Minimali | Contratti di inserimento |
Contributi lavoratori domestici | Aspettativa legge 388/2000 |
Riduzione CUAF |
(acred919) |
RIDUZIONE ALIQUOTA FIS / FAP
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2025Acred909, è stata predisposta la riduzione delle aliquote FIS / FAP, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 5 del 20/01/2025. A seguito dei suddetti chiarimenti, abbiamo previsto un’ulteriore condizione per l’applicazione della riduzione FIS / FAP: per stabilire se l’azienda versa la contribuzione da almeno 24 mesi, viene controllata la data di attivazione della posizione Inps, verificando che la posizione risulti attiva da almeno 24 mesi (compreso il mese corrente). Con effetto dal mese di marzo 2025, se la data di attivazione della posizione Inps non risulta precedente di almeno 24 mesi rispetto al giorno finale del mese corrente, non viene applicata la riduzione FIS / FAP. Così facendo, la riduzione inizia ad essere applicata automaticamente a partire dal 24° mese successivo all’attivazione della posizione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si preferisca NON applicare il nuovo controllo sopra descritto (ad esempio se non si è sicuri di aver impostato correttamente la data di attivazione delle posizioni Inps), è possibile disattivarlo, indicando il valore convenzionale ‘10’ nel campo Importo Totale della voce della voce 0P0. La voce, con la suddetta opzione, può essere impostata sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ad esempio, a livello generale). Ricordiamo che, indicando il valore convenzionale ‘1’ nello stesso campo della voce 0P0, non viene applicata la riduzione FIS / FAP. Facciamo presente che la data di attivazione della posizione Inps deve essere indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Data attivazione’ della sezione ‘Periodo di validità’. Ricordiamo inoltre che, al momento dell’inserimento di una nuova posizione, se il campo ‘Data attivazione’ non risulta compilato, viene avvalorato automaticamente con la data di decorrenza della nuova posizione (ossia la data riportata nella parte alta del servizio). Ovviamente, la data di attivazione può essere modificata, ma non può mai essere annullata. Nel caso in cui lo si ritenga utile, è possibile produrre un elenco delle posizioni Inps la cui data di attivazione ricade negli ultimi 24 mesi e sulle quali risulta selezionata la contribuzione FIS / FAP.
La stampa prodotta (posiz.Inps) deve essere convertita in pdf selezionando ‘A4 orizzontale’, carattere ‘16’. Lo stesso elenco viene prodotto anche in formato csv (posiz.Inps.csv). |
(acred914) |
RIDUZIONE ALIQUOTA FIS / FAP
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred909 del 23/01/2025, è stata rilasciata la gestione della riduzione delle aliquote FIS / FAP, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 5 del 20/01/2025. Dalle segnalazioni ricevute, sembra che l’Inps non abbia attribuito il suddetto codice autorizzazione sulle aziende che hanno iniziato a versare la contribuzione da meno di 24 mesi. Nei casi potenzialmente interessati, quindi, consigliamo di verificare (tramite il cassetto previdenziale) la presenza del codice autorizzazione ‘2Q’: qualora non risultasse attribuito, occorre bloccare momentaneamente l’applicazione della riduzione FIS / FAP. |
(acred910) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
L’Inps, con la circolare n. 25 del 29/01/2025, ha comunicato i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS e del trattamento Naspi (dal quale si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2025. I valori comunicati dall’Inps coincidono con quelli che avevamo predisposto con l’aggiornamento Acred909 del 23/01/2025. Inoltre, con la circolare n. 26 del 30/01/2025, l’Inps ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato. |
(acred910) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18038), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 29 del 30/01/2025. Precisiamo che le tabelle contributive relative all’esonero lavoratrici madri, previsto nell’anno 2023 anche per il lavoro domestico (tabelle da 18021 a 18038, aggiornamento di gennaio 2023 Acred852), non devono più essere utilizzate. |
(acred909) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2025 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS. Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 57,32 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 55.448,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.621,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 120.607,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1). È stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 640,76 (41% di E. 1.562,82) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2025. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2024 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2025, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2024 (E. 635,67). Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.508,05 per gli eventi dell’anno 2025. Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 117,50 per gli eventi dell’anno 2025. Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2025, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del contributo 5,84%):
Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione. Infine, segnaliamo che è stato modificato il massimale FSBA, passato da E. 1.392,89 ad E. 1.404,03 (su tale massimale non si applica il contributo 5,84%, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso fondo). |
(acred909) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – OPERAI AGRICOLI
In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2025. |
(acred909) |
RIDUZIONE ALIQUOTA FIS / FAP
Secondo le indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 5 del 20/01/2025, dal mese di gennaio 2025 occorre applicare una riduzione del 40% sul contributo dovuto al Fondo Integrazione Salariale (FIS) ed al Fondo Attività Professionali (FAP).
La riduzione interessa sia la parte a carico del datore di lavoro (2/3) che la parte a carico del dipendente (1/3), portando così l’aliquota complessiva dallo 0,50% allo 0,30%, di cui 0,10% a carico del dipendente. A partire dall’elaborazione del mese di gennaio 2025, in caso di applicazione della contribuzione FIS o FAP nella fascia fino a 5 dipendenti, viene applicata automaticamente la riduzione dell’aliquota dallo 0,50% allo 0,30%. Rimane da verificare se sono state richieste o usufruite integrazioni salariali nei 24 mesi precedenti a gennaio 2025: in caso affermativo, non deve essere applicata la riduzione e rimane valida l’aliquota dello 0,50%. Per la suddetta verifica, è consigliabile generare l’elenco dei periodi di integrazione salariale usufruiti negli ultimi 24 mesi, relativamente alle posizioni Inps soggette alla contribuzione FIS o FAP. A tale scopo può essere utilizzato il programma ‘CONTRCIG’ sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 ‘Stampe di controllo’ nell’elenco dei programmi disponibili). Con il presente aggiornamento, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella sezione ‘Autorizzazioni CIG’, sono stati aggiunti i campi ‘Data ultima domanda integrazione salariale’ e ‘Data termine ultimo periodo integrazione salariale’: nei campi in questione deve essere indicata rispettivamente la data in cui è stata presentata l’ultima domanda di integrazione salariale e la data termine dell’ultimo periodo di integrazione salariale usufruito, relativamente alla posizione Inps interessata. Dal mese di gennaio 2025, per le posizioni Inps soggette alla contribuzione FIS / FAP con una media occupazionale del semestre precedente non superiore a 5 dipendenti, l’aliquota FIS / FAP viene così determinata:
Precisiamo che la condizione di superamento dei 24 mesi viene considerata valida a partire dal 25° mese successivo alla data più recente, tra quelle indicate nei campi ‘Data ultima domanda integrazione salariale’ e ‘Data termine ultimo periodo integrazione salariale’. A titolo di esempio, se la data più recente (o l’unica data presente) è 15/03/2023, la riduzione viene applicata dal mese di aprile 2025; lo stesso risultato si ottiene se la data più recente è 01/03/2023 o 31/03/2023. Facciamo presente che il criterio da adottare non è specificato in modo dettagliato nella circolare Inps sopra citata. Nella circolare Inps sopra citata viene precisato che l’Istituto assegnerà automaticamente il codice autorizzazione ‘2Q’ alle aziende che hanno diritto alla riduzione del contributo FIS / FAP. Suggeriamo, almeno nei casi in cui possono sussistere dei dubbi, di verificare, tramite il cassetto previdenziale, che il codice autorizzazione ‘2Q’ risulti effettivamente attribuito. Tale verifica si rende necessaria, ad esempio, per le aziende che sono soggette alla contribuzione FIS / FAP da meno di 24 mesi (situazione non considerata nella circolare Inps) oppure per le aziende che si è iniziato a gestire nello stesso arco di tempo. Precisiamo che le contribuzioni relative agli altri fondi gestiti (Fondo Servizi Ambientali, Fondo Telecomunicazioni, Fondi province Trento / Bolzano, FSBA) non risentono, in nessun caso, della suddetta riduzione. NOTA: Sul servizio Ditta – Posizioni Inps sono stati predisposti alcuni nuovi campi nella sezione ‘Altre contribuzioni’, per quanto riguarda la gestione degli enti bilaterali e delle casse di assistenza sanitaria integrativa. |
(acred897) |
FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Con effetto dal mese di luglio 2024, è stata aggiornata la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo Attività Professionali, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 2651 del 19/07/2024. Le nuove aliquote, applicate automaticamente dal mese di luglio 2024, sono le seguenti:
Ricordiamo che la contribuzione al fondo attività professionali viene attivata selezionando il fondo in questione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento di luglio 2022 Acred830). Come precisato nel messaggio Inps, le nuove aliquote contributive decorrono dal mese di luglio 2024, di conseguenza non è prevista la possibilità di versare eventuali arretrati. Nel messaggio Inps viene anche segnalato che, dal mese di gennaio 2025, decorrerà una riduzione del 40% del contributo ordinario, per i soli datori di lavoro che soddisfano determinate condizioni. Al momento non ci sono indicazioni in merito alle modalità di applicazione della suddetta riduzione. Inoltre, le stesse condizioni che danno diritto alla riduzione risultano espresse in un modo che si presta a diverse interpretazioni. Di conseguenza, a tale riguardo occorrerà attendere ulteriori indicazioni da parte dell’Inps (peraltro annunciate nello stesso messaggio). |
(acred892) |
CONGUAGLIO CONTRIBUZIONE COOPERATIVE DPR 602/70
Con l’aggiornamento di marzo 2024 Acred888, abbiamo segnalato che l’Inps, tramite il messaggio n. 1167 del 19/03/2024, ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla contribuzione CIGS / FIS per le cooperative Dpr 602/70. Il conguaglio della contribuzione CIGS ha effetto sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (i contributi arretrati hanno effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta). CALCOLO CONTRIBUZIONE CIGS ARRETRATA A tale scopo, è stato predisposto il programma ‘CARRCDPR’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’). Il programma deve essere eseguito sulle singole cooperative interessate e, come già precisato, tale operazione deve essere effettuata PRIMA di elaborare le buste paga relative al mese del conguaglio. Consigliamo di eseguire il programma prima in modalità ‘Provvisoria’ per generare la stampa delle differenze contributive e le eventuali segnalazioni, poi in modalità ‘Definitiva’ per riportare in archivio le stesse differenze contributive. Nelle opzioni disponibili sul programma, figura anche la casella ‘Attiva calcolo conguaglio contribuzione CIGS’, che risulta automaticamente barrata (se non fosse barrata, non verrebbe effettuato alcun calcolo). Precisiamo che il lancio deve essere effettuato per singola ditta (la ditta iniziale deve essere uguale alla ditta finale). Sulla procedura Stampe Accessorie, dopo aver selezionato il programma, occorre indicare il mese del conguaglio:
La stampa prodotta è ‘arretrati.dpr’; eventuali segnalazioni sono riportate su ‘segnal.arretrati.dpr’. Per ogni posizione Inps vengono elencati i dipendenti e soci lavoratori interessati dal conguaglio della contribuzione CIGS, indicando, per ciascun soggetto, le differenze contributive c/dipendente e quelle complessive (ditta + dipendente). Le differenze contributive vengono riportate, sulla stampa prodotta e (nel lancio ‘Definitivo’) sul servizio ‘Arretrati Inps’, nella stessa forma in cui devono essere indicate sulla denuncia Uniemens del mese del conguaglio: sulla causale ‘M032’, dettagliate per mese di competenza e con l’indicazione dell’imponibile Inps dello stesso mese. Viene inoltre riportata la differenza contributiva a carico del dipendente (sebbene tale dato non debba figurare sulla denuncia Uniemens). Facciamo presente che il programma ‘CARRCDPR’ considera anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a quello del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – marzo 2024): per tali soggetti, sulla stampa ‘arretrati.dpr’ sono riportate le causali relative al conguaglio contributivo, segnalando la data di cessazione. Per i dipendenti in forza nel mese del conguaglio, viene segnalata l’eventuale condizione di elaborazione del cedolino ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, se impostata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Anagrafico. Anche per tali dipendenti, la presenza di causali sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ ha l’effetto di abilitare l’elaborazione del cedolino, senza che sia necessario confermare le presenze. Precisiamo che, nei casi sopra descritti, l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio è indispensabile per generare automaticamente le denunce Uniemens individuali, sulle quali devono essere riportate le causali inerenti allo stesso conguaglio. Inoltre, il cedolino è necessario per elaborare i dati contabili relativi al conguaglio contributivo. Come già detto, la contribuzione CIGS rimane per 1/3 a carico del dipendente: di conseguenza, la causale presente sul servizio ‘Arretrati Inps’ produce un effetto economico sulle buste paga relative al mese del conguaglio. ELABORAZIONE CEDOLINO / DENUNCIA UNIEMENS Sulla busta paga, i contributi a carico del dipendente sono indicati come valore complessivo a debito per l’intero periodo. Naturalmente, i suddetti contributi vanno a diminuire l’imponibile Irpef del mese ed il netto in busta. Sulla nota contabile, le somme derivanti dal conguaglio sono riportate sui seguenti movimenti contabili (preesistenti):
