LAVORO AUTONOMO

Gennaio 2025
(comunicazione
03/01/2025
)
CONGUAGLIO INAIL COLLABORATORI / AMMINISTRATORI

Segnaliamo che, prima della presente comunicazione, in presenza di un conguaglio Inail con adeguamento al massimale annuale, che comportava la restituzione di una parte della ritenuta al collaboratore / amministratore, la suddetta restituzione non veniva effettuata, a meno che non risultasse indicata l’aliquota Inail nel campo Quantità della voce 554.

Ricordiamo che, dal mese di gennaio 2024, non è necessario indicare l’aliquota Inail nel campo Quantità della voce 554, in quanto viene rilevata automaticamente dai tassi indicati sulle posizioni Inail (aggiornamento di gennaio 2024 Acred879).
Tuttavia, al momento del conguaglio Inail di fine anno, nel caso in cui doveva essere restituita una parte della ritenuta al collaboratore / amministratore, la restituzione non avveniva a causa di un errore sulla voce interessata (561).

A seguito della presente comunicazione, il problema è stato risolto: rielaborando le buste paga dei soggetti interessati, ossia i collaboratori / amministratori ai quali è stata effettuata la trattenuta Inail sull’imponibile eccedente il massimale, viene correttamente restituita la somma trattenuta sull’imponibile eccedente il massimale.
Ricordiamo che la somma restituita al collaboratore / amministratore è riportata nel campo Importo Totale della voce 561.

Dicembre 2024
(acred905)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). È inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2024, corrispondono ad E. 1.601,78 (minimale) ed E. 2.974,73 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.688,23 (minimale) ed E. 3.135,28 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre.
Il minimale e il massimale annui sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed il minimale e massimale annui, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza rispetto al massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale annuo secondo i criteri sopra descritti.

Agosto 2024
(acred900)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Con il presente aggiornamento vengono modificati gli importi del minimale e massimale Inail in vigore dal mese di luglio 2024, adeguandoli ai valori annuali indicati nel decreto ministeriale n. 114 del 5/07/2024.

Gli importi del minimale e massimale Inail, ricavati dai valori annuali indicati nel decreto ministeriale, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori / amministratori E. 1.688,23
  • massimale mensile collaboratori / amministratori E. 3.135,28

Precisiamo che, rispetto agli importi rilasciati con l’aggiornamento di luglio 2024 Acred897 (calcolati sulla base dell’indice FOI di rivalutazione), risultano differenze di pochi centesimi su base mensile.

Luglio 2024
(acred897)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Segnaliamo che non sono stati ancora pubblicati i valori dei minimali e massimali Inail in vigore dal mese di luglio 2024.
Da parte nostra, comunque, abbiamo calcolato i nuovi valori applicando l’indice FOI di rivalutazione (5,40%).

In attesa della pubblicazione da parte dell’Inail, vengono applicati i seguenti valori dal mese di luglio 2024:

  • minimale mensile collaboratori / amministratori E. 1.688,27
  • massimale mensile collaboratori / amministratori E. 3.135,36
  • imponibile convenzionale giornaliero (soggetti gestiti solo ai fini Inail) E. 67,53.

Ricordiamo che, per i collaboratori e gli amministratori, l’adeguamento dell’imponibile al minimale o massimale annuo viene effettuato automaticamente alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.

Gennaio 2024
(acred879)
RITENUTA INAIL COLLABORATORI

A partire dal mese di gennaio 2024, per i collaboratori viene automaticamente trattenuta la quota a loro carico del premio Inail. A tale scopo, viene determinata automaticamente l’aliquota applicata per l’anno in corso (2024), considerando i tassi relativi alla rata indicati sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Nel caso in cui per un collaboratore sia stata definita una “ripartizione” su più posizioni Inail (a livello di dipendente o di posizione), l’aliquota viene determinata effettuando una media dei tassi presenti su ciascuna posizione, in proporzione alle percentuali di ripartizione.

L’aliquota così determinata, espressa in forma di percentuale, viene riportata nel campo Quantità della voce 554.
Ricordiamo che nel campo Importo Unitario della voce 554 viene riportato l’imponibile Inail, mentre nel campo Importo Totale della stessa voce viene riportata la trattenuta effettuata: quest’ultima corrisponde a 1/3 del premio Inail, calcolato in base all’aliquota indicata nel campo Quantità e maggiorato dell’addizionale 1%.

In conseguenza del nuovo automatismo sopra descritto, dal mese di gennaio 2024 non occorre indicare l’aliquota Inail nel campo Quantità della voce 554, per effettuare la corrispondente trattenuta ai collaboratori.
Rimane comunque possibile “forzare” l’aliquota da considerare per la trattenuta, indicandola nel campo Quantità della voce 554. Di conseguenza, dal mese di gennaio 2024 occorre annullare le aliquote indicate nel campo Quantità della voce 554, effettuando un’opportuna storicizzazione sulle Voci Fisse (come più avanti precisato).

Ricordiamo che la trattenuta non viene calcolata nel caso in cui, sul soggetto in questione, sia stata impostata l’opzione ‘Amministratori su convenzionale’ nel campo ‘Criteri particolari’ del servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere gli aggiornamenti di giugno 2019 Acred726 e aprile 2019 Acred718).

Nel caso in cui, per particolari motivi, si preferisse non applicare automaticamente la trattenuta ai collaboratori, sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 076, indicandola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (elenco voci fisse, 5.1 Collaboratori). Così facendo, la trattenuta verrebbe effettuata soltanto ai soggetti sui quali risulta indicata l’aliquota nel campo Quantità della voce 554 (come avveniva fino al mese di dicembre 2023).

ATTENZIONE: Sui soggetti per i quali risulta presente la voce 554 sulle Voci Fisse, con l’aliquota Inail indicata nel campo Quantità, occorre intervenire effettuando una storicizzazione in data 01/01/2024 ed eliminando la voce 554.

Dicembre 2023
(acred875)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). È inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2023, corrispondono ad E. 1.481,73 (minimale) ed E. 2.751,78 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.601,78 (minimale) ed E. 2.974,73 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre.
Il minimale e il massimale annui sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed il minimale e massimale annui, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza rispetto al massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale annuo secondo i criteri sopra descritti.

Agosto 2023
(acred866)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI COLLABORATORI

In attesa della circolare Inail, sono stati aggiornati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi ai collaboratori, da applicare nel secondo semestre del 2023, sulla base degli importi indicati nel decreto ministeriale n. 89 del 21/06/2023.

I nuovi valori, applicati a partire dalle buste paga di agosto 2023, sono i seguenti:
  • minimale mensile collaboratori / amministratori E. 1.601,78;
  • massimale mensile collaboratori / amministratori E. 2.974,73.

Ricordiamo che, per i collaboratori e gli amministratori, l’imponibile Inail annuale viene adeguato automaticamente al minimale ed al massimale annui nel mese di dicembre o nel mese di cessazione del rapporto.

Dicembre 2022
(acred845)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2022, corrispondono ad E. 1.454,08 (minimale) ed E. 2.700,43 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.481,73 (minimale) ed E. 2.751,78 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre.
Il minimale e il massimale annui sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed il minimale e massimale annui, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza rispetto al massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale annuo secondo i criteri sopra descritti.

Luglio 2022
(acred830)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sulla base della circolare Inail n. 26 del 14/07/2022, sono stati aggiornati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi a collaboratori e amministratori, da applicare nel secondo semestre del 2022.

I valori che vengono applicati a partire dal mese di luglio 2022 sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori / amministratori E. 1.481,73
  • massimale mensile collaboratori / amministratori E. 2.751,78

Ricordiamo che, per i collaboratori e gli amministratori, l’adeguamento dell’imponibile al minimale o massimale annuo viene effettuato automaticamente alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.

Marzo 2022
(comunicazione
16/03/2022
)
DENUNCE UNIEMENS COLLABORATORI

Con gli aggiornamenti di febbraio 2022 Acred818 e Acred819, sono state aggiornate le aliquote contributive relative a collaboratori e amministratori, applicando l’aumento dell’aliquota DIS-COLL secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 25 del 11/02/2022 e recuperando automaticamente i contributi arretrati relativi al mese di gennaio 2022.
Ricordiamo che la nuova aliquota (35,03%) è stata applicata a partire dall’elaborazione del mese di febbraio.

Come indicato dall’Inps nel comunicato stampa del 14/02/2022, le denunce Uniemens relative al mese di gennaio 2022 sono state accettate con l’indicazione della precedente aliquota (34,23%): quest’ultima viene modificata dall’Inps “in fase di accettazione delle denunce”, trasformandola nella nuova aliquota (35,03%).
La possibilità di inviare le denunce Uniemens con la vecchia aliquota, non è stata invece prevista per il mese di febbraio 2022, nonostante fossero state avanzate richieste in tal senso sul forum di Assosoftware.

Per le aziende che applicano il criterio di “competenza”, sulle denunce Uniemens è indicato lo stesso mese di competenza delle buste paga: per tali aziende, quindi, sulla denuncia Uniemens di febbraio è stata riportata la nuova aliquota.
Per le aziende che applicano il criterio di “cassa”, invece, sulle denunce Uniemens è indicato il mese di competenza successivo rispetto a quello delle buste paga. Per tali aziende, sulle denunce Uniemens derivanti dall’elaborazione di gennaio, che figurano come relative al mese di febbraio, è riportata la vecchia aliquota: per le denunce in questione, il software di controllo emetterebbe perciò una segnalazione di errore relativa all’aliquota.

A seguito della presente comunicazione, sulle denunce Uniemens derivanti dall’elaborazione del mese di gennaio viene riportata automaticamente la nuova aliquota del 35,03%, in sostituzione della vecchia aliquota del 34,23%.
La sostituzione dell’aliquota viene effettuata dalla procedura ‘Invio Telematico Uniemens’, riportando la nuova aliquota direttamente sul file XML da inviare, senza che sia necessario modificare la denuncia presente in archivio.
Ricordiamo che la stessa soluzione è stata adottata in occasione del precedente aumento dell’aliquota DIS-COLL, anch’esso comunicato tardivamente da parte dell’Inps (aggiornamento di luglio 2017 Acred662).

Febbraio 2022
(acred819)
ARRETRATI CONTRIBUTI COLLABORATORI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred818 del 25/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento del contributo DIS-COLL per i collaboratori e gli amministratori, secondo le indicazioni riportate nella circolare Inps n. 25 del 11/02/2022.
Con lo stesso aggiornamento, è stato previsto anche il calcolo automatico dei contributi arretrati relativi al mese di gennaio, tramite l’elaborazione automatica della voce 52S sul cedolino relativo al mese di febbraio.
I contributi arretrati vengono trasferiti sull’Archivio Tributi con la causale ‘CXX’, riportando come periodo ‘01/2022’ per le aziende che applicano il criterio di “competenza”, oppure ‘02/2022’ per le aziende che applicano il criterio di “cassa”. Come precisato nell’aggiornamento Acred818, tale periodo corrisponde a quello indicato sulle denunce Uniemens.

