivisi per sede lavorativa, indicando anche il comune (non richiesto sul modello) oltre che la provincia. Da quanto riportato in stampa, si può facilmente ricavare un’analoga statistica per unità produttiva, laddove siano previste più unità produttive distribuite su diverse province.

Come già precisato, i criteri di compilazione relativi a molte sezioni del rapporto non sono specificati in modo chiaro ed esaustivo nelle istruzioni ministeriali. Dal momento che è possibile seguire diverse soluzioni interpretative, nella presente comunicazione sono descritti i criteri adottati, in modo che l’Utente possa decidere se concorda o meno con le nostre interpretazioni. La stampa prodotta, quindi, non deve essere considerata vincolante per la compilazione del rapporto.

Giugno 2024
(comunicazione
04/06/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Segnaliamo che, in data 4/06/2024, il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione la nuova versione degli applicativi per la compilazione del rapporto biennale sulla parità di genere, in relazione al biennio 2022 – 2023.
Contestualmente, è stata aggiornata anche la guida all’utilizzo dei suddetti applicativi.

Nella nuova versione, il rapporto presenta alcune differenze rispetto alla versione utilizzata per il biennio 2020 – 2021.
Purtroppo, fino ad oggi non era stata fornita alcuna anticipazione, da parte del Ministero del Lavoro, in merito ad eventuali modifiche dello schema del rapporto, nonostante sul forum di Assosoftware fosse stato chiesto più volte (fin dal mese di gennaio), se era possibile avere in anticipo le informazioni che consentissero di predisporre le eventuali modifiche.
A tale riguardo, inoltre, nel comunicato pubblicato dal Ministero del Lavoro in data 10/04/2024, era stato precisato che “restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022”: era quindi lecito presumere che lo schema del rapporto biennale non avesse subito variazioni.

Le modifiche introdotte nella nuova versione degli applicativi sono piuttosto significative:

  • su tutte le tabelle è stata eliminata la categoria “apprendisti”; di conseguenza, nella nuova versione della guida viene precisato che gli apprendisti vanno adesso riportati nelle categorie “operai” e “impiegati”;
  • sulla tabella 2.3 è stata prevista una diversa classificazione delle categorie richieste (sono scomparse le categorie “intermittenti”, “lavoro agile”, “CIG a zero ore”, “somministrazione”, ecc.);
  • sulla tabella 2.4 sono state modificate quasi tutte le categorie previste (motivi di cessazione, trasferimenti, ecc.).

Da parte nostra, stiamo provvedendo a modificare la stampa prodotta dal programma ‘STATIGEN’ (Stampe Accessorie), adeguandola rispetto alle modifiche introdotte nella nuova versione degli applicativi ministeriali.
Facciamo presente che l’operazione di aggiornamento e verifica della stampa richiederà diversi giorni – naturalmente, invieremo un’apposita comunicazione non appena sarà disponibile la versione aggiornata.

Ricordiamo che il rapporto biennale sulla parità di genere deve essere trasmesso entro il 15 luglio 2024.

Maggio 2024
(comunicazione
24/05/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Ricordiamo che è possibile produrre la stampa relativa al rapporto biennale sulla parità di genere, utilizzando il programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie (comunicazioni del 8/04/2024 e 15/04/2024).

A tale riguardo, segnaliamo che è stata effettuata una correzione sulla stampa generata dal programma ‘STATIGEN’.
Prima della presente comunicazione, sulla tabella 2.8 i dati relativi agli apprendisti venivano riportati anche nelle sezioni relative agli operai (in caso di apprendisti operai) ed agli impiegati (nel caso di apprendisti impiegati).
Come precisato nella comunicazione del 8/04/2024, sulle tabelle 2.7 e 2.8, i dati relativi agli apprendisti dovevano essere indicati separatamente da quelli relativi ad operai ed impiegati.
Facciamo presente che i dati relativi ai soggetti disabili vengono invece riportati anche nelle sezioni relative agli operai e impiegati, conformemente a quanto indicato nella comunicazione del 8/04/2024.

A seguito della presente comunicazione, il problema è stato risolto: adesso, sulla tabella 2.8, i dati relativi agli apprendisti non sono più riportati anche nelle sezioni relative ad operai e impiegati.

Aprile 2024
(comunicazione
15/04/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Segnaliamo che il Ministero del Lavoro, tramite un avviso pubblicato in data 10/04/2024, ha comunicato che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla parità di genere sarà reso disponibile a partire dal 3 giugno 2024 (a causa di una “revisione dell’applicativo”) e che il rapporto dovrà essere trasmesso entro il 15 luglio 2024.
Nello stesso avviso è anche precisato che “restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022”; di conseguenza, non dovrebbero esserci variazioni rilevanti nei dati richiesti.

In assenza di ulteriori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, rimangono confermate le modalità operative riportate nella nostra comunicazione del 8/04/2024: in particolare, ricordiamo che la stampa dei dati da indicare nel rapporto può essere generata utilizzando il programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie.

Aprile 2024
(comunicazione
08/04/2024
)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Ricordiamo che le aziende che occupano oltre 50 dipendenti devono presentare il rapporto biennale sulla parità di genere: relativamente al biennio 2022-2023, il suddetto adempimento deve essere effettuato entro il 30/04/2024.
Ad oggi, non si hanno notizie in merito ad eventuali modifiche o proroghe di tale adempimento. A meno di novità in tal senso, quindi, resta in vigore lo stesso modello presentato nel 2022 in relazione al biennio 2020-2021.

Con l’aggiornamento Acred836 del 20/09/2022, avevamo rilasciato un’apposita stampa da utilizzare per la compilazione del rapporto biennale sulla parità di genere. Di seguito, riportiamo le indicazioni operative per produrre la stampa in questione.

Per generare la stampa relativa al rapporto biennale sulla parità di genere, occorre eseguire il programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Nei parametri della procedura indicare Data Iniziale ’01/01/2022’ e Data Finale ’31/12/2023’, corrispondenti all’inizio del primo anno ed alla fine del secondo anno, relativamente al biennio di riferimento.
Inoltre, nei campi Ditta Iniziale e Ditta Finale occorre indicare la singola ditta interessata. Nel caso in cui venga indicato un range di codici, la stampa sarà prodotta per tutte le ditte (attive nel periodo) rientranti nel range.

Viene generata la stampa ‘ModelloParitaDiGenere’, da convertire in pdf selezionando ‘A4 Orizzontale’ compresso 17.
La stampa prodotta ricalca, per quanto possibile, lo schema del rapporto biennale previsto dal decreto del 29/03/2022.
Le sezioni, ed in alcuni casi anche le singole righe, che non è possibile compilare, non sono riportate sulla stampa.
A scopo di controllo, viene anche generato un elenco dei dipendenti in formato csv (‘ModelloParitaDiGenere.csv’), nel quale sono riportate tutte le informazioni considerate per la compilazione del rapporto.