Precisiamo che negli stessi movimenti vengono riportate anche le somme a debito non trattenute, per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti. Sulla denuncia Uniemens, la causale ‘M032’ è riportata nella sezione ‘Info Causali’, rilevandola direttamente dal servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ e sommandola al totale a debito della denuncia. DIPENDENTI CESSATI MESI PRECEDENTI Precisiamo che, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente, sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti NON viene prodotto alcun effetto economico dal conguaglio contributivo: i contributi a carico del dipendente vengono riportati sul cedolino, ma non producono effetto sull’imponibile fiscale o sul netto in busta. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 8FF, che calcola il risultato del conguaglio contributivo a carico del dipendente ed annulla l’effetto economico sulla busta paga. Sulla stampa del cedolino, viene riportato un ulteriore rigo, con l’indicazione del risultato del conguaglio a carico del dipendente (voce 8FF) e la descrizione “Contributi CIGS / FIS non trattenuti”. Nella suddetta condizione, sulla nota contabile viene generato il movimento contabile ‘Contributi non trattenuti’, conto in dare ‘Spese e perdite varie’, conto in avere ‘Dipendenti c/retribuzioni’, codice movimento ‘2002101’. Nel caso in cui si intenda produrre un effetto economico anche sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti, occorre impostare la voce 8FF sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. La voce 8FF può essere impostata a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale). Sulla denuncia Uniemens, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti viene riportato il codice lavoratore statistico ‘NFOR’, oltre ovviamente alle causali relative al conguaglio contributivo. |
(acred889) |
CONTROLLO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
Con il presente aggiornamento, sul servizio Uniemens – Dipendenti, in corrispondenza del campo Contributo, viene resa disponibile una nuova finestra che consente di visualizzare (a scopo di controllo) le aliquote contributive applicate. Sulla finestra è riportata l’aliquota Inps risultante dalla tabella contributiva applicata, la corrispondente aliquota a carico del dipendente, la riduzione sul contributo CUAF o altri contributi (1,80%), le aliquote relative alla contribuzione CIGS e alla contribuzione FIS / Fondi Solidarietà (solo se effettivamente applicate), l’aliquota totale al netto della riduzione CUAF e comprensiva delle aliquote CIGS e FIS / Fondi, la corrispondente aliquota totale a carico del dipendente. Nel caso in cui sia stata applicata un’agevolazione contributiva che opera direttamente sul campo Contributo, viene indicata anche la percentuale di riduzione della quota a carico ditta ed eventualmente a carico dipendente. Precisiamo che tale modalità di gestione riguarda soltanto alcune agevolazioni, quali ad esempio l’assunzione di ultracinquantenni o donne (codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento), l’assunzione per sostituzione di maternità (codice ‘82’), i lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (codice ‘19’). Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile anche una stampa di controllo delle aliquote contributive applicate sulle denunce Uniemens elaborate (le stesse aliquote visualizzate sulla nuova finestra sopra descritta). |
(acred889) |
CONTRIBUZIONE SETTORE SPETTACOLO
Come anticipato nella nostra comunicazione del 15/04/2024, l’Inps, con la circolare n. 56 del 8/04/2024, ha fornito le indicazioni necessarie per applicare le variazioni previste dal D.lgs. n. 175 del 30/11/2023, in merito alla contribuzione dovuta nel settore dello spettacolo dall’anno 2024. Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le variazioni contributive descritte nella suddetta circolare, predisposte in modo che producano il loro effetto a partire dal mese di aprile 2024. In sintesi, le variazioni contributive previste nella circolare Inps sono le seguenti:
Le suddette variazioni decorrono, in realtà, dal mese di gennaio 2024, tuttavia nella circolare Inps non è stata prevista la possibilità di conguagliare i mesi pregressi: nei casi in cui l’Istituto riscontrerà una differenza rispetto ai contributi versati, emetterà delle note di rettifica (come precisato ai punti 3/A, 3/C e 3.1 della circolare). TIPO LAVORATORE ‘SB’ / ‘SG’ Nella circolare è precisato che, nei casi in cui occorre indicare i suddetti codici, diventa necessario reinviare le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (punto 3/B della circolare), nella forma di “flussi regolarizzativi”; non è chiaro se tale operazione comporti l’uso del procedimento Uniemens/Vig, oppure se sia sufficiente reinviare le denunce. A tale riguardo, nella nostra comunicazione del 15/04 abbiamo precisato che i codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ vengono riportati automaticamente sul file XML delle denunce, nei casi previsti, tramite la procedura ‘Invio telematico Uniemens’ (quindi senza rielaborare i mesi pregressi), limitatamente al periodo di competenza da gennaio a marzo 2024. Dal mese di aprile 2024, invece, occorre attribuire espressamente i codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ sui dipendenti interessati, indicandoli nel campo ‘Tipo Lavoratore’ sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’, presente sul servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, sul servizio, è opportuno effettuare una storicizzazione in data 01/04/2024. I lavoratori del settore spettacolo, sui quali occorre indicare i codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ dal mese di aprile 2024, sono quelli che presentano tutte le condizioni di seguito elencate:
Restano esclusi i lavoratori autonomi ed i collaboratori; restano esclusi anche i lavoratori intermittenti, indipendentemente dal tipo di contratto a tempo determinato o indeterminato.
Per tali lavoratori, una volta attribuiti i codici ‘SB’ oppure ‘SG’, NON viene calcolato il nuovo contributo di discontinuità, altrimenti applicato in automatico dal mese di aprile 2024 (vedere paragrafo successivo). CONTRIBUTO DI DISCONTINUITA’ Il nuovo contributo viene calcolato automaticamente sui lavoratori del settore spettacolo, ossia i lavoratori sui quali risulta presente uno dei seguenti codici Tipo Lavoratore: ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘SX’ / ‘SY’.
Per i soggetti in questione, dal mese di aprile 2024 viene elaborata automaticamente la nuova voce 51X, sulla quale è riportato il contributo di discontinuità, corrispondente al 1% sull’imponibile previdenziale (anche oltre il massimale). Tra i lavoratori del settore spettacolo, restano esclusi dal contributo di discontinuità i seguenti casi:
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI Per i lavoratori in questione, l’aliquota del contributo addizionale Naspi passa dal 1,40% al 1,10%. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ CONTRIBUTO ALAS |
(acred888) |
CONTRIBUZIONE COOPERATIVE DPR 602/70
Segnaliamo che l’Inps, con il messaggio n. 1167 del 19/03/2024 (che fa riferimento alla precedente circolare n. 101 del 12/12/2023), ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla contribuzione CIGS / FIS per le cooperative Dpr 602/70. In sintesi, per le cooperative Dpr 602/70 è dovuta sia la contribuzione CIGS che la contribuzione FIS, secondo i “normali” criteri previsti per la generalità delle aziende che non rientrano nella disciplina CIGO. La suddetta modalità di gestione della contribuzione CIGS / FIS può essere ottenuta senza che sia necessario attendere alcun aggiornamento; per le indicazioni operative, è possibile fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di luglio 2022 Acred830 (riportato nell’Indice Documentazioni al punto 2.1 ‘Variazioni contributive’). Nel messaggio Inps è anche precisato che la contribuzione CIGS / FIS, secondo i criteri sopra descritti, decorrerebbe dal mese di gennaio 2024, tuttavia sarebbe possibile applicarla solo dal mese di aprile 2024 (a causa dei tempi necessari per l’adeguamento da parte dell’Inps), effettuando eventuali conguagli in relazione al periodo da gennaio a marzo 2024. Riguardo ad eventuali conguagli del periodo da gennaio a marzo 2024, al momento non prevediamo di predisporre degli automatismi, a meno di richieste in tal senso da parte degli Utenti. Nel caso in cui si abbia necessità di un effettuare un conguaglio del suddetto periodo, consigliamo di segnalare tale necessità all’assistenza con congruo anticipo (il conguaglio può essere effettuato entro giugno 2024), indicando quale criterio è stato adottato nel periodo interessato dal conguaglio. |
(acred887) |
CONTRIBUZIONE DISTACCO ESTERO
Su richiesta, è stata predisposta la gestione delle particolari contribuzioni previste in caso di distacco del lavoratore in paesi aventi convezioni parziali. A tale scopo, sono state predisposte nuove voci da utilizzare per i suddetti lavoratori. Innanzitutto, sui lavoratori in questione occorre “forzare” il tipo contribuzione ‘01’, indicandolo nel campo ‘Forzatura tipo contribuzione’ della finestra Ulteriori Dati Inps (servizio Dipendente – Inquadramento). Inoltre, occorre indicare le nuove voci sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (le voci si trovano nell’elenco delle voci fisse al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’). Ciascuna voce corrisponde ad una particolare aliquota contributiva: occorre selezionare soltanto le voci che corrispondono alle aliquote effettivamente applicate. Le nuove voci, da indicare sulle Voci Fisse del dipendente, sono le seguenti:
Sulla denuncia Uniemens, le voci sopra elencate vengono riportate nella sezione ‘Convenzioni con paesi esteri’; tale sezione può essere visualizzata / modificata sul servizio ‘Uniemens – Premi e varie’. Precisiamo che, sulle Voci Fisse del dipendente, è anche necessario “forzare” l’aliquota del contributo IVS, indicandola nel campo Quantità della voce 521 (normalmente corrispondente al contributo Inps complessivo). Sempre sulle Voci Fisse del dipendente, occorre bloccare le voci 581 – 582 – 583 – 584, relative al recupero del 1,80% sulla contribuzione Cuaf e su altre contribuzioni minori. |
(acred884) |
FONDO SERVIZI AMBIENTALI – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
Come segnalato negli aggiornamenti di novembre e dicembre 2023 Acred874 / Acred875 e nell’aggiornamento Acred883 del 27/02/2024, con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2024 occorre effettuare il conguaglio del contributo aggiuntivo arretrato dovuto al Fondo Servizi Ambientali, in relazione al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023. Ricordiamo che il contributo aggiuntivo relativo al mese corrente viene applicato automaticamente dalla competenza di dicembre 2023 (come previsto dal messaggio Inps n. 4104 del 20/11/2023) e consiste in un importo mensile di E. 10,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti) che abbia superato il periodo di prova. Ricordiamo inoltre che il suddetto contributo rimane a carico del datore di lavoro, quindi non ha effetto sul netto in busta. CALCOLO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ARRETRATO Dal momento che il conguaglio interessa soltanto le ditte che operano nel settore dei servizi ambientali (generalmente agganciate al contratto 089), consigliamo di eseguire il programma ‘CARRFOSA’ sulle singole ditte interessate. Rimane comunque possibile effettuare un lancio massivo (almeno in modalità ‘Provvisoria’, di seguito descritta). È opportuno eseguire il programma ‘CARRFOSA’ prima in modalità ‘Provvisoria’, impostando la corrispondente opzione nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo sarà possibile controllare il contributo aggiuntivo riportato sulla stampa prodotta, oltre a verificare le eventuali segnalazioni, senza che il contributo venga riportato in archivio. Sulla procedura Stampe Accessorie, dopo aver selezionato il programma, occorre indicare Data Iniziale ‘01/02/2024’ e Data Finale ‘29/02/2024’ (ossia il mese in cui viene effettuato il conguaglio del contributo arretrato). Viene prodotta la stampa ‘arretrati.fsa’, con l’elenco delle posizioni Inps sulle quali risulta attiva la contribuzione al Fondo Servizi Ambientali. Ricordiamo che la contribuzione al suddetto Fondo viene attivata selezionando la corrispondente opzione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Le eventuali segnalazioni, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa ‘segnal.arretrati.fsa’. Sulla stampa ‘arretrati.fsa’, in corrispondenza delle posizioni Inps sulle quali risulta attivo il Fondo Servizi Ambientali, viene indicata la media della forza aziendale relativa al semestre precedente, rispetto a ciascun mese del periodo ottobre 2019 – novembre 2023. Per i mesi con una media superiore a 5, risulta dovuto il contributo arretrato. Per ogni posizione Inps viene riportato l’elenco dei dipendenti interessati dal conguaglio del contributo aggiuntivo, con l’indicazione, per ciascun soggetto, del contributo arretrato complessivamente dovuto. Precisiamo che vengono considerati anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a febbraio 2024, nel caso in cui siano stati in forza (a tempo indeterminato) nel periodo ottobre 2019 – novembre 2023. Per tali dipendenti viene quindi calcolato il contributo arretrato, riportandolo sul servizio Cedolini – Arretrati Inps’ (nel lancio in modalità ‘Definitiva’). Per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, la presenza di causali sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ ha l’effetto di abilitare l’elaborazione del cedolino, anche nel caso in cui gli stessi dipendenti non risultino abilitati all’elaborazione. Anche per i dipendenti che risultano abilitati all’elaborazione tramite conferma delle presenze, la presenza di causali sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ determina l’elaborazione del cedolino, senza che sia necessario confermare le presenze. A riguardo, precisiamo che l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo è indispensabile per poter generare automaticamente le denunce Uniemens individuali, sulle quali devono essere riportate le causali relative allo stesso conguaglio. Inoltre, il cedolino è necessario per elaborare i dati contabili relativi al conguaglio contributivo. NOTA: Per le ditte cessate nel periodo ottobre 2019 – novembre 2023, l’importo del contributo aggiuntivo arretrato viene indicato sulla stampa, ma non è riportato in archivio (neppure sul lancio in modalità ‘Definitiva’). Nei casi in questione, l’Utente dovrà effettuare la procedura di regolarizzazione (Uniemens/Vig) descritta nel messaggio Inps. ELABORAZIONE CEDOLINO / DENUNCIA UNIEMENS Il valore della causale ‘M074’ viene riportato nel campo Importo Totale della voce 81D, visibile nel dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, la causale ‘M074’ è riportata nella sezione ‘Info Causali’, rilevandola direttamente dal servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ e sommandola al totale a debito della denuncia. Sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ è stata prevista anche la causale ‘M075’, che può essere eventualmente utilizzata per indicare il 50% della trattenuta per “malattie brevi” citata nel messaggio Inps 4104/2023, nel caso in cui tale trattenuta sia stata operata entro il 31/12/2022 (la disposizione in oggetto risulta cessata in tale data, come precisato nel messaggio Inps). Sulla nota contabile, le somme a debito derivanti dal conguaglio del contributo aggiuntivo sono riportate sul movimento contabile contributi Inps c/ditta (codice 2020001, preesistente). DIPENDENTI CESSATI MESI PRECEDENTI Anche per tali dipendenti il contributo arretrato viene riportato sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ e la presenza di tale servizio comporta l’elaborazione automatica del cedolino relativo al mese del conguaglio. Sulla denuncia Uniemens, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti viene riportato il codice lavoratore statistico ‘NFOR’, oltre ovviamente alle causali relative al conguaglio del contributo aggiuntivo. |