Con il presente aggiornamento, la data di scadenza della causale ‘CXX’ relativa ai contributi arretrati, per le aziende che applicano il criterio di “cassa”, viene anticipata al 16/03/2022 (anziché rimanere al 16/04/2022, come per i contributi correnti relativi al mese di febbraio). In tal modo, i contributi arretrati vengono sommati automaticamente ai contributi derivanti dall’elaborazione del mese di gennaio, nel momento in cui viene generato il modello F24 relativo alla scadenza del 16 marzo (in quanto figurano sulla stessa causale, con lo stesso periodo e la stessa data di scadenza). Così facendo, per le aziende che applicano il criterio di “cassa”, i contributi arretrati risulteranno versati entro i termini previsti.
Per le ditte interessate, nel caso in cui fosse già stato elaborato il mese di febbraio, è sufficiente trasferire nuovamente i tributi tramite la procedura Stampa Mensile Ditte, abilitando l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’.

Precisiamo che la suddetta modifica non ha alcun effetto sulle ditte che adottano il criterio di “competenza”.

Febbraio 2022
(acred818)
AUMENTO ALIQUOTE COLLABORATORI

Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 25 del 11/02/2022, è aumentato il contributo aggiuntivo DIS-COLL dovuto per i collaboratori e gli amministratori, passato dallo 0,51% al 1,31%. Ricordiamo che la gestione del contributo aggiuntivo, nella misura dello 0,51%, è stata rilasciata con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred661.

Considerando la data di pubblicazione della circolare Inps, l’aumento contributivo può essere applicato soltanto dal mese di febbraio 2022, sebbene decorra dal mese di gennaio 2022. Con l’elaborazione del mese di febbraio, vengono quindi calcolati i contributi arretrati relativi al mese di gennaio, secondo modalità analoghe a quelle adottate nell’anno 2017, in occasione dell’istituzione del contributo aggiuntivo DIS-COLL (aggiornamento di settembre 2017 Acred667).

Le tipologie di parasubordinati interessate dall’aumento sono le stesse per le quali si applicava il precedente contributo nella misura dello 0,51%, ossia i soggetti caratterizzati dai seguenti codici Tipo Rapporto: 1A / 1B / 1C / 1D / 1E / 02 / 05 / 06 / 11 / 12 / 17 / 18 / 20 (non è prevista la gestione automatica del codice 19 ‘Amministratori di enti locali’).
Ricordiamo che il codice Tipo Rapporto deve essere indicato sul servizio Dipendente – Altri Dati, nella sezione ‘Lavoro autonomo – codici Uniemens’, in quanto richiesto obbligatoriamente sulla denuncia Uniemens.
Restano esclusi dall’aumento i soggetti per i quali si applica l’aliquota ridotta del 24%.
Per i soggetti interessati dall’aumento contributivo, l’aliquota complessiva passa dal 34,23% al 35,03%: la nuova aliquota viene applicata automaticamente a partire dall’elaborazione del mese di febbraio 2022.

Come già detto, con l’elaborazione del mese di febbraio vengono calcolati automaticamente i contributi arretrati relativi al mese di gennaio. Di conseguenza, è necessario elaborare il mese di febbraio per tutti i soggetti interessati dal calcolo degli arretrati, anche nel caso in cui non percepiscano un compenso nello stesso mese. I soggetti interessati sono, ovviamente, quelli che hanno percepito un compenso nel mese di gennaio, assoggettato all’aliquota del 34,23%.
Sul mese di febbraio, l’importo complessivo dei contributi arretrati è riportato nel campo Importo Totale della voce 52S, visibile nel Dettaglio del cedolino. La voce 52S calcola automaticamente gli arretrati, applicando l’aliquota dello 0,80% (corrispondente all’aumento del contributo DIS-COLL) sull’imponibile contributivo rilevato dal cedolino di gennaio. Nel campo Importo Unitario della voce 52S viene riportata la quota a carico del collaboratore o amministratore, corrispondente a 1/3 del contributo complessivo. Nel caso in cui il soggetto non percepisca un compenso, risulterà un valore negativo sul netto in busta, che potrà essere eventualmente recuperato in occasione del successivo compenso.

Sulla stampa del cedolino di febbraio, vengono indicati i contributi arretrati a carico del collaboratore o amministratore.
Sulla nota contabile di febbraio, i contributi arretrati vengono sommati ai contributi relativi al mese corrente.

Il versamento dei contributi arretrati viene effettuato, sul modello F24, utilizzando la causale ‘CXX’, con l’indicazione del periodo al quale si riferiscono gli arretrati: per le aziende che applicano il criterio di “competenza”, il periodo corrisponderà a ‘01/2022’; per le aziende che applicano il criterio di “cassa” il periodo sarà indicato come ‘02/2022’. Precisiamo che il periodo indicato sul modello F24 coincide con quello riportato sulle corrispondenti denunce Uniemens (servizio Uniemens – Autonomi, campo ‘Periodo di competenza’).

Facciamo presente che la circolare Inps sopra citata non riporta indicazioni in merito al versamento dei contributi arretrati, tranne per la precisazione che tale adempimento può essere effettuato “entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare” (circolare Inps n. 25 del 11/02/2022, punto 1.1). Il criterio adottato per il versamento dei contributi arretrati relativi al mese di gennaio 2022, corrisponde a quello previsto nel 2017 per il versamento degli arretrati relativi al contributo aggiuntivo 0,51% (circolare Inps n. 122 del 28/07/2017, aggiornamento di settembre 2017 Acred667).

Per quanto riguarda le denunce Uniemens relative al mese di gennaio, secondo quanto indicato dall’Inps nel comunicato stampa del 14/02/2022, non sarà necessario reinviarle con l’aliquota aggiornata (35,03%), in quanto la precedente aliquota (34,23%) sarà modificata direttamente dall’Inps “in fase di elaborazione delle denunce”. Rimane da chiarire come si comporterà l’Inps per le denunce delle aziende che applicano il criterio di “cassa”, in quanto per tali aziende il periodo indicato nella sezione Autonomi è ‘02/2022’ (a tale riguardo, è stato postato un quesito sul forum di Assosoftware).

Dicembre 2021
(acred808)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’intero anno 2021, corrispondono ad E. 1.454,08 (minimale mensile) ed E. 2.700,43 (massimale mensile), come indicato nell’aggiornamento di novembre 2021 Acred807. Il minimale e il massimale Inail sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

L’imponibile Inail determinato come sopra descritto, viene considerato anche ai fini dell’Autoliquidazione. Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione cessati prima del mese di novembre 2021, in fase di Autoliquidazione sarà effettuato un ricalcolo automatico con l’eventuale adeguamento al minimale o massimale sopra indicato (in questi casi, ovviamente, non è possibile trattenere o restituire l’eventuale differenza a carico del collaboratore).

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Novembre 2021
(acred807)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

L’Inail, con la circolare n. 32 del 23/11/2021, ha stabilito i valori del minimale e massimale relativo ai collaboratori, oltre che gli imponibili convenzionali da applicare a particolari categorie (dirigenti, collaboratori familiari, ecc.).

Segnaliamo che, a differenza degli anni precedenti, i nuovi importi decorrono dal 01/01/2021: il decreto del Ministero del Lavoro n. 188 del 23/09/2021 ha previsto di applicare la rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal mese di gennaio dell’anno in corso (anziché, come di consueto, dal mese di luglio).

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798, avevamo lasciato invariati gli importi del minimale e del massimale relativo ai collaboratori, sia tenendo conto della mancata rivalutazione dei minimali e massimali Inps, sia per l’assenza di qualunque indicazione da parte dell’Inail.

Con il presente aggiornamento, vengono quindi modificati il valore minimale e del massimale da applicare all’imponibile Inail dei collaboratori, relativamente all’intero anno 2021:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.454,08
  • massimale mensile collaboratori E. 2.700,43

Ricordiamo che, al momento del conguaglio di fine anno (effettuato nel mese di dicembre) o di fine rapporto, l’imponibile Inail dei collaboratori viene adeguato al minimale o al massimale annuale: a partire dall’elaborazione del mese di novembre, il minimale ed il massimale annui sono determinati considerando i nuovi valori previsti da gennaio 2021.
Per quanto riguarda i collaboratori cessati nei mesi precedenti, oltre che quelli che non percepiranno ulteriori compensi entro dicembre 2021, il ricalcolo dell’imponibile Inail sarà effettuato in fase di Autoliquidazione (in tali situazioni, non è possibile rideterminare e trattenere l’eventuale differenza sulla rivalsa nei confronti del collaboratore).

Luglio 2021
(acred798)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Segnaliamo che non sono stati ancora pubblicati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi ai collaboratori, da applicare ai periodi ricadenti nel secondo semestre del 2021.
Considerando che, per l’anno 2021, i minimali e massimali applicati dall’Inps non sono variati, in attesa di indicazioni da parte dell’Inail si continuano ad applicare i valori in vigore nel primo semestre del 2021:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.386,35
  • massimale mensile collaboratori E. 2.574,65

Naturalmente, gli importi in questione saranno eventualmente modificati a seguito delle indicazioni Inail.

Dicembre 2020
(acred781)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. L’imponibile Inail così determinato sarà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2020, corrispondono ad E. 1.379,53 (minimale) ed E. 2.561,98 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.386,35 (minimale) ed E. 2.574,65 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Gli importi relativi al secondo semestre sono stati rilasciati con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768 e coincidono esattamente con quelli stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 91 del 03/08/2020.
Il minimale e il massimale Inail sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2020
(acred768)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Segnaliamo che non sono stati ancora pubblicati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, da applicare ai periodi ricadenti nel secondo semestre 2020.
Con il presente aggiornamento, gli importi in questione sono stati comunque rideterminati, prendendo a riferimento lo stesso coefficiente utilizzato per rivalutare i minimali Inps.
I valori applicati a partire dal mese di luglio 2020 sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.386,35
  • massimale mensile collaboratori E. 2.574,65

Naturalmente, gli importi in questione saranno eventualmente allineati a quelli indicati nelle disposizioni Inail.
Ricordiamo che, per i collaboratori, l’adeguamento dell’imponibile Inail al minimale o massimale annuo viene effettuato automaticamente alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.

Sono stati aggiornati anche i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende non artigiane). Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare il cedolino, in quanto gli imponibili convenzionali vengono determinati automaticamente dalla procedura di generazione dati per l’Autoliquidazione Inail.

Dicembre 2019
(acred738)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato sarà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2019, corrispondono ad E. 1.364,48 (minimale) ed E. 2.534,03 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.379,53 (minimale) ed E. 2.561,98 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2019
(acred728)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Segnaliamo che non sono stati ancora pubblicati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, da applicare ai periodi ricadenti nel secondo semestre 2019.
Con il presente aggiornamento, gli importi in questione sono stati comunque rideterminati, prendendo a riferimento lo stesso coefficiente utilizzato per rivalutare i minimali Inps.
I valori applicati a partire dal mese di luglio 2019 sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.379,53
  • massimale mensile collaboratori E. 2.561,98

Naturalmente, gli importi in questione saranno eventualmente allineati a quelli indicati nelle disposizioni Inail.
Ricordiamo che, per i collaboratori, l’adeguamento dell’imponibile Inail al minimale o massimale annuo viene effettuato automaticamente alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.

Sono stati aggiornati anche i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende non artigiane). Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare il cedolino, in quanto gli imponibili convenzionali vengono determinati automaticamente dalla procedura di generazione dati per l’Autoliquidazione Inail.

Giugno 2019
(acred726)
IMPONIBILE CONVENZIONALE INAIL

Con il presente aggiornamento, è stato modificato il calcolo mensile dell’imponibile Inail nei casi di seguito elencati.

  • Tirocinanti part-time, per i quali il calcolo mensile dell’imponibile convenzionale Inail è stato allineato al criterio adottato per i tirocinanti full-time (quindi su base giornaliera, anziché oraria). Il criterio in questione è descritto dettagliatamente nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685.
  • Tirocinanti di ditta artigiana, per i quali non veniva calcolato l’imponibile convenzionale Inail sulla busta paga. Anche in questo caso, il calcolo viene effettuato secondo il criterio descritto nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685. Ricordiamo che vengono considerate ditte artigiane quelle per le quali risulta barrata la casella ‘Ditta artigiana’ sul servizio Ditta – Abilitazione.
  • Amministratori con imponibile convenzionale, corrispondenti ai soggetti inquadrati come collaboratori con compenso, sui quali è stata impostata l’opzione ‘Amministratori su convenzionale’ nel nuovo campo ‘Criteri particolari’ del servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento di aprile 2019 Acred718). Il calcolo effettuato tramite tale opzione corrisponde a quello previsto per i soci e collaboratori familiari di ditta non artigiana (di conseguenza, non viene effettuata la ritenuta Inail nei confronti del percipiente).

Tutte le variazioni sopra elencate hanno effetto a partire dall’elaborazione del mese di giugno 2019 ed interessano l’imponibile Inail riportato sulla busta paga (ed eventualmente considerato per il costo Inail su base mensile).

Precisiamo che, sull’Autoliquidazione Inail, l’imponibile convenzionale veniva già calcolato correttamente nelle stesse situazioni (aggiornamento di aprile 2019 Acred718 e successiva comunicazione del 16/04/2019).

Dicembre 2018
(acred707)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato sarà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2018, corrispondono ad E. 1.349,60 (minimale) ed E. 2.506,40 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, e ad E. 1.364,48 (minimale) ed E. 2.534,03 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, nei campi Importo Totale e Importo Unitario.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2018
(acred694)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base della determinazione presidenziale n. 253 del 29/05/2018: i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2018. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre dell’anno 2018, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.364,48
  • massimale mensile collaboratori E. 2.534,03

Sono stati aggiornati anche i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori familiari di aziende non artigiane). Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare il cedolino, in quanto gli imponibili convenzionali vengono determinati automaticamente dalla procedura di generazione dati per l’Autoliquidazione Inail.

Giugno 2018
(acred691)
DIFFERENZA IMPONIBILE INAIL

Ricordiamo che, per i collaboratori e gli amministratori, è possibile utilizzare la voce 076 (“Differenza imponibile Inail”) per aumentare o diminuire l’imponibile Inail calcolato automaticamente (voce 554).
Segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, è possibile utilizzare la voce 076 anche per aumentare o diminuire l’imponibile Inail dei dipendenti e dei tirocinanti, calcolato automaticamente sulla voce 510. Se la voce 076 viene utilizzata per diminuire l’imponibile, occorre indicare l’importo da sottrarre dall’imponibile con segno negativo: in tal caso, l’importo indicato non può superare (in valore assoluto) l’imponibile Inail del mese.

Gennaio 2018
(acred678)
ALIQUOTE COLLABORATORI – PRECISAZIONE

L’Inps, con la circolare n. 18 del 31/01/2018, ha confermato le aliquote contributive dei collaboratori, degli associati in partecipazione e degli autonomi occasionali, rilasciate con l’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018.

Precisiamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred677, è stato riportato un valore errato dell’aliquota comprensiva del contributo 0,51%: tale valore corrisponde al 34,23% (anziché al 34,24%). L’aliquota in questione è stata comunque aggiornata correttamente: il valore errato era riportato esclusivamente nella documentazione.

Gennaio 2018
(acred677)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2018, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, per i soggetti non iscritti ad altra previdenza e non titolari di pensione (aliquota intera).
Per i soggetti in questione, l’aliquota è passata dal 32,72% al 33,72% e dal 33,23% al 34,24%.

Precisiamo che, per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta), l’aliquota è rimasta invariata al 24,00%.

Dicembre 2017
(acred674)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato sarà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote mensili corrispondono ad E. 1.349,60 (minimale) ed E. 2.506,40 (massimale) per l’intero anno 2017. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Settembre 2017
(acred667)
ARRETRATI CONTRIBUTI COLLABORATORI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred661, è stato rilasciato l’aumento delle aliquote contributive relative alla gestione separata, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 122 del 28/07/2017.
L’aumento doveva essere applicato a partire dai compensi erogati nel mese di luglio 2017. Tuttavia, alla data di pubblicazione della circolare Inps, le buste paga interessate potevano già essere state elaborate: la circolare ha quindi previsto che i versamenti dei contributi arretrati possano avvenire entro il 16/10/2017.

Con il presente aggiornamento viene rilasciato il calcolo automatico dei contributi arretrati, relativi ai compensi sui quali non è stato possibile applicare immediatamente le nuove aliquote (in quanto già elaborati).
Il calcolo automatico dei contributi arretrati viene effettuato sulla busta paga relativa al mese di settembre: è quindi necessario elaborare la busta paga di settembre per tutti i soggetti interessati dal calcolo dei contributi arretrati, anche nel caso in cui non percepiscano un compenso nel mese di settembre (esempio: amministratori).

Precisiamo che i contributi arretrati riguardano le busta paga relative al mese di giugno, nel caso in cui venga adottato il criterio di “cassa”, oltre alle busta paga relative al mese di luglio che erano già state elaborate al momento del rilascio dei suddetti aggiornamenti (queste ultime indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato).

I contributi arretrati vengono riportati sulle seguenti voci (visibili nel Dettaglio del cedolino):

  • 52R contributi arretrati relativi alla busta paga di giugno, nel caso che l’azienda adotti il criterio di “cassa”;
  • 52S contributi arretrati relativi alla busta paga di luglio, se elaborata prima dell’aumento delle aliquote.

Entrambe le voci calcolano gli arretrati nella misura dello 0,51% della retribuzione imponibile del mese interessato, mettendo a carico del collaboratore o amministratore la quota prevista (corrispondente a 1/3).
Segnaliamo che il calcolo automatico non tiene conto di eventuali variazioni del criterio di “cassa” / “competenza” nel periodo giugno – settembre: occorre quindi verificare i casi in cui sia stato variato il criterio adottato per il versamento dei contributi, intervenire dove necessario con la forzatura delle voci 52R / 52S.

Sulla busta paga di settembre, vengono evidenziati i contributi arretrati a carico del collaboratore o amministratore.
Sulla nota contabile, i contributi arretrati vengono sommati ai contributi relativi al mese di settembre.

Ricordiamo che il versamento dei contributi arretrati deve essere effettuato entro il 16/10/2017, utilizzando la causale ‘CXX’ ed indicando il periodo di riferimento (luglio o agosto 2017). Di conseguenza, alla scadenza del 16/10/2017, saranno presenti sia i contributi correnti, relativi al mese di settembre (derivanti dalle buste paga di agosto se viene adottato il criterio di “cassa”), sia gli eventuali contributi arretrati relativi ai mesi di luglio o di agosto (derivanti rispettivamente dalle buste paga di giugno o di luglio se viene adottato il criterio di “cassa”).

Ricordiamo che, per quanto riguarda le denunce Uniemens, l’Inps ha reso immediatamente obbligatoria l’indicazione delle nuove aliquote a partire dalle denunce relative al mese di luglio (aggiornamento di luglio 2017 Acred662).

Luglio 2017
(acred662)
UNIEMENS – ALIQUOTE COLLABORATORI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred661 del 31/07/2017, è stato rilasciato l’aumento delle aliquote relative alla gestione separata, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 122 del 28/07/2017.
L’aumento in questione interessa diverse categorie di soggetti (compresi i collaboratori e gli amministratori), per i quali l’aliquota complessiva passa da 32,72% a 33,23%, con effetto dal mese di luglio 2017.

La circolare Inps precisa che gli adempimenti relativi al suddetto aumento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare: il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato entro il 16/10/2017 e le denunce Uniemens interessate possono essere inviate entro il 31/10/2017.
Era quindi logico presumere che la nuova aliquota del 33,23% non venisse richiesta obbligatoriamente sulle denunce Uniemens relative al mese di luglio. Tuttavia, ci sono pervenute alcune segnalazioni, da parte degli Utenti, che le denunce Uniemens relative al mese di luglio, per i soggetti interessati dall’aumento, venivano bloccate dal software di controllo, quando risultava presente la precedente aliquota del 32,72%. Inoltre, in data odierna l’Inps ha confermato (per il momento soltanto sul forum di Assosoftware) che intende effettuare il controllo in questione già dalle denunce di luglio, senza prevedere alcuna possibilità di “forzatura” da parte dell’Utente.

Occorre tenere presente che le buste paga dei soggetti interessati potrebbero essere state elaborate prima della circolare Inps e del conseguente aggiornamento Acred661 (inoltre, non è possibile rielaborarle, in quanto cambierebbe il netto in busta). Oltretutto, sono interessate anche le buste paga relative al mese di giugno, nel caso in cui venga adottato il criterio di “cassa” (in tal caso, l’imponibile ed i contributi figurano come relativi al mese di luglio).

Di conseguenza, con il presente aggiornamento abbiamo modificato la procedura ‘Invio Telematico Uniemens’, in modo che riporti automaticamente la nuova aliquota del 33,23% sulle denunce relative al mese di luglio, ovviamente per i soli soggetti interessati dall’aumento e nel caso in cui sia stata attribuita la precedente aliquota del 32,72%.
Per individuare i soggetti interessati dall’aumento, viene considerato il codice tipo rapporto presente sulla denuncia Uniemens (sulla circolare Inps è riportata la tabella dei codici tipo rapporto soggetti all’aumento).

Relativamente al conguaglio del contributo arretrato, confermiamo quanto indicato nell’aggiornamento Acred661: con i prossimi aggiornamenti, predisporremo il conguaglio automatico dei contributi arretrati (come indicato nella circolare, il versamento del contributo aggiuntivo può essere effettuato entro il 16/10/2017, senza oneri aggiuntivi).

Luglio 2017
(acred661)
AUMENTO ALIQUOTE COLLABORATORI

Come segnalato nell’aggiornamento Acred660 del 21/07/2017, l’art. 7 Legge 81/2017 ha previsto un aumento delle aliquote contributive per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione Separata, con effetto dal 1 luglio 2017.
L’aumento è costituito da un contributo aggiuntivo dello 0,51%, destinato a stabilizzare ed estendere l’indennità di disoccupazione spettante ai collaboratori (tuttavia, il contributo è dovuto anche dagli amministratori).

L’Inps, con la circolare n. 122 del 28/07/2017, ha emanato le disposizioni necessarie per applicare il suddetto aumento.
Gli adempimenti relativi al nuovo contributo possono essere effettuati entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare: in particolare, il versamento del nuovo contributo deve essere effettuato entro il 16/10/2017 e le denunce Uniemens comprensive del nuovo contributo possono essere inviate entro il 31/10/2017.
Occorre sottolineare che il nuovo contributo si applica a partire dalle buste paga relative al mese di luglio per le aziende che adottano il criterio di “competenza”, oppure dalle buste paga relative al mese di giugno (ovviamente già elaborate) per le aziende che adottano il criterio di “cassa”.

Pur non essendo obbligatorio applicare immediatamente il nuovo contributo, sarebbe comunque opportuno poterlo applicare almeno sulle buste paga dei collaboratori, relative al mese di luglio, che non sono state ancora elaborate, in modo da ridurre il numero dei casi nei quali occorrerà effettuare un conguaglio. A tale riguardo, la circolare Inps non conferma espressamente che la nuova aliquota potrà essere indicata sulle denunce Uniemens relative al mese di luglio, per l’invio da effettuare entro il 31/08/2017. Sono comunque pervenute indicazioni in tal senso, da parte dell’Inps, sia ad Assosoftware che ai Consulenti del Lavoro. Inoltre, l’Inps ha rilasciato (sempre ad Assosoftware) una bozza del nuovo Allegato Tecnico Uniemens versione 3.9.1, nella quale è inclusa la nuova aliquota complessiva del 33,23%, comprensiva del contributo dello 0,51%. Riteniamo, quindi, di poter procedere all’applicazione dell’aumento.

In conseguenza di quanto sopra precisato, con il presente aggiornamento viene applicato automaticamente il contributo aggiuntivo dello 0,51% sulle buste paga relative al mese di luglio, per i soli soggetti interessati. Restano ovviamente escluse le buste paga già elaborate in modo definitivo (a meno di un’eventuale rielaborazione).

Per stabilire quali sono i soggetti interessati dall’aumento contributivo, viene adottato il seguente criterio:

  • in caso di applicazione dell’aliquota ridotta (24,00%), l’aumento contributivo NON viene mai applicato;
  • in caso di applicazione dell’aliquota intera (32,72%), viene considerato il Codice Tipo Rapporto, per decidere se occorre applicare l’aumento contributivo.

Ricordiamo che il Codice Tipo Rapporto deve essere obbligatoriamente compilato, sulle denunce Uniemens relative a collaboratori, amministratori, associati in partecipazione e autonomi occasionali. Il codice in questione può essere indicato sul servizio Dipendente – Altri Dati, nella sezione ‘Lavoro autonomo – codici Uniemens’.
Sulla circolare Inps è riportata una tabella con l’indicazione dei codici tipo rapporto per i quali deve essere applicato l’aumento contributivo e quelli per i quali non deve essere applicato. Viene inoltre precisato che l’aumento interessa soltanto i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati (punto 2 della circolare).

Per i soggetti interessati dal nuovo contributo, l’aliquota complessiva diventa quindi il 33,23% (32,72% + 0,51%).
Come confermato dalla circolare Inps, per tali soggetti si continua ad utilizzare la causale ‘CXX’, per il versamento tramite modello F24. Occorre tenere presente che la stessa causale continua ad essere utilizzata anche per i soggetti ai quali si applica l’aliquota intera senza il nuovo contributo, corrispondente al 32,72%.

Anticipiamo che, da parte nostra, prevederemo comunque quanto necessario per effettuare il conguaglio dei contributi arretrati, relativi sia al mese di luglio (per le buste paga dei collaboratori già elaborate), sia al mese di giugno (per le aziende che adottano il criterio di “cassa”, i cui contributi figurano quindi come relativi al mese di luglio).

Luglio 2017
(acred660)
AUMENTO ALIQUOTE COLLABORATORI

Segnaliamo che l’art. 7 Legge n. 81 del 22/05/2017 ha previsto, un aumento delle aliquote relative ad alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione Separata, con effetto dal 1 luglio 2017.
L’Inps, ad oggi, non ha ancora emanato le disposizioni necessarie per applicare tale aumento. Lo stesso Istituto, tuttavia, ha inviato ad Assosoftware una “bozza” della circolare in fase di approvazione, dalla quale risulta che l’aumento dovrà essere gestito effettuando un conguaglio sulla mensilità di settembre (versamento entro il 16/10/2017).
Ovviamente, rimaniamo in attesa delle disposizioni ufficiali per predisporre le modifiche necessarie.

Gennaio 2017
(acred635)
CONTRIBUTI COLLABORATORI

La circolare Inps n. 21 del 31/01/2017 ha confermato le nuove aliquote contributive relative ai collaboratori, rilasciate con l’aggiornamento Acred632 del 20/01/17, da applicare per l’anno di competenza 2017.

Gennaio 2017
(acred632)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2017, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, per i soggetti non iscritti ad altra previdenza e non titolari di pensione (aliquota intera).
Per i soggetti in questione, l’aliquota è passata dal 31,72% al 32,72%.

Precisiamo che, per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta), l’aliquota è rimasta invariata al 24,00%.

Dicembre 2016
(acred629)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale ed al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote mensili corrispondono ad E. 1.349,60 (minimale) ed E. 2.506,40 (massimale) per l’intero anno 2016. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Gennaio 2016
(acred596)
CONTRIBUTI COLLABORATORI

La circolare Inps n. 13 del 29/01/16 ha confermato le nuove aliquote contributive relative ai collaboratori, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred594’ del 20/01/16, da applicare per l’anno di competenza 2016.

Nella stessa circolare è indicato anche il nuovo codice Tipo Rapporto ‘18’, relativo alle “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52”. Il nuovo codice è stato aggiunto nella finestra relativa al campo Tipo Rapporto, previsto sul servizio Dipendente – Altri Dati (sezione Lavoro Autonomo), oltre che sul servizio Uniemens – Autonomi.

Gennaio 2016
(acred594)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2016, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, sia per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta), sia per i soggetti non iscritti ad altra previdenza e non titolari di pensione (aliquota intera).

L’aliquota intera è passata dal 30,72% al 31,72%, mentre l’aliquota ridotta è passata dal 23,50% al 24,00%.

Dicembre 2015
(acred591)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.

Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2015, corrispondono ad E. 1.346,98 (minimale) ed E. 2.501,53 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando ad E. 1.349,60 (minimale) ed E. 2.506,40 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre (aggiornamento di luglio 2015 Acred577). Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Dicembre 2015
(acred591)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2015, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 100.324,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta che si sia effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico dell’azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente paragrafo: Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Settembre 2015
(acred583)
INAIL – VALORI CONVENZIONALI

Sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai familiari partecipanti all’impresa familiare (soggetti gestiti solo ai fini Inail), sulla base della circolare Inail n. 72 del 3/09/15. La suddetta circolare ha anche confermato i valori dei minimali, massimali e valori convenzionali relativi ai collaboratori, rilasciati con l’aggiornamento di luglio 2015 ‘Acred577’.

Luglio 2015
(acred577)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base della determinazione presidenziale n. 166 del 11/05/15: i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2015. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre 2015, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.349,60
  • massimale mensile collaboratori E. 2.506,40

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario). Ricordiamo che gli imponibili convenzionali di tali soggetti vengono comunque determinati, in automatico, nella fase di trasferimento dei dati sull’Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2015
(acred555)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2015, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, sia per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta), sia per i soggetti non iscritti ad altra previdenza e non titolari di pensione (aliquota intera).
L’aliquota intera è passata dal 28,72% al 30,72%, mentre l’aliquota ridotta è passata dal 22,00% al 23,50%.

Dicembre 2014
(acred550)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di “competenza”, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2014, corrispondono ad E. 1.331,93 (minimale) ed E. 2.473,58 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando ad E. 1.346,98 (minimale) ed E. 2.501,53 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre (aggiornamento di luglio 2014 Acred538). Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per poter effettuare il calcolo del minimale e massimale Inail come sopra indicato.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2014
(acred538)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base della determinazione presidenziale n. 102 del 14/04/14: i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2014. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre 2014, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.346,98
  • massimale mensile collaboratori E. 2.501,53

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario). Ricordiamo che gli imponibili convenzionali di tali soggetti vengono comunque determinati, in automatico, nella fase di trasferimento dei dati sull’Autoliquidazione Inail.

Maggio 2014
(acred535)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili, a partire dal mese di maggio 2014.

  • Restituzione contributi Inps collaboratori : sono state predisposte le voci 55J e 55K da utilizzare per indicare eventuali contributi restituiti dall’Inps, rispettivamente al collaboratore ed al committente.
    Precisiamo che la voce 55J, relativa al collaboratore, viene automaticamente assoggettata ad Irpef.
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 6.4 (‘Lavoro autonomo – Gestione Inps’).
    Sulla nota contabile, la voce 55J è riportata sul nuovo movimento ‘Recupero contributi Inps collaboratore’ (codice 2062003), con l’indicazione del conto ‘Inps c/contributi’ in dare e del conto ‘Collaboratori’ in avere. La voce 55K è riportata sul nuovo movimento ‘Recupero contributi Inps ditta’ (codice 2070003), con l’indicazione del conto ‘Inps c/contributi’ in dare e del conto economico ‘Oneri sociali collaboratori’ in avere; quest’ultimo movimento è riportato anche nelle stampe relative al costo del personale.

Febbraio 2014
(acred524)
UNIEMENS – COLLABORATORI CON ALIQUOTA RIDOTTA

E’ stata effettuata una correzione sulla denuncia UniEmens relativa al mese di gennaio 2014, relativamente ai collaboratori che versano l’aliquota ridotta (22%), in quanto titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria.
Per i soggetti in questione, prima del presente aggiornamento, non veniva riportato il codice dell’altra assicurazione, sulla denuncia UniEmens relativa al mese di gennaio. Ricordiamo che il codice dell’altra assicurazione viene rilevato dal servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ e riportato sulla denuncia UniEmens, attraverso la normale procedura di elaborazione mensile.

Per le aziende elaborate prima del presente aggiornamento, che impiegano collaboratori titolari pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria, occorre rigenerare i dati della denuncia UniEmens: a tale scopo, è possibile utilizzare la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, disponibile sul menù Amministrazione del Personale –> menù Amministratore Paghe.
La procedura prevede l’indicazione del mese e anno di elaborazione (gennaio 2014) e può essere lanciata sulle singole aziende interessate o, in alternativa, su tutte le aziende (considera solo quelle già elaborate). In quest’ultimo caso, occorre considerare che andranno perse le modifiche eventualmente apportate tramite i servizi della denuncia UniEmens.

Facciamo presente che il programma Inps per il controllo della denuncia UniEmens segnala, come bloccante, l’assenza del codice altra assicurazione. Di conseguenza, nel caso in cui non si intenda rigenerare i dati UniEmens tramite la procedura indicata al paragrafo precedente, rimane possibile intervenire sulle singole denunce segnalate dal programma di controllo Inps, indicando manualmente il codice altra assicurazione sul servizio ‘UniEmens – Autonomi’ (rigenerando i dati tramite la procedura sopra indicata, il codice altra assicurazione viene riportato automaticamente su tale servizio).

Precisiamo che, a seguito del presente aggiornamento, la procedura Elaborazione Mensile Ditte genera i dati UniEmens, relativi al mese di gennaio 2014, indicando correttamente il codice altra assicurazione, analogamente a quanto è accaduto fino al mese di dicembre 2013.

Gennaio 2014
(acred519)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2014, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, sia per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta), sia per i soggetti non iscritti ad altra previdenza e non titolari di pensione (aliquota intera).
L’aliquota intera è passata dal 27,72% al 28,72%, mentre l’aliquota ridotta è passata dal 20,00% al 22,00%.

Dicembre 2013
(acred515)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2013, corrispondono ad E. 1.292,90 (minimale) ed E. 2.401,10 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando ad E. 1.331,93 (minimale) ed E. 2.473,58 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione (in luogo della data di assunzione), per il calcolo del minimale e massimale Inail.

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2013
(acred504)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base della determinazione presidenziale n. 105 del 18/04/13: i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2013. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre 2013, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.331,93
  • massimale mensile collaboratori E. 2.473,58

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario). Ricordiamo che gli imponibili convenzionali di tali soggetti vengono comunque determinati, in automatico, nella fase di trasferimento dei dati sull’Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2013
(acred483)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2013, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, per i soli soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta). L’aliquota in questione è passata dal 18,00% al 20,00%.

Dicembre 2012
(acred479)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote mensili, per l’intero anno 2012, corrispondono a E. 1.292,90 (minimale) e E. 2.401,10 (massimale), come indicato nell’aggiornamento di settembre 2012 ‘Acred474’. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, al posto della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e massimale Inail (si tratta dello stesso criterio adottato per inserire un’anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l’imponibile annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Settembre 2012
(acred474)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base del decreto 13/06/11 pubblicato nella G.U. del 6/09/11; i nuovi valori decorrono dal mese di gennaio 2012. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente all’intero anno 2012, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.292,90
  • massimale mensile collaboratori E. 2.401,10

Precisiamo che, nella fase di trasferimento dei dati verso l’Autoliquidazione Inail, saranno automaticamente ricalcolati i minimali ed i massimali dei collaboratori il cui rapporto è cessato entro il mese di settembre 2012.
Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario e collaboratori di impresa familiare). Ricordiamo che gli imponibili convenzionali di tali soggetti vengono determinati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati sull’Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2012
(acred455)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – COLLABORATORI

Con effetto dal mese di gennaio 2012, sono aumentate le aliquote relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, sia per i soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria (aliquota ridotta), sia per i soggetti non iscritti ad altra previdenza e non titolari di pensione (aliquota intera).
L’aliquota intera è passata dal 26,72% al 27,72%, mentre l’aliquota ridotta è passata dal 17,00% al 18,00%. Ricordiamo che, per gli autonomi occasionali, risultano imponibili i soli compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000.

Dicembre 2011
(acred448)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2011, corrispondono a E. 1.204,70 (minimale) e E. 2.237,30 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.223,43 (minimale) e E. 2.272,08 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, al posto della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e massimale Inail (si tratta dello stesso criterio adottato per inserire un’anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l’imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall’imponibile del mese. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Settembre 2011
(acred438)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base del decreto 13/06/11 pubblicato nella G.U. del 6/09/11; i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2011. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre del 2011, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.223,43
  • massimale mensile collaboratori E. 2.272,08

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario e collaboratori di impresa familiare). Ricordiamo che gli imponibili convenzionali di tali soggetti vengono determinati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati sull’Autoliquidazione Inail.

Luglio 2011
(acred437)
UNIEMENS – NUOVE CODIFICHE

Sono state aggiornate alcune codifiche relative alla denuncia UniEmens, sulla base di quanto indicato del Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.3, rilasciato dall’Inps in data 22/07/11.In particolare, segnaliamo che è stato aggiunto il codice tipo rapporto ‘1E’, relativo agli amministratori che risultano essere anche rappresentanti legali in carica (messaggio Inps n. 13753 del 30/06/11). Ricordiamo che il codice Tipo Rapporto può essere indicato nell’apposito campo sul servizio Dipendente – Altri Dati, in modo da essere riportato automaticamente sulla denuncia UniEmens al momento dell’elaborazione mensile. Nel caso in cui sia già stata effettuata l’elaborazione mensile, il codice in questione può essere indicato direttamente sul servizio UniEmens – Autonomi.

Dicembre 2010
(acred416)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all’imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull’imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l’imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l’anno 2010, corrispondono a E. 1.195,78 (minimale) e E. 2.220,73 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.204,70 (minimale) e E. 2.237,30 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell’anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, al posto della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e massimale Inail (si tratta dello stesso criterio adottato per inserire un’anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l’imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un’eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall’imponibile del mese. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l’eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2010
(acred409)
INAIL – MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.69 del 16/04/10; i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2010. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell’anno o nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre del 2010, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.204,70
  • massimale mensile collaboratori E. 2.237,30

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario e collaboratori di impresa familiare). Ricordiamo che gli imponibili convenzionali di tali soggetti vengono determinati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati sull’Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2010
(acred390)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - COLLABORATORI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, limitatamente ai soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 25,72% al 26,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l'aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori.

Dicembre 2009
(acred388)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all'anno precedente.

Con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all'attività svolta nel corso dell'anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell'imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell'anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ('Compenso collaborazione anno precedente'). E' inoltre possibile utilizzare la voce 076 ('Differenza imponibile Inail') per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull'imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l'imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell'Autoliquidazione.

Una volta determinato l'imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l'anno 2008, corrispondono a E. 1.158,33 (minimale) e E. 2.151,18 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.195,78 (minimale) e E. 2.220,73 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi 'Importo Totale' e 'Importo Unitario'.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un rapporto di collaborazione sia cessato nell'anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un ulteriore rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, al posto della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e massimale Inail (si tratta dello stesso criterio adottato per inserire un'anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l'imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un'eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall'imponibile del mese. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l'eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2009
(acred378)
INAIL - MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.79 del 27/04/09; i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2009. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell'anno, oppure nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre del 2009, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.195,78
  • massimale mensile collaboratori E. 2.220,73

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario e collaboratori di impresa familiare). Precisiamo che i suddetti valori convenzionali verranno rideterminati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati sull'Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2009
(acred357)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - COLLABORATORI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, secondo quanto indicato nella circolare Inps n.8 del 17/01/08.

Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 24,72% al 25,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l'aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori.

Dicembre 2008
(acred355)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all'attività svolta nel corso dell'anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell'imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell'anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ('Compenso collaborazione anno precedente'). E' inoltre possibile utilizzare la voce 076 ('Differenza imponibile Inail') per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull'imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l'imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell'Autoliquidazione.

Una volta determinato l'imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l'anno 2007, corrispondono a E. 1.089,90 (minimale) e E. 2.024,10 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.158,33 (minimale) e E. 2.151,18 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi 'Importo Totale' e 'Importo Unitario'.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il rapporto di collaborazione sia cessato nell'anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un nuovo rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio dell'Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, in sostituzione della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e massimale Inail (si tratta dello stesso criterio adottato per inserire un'anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l'imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un'eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall'imponibile del mese. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l'eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2008
(acred346)
INAIL - MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.308 del 17/06/08; i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2008. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell'anno, oppure nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel conguaglio, relativamente al secondo semestre del 2008, sono i seguenti:

  • minimale mensile collaboratori E. 1.158,33
  • massimale mensile collaboratori E. 2.151,18

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario), con la sola eccezione dei collaboratori di impresa familiare. Ricordiamo che i valori convenzionali vengono rideterminati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati sull'Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2008
(acred327)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – COLLABORATORI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione e ai lavoratori autonomi occasionali, secondo quanto indicato nella circolare Inps n.8 del 17/01/08.

Per quanto riguarda i collaboratori privi di altra assicurazione e gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 23,72% al 24,72%, mentre per i collaboratori con altra assicurazione, i collaboratori titolari di pensione diretta e gli associati in partecipazione con aliquota ridotta si è passati dal 16,00% al 17,00%.
Ricordiamo che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori.

ATTENZIONE: La variazione automatica delle aliquote non ha effetto nel caso in cui, sul servizio Voci Fisse, sia stata inserita la voce 551 (contributi Inps collaboratori), indicando un’aliquota nel campo Quantità. In tal caso, per ottenere la variazione automatica occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/08, cancellando la voce in questione.

Dicembre 2007
(acred324)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l'elabor zione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all'attività svolta nel corso dell'anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell'imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell'anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ('Compenso collaborazione anno precedente'). E' inoltre possibile utilizzare la voce 076 ('Differenza imponibile Inail') per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull'imponibile previdenziale. Occorre tenere presente che l'imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell'Autoliquidazione.

Una volta determinato l'imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l'anno 2007, corrispondono a E. 1.068,55 (minimale) e E. 1.984,45 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.089,90 (minimale) e E. 2.024,10 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi 'Importo Totale' e 'Importo Unitario'.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il rapporto di collaborazione sia cessato nell'anno corrente e poi, nello stesso anno, sia iniziato un nuovo rapporto di collaborazione, ai fini del conguaglio Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale, sul servizio di Inquadramento Contrattuale. Nel campo in questione deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, in sostituzione della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e massimale Inail (si tratta dello stesso criterio adottato per inserire un'anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l'imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un'eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall'imponibile del mese. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l'eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Novembre 2007
(acred322)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - COLLABORATORI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione e ai lavoratori autonomi occasionali, secondo quanto indicato nel messaggio Inps n.27090 del 9/11/07.
Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 23,50% al 23,72%, mentre per i collaboratori con altra assicurazione o titolari di pensione diretta e per gli associati in partecipazione con aliquota ridotta rimane valida la precedente aliquota del 16,00%.
Ricordiamo che per i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, vengono applicate le stesse aliquote dei collaboratori.
La nuova aliquota contributiva viene applicata automaticamente a partire dalle buste paga del mese di novembre. Occorre tenere presente che l'aumento riguarda tutti i compensi corrisposti a partire dal 7/11/07: se si ha necessità di modificare l'aliquota applicata in automatico (ad esempio in caso di elaborazione del cedolino di ottobre per un compenso corrisposto dopo il 7 novembre), occorre contattare l'assistenza per ricevere le necessarie indicazioni operative.

ATTENZIONE: La variazione automatica delle aliquote non ha effetto nel caso in cui, sul servizio Voci Fisse, sia stata inserita la voce 551 (contributi Inps collaboratori), con una determinata aliquota nel campo Quantità. In tal caso, per ottenere la variazione automatica occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/07, cancellando la voce in questione.

Segnaliamo che l'Inps ha predisposto una nuova versione della denuncia EMens, da utilizzare per inviare le denunce relative ai collaboratori che applicano la nuova aliquota del 23,72% (senza tale aggiornamento da parte dell'Inps, le denunce in questione verrebbero scartate come errate). Nella nuova versione dell'EMens sono stati inclusi anche diversi nuovi campi per la gestione del Tfr, in particolare per quanto riguarda il versamento a Fondinps.
Le nuove specifiche della denuncia EMens sono riportate nel Documento Tecnico versione 2.2, disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo: http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (cliccare sul link 'documenti').
Come indicato nella documentazione Inps, la nuova versione dell'EMens entrerà in vigore a partire dal 3/12/07. Da parte nostra, nei primi giorni di dicembre rilasceremo un apposito aggiornamento relativo alla nuova versione dell'EMens: è quindi opportuno attendere tale aggiornamento prima di generare le denunce relative al mese di novembre.

Ottobre 2007
(acred320)
INAIL - MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.177 del 9/05/07, confermata da successivi decreti ministeriali pubblicati sulla G.U. n.244 del 19/10/07.
Precisiamo che i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2007. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell'anno, oppure nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel calcolo sono i seguenti :

  • minimale mensile collaboratori E. 1.089,90
  • massimale mensile collaboratori E. 2.024,10

Inoltre, sono stati aggiornati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario), con la sola eccezione dei collaboratori di impresa familiare.
Tutti i nuovi valori vengono applicati automaticamente a partire dall'elaborazione delle buste paga del mese di ottobre. Relativamente ai mesi da luglio a settembre, precisiamo che gli imponibili verranno rideterminati automaticamente (dove necessario) nella fase di trasferimento dei dati dagli archivi Paghe verso i servizi dell'Autoliquidazione Inail.

Gennaio 2007
(acred301)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - COLLABORATORI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione e ai lavoratori autonomi occasionali, secondo quanto indicato nella circolare Inps n.7 del 11/01/07.
Per i Collaboratori privi di altra assicurazione e per gli Associati in Partecipazione con aliquota intera si è passati dal 18,20% al 23,50%, mentre per i Collaboratori con altra assicurazione o titolari di pensione diretta e per gli Associati in Partecipazione con aliquota ridotta si è passati dalle precedenti aliquote (rispettivamente 10%, 15% e 17,70%) al 16,00%.
Ricordiamo che per i Lavoratori Autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, vengono applicate le stesse aliquote dei collaboratori.

A partire dall'anno 2007, inoltre, non viene più applicata l'aliquota aggiuntiva 1% per i redditi oltre un determinato limite annuale. Di conseguenza, non è più necessario attivare le voci 501 / 571 (controllo mensile sul superamento del limite di reddito) per i soggetti interessati. Le voci in questione possono comunque rimanere impostate sul servizio Voci Fisse.
Niente è cambiato, invece, nella gestione del massimale contributivo ai fini pensionistici: il controllo mensile sul superamento del massimale annuale può essere attivato tramite la voce 508 (elenco Voci Fisse al punto 5.4).

Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di gennaio 2007, l'imponibile Inps dei collaboratori e degli altri iscritti alla Gestione Separata viene arrotondato direttamente in busta paga, mentre i contributi Inps da versare tramite F24 sono arrotondati al momento del trasferimento sull'Archivio Tributi (viene quindi arrotondato il totale relativo alle causali C10 / CXX). Precisiamo che, relativamente ai suddetti arrotondamenti, non esistono disposizioni specifiche da parte dell'Inps: le modalità adottate derivano dai pareri ricevuti da diverse sedi Inps provinciali e regionali.

Attenzione: La variazione automatica delle aliquote non ha effetto nel caso in cui, sul servizio Voci Fisse, sia stata inserita la voce 551 (contributi Inps collaboratori), con una determinata aliquota nel campo Quantità. In tal caso, per ottenere la variazione automatica occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/07, cancellando la voce in questione.

Dicembre 2006
(acred299)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all'attività svolta nel corso dell'anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell'imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell'anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ('Compenso collaborazione anno precedente'). E' inoltre possibile utilizzare la voce 076 ('Differenza imponibile Inail') per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull'imponibile previdenziale. E' importante sottolineare che l'imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell'Autoliquidazione.

Una volta determinato l'imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l'anno 2006, corrispondono a E. 1.050,70 (minimale) e E. 1.951,30 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.068,55 (minimale) e E. 1.984,45 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi 'Importo Totale' e 'Importo Unitario'.
Nel caso in cui il rapporto di collaborazione sia cessato e poi nuovamente iniziato nel corso dell'anno, ai fini Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Data Anzianità Convenzionale (servizio Inquadramento Contrattuale): in tale campo deve essere indicata la data da considerare come inizio del rapporto di collaborazione, in sostituzione della data di assunzione, ai fini del calcolo del minimale e del massimale Inail (si tratta dello stesso criterio utilizzato per inserire un'anzianità pregressa sugli apprendisti).

Il confronto tra l'imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure ad un'eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall'imponibile del mese. Entrambe le somme vengono riportate sulla busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore (se necessario, viene restituita al collaboratore l'eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale).

Luglio 2006
(acred290)
INAIL : MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e massimali Inail relativi ai collaboratori, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.221 del 17/05/06; i nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2006. Ricordiamo che, per i collaboratori, il conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell'anno oppure nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi utilizzati nel calcolo, per i mesi successivi a giugno, sono i seguenti :

  • minimale mensile collaboratori E. 1.068,55
  • massimale mensile collaboratori E. 1.984,45

Inoltre, sono stati variati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende del terziario), con la sola eccezione dei collaboratori di impresa familiare. Ricordiamo comunque che gli importi in questione vengono rideterminati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati sull'Autoliquidazione Inail.
Precisiamo che la delibera Inail sopra citata non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è tuttora in attesa di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Gennaio 2006
(acred274)
ALIQUOTE INPS LAVORATORI AUTONOMI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai lavoratori autonomi: per i Collaboratori privi di altra assicurazione e per gli Associati in Partecipazione con aliquota intera si è passati dal 18,00% al 18,20%, mentre per gli Associati in Partecipazione con aliquota ridotta si è passati dal 17,50% al 17,70%.
Per i Lavoratori Autonomi Occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000,00, vengono applicate le stesse aliquote dei collaboratori (vedere aggiornamento ottobre 2005 - 'Acred269').

Ricordiamo che, nei casi sopra descritti, è previsto un contributo aggiuntivo del 1% sulla parte di imponibile eccedente il limite annuale di reddito (vedi minimali e valori convenzionali Inps per gli importi relativi all'anno 2006).
A tale proposito, consigliamo di attivare il controllo mensile sul superamento del limite annuale (voce 501 presente nell'elenco delle Voci Fisse al punto 5.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps'). In tal modo, si eviteranno problemi nella compilazione del modello EMens derivanti da un eventuale conguaglio sul contributo aggiuntivo (come già segnalato nell'aggiornamento di aprile 2005 - 'Paghe162'). Stiamo comunque valutando la possibilità di attivare automaticamente tale controllo per tutti i collaboratori - daremo ulteriori informazioni a riguardo con i prossimi aggiornamenti.

Importante: La variazione automatica delle aliquote non ha effetto nel caso in cui, sul servizio Voci Fisse, sia stata inserita la voce 551 (contributi Inps collaboratori), con una diversa aliquota nel campo Quantità. In tal caso, per ottenere la variazione automatica occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/2006, cancellando la voce in questione.

Dicembre 2005
(acred272)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i collaboratori viene effettuato automaticamente il controllo sul minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, occorre seguire il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all'attività svolta nel corso dell'anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Per il calcolo dell'imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell'anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ('Compenso collaborazione anno precedente'). E' inoltre possibile utilizzare la voce 076 ('Differenza imponibile Inail') per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'imponibile Inail annuale, senza produrre alcun effetto sull'imponibile previdenziale. E' importante sottolineare che l'imponibile Inail così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell'Autoliquidazione.

Una volta determinato l'imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi sono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili. Tali quote, per l'anno 2005, corrispondono a E. 1.030,05 (minimale) e E. 1.912,95 (massimale) per i mesi da gennaio a giugno, aumentando a E. 1.050,70 (minimale) e E. 1.951,30 (massimale) per i mesi da luglio a dicembre. Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, nei campi 'Importo Totale' e 'Importo Unitario'.
Nel caso in cui il rapporto di collaborazione sia cessato e poi nuovamente attivato nel corso dell'anno, ai fini Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Anzianità Convenzionale (servizio Inquadramento Contrattuale), indicando la data che dovrà essere considerata, in luogo della data di assunzione, nel calcolo del minimale e del massimale Inail.

Il confronto tra l'imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure a un'eccedenza sul massimale che deve essere recuperata dall'imponibile del mese. Entrambe le somme vengono esposte in busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore. Inoltre, nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene automaticamente restituita al collaboratore l'eventuale trattenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale (voce 561).

Ottobre 2005
(acred269)
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Sul servizio di Inquadramento Contrattuale, nel campo relativo al Lavoro Autonomo, è stata aggiunta una nuova opzione relativa agli associati in partecipazione, da utilizzare nel caso in cui debba essere applicata un'aliquota ridotta (soggetti con altra assicurazione oppure titolari di pensione diretta).
Fino ad oggi, l'eventuale aliquota ridotta degli associati (17,50%) doveva essere indicata tramite la voce 551 sul servizio Voci Fisse. Con il presente aggiornamento, i casi in questione possono essere gestiti tramite i normali servizi anagrafici; di conseguenza, la voce 551 deve essere eliminata dalle Voci Fisse (attenzione: cancellarla dall'elenco, NON bloccarla).
Gli associati in partecipazione ai quali deve essere applicata la normale aliquota (18,00%), figurano adesso sul servizio di Inquadramento Contrattuale appunto come 'Associati con aliquota intera'.

Luglio 2005
(paghe167)
INAIL : MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.262 del 1/6/2005. I nuovi valori decorrono dal mese di luglio 2005 e, per il momento, interessano soltanto i collaboratori. Ricordiamo che conguaglio Inail viene effettuato alla fine dell'anno oppure nel mese di cessazione del rapporto.
Gli importi applicati a partire dal mese di luglio, sono i seguenti :

minimale mensile collaboratori E. 1.050,70
massimale mensile collaboratori E. 1.951,30

Per il momento, non sono stati variati i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori familiari di aziende del terziario) : tali importi vengono rideterminati automaticamente nella fase di trasferimento dei dati verso gli archivi dell'Autoliquidazione Inail.
Precisiamo che la delibera Inail sopra citata non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è tuttora in attesa di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Febbraio 2005
(paghe160)
CONTRIBUTI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

E' stata modificata la contribuzione degli associati in partecipazione, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.30 del 16/2/05: per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altre gestioni, l'aliquota è aumentata al 18,00% (dal 17,50% stabilito nella precedente circolare Inps n.8 del 27/1/05). Nel caso che l'associato sia titolare di pensione oppure iscritto a un'altra gestione previdenziale, l'aliquota rimane al 17,50%. Ricordiamo che, in entrambi i casi, è previsto un contributo aggiuntivo del 1% sulla parte di imponibile eccedente il limite annuale di E. 38.641,00.
Con il presente aggiornamento, per gli associati in partecipazione è stato predisposto il calcolo rispetto all'aliquota del 18% (relativo quindi ai soggetti non pensionati e non iscritti ad altre gestioni), oltre naturalmente al contributo aggiuntivo del 1% sull'imponibile eccedente il limite sopra citato. Con i prossimi aggiornamenti, prevederemo anche la gestione dell'aliquota ridotta (17,50%); nel frattempo, se si ha necessità di gestire tale casistica, contattare l'assistenza per ricevere le istruzioni necessarie. Precisiamo che la variazione dell'aliquota è stata effettuata con decorrenza dal mese di gennaio 2005; è quindi possibile rielaborare le buste paga di gennaio, per gli associati ai quali sono stati corrisposti degli utili, al fine di ottenere il calcolo corretto dei contributi (ricordiamo che la ritenuta fiscale non è influenzata dall'importo dei contributi).

La stessa circolare Inps n.30, prevede anche le modalità di versamento dei contributi relativi agli associati.
Sul modello F24, i contributi in questione devono essere esposti secondo le stesse modalità previste per i collaboratori. Nel caso in cui venga applicata l'aliquota del 18%, occorre utilizzare la causale 'CXX', mentre in caso di applicazione dell'aliquota ridotta deve essere utilizzata la causale 'C10'. Il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio va effettuato entro il 16/3/05; al momento non ci sono istruzioni per quanto riguarda i contributi relativi al 2004.
Il presente aggiornamento contiene le modifiche sopra descritte, anche in questo caso con effetto dal mese di gennaio 2005. In caso di rielaborazione del mese di gennaio (vedi paragrafo precedente), ricordiamo che è necessario abilitare l'opzione 'Tributi su F24'; consigliamo inoltre di produrre nuovamente la Nota Contabile.

Gennaio 2005
(paghe158)
ALIQUOTE INPS LAVORATORI AUTONOMI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai Lavoratori Autonomi: per i Collaboratori privi di altra assicurazione, l'aliquota è aumentata dal 17,80% al 18,00%, mentre per gli Associati in Partecipazione si è passati dal 17,30% al 17,50%.
Ricordiamo che, in entrambi i casi, è previsto un contributo aggiuntivo del 1% sulla parte di imponibile eccedente il limite relativo all'anno in corso (vedi minimali e valori convenzionali INPS relativi all'anno 2005).

Importante: La variazione automatica delle aliquote non ha effetto nel caso in cui, sul servizio 'Accessori - Voci Fisse', sia stata inserita la voce 551 (relativa ai contributi Inps dei collaboratori), con una diversa aliquota nel campo Quantità. In tal caso, la nuova aliquota viene applicata soltanto se si effettua una storicizzazione in data 01/01/2005, cancellando la voce in questione dall'elenco delle Voci Fisse.

Dicembre 2004
(paghe156)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto, per i lavoratori autonomi viene effettuato automaticamente il controllo sul minimale e massimale Inail.
Ricordiamo che, ai fini Inail, viene seguito il criterio di "competenza", secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all'attività svolta nel corso dell'anno, indipendentemente dal periodo in cui tali somme vengono effettivamente corrisposte. Di conseguenza, per il calcolo dell'imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell'anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ('Compenso collaborazione anno precedente'). E' inoltre possibile utilizzare la voce 076 ('Differenza imponibile Inail') per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) all'imponibile Inail, senza produrre alcun effetto sull'imponibile Inps o sulle somme effettivamente erogate nel mese. La voce 076 può essere adoperata per cumulare, nell'imponibile Inail annuale, i compensi che verranno erogati nell'anno successivo, relativamente alle collaborazioni svolte nell'anno corrente, oppure per escludere le somme, corrisposte nell'anno corrente, ma di competenza dell'anno precedente. E' importante sottolineare che l'imponibile così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell'Autoliquidazione Inail.

Una volta determinato l'imponibile Inail annuale, viene effettuato il controllo rispetto al minimale e al massimale. Questi ultimi vengono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione, sulla base di quote mensili non frazionabili, che nell'anno 2004 corrispondono a E. 1.030,05 (minimale) e E. 1.912,95 (massimale). Il minimale e il massimale sono riportati sulla voce 492, rispettivamente nei campi 'Importo Totale' e 'Importo Unitario'.
Nel caso in cui il rapporto di collaborazione sia cessato e poi nuovamente attivato nel corso dell'anno (ad esempio a causa del termine previsto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), ai fini Inail devono essere considerati entrambi i periodi di lavoro. In queste situazioni, per ottenere il calcolo corretto del minimale e del massimale, occorre compilare il campo Anzianità Convenzionale (servizio Inquadramento Contrattuale), indicando la data di inizio del precedente rapporto di collaborazione. Tale data verrà presa in considerazione, al posto della data di assunzione relativa all'attuale rapporto di lavoro, esclusivamente nel calcolo del minimale e del massimale Inail.

Il confronto tra l'imponibile Inail annuale ed i corrispondenti minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza imponibile necessaria al raggiungimento del minimale, oppure a un'eccedenza sul massimale che deve essere recuperata sull'imponibile del mese. Entrambe le somme vengono esposte in busta paga e considerate nel calcolo della ritenuta Inail a carico del collaboratore. Inoltre, nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene automaticamente restituita al collaboratore l'eventuale ritenuta effettuata, nei mesi precedenti, sulle somme eccedenti il massimale (voce 561).

Dicembre 2004
(paghe156)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2004, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 82.401,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato il controllo, mese per mese, sul valore annuale dell'imponibile Inps. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in oggetto sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps del mese risulta decurtato delle somme eccedenti il massimale e può anche essere annullato, nel caso in cui il massimale sia già stato superato nei mesi precedenti.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo del 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate sia le somme imponibili eccedenti il massimale, sia i contributi restituiti al dipendente a seguito del conguaglio.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste un metodo per recuperare direttamente tali contributi, tramite il modello di versamento F24. Ricordiamo, comunque, che è possibile attivare un controllo mensile sull'imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 (elenco voci al punto 5.3 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps'). Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato comunque nel mese di dicembre o di termine del rapporto, indipendentemente dalla presenza della voce 508 sulle Voci Fisse.

Anche per quanto riguarda il conguaglio del massimale contributivo, può essere necessario considerare l'imponibile Inps relativo ad altri rapporti di lavoro. A tale scopo, viene utilizzata la voce 504, già descritta al precedente punto (Contributo aggiuntivo Inps).

Luglio 2004
(Paghe151)
INAIL : MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.464 del 21/6/2004. I nuovi valori decorrono dal mese di gennaio 2004 ed interessano i collaboratori coordinati e continuativi, il cui rapporto di lavoro prosegue ancora nel mese di luglio. Ricordiamo che il minimale e il massimale vengono determinati alla fine dell'anno oppure nel mese di cessazione del rapporto. Di conseguenza, per le collaborazioni cessate entro il mese di giugno, sarà necessario effettuare un ricalcolo degli imponibili in sede di Autoliquidazione.
Gli importi applicati, al momento del conguaglio, per l'anno 2004 sono i seguenti :

  • minimale mensile collaboratori E. 1.030,05
  • massimale mensile collaboratori E. 1.912,95

Precisiamo che gli importi in questione risultano da un nostro calcolo (non sono espressamente indicati nella delibera Inail); facciamo inoltre presente che la stessa delibera Inail è soggetta all'approvazione da parte del Ministero del Lavoro.

Marzo 2004
(paghe146)
INPS COLLABORATORI : CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1%

Con la circolare Inps n.27 del 10/02/2004, sono state determinate le nuove aliquote da applicare, relativamente all’anno 2004, per i soggetti iscritti alla gestione separata (vedere aggiornamento ‘Paghe144’).
Per i soggetti privi di altra assicurazione, deve essere applicato anche il contributo aggiuntivo 1%, sui redditi eccedenti il limite annuale di E. 37.883,00. Il contributo deve essere ripartito tra il datore di lavoro (2/3) e il collaboratore (1/3).
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione automatica di tale contributo.

Innanzitutto, precisiamo che, nel mese di dicembre oppure al termine del rapporto, viene effettuato automaticamente un conguaglio sul contributo dovuto, che tiene conto di quanto è stato eventualmente trattenuto nei mesi precedenti.
E’ possibile effettuare il calcolo del contributo anche a livello mensile, utilizzando una delle seguenti modalità :

  • sull’imponibile mensile, per la parte eccedente il limite di E. 3.157,00 (corrispondente a 1/12 del limite annuale);

  • sull’imponibile complessivo fino al mese corrente, per la parte eccedente il limite annuale di E. 37.883,00.

Il criterio da adottare nel calcolo mensile, deve essere scelto tramite un’apposita voce da indicare sul servizio Voci Fisse : nell’elenco relativo alle Collaborazioni, sono state aggiunte le voci 571 (controllo sul limite mensile) e 501 (controllo sul limite annuale); entrambe vengono riportate sul servizio con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Consigliamo di utilizzare il controllo sul limite annuale per i soggetti che non percepiscono un compenso su base mensile.
Come già precisato, sul contributo viene comunque effettuato un conguaglio annuale, anche nel caso in cui non fosse stata abilitata nessuna opzione per il calcolo mensile (l’unica condizione necessaria per lo svolgimento del conguaglio è la presenza dell’aliquota Inps relativa ai soggetti privi di altra assicurazione: 17,80% per l’anno 2004).
Dal conguaglio può derivare un credito, che viene restituito al collaboratore e recuperato sull’importo da versare. In attesa di ulteriori istruzioni, il credito viene recuperato (e restituito) soltanto fino a concorrenza con gli altri contributi Inps relativi allo stesso soggetto. Tale criterio permette di evitare eventuali problemi sulla compilazione del modello GLA/C.
Sul cedolino, il contributo aggiuntivo viene indicato su un rigo specifico. Al contrario, sulla nota contabile e sul modello F24 (causale ‘CXX’), il contributo aggiuntivo viene cumulato agli altri contributi Inps relativi ai collaboratori.

Febbraio 2004
(paghe144)
INPS : VERSAMENTO CONTRIBUTI COLLABORATORI

Le aliquote contributive da applicare, per l’anno 2004, ai soggetti iscritti alla gestione separata, sono riportate sulla circolare Inps n.27 del 10/2/2004. In particolare, risultano variate le aliquote relative ai soggetti privi di altra assicurazione (dal 14,00% al 17,80%) e quelle dei pensionati (dal 12,50% al 15,00%).
Ricordiamo che le aliquote devono essere modificate utilizzando il servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, come già indicato nella documentazione di gennaio (‘paghe141’) e nella nostra successiva comunicazione del 12 febbraio. Tale operazione dovrebbe essere stata effettuata prima di elaborare le buste paga di gennaio.
Per quanto riguarda i soggetti che applicano l’aliquota del 15% (pensionati), è necessario effettuare una rielaborazione del mese di gennaio, allo scopo di predisporre correttamente la causale di versamento sul modello F24 (il contributo è stato riportato sul codice ‘CXX’, anziché sul codice ‘C10’, già adoperato per la precedente aliquota del 12,50%).
Sulle aziende interessate, occorre annullare la condizione di "elaborato" relativa al mese di gennaio. Quindi, lo stesso mese deve essere rielaborato tramite la procedura ‘Rielaborazione Ditte’ (menù Amministratore Paghe), impostando l’opzione ‘S’ nel campo ‘Selezione Cedolini da Rielaborare’ e abilitando il trasferimento dei tributi sul modello F24. In tal modo, i contributi in questione verranno riportati sulla causale di versamento ‘C10’.
In generale, per i contributi dei collaboratori viene seguito il criterio di "cassa": il versamento in questione verrà quindi effettuato alla scadenza del 16 marzo. Nel caso in cui venga utilizzato il criterio di "competenza", i contributi risulteranno già versati alla scadenza del 16 febbraio, rientrando nella situazione segnalata con la comunicazione del 12 febbraio. Precisiamo che, in quest’ultima ipotesi, non è necessario effettuare la rielaborazione sopra descritta.
Segnaliamo inoltre che il contributo aggiuntivo 1% sull'imponibile oltre la prima fascia di reddito pensionabile, insieme ad altre nuove gestioni, sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti (per il contributo in questione stiamo predisponendo un conguaglio automatico da effettuare sia a livello mensile che al termine del rapporto).

Gennaio 2004
(paghe141)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

ATTENZIONE : Ricordiamo che è necessario variare le aliquote Inps dei collaboratori coordinati e continuativi, nei casi previsti dalla normativa. In particolare, nel caso in cui la precedente aliquota sia stata inserita sul servizio Voci Fisse, occorrerà effettuare una storicizzazione in data 1/01/2004, per inserire la nuova aliquota da applicare nell'anno 2004.

Dicembre 2003
(paghe139)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2003, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 80.391,00.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, il massimale viene controllato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste un metodo per recuperare direttamente i contributi, utilizzando il modello F24. Ricordiamo, comunque, che è possibile attivare un controllo mensile sull'imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo, è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 ('Controllo massimale Inps collaboratori'), reperibile sull'elenco delle voci al paragrafo 'Collaborazioni'. Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato in ogni caso nel mese di dicembre o di fine rapporto, indipendentemente dalla presenza della voce 508 sulle Voci Fisse.

Dicembre 2003
(paghe139)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, o in caso di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il controllo sul minimale e massimale Inail, per i collaboratori coordinati e continuativi.
Occorre precisare che, ai fini Inail, deve essere seguito il criterio di "competenza", secondo il quale vanno considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal momento in cui tali somme risultano effettivamente corrisposte. Di conseguenza, per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 (‘Compenso collaborazione anno precedente’). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 (‘Differenza imponibile Inail’) per inserire un importo da sommare (valore positivo) o sottrarre (valore negativo) dallo stesso imponibile Inail, senza produrre alcun effetto sull’imponibile Inps e sulle somme effettivamente erogate nel mese. La voce 076 può essere adoperata per cumulare, nell’imponibile Inail annuale, i compensi che verranno erogati nell’anno successivo, relativamente alle collaborazioni svolte nell’anno corrente, oppure per escludere le somme, corrisposte nell’anno corrente, ma di competenza dell’anno precedente. E’ importante sottolineare che l’imponibile così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione Inail.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il confronto con il minimale ed il massimale. Questi ultimi vengono calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione. Inoltre, sia il minimale che il massimale sono conteggiati sulla base di quote mensili non frazionabili, corrispondenti a E. 985,25 (minimale) e E. 1.829,75 (massimale) nel periodo da gennaio a giugno 2003, per poi passare a E. 1008,88 (minimale) e E. 1.873,63 (massimale) nel periodo da luglio a dicembre 2003. Il minimale ed il massimale vengono memorizzati rispettivamente nei campi ‘Importo Totale’ e ‘Importo Unitario’ della voce 492 (‘Minimale e massimale Inail collaboratori’).
Il confronto tra l’imponibile Inail annuale ed il relativo minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza da assoggettare per il raggiungimento del minimale, o ad un’eccedenza rispetto al massimale che deve essere recuperata dall’imponibile del mese. Entrambe le somme vengono esposte in busta paga e considerate ai fini della ritenuta Inail a carico del collaboratore. Inoltre, nel mese di dicembre (o di cessazione del rapporto), viene automaticamente restituita al collaboratore l’eventuale ritenuta già effettuata sulle somme eccedenti il massimale, tramite la voce 561.

Luglio 2003
(paghe132)
MINIMALI E MASSIMALI

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali e dei massimali Inail, sulla base di quanto indicato nella Delibera Inail n.377 del 21/5/2003. I nuovi valori decorrono dal 1/7/2003 e interessano i collaboratori coordinati e continuativi, oltre ai soci e ai collaboratori familiari di imprese non artigiane.
Gli importi applicati a partire dal mese di luglio, sono i seguenti :

  • minimale collaboratori coordinati e continuativi E. 1.008,88 (valore mensile);

  • massimale collaboratori coordinati e continuativi E. 1.873,63 (valore mensile);

  • imponibile convenzionale soci E. 40,36 (valore giornaliero);

  • imponibile convenzionale collaboratori familiari E. 40,37 (valore giornaliero).

Precisiamo che gli importi in questione risultano da un nostro calcolo (non sono espressamente indicati nella delibera Inail).

Gennaio 2003
(paghe123)
ALIQUOTA INPS AL 12,5%

Per i collaboratori coordinati e continuativi che siano anche titolari di pensione diretta, l'aliquota Inps è passata al 12,5% dal 1/1/2003. Ricordiamo che l'aliquota Inps di un collaboratore, se diversa dal 10%, deve essere impostata nel campo Quantità della voce 551, utilizzando il servizio Voci Fisse (oppure Variazioni Mensili).
La circolare Inps n. 21 del 30/1/2003 ha indicato le modalità di versamento dei contributi in questione : nel caso in cui venga applicata l'aliquota del 12,5%, sul modello F24 deve essere utilizzato il preesistente codice 'C10', anziché un codice di nuova istituzione (come sembrava più probabile).
Nel caso in cui le aziende interessate siano già state elaborate, risulta necessario rielaborarle, allo scopo di generare correttamente il codice 'C10' e trasferirlo sui servizi del modello F24 ('Archivio Tributi'). Tale operazione va effettuata utilizzando la procedura 'Rielaborazione Ditte', dal menù Amministratore Paghe, selezionando l'opzione 'Rielabora soltanto i cedolini eliminati' ('S' nel campo Selezione Cedolini da Rielaborare). Ovviamente, è necessario abilitare l'opzione 'Tributi su F24'; inoltre, a scopo di controllo, può essere richiesta la stampa della Nota Contabile.
Precisiamo che la procedura 'Rielaborazione Ditte', nella modalità sopra descritta, NON rielabora alcun cedolino tra quelli presenti in archivio, ma ricostruisce comunque i tributi da indicare sul modello F24. La procedura, di conseguenza, può essere utilizzata anche nel caso in cui i cedolini siano già stati bollati.

Dicembre 2002
(paghe119)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2002, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 78.507,00.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, il massimale viene controllato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati, in automatico, al collaboratore, né recuperati dall'azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste alcun metodo per recuperare direttamente i contributi, utilizzando i versamenti effettuati tramite il modello F24. Ricordiamo, comunque, che è possibile attivare un controllo mensile sull'imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo, è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 ("Controllo massimale Inps per collaboratori"), reperibile sull'elenco delle voci al paragrafo 'Collaborazioni'. Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato in ogni caso, indipendentemente dalla presenza della voce 508 sulle Voci Fisse.

Dicembre 2002
(paghe119)
MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre, o in caso di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il controllo sul minimale e massimale Inail, per i collaboratori coordinati e continuativi.
Occorre precisare che, ai fini Inail, deve essere seguito il criterio di "competenza", secondo il quale vanno considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal momento in cui tali somme risultano effettivamente corrisposte. Di conseguenza, per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano tutti i compensi assoggettati nel corso dell’anno, escludendo le somme riportate sulla voce 107 ("Compenso collaborazione anno precedente"). E’ inoltre possibile utilizzare la voce 076 ("Differenza imponibile Inail") per inserire un importo da sommare (positivo) o sottrarre (negativo) dallo stesso imponibile Inail, senza produrre alcun effetto sull’imponibile Inps e sulle somme effettivamente erogate nel mese. La voce 076 può essere adoperata per cumulare, nell’imponibile Inail annuale, i compensi che verranno erogati nell’anno successivo, relativamente alle collaborazioni svolte nell’anno corrente, oppure per escludere le somme, corrisposte nell’anno corrente, ma di competenza dell’anno precedente (nel caso in cui non siano già state evidenziate tramite la voce 107). E’ importante sottolineare che l’imponibile Inail così determinato (su base annuale) verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione Inail.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il confronto con il minimale e il massimale annui. Questi ultimi devono essere calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione. Inoltre, sia il minimale che il massimale vanno conteggiati sulla base di quote mensili non frazionabili, corrispondenti a E. 959,28 (minimale) e E. 1.781,52 (massimale) da gennaio a giugno 2002, per poi passare a E. 985,25 (minimale) e E. 1.829,75 (massimale) da luglio a dicembre 2002. Il minimale viene riportato nel campo Importo Totale della voce 492 ("Minimale e massimale Inail per collaboratori"), mentre il massimale viene riportato nel campo Importo Unitario della stessa voce.
Il risultato del confronto tra l’imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale, può dare luogo ad una differenza da assoggettare ad Inail per il raggiungimento del minimale, o ad un’eccedenza rispetto al massimale che deve essere decurtata dall’imponibile Inail del mese. Entrambe le somme vengono esposte in busta paga e considerate ai fini della ritenuta Inail da effettuare al collaboratore. Inoltre, nel mese di dicembre (o di cessazione del rapporto), viene automaticamente restituita al collaboratore l’eventuale ritenuta già effettuata sulle somme eccedenti il massimale. L’importo in questione è riportato sulla voce 561 e viene evidenziato in busta paga.

Dicembre 2001
(paghe098)
COLLABORATORI: MINIMALE E MASSIMALE INAIL

Con l’elaborazione del mese di dicembre o in caso di cessazione del rapporto (a partire dal 1/12/2001), viene effettuato automaticamente il controllo su minimale e massimale Inail per i collaboratori coordinati e continuativi.
Innanzitutto occorre precisare che, ai fini Inail, è necessario seguire un criterio di competenza, secondo il quale devono essere considerati i compensi relativi all’attività svolta nel corso dell’anno, indipendentemente dal momento in cui vengono effettivamente corrisposti i compensi in questione. Di conseguenza, per il calcolo dell’imponibile Inail annuale, si considerano i compensi e le altre somme assoggettate nel corso dell’anno, escludendo le somme indicate sulla voce 107 ("Compenso collaborazione anno precedente"), utilizzata per evidenziare le somme derivanti da attività svolte nell’anno precedente (vedi aggiornamento ‘Paghe087’). Inoltre, è stata predisposta la nuova voce 076 – "Differenza imponibile Inail", da utilizzare per inserire un importo da sommare (positivo) o sottrarre (negativo) dall’imponibile Inail, senza produrre alcun effetto sull’imponibile Inps o sulle somme erogate nel mese. La voce in questione deve essere utilizzata per aggiungere, all’imponibile Inail annuale, i compensi che verranno erogati nell’anno successivo, relativamente alle collaborazioni svolte nell’anno corrente. Inoltre può essere utilizzata per escludere le somme, corrisposte nell’anno 2001, di competenza dell’anno precedente, nel caso in cui non siano state evidenziate tramite la voce 107. E’ importante sottolineare che l’imponibile annuale così determinato verrà utilizzato anche ai fini dell’Autoliquidazione Inail.

Una volta determinato l’imponibile Inail annuale, viene effettuato il confronto con il minimale e massimale annui. Questi ultimi devono essere calcolati tenendo conto esclusivamente della durata del rapporto di collaborazione. Inoltre, sia il minimale che il massimale vanno conteggiati sulla base di quote mensili non frazionabili, corrispondenti a L. 1.810.333 (minimale) e L. 3.362.083 (massimale) fino al 30/6/2001, per poi passare a L. 1.857.417 (minimale) e L. 3.449.500 (massimale) a partire dal 1/7/2001. I valori annuali del minimale e del massimale vengono perciò calcolati in base al numero dei mesi intercorsi dall’inizio del rapporto di collaborazione (si fa riferimento alla data di assunzione presente sull’anagrafico del collaboratore), tenendo conto dei diversi importi validi per i mesi da gennaio a giugno e da luglio a dicembre. Il minimale così calcolato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 492 ("Minimale e massimale Inail per collaboratori"), mentre il massimale viene riportato nel campo Importo Unitario della stessa voce.
Il risultato del confronto tra l’imponibile Inail annuale ed i relativi minimale e massimale annui, può dare luogo ad una differenza da assoggettare ad Inail per il raggiungimento del minimale, o ad un’eccedenza rispetto al massimale che deve essere decurtata dall’imponibile Inail del mese. Entrambe le somme vengono esposte in busta paga e considerate ai fini della ritenuta Inail da effettuare al collaboratore. Inoltre, con l’elaborazione del mese di dicembre o di cessazione del rapporto (a partire dal 1/12/2001), viene automaticamente restituita al collaboratore l’eventuale ritenuta già effettuata sulle somme eccedenti il massimale. L’importo in questione è riportato sulla voce 561 e viene evidenziato sulla busta paga.
E’ possibile attivare un controllo mensile sull’imponibile Inail, confrontando il valore annuale (fino al mese elaborato) con i relativi minimale e massimale. A tale scopo, è sufficiente impostare sul servizio Voci Fisse la voce 492, reperibile sull’elenco Voci Fisse al paragrafo ‘Collaborazioni’ (viene riportato automaticamente il valore ‘1’ nel campo Quantità). Consigliamo di adottare tale soluzione soltanto in presenza di compensi notevolmente superiori al massimale, dal momento che il conguaglio annuale viene comunque effettuato, in modo automatico, alla fine dell’anno o al termine del rapporto.