Di seguito, riportiamo la descrizione dettagliata dei criteri adottati per generare la stampa prodotta (le date qui indicate sono aggiornate in relazione al biennio 2022-2023):

  • Tutti i conteggi sono effettuati considerando ciascun dipendente come un’unità, indipendentemente dall’orario svolto (full-time, part-time, intermittente) o dalla durata del rapporto di lavoro.

  • Nei casi in cui sono richiesti i dipendenti “occupati” ad una certa data (sezione 1 “Occupazione totale al 31/12/2023”, tabella 2.1 “Occupazione al 31/12/2022 e al 31/12/2023”, 2.3 “Occupati alle dipendenze al 31/12/2023”, ecc.), si considerano esclusivamente i dipendenti che sono ancora in forza alla data in questione, escludendo quelli cessati nella stessa data o in data precedente.

  • Il criterio descritto al punto precedente viene applicato anche sulle tabelle 2.7 e 2.8: nonostante tali tabelle richiedano dati annuali, nel titolo delle stesse tabelle è indicato “al 01/01/2022” (2.7) e “al 31/12/2023” (2.8). Sia a causa di tale indicazione, sia per coerenza rispetto alle altre tabelle, i dati annuali vengono rilevati dai soli dipendenti ancora in forza alla fine dell’anno di competenza.

  • Per l’inquadramento dei dipendenti (qualifica, contratto, livello, tipo di contratto, tipo di orario, ecc.) viene considerata la versione valida al 31/12/2023, con l’eccezione della tabella 2.1 (per la quale considera anche la versione al 31/12/2022) e 2.7 (versione al 01/01/2022). Per quanto riguarda le trasformazioni, conteggiate nella parte finale della tabella 2.4 (da tempo determinato a indeterminato, da full-time a part-time o viceversa), viene considerata la trasformazione più recente tra quelle avvenute nell’anno 2023.

  • Sulle tabelle 2.1, 2.2 e 2.4, le assunzioni e cessazioni sono conteggiate prendendo a riferimento rispettivamente la situazione di inizio anno (per le assunzioni) e di fine anno (per le cessazioni). Relativamente alle assunzioni, se un dipendente risulta in forza al 31/12/2022, non viene mai conteggiato tra le assunzioni effettuate nell’anno 2023, neppure se è avvenuta prima una cessazione e poi una riassunzione. Per le cessazioni, se il dipendente risulta in forza al 31/12/2023, non viene mai conteggiato tra le cessazioni effettuate nello stesso anno, neppure se è avvenuta prima una cessazione e poi una riassunzione. Riteniamo che, ai fini delle statistiche richieste sul rapporto biennale, le cessazioni e riassunzioni effettuate nello stesso anno siano irrilevanti.

  • La data di “passaggio diretto”, se risulta compilata e successiva alla data di assunzione, viene considerata in sostituzione di quest’ultima, per stabilire se il dipendente risulta “occupato” ad una certa data.

  • Sulle tabelle dove è prevista la condizione di “disabile o categoria protetta”, questa viene attribuita nel caso in cui risulti barrata la casella ‘Disabile ai fini Irap’ sul servizio Dipendente – Altri Dati.

  • Sulle tabelle che prevedono la categoria “apprendisti”, i soggetti che vi rientrano non sono conteggiati tra gli operai o gli impiegati. Sulle tabelle che non prevedono la categoria “apprendisti”, i soggetti in questione sono riportati nelle categorie degli operai (apprendisti operai) o degli impiegati (apprendisti impiegati).

  • Sulla tabella 2.2, viene considerata “promozione” una qualsiasi modifica del livello retributivo attribuito, se avvenuta nell’anno 2023. Da tale criterio sono esclusi gli apprendisti, per i quali non si considerano i passaggi di livello nel corso dell’apprendistato o al termine di quest’ultimo.

  • Sulla tabella 2.3, le condizioni di “lavoro agile” / “dipendenti in CIG” / “dipendenti in aspettativa o congedo”, sono riportate verificando, rispettivamente, la presenza delle voci di smart-working / CIG – FIS / maternità, congedi parentali, malattia, infortunio. Le voci in questione vengono rilevate dall’intero anno 2023. A tale riguardo, riteniamo improbabile che le suddette condizioni possano riferirsi alla sola giornata del 31/12/2023 (come si potrebbe capire da quanto è indicato nel titolo della tabella 2.3).

  • In assenza di istruzioni specifiche, la condizione di “CIG a zero ore” è ricavata dalla presenza di almeno un giorno interamente non lavorato (assenza per CIG / FIS) nel corso dell’anno. Inoltre, tale condizione non è considerata alternativa rispetto alla “CIG non a zero ore” (un dipendente potrebbe aver avuto entrambe le condizioni, nel corso dell’anno). Lo stesso criterio viene applicato anche alla maternità / paternità rispetto ai congedi parentali (nel senso che un dipendente potrebbe averle avute entrambe nel corso dell’anno).

  • Sempre sulla tabella 2.3, le ore lavorate sono ricavate considerando l’intero anno finale del biennio (2023).

  • Sulla tabella 2.4, vengono considerati anche i dipendenti il cui rapporto è cessato nel corso dell’anno finale del biennio (2023). Segnaliamo che non è possibile distinguere tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (entrambe le condizioni prevedono lo stesso codice sulla denuncia Uniemens).

  • Sempre sulla tabella 2.4, come già detto, per ogni dipendente viene considerata soltanto la prima assunzione e l’ultima cessazione o trasformazione avvenuta nell’anno. In presenza di più rapporti di lavoro nell’anno, viene considerata l’assunzione relativa al primo rapporto (sempreché il dipendente non fosse già in forza all’inizio dell’anno) e la cessazione relativa all’ultimo rapporto. In presenza di ripetute trasformazioni da full-time a part-time e viceversa nel corso dell’anno, viene conteggiata soltanto l’ultima trasformazione.

  • Le righe non presenti sulla stampa si riferiscono ad informazioni non rilevabili dagli archivi Paghe. Tra queste, segnaliamo la condizione di CIG “a rotazione”, il passaggio da o verso un’altra unità produttiva, alcune condizioni di cessazione del rapporto (pensionamenti, prepensionamenti, ecc.).

  • Le tabelle 2.5 (formazione) e 2.6 (selezione e reclutamento) non sono riportate in stampa, in quanto non è possibile compilarle partendo dalle informazioni presenti negli archivi Paghe.

  • Le tabelle 2.7 e 2.8 vengono compilate indicando le retribuzioni lorde relative agli interi anni 2021 (2.7) e 2023 (2.8), per i soli dipendenti in forza rispettivamente al 01/01/2022 ed al 31/12/2023. Restano perciò esclusi i dipendenti cessati entro il 31/12/2021 (2.7) e 31/12/2023 (2.8). Viene considerata la categoria nella quale è inquadrato ciascun dipendente alle date del 01/01/2022 (2.7) e 31/12/2023 (2.8), senza considerare eventuali cambi di categoria nel corso dei rispettivi anni di competenza.

  • Le retribuzioni lorde riportate su tali tabelle sono rilevate dal dettaglio dei cedolini, considerando le somme erogate dal datore di lavoro, che sono totalizzate sulle voci 480 / 482. Vengono considerate inoltre le seguenti voci: 481 / 485 / 4CC / 4CD / 4CE / 4CF (presenti solo in casi particolari).

  • Sempre in merito alle tabelle 2.7 e 2.8, le retribuzioni relative a disabili e categorie protette sono considerate un “di cui” rispetto alle altre categorie. Gli apprendisti, invece, sono considerati come una categoria a parte.

  • Sulle tabelle 2.8 e 2.8.1, come “componenti accessorie del salario” vengono indicati automaticamente solo gli straordinari ed i premi di produttività (questi ultimi corrispondenti alle voci 11A / 11B / 47G / 47H / 10L / 10M / 10P / 10Q). Per quanto riguarda i superminimi, non è chiaro se vadano considerati soltanto quelli “individuali” (come indicato nella tabella 2.8.1) oppure anche quelli previsti da accordi aziendali o territoriali.

  • Sempre in relazione alle tabelle 2.8 e 2.8.1, nei parametri del programma ‘STATIGEN’ è possibile indicare fino a 3 diverse voci da riportare tra le “componenti accessorie del salario”. Le voci in questione vengono considerate al pari degli straordinari e dei premi di produttività: devono essere già comprese tra le somme erogate dal datore di lavoro (voci 480 / 482 / ecc.) e sono riportate su una colonna separata descritta come “Altre voci” (naturalmente, sul rapporto è possibile indicare una diversa descrizione).

  • Relativamente alla tabella 3.1 (suddivisione per unità produttiva e comune), sulla stampa viene riportata una statistica dei dipendenti suddivisi per comune della sede lavorativa. Da questa, si può facilmente ricavare un’analoga statistica per unità produttiva, laddove siano previste più unità produttive.

Precisiamo che i criteri di compilazione relativi a molte sezioni del rapporto non sono specificati in modo chiaro ed esaustivo, nelle istruzioni. Dal momento che è possibile seguire diverse interpretazioni, nella presente comunicazione sono descritti i criteri adottati, in modo che l’Utente possa decidere se concorda o meno con le nostre interpretazioni. La stampa prodotta, quindi, non deve essere considerata vincolante per la compilazione del rapporto.
Occorre anche tenere presente che sulla stampa prodotta sono riportate le informazioni presenti negli archivi Paghe, mentre nel rapporto sono richieste anche altre informazioni, come ad esempio quelle relative alla formazione del personale.

Gennaio 2023
(acred849)
MODELLO DICHIARAZIONE DETRAZIONI

Segnaliamo che è stato aggiornato il modello di dichiarazione delle detrazioni, da presentare al sostituto d’imposta.
Le variazioni effettuate consistono, sostanzialmente, nell’eliminazione delle sezioni non più necessarie dall’anno 2023, a seguito delle modifiche relative alle detrazioni per figli a carico, entrate in vigore a marzo 2022. Possono quindi essere considerati validi anche i modelli eventualmente già consegnati prima del presente aggiornamento.
Ricordiamo che il suddetto modello viene generato tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘STADEIMP’ dall’elenco dei programmi disponibili (si trova al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’).

Settembre 2022
(acred836)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Come anticipato nell’aggiornamento Acred832 del 29/07/2022, abbiamo predisposto un’apposita stampa da utilizzare per la compilazione del rapporto biennale sulla parità di genere.
Ricordiamo che il suddetto rapporto, nella nuova versione prevista dal decreto interministeriale del 29/03/2022, deve essere compilato entro il 30/09/2022, da parte delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti.

Sulla stampa prodotta, sono riportate esclusivamente le informazioni presenti negli archivi Paghe, tuttavia nel rapporto sono richieste ulteriori informazioni, come ad esempio quelle relative alla formazione del personale.
Facciamo presente che i criteri di compilazione, per molte sezioni del rapporto, non sono specificati in modo chiaro ed esaustivo nelle istruzioni. Dal momento che è possibile seguire diverse interpretazioni, nella presente documentazione sono descritti i criteri adottati, in modo che l’Utente possa decidere se concorda o meno con le nostre interpretazioni. La stampa prodotta, quindi, non deve essere considerata vincolante per la compilazione del rapporto.

Per generare la stampa relativa al rapporto biennale, è sufficiente eseguire il programma ‘STATIGEN’ sulla procedura Stampe Accessorie (può essere selezionato dall’elenco dei programmi al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Nei parametri della procedura, occorre indicare Data Iniziale ’01/01/2020’ e Data Finale ’31/12/2021’, corrispondenti rispettivamente all’inizio del primo anno ed alla fine del secondo anno del biennio.
Inoltre, occorre indicare la singola ditta interessata (Ditta Iniziale / Ditta Finale). Nel caso in cui venga indicato un range di codici, la stampa sarà prodotta per tutte le ditte (attive nel periodo) rientranti nel range.

Viene generata la stampa ‘ModelloParitaDiGenere’, da convertire in pdf selezionando ‘A4 Orizzontale’ compresso 17.
La stampa prodotta ricalca, per quanto possibile, lo schema del rapporto biennale previsto dal decreto del 29/03/2022.
Le sezioni, ed in alcuni casi anche le singole righe, che non è possibile compilare, non sono riportate sulla stampa.
A scopo di controllo, viene anche generato un elenco dei dipendenti in formato csv (‘ModelloParitaDiGenere.csv’), nel quale sono riportate tutte le informazioni considerate per la compilazione del rapporto.

Di seguito, riportiamo la descrizione dettagliata dei criteri adottati per generare la stampa prodotta:

  • Tutti i conteggi sono effettuati considerando ciascun dipendente come un’unità, indipendentemente dall’orario svolto (full-time, part-time, intermittente) o dalla durata del rapporto di lavoro.

  • Nei casi in cui sono richiesti i dipendenti “occupati” ad una certa data (sezione 1 “Occupazione totale al 31/12/2021”, tabella 2.1 “Occupazione al 31/12/2020 e al 31/12/2021”, 2.3 “Occupati alle dipendenze al 31/12/2021”, ecc.), si considerano esclusivamente i dipendenti che sono ancora in forza alla data in questione, escludendo quelli cessati nella stessa data o in data precedente.

  • Il criterio descritto al punto precedente viene applicato anche sulle tabelle 2.7 e 2.8: nonostante tali tabelle richiedano dati annuali, nel titolo delle stesse tabelle è indicato “al 01/01/2020” (2.7) e “al 31/12/2021” (2.8). Sia a causa di tale indicazione, sia per coerenza rispetto alle altre tabelle, i dati annuali vengono rilevati dai soli dipendenti ancora in forza alla fine dell’anno di competenza.

  • Per l’inquadramento dei dipendenti (qualifica, contratto, livello, tipo di contratto, tipo di orario, ecc.) viene considerata la versione valida al 31/12/2021, con l’eccezione della tabella 2.1 (per la quale considera anche la versione al 31/12/2020) e 2.7 (versione al 01/01/2020). Per quanto riguarda le trasformazioni, conteggiate nella parte finale della tabella 2.4 (da tempo determinato a indeterminato, da full-time a part-time o viceversa), viene considerata la trasformazione più recente tra quelle avvenute nell’anno 2021.

  • Sulle tabelle 2.1, 2.2 e 2.4, le assunzioni e cessazioni sono conteggiate prendendo a riferimento rispettivamente la situazione di inizio anno (per le assunzioni) e di fine anno (per le cessazioni). Relativamente alle assunzioni, se un dipendente risulta in forza al 31/12/2020, non viene mai conteggiato tra le assunzioni effettuate nell’anno 2021, neppure se è avvenuta prima una cessazione e poi una riassunzione. Per le cessazioni, se il dipendente risulta in forza al 31/12/2021, non viene mai conteggiato tra le cessazioni effettuate nello stesso anno, neppure se è avvenuta prima una cessazione e poi una riassunzione. Riteniamo che, ai fini delle statistiche richieste sul rapporto biennale, le cessazioni e riassunzioni effettuate nello stesso anno siano irrilevanti.

  • La data di “passaggio diretto”, se risulta compilata e successiva alla data di assunzione, viene considerata in sostituzione di quest’ultima, per stabilire se il dipendente risulta “occupato” ad una certa data.

  • Sulle tabelle dove è prevista la condizione di “disabile o categoria protetta”, questa viene attribuita nel caso in cui risulti barrata la casella ‘Disabile ai fini Irap’ sul servizio Dipendente – Altri Dati.

  • Sulle tabelle che prevedono la categoria “apprendisti”, i soggetti che vi rientrano non sono conteggiati tra gli operai o gli impiegati. Sulle tabelle che non prevedono la categoria “apprendisti”, i soggetti in questione sono riportati nelle categorie degli operai (apprendisti operai) o degli impiegati (apprendisti impiegati).

  • Sulla tabella 2.2, viene considerata “promozione” una qualsiasi modifica del livello retributivo attribuito, se avvenuta nell’anno 2021. Da tale criterio sono esclusi gli apprendisti, per i quali non si considerano i passaggi di livello nel corso dell’apprendistato o al termine di quest’ultimo.

  • Sulla tabella 2.3, le condizioni di “lavoro agile” / “dipendenti in CIG” / “dipendenti in aspettativa o congedo”, sono riportate verificando, rispettivamente, la presenza delle voci di smart-working / CIG – FIS / maternità, congedi parentali, malattia, infortunio. Le voci in questione vengono rilevate dall’intero anno 2021. A tale riguardo, riteniamo improbabile che le suddette condizioni possano riferirsi alla sola giornata del 31/12/2021 (come si potrebbe capire da quanto è indicato nel titolo della tabella 2.3).

  • In assenza di istruzioni specifiche, la condizione di “CIG a zero ore” è ricavata dalla presenza di almeno un giorno interamente non lavorato (assenza per CIG / FIS) nel corso dell’anno. Inoltre, tale condizione non è considerata alternativa rispetto alla “CIG non a zero ore” (un dipendente potrebbe aver avuto entrambe le condizioni, nel corso dell’anno). Lo stesso criterio viene applicato anche alla maternità / paternità rispetto ai congedi parentali (nel senso che un dipendente potrebbe averle avute entrambe nel corso dell’anno).

  • Sempre sulla tabella 2.3, le ore lavorate sono ricavate considerando l’intero anno finale del biennio (2021).

  • Sulla tabella 2.4, vengono considerati anche i dipendenti il cui rapporto è cessato nel corso dell’anno finale del biennio (2021). Segnaliamo che non è possibile distinguere tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (entrambe le condizioni prevedono lo stesso codice sulla denuncia Uniemens).

  • Sempre sulla tabella 2.4, come già detto, per ogni dipendente viene considerata soltanto la prima assunzione e l’ultima cessazione o trasformazione avvenuta nell’anno. In presenza di più rapporti di lavoro nell’anno, viene considerata l’assunzione relativa al primo rapporto (sempreché il dipendente non fosse già in forza all’inizio dell’anno) e la cessazione relativa all’ultimo rapporto. In presenza di ripetute trasformazioni da full-time a part-time e viceversa nel corso dell’anno, viene conteggiata soltanto l’ultima trasformazione.

  • Le righe non presenti sulla stampa si riferiscono ad informazioni non rilevabili dagli archivi Paghe. Tra queste, segnaliamo la condizione di CIG “a rotazione”, il passaggio da o verso un’altra unità produttiva, alcune condizioni di cessazione del rapporto (pensionamenti, prepensionamenti, ecc.).

  • Le tabelle 2.5 (formazione) e 2.6 (selezione e reclutamento) non sono riportate in stampa, in quanto non è possibile compilarle partendo dalle informazioni presenti negli archivi Paghe.

  • Le tabelle 2.7 e 2.8 vengono compilate indicando le retribuzioni lorde relative agli interi anni 2019 (2.7) e 2021 (2.8), per i soli dipendenti in forza rispettivamente al 01/01/2020 ed al 31/12/2021. Restano perciò esclusi i dipendenti cessati entro il 31/12/2019 (2.7) e 31/12/2021 (2.8). Viene considerata la categoria nella quale è inquadrato ciascun dipendente alle date del 01/01/2020 (2.7) e 31/12/2021 (2.8), senza considerare eventuali cambi di categoria nel corso dei rispettivi anni di competenza.

  • Le retribuzioni lorde riportate su tali tabelle sono rilevate dal dettaglio dei cedolini, considerando le somme erogate dal datore di lavoro, che sono totalizzate sulle voci 480 / 482. Vengono considerate inoltre le seguenti voci: 481 / 485 / 4CC / 4CD / 4CE / 4CF (presenti solo in casi particolari).

  • Sempre in merito alle tabelle 2.7 e 2.8, le retribuzioni relative a disabili e categorie protette sono considerate un “di cui” rispetto alle altre categorie. Gli apprendisti, invece, sono considerati come una categoria a parte.

  • Sulle tabelle 2.8 e 2.8.1, come “componenti accessorie del salario” vengono indicati automaticamente solo gli straordinari ed i premi di produttività (questi ultimi individuati dalle voci 11A / 11B / 47G / 47H). Per quanto riguarda i superminimi, non è chiaro se vadano considerati soltanto quelli “individuali” (come indicato nella tabella 2.8.1) oppure anche quelli previsti da accordi aziendali o territoriali.

  • Sempre in relazione alle tabelle 2.8 e 2.8.1, nei parametri del programma ‘STATIGEN’ è possibile indicare fino a 3 diverse voci da riportare tra le “componenti accessorie del salario”. Le voci in questione vengono considerate al pari degli straordinari e dei premi di produttività: devono essere già comprese tra le somme erogate dal datore di lavoro (voci 480 / 482 / ecc.) e sono riportate su una colonna separata descritta come “Altre voci” (naturalmente, sul rapporto è possibile indicare una diversa descrizione).

  • Relativamente alla tabella 3.1 (suddivisione per unità produttiva e comune), sulla stampa viene riportata una statistica dei dipendenti suddivisi per comune della sede lavorativa. Da questa, si può facilmente ricavare un’analoga statistica per unità produttiva, laddove siano previste più unità produttive.

Luglio 2022
(acred832)
RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITA’ DI GENERE

Comunichiamo che stiamo predisponendo una stampa da utilizzare per la compilazione del rapporto biennale sulla parità di genere, nella nuova versione prevista dal decreto interministeriale del 29/03/2022.
Il suddetto rapporto deve essere compilato entro il 30/09/2022, da parte delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti.

La stampa che stiamo predisponendo sarà rilasciata prevedibilmente nella prima metà di settembre e riporterà, tra i dati richiesti sul rapporto, quelli che possono essere ricavati dagli archivi Paghe. Segnaliamo che una parte rilevante dei dati richiesti sul rapporto non è presente negli archivi Paghe, quindi non potrà essere riportata sulla stampa in questione.
Facciamo inoltre presente che, ad oggi, non esiste una documentazione dettagliata dei dati richiesti sul rapporto (è disponibile soltanto una “guida” del servizio on-line messo a disposizione dal Ministero del Lavoro). Di conseguenza, per alcuni dei dati richiesti è possibile adottare diverse interpretazioni.
Tenendo conto di quanto sopra precisato, la stampa prodotta ricalcherà, per quanto possibile, lo schema del rapporto.

Marzo 2022
(acred821)
MODELLO DETRAZIONI – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, è stata aggiunta una nuova opzione sul programma ‘STADEIMP’ (Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), utilizzato per produrre la stampa del modello di richiesta delle detrazioni.
La nuova opzione consente di escludere, dalla stampa, i dati anagrafici dei figli minori di 21 anni: può quindi essere utilizzata solamente se è stato richiesto di riportare, sulla stampa del modello, i dati anagrafici dei familiari a carico per detrazioni (quest’ultima opzione è stata rilasciata con l'aggiornamento di settembre 2018 Acred703).

Precisiamo tuttavia che, per l’anno 2022, ogni figlio a carico rientra nel conteggio per l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli (art. 12, comma 1-bis, del TUIR). A tale riguardo, nella circolare n. 4 del 18/02/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel conteggio in questione, vanno considerati anche i figli a carico nati nel periodo marzo – dicembre 2022 (quindi sicuramente di età inferiore a 21 anni).
Di conseguenza, a nostro avviso è opportuno che il dipendente comunichi, per l’anno 2022, anche i figli a carico di età inferiore a 21 anni: sebbene tali figli, dal mese di marzo 2022, non diano luogo alle detrazioni previste dal comma 1 dell’art. 12 del TUIR, rientrano comunque nel conteggio dei figli per l’ulteriore detrazione prevista dal comma 1-bis.

Marzo 2022
(acred820)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

A seguito delle richieste pervenuteci, sul programma ‘STASSDOM’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 2.1 ‘CU e altre certificazioni’) è stata aggiunta una nuova opzione, che consente di escludere i giorni di assenza non retribuita (considerando le voci di assenza che non danno luogo alle detrazioni) dal periodo di lavoro indicato sulla stampa.
La nuova opzione ha effetto soltanto se viene richiesto di indicare il periodo di lavoro sulla stampa prodotta, attraverso la preesistente opzione ‘Indica la durata del rapporto di lavoro’.

Gennaio 2022
(acred812)
MODELLI DETRAZIONI FISCALI / TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Segnaliamo che è stato aggiornato il modello per la richiesta delle detrazioni fiscali e la comunicazione relativa al bonus fiscale L. 21/2020, in relazione alle variazioni fiscali decorrenti dall’anno 2022 (vedere Variazioni fiscali anno 2022).

Ricordiamo che i modelli in questione possono essere prodotti tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando i seguenti programmi dall’elenco (entrambi al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’):

  • STADEIMP – Modello per la richiesta delle detrazioni. E’ stato modificato il limite relativo ai redditi minimi (aumentato ad E. 15.000) ed è stata aggiunta la segnalazione che, dal mese di marzo 2022, le detrazioni spettano solo per i figli a carico di età superiore a 21 anni.

  • STABONUL – Comunicazione per il bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”). E’ stato aggiunto il riferimento alla L. 234/2021 e sono stati tolti tutti i riferimenti all’ulteriore detrazione L. 21/2020. Inoltre, nella sezione informativa sono state aggiornate le condizioni di spettanza del bonus fiscale.

Segnaliamo che i modelli in questione potrebbero subire ulteriori variazioni, a seguito delle indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate (anche a causa delle modifiche relative alle detrazioni per figli, decorrenti da marzo 2022).
Rimane facoltà dell’Utente decidere di produrre i modelli in questione, oppure attendere le indicazioni dell’Agenzia.

Maggio 2021
(acred795)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

A seguito delle richieste pervenuteci, sul programma ‘STASSDOM’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 2.1 ‘CU e altre certificazioni’) è stata aggiunta una nuova opzione per riportare, in aggiunta ai giorni relativi all’intero periodo di lavoro nell’anno, anche il numero di giorni suddiviso per semestre. Ricordiamo che l’indicazione dei giorni relativi all’intero periodo viene attivata tramite la corrispondente opzione.

Ottobre 2020
(acred776)
DMAG MENSILE – NUMERO DENUNCIA

Sul servizio Dipendente – Inquadramento, finestra Ulteriori Dati Inps, è stato aggiunto il campo Numero Denuncia, nella sezione relativa alle codifiche per la denuncia DMAG. Precisiamo Il nuovo campo è opzionale e consente di indicare il numero della denuncia sulla quale occorre riportare il dipendente, in alternativa al numero della denuncia indicato sulla sede lavorativa (servizio Ditta – Sedi Attività) alla quale risulta agganciato lo stesso dipendente.
In particolare, il campo Numero Denuncia può essere utilizzato per riportare i dipendenti assunti a seguito di “emersione” (circolare Inps n. 101 del 11/09/2020) su apposite posizioni contributive: a tale scopo, è sufficiente indicare un diverso numero denuncia sui dipendenti interessati, generare i dati relativi al DMAG mensile ed indicare il nuovo codice CIDA nella sezione aziendale della corrispondente denuncia (solo il primo mese, nei mesi successivi il codice CIDA viene riportato automaticamente dalla procedura di generazione dei dati).

Febbraio 2021
(acred789)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Ricordiamo che le certificazioni relative ai lavoratori domestici esclusi dalla Certificazione Unica, possono essere prodotte utilizzando il programma ‘STASSDOM’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2020’ e Data Finale ‘31-12-2020’.
Tramite le opzioni disponibili, è possibile scegliere se indicare o non indicare i contributi previdenziali sulla stampa della certificazione (i contributi vengono rilevati dalle buste paga dell’anno di competenza).
Inoltre, è possibile scegliere se includere o non includere, nel totale, il valore convenzionale di vitto e alloggio (anche nel caso in cui non sia incluso nel totale, tale valore viene comunque riportato in stampa).
Precisiamo che i lavoratori domestici il cui datore di lavoro è sostituto d’imposta (esempio: interinali), vengono esclusi dalla stampa prodotta tramite il programma ‘STASSDOM’, in quanto per tali lavoratori deve essere prodotta la CU.

Gennaio 2021
(acred787)
MODELLI DETRAZIONI E BONUS

Con il presente aggiornamento, rilasciamo alcune modifiche sui modelli per la dichiarazione delle detrazioni e per la comunicazione relativa al bonus e all’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Per quanto riguarda il modello per la dichiarazione delle detrazioni, generato tramite il programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), è stata aggiunta la possibilità di scegliere se la “detrazione minima” deve essere attribuita nella misura prevista per il tempo determinato o indeterminato.
Nel caso in cui il modello in questione fosse già stato stampato e consegnato, lasciamo valutare all’Utente se la modifica è tale da rendere necessaria la ristampa (a nostro avviso, la modifica interessa un numero limitato di casi).
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781, abbiamo rilasciato una nuova opzione, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, che consente di scegliere la modalità di calcolo della detrazione per redditi minimi.

Sulla comunicazione relativa al bonus e all’ulteriore detrazione L. 21/2020, generata tramite il programma ‘STABONUL’ dalla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), sono stati modificati i riferimenti normativi, sia sulla prima che sulla seconda pagina. Inoltre, sono state modificate alcune parti del testo, cercando di rendere più chiare le scelte a disposizione del dipendente ed il criterio adottato automaticamente dal sostituto nel caso in cui il modello non venga restituito o venga restituito non compilato.

Febbraio 2020
(acred748)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Ricordiamo che le certificazioni relative ai lavoratori domestici, esclusi dalla Certificazione Unica, possono essere prodotte utilizzando il programma ‘STASSDOM’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2019’ e Data Finale ‘31-12-2019’.
Tramite le opzioni disponibili, è possibile scegliere se indicare o non indicare i contributi previdenziali sulla stampa della certificazione (i contributi vengono rilevati dalle buste paga dell’anno di competenza).
Inoltre, è possibile scegliere se includere o non includere, nel totale, il valore convenzionale di vitto e alloggio (se non è incluso, tale valore riportato in stampa dopo il totale).
Precisiamo che i lavoratori domestici il cui datore di lavoro è sostituto d’imposta (esempio: interinali), vengono esclusi dalla stampa prodotta tramite il programma ‘STASSDOM’, in quanto per tali lavoratori deve essere prodotta la CU.

Febbraio 2019
(acred713)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Ricordiamo che le certificazioni relative ai lavoratori domestici, esclusi dalla Certificazione Unica, possono essere prodotte utilizzando il programma ‘STASSDOM’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2018’ e Data Finale ‘31-12-2018’.
Tramite le opzioni disponibili sul programma ‘STASSDOM’, è possibile scegliere se indicare o non indicare i contributi previdenziali sulla stampa della certificazione (i contributi vengono rilevati dalle buste paga dell’anno di competenza).
Precisiamo che i lavoratori domestici il cui datore di lavoro è sostituto d’imposta (esempio: interinali), vengono esclusi dalla stampa prodotta tramite il programma ‘STASSDOM’, in quanto per tali lavoratori deve essere prodotta la CU.

Ottobre 2018
(acred704)
MODELLO DICHIARAZIONE DETRAZIONI

Sul modello per la dichiarazione delle detrazioni, generato tramite il programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), è stata aggiunta un’ulteriore indicazione, sulla base delle richieste pervenuteci a seguito delle modifiche rilasciate con l’aggiornamento di settembre 2018 Acred703.

La nuova indicazione è riportata sulla prima pagina, dopo i dati anagrafici, e consente al dipendente di dichiarare se la sua iscrizione alle forme pensionistiche obbligatorie è precedente oppure successiva al 31/12/1995 (ricordiamo che tale informazione è richiesta sulle denunce Uniemens).

Settembre 2018
(acred703)
MODELLO DICHIARAZIONE DETRAZIONI

Sul modello per la dichiarazione delle detrazioni, generato tramite il programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), sono state aggiunte alcune righe relative a indicazioni precedentemente non previste, sulla base delle richieste pervenuteci dagli Utenti.

Le nuove righe, riportate nella prima o nella seconda pagina, permettono al dipendente di indicare:

  • la data della prima assunzione, se successiva al 01/01/2007;
  • la richiesta di rapportare / non rapportare la detrazione minima (spettante per redditi non superiori ad E. 8.000) al periodo di lavoro nell’anno;
  • se condizione di detrazione forfettaria sul Tfr già usufruita nel corso dello stesso anno.

Nella pagina delle “avvertenze”, sono state aggiunte alcune spiegazioni in merito alla suddetta detrazione minima.

Sempre su richiesta, in corrispondenza del programma ‘STADEIMP’ è stata messa a disposizione un’opzione che consente di riportare in stampa anche i dati anagrafici dei familiari. Barrando la nuova casella, sul modello vengono riportati i dati dei familiari che risultano a carico (e dell’eventuale coniuge non a carico) e vengono barrate le corrispondenti caselle previste. Ovviamente, i dati dei familiari vengono rilevati dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’.
Precisiamo che, a nostro avviso, è consigliabile compilare il modello con i soli dati anagrafici “non variabili” del dipendente (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita), quindi senza barrare le caselle ‘Riporta dati anagrafici completi’ e ‘Riporta dati anagrafici familiari’; ovviamente, ciascun Utente può scegliere l’impostazione che ritiene opportuna.

Segnaliamo infine che, con il presente aggiornamento, il modello per la dichiarazione delle detrazioni ed il modello per la richiesta degli ANF sono state messi a disposizione sulla procedura Stampe Accessorie degli utenti “esterni”.

Maggio 2018
(acred688)
STAMPE ACCESSORIE – NUOVI PARAMETRI

Sulla procedura Stampe Accessorie del menù Amministrazione del Personale, sono stati aggiunti due nuovi campi per l’indicazione delle opzioni relative al programma selezionato: il campo ‘Opzioni del programma’ è stato rinominato ‘Opzioni del programma 1’ e sono stati aggiunti i campi ‘Opzioni del programma 2’ e ‘Opzioni del programma 3’.

Anche sulla procedura Stampe Accessorie a disposizione degli Utenti Esterni sono stati aggiunti dei nuovi campi: adesso è possibile indicare un ‘Mese Iniziale’ ed un ‘Mese Finale’ per delimitare il periodo interessato (in precedenza era previsto un solo ‘Mese di competenza’). Occorre tenere presente che alcuni programmi, tra quelli disponibili per gli Utenti Esterni, continuano a fare riferimento ad un solo mese (a riguardo, viene riportata un’indicazione nell’apposito elenco).
In particolare, è possibile fare riferimento ad un periodo plurimensile sulle seguenti stampe:

  • Elenco dipendenti in forza (002)
  • Controllo scadenze dipendenti (003)
  • Elenco dipendenti con variazioni contrattuali (004)
  • Stampa periodi di malattia, maternità, infortunio (005)
  • Statistica ore lavorate per categorie (006)

Precisiamo che, su entrambe le procedure, restano validi i parametri di lancio già memorizzati, ovviamente a meno che non si debbano utilizzare nuove opzioni riportate nei campi aggiunti con il presente aggiornamento.

Maggio 2018
(acred688)
STAMPE ACCESSORIE – MODELLO ANF/DIP

E’ stata aggiornata la stampa del modello ANF/DIP SR16, generata tramite il programma ‘STADEANF’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’), per allinearla alla nuova versione del modello scaricabile dal sito Inps.
Restano valide le opzioni precedentemente disponibili, documentate con l’aggiornamento di aprile 2016 Acred608.

Giugno 2017
(acred655)
STAMPE ACCESSORIE – MODELLO ANF/DIP

Sulla base delle richieste pervenuteci, è stato modificato il programma ‘STADEANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’): nel caso in cui venga selezionata l’opzione “Con familiari per ANF”, vengono automaticamente esclusi i dipendenti per i quali gli ANF risultano disabilitati oppure sono decaduti (in anni precedenti) per effetto della data di scadenza impostata sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’.

Ottobre 2016
(acred624)
STAMPA CERTIFICAZIONI ‘STASSDIP’

Ricordiamo che, tramite il programma ‘STASSDIP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 2.1 ‘CU e altre Certificazioni’), è possibile produrre la stampa delle certificazioni previste per i rapporti cessati.
Come indicato nell’aggiornamento di marzo 2009 Acred364, la stampa viene prodotta per i dipendenti cessati nel periodo indicato, riportando le somme imponibili ai fini previdenziali e le eventuali somme soggette a detassazione.

Con il presente aggiornamento, sulla stampa prodotta sono riportate anche le informazioni relative alla destinazione del Tfr, presenti sul servizio Dipendente – Inquadramento: data scelta, modulo compilato, destinatario. In caso di destinazione del Tfr alla previdenza complementare, viene riportato anche il fondo destinatario e la relativa data di adesione.

Luglio 2016
(acred617)
STAMPE ACCESSORIE – ARCHIVIAZIONE

E’ possibile effettuare l’archiviazione del modello ANF/DIP SR16 e del modello di Dichiarazione delle Detrazioni.
La funzionalità di archiviazione è disponibile solo per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Ricordiamo che entrambi i modelli vengono prodotti tramite la procedura Stampe Accessorie:

  • il modello ANF/DIP SR16 viene prodotto tramite il programma ‘STADEANF’, disponibile nell’elenco dei programmi al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’ (aggiornamento di aprile 2016 Acred608);

  • il modello di Dichiarazione delle Detrazioni viene prodotto tramite il programma ‘STADEIMP’, disponibile nell’elenco dei programmi al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’ (aggiornamento di gennaio 2008 Acred326).

Per effettuare l’archiviazione delle suddette stampe, al momento della selezione del programma interessato (STADEANF / STADEIMP) è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato.
Inoltre, tramite l’apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno (in caso di rettifiche); precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).

Attraverso il procedimento di archiviazione, le stampe in questione (‘anf-dip’ / ‘detrazioni’) vengono automaticamente convertite in PDF, oltre che suddivise e classificate a livello di singola ditta.

Aprile 2016
(acred608)
STAMPE ACCESSORIE – MODELLO ANF/DIP

E’ possibile produrre la stampa del modello ANF/DIP SR16, da utilizzare per la richiesta di erogazione degli ANF.

La stampa del modello può essere prodotta tramite il programma ‘STADEANF’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Al lancio del programma, sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Ordine e tipo di stampa: consente di scegliere tra la stampa di un singolo modello senza dati anagrafici, oppure la stampa di un modello per ciascun dipendente, con l’indicazione dei corrispondenti dati anagrafici; in quest’ultimo caso, occorre selezionare il criterio di ordinamento delle aziende e dei dipendenti.

  • Riporta dati anagrafici completi: se barrata, in relazione al dipendente vengono compilati anche la cittadinanza, la residenza, i recapiti telefonici, l’indirizzo mail e lo stato civile, altrimenti vengono compilati soltanto il nome e cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita.

  • Riporta dati anagrafici familiari: se barrata, vengono riportati in stampa anche i dati anagrafici dei familiari inseriti sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, per i quali è stata barrata la casella ‘Assegno o quote’.

  • Seleziona solo i dipendenti assunti nel periodo indicato: se barrata, seleziona i soli dipendenti assunti nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale, altrimenti considera tutti i dipendenti in forza nello stesso periodo.

  • Con familiari per ANF: se barrata, vengono considerati soltanto i dipendenti con familiari per ANF (vedi sopra), altrimenti riporta in stampa anche i dipendenti senza familiari per ANF.

Viene prodotta la stampa ‘ANF-dip’, direttamente in formato PDF, che può essere consegnata ai dipendenti interessati.
Il modello prodotto è conforme allo schema previsto dall’Inps (nonostante la grafica sia leggermente diversa).
Ricordiamo che, sul sito Inps, è disponibile lo stesso modello in formato PDF, scaricabile ed eventualmente compilabile direttamente con Adobe Reader.

Luglio 2015
(acred577)
MODELLO DICHIARAZIONE DETRAZIONI

Su richiesta, è stata apportata una modifica (puramente formale) al modello di dichiarazione delle detrazioni, generato tramite il programma ‘STADEIMP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.2).
Tra le opzioni del programma, la casella precedentemente descritta come ‘Aggiungi dichiarazione coniuge’ figura adesso come ‘Aggiungi dichiarazione 2° genitore’. Barrando tale casella, sulla stampa viene riportata la sezione relativa alla “Dichiarazione del 2° genitore”, con le stesse funzioni della precedente “Dichiarazione del coniuge”.

Febbraio 2014
(acred525)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E’ possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all’anno 2013.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma ‘STASSDOM’ (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale ‘01/01/2013’ e data finale ‘31/12/2013’. Tramite l’opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta (‘st-lavdomestico’), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all’Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l’importo effettivamente versato nell’anno, secondo un criterio di cassa.

Febbraio 2013
(acred486)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E’ possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all’anno 2012.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma ‘STASSDOM’ (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale ‘01/01/2012’ e data finale ‘31/12/2012’. Tramite l’opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta (‘st-lavdomestico’), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all’Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l’importo effettivamente versato nell’anno, secondo un criterio di cassa.

Febbraio 2012
(acred457)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E’ possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all’anno 2011.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma ‘STASSDOM’ (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale ‘01/01/2011’ e data finale ‘31/12/2011’. Tramite l’opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta (‘st-lavdomestico’), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all’Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l’importo effettivamente versato nell’anno, secondo un criterio di cassa.

Febbraio 2011
(acred422)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E’ possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all’anno 2010.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma ‘STASSDOM’ (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale ‘01/01/2010’ e data finale ‘31/12/2010’. Tramite l’opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta (‘st-lavdomestico’), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all’Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l’importo effettivamente versato nell’anno, secondo un criterio di cassa.

Febbraio 2010
(acred395)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E' possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all'anno 2009.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma 'STASSDOM' (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale '01/01/2009' e data finale '31/12/2009'. Tramite l'opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta ('st-lavdomestico'), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all'Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l'importo effettivamente versato nell'anno, secondo un criterio di cassa.

Marzo 2009
(acred364)
STAMPE ACCESSORIE - CERTIFICAZIONI RAPPORTI CESSATI

E' possibile produrre automaticamente la stampa delle certificazioni di seguito elencate:

  • certificazione delle somme imponibili ai fini previdenziali Inps, con l'indicazione dei contributi obbligatori a carico del dipendente e (evidenziato a parte) dell'eventuale contributo aggiuntivo 1%; tramite un'apposita opzione, è possibile scegliere di produrre la certificazione solo in presenza del contributo aggiuntivo;
  • certificazione delle somme assoggettate a detassazione, con l'indicazione della corrispondente imposta sostitutiva.

Entrambe le certificazioni vengono prodotte in relazione ai soli lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro risulta cessato nel periodo considerato. E' possibile generare, adesso, le certificazioni relative ai rapporti cessati nei mesi precedenti.
Per produrre le stampe sopra indicate, occorre selezionare il programma 'STASSDIP' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 2.1), indicando la data iniziale e finale del periodo da considerare.

Febbraio 2009
(acred361)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E' possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all'anno 2008.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma 'STASSDOM' (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale '01/01/2008' e data finale '31/12/2008'. Tramite l'opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta ('st-lavdomestico'), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all'Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l'importo effettivamente versato nell'anno, secondo un criterio di cassa.

Gennaio 2009
(acred358)
FAMILIARI A CARICO PER DETRAZIONI

Abbiamo predisposto una nuova opzione per la stampa della dichiarazione di spettanza delle detrazioni (procedura Stampe Accessorie - programma 'STADEIMP'), sulla base delle richieste pervenuteci da alcuni Utenti.

Tramite la nuove opzione, disponibile al lancio del programma, è possibile selezionare i soli soggetti che risultano avere familiari a carico. Precisiamo che restano comunque valide le dichiarazioni eventualmente già stampate.

Febbraio 2008
(acred329)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E' possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all'anno 2007.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma 'STASSDOM' (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale '01/01/2007' e data finale '31/12/2007'. Tramite l'opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta ('st-lavdomestico'), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all'Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l'importo effettivamente versato nell'anno, secondo un criterio di cassa.

Gennaio 2008
(acred326)
DICHIARAZIONE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Abbiamo aggiornato la stampa della dichiarazione relativa alle detrazioni d'imposta, da compilare obbligatoriamente con cadenza annuale (a partire dall'anno 2008), da parte dei dipendenti e dei collaboratori, per richiedere al sostituto d'imposta l'applicazione delle detrazioni spettanti.
La stampa in questione viene prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: utilizzare il programma 'STADEIMP' (elenco programmi punto 3.2) indicando come Data Iniziale '01-01-2008' e Data Finale '31-01-2008'. Sono disponibili le stesse opzioni degli anni precedenti, compresa la possibilità di produrre un singolo modello senza dati anagrafici.
Precisiamo che, compilando i campi Data Iniziale e Data Finale in modo diverso da quanto sopra indicato, si ottiene la stampa di tutti i soggetti che sono stati in forza nel periodo compreso tra le due date.
La stampa prodotta è identificata col nome 'detrazioni'. Nella versione attuale, ogni dichiarazione è costituita da 3 pagine:

  • la prima pagina corrisponde al modello da utilizzare per indicare le detrazioni spettanti (coincide sostanzialmente con quello degli anni precedenti, con l'aggiunta della nuova detrazione derivante dalla presenza di almeno 4 figli a carico);
  • la seconda pagina è costituita da un prospetto sul quale devono essere indicati i codici fiscali del coniuge e dei familiari a carico; è prevista anche l'indicazione (seppure non obbligatoria) degli altri dati anagrafici dei familiari;
  • la terza pagina riporta le avvertenze per la compilazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente.

Segnaliamo che, per stampare la dichiarazione, occorre utilizzare il formato A4 con compressione 15.

Febbraio 2007
(acred305)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E' possibile produrre la certificazione delle somme corrisposte ai lavoratori domestici, relativamente all'anno 2006.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma 'STASSDOM' (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale '01/01/2006' e data finale '31/12/2006'. Tramite l'opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta ('st-lavdomestico'), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all'Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l'importo effettivamente versato nell'anno, secondo un criterio di cassa.

Marzo 2006
(acred279)
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

E' stata predisposta la stampa di una certificazione annuale delle somme corrisposte ai lavoratori domestici.
La certificazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie: selezionare il programma 'STASSDOM' (elenco programmi al punto 2.1), indicando data iniziale '01/01/2005' e data finale '31/12/2005'. Tramite l'opzione relativa ai contributi, possono essere selezionate diverse modalità di indicazione degli stessi sulla certificazione.
Sulla stampa prodotta ('st-lavdomestico'), viene riportato il totale delle somme corrisposte al netto delle trattenute previdenziali, le eventuali retribuzioni in natura ed il trattamento di fine rapporto erogato.
Per quanto riguarda i contributi versati, è possibile non indicarli, oppure indicare le somme dovute all'Inps rilevandole dalle buste paga secondo un criterio di competenza; in alternativa, sulla certificazione possono essere predisposte alcune righe da utilizzare per indicare manualmente l'importo effettivamente versato nell'anno, secondo un criterio di cassa.

Gennaio 2003
(paghe 122)
MODELLO PER RICHIESTA DETRAZIONI

E’ stato modificato il modello per la richiesta delle detrazioni d’imposta, sulla base delle nuove disposizioni in vigore per l’anno 2003. Le principali modifiche riguardano, in particolare, le informazioni relative al calcolo della deduzione base.
Il modello viene prodotto tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma ‘STADEIMP’, secondo le stesse modalità previste per gli anni precedenti. Ricordiamo che la stampa generata (‘detrazioni’) può essere prodotta sia su stampante laser che su stampante ad aghi, utilizzando in quest’ultimo caso la carta da lettera a striscia continua. In entrambi i casi, al momento dell’invio sulla stampante, l’opzione ‘Compresso’ deve essere impostata a ‘12’.

Febbraio 2002
(paghe105)
MODELLO PER RICHIESTA DETRAZIONI

E' stato modificato il modello per la richiesta delle detrazioni d'imposta, sulla base delle nuove disposizioni in vigore per l'anno 2002. Le principali modifiche riguardano le informazioni da compilare in presenza di familiari a carico.
Il modello viene prodotto tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma 'STADEIMP', secondo le stesse modalità previste per gli anni precedenti. Ricordiamo che la stampa generata ('detrazioni') può essere prodotta sia su stampante laser che su stampante ad aghi, utilizzando in quest'ultimo caso la carta da lettera a striscia continua. In entrambi i casi, al momento dell'invio sulla stampante, l'opzione 'Compresso' deve essere impostata a '12'.