Aprile 2019 (acred719) |
AUTOLIQUIDAZIONE – IMPORTAZIONE BASI DI CALCOLO
Come anticipato nell’aggiornamento Acred718 del 10/04/2019, è stato predisposto un nuovo servizio per l’importazione automatica delle basi di calcolo relative all’Autoliquidazione 2018-2019.
Il nuovo servizio è denominato ‘Importazione basi di calcolo Inail’ e si trova sul menù dell’Autoliquidazione Inail (è riportato subito prima delle procedure di elaborazione e stampa).
ATTENZIONE: Come indicato nella comunicazione del 16/04/2019, per poter importare le basi di calcolo tramite il nuovo servizio, è necessario che siano già state eseguite le procedure ‘Conversione Inail da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’, descritte nell’aggiornamento Acred718 del 10/04/2019.
AUTOLIQUIDAZIONE – PROCEDIMENTO DI IMPORTAZIONE
Tramite il servizio ‘Importazione basi di calcolo Inail’ è possibile importare i files in formato testo (.txt) scaricati tramite i servizi online dell’Inail. Ciascun file da importare può contenere i dati relativi ad una o più aziende.
Per effettuare l’importazione, occorre selezionare il file cliccando sull’apposita icona, quindi impostare la modalità di importazione (settata automaticamente a ‘Provvisoria’) e cliccare sul pulsante ‘Elabora’.
In tal modo, vengono eseguite automaticamente le seguenti operazioni:
- il file da importare viene trasferito nella gestione delle stampe, con il nome ‘BasiCalcolo.txt’;
- viene lanciata la procedura di importazione del file; occorre quindi controllare che sia terminata tramite il servizio ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’;
- per ogni ditta trattata vengono importati i dati (elencati più avanti) e viene ricalcolata l’Autoliquidazione.
Dopo aver verificato che sia terminata la procedura di importazione, sulla gestione delle stampe si trovano gli elenchi dei dati importati e le eventuali segnalazioni di errore:
- le nuove PAT e tariffe sono riportate sulla stampa ‘BasiCalcolo.Riclassificazione.elenco’, mentre le relative segnalazioni (se presenti) sono riportate su ‘BasiCalcolo.Riclassificazione.errori’;
- i tassi e le altre informazioni sono riportate sulla stampa ‘BasiCalcolo.Importazione.elenco’, mentre le relative segnalazioni (se presenti) sono riportate su ‘BasiCalcolo.Importazione.errori’.
Consigliamo, per ciascun file, di effettuare prima l’importazione in modalità ‘Provvisoria’, per controllare eventuali segnalazioni di errore e poi in modalità ‘Definitiva’, per importare effettivamente i dati in archivio.
Occorre tenere presente che nella modalità ‘Provvisoria’ non vengono effettivamente importate le nuove PAT e tariffe: di conseguenza, sulla stampa ‘BasiCalcolo.Importazione.errori’ viene segnalata l’assenza delle nuove PAT o tariffe per quanto riguarda la rata 2019 (a meno che non si tratti di PAT e tariffe già presenti in archivio). Tali segnalazioni non si presentano, poi, quando viene effettuata l’importazione dello stesso file in modalità ‘Definitiva’.
In caso di necessità, è possibile ripetere l’importazione anche se è già stata effettuata in modalità ‘Definitiva’.
Precisiamo che l’importazione delle basi di calcolo NON modifica, in alcun caso, le somme imponibili presenti sul servizio ‘Retribuzioni’ (trasferite dagli archivi Paghe e/o inserite manualmente).
Inoltre, l’importazione NON viene effettuata sulle Autoliquidazioni che presentano la condizione di ‘Definitivo’ sul servizio ‘Risultato’: tale condizione viene segnalata sulle stampe degli errori.
Per effettuare l’importazione, è necessario che le ditte interessate presentino le seguenti condizioni:
- la ditta deve essere correttamente inserita sui servizi ‘Ditta – Anagrafico’, ‘Ditta – Azienda’ e ‘Ditta – Abilitazione’, con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2018;
- sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’, la Data Attivazione deve essere uguale o precedente al 31/12/2018, mentre la Data Cessazione può non essere compilata o, se compilata, deve essere successiva al 31/12/2017;
- sempre sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’, il campo Codice Ditta Inail deve essere correttamente compilato e comprensivo del contro-codice (separato dalla posizione tramite il carattere “/”);
- sul servizio ‘Ditta – Posizione Inail’ devono essere presenti tutte le posizioni interessate (PAT / tariffa / inquadramento), inserite con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2018 e attive nell’anno 2018;
- sempre sul servizio ‘Ditta – Posizione Inail’, le PAT interessate devono essere correttamente compilate e comprensive del contro-codice (separato dalla posizione tramite il carattere “/”).
Le nuove PAT e tariffe valide dall’anno 2019 vengono importate soltanto se sono presenti in archivio le corrispondenti PAT e tariffe valide nell’anno 2018, secondo i criteri descritti più avanti.
In particolare, precisiamo che devono essere presenti in archivio anche le posizioni relative al solo premio artigiani, comprese quelle eventualmente attivate nel corso dell’anno 2018.
AUTOLIQUIDAZIONE – DATI IMPORTATI
Dalle basi di calcolo vengono importate le seguenti informazioni:
- nuove PAT e/o voci di tariffa decorrenti dall’anno 2019 (sostitutive di quelle valide nel 2018);
- tassi relativi al premio dipendenti, sia per la regolazione che per la rata;
- eventuali retribuzioni presunte per la rata anticipata del premio dipendenti;
- importi relativi al premio artigiani, retribuzione convenzionale e numero di soggetti interessati;
- periodo di competenza (se diverso dall’intero anno) per il premio dipendenti e artigiani;
- riduzione L. 296/2006 dipendenti e artigiani (agevolazione cod. 127 e relative caselle);
- riduzione L. 147/2013 dipendenti e artigiani (percentuale e relative caselle);
- agevolazione zone montane (cod. 005) o svantaggiate (cod. 025);
- presenza dell’addizionale amianto (non dovuta per gli anni 2018-2019);
- presenza del premio silicosi/asbestosi (occorre inserire le relative retribuzioni);
- rata anticipata nell’anno precedente (2018).
Le nuove PAT / voci di tariffa e i tassi relativi al premio dipendenti sono importati sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’. Tutte le altre informazioni sono importate sul servizio ‘Base Premi’; dallo stesso servizio è possibile gestire anche i tassi e le voci di tariffa. La rata anticipata nell’anno precedente è importata sul servizio ‘Risultato’.
Tutte le informazioni importate possono essere modificate, se necessario, tramite gli appositi servizi.
Sulla stampa dei dati importati sono indicate tutte le informazioni sopra elencate, nello stesso ordine con il quale si trovano sul file delle basi di calcolo. Alcune informazioni, quali ad esempio le riduzioni, le retribuzioni presunte e la presenza del premio silicosi/asbestosi, sono riportate in stampa solo se effettivamente presenti nel file.
Nel caso in cui una stessa informazione venga importata su più posizioni presenti in archivio, sulla stampa sono riportate altrettante righe quante sono le posizioni trattate. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, per la riduzione L. 296/2006 (nel caso interessi più tariffe), oppure per la rata 2019 (se la stessa tariffa è presente più volte).
Nel caso in cui il periodo di competenza sia diverso dall’intero anno, per il premio dipendenti viene riportata una segnalazione sulla stampa degli errori, indicando di verificare la posizione interessata (in quanto potrebbe trattarsi di una riclassificazione nel corso dell’anno e, quindi, potrebbe essere necessario un intervento dell’Utente). Per quanto riguarda il premio artigiani, il periodo inferiore all’anno comporta un ricalcolo del premio unitario da indicare sul servizio ‘Base Premi’: tale situazione viene gestita in automatico, secondo i criteri descritti più avanti.
Relativamente alla rata anticipata nell’anno precedente, sulla stampa è riportato sia l’importo della singola posizione, sia il totale per ditta (incrementato per ogni posizione); quest’ultimo valore, corrispondente a quello indicato sulle basi di calcolo in formato pdf, viene riportato sul servizio ‘Risultato’.
Come già detto, i tassi relativi al premio dipendenti vengono riportati sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’, ma possono essere gestiti sul servizio ‘Base Premi’, tramite l’apposita finestra (vedere aggiornamento Acred718).
I nuovi tassi sono riportati automaticamente sulla decorrenza valida per l’anno 2018 (normalmente è presente la decorrenza 01/01/2018) e sull’eventuale nuova decorrenza 01/01/2019 (generata in presenza di nuove PAT o tariffe); precisiamo che, sulla decorrenza 01/01/2019, viene riportato l’anno ‘2018’ nel campo Anno di Competenza.
Occorre sottolineare che, per effettuare l’importazione dei tassi, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’ deve essere presente ‘2018’ nel campo Anno di Competenza (è riportato dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’, insieme ai relativi tassi); per le posizioni di nuovo inserimento, possono non essere presenti i tassi. Se, invece, fossero presenti i tassi relativi ad un altro anno di competenza (campo Anno di Competenza diverso da ‘2018’), non verrebbe effettuata l’importazione dei tassi, segnalando la condizione di errore sull’apposita stampa.
Relativamente all’importazione delle nuove PAT e tariffe, vengono effettuate automaticamente le storicizzazioni al 01/01/2019, secondo i criteri descritti dettagliatamente nell’aggiornamento Acred718 del 10/04/2019: in tal modo viene mantenuto il legame tra la PAT o tariffa in vigore fino all’anno 2018 e quella in vigore dall’anno 2019.
In pratica, l’importazione delle nuove PAT e tariffe deve produrre lo stesso risultato che si otterrebbe effettuando manualmente le storicizzazioni secondo le modalità indicate nell’aggiornamento Acred718 (occorre fare riferimento a tale aggiornamento per ulteriori informazioni a riguardo).
In merito alle nuove PAT, segnaliamo che sulle basi di calcolo non è riportato il “controcodice”. Nei casi in questione, la procedura di importazione determina automaticamente il controcodice (tramite un apposito algoritmo), tuttavia consigliamo di verificare se il controcodice attribuito coincide con quello assegnato dall’Inail.
Precisiamo che, sulle aziende artigiane, potrebbe presentarsi il caso di una voce di tariffa preesistente, relativa al solo premio artigiani, che non è stata inserita in archivio in quanto non necessaria per l’invio della denuncia salari. In tale situazione, nella fase di importazione sarà segnalata l’assenza della voce di tariffa: occorrerà quindi inserirla (con decorrenza 01/01/2018) e ripetere l’importazione delle basi di calcolo.
Inoltre, sulle aziende artigiane è possibile che venga attribuita una nuova PAT in sostituzione di una PAT “ponderata” relativa al premio dipendenti, mantenendo tuttavia attiva la PAT ponderata per il premio artigiani. In tale situazione, la nuova PAT viene comunque importata in sostituzione della PAT ponderata: di conseguenza, quest’ultima non risulta presente per l’importazione della rata 2019 relativa al premio artigiani (generando una segnalazione di errore). In un caso del genere, occorre aggiungere un’ulteriore “posizione Inail”, corrispondente alla vecchia PAT ponderata, da utilizzare esclusivamente per la gestione del premio artigiani.
Sempre sulle aziende artigiane, in alcuni casi la procedura di importazione deve ricalcolare il valore del premio unitario da riportare sul servizio ‘Base Premi’. Tale necessità si presenta se il periodo (“dal / al”) è inferiore all’anno, in quanto sulle basi di calcolo è riportato il valore del premio rapportato a tale periodo, oltre che alla percentuale di ponderazione. Sul servizio ‘Base Premi’, invece, occorre riportare il valore del premio unitario relativo all’intero anno, applicando la sola percentuale di ponderazione. In tale situazione, il valore importato sulla colonna Premio Unitario del servizio ‘Base Premi’ viene automaticamente ricalcolato per l’intero anno, considerando il premio unitario della classe di rischio e applicando la sola percentuale di ponderazione. Sulla stampa dei dati importati, nel caso in questione viene indicato il valore premio unitario ricalcolato e, su un rigo aggiuntivo, il periodo e la percentuale di ponderazione.
Segnaliamo che, sul servizio ‘Base Premi’, sono state predisposte due righe aggiuntive nelle sezioni relative al premio artigiani, sia sulla regolazione che sulla rata, per consentire di gestire un numero maggiore di combinazioni tra premio unitario e periodo (dal / al), sulla stessa posizione Inail.
Facciamo presente che (per quest’anno) non è possibile importare i dati relativi ai contributi associativi, in quanto le basi di calcolo ad oggi disponibili non consentono di verificare tutte le possibili casistiche. I contributi associativi presenti sulle basi di calcolo sono comunque riportati sulla stampa, con l’indicazione “non importato”.
Precisiamo, inoltre, che l’importazione delle basi di calcolo lascia inalterati i contributi associativi trasferiti dall’anno precedente (attraverso la procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’). |
Aprile 2019 (acred718) |
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
A seguito della pubblicazione della Guida all’Autoliquidazione (disponibile sul sito Inail dal 04/04/2019), abbiamo predisposto le modifiche necessarie per gestire l’Autoliquidazione Inail 2018-2019.
Per gestire l’Autoliquidazione occorre, innanzitutto, eseguire le procedure ‘Conversione Inail da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’, descritte al successivo punto Procedure da eseguire.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred709, sono state rilasciate le suddette procedure, unitamente ai servizi dell’Autoliquidazione, applicando tutte le variazioni normative in vigore a quella data.
Rimandiamo quindi alla documentazione dell’aggiornamento Acred709, per le indicazioni dettagliate relative a:
- calcolo imponibile convenzionali dei soci e collaboratori di imprese non artigiane, partecipanti all’impresa familiare, dirigenti, tirocinanti;
- valori del premio artigiani da applicare alla regolazione 2018;
- calcolo riduzione artigiani L. 296/2006 e riduzione L. 147/2013;
- gestione delle retribuzioni soggette a sconto, parzialmente esenti e totalmente esenti.
Con il presente aggiornamento, sui servizi e sulle procedure dell’Autoliquidazione sono state apportate le variazioni previste dai decreti interministeriali del 27/02/2019, di seguito elencate:
- la riduzione L. 147/2013 può essere applicata sulla regolazione 2018 nella misura del 15,81%, mentre non può essere applicata sulla rata 2019 (in precedenza, sulla rata era prevista la riduzione nella misura del 15,24%);
- sono variati gli importi del premio artigiani per quanto riguarda la rata 2019.
Sempre in base ai decreti del 27/02/2019, dall’anno 2019 dovranno essere gestite nuove voci di tariffa, in alcuni casi accorpando tra loro le voci attuali. Con la stessa decorrenza, le PAT ponderate saranno sostituite da nuove PAT.
A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- convertire i dati dall’anno precedente e trasferire le somme imponibili dall’archivio Paghe;
- aggiornare automaticamente i valori del premio speciale artigiani per la rata 2019;
- annullare automaticamente la riduzione L.147 per l’anno 2019;
- inserire manualmente i tassi e le altre informazioni risultanti dalle basi di calcolo;
- inserire manualmente le nuove voci di tariffa e le nuove PAT decorrenti dall’anno 2019;
- gestire l’Autoliquidazione in via definitiva, versando il premio e gli eventuali contributi associativi.
L’invio telematico della denuncia salari sarà incluso in un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro il 17 aprile. Nello stesso aggiornamento sarà incluso anche un nuovo servizio che consentirà di importare automaticamente i tassi e le altre informazioni riportate sulle basi di calcolo (in alternativa all’inserimento manuale); tramite lo stesso servizio, sarà possibile importare anche le nuove voci di tariffa e le nuove PAT decorrenti dall’anno 2019.
Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, è stato predisposto un nuovo campo sul servizio Dipendente – Inquadramento, tramite il quale è possibile impostare particolari modalità di ricalcolo dell’imponibile Inail ai fini dell’Autoliquidazione. Il nuovo campo e le relative opzioni sono descritte al successivo punto Procedure da eseguire, in corrispondenza della procedura ‘Generazione Inail da archivi Paghe’.
PROCEDURE DA ESEGUIRE
Il procedimento da seguire per generare i dati dell’Autoliquidazione Inail è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred709. Tuttavia, le operazioni effettuate dalle procedure di conversione e generazione dei dati sono parzialmente cambiate rispetto all’aggiornamento Acred709, quindi occorre lanciare nuovamente tali procedure, nel caso in cui siano già state lanciate prima del presente aggiornamento.
Riepiloghiamo le procedure da lanciare per convertire e generare i dati dell’Autoliquidazione (per indicazioni più dettagliate, fare riferimento all’aggiornamento Acred709). Ricordiamo che le procedure descritte si trovano sul menu Amministrazione del Personale –> menu Autoliquidazione Inail –> Procedure di elaborazione e stampa.
ATTENZIONE: Le procedure indicate ai successivi punti A e B devono essere eseguite obbligatoriamente a seguito del presente aggiornamento, anche nel caso in cui le stesse procedure siano già state eseguite in precedenza.
Conversione Inail da anno precedente: nel campo Anno di Competenza indicare ‘2018’.
Vengono riportati, sull’autoliquidazione dell’anno corrente, i seguenti dati rilevati dall’autoliquidazione dell’anno precedente: rata anticipata, nucleo artigiano, abilitazione riduzioni, contributi associativi.
Vengono anche predisposti i tassi relativi alla regolazione 2018 ed alla rata 2019, effettuando una storicizzazione in data 01/01/2018 sul servizio Ditta – Posizioni Inail. In particolare, viene rilevato il tasso relativo alla rata 2018 sull’autoliquidazione dell’anno precedente (campo Tasso Rata con Anno di Competenza ‘2017’, sul servizio Ditta – Posizioni Inail); il tasso in questione viene riportato nel campo Tasso Regolazione e viene impostato ‘2018’ nel campo Anno di Competenza, storicizzando la variazione al 01/01/2018. Se la posizione Inail risulta già storicizzata sull’anno 2018, la modifica viene effettuata direttamente sulla versione esistente. Nel caso in cui i tassi relativi all’anno 2018 siano già presenti (campo Anno di Competenza uguale a ‘2018’), la procedura non effettua alcuna variazione sul servizio Ditta – Posizioni Inail (quest’ultima situazione si presenta se la procedura di conversione è già stata lanciata in precedenza, a seguito dell’aggiornamento Acred709).
Il campo Conversione Dichiarazioni consente di scegliere come regolarsi in presenza di autoliquidazioni “non definitive”. Consigliamo di lasciare impostare le opzioni di “default” (attribuite anche se il campo risulta non compilato): in tal modo vengono convertite le sole denunce “definitive” dell’anno precedente ed eventuali denunce “non definitive” presenti sull’anno corrente vengono preventivamente eliminate.
Sulla procedura sono disponibili le opzioni per impostare il versamento separato dei contributi associativi (se si devono evitare compensazioni con eventuali crediti) e/o produrre una delega F24 unificata tra l’Autoliquidazione e le Paghe (a riguardo, verificare quanto indicato nell’aggiornamento Acred709).
Per quanto riguarda il premio artigiani, con il presente aggiornamento la procedura riporta sia i valori relativi alla regolazione 2018 (invariati rispetto all’aggiornamento Acred709), sia i nuovi valori da adottare per la rata 2019, stabiliti dai decreti interministeriali del 27/02/2019.
Relativamente alla riduzione L. 147/2013, con il presente aggiornamento la procedura riporta l’abilitazione e la relativa percentuale (15,81%) solamente in corrispondenza della regolazione 2018, annullando l’abilitazione e la percentuale precedentemente prevista (15,24%) sulla rata 2019.
La procedura genera la stampa ‘conversione.INA’, da stampare in formato A4 compresso a 17. Sulla stampa, per ogni posizione Inail viene indicata la storicizzazione allo 01/01/2018 (per i tassi) che la conversione dei dati dall’anno precedente (su righe separate), oltre ad eventuali segnalazioni bloccanti o non bloccanti.
Generazione Inail da archivi Paghe: nel campo Anno di Competenza indicare ‘2018’.
La procedura trasferisce le somme imponibili dagli archivi Paghe ai servizi dell’Autoliquidazione Inail.
Ricordiamo che non occorre compilare il campo Trattamento Dati: nella modalità di “default”, vengono generati o aggiornati i dati sulle denunce trattate, con la sola esclusione di quelle già definitive (le altre opzioni consentono di aggiornare anche le denunce definitive oppure generare soltanto le stampe).
La procedura riporta automaticamente, sui servizi dell’Autoliquidazione, le retribuzioni imponibili, le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti ed alcune retribuzioni soggette a sconto.
Per la generalità dei dipendenti, l’imponibile Inail viene rilevato dalle buste paga relative all’anno di competenza (in alternativa, lo stesso imponibile può essere stato inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente). Per quanto riguarda i dipendenti, l’imponibile Inail è sempre riportato sulla voce 510.
Ricordiamo che le retribuzioni relative ad apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 non devono essere riportate sulle denunce e, quindi, vengono automaticamente escluse dalla procedura di generazione dei dati.
Relativamente alle assunzioni L. 407/1990, è confermato quanto indicato nell’aggiornamento Acred709: dall’anno di competenza 2018 tali agevolazioni NON vanno riportate nelle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti.
Vengono invece riportate, tra le retribuzioni parzialmente esenti, le assunzioni L. 92/2012 con esenzione al 50% (soggetti ultracinquantenni o donne), individuate dalla situazione contributiva ‘55’ su Dipendente – Inquadramento. Per tali agevolazioni, sul servizio Retribuzioni dell’Autoliquidazione, occorre indicare il codice tipo retribuzione scegliendolo tra quelli elencati in finestra (ricordiamo che la procedura riporta sempre il tipo retribuzione ‘H’, emettendo un’apposita segnalazione sia sulla stampa degli imponibili che su quella degli errori).
Vengono compilate automaticamente le retribuzioni soggetto allo sconto spettante per sostituzione di maternità, individuate dalla situazione contributiva ‘82’ sul servizio Dipendente – Inquadramento, riportandole sia sulla regolazione 2018 che sulla rata 2019. Ricordiamo che le retribuzioni soggette allo sconto del settore edile devono essere invece inserite manualmente sul servizio ‘Retribuzioni’.
Per i collaboratori e amministratori che percepiscono un compenso, viene riportato l’imponibile Inail risultante dalla voce 554 (ricordiamo che tale imponibile viene adeguato al minimale e al massimale in fase di conguaglio); inoltre, vengono considerate le voci 561 (elaborata in caso di conguaglio su imponibile eccedente il massimale) e 107 (se inserita dall’utente per decurtare l’eventuale imponibile relativo all’anno precedente).
Per i dirigenti e per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, l’imponibile viene sempre determinato sulla base dei valori convenzionali indicati nelle circolari Inail n. 20 del 18/04/2018 e n. 42 del 13/11/2018:
- Per i dirigenti, viene calcolato l’imponibile Inail sulla base del valore giornaliero di E. 100,256 fino a giugno 2018 e di E. 100,361 da luglio 2018, rilevando i giorni Inail (voce 100) dalle buste paga elaborate.
- Per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, l’imponibile viene determinato considerando esclusivamente le date di inizio e fine rapporto presenti sul servizio Dipendente – Anagrafico (per tali soggetti, non occorre elaborare le buste paga), limitando ad un massimo di 25 giorni mensili e applicando i seguenti valori giornalieri:
- soci e collaboratori di imprese non artigiane, E. 53,984 fino a giugno ed E. 54,579 da luglio;
- partecipanti all’impresa familiare non artigiana, E. 54,2128 fino a giugno ed E. 54,8063 da luglio.
- Su alcune sedi Inail, per i soci e collaboratori di imprese non artigiane vengono applicati i valori giornalieri stabiliti a livello territoriale (Bergamo E. 49,39 / Cremona E. 48,83 / Mantova E. 48,00) oppure il minimale giornaliero relativo ai dipendenti (Ravenna / Forlì, solo per i soggetti classificati come “soci”).
Segnaliamo che è stato predisposto un nuovo campo, sul servizio Dipendente – Inquadramento, tramite il quale è possibile “forzare” la modalità di calcolo dell’imponibile ai fini dell’Autoliquidazione.
Il nuovo campo è denominato ‘Criteri particolari’ (sezione ‘Inquadramento Inail’) e prevede le seguenti opzioni:
- ‘Amministratori su convenzionale’, da impostare nel caso in cui si intenda applicare, agli amministratori (o altri parasubordinati) che percepiscono un compenso, lo stesso imponibile convenzionale previsto per i soci e collaboratori familiari di aziende non artigiane. Utilizzando tale opzione, l’imponibile Inail viene rideterminato sulla base delle sole date di assunzione e cessazione, indipendentemente dall’importo dei compensi corrisposti e dalla presenza di cedolini elaborati (non viene quindi considerata la voce 554).
- ‘Soggetti solo Inail su mesi elaborati’, da impostare nel caso in cui, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende non artigiane), si intenda rilevare il numero di giorni dai cedolini elaborati nel corso dell’anno. Il numero di giorni viene utilizzato per calcolare l’imponibile convenzionale, applicando i valori giornalieri previsti. Ricordiamo che, per i soggetti in questione, non occorre elaborare i cedolini (in quanto sono esclusi dal LUL) ed il numero di giorni viene determinato in base alle date di assunzione e cessazione. Tuttavia, se vengono elaborati i cedolini (eventualmente indicando i giorni ai fini Inail nel campo Quantità della voce 100), è possibile utilizzare la nuova opzione, ovviamente a condizione che si intenda calcolare l’imponibile convenzionale sulla base dei giorni indicati sugli stessi cedolini.
La procedura genera le seguenti stampe:
- ‘Inail.imponibile.INA’: elenco dei dipendenti, dei soci/collaboratori e degli altri soggetti Inail con indicazione dell’imponibile e delle quote esenti; vengono segnalate le ripartizioni in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di dipendente.
- ‘Inail.errori.INA’: elenco delle segnalazioni e degli errori; vengono segnalate eventuali incompatibilità nella ripartizione percentuale delle retribuzioni, che si possono verificare quando la ripartizione risulta erroneamente impostata sia a livello di posizione Inail che di dipendente.
- ‘Inail.ripartizione.INA’: elenco delle posizioni Inail con ripartizione in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di posizione (in tale ipotesi, ricordiamo che le percentuali non possono essere indicate a livello di dipendente e la ripartizione deve riferirsi all’intero anno).
Ricordiamo che, con il termine “posizione Inail”, si intende la combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento.
NOTA: Operazioni effettuate prima del presente aggiornamento
Come già detto, se prima del presente aggiornamento sono già state eseguite le procedure sopra indicate, è comunque necessario eseguirle nuovamente, in quanto la procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ provvede ad aggiornare gli importi del premio artigiani ed annullare la riduzione L. 147/2013 sulla rata 2019.
Tuttavia, se prima del presente aggiornamento sono state eseguite anche ulteriori operazioni di inserimento o modifica, operando direttamente sui servizi dell’Autoliquidazione, per evitare di perdere il lavoro svolto è possibile utilizzare una nuova procedura che effettua esclusivamente gli interventi relativi al premio artigiani e alla riduzione L. 147/2013.
La nuova procedura è ‘Ricalcolo rata 2019 (premio artigiani e riduz. L.147)’, sul menù Autoliquidazione Inail.
Sulla nuova procedura, impostando l’opzione di “definitivo” (‘D’) vengono aggiornati i valori del premio artigiani e viene annullata la riduzione L. 147/2013 per la rata 2019, senza modificare le altre informazioni presenti sui servizi dell’Autoliquidazione. La procedura genera la stampa ‘Ricalcolo-Autoliquidazione’, elencando le posizioni interessate da un ricalcolo del premio artigiani e/o della riduzione L. 147/2013.
Facciamo presente che NON occorre utilizzare la nuova procedura se, a seguito del presente aggiornamento, vengono eseguite le consuete procedure ‘Conversione da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’ (punti A e B).
NUOVE PAT E TARIFFE
Sulla base di quanto stabilito dai decreti interministeriali del 27/02/2019, dall’anno 2019 entrano in vigore nuove voci di tariffa e, inoltre, vengono aggiornate tutte le PAT “ponderate” residue.
Per quanto riguarda le voci di tariffa, possono presentarsi le seguenti situazioni:
- le voci in vigore nell’anno 2018 restano invariate (il tasso applicato può comunque cambiare);
- le voci in vigore nell’anno 2018 vengono sostituite da nuove voci, in alcuni casi accorpando più voci su una sola nuova voce.
All’interno della stessa azienda, è possibile che alcune voci restino invariate mentre altre vengano accorpate su una nuova voce (o anche su una vecchia voce che rimane invariata). Dalle informazioni ricevute tramite Assosoftware, sembra invece esclusa la possibilità che una voce preesistente venga suddivisa tra più voci.
Per quanto riguarda le PAT “ponderate”, viene sempre assegnata una nuova PAT con le relative voci di tariffa.
Le situazioni sopra descritte possono essere gestite tramite apposite storicizzazioni sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’.
In particolare, ogni voce di tariffa che risulta variata deve essere storicizzata al 01/01/2019, indicando la nuova voce di tariffa in sostituzione di quella precedente. In tal modo, viene mantenuto il “legame” tra la vecchia e la nuova voce, ai fini dell’Autoliquidazione di quest’anno e dell’anno successivo.
La storicizzazione sopra descritta deve essere effettuata DOPO aver aggiornato i tassi da applicare all’Autoliquidazione, per quanto riguarda sia la regolazione 2018 che la rata 2019: entrambi i tassi devono essere inseriti sulla decorrenza valida per l’anno 2018 (normalmente la decorrenza corrisponde allo 01/01/2018).
Una volta aggiornati i tassi, è possibile storicizzare al 01/01/2019 per modificare la voce di tariffa ed eventualmente la PAT (quest’ultima solo nel caso delle PAT “ponderate”).
ATTENZIONE: Nei casi in cui variano soltanto le voci di tariffa (mentre la PAT rimane invariata), consigliamo di effettuare la storicizzazione al 01/01/2019 utilizzando l’apposita finestra per la gestione dei tassi, presente sul servizio ‘Base Premi’ dell’Autoliquidazione, seguendo il procedimento descritto al punto Servizi disponibili.
In caso di variazione delle PAT “ponderate”, occorre invece operare direttamente sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’.
L’inserimento della nuova PAT e delle relative voci di tariffa deve essere effettuato DOPO aver eseguito la procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’, descritta al precedente punto Procedure da eseguire (è indifferente che sia stata eseguita o meno anche la procedura ‘Generazione Inail da archivi Paghe).
Come già detto, prima di storicizzare al 01/01/2019 occorre verificare i tassi relativi alla regolazione 2018 ed alla rata 2019, modificandoli (se necessario) sulla decorrenza del 01/01/2018; nel caso in cui fossero presenti altre decorrenze ricadenti nell’anno 2018, occorrerebbe aggiornare i tassi anche su queste ultime.
Una volta aggiornati i tassi, è possibile storicizzare al 01/01/2019, modificando sia la PAT e/o la voce di tariffa. La stessa operazione deve essere effettuata su tutte le combinazioni PAT / voci di tariffa che risultano variate.
Una volta terminate le modifiche sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’, occorre spostarsi sul servizio ‘Base Premi’ dell’Autoliquidazione: sulle voci di tariffa per le quali sono stati modificati i tassi, il servizio ‘Base Premi’ riporta la segnalazione ‘Modificato tasso su archivio Paghe - confermare la variazione’; cliccando sul pulsante ‘Modifica’, vengono confermati i nuovi tassi e viene ricalcolato di conseguenza il premio risultante.
Come già detto, nel caso in cui risultino variate le sole voci di tariffa (non la PAT), è più semplice effettuare tutte le modifiche operando direttamente sul servizio ‘Base Premi’, secondo le modalità indicate al punto Servizi disponibili.
Tuttavia, se si preferisce, è possibile seguire il metodo sopra descritto (variazioni su ‘Ditta – Posizioni Inail’ e conferma sul servizio ‘Base Premi’) anche in caso di variazione delle sole voci di tariffa.
Inserendo, tramite le storicizzazioni sopra descritte, le nuove PAT e/o voci di tariffa, queste ultime vengono visualizzate sui servizi dell’Autoliquidazione in corrispondenza delle vecchie PAT e voci di tariffa (in particolare, le nuove PAT e voci di tariffa sono riportate tra parentesi, nella parte alta del servizio).
Una volta aggiornati i tassi ed inserite le nuove PAT e/o voci di tariffa (con le opportune storicizzazioni), sui servizi dell’Autoliquidazione viene calcolata automaticamente la rata 2019 (relativa alle nuove voci di tariffa) considerando le retribuzioni risultanti dalle corrispondenti vecchie voci di tariffa. Tale criterio viene adottato anche per le eventuali retribuzioni soggette a sconto (limitatamente a quelle da considerare nel calcolo della rata).
Precisiamo che il suddetto criterio di calcolo coincide con quello adottato dal software ALPI ONLINE (disponibile sul sito Inail dal 09 aprile): dai test effettuati, relativi a casi reali in cui vengono assegnate nuove voci di tariffa, il premio totale calcolato da ALPI risulta identico a quello calcolato tramite il nostro software.
A riguardo segnaliamo che, per il momento, in presenza di rateizzazione il software ALPI effettua un calcolo degli interessi sulla 3° e 4° rata che sembra non tenere conto dei nuovi coefficienti comunicati dall’Inail con le istruzioni operative del 03/04/2019 (l’importo delle prime due rate, da versare al 16/05/2019, non risente di tale calcolo).
Sempre in merito alle nuove PAT e voci di tariffa, segnaliamo che, ad oggi, sulle basi di calcolo in formato PDF non viene indicata la corrispondenza tra vecchie e nuove voci di tariffa. La corrispondenza tra vecchie e nuove voci è invece riportata sul modello 20 SM (quadri D / F) e sulle basi di calcolo in formato TXT (tipi record 844 / 845 / 864).
Come già anticipato, le basi di calcolo in formato TXT potranno essere importate tramite un apposito servizio, che sarà rilasciato prevedibilmente entro il 17 aprile.
Facciamo presente che, nel caso in cui diverse vecchie voci di tariffa vengano “accorpate” su una sola nuova voce, quest’ultima risulterà presente più volte in archivio alla decorrenza del 01/01/2019, in quanto sarà stata riportata in corrispondenza di ciascuna delle vecchie voci. In tale condizione, comunque, non occorre modificare gli agganci tra i dipendenti e le posizioni e neppure l’eventuale ripartizione delle retribuzioni tra le diverse posizioni (nel caso in cui sia stata inserita, con le relative percentuali, sui servizi ‘Dipendente – Inquadramento’ oppure ‘Ditta – Posizioni Inail’).
Naturalmente, rimane possibile intervenire sulle posizioni “ripetute” (ad esempio cessando le posizioni non necessarie): a tale riguardo, invieremo ulteriori indicazioni successivamente alla scadenza dell’Autoliquidazione – sconsigliamo di effettuare interventi del genere prima di avere terminato le operazioni relative alla scadenza del 16/05/2019.
Per quanto riguarda l’Autoliquidazione del prossimo anno, anticipiamo che le eventuali posizioni “ripetute” saranno automaticamente accorpate nella fase di generazione del file per l’invio telematico.
NOTA: Se si presentasse il caso in cui ad una vecchia voce di tariffa corrispondessero diverse nuove voci di tariffa, le voci “aggiuntive” andrebbero inserite come nuove “posizioni” (combinazioni PAT / tariffa / inquadramento), sempre con decorrenza 01/01/2019. In questo caso, però, sulle nuove “posizioni” occorrerebbe indicare le retribuzioni presunte per il calcolo della rata, operando direttamente sui servizi dell’Autoliquidazione.
SERVIZI DISPONIBILI
Ricordiamo che è opportuno operare sui servizi dell’Autoliquidazione soltanto DOPO aver eseguito le procedure ‘Conversione Inail da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’, descritte al precedente punto Procedure da eseguire.
Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred709, sono stati descritti gli interventi da effettuare sui servizi dell’Autoliquidazione, per quanto riguarda i servizi ‘Retribuzioni’ e ‘Base Premi’.
In particolare, tramite il servizio ‘Base Premi’ è possibile modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata per quanto riguarda il premio dipendenti, secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.
Per modificare i tassi, occorre utilizzare la finestra riportata in corrispondenza del ‘Tasso applicato infortuni’, sulla sezione relativa alla regolazione o alla rata (la stessa finestra consente di modificare entrambi i tassi).
Sulla finestra è possibile selezionare la decorrenza valida per l’anno 2018 (normalmente presente in data 01/01/2018): su tale decorrenza devono essere inseriti sia il tasso per la regolazione 2018, sia quello per la rata 2019.
Il criterio sopra descritto deve essere adottato anche nel caso in cui occorra attribuire delle nuove voci di tariffa per l’anno 2019, in sostituzione di una o più voci valide nell’anno 2018 (come indicato al punto Nuove Pat e Tariffe).
Nel caso in cui la voce di tariffa valida per l’anno 2018 sia sostituita da una nuova voce nell’anno 2019, sulla finestra ‘Tasso applicato infortuni’ occorre prima di tutto aggiornare i tassi, sia per la regolazione 2018 che per la rata 2019, intervenendo sulla decorrenza valida per l’anno 2018 (generalmente è presente la decorrenza 01/01/2018).
Una volta aggiornati i tassi, è possibile inserire un’ulteriore decorrenza al 01/01/2019: a tale scopo, cliccare su ‘Inserimento nuova decorrenza’, quindi indicare ‘01012019’ nel campo Data Decorrenza e la nuova voce di tariffa nel campo Voce Tariffa (non occorre compilare i campi relativi ai tassi, in quanto vengono riportati automaticamente quelli presenti sulla decorrenza precedente). Precisiamo che la decorrenza al 01/01/2019 così inserita, risulta visibile ed eventualmente modificabile anche dal servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’.
ATTENZIONE: Come già detto, la decorrenza al 01/01/2019, con la nuova voce di tariffa, deve essere inserita DOPO aver aggiornato i tassi relativi alla regolazione ed alla rata sulla decorrenza al 01/01/2018. Operando in tal modo, i tassi aggiornati sono riportati anche sulla decorrenza al 01/01/2019.
Occorre comunque tenere presente che i tassi riportati sulla decorrenza del 01/01/2019 (o su qualsiasi altra decorrenza successiva al 31/12/2018) NON vengono considerati sui servizi dell’Autoliquidazione.
Precisiamo, inoltre, che in presenza di diverse decorrenze nell’anno 2018, per il calcolo dell’Autoliquidazione (quindi per i tassi da applicare) viene considerata esclusivamente la decorrenza più recente rispetto al 31/12/2018.
Ricordiamo che sul servizio ‘Base Premi’ è riportata anche la gestione del premio artigiani.
In particolare, nella sezione ‘Soggetti autonomi artigiani’ sono riportati i valori del premio risultanti dalla conversione dei dati dell’anno precedente, sia per la regolazione 2018 che per la rata 2019.
Anche per quanto riguarda il premio artigiani, occorre indicare entrambi i premi (regolazione 2018 e rata 2019) sulla voce di tariffa valida nell’anno 2018, inserendo poi in archivio l’eventuale nuova voce di tariffa valida dall’anno 2019, tramite la storicizzazione al 01/01/2019 descritta nei paragrafi precedenti.
Naturalmente, occorre intervenire sui valori del premio artigiani nei casi in cui gli importi comunicati sulle basi di calcolo risultano diversi da quelli presenti sul servizio ‘Base Premi’. Tale eventualità si presenta, ad esempio, se è stata assegnata una diversa classe di rischio per l’anno 2019 (quest’anno dovrebbe essere un caso frequente).
Segnaliamo che, relativamente al premio artigiani, sulle basi di calcolo viene riportata una retribuzione convenzionale per la rata 2019 diversa da quella indicata nella Determina n. 43 del 30/01/2019 e nel decreto del 27/02/2019. Secondo tali disposizioni, la retribuzione convenzionale per la rata 2019 corrisponderebbe ad E. 14.619,06, mentre sulle basi di calcolo, sul software ALPI e sulla Guida all’Autoliquidazione viene riportato il valore di E. 14.622,00. La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ riporta lo stesso valore indicato nelle basi di calcolo (E. 14.622,00).
Precisiamo, comunque, che il valore della retribuzione convenzionale NON influisce sul calcolo del premio artigiani.
Inoltre, ricordiamo che l’addizionale amianto non è più dovuta (né sulla regolazione 2018, né sulla rata 2019): di conseguenza, non devono essere barrata le corrispondenti caselle sul servizio ‘Base Premi’.
Infine, segnaliamo che il premio supplementare silicosi / asbestosi risulta dovuto (nei casi previsti) esclusivamente sulla regolazione 2018; con il presente aggiornamento, quindi, il calcolo di tale premio è stato inibito sulla rata 2019. Ricordiamo che, per calcolare il premio silicosi / asbestosi, è necessario indicare le relative retribuzioni nel campo ‘C’ del servizio ‘Retribuzioni’ e barrare l’apposita casella sul servizio ‘Base Premi’.
Con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred709 sono state descritte dettagliatamente la riduzione artigiani L. 296/2006 e la riduzione L. 147/2013. Di seguito, riepiloghiamo brevemente la gestione di tali riduzioni.
- Riduzione artigiani L. 296/2006: è applicabile solo sulla regolazione 2018, nella misura del 7,09%.
Per abilitarla, sul servizio ‘Base Premi’ occorre selezionare il codice ‘127’ nel campo Tipo Agevolazione e barrare le caselle ‘Riduzioni L. 296/2006 premio dipendenti’ e/o ‘Riduzioni L. 296/2006 premio artigiani’ (la riduzione va abilitata, per ciascun premio, soltanto se risulta indicata nelle basi di calcolo).
La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ abilita automaticamente i campi sopra descritti, nel caso in cui sull’Autoliquidazione 2017-2018 sia stata barrata la casella relativa alla certificazione di tale riduzione per l’anno successivo. La casella in questione (gestita sul servizio ‘Risultato’) viene abilitata automaticamente sull’anno corrente per l’Autoliquidazione dell’anno successivo, sempre tramite la procedura di conversione.
- Riduzione L. 147/2013: è applicabile solo sulla regolazione 2018, nella misura del 15,81%.
Per abilitarla, sul servizio ‘Base Premi’ occorre barrare le apposite caselle relative alla regolazione del premio dipendenti e/o del premio artigiani (le caselle relative alla rata non producono alcun effetto).
Ricordiamo che tale riduzione si calcola sul premio al netto delle altre agevolazioni, riduzioni e sconti.
La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ abilita automaticamente le caselle sopra descritte, nel caso in cui la stessa riduzione sia stata abilitata per la rata 2018 sull’Autoliquidazione 2017-2018.
In merito al servizio ‘Risultato’, forniamo le seguenti indicazioni in aggiunta a quanto già indicato nell’aggiornamento Acred709:
- Una volta eseguite le operazioni indicate ai punti precedenti, è possibile barrare la casella ‘Definitivo’. In tal modo, le somme da versare vengono automaticamente trasferite sull’Archivio Tributi ed è possibile produrre il modello F24 tramite l’apposita procedura (descritta al successivo punto Altre procedure).
- Come già previsto nell’aggiornamento Acred709, la scadenza relativa alla prima o unica rata viene portata automaticamente al 16/05/2019. In caso di rateizzazione, quindi, la scadenza della prima rata coincide con quella della seconda rata. Inoltre, a seguito del presente aggiornamento vengono applicati i coefficienti comunicati dall’Inail per il calcolo degli interessi sulla terza e quarta rata.
- Eventuali crediti relativi ad anni precedenti possono essere compensati sul modello F24 (in tal caso devono essere presenti sull’Archivio Tributi), oppure internamente all’Autoliquidazione (in tal caso vanno indicati nel campo ‘Importi a scomputo’, presente sul servizio Risultato). La modalità di compensazione adottata deve essere conforme alle indicazioni ricevute dall’Inail per il credito in questione.
- Tramite l’opzione ‘Delega separata per contributi associativi’ è possibile versare separatamente i contributi in associativi (utile nel caso in cui non si intenda effettuare compensazioni con eventuali crediti). Attivando tale opzione, verranno prodotti automaticamente due modelli F24 separati.
- E’ disponibile l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’, che consente di versare le somme derivanti dall’Autoliquidazione Inail, sulla delega F24 prodotta tramite la procedura Paghe. A tale riguardo, occorre considerare le avvertenze riportate nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred709.
- E’ possibile escludere una denuncia dalla stampa e dal file per l’invio telematico. A tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Esclusione stampa e invio telematico’.
- Se viene utilizzata la Parcellazione, si ottiene il calcolo automatico della quota spettante per il servizio, sulla base del listino definito sui servizi della Parcellazione (menù Amministratore Paghe). In tal caso, compare il campo ‘Quota servizio Inail’ quando viene barrata la casella ‘Definitivo’; le corrispondenti quote vengono memorizzate in archivio con data 28/02/2019.
ALTRE PROCEDURE
Sul menù relativo all’Autoliquidazione Inail sono disponibili le procedure di seguito elencate (in aggiunta a quelle descritte nei paragrafi precedenti).
Stampa Autoliquidazione Inail: stampa il modello di denuncia delle retribuzioni su formato A4.
Stampa modello F24 per Autoliquidazione: stampa il modello F24 relativo alla sola Autoliquidazione Inail. La procedura considera le sole denunce che risultano ‘Definitive’ e può essere utilizzata sia in caso di versamento in un’unica soluzione che in caso di rateizzazione; in presenza di contributi associativi da versare separatamente, vengono stampati automaticamente due diversi modelli F24. Questa procedura NON può essere utilizzata se è stata attivata l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’: in tal caso, la delega deve essere prodotta tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite le procedure disponibili sul menù Archivio Tributi (selezionando il tipo procedura ‘PG’); nella stessa ipotesi, l’eventuale delega separata per i contributi associativi deve essere prodotta tramite un apposito lancio della procedura ‘Stampa Modello F24’, impostando come data di scadenza il giorno 15 (anziché il 16) del mese.
Ricordiamo che tutte le procedure di stampa del modello F24 prevedono la possibilità di archiviare i modelli prodotti (per i soli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).
Generazione file per invio telematico: genera il file per l’invio telematico della denuncia. Vengono considerate le sole denunce ‘Definitive’, per le quali non è già stato prodotto il file telematico (in caso di più lanci successivi della procedura). E’ opportuno attendere una nostra conferma, prima di utilizzare la procedura in questione.
Stampa risultato Autoliquidazione Inail: produce il riepilogo delle somme da versare, su formato A4, secondo lo stesso schema previsto sul servizio ‘Gestione Autoliquidazione Inail – Risultato’.
Ricordiamo che è possibile archiviare la stampa prodotta, semplicemente indicando il Soggetto Autorizzato. Inoltre è possibile, tramite l’apposita opzione, annullare i modelli precedentemente archiviati (in caso di rettifiche). Come di consueto, l’archiviazione provvede a suddividere e classificare la stampa per singola ditta. Ricordiamo che le funzionalità di archiviazione sono disponibili per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Annulla condizione di modello stampato / file telematico generato: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.
Attribuisce condizione di definitivo: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.
Ricordiamo che ulteriori stampe relative all’Autoliquidazione Inail sono riportate sulla procedura ‘Stampe Accessorie’ (menù Amministrazione del Personale), al punto 2.2 ‘Autoliquidazione Inail’ nell’elenco dei programmi disponibili.
In particolare, segnaliamo la stampa del prospetto riepilogativo del costo Inail suddiviso per anno di competenza: per produrla, occorre utilizzare il programma ‘STAUTOX1’ secondo le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Ricordiamo che il programma ‘STAUTOX1’ deve essere utilizzato anche per determinare il costo da considerare sulle deduzioni Irap: a tale scopo occorre barrare la casella ‘Consolidamento dati per stampa riepilogativa deduzioni Irap’. |
Gennaio 2019 (acred709) |
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
L’Inail, con la circolare n. 1 del 11/01/2019, ha confermato il rinvio al 16/05/2019 dell’Autoliquidazione 2018-2019, sia per quanto riguarda il pagamento dei premi che l’invio telematico delle dichiarazioni, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, commi 1121-1126, Legge n. 145 del 30/12/2018.
Col presente aggiornamento vengono comunque rilasciate le procedure per la generazione dei dati ed i servizi per la gestione dell’Autoliquidazione, aggiornati sulla base delle modifiche normative attualmente conosciute. Restano escluse, ovviamente, le variazioni derivanti dalla revisione delle tariffe Inail, che interesseranno la rata anticipata per l’anno 2019. A tale riguardo, l’Inail dovrà comunicare le nuove basi di calcolo entro il 31/03/2019.
Effettuando le operazioni descritte nei paragrafi seguenti, è possibile determinare il premio Inail relativo all’anno di competenza 2018: tale operazione è necessaria se si devono fornire anticipatamente, rispetto alla nuova scadenza dell’Autoliquidazione, il prospetto del costo Inail (‘STAUTOX1’) ed i prospetti riepilogativi delle deduzioni Irap.
ATTENZIONE: L’Autoliquidazione generata con il presente aggiornamento NON può essere considerata “definitiva”, in quanto l’Inail non ha ancora emanato le relative istruzioni (Guida all’Autoliquidazione 2018-2019).
Di conseguenza, anche i prospetti del costo Inail e delle deduzioni Irap non possono essere considerati “definitivi”, dal momento che rilevano il premio Inail relativo all’anno di competenza 2018 calcolato con la suddetta Autoliquidazione. A questo proposito, riteniamo comunque che non dovrebbero esserci variazioni sostanziali sul calcolo del premio Inail relativo all’anno 2018, rispetto a quanto incluso nel presente aggiornamento.
Nel momento in saranno pubblicate le istruzioni, da parte dell’Inail, relative all’Autoliquidazione 2018-2019, invieremo una comunicazione per segnalare la conformità della gestione rilasciata col presente aggiornamento o, in alternativa, per segnalare le modifiche previste e il rilascio di un ulteriore aggiornamento.
Facciamo presente che, se non si ha necessità di fornire anticipatamente i prospetti del costo Inail e delle deduzioni Irap, è possibile attendere l’emanazione delle istruzioni da parte dell’Inail (e la nostra conseguente comunicazione), prima di generare l’Autoliquidazione. Eventualmente, è anche possibile generare l’Autoliquidazione soltanto per le aziende che richiedono anticipatamente i suddetti prospetti, nei casi in cui risultano necessari per la chiusura del bilancio.
Generazione dell’Autoliquidazione Inail
Precisiamo che le modalità di generazione dell’Autoliquidazione non sono cambiate rispetto agli anni precedenti.
Come negli anni precedenti, innanzitutto occorre lanciare le procedure ‘Conversione Inail da anno precedente’ (descritta al punto A) e poi ‘Generazione Inail da archivi Paghe’ (descritta al punto B).
Le procedure da utilizzare si trovano sul menu Amministrazione del Personale → menu Autoliquidazione Inail → Procedure di elaborazione e stampa, e devono essere lanciate nel seguente ordine:
Conversione Inail da anno precedente: nel campo Anno di Competenza indicare ‘2018’.
La procedura riporta, sull’autoliquidazione dell’anno corrente, alcuni dati rilevati dall’autoliquidazione dell’anno precedente: rata anticipata, nucleo artigiano, abilitazione riduzioni, contributi associativi.
La procedura predispone anche i tassi relativi alla regolazione 2018 ed alla rata 2019, effettuando un’apposita storicizzazione sul servizio Ditta – Posizioni Inail.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inail viene considerato il tasso utilizzato per la rata 2018 (autoliquidazione anno precedente), rilevato dal campo Tasso Rata se nel campo Anno di Competenza è presente ‘2017’. Il tasso in questione viene portato nel campo Tasso Regolazione, impostando ‘2018’ nel campo Anno di Competenza ed effettuando una storicizzazione in data 01/01/2018. Nel caso in cui la posizione Inail risulti già storicizzata sull’anno 2018, la modifica viene effettuata direttamente sulla versione esistente. Se i tassi relativi all’anno 2018 sono già stati inseriti manualmente su alcune posizioni Inail (con ‘2018’ nel campo Anno di Competenza), la procedura di conversione non effettua alcuna operazione su tali posizioni.
Ricordiamo che l’operazione relativa alla “storicizzazione” dei tassi sulle posizioni Inail NON può essere ripetuta: una volta effettuata, i tassi possono essere variati soltanto manualmente.
Come negli anni precedenti, una volta effettuata la “storicizzazione” dei tassi occorre riportare le variazioni comunicate dall’Inail, operando sul servizio Base Premi (vedi paragrafi successivi).
Ricordiamo che, sulla procedura, è disponibile il campo Conversione Dichiarazioni, tramite il quale è possibile decidere come deve comportarsi la procedura in presenza di autoliquidazioni “non definitive”. Consigliamo di compilare il campo in questione confermando le opzioni proposte sulla relativa finestra: in tal modo, vengono convertite le sole denunce “definitive” dell’anno precedente, mentre eventuali denunce “non definitive” presenti sull’anno corrente vengono cancellate. Ovviamente, è possibile scegliere opzioni diverse da quelle proposte in automatico (attenzione: le opzioni proposte in automatico vengono attribuite anche nel caso in cui il campo Conversione Dichiarazioni risulti non compilato).
Come negli anni precedenti, la procedura prevede le opzioni per definire le modalità di versamento sulle denunce trattate. In particolare, è possibile richiedere il versamento separato dei contributi associativi (per evitare le compensazioni con eventuali crediti) e/o produrre una delega F24 unificata tra l’Autoliquidazione e le Paghe. Ricordiamo che, se si richiede la delega F24 unificata con le Paghe, occorre “coordinare” il versamento dell’Inail con l’elaborazione del corrispondente mese sulle Paghe. Inoltre, in tale condizione la delega deve essere prodotta tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ sul menù Amministrazione del Personale (oppure tramite le procedure dell’Archivio Tributi). Sempre riguardo alla delega unificata con le Paghe, tale opzione non deve essere utilizzata per le aziende che non vengono elaborate sulle Paghe (aziende cessate nell’anno oppure gestite esclusivamente ai fini Inail): la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente.
La procedura genera la stampa ‘conversione.INA’, da stampare in formato A4 compresso a 17. Sulla stampa, per ogni posizione Inail viene indicata la storicizzazione allo 01/01/2018 (per i tassi) che la conve rsione dei dati dall’anno precedente (su righe separate), oltre ad eventuali segnalazioni bloccanti o non bloccanti.
Generazione Inail da archivi Paghe: nel campo Anno di Competenza indicare ‘2018’.
La procedura trasferisce le somme imponibili dagli archivi Paghe agli servizi dell’Autoliquidazione Inail.
Ricordiamo che, per trasferire effettivamente gli imponibili sull’Autoliquidazione Inail, non occorre compilare il campo Trattamento Dati: nella modalità di “default”, vengono generati o aggiornati i dati sulle denunce trattate, con la sola esclusione di quelle già definitive. Le opzioni disponibili nel campo Trattamento Dati possono essere utilizzate nel caso in cui sia necessario aggiornare anche le denunce già definitive, oppure se occorre produrre soltanto le stampe previste (senza aggiornare le denunce).
Sulle denunce trattate, la procedura riporta le retribuzioni imponibili, le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti ed alcune retribuzioni soggette a sconto (restano escluse quelle del settore edile).
Ricordiamo che le retribuzioni relative ad apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 non devono essere riportate sulle denunce e, quindi, sono automaticamente escluse dalla procedura di generazione dei dati.
Come retribuzioni parzialmente esenti, per l’anno di competenza 2018 vengono considerate esclusivamente le assunzioni L. 92/2012 con esenzione al 50% (soggetti ultracinquantenni o donne), individuate dalla situazione contributiva ‘55’ su Dipendente – Inquadramento. Ricordiamo che, sul servizio Retribuzioni dell’Autoliquidazione, occorre indicare il codice tipo retribuzione scegliendolo tra quelli elencati in finestra (codici da ‘H’ ad ‘Y’), in quanto la procedura riporta sempre il tipo retribuzione ‘H’, emettendo un’apposita segnalazione sia sulla stampa degli imponibili che su quella degli errori e segnalazioni.
Sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inail, le assunzioni L. 407/1990 con esenzione parziale o totale NON vengono più considerate tra le retribuzioni esenti a partire dall’anno di competenza 2018. Tali casistiche (individuate dai codici ‘08’ o ‘09’ nel campo situazione contributiva sul servizio Dipendente – Inquadramento), in precedenza venivano riportate sulle retribuzioni parzialmente esenti (tipo ‘G’) o totalmente esenti (tipo ‘E’).
Ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, viene rilevato l’imponibile Inail presente sulle buste paga relative all’anno di competenza (l’imponibile può anche essere stato inserito tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente).
Anche per i collaboratori e amministratori che percepiscono un compenso, viene riportato l’imponibile Inail risultante dalle buste paga (tale imponibile viene adeguato al minimale e al massimale in fase di conguaglio).
Per i dirigenti e per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, l’imponibile viene sempre determinato sulla base dei valori convenzionali indicati nelle circolari Inail n. 20 del 18/04/2018 e n. 42 del 13/11/2018:
- Per i dirigenti, viene calcolato l’imponibile Inail sulla base del valore giornaliero di E. 100,256 fino a giugno 2018 e di E. 100,361 da luglio 2018, rilevando i giorni Inail (voce 100) dalle buste paga elaborate.
- Per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, l’imponibile viene determinato considerando esclusivamente le date di inizio e fine rapporto presenti sul servizio Dipendente – Anagrafico (per tali soggetti, non occorre elaborare le buste paga), limitando ad un massimo di 25 giorni mensili e applicando i seguenti valori giornalieri:
- soci e collaboratori di imprese non artigiane, E. 53,984 fino a giugno ed E. 54,579 da luglio;
- partecipanti all’impresa familiare non artigiana, E. 54,2128 fino a giugno ed E. 54,8063 da luglio.
- Su alcune sedi Inail, per i soci e collaboratori di imprese non artigiane vengono applicati i valori giornalieri stabiliti a livello territoriale (Bergamo E. 49,39 / Cremona E. 48,83 / Mantova E. 48,00) oppure il minimale giornaliero relativo ai dipendenti (Ravenna / Forlì, solo per i soggetti classificati come “soci”).
La procedura genera le seguenti stampe:
- ‘Inail.imponibile.INA’: elenco dei dipendenti, dei soci/collaboratori e degli altri soggetti Inail con indicazione dell’imponibile e delle quote esenti; vengono segnalate le ripartizioni in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di dipendente.
- ‘Inail.errori.INA’: elenco delle segnalazioni e degli errori; vengono segnalate eventuali incompatibilità nella ripartizione percentuale delle retribuzioni, che si possono verificare quando la ripartizione risulta erroneamente impostata sia a livello di posizione Inail che di dipendente.
- ‘Inail.ripartizione.INA’: elenco delle posizioni Inail con ripartizione in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di posizione (in tale ipotesi, ricordiamo che le percentuali non possono essere indicate a livello di dipendente e la ripartizione deve riferirsi all’intero anno).
Ricordiamo che, in tutta la documentazione relativa all’Autoliquidazione, con i termini “posizione” o “posizione Inail” si intende la combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento.
Riduzione artigiani Legge 296/2006
A seguito del presente aggiornamento, nel calcolo della riduzione L. 296/2006 viene automaticamente applicata la percentuale del 7,09% (Decreto Interministeriale 11/10/2018).
Ricordiamo che la suddetta riduzione può essere applicata solo sulla regolazione (non sulla rata).
Per abilitare la riduzione L. 296/2006, sul servizio Base Premi, in corrispondenza delle singole posizioni interessate, deve essere indicato il codice ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/06’, nel campo Tipo Agevolazione della sezione Agevolazioni – Regolazione.
Inoltre, deve essere barrata almeno una delle due caselle (riportate di seguito alla tabella Agevolazioni):
- ‘Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti’ per attivare la riduzione sul premio dipendenti;
- ‘Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani’ per attivare la riduzione sul premio speciale artigiani.
Ricordiamo che, sulle basi di calcolo fornite dall’Inail, la riduzione L. 296/2006 può essere presente in corrispondenza del solo premio dipendenti, oppure del solo premio speciale artigiani (la riduzione è individuata dalla presenza del codice ‘127’). Di conseguenza, sul servizio Base Premi occorre abilitare il calcolo della riduzione distintamente su ciascuno dei due premi, barrando le corrispondenti caselle.
Il tipo agevolazione ‘127’ viene attribuito automaticamente dalla procedura Conversione Inail da anno precedente (punto A), nel caso in cui sull’autoliquidazione 2017-2018 sia stata abilitata la certificazione della riduzione artigiani per la regolazione 2018, tramite l’apposita casella presente sul servizio Risultato. In tale condizione, le due caselle ‘Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti’ e ‘Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani’ vengono barrate come sull’anno precedente (su eventuali posizioni che non avevano l’agevolazione ‘127’ nell’anno precedente, vengono barrate entrambe le caselle, quindi occorre disabilitarle se la riduzione non si applica ad entrambi i premi).
Naturalmente, occorre verificare che le basi di calcolo comunicate dall’Inail riportino la riduzione Legge 296/2006, intervenendo eventualmente sul servizio Base Premi per apportare le variazioni necessarie.
Ricordiamo che, sul servizio ‘Risultato’, è presente il campo relativo alla certificazione dei requisiti per beneficiare della riduzione artigiani, in relazione alla regolazione 2019. Il campo in questione non produce alcun effetto sulle somme da versare per l’Autoliquidazione 2018-2019: la certificazione viene riportata esclusivamente sul file telematico della denuncia e produrrà il suo effetto sull’Autoliquidazione 2019-2020.
Nel caso in cui la casella della certificazione risulti barrata sulla denuncia dell’anno precedente, la procedura di conversione (punto A) provvede a barrare la stessa casella sulla denuncia dell’anno corrente.
Riduzione Legge 147/2013
A seguito del presente aggiornamento, nel calcolo della riduzione L. 147/2013 vengono automaticamente applicate le percentuali del 15,81% sulla regolazione 2018 e del 15,24% sulla rata 2019 (Decreto Interministeriale 22/10/2018).
Precisiamo che, per il momento, la suddetta riduzione viene applicata anche sulla rata 2019, in attesa della prevista riduzione delle tariffe per l’anno 2019, che dovrebbe sostituire la riduzione L. 147/2013.
Ricordiamo che la riduzione L. 147/2013 può essere applicata (se sussistono le condizioni necessarie) sulla regolazione e/o sulla rata. Di conseguenza, sul servizio Base Premi sono previste le corrispondenti caselle da barrare per abilitare tale riduzione su regolazione / rata, sia per quanto riguarda il premio dipendenti che il premio speciale artigiani.
Precisiamo che la riduzione L. 147/2013 si calcola sul premio al netto delle altre agevolazioni, riduzioni e sconti.
La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A) verifica se la riduzione L. 147/2013 risulta abilitata per la rata 2018, sull’Autoliquidazione 2017-2018: in caso positivo, vengono barrate le corrispondenti caselle relative alla regolazione 2018 ed alla rata 2019, sul servizio Base Premi.
Ovviamente, occorre verificare che le basi di calcolo comunicate dall’Inail riportino la riduzione Legge 147/2013, intervenendo eventualmente sul servizio Base Premi per apportare le variazioni necessarie.
Premio speciale artigiani
Ricordiamo che il premio speciale artigiani è gestito nella sezione ‘Soggetti autonomi artigiani’ del servizio Base Premi.
Ricordiamo, inoltre, che i premi unitari devono essere indicati al lordo delle eventuali riduzioni (compresa la riduzione Legge 296/2006). A tale proposito, l’importo del premio unitario può essere selezionato dall’apposita finestra.
La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A) compila la suddetta sezione partendo dalle informazioni presenti sull’Autoliquidazione 2017-2018. Gli importi del premio vengono aggiornati sulla base della circolare Inail n. 20 del 18/04/2018. Naturalmente, occorre verificare che il premio speciale artigiani corrisponda a quanto indicato nelle basi di calcolo comunicate dall’Inail, intervenendo sul servizio Base Premi dove necessario.
Addizionale amianto
L’addizionale relativa al fondo per le vittime dell’amianto NON deve essere applicata sulla regolazione 2018 e sulla rata 2019, secondo quanto previsto dalla Legge 27/12/2017 n. 205.
Ricordiamo che l’addizionale amianto può essere attivata barrando le caselle ‘Addizionale amianto L. 244/2007’ (regolazione e/o rata): quest’anno, tali caselle non producono alcun effetto sul calcolo del premio.
Servizi per l’Autoliquidazione Inail
Ricordiamo che, su tutti i servizi dell’Autoliquidazione Inail, è prevista la possibilità di gestire eventuali annotazioni: una volta selezionata la ditta, sui servizi compare il pulsante ‘Note’, tramite il quale si apre la finestra di gestione delle annotazioni. Precisiamo che il pulsante ‘Note’ non compare nella condizione di ‘Non trovato’.
A seguito del presente aggiornamento, sulla finestra di gestione delle annotazioni vengono visualizzate anche le annotazioni relative all’anno precedente (sono riportate nella parte finale della finestra).
Servizio ‘Retribuzioni’:
- Le retribuzioni complessive e le quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti vengono compilate in automatico dalla procedura Generazione Inail da archivi Paghe (punto B). Tra le retribuzioni esenti, per l’anno di competenza 2018 vengono considerate esclusivamente le assunzioni L. 92/2012 (soggetti ultracinquantenni o donne): per quest’ultima agevolazione occorre indicare il tipo retribuzione, scegliendolo tra quelli presenti in finestra (la procedura riporta sempre il tipo retribuzione ‘H’, occorre quindi indicare il codice specifico).
- Sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inail, le assunzioni L. 407/1990 con esenzione parziale o totale NON vengono più considerate tra le retribuzioni esenti. Tali casistiche, fino all’anno precedente venivano indicate sulle retribuzioni parzialmente esenti (tipo ‘G’) o totalmente esenti (tipo ‘E’).
- Per quanto riguarda le retribuzioni soggette a sconto, vengono trasferite automaticamente, dagli archivi Paghe, le retribuzioni relative alla sostituzione di maternità (tipo ‘7’); anche quest’anno, lo sconto per sostituzione di maternità può essere applicato sia sulla regolazione che sulla rata. Come negli anni precedenti, occorre inserire le retribuzioni relative allo sconto previsto per il settore edile (tipo ‘1’); come indicato nella circolare Inail n. 1/2019, tale agevolazione non sarà più applicabile a partire dal premio Inail relativo all’anno 2019.
Servizio ‘Base Premi’:
- E’ disponibile una finestra che consente di inserire o modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata; le variazioni effettuate tramite tale finestra vengono riportate direttamente sul servizio Ditta – Posizioni Inail. E’ possibile modificare le versioni già presenti in archivio, oppure effettuare una nuova storicizzazione: se risulta presente una versione in data 01/01/2018 (o successiva), consigliamo di riportare le modifiche direttamente su tale versione, senza effettuare ulteriori storicizzazioni. Nel caso in cui vengano modificati i tassi, al momento della chiusura della finestra (utilizzando il pulsante ‘Chiudi’) il servizio effettua automaticamente il ricalcolo del premio. Per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la versione più recente rispetto al 31/12/2018.
- Le eventuali agevolazioni o riduzioni, rilevate dalle basi di calcolo comunicate dall’Inail, devono essere inserite negli appositi campi: per i codici ‘003’ / ‘005’ / ‘025’ occorre indicare anche le relative percentuali, mentre per il codice ‘127’ non deve essere indicata la percentuale.
- Il funzionamento della riduzione artigiani Legge 296/2006, della riduzione Legge 147/2013 e dell’addizionale amianto Legge 244/2007, è descritto dettagliatamente nei paragrafi precedenti.
- I premi unitari relativi al nucleo artigiano devono essere indicati sempre al lordo delle riduzioni spettanti (in particolare al lordo della riduzione artigiani Legge 296/06).
Servizio ‘Risultato’:
- In considerazione del rinvio al 16/05/2019, NON deve essere barrata la casella ‘Definitivo’.
- A seguito del presente aggiornamento, la scadenza relativa alla prima o unica rata è posticipata al 16/05/2019. Ricordiamo, comunque, che le somme da versare vengono trasferite sull’Archivio Tributi soltanto se viene barrata la casella ‘Definitivo’ (per il momento non è opportuno trasferire tali somme, in quanto non definitive).
- Nel campo Applicazione Rateazione sono disponibili le consuete opzioni ‘SI primo anno’ / ‘SI da anno precedente’ / ‘NO primo anno’ / ‘NO da anno precedente’. Tale campo viene compilato automaticamente dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A): se, sull’anno precedente, risultano presenti le opzioni ‘SI primo anno’ / ‘NO primo anno’, sull’anno corrente viene riportato ‘SI da anno precedente’ / ‘NO da anno precedente’. Per le aziende di nuovo inserimento, è obbligatorio selezionare una delle opzioni previste.
- In caso di rateizzazione, vengono automaticamente predisposte le 4 rate previste: in conseguenza del rinvio al 16/05/2019, la scadenza della prima rata coincide con quella della seconda rata. Ovviamente, non sono stati ancora determinati, dall’Inail, i coefficienti da applicare alle rate successive.
- Ricordiamo che la rata anticipata nell’anno precedente viene compilata in automatico dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A). Per eventuali aziende non gestite nell’anno precedente, il campo in questione deve essere compilato manualmente dall’Utente.
- E’ disponibile il campo per la Certificazione dei requisiti ex-legge 296/06 commi 780-781 (riduzione artigiani) relativo alla regolazione del premio 2019. Tale campo risulta automaticamente attivato nel caso in cui, sulla denuncia dell’anno precedente, sia stata barrata la corrispondente casella (certificazione per la regolazione 2018); ulteriori indicazioni a riguardo sono riportate nei paragrafi precedenti.
- Per le cooperative agricole e loro consorzi NON operanti in zone montane e svantaggiate, sono disponibili i campi relativi alle percentuali di prodotto proveniente dalle suddette zone. L’indicazione di tali percentuali produce una riduzione del premio analoga a quella prevista per le agevolazioni cod. 005 / 025 (da utilizzare invece per le cooperative operanti in zone montane o svantaggiate), proporzionalmente alla percentuale indicata.
Procedure per l’Autoliquidazione Inail
Per quanto riguarda le altre procedure disponibili sul menù dell’Autoliquidazione Inail, la documentazione sarà fornita con l’aggiornamento relativo al versamento del premio ed all’invio telematico della denuncia (scadenza 16/05/2019).
Una volta generata l’Autoliquidazione 2018-2019 (tramite le procedure descritte nei paragrafi precedenti), è possibile produrre il prospetto del costo Inail relativo all’anno di competenza 2018.
A tale scopo occorre utilizzare il programma ‘STAUTOX1’, disponibile sulla procedura ‘Stampe Accessorie’ (elenco dei programmi disponibili, punto 2.2 ‘Autoliquidazione Inail’), sul menù Amministrazione del Personale.
Lo stesso programma deve essere utilizzato anche per “consolidare” il costo Inail da riportare sui prospetti riepilogativi delle deduzioni Irap (vedere ‘Costo del personale e deduzioni IRAP’): a tale scopo, occorre barrare la casella ‘Consolidamento dati per stampa riepilogativa deduzioni Irap’, tra le opzioni del programma ‘STAUTOX1’.
Naturalmente, in caso di successiva variazione del premio a causa di eventuali variazioni nelle istruzioni che saranno emanate dall’Inail, occorrerà ricalcolare e consolidare nuovamente il valore del costo Inail. |
Marzo 2012 (acred460) |
INAIL – DENUNCIA COOPERATIVE FACCHINAGGIO
L’Inail, con le note operative del 30/01/2012 e 02/03/2012, ha stabilito le modalità di comunicazione dei dati relativi al premio speciale unitario dovuto dalle cooperative di facchini, relativamente agli anni dal 2007 al 2011.
Con la successiva nota operativa del 13/03/2012, l’Inail ha posticipato al 31/03/2013 il termine per l’invio dei dati relativi agli anni dal 2009 al 2011, mantenendo la scadenza del 31/03/2012 per i soli anni 2007 e 2008.
L’invio dei dati in questione è previsto esclusivamente in modalità telematica. L’Inail, tuttavia, non ha messo a disposizione un software che consenta di generare il file per l’invio telematico. Al momento, inoltre, non esiste un software di controllo che permetta di verificare esclusivamente la correttezza del file telematico, senza inviare effettivamente i dati.
Da parte nostra, abbiamo predisposto un apposito programma per la generazione del file telematico richiesto dall’Inail.
Il programma attualmente è in fase di test: col prossimo aggiornamento, saranno fornite le relative istruzioni operative.
Anticipiamo, comunque, che per produrre il file è necessaria la presenza, nell’archivio Paghe, dei dati relativi all’azienda ed ai soci lavoratori, con decorrenza uguale o precedente rispetto al periodo da inviare.
Ovviamente, tale condizione è rispettata nel caso in cui le buste paga del periodo interessato siano state elaborate tramite la procedura Paghe. In caso contrario, occorrerà inserire i dati relativi all’azienda (anagrafico / azienda / abilitazione / sedi attività / posizioni Inail) ed ai soci lavoratori in forza nel periodo interessato (anagrafico dipendente / inquadramento contrattuale / altri dati); l’eventuale inserimento deve avvenire con decorrenza 01/01/2007 o precedente.
Sul file telematico devono essere riportati i dati relativi ad ogni singolo socio lavoratore, producendo un diverso record per ogni trimestre (i dati richiesti sono descritti dettagliatamente nelle note operative Inail sopra elencate).
In particolare, è richiesto il tipo di inquadramento applicato (dipendente full-time / dipendente part-time / collaboratore), la data di ingresso o di recesso, la retribuzione media giornaliera o media oraria (part-time), calcolata su base trimestrale.
Occorre "spezzare" il trimestre, generando due diversi record, in caso di spostamento del socio tra due diverse PAT, oppure in caso di modifica nel tipo di inquadramento applicato. Nel caso in cui ci siano state delle variazioni retributive, invece, è sufficiente calcolare il valore medio giornaliero o orario del periodo. Il numero di ore medie giornaliere dei part-time viene ricavato dalla percentuale di part-time e dall’orario settimanale definito a livello di dipendente / ditta / contratto.
I dati relativi alle retribuzioni (imponibili Inail) possono essere visualizzati, inseriti o modificati tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente; tale servizio può essere utilizzato per verificare o modificare i dati presenti sulle buste paga elaborate tramite la procedura Paghe, oppure per inserire i dati relativi a periodi non elaborati tramite la procedura.
Sul servizio Cedolini – Anno Corrente, i campi da considerare sono: nella sezione Inail – Dipendenti, i campi Imponibile e Giorni (quest’ultimo da usare anche per i collaboratori), nella sezione Collaboratori, il campo Imponibile Inail.
Col presente aggiornamento, inoltre, è stata aggiunta un’opzione sul servizio Ditta – Posizioni Inail, tramite la quale è possibile abilitare le singole PAT all’invio telematico relativo alle cooperative di facchinaggio.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inail, nel campo Riepiloghi Annuali è adesso disponibile l’opzione ‘Cooperative facchini’: selezionandola, si abilita la singola PAT all’invio telematico in questione, escludendola inoltre dall’Autoliquidazione Inail. Precisiamo che la stessa azienda può avere diverse PAT, alcune delle quali soggette all’Autoliquidazione.
In attesa di poter utilizzare il programma per la generazione del file telematico, consigliamo di verificare o (se necessario) inserire i dati richiesti sull’archivio Paghe, per quanto riguarda le posizioni Inail, i soci lavoratori e le somme imponibili relative agli anni 2007 e 2008, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti. |