(acred883) |
FONDO SERVIZI AMBIENTALI
Con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2024, occorre effettuare il conguaglio del contributo aggiuntivo al Fondo Servizi Ambientali (causale ‘M074’ – aggiornamenti di novembre e dicembre 2023 Acred874 / Acred875). |
(acred880) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
L’Inps, con la circolare n. 21 del 25/01/2024, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato. |
(acred880) |
MASSIMALI CIG / FIS / NASPI
Con la circolare Inps n. 25 del 29/01/2024, sono stati pubblicati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS ed al trattamento Naspi (da quest’ultimo si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2024. |
(acred880) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18038), sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 23 del 29/01/2024. |
(acred880) |
FONDO TERRITORIALE TRENTO
Con effetto dal mese di gennaio 2024, è stata aggiornata la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo Territoriale della provincia di Trento, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 370 del 26/01/2024. Di seguito sono elencate le nuove aliquote, applicate automaticamente dal mese di gennaio 2024:
Ricordiamo che la contribuzione al fondo territoriale della provincia di Trento viene attivata selezionando il fondo in questione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento di luglio 2022 Acred830). |
(acred879) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2024 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS. Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 56,87 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 55.008,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.584,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene comunque effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 119.650,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1). È stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 635,67 (41% di E. 1.550,42) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2024. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2023 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2024, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2023 (E. 603,11). Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.488,14 per gli eventi dell’anno 2024. Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 116,57 per gli eventi dell’anno 2024. Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2024, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del contributo 5,84%):
Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione. Infine, segnaliamo che è stato modificato il massimale FSBA, passato da E. 1.321,53 ad E. 1.392.89 (su tale massimale non si applica il contributo 5,84%, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso fondo). |
(acred879) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2024. |
(acred879) |
FONDO TELECOMUNICAZIONI – CONTRIBUZIONE
Con la circolare Inps n. 107 del 21/12/2023 sono state fornite le indicazioni per il versamento della contribuzione ordinaria al nuovo fondo di solidarietà bilaterale relativo al settore delle telecomunicazioni. Nella circolare sono indicate le modalità di attribuzione dei nuovi Codici Autorizzazione, mentre nell’allegato 2 è riportato l’elenco delle attività interessate. Alcune delle attività interessate rientrano tra quelle precedentemente comprese nel FIS. Per attivare la contribuzione ordinaria al nuovo fondo del settore telecomunicazioni, occorre selezionare la nuova opzione ‘Fondo Telecomunicazioni’ nel campo ‘Tipologia di Fondo’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Per le aziende soggette al Fondo Telecomunicazioni, dal mese di gennaio 2024 è previsto il versamento di un contributo ordinario, applicando le seguenti aliquote complessive:
Per controllare se l’azienda è soggetta alla contribuzione CIGO, si verifica se è presente un’aliquota in corrispondenza del rigo “CIG”, sulla tabella contributiva Inps che risulta agganciata sul servizio Accessori – Aggancio tabelle. Come indicato nella circolare Inps sopra citata, il contributo ordinario è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti (di qualsiasi tipo); restano invece esclusi i dirigenti. Analogamente a quanto previsto per i contributi CIGS / FIS, il contributo al Fondo Telecomunicazioni è ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente. Facciamo presente che le aziende rientranti nel Fondo Telecomunicazioni potevano essere soggette alla contribuzione FIS e/o alla contribuzione CIGS. È quindi necessario individuare le aziende interessate al nuovo fondo. Per controllare quali sono le aziende potenzialmente interessate al nuovo fondo ed impostare automaticamente la nuova opzione ‘Fondo Telecomunicazioni’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile utilizzare il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’). Il programma ‘CONTFOND’ genera un elenco delle aziende rientranti nell’ambito del Fondo Telecomunicazioni, sulla base delle informazioni presenti in archivio (CSC, Codici Autorizzazione, Codici Attività). Vengono considerate le sole aziende con posizioni Inps attive nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. L’elenco prodotto, in formato PDF, viene denominato ‘controllo-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo). |
(acred875) |
FONDO SERVIZI AMBIENTALI – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
Sulla base del messaggio Inps n. 4104 del 20/11/2023, è stata predisposta la gestione del contributo aggiuntivo dovuto al Fondo Servizi Ambientali, con effetto dall’elaborazione del mese di dicembre 2023. Per ottenere il calcolo automatico del contributo aggiuntivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, occorre compilare la data fine del periodo di prova (vedere Dipendente - Data fine periodo prova). Per quanto riguarda gli arretrati, la stessa data dovrà essere compilata anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da ottobre 2019 in poi. |
(acred874) |
FONDO SERVIZI AMBIENTALI
Con effetto dal mese di novembre 2023, è stata aggiornata la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo Servizi Ambientali, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 3901 del 07/11/2023. Ricordiamo inoltre che, nel periodo da gennaio a ottobre 2023, per il FSA sono state applicate automaticamente le aliquote vigenti, descritte nell’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849 e corrispondenti a:
A partire dal mese di novembre 2023, il contributo risulta sempre dovuto al FSA e le aliquote (applicate automaticamente) corrispondono a quelle di seguito elencate:
Di fatto, quindi, l’aliquota cambia soltanto nei casi di media semestrale inferiore a 5 dipendenti, rispetto alla contribuzione applicata fino al mese di ottobre 2023. Inoltre, considerando che le nuove aliquote decorrono dal mese di novembre 2023, non è necessario effettuare alcun conguaglio in relazione ai mesi pregressi Segnaliamo che, oltre alla contribuzione ordinaria (sopra descritta), il FSA prevede anche una contribuzione aggiuntiva, in merito alla quale è stato pubblicato il messaggio Inps n. 4104 del 20/11/2023. Come indicato nel messaggio Inps, tale contribuzione deve essere gestita a partire dalla competenza di dicembre 2023 relativamente al mese corrente, mentre per quanto riguarda i mesi pregressi il conguaglio deve avvenire entro la competenza di febbraio 2024. |
(acred872) |
FONDO SOLIDARIETA’ BOLZANO
Con effetto dal mese di ottobre 2023, è stata aggiornata la contribuzione dovuta al Fondo Intersettoriale della Provincia di Bolzano, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 3641 del 18/10/2023.
A partire dal mese di ottobre 2023, il contributo risulta sempre dovuto al Fondo Intersettoriale della Provincia di Bolzano e le aliquote (applicate automaticamente) corrispondono a:
Di fatto, quindi, l’aliquota cambia solo nei casi di media semestrale superiore a 5 dipendenti. Tuttavia, in presenza del suddetto fondo, occorre rielaborare le buste paga di ottobre, se sono state elaborate prima del presente aggiornamento. |
(acred872) |
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% GIORNALISTI
A seguito delle richieste pervenuteci, è stata predisposta un’opzione sul calcolo degli arretrati del contributo aggiuntivo 1%, rilasciato con l’aggiornamento Acred871 del 26/10/2023. |
(acred871) |
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% GIORNALISTI
A seguito del messaggio Inps n. 3596 del 13/10/2023, abbiamo predisposto la nuova voce 51V, tramite la quale è possibile calcolare automaticamente gli arretrati del contributo aggiuntivo 1% a carico dei giornalisti, in relazione al periodo da gennaio a giugno 2022. Per attivare il calcolo degli arretrati, occorre inserire la voce 51V sulle Variazioni Mensili, senza alcun importo, nel mese in cui si intende effettuare la trattenuta ed il relativo versamento. Come indicato nel messaggio Inps, tale operazione può essere effettuata in un qualsiasi mese tra ottobre, novembre e dicembre 2023. La voce 51V rileva l’imponibile previdenziale (voce 500) dai cedolini del periodo gennaio – giugno 2022, a condizione che siano stati trattenuti i contributi Inpgi a carico del giornalista tramite la voce 567 e che NON sia già stato trattenuto il contributo aggiuntivo 1% tramite la voce 568 (elenco Voci Fisse, 3.2.3 ‘Giornalisti’). Sull’imponibile previdenziale così determinato (riportato nel campo Importo Unitario della voce 51V) viene calcolato il contributo aggiuntivo arretrato 1%, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 51V. La voce 51V viene esposta sul cedolino nella colonna Ritenute, sommandola ai contributi esenti da Irpef; sulla nota contabile, la voce viene sommata ai contributi a carico del dipendente. Sulla denuncia Uniemens, il contributo arretrato viene riportato nella sezione Info Causali con il codice causale ‘M044’, dettagliata per mese di competenza e sommata nel totale a debito della denuncia aziendale. |
(acred857) |
CALCOLO MEDIA SEMESTRALE FORZA AZIENDALE
A seguito di alcuni approfondimenti, abbiamo parzialmente modificato il criterio adottato nel calcolo automatico della media semestrale relativa alla forza aziendale, rilasciato con l’aggiornamento Acred830 di Luglio 2022. La modifica ha effetto dal mese di marzo 2023 e riguarda fondamentalmente i casi di aziende con attività stagionale. Tenendo conto di quanto sopra indicato, a partire dal mese di marzo 2023 (semestre di riferimento da settembre 2022 a febbraio 2023), il numero di mesi utili (e quindi il divisore) viene calcolato secondo il seguente criterio:
Naturalmente, per quanto riguarda i mesi precedenti alla data di attivazione del servizio Paghe, non è possibile stabilire quale sia la forza aziendale effettiva: nei casi in questione, è possibile impostare temporaneamente una “forzatura” della media semestrale sul servizio Ditta – Posizioni Inps, come già indicato nell’aggiornamento di luglio 2022 Acred830. Segnaliamo inoltre che, a scopo di controllo, sulla finestra ‘Visualizza media semestrale della forza aziendale’, disponibile sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stata aggiunta la colonna ‘N. mesi utili’, avvalorata in corrispondenza del mese per il quale si calcola la media semestrale (riga in grassetto): come già detto, tale numero corrisponde al divisore utilizzato per il calcolo della media relativa al semestre precedente. |
(acred857) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – NUOVA TABELLA
Segnaliamo che è stata predisposta la tabella contributiva Inps 12290, corrispondente alla tabella Inps “7.20 Operai/pulitori e impiegati” del settore “Condomini, proprietari di fabbricati e servizi di culto”. |
(acred852) |
MASSIMALI CIG / FIS / NASPI
Con la circolare Inps n. 14 del 3/02/2023, sono stati pubblicati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS ed al trattamento Naspi (da quest’ultimo si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2023. Rispetto agli importi da noi calcolati, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, risulta la sola differenza di 1 centesimo sul massimale CIG / FIS non edili: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento. |
(acred851) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
L’Inps, con la circolare n. 11 del 1/02/2023, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato. Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non risultano ancora confermati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023. |
(acred849) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2023 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS. Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 53,95 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 52.190,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.349,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 113.521,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1). E’ stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 603,11 (41% di E. 1.470,99) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2023. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2022 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2023, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2022 (E. 557,92). Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.360,66 per gli eventi dell’anno 2023. Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 110,60 per gli eventi dell’anno 2023. Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del 5,84%):
Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione. Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022, a partire dall’anno 2022 è stato predisposto il “massimale unico” per le indennità CIG / FIS, prevedendo comunque un’opzione per attivare il doppio massimale (aggiornamento di febbraio 2022 Acred818). Anticipiamo che tale opzione sarà dismessa con i prossimi aggiornamenti, in quanto non ci risulta che sussistano ancora dei casi in cui occorre applicare il doppio massimale. |
(acred849) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2023. |
(acred849) |
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS – ANNO 2023
Come comunicato dall’Inps nella circolare n. 76 del 30/06/2022 e poi confermato nel messaggio n. 316 del 19/01/2023, dall’anno 2023 la contribuzione CIGS / FIS risulta dovuta in misura intera, senza le riduzioni previste per l’anno 2022. Elaborando le buste paga dei dipendenti agganciati a posizioni Inps sulle quali risulta attivata la contribuzione CIGS / FIS, dal mese di gennaio 2023 vengono applicate automaticamente le seguenti aliquote:
Precisiamo che le modalità di gestione della contribuzione CIGS / FIS non sono cambiate rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
Precisiamo, inoltre, che sul servizio Ditta – Posizioni Inps e sulla stampa prodotta dal programma ‘CONTFOND’ (aggiornamento Acred830), continuano ad essere indicate le riduzioni CIGS / FIS previste per l’anno 2022. Tali riduzioni, anche se risultano abilitate sul servizio, non provocano più alcun effetto dal mese di gennaio 2023. |
(acred849) |
CONTRIBUZIONE FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Segnaliamo che, per il momento, le aliquote contributive relative ai fondi di solidarietà bilaterali gestiti in automatico (Fondo Attività Professionali / Fondo Servizi Ambientali), restano invariate sull’anno 2023 rispetto all’anno 2022.
Le modalità di gestione dei suddetti fondi sono state documentate con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
Precisiamo che la contribuzione ai suddetti fondi continua ad essere applicata soltanto se la media semestrale raggiunge il numero minimo previsto: 3 per il Fondo Attività Professionali / 5 per il Fondo Servizi Ambientali. Come precisato nel messaggio Inps n. 316 del 19/01/2023, i fondi di solidarietà bilaterali dovevano adeguare la propria contribuzione entro il 31/12/2022, prevedendola anche in presenza di 1 solo dipendente. Il suddetto termine, tuttavia, è stato prorogato al 30/06/2023 (art. 9, comma 3, D.L. 198/2022). Fino a tale termine, o all’adeguamento dei fondi, si continua quindi ad applicare la gestione descritta nei paragrafi precedenti. Per quanto riguarda il Fondo Servizi Ambientali, segnaliamo che in data 27/12/2022 è stato sottoscritto un accordo per la costituzione di un nuovo fondo, con conseguente adeguamento della contribuzione. |
(acred839) |
CONGUAGLIO CONTRIBUZIONE CIGS/FIS
Con il messaggio Inps n. 3649 del 5/10/2022, è stata prevista la possibilità di effettuare il conguaglio della contribuzione CIGS / FIS arretrata, relativa al periodo gennaio – giugno 2022, anche sulla competenza di ottobre 2022. Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la suddetta possibilità: nel caso in cui il conguaglio contributivo NON sia stato effettuato sul mese di settembre, è possibile effettuarlo sul mese di ottobre. A tale scopo, occorre adottare le stesse modalità previste per il mese di settembre, documentate nell’aggiornamento Acred837 del 27/09/2022.
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(acred839) |
CONTRIBUZIONE AUTONOMI SPETTACOLO
Sulla base del messaggio Inps n. 2694 del 5/07/2022, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata predisposta una nuova causale per gestire il versamento del contributo ‘ALAS’ arretrato, relativo al periodo gennaio – aprile 2022. |
(acred838) |
FONDI SOLIDARIETA’ TRENTO / BOLZANO
Segnaliamo che, a seguito di un approfondimento, per i fondi di solidarietà territoriali delle province di Trento e di Bolzano viene applicata automaticamente una sola aliquota, corrispondente allo 0,45%. Ricordiamo che i fondi in questione possono essere attivati selezionando le corrispondenti opzioni nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento di luglio 2022 Acred830). |
(comunicazione 29/09/2022) |
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS ARRETRATA – SEGNALAZIONI
Per quanto riguarda il calcolo delle contribuzioni CIGS / FIS arretrate, effettuato automaticamente tramite il programma ‘CARRFOND’ (aggiornamento Acred837 del 27/09/2022), riportiamo le seguenti segnalazioni:
Entrambe le modifiche sopra descritte vengono rese disponibili contestualmente alla presente comunicazione. |
(comunicazione 29/09/2022) |
CONTRIBUZIONE FIS ARRETRATA – SEGNALAZIONE
A seguito di alcune segnalazioni e dei conseguenti approfondimenti, siamo arrivati alla conclusione che le agevolazioni e gli incentivi considerati dal programma ‘CARRFOND’ nel calcolo delle contribuzioni arretrate (aggiornamento Acred837 del 27/09/2022), NON devono produrre alcun effetto sulla contribuzione FIS. Gli stessi incentivi e agevolazioni hanno invece effetto sulla contribuzione CIGS, sebbene da parte dell’Inps non siano state rilasciate indicazioni in merito alla modalità di applicazione sulle contribuzioni arretrate. Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile la seguente modifica al programma ‘CARRFOND’: sugli arretrati relativi al FIS, non si applicano più le agevolazioni e gli incentivi indicati nell’aggiornamento Acred837. Ricordiamo che, sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’, prodotta dal programma ‘CARRFOND’, sono indicate le agevolazioni e gli incentivi applicati in corrispondenza di ciascun dipendente e dei singoli mesi di arretrato. Di seguito, elenchiamo le causali relative alla contribuzione FIS: M029 / M030 / M031 / M033 / M034 / M037. Come già detto, i suddetti incentivi ed agevolazioni continuano ad essere applicati sulla contribuzione CIGS, riportata sulle causali L027 / L028 / M027 / M032. In tali casi, quindi, non occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’. |
(acred837) |
CONGUAGLIO CONTRIBUZIONI CIGS / FIS
Con il presente aggiornamento viene rilasciato il conguaglio della contribuzione CIGS / FIS arretrata, relativa al periodo gennaio – giugno 2022, da effettuare obbligatoriamente sulla competenza di settembre 2022. Ricordiamo che la contribuzione CIGS / FIS viene applicata, secondo le nuove disposizioni, a partire a partire dal mese di luglio 2022 (come disposto dall’Inps) ed è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022. Come precisato nell’aggiornamento Acred830, la nuova contribuzione decorre dalla competenza di gennaio 2022, sebbene sia stato possibile applicarla soltanto dalla competenza di luglio (come era stato anticipato anche nel messaggio n. 637 del 9/02/2022). E’ quindi necessario effettuare un conguaglio della contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022: tale conguaglio deve essere effettuato obbligatoriamente con le denunce Uniemens relative al mese di settembre 2022. Il conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS ha effetto sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (i contributi arretrati hanno quindi effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta). Prima di elaborare le buste paga di settembre, perciò, devono essere effettuate le operazioni di seguito descritte. NOTA: Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, sopra citato. 1.1) CALCOLO CONTRIBUZIONE CIGS / FIS ARRETRATA E’ possibile effettuare automaticamente il calcolo della contribuzione arretrata CIGS / FIS relativa al periodo da gennaio a giugno 2022. A tale scopo, è stato predisposto il programma ‘CARRFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie. Il programma ‘CARRFOND’ deve essere eseguito PRIMA di elaborare le buste paga del mese di settembre 2022. Il programma ‘CARRFOND’ si trova sulla procedura Stampe Accessorie, nell’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di Controllo’; prima di selezionarlo, occorre verificare ed eventualmente modificare le opzioni previste. E’ possibile eseguire il programma in modalità ‘Provvisoria’, per generare soltanto la stampa delle differenze contributive e delle eventuali segnalazioni, oppure in modalità ‘Definitiva’, per riportare in archivio le stesse differenze contributive. Consigliamo di eseguire il programma una prima volta in modalità ‘Provvisoria’, impostando la corrispondente opzione nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo sarà possibile controllare le differenze contributive riportate sulla stampa prodotta, oltre a verificare le eventuali segnalazioni, senza che vengano riportate nell’archivio Paghe. Di seguito sono descritte le altre opzioni disponibili sul programma:
Sulla procedura Stampe Accessorie, dopo aver selezionato il programma, occorre indicare il mese del conguaglio, ossia settembre 2022: indicare Data Iniziale ‘01/09/2022’ e Data Finale ‘30/09/2022’. La stampa prodotta, in formato PDF, viene denominato ‘arretrati-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo). Sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ sono riportate le sole ditte interessate dal conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS. In corrispondenza di ciascuna posizione Inps, viene indicata la media della forza aziendale relativa al semestre precedente rispetto a ciascun mese del periodo gennaio – giugno 2022: da tale media dipende l’aliquota delle contribuzioni CIGS / FIS dovute. I criteri adottati per calcolare la media sono gli stessi descritti nell’aggiornamento Acred830. Per ogni posizione Inps viene riportato l’elenco dei dipendenti interessati dal conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS, indicando, per ciascun soggetto, le differenze contributive c/dipendente e quelle complessive (ditta + dipendente). Le contribuzioni applicate sono determinate, su ogni cedolino, secondo i seguenti criteri:
Le contribuzioni dovute sono determinate, come già detto, in base alle condizioni presenti sulla posizione Inps ed alla media della forza aziendale relativa al semestre precedente di ciascun mese del periodo gennaio – giugno 2022. Per ogni mese, le differenze contributive vengono riportate, sulla stampa prodotta, nella stessa forma in cui devono essere indicate sulla denuncia Uniemens. Ogni possibile differenza tra le contribuzioni CIGS / FIS dovute e quelle applicate è individuata da uno specifico codice causale, a cui corrisponde una determinata aliquota a debito o a credito. Sulla denuncia Uniemens, le differenze in questione sono riportate nella sezione ‘Info Causali’, secondo le modalità previste dalle disposizioni Inps (circolare n. 76 del 30/06/2022 e messaggio n. 2637 del 1/07/2022). Precisiamo, in particolare, che l’imponibile Inps deve essere riportato sulla colonna ‘Identificativo’, mentre non va indicato l’importo c/dipendente. Occorre precisare che le differenze contributive vengono determinate esclusivamente in relazione alle situazioni previste dall’Inps nella circolare n. 76 del 30/06/2022 e nel messaggio n. 2637 del 1/07/2022. Eventuali differenze derivanti da altri motivi, non possono essere conguagliate utilizzando le causali previste nelle suddette disposizioni. Le causali previste per il conguaglio della contribuzione CIGS sono:
Le causali previste per il conguaglio della contribuzione FIS sono:
Precisiamo che due codici causale previsti nelle disposizioni Inps sopra citate, non sono stati riportati nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 4.16.2 del 29/07/2022). Si tratta delle causali ‘L029’ e ‘L030’, relative al recupero “totale” dei contributi FIS, rispettivamente nella misura dello 0,45% e 0,65%. Facciamo presente che il programma ‘CARRFOND’ considera anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a quello del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – agosto 2022): per tali soggetti, sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ sono riportate le causali relative al conguaglio contributivo, segnalando la data di cessazione. Inoltre, per i dipendenti in forza nel mese di settembre, viene segnalata l’eventuale condizione di elaborazione del cedolino ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, se impostata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Anagrafico. In corrispondenza di ogni mese arretrato, viene segnalata la presenza di alcune agevolazioni contributive o incentivi Inps: nei casi in questione, l’aliquota (sia dovuta che applicata) risulterà ridotta o anche annullata.
Nei casi di riduzione parziale o totale della parte c/ditta, non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito alla modalità di compilazione delle causali sulla denuncia Uniemens. Non è possibile neppure fare riferimento a precedenti conguagli, dal momento che, in questo caso, è interessata solo una parte dei contributi (appunto le aliquote CIGS / FIS) tra quelli che sono oggetto di sgravio in presenza delle agevolazioni e incentivi sopra elencati. Precisiamo che non viene considerato, per i suddetti conguagli, l’esonero contributivo a favore del dipendente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge 234/2021, in quanto l’effetto di tale esonero sulle contribuzioni CIGS / FIS è irrilevante (risulta sempre inferiore allo 0,01%). A titolo di esempio, per l’aliquota dello 0,90% (la più alta tra quelle oggetto di conguaglio), la parte c/dipendente è lo 0,30% e la quota derivante dall’applicazione dell’esonero corrisponderebbe allo 0,0024%, che rimarrebbe inferiore allo 0,01% anche dopo l’arrotondamento alla 2° cifra decimale. Come già detto, dopo aver verificato le stampe prodotte nella modalità ‘Provvisoria’, occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’ nella modalità ‘Definitiva’ (campo ‘Modalità di lancio’). 1.2) LAVORATORI A DOMICILIO E APPRENDISTI 1° / 3° LIVELLO Il programma ‘CARRFOND’, descritto al precedente punto 1.1, calcola automaticamente anche le specifiche differenze contributive previste per i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti di primo e terzo livello. Per le suddette categorie, oltre alle differenze contributive CIGS / FIS previste per tutti gli altri dipendenti, occorre calcolare anche la contribuzione arretrata relativa alla CIGO ed ai Fondi di Solidarietà bilaterali (ovviamente, soltanto se la relativa posizione Inps è soggetta a tali contribuzioni), in quanto in precedenza i soggetti in questione restavano esclusi. Sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’, per i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello, vengono riportate anche le seguenti causali (in aggiunta a quelle relative alle contribuzioni CIGS / FIS, laddove previste):
Naturalmente, anche le causali M026 / M036 vengono riportate sul nuovo servizio descritto al punto 1.3, nel momento in cui il programma ‘CARRFOND’ viene eseguito in modalità ‘Definitiva’. Per quanto riguarda gli ex-apprendisti L. 56/87 di primo e terzo livello, al punto 1.1 della circolare n. 76/2022 è specificato che per tali soggetti non deve essere effettuata alcuna regolarizzazione in merito ai periodi precedenti al mese di giugno, ossia al mese dal quale doveva essere adeguato il calcolo delle nuove contribuzioni; il mese in questione è stato posticipato a luglio dal messaggio n. 2637/2022. Di conseguenza, per tali soggetti non viene effettuato alcun conguaglio contributivo. 1.3) NUOVO SERVIZIO ‘ARRETRATI INPS’ Come già detto al precedente punto 1.1, è stato predisposto un nuovo servizio che consente gestire le causali relative alle contribuzioni arretrate calcolate automaticamente dal programma ‘CARRFOND’. Il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’ si trova sul ramo Cedolini del menù Amministrazione del Personale. Sul servizio possono essere visualizzate, ed eventualmente modificate / cancellate / inserite, le causali relative al conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS (elencate al punto 1.1) e CIGO / Fondi Bilaterali (punto 1.2). Eseguendo il programma ‘CARRFOND’ in modalità ‘Definitiva’, le causali indicate sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ (ad eccezione di quelle con importo uguale a zero) vengono riportate sul servizio ‘Arretrati Inps’, in corrispondenza del mese in cui viene effettuato il conguaglio (settembre 2022). Sul servizio è possibile visualizzare l’elenco completo delle causali presenti, tramite la finestra ‘Visualizza riepilogo’. Le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ vengono considerate al momento dell’elaborazione dei cedolini relativi al mese del conguaglio (settembre 2022), riportandole su apposite voci nel Dettaglio del cedolino. Tale procedimento viene eseguito sia elaborando le singole buste paga dal servizio Cedolini – Elaborazione, sia elaborando (o rielaborando) tutte le buste paga di una o più aziende tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte. IMPORTANTE: La presenza delle causali sul servizio ‘Arretrati Inps’, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, ha l’effetto di abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo. Altra segnalazione importante: per i dipendenti che vengono abilitati all’elaborazione tramite conferma delle presenze, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’ viene elaborato il cedolino relativo al mese del conguaglio, anche se le presenze dello stesso mese non sono state ancora confermate (o non vengono mai confermate). Ricordiamo che le condizioni di elaborazione ‘Abilitata dopo la cessazione’ e ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, possono essere impostate sul servizio Dipendente – Anagrafico, nel campo ‘Elaborazione cedolino’, il quale, generalmente, è impostato ad ‘Abilitata automaticamente’. In presenza del servizio ‘Arretrati Inps’, le suddette opzioni non vengono considerate ed il cedolino del mese del conguaglio contributivo viene sempre elaborato. A riguardo, precisiamo che l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo è indispensabile per poter generare automaticamente le denunce Uniemens individuali, sulle quali viene riportato lo stesso conguaglio. Inoltre, il cedolino è necessario per elaborare i dati contabili relativi al conguaglio contributivo. Come già detto, le contribuzioni CIGS / FIS sono per 1/3 a carico del dipendente. Di conseguenza, le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ producono un effetto economico sulle buste paga relative al mese del conguaglio. 1.4) ELABORAZIONE CEDOLINO / DENUNCIA UNIEMENS Al momento dell’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio, vengono rilevate le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’, in corrispondenza dello stesso mese (periodo indicato nella parte alta del servizio). Di seguito sono elencate le voci relative al conguaglio contributivo CIGS / FIS, effettuato nel mese di settembre 2022:
Per tutte le voci sopra elencate, nel campo Importo Totale è riportato il contributo complessivo (ditta + dipendente), mentre nel campo Importo Unitario è riportato il contributo c/dipendente (la voce 8F5, relativa alla CIGO, è interamente c/ditta). Sulla busta paga, i contributi a carico del dipendente sono indicati soltanto come valore complessivo a debito o a credito, distinguendo tra le contribuzioni CIGS e FIS (o fondi bilaterali). Naturalmente, i suddetti contributi vanno ad aumentare (se a credito) oppure a diminuire (se a debito) l’imponibile Irpef del mese ed il netto in busta. Sulla nota contabile, le somme derivanti dal conguaglio sono riportate sui seguenti movimenti contabili (preesistenti):
Precisiamo che nei suddetti movimenti vengono riportate anche le somme a debito non trattenute e le somme a credito non restituite, per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti (vedere punto 1.5). Sulla denuncia Uniemens, le causali relative al conguaglio contributivo vengono riportate nella sezione ‘Info Causali’, rilevandole dal servizio ‘Arretrati Inps’. Le causali in questione hanno valenza contributiva e vengono sommate al totale a debito (versamenti) o al totale a credito (recuperi) della denuncia. NOTA: Al momento, non è chiaro come debba essere effettuato il conguaglio contributivo relativo ai giornalisti, passati alla gestione Inps dal mese di luglio 2022. Per i giornalisti soggetti alla CIG, è possibile indicare le causali e gli importi da conguagliare direttamente sul servizio ‘Arretrati Inps’, in modo che vengano considerati sulla busta paga di luglio. 1.5) DIPENDENTI CESSATI MESI PRECEDENTI Il calcolo delle contribuzioni arretrate viene effettuato, in automatico, anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti rispetto al mese del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – agosto 2022). I soggetti in questione sono considerati, dal programma ‘CARRFOND’, alla stessa stregua dei dipendenti ancora in forza: vengono riportati sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ con le causali relative alle differenze contributive arretrate; sul lancio in modalità ‘Definitiva’, le suddette causali vengono riportate in archivio sul nuovo servizio ‘Arretrati Inps’. Come precisato al punto 1.3, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’ viene automaticamente elaborato il cedolino relativo al mese del conguaglio (ossia il mese indicato nella parte del servizio ‘Arretrati Inps’), anche se il dipendente non risulta abilitato all’elaborazione nei mesi successivi a quello di cessazione. Anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, quindi, il conguaglio contributivo avviene completamente in automatico, senza che sia necessario abilitarli all’elaborazione dopo la cessazione e/o confermare le presenze del mese del conguaglio. Precisiamo che, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente, sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti NON viene prodotto alcun effetto economico dalle voci del conguaglio contributivo: i contributi a carico del dipendente, che risultino a debito o a credito, vengono elaborati e riportati sulla stampa del cedolino, ma non generano alcun effetto sull’imponibile fiscale o sul netto in busta. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 8FF, che calcola il risultato del conguaglio contributivo a carico del dipendente ed annulla l’effetto sulla busta paga. Sulla stampa del cedolino, viene riportato un ulteriore rigo, con l’indicazione del risultato del conguaglio a carico del dipendente (voce 8FF) e la descrizione “Contributi CIGS / FIS non trattenuti” (se a debito) o “Contributi CIGS / FIS non restituiti” (se a credito). Nella suddetta condizione (contributi arretrati c/dipendente non trattenuti o non restituiti), sulla nota contabile vengono generati due nuovi movimenti contabili (in aggiunta a quelli preesistenti, descritti al punto 1.4), di seguito descritti:
Nel caso in cui si intenda produrre un effetto economico anche sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti, occorre impostare la voce 8FF sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In tal caso, la voce 8FF può essere impostata a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale). Sulla denuncia Uniemens, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti viene riportato il codice lavoratore statistico ‘NFOR’, oltre ovviamente alle causali relative al conguaglio contributivo, descritte al punto 1.4. |
(acred837) |
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – CASAGIT
Con effetto dal mese di settembre 2022, è stata modificata la gestione del fondo Casagit (assistenza sanitaria). Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred832, era stato precisato che la gestione di tale fondo continuava ad essere effettuata, per il momento, tramite le voci 566 / 569 / 570. Dal mese di settembre 2022, per gestire i contributi dovuti al fondo Casagit occorre utilizzare le seguenti voci, che devono essere impostate sulle Voci Fisse a livello di dipendente (in luogo delle precedenti voci 566 / 569 / 570):
In tal modo, oltre ai contributi Casagit, viene elaborato automaticamente anche il relativo contributo di solidarietà 10%, riportato sulla denuncia Uniemens con il codice causale ‘M910’, come previsto dalla circolare Inps n. 82 del 14/07/2022. |
(comunicazione 4/08/2022) |
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI – PRECISAZIONE
Ad integrazione di quanto documentato con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, precisiamo che le nuove aliquote CIGS vengono applicate, dal mese di luglio 2022, anche agli apprendisti ed ex-apprendisti professionalizzanti, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente. Nella documentazione dell’aggiornamento Acred830, al punto 1.6, abbiamo segnalato che gli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello vengono assoggettati alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS dal mese di luglio 2022. |
(acred832) |
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – CASAGIT
Forniamo ulteriori indicazioni in merito alla gestione contributiva dei Giornalisti secondo le modalità in vigore dal mese di luglio 2022, in aggiunta a quanto già documentato con gli aggiornamenti Acred830 del 22/07 e Acred831 del 27/07. Per gestire i contributi dovuti al fondo Casagit (assistenza sanitaria), dal mese di luglio 2022 occorre utilizzare le seguenti voci, da impostare sulle Voci Fisse a livello di dipendente:
In tal modo, oltre ai contributi Casagit, viene elaborato automaticamente anche il relativo contributo di solidarietà 10%, riportato sulla denuncia Uniemens con il nuovo codice causale ‘M910’, previsto dalla circolare Inps n. 82 del 14/07/2022. Segnaliamo che, per i Giornalisti, è stato predisposto anche il nuovo codice causale ‘M981’, per l’indicazione del contributo di solidarietà 10% sui contributi previdenza complementare (anch’esso previsto dalla circolare Inps n. 82 sopra citata). |
(acred831) |
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – PRECISAZIONI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, sono state rilasciate le modifiche e le indicazioni operative per poter applicare, dalla competenza di luglio 2022, la nuova gestione contributiva dei Giornalisti (dipendenti), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 82 del 14/07/2022. In aggiunta a quanto documentato con l’aggiornamento Acred830, precisiamo che il campo Regime Contributivo (servizio Dipendente – Inquadramento), deve essere compilato selezionando una delle opzioni ‘Iscritto dopo il 31/12/95’ oppure ‘Iscritto entro il 31/12/95’, in base alla condizione che si deve riportare nell’elemento ‘Regime post 95’ della denuncia Uniemens. Per stabilire se occorre riportare ‘S’ oppure ‘N’ nel campo ‘Regime post 95’ (corrispondenti rispettivamente a ‘Iscritto dopo il 31/12/95’ e ‘Iscritto entro il 31/12/95’ del campo Regime Contributivo), occorre seguire i particolari criteri indicati al punto 4 della circolare Inps 82/2022 sopra citata. Facciamo presente che, secondo quanto indicato nella circolare Inps 82/2022, la gestione del massimale contributivo ai fini pensionistici dovrebbe funzionare secondo gli stessi criteri previsti per tutti gli altri dipendenti. A tale riguardo, tuttavia, permangono dei dubbi dovuti alla diversa gestione applicata dall’Inpgi fino al mese di giugno 2022. |
(acred830) |
NUOVA CONTRIBUZIONE CIGS / FIS
Come anticipato nell’aggiornamento Acred829 del 11/07/2022, con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS, che deve essere applicata obbligatoriamente dalla competenza di luglio 2022. Le indicazioni necessarie per applicare la nuova contribuzione sono state fornite, da parte dell’Inps, con la circolare n. 76 del 30/06/2022 ed il messaggio n. 2637 del 1/07/2022. In precedenza, l’Inps aveva fornito alcune indicazioni sommarie con la circolare n. 18 del 1/02/2022, precisando tuttavia, nel successivo messaggio n. 637 del 9/02/2022, che era necessario continuare ad applicare le disposizioni in vigore al 31/12/2021, fino alla pubblicazione di una successiva circolare con le “istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi” (ossia la circolare n. 76 sopra citata). Sebbene la nuova contribuzione debba essere applicata dalla competenza di luglio 2022, essa decorre dalla competenza di gennaio 2022. Il conguaglio relativo ai periodi pregressi (da gennaio a giugno 2022) deve essere effettuato entro la competenza di settembre 2022. Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, in conseguenza dei numerosi adempimenti previsti nel mese di luglio, la gestione del suddetto conguaglio sarà rilasciata con l’aggiornamento di settembre. Ricordiamo che le contribuzioni CIGS / FIS hanno effetto anche sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (tali contributi hanno quindi effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta). NOTA: In tutta la presente documentazione, quando si parla di “numero medio di dipendenti” o “media semestrale”, ci si riferisce sempre al numero medio di dipendenti nel semestre precedente, calcolato sulla base della Forza Aziendale presente sulle denunce Uniemens dello stesso semestre, secondo le modalità descritte più avanti. 1.1) CARATTERISTICHE DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE Secondo le nuove disposizioni, le contribuzioni CIGS e FIS riguardano una platea di soggetti molto più ampia rispetto a quella interessata sulla base delle precedenti disposizioni. Di seguito, riepiloghiamo quali sono le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni:
Come risulta evidente, le aziende interessate dalle nuove contribuzioni (in particolare dal FIS nel settore terziario) sono molto più numerose che in precedenza, anche a causa del fatto che le due contribuzioni possono coesistere. Occorre inoltre considerare che l’Inps non ha ancora fornito le tabelle contributive aggiornate: di conseguenza, risulta difficoltoso individuare, con certezza, tutte le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni (a tale scopo, occorrerebbe avere un elenco “ufficiale “ dei CSC, Codici Autorizzazione e codici Ateco interessati). Le aliquote relative alle nuove contribuzioni CIGS / FIS variano in base al numero medio di dipendenti. Di seguito riportiamo i valori delle nuove aliquote, al netto delle riduzioni previste per l’anno 2022:
Tutte le aliquote sopra elencate sono ripartite nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente. 1.2) GESTIONE DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE In sintesi, la gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS è stata sviluppata secondo i seguenti criteri:
1.3) SERVIZIO ‘DITTA – POSIZIONI INPS’ Sul servizio Ditta – Posizioni Inps sono stati predisposti i nuovi campi necessari per gestire la contribuzione CIGS / FIS. Tutti i campi in questione, di seguito descritti, sono riportati nella nuova sezione ‘Integrazioni Salariali’.
Relativamente alla media semestrale, precisiamo che viene calcolata secondo il seguente criterio: somma del valore presente nel campo ‘Forza Aziendale’ delle denunce Uniemens relative ai 6 mesi precedenti, diviso per il numero di mesi in cui risultano presenti le stesse denunce. Il risultato viene considerato con 2 cifre decimali, senza arrotondamento all’unità. Precisiamo che qualsiasi variazione effettuata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, relativa alla contribuzione CIGS / FIS o comunque ai campi sopra descritti, deve essere storicizzata in data 01/07/2022. Le variazioni possono essere riportate anche su un’eventuale decorrenza successiva al 01/07/2022, purché ricadente entro il 31/07/2022. IMPORTANTE: In caso di inserimento di una nuova azienda, per l’elaborazione del primo mese occorre indicare il numero di dipendenti sul rigo ‘Forzatura media semestrale – CIGS / FIS / Fondi’ (se occorre applicare tali contribuzioni). 1.4) CONTROLLO E AGGIORNAMENTO POSIZIONI INPS Per controllare ed avvalorare automaticamente i nuovi campi previsti sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato predisposto il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’). Il programma ‘CONTFOND’ deve essere obbligatoriamente eseguito PRIMA di elaborare le buste paga di luglio 2022. Il programma genera un elenco delle aziende potenzialmente interessate dalle nuove contribuzioni CIGS / FIS. Il programma ‘CONTFOND’ deve essere eseguito dalla procedura Stampe Accessorie: si trova nell’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di Controllo’ (prima di selezionarlo, verificare i parametri di lancio). Il programma deve essere eseguito una prima volta con l’opzione ‘Provvisoria’ nel campo ‘Modalità di lancio’, allo scopo di generare l’elenco delle ditte interessate, senza aggiornare l’archivio. Di seguito sono descritte le altre opzioni disponibili al lancio del programma:
Sulla procedura occorre indicare il mese di riferimento nei campi Data Iniziale e Data Finale: dal momento che l’operazione si riferisce al mese di luglio 2022, indicare Data Iniziale ‘01/07/2022’ e Data Finale ‘31/07/2022’ (per il momento, le date in questione vengono impostate forzatamente dallo stesso programma). Sulla stampa prodotta, sono segnalate le variazioni da effettuare sui seguenti campi del servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’: ‘Contribuzione CIGS’, ‘FIS / Fondi Solidarietà’, ‘Riduzioni anno 2022’ – caselle ‘CIGS’ e ‘FIS +50 dip.’. Tramite il lancio in modalità ‘Provvisoria’, la condizione presente nei suddetti campi viene riportata sulla stampa nel rigo “Situazione attuale”, mentre la condizione da attribuire viene indicata sul rigo “Situazione da attribuire”. Inoltre, viene segnalata la presenza di “DIFFERENZE” tra la situazione “ATTUALE” e quella “DA ATTRIBUIRE”. Le variazioni segnalate sulla stampa in modalità ‘Provvisoria’ possono essere effettuate dall’Utente, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’: in tal caso, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2022. Se risulta già presente una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/07/2022), le variazioni possono essere riportate su tale decorrenza. In alternativa, le variazioni segnalate sulla stampa possono essere effettuate in automatico dal programma ‘CONTFOND’, lanciandolo nuovamente in modalità ‘Definitiva’, come di seguito descritto. Effettuando il lancio in modalità ‘Definitiva’, vengono effettuate automaticamente le variazioni segnalate sulla stampa, riportando la condizione necessaria in ciascuno dei campi sopra elencati. Sulla stampa prodotta in modalità ‘Definitiva’, la condizione presente nei campi sopra elencati viene riportata sul rigo “Situazione precedente”, mentre la condizione attribuita viene indicata sul rigo “Situazione aggiornata”. Anche in questo caso, viene segnalata la presenza di “DIFFERENZE” tra la situazione “PRECEDENTE” e quella “AGGIORNATA”. Una volta che è stato effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, se viene eseguito nuovamente il programma non si ottiene alcuna segnalazione di variazioni: è quindi importante scaricare e salvare la stampa prodotta dal lancio ‘Definitivo’. Facciamo presente che, dopo aver effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, NON è possibile ripristinare automaticamente la condizione precedente: se necessario, occorre intervenire manualmente sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Ricordiamo che, sia in modalità ‘Provvisoria’ che in modalità ‘Definitiva’, se nei campi interessati è già presente l’opzione “da attribuire”, non viene segnalata alcuna variazione. In tal caso, la ditta viene comunque riportata sulla stampa prodotta, a meno che non venga barrata la casella ‘Riporta solo le ditte con variazioni’. Come già detto, il programma controlla quali contribuzioni devono essere attribuite sulle posizioni Inps. A tale scopo, viene considerato il CSC e, laddove necessario, i Codici Autorizzazione (CA) presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. Per quanto riguarda i principali settori, individuati dalla prima cifra del CSC, vengono effettuati i seguenti controlli:
Di seguito sono riportati i casi che rappresentano delle eccezioni rispetto al precedente elenco:
Per attribuire uno dei Fondi di Solidarietà nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, il programma ‘CONTFOND’ verifica la presenza delle stesse combinazioni di CSC / CA / Ateco previste negli aggiornamenti relativi a tali fondi:
Precisiamo che, in precedenza, dal Fondo Attività Professionali (FAP) e Fondo Servizi Ambientali (FSA) erano escluse le posizioni sulle quali risultava presente un CA tra 3B / 3X / 5J / 5K, che indicano l’assoggettamento al contributo CIGS. IMPORTANTE: Se uno dei Fondi di Solidarietà sopra elencati risulta già attribuito nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ (in quanto selezionato precedentemente nell’ex-campo ‘Tipologia di fondo’), il programma ‘CONTFOND’ considera valido il fondo in questione e non effettua ulteriori controlli a riguardo. Nei casi in cui risulta attribuito uno dei suddetti Fondi di Solidarietà, deve essere impostata la seguente condizione:
Precisiamo che la stessa condizione sopra indicata (contribuzione CIGS non dovuta e riduzioni 2022 non abilitate) deve essere impostata anche quando nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è attribuita l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’, quindi, in particolare, nel settore artigianato. Sulla stampa prodotta è indicato anche il numero medio di dipendenti relativo al semestre precedente a luglio 2022. Precisiamo che il numero medio di dipendenti NON ha alcun effetto sulle contribuzioni e riduzioni da attribuire. Per fare un esempio concreto: sulla posizione Inps di una ditta del settore commercio con un solo dipendente, inquadrata ad esempio nel CSC 7.02.01 (commercio al dettaglio di generi alimentari), devono essere attribuite le seguenti condizioni: Contribuzione CIGS ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’, FIS / Fondi Solidarietà ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’, Riduzioni anno 2022 – barrare le caselle ‘CIGS’ e ‘FIS +50 dipendenti’. Ribadiamo quindi che, per attribuire le contribuzioni CIGS / FIS / Fondi e le relative riduzioni, NON si deve tenere conto del numero medio di dipendenti, ma soltanto della classificazione attribuita dall’Inps al datore di lavoro. 1.5) NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGS / FIS Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, con effetto dal mese di luglio 2022 sono state eliminate le aliquote relative alla CIGS, sulle tabelle contributive Inps. Sulle stesse tabelle, ovviamente, sono state ricalcolate le percentuali complessive, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente. Inoltre, nella descrizione delle tabelle interessate sono stati eliminati i riferimenti alla CIGS (laddove possibile, è stato indicato “ex-CIGS”). In conseguenza della suddetta modifica, alcune tabelle contributive risultano equivalenti tra loro. A titolo di esempio, la tabella 12091 “Commercio non iscritti IVS oltre 50 dipendenti” (che in precedenza riportava l’aliquota CIGS) corrisponde adesso alla tabella 12071 “Commercio non iscritti IVS”. Altro esempio: la tabella 12016 “Industria 16 – 50 dipendenti” (in precedenza comprensiva della CIGS) corrisponde adesso alla tabella 12011 “Industria fino a 15 dipendenti”. Precisiamo che NON occorre intervenire sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, per ottenere la corretta contribuzione CIGS / FIS in vigore da luglio 2022. A tale scopo, è invece necessario avvalorare i nuovi campi predisposti sul servizio Ditta – Posizioni Inps, utilizzando il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere punto 1.4). Le tabelle contributive Inps che risultano agganciate (anche automaticamente) sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, non devono più essere modificate in relazione alle variazioni nella contribuzione CIGS. Relativamente all’aliquota CIGS, precisiamo che la riduzione dallo 0,90% allo 0,27% spetta solo ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito del FIS, mentre non spetta ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGO (in particolare, il settore industria oltre 15 dipendenti, nel quale era già prevista l’aliquota CIGS dello 0,90%). Per quanto riguarda la media semestrale, ricordiamo che viene calcolata sommando la ‘Forza Aziendale’ riportata sulle denunce Uniemens relative ai 6 mesi precedenti e dividendo tale somma per il numero di mesi in cui risultano presenti le stesse denunce. Il risultato viene considerato con 2 cifre decimali, senza arrotondamento all’unità. A partire dal mese di luglio 2022, vengono calcolate automaticamente le aliquote relative alle contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, sulla base della media relativa al semestre precedente (anch’essa calcolata in automatico).
L’aliquota relativa al FIS viene calcolata in automatico sulla base della media semestrale, applicando le “normali” riduzioni spettanti per l’anno 2022, secondo le fasce previste (fino a 5 / oltre 5 fino a 15 / oltre 15). Se risulta barrata la casella ‘FIS +50 dip.’, viene applicata tale riduzione nei mesi in cui la media è superiore a 50.
Su tutte le voci sopra elencate, l’aliquota complessiva (ditta + dipendente) è riportata nel campo Quantità, mentre l’aliquota a carico del dipendente (corrispondente a 1/3 dell’aliquota complessiva) si trova nel campo Importo Unitario. Nel campo Importo Totale è generalmente presente un codice per identificare il tipo di contribuzione applicata. Le aliquote contributive relative ai Fondi Solidarietà Bilaterali (voce 0P1) sono le seguenti:
Il numero minimo di dipendenti è attualmente superiore a 3 per il Fondo Attività Professionali, superiore a 5 per il Fondo Servizi Ambientali e il Fondo della Provincia di Bolzano, mentre non è previsto per il Fondo della Provincia di Trento. Le aliquote contributive relative al FIS (voce 0P3), al netto delle riduzioni spettanti, sono le seguenti:
Le aliquote contributive relative alla CIGS (voce 0P5) sono le seguenti:
Le aliquote presenti sulle voci 0P1 / 0P3 (Fondi / FIS), al momento dell’elaborazione vengono riportate sulle voci 51C (contributo FIS / Fondi ditta + dipendente) e 51D (contributo FIS / Fondi c/dipendente). Ricordiamo che si tratta delle stesse voci utilizzate, fino al mese di giugno 2022, per gestire la contribuzione al FIS o ai Fondi sopra elencati. Le aliquote presenti sulla voce 0P5 (CIGS), al momento dell’elaborazione vengono sommate alle aliquote risultanti dalle tabelle contributive, sulle voci 521 (contributo Inps ditta + dipendente) e 527 (contributo Inps c/dipendente). Anche in questo caso, si tratta delle stesse voci sulle quali era riportato, fino al mese di giugno 2022, il contributo CIGS, unitamente agli altri contributi Inps. Ricordiamo che la voce 521 riporta l’aliquota ed il contributo al lordo del recupero 1,80% sulle contribuzioni Cuaf / maternità / disoccupazione / malattia ed altre (voci 581 / 582 / 583 / 584). In conseguenza di quanto sopra indicato, non è necessaria alcuna variazione sul cedolino, la nota contabile e la denuncia Uniemens, per quanto riguarda l’indicazione della contribuzione CIGS / FIS / Fondi relativa al mese corrente. 1.6) APPRENDISTI E LAVORATORI A DOMICILIO Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, dal mese di luglio 2022 vengono assoggettati alle contribuzioni relative alle integrazioni salariali (CIGO / CIGS / FIS) anche le seguenti categorie di dipendenti:
Le categorie sopra elencate diventano soggette alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS, allineandosi agli altri dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, le aliquote CIGO (laddove previste) sono state riportate sulla corrispondente qualifica, sulle tabelle contributive Inps. Per gli apprendisti, le aliquote CIGO erano già presenti sulle tabelle contributive. Per quanto riguarda le nuove contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, le voci 0P1 / 0P3 / 0P5 determinano le aliquote previste anche per i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello. |
(acred830) |
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – GESTIONE INPS
Con il presente aggiornamento, rilasciamo le modifiche e le indicazioni operative necessarie per applicare la nuova gestione contributiva dei Giornalisti (dipendenti), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 82 del 14/07/2022. Innanzitutto precisiamo che la nuova gestione decorre obbligatoriamente dal mese di luglio 2022. In sintesi, la gestione contributiva dei Giornalisti passa dall’Inpgi all’Inps: secondo quanto indicato nella circolare 82/2022 sopra citata, dal mese di luglio i Giornalisti (dipendenti) devono essere assoggettati alle stesse contribuzioni Inps previste per la qualifica di impiegati. Come per gli altri dipendenti, le contribuzioni dovute devono essere individuate in base all’inquadramento assegnato dall’Inps al datore di lavoro (quindi sulla base dell’attività svolta da quest’ultimo). Con effetto dal mese di luglio 2022, quindi, occorre modificare la tabella contributiva Inps agganciata ai Giornalisti: sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, la preesistente tabella 12101 (“Giornalisti”), sulla quale è riportata la sola aliquota relativa alla maternità, deve essere sostituita con una “normale” tabella scelta in base all’inquadramento del datore di lavoro. Per effettuare tale variazione, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2022. Inoltre, le aliquote contributive indicate sulle Voci Fisse per gestire la contribuzione Inpgi (voci 566 / 567 / 568 / 569 / 570) devono essere annullate, anche in questo caso effettuando una storicizzazione in data 01/07/2022. Per quanto riguarda l’aliquota CIGS, nei casi in cui risulta dovuta, per il momento occorre “forzare” l’aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della nuova voce 0P5; l’aliquota a carico del dipendente va indicata nel campo Importo Unitario della stessa voce (in merito alla voce 0P5, vedere quanto riportato al punto 1.5). Relativamente alla compilazione della denuncia Uniemens, ricordiamo che era già prevista l’indicazione dei Giornalisti per la sola contribuzione di maternità. Dal mese di luglio 2022, per i Giornalisti occorre compilare la denuncia sostanzialmente secondo gli stessi criteri previsti per la qualifica di impiegati.
Per compilare automaticamente i suddetti campi della denuncia Uniemens, occorre indicare i codici necessari sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’, presente sul servizio Dipendente – Inquadramento. Segnaliamo che, al momento, non si hanno indicazioni in merito all’assoggettamento Inail dei Giornalisti (in precedenza, i contributi assicurativi Inail erano inclusi nella contribuzione Inpgi). |
(acred829) |
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS – LUGLIO 2022
Come segnalato nella comunicazione del 04/07/2022, a seguito della circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 e del messaggio n. 2637 del 1/07/2022, dal mese di luglio 2022 è obbligatorio applicare la nuova contribuzione CIGS / FIS. Secondo quanto anticipato nella stessa comunicazione del 04/07/2022, la nuova contribuzione CIGS / FIS relativa ai mesi correnti sarà resa disponibile con l’aggiornamento di luglio, il cui rilascio è previsto entro venerdì 22 luglio. Ricordiamo che le contribuzioni CIGS / FIS hanno effetto anche sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente. Di conseguenza, è necessario attendere l’aggiornamento relativo al mese di luglio, per poter elaborare le buste paga dei soggetti interessati dalle suddette contribuzioni. Con il presente aggiornamento, forniamo le prime indicazioni relative alla gestione delle nuove contribuzioni CIGS / FIS. Innanzitutto, facciamo presente che le nuove contribuzioni CIGS / FIS riguardano una platea di soggetti molto più ampia rispetto alle precedenti disposizioni. Segnaliamo, in sintesi, quali sono le casistiche interessate:
Come risulta evidente, il numero di aziende interessate dalle contribuzioni CIGS / FIS aumenta notevolmente, anche a causa del fatto che le due contribuzioni possono coesistere (non si escludono a vicenda). Di seguito riportiamo i valori delle nuove aliquote, al netto delle riduzioni previste per l’anno 2022:
In conseguenza di quanto sopra indicato, il valore delle aliquote applicate diventa soggetto a continue variazioni (soprattutto per le riduzioni previste nell’anno 2022), sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nel semestre precedente. Per completezza, segnaliamo che la contribuzione varia anche nei seguenti casi particolari:
Forniamo alcune anticipazioni sui criteri che saranno adottati per gestire la nuova contribuzione CIGS / FIS. Precisiamo che tutte le gestioni di seguito descritte saranno rilasciate con l’aggiornamento relativo al mese di luglio.
Precisiamo che i campi per l’attivazione delle nuove contribuzioni, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, saranno rilasciati con l’aggiornamento di luglio. Sullo stesso servizio, per il momento, rimane possibile verificare ed eventualmente aggiornare il CSC ed i Codici Autorizzazione, al fine di ottenere un maggior automatismo con il nuovo programma di controllo. Precisiamo, inoltre, che la nuova gestione interesserà parzialmente anche i Fondi Bilaterali (Fondo Attività Professionali, Fondo Servizi Ambientali, Fondi delle province di Trento e di Bolzano), in quanto correlati alla contribuzione FIS nei casi sopra descritti. La contribuzione relativa ai Fondi Bilaterali, tuttavia, non sarà interessata da modifiche. |
(comunicazione 04/07/2022) |
CONTRIBUZIONE CIGO / CIGS / FIS – ANNO 2022
La circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 ha fornito le indicazioni che consentono di applicare la nuova contribuzione ordinaria CIGO / CIGS / FIS in vigore dall’anno 2022. Nella circolare è indicata la competenza di giugno come mese di inizio della nuova contribuzione “corrente”. Il successivo messaggio Inps n. 2637 del 1/07/2022 ha poi rettificato tale indicazione, posticipando l’applicazione della nuova contribuzione “corrente” alla competenza di luglio. Per quanto riguarda il conguaglio dei mesi pregressi (da gennaio a giugno 2022), il messaggio Inps n. 2637 sopra citato ha previsto che debba essere effettuato entro la competenza di settembre. Con l’occasione, ricordiamo che NON era assolutamente consentito iniziare ad applicare la nuova contribuzione prima della pubblicazione delle disposizioni Inps, come espressamente indicato al punto 8 del messaggio Inps n. 637 del 9/02/2022. |
(acred828) |
SGRAVIO FILIERE AGRICOLE
È stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole, in relazione al periodo da novembre 2020 a gennaio 2021, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1480 del 01/04/2022. Ricordiamo che il recupero dello sgravio relativo allo stesso periodo, era già stato previsto con l’aggiornamento di ottobre 2021 Acred805. Come indicato nel messaggio Inps, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza (codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens fino alla competenza del mese di giugno 2022, riportando la causale ‘L548’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale Uniemens. I contributi inclusi ed esclusi dallo sgravio, le agevolazioni compatibili ed il criterio di calcolo dello sgravio per ciascun mese pregresso, sono rimasti invariati rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento Acred805. Nel caso in cui il recupero dello sgravio sia stato attivato nel mese di ottobre 2021, a seguito dell’aggiornamento Acred805, non deve essere attivato nuovamente (non viene effettuato un controllo automatico a tale riguardo). |
(acred828) |
CONTRIBUZIONE AUTONOMI SPETTACOLO
A seguito del messaggio Inps n. 2260 del 30/05/2022, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata predisposta una nuova voce per gestire il versamento del contributo ‘ALAS’ arretrato, relativo al periodo gennaio – maggio 2022. |
(comunicazione 04/04/2022) |
FARMACIE – CONGUAGLIO CONTRIBUTI FAP / FIS
Con l’aggiornamento Acred821 del 31/03/2022, abbiamo rilasciato la gestione del conguaglio contributivo derivante dallo “spostamento” delle Farmacie dal Fondo Attività Professionali (FAP) al Fondo Integrazione Salariale (FIS) Nell’aggiornamento è indicato che occorre lanciare due stampe di controllo (programmi ‘STACONF1’ e ‘STAMFSB1’ sulle Stampe Accessorie), riportando nella Data Iniziale il mese nel quale era stato effettuato il precedente conguaglio contributivo da FIS a FAP (aggiornamento di giugno 2021 Acred796). Dal momento che tale conguaglio poteva essere effettuato su giugno oppure su luglio 2021, le date indicate erano ‘01/06/2021’ oppure ‘01/07/2021’. Per entrambi i programmi, quindi, nella Data Iniziale occorre indicare ‘01/05/2021’ oppure ‘01/06/2021’, a seconda che la “gestione corrente” del FAP sia iniziata nel mese di maggio oppure di giugno 2021. Segnaliamo, inoltre, che il programma ‘STACONF1’ presentava un problema nel calcolo della media relativa al semestre precedente: in diversi casi, quindi, il calcolo della media poteva essere errato. Tale problema è stato risolto e la versione corretta del programma ‘STACONF1’ è già in linea al momento della presente comunicazione. Per ottenere la corretta rilevazione dei contributi e degli imponibili da conguagliare, quindi, occorre eseguire i programmi ‘STACONF1’ e ‘STAMFSB1’ (procedura Stampe Accessorie), compilando la Data Iniziale come sopra precisato. |
(acred821) |
FARMACIE – CONGUAGLIO CONTRIBUTI FAP / FIS
Con il messaggio Inps n. 772 del 16/02/2022 sono state fornite le indicazioni operative relative al conguaglio contributivo derivante dallo “spostamento” dei datori di lavoro connotati dai codici CSC 70205 e Ateco 477310 (Farmacie) dal Fondo Attività Professionali al Fondo Integrazione Salariale, già anticipato dalla circolare Inps n. 16 del 31/01/2022. Le contribuzioni previste dai suddetti fondi, nel periodo sopra indicato, coincidevano nelle fasce 5 – 15 dipendenti ed oltre 15 dipendenti: nei casi in questione, quindi, il conguaglio è solo “figurativo”. Nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti, invece, era prevista la contribuzione FAP, ma non la contribuzione FIS: di conseguenza, nella fascia in questione, il conguaglio produce un effetto economico sia sulle buste paga che sulle somme da versare. Ricordiamo che la gestione del Fondo Attività Professionali è stata rilasciata con gli aggiornamenti di maggio e giugno 2021 Acred795 / Acred796, sulla base della circolare Inps n. 77 del 26/05/2021. In tale occasione, è stato predisposto anche il conguaglio dei contributi dovuti al FAP da marzo 2020, con eventuale recupero della contribuzione versata al FIS. Con il presente aggiornamento, rilasciamo il conguaglio contributivo FAP – FIS previsto per le Farmacie, da effettuare sulle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2022, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps 772/2022. Per le farmacie che hanno avuto almeno un mese con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti deve essere recuperata la contribuzione versata al FAP nei mesi interessati, senza versare alcuna contribuzione al FIS. Il recupero interessa anche la quota a carico del dipendente (1/3) e provoca quindi un effetto sulle buste paga. Inoltre, per tutte le farmacie che hanno versato la contribuzione FAP per almeno un mese, occorre effettuare il conguaglio da FAP a FIS. Precisiamo che tale conguaglio deve comprendere i mesi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, per i quali deve essere effettuato anche il recupero del contributo FAP con effetto economico su buste paga e somme da versare, descritto nel paragrafo precedente (programma ‘STACONF1’ e voci 51U / 51S). Relativamente ai mesi con media occupazionale superiore a 5 dipendenti, il contributo FAP era dovuto nelle stesse misure previste per il contributo FIS. In questi casi, quindi, il conguaglio FAP – FIS è soltanto “figurativo” e non provoca alcun effetto economico sulle buste paga o sulle somme da versare (anche la quota a carico del dipendente rimane invariata). RECUPERO FAP (OLTRE 3 E FINO A 5 DIPENDENTI) Per individuare le farmacie interessate dal suddetto recupero, deve essere utilizzato il programma ‘STACONF1’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nei parametri del programma ‘STACONF1’ sono disponibili le opzioni per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco, che risulta abilitata automaticamente, e per effettuare l’arrotondamento mensile del numero di dipendenti: quest’ultima opzione deve essere abilitata se, nelle verifiche periodiche effettuate tramite il programma ‘STADIPEM’, si abilita la corrispondente opzione disponibile su tale programma (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623). Il programma ‘STACONF1’ effettua il controllo su ogni mese del periodo indicato, calcolando la media dei dipendenti occupati nel semestre precedente a ciascun mese e verificando se rientra nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti. Sulla stampa prodotta (‘recuperoFAP’) sono riportate tutte le farmacie interessate dalla contribuzione FAP, indicando il solo contributo da recuperare (se presente in almeno un mese del periodo da giugno / luglio a dicembre 2021). Il contributo indicato corrisponde a quello versato in relazione ad una media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, ossia lo 0,45% dell’imponibile previdenziale, di cui 1/3 a carico del dipendente. I contributi relativi ai soli mesi nei quali si verifica tale condizione, sono riportati in stampa a livello di singolo dipendente (oltre che come totale). Sulla stampa sono anche indicati i dipendenti il cui rapporto è cessato nel periodo interessato dal conguaglio: i contributi relativi ai dipendenti cessati vengono evidenziati separatamente nella riga relativa al totale. Sui dipendenti che risultano ancora in forza, occorre inserire la voce 51S sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, indicando il contributo relativo al singolo dipendente (riportato sulla stampa prodotta) nel campo Importo Totale. Per quanto riguarda i dipendenti cessati, non è possibile (sul piano pratico) restituire la quota a loro carico. Di conseguenza, i contributi complessivi dei dipendenti cessati (evidenziati sulla stampa, nella riga del totale) devono essere inseriti su un qualsiasi dipendente ancora in forza nel mese del conguaglio, agganciato alla stessa posizione Inps, indicandoli nel campo Importo Totale della voce 51U. Tale voce calcola il corrispondente imponibile e lo riporta nel campo Importo Unitario (visibile nel Dettaglio del cedolino), senza alcun effetto sulla busta paga del dipendente sul quale viene indicata la voce. Nei casi in questione, l’intero contributo viene recuperato dal datore di lavoro. Anche i contributi arretrati relativi al periodo marzo 2020 – maggio 2021, presenti sulle voci 51P / 51Q nei mesi in cui è stato effettuato il precedente conguaglio (giugno o luglio 2021), sono riportati sulla stampa in corrispondenza dei singoli dipendenti (se ancora in forza) o come totale relativo ai dipendenti cessati. Le voci 51S e 51U possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’, indicando il contributo da recuperare (che viene riportato nel campo Importo Totale). Sulla stampa prodotta, in presenza di dipendenti cessati (quindi nei casi in cui occorre indicare il relativo contributo sulla voce 51U), viene emessa la segnalazione ‘Sono presenti dipendenti cessati con contributo versato’. Il contributo da recuperare relativo ai periodi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, indicato sulle voci 51S e 51U nel mese di marzo 2022, deve essere recuperato sulla denuncia Uniemens tramite la causale ‘L221’. A tale scopo, occorre utilizzare la voce C10 relativa al conguaglio FAP – FIS, descritta nel paragrafo successivo. CONGUAGLIO FAP – FIS (OLTRE 3 DIPENDENTI) Come già detto, nei casi di media occupazionale superiore a 5 dipendenti, il suddetto conguaglio è solo “figurativo”, in quanto la contribuzione FAP da recuperare corrisponde alla contribuzione FIS da versare. Per individuare tutte le farmacie interessate dal conguaglio FAP – FIS, deve essere utilizzato il programma ‘STAMFSB1’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Precisiamo che il programma considera tutti i mesi nei quali risulta presente il contributo FAP (voce 51C nel Dettaglio del cedolino), senza effettuare alcun controllo sulla media occupazionale del semestre precedente. Nei parametri del programma ‘STAMFSB1’ è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (che risulta abilitata automaticamente). Precisiamo che non viene verificata la tipologia di fondo presente sulla posizione Inps, tuttavia vengono segnalati i casi in cui risulti ancora indicato il FAP (sulla stampa FIS-segnalazioni). Sulla stampa prodotta (‘conguaglioFIS’) sono riportate tutte le aziende interessate dal conguaglio FAP / FIS, comprese quelle già individuate tramite il programma ‘STACONF1’ descritto nei paragrafi precedenti. Vengono elencati i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FAP nel periodo giugno / luglio – dicembre 2021, indicando separatamente gli imponibili ed i contributi relativi alle due fasce previste: oltre 3 e fino 15 dipendenti (aliquota 0,45%) ed oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%). Precisiamo che la fascia viene individuata sulla base dell’aliquota presente nel campo Quantità della voce 51C (visibile nel Dettaglio del cedolino), relativa al contributo FAP. Anche i contributi arretrati relativi al periodo marzo 2020 – maggio 2021, se presenti sulle voci 51P / 51Q / C10 / C11 nel mese in cui è stato effettuato il precedente conguaglio (giugno o luglio 2021), sono riportati sulla stampa in corrispondenza dei singoli dipendenti (se ancora in forza) o come totale relativo ai dipendenti cessati. I valori totali dell’imponibile e del contributo FAP, riportati sulla stampa prodotta, devono essere indicati sulle voci C10 / C11, inserendole sulle Variazioni Mensili di marzo 2022 in corrispondenza di un solo dipendente. Su entrambe le voci, è possibile indicare anche il solo imponibile (campo Importo Unitario), lasciando calcolare alla voce il corrispondente contributo; in questo caso, tuttavia, potrebbero risultare delle differenze rispetto ai contributi effettivamente presenti nei cedolini e nelle denunce Uniemens dei mesi pregressi, in quanto tali contributi sono stati calcolati arrotondando gli importi (al centesimo) mensilmente e per singolo dipendente. Consigliamo quindi di indicare, sulle voci C10 e C11, sia il valore dell’imponibile, sia quello del contributo. Precisiamo, inoltre, che i contributi indicati sulla voce C10 devono essere comprensivi dei contributi eventualmente indicati sulle voci 51S / 51U, nel caso in cui l’azienda sia interessata, per almeno un mese, al recupero del contributo FAP previsto nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti. Anche nel caso in cui tutti i mesi del periodo interessato rientrino nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti, è necessario indicare sia la voce C10, sia le voci 51S / 51U. Gli importi presenti sulle voci C10 e C11 sono riportati sulla denuncia aziendale Uniemens:
In presenza delle voci 51S / 51U, viene quindi prodotta una differenza (positiva) tra i contributi da recuperare presenti sulla causale ‘L221’ ed i contributi da versare presenti sulla causale ‘M149’. In tal modo, si genera un credito corrispondente al contributo FAP versato in relazione ai mesi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti. Per quanto riguarda le causali ‘M131’ e ‘M149’, da utilizzare per il versamento della contribuzione FIS, facciamo presente che il messaggio Inps n. 1147 del 14/03/2022 ha rettificato le indicazioni riportate nel precedente messaggio n. 772 del 16/02/2022. In particolare, la causale ‘M131’ va utilizzata per la fascia oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%) e la causale ‘M149’ va utilizzata per la fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti (aliquota 0,45%). |
(acred820) |
PROSSIMI AGGIORNAMENTI
Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, saranno rilasciate le seguenti gestioni:
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(comunicazione 07/02/2022) |
CONTRIBUZIONE INPS – ANNO 2022
Nell’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, abbiamo elencato le variazioni contributive previste per l’anno 2022, sottolineando che non potevano essere applicate in assenza delle necessarie indicazioni da parte dell’Inps.
Successivamente, è stata pubblicata la circolare Inps n. 18/2022, che ha illustrato la nuova contribuzione CIGS / FIS, senza tuttavia fornire alcuna indicazione operativa o procedurale e annunciando una successiva circolare con tali indicazioni. Di conseguenza, nell’aggiornamento Acred814 del 02/02/2022, abbiamo precisato che la suddetta contribuzione potrà essere applicata soltanto dopo la pubblicazione della successiva circolare Inps. In data 05/02/2022, l’Inps ha fornito le seguenti indicazioni sul forum di Assosoftware: Da parte dell’Inps, quindi, viene confermato che è necessario attendere ulteriori indicazioni, per poter applicare le variazioni decorrenti da gennaio 2022. Nel frattempo, occorre continuare ad applicare le disposizioni in vigore al 31/12/2021. |
(acred814) |
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS
L’Inps, con la circolare n. 18 del 01/02/2022, ha comunicato le variazioni relative alle integrazioni salariali, decorrenti dall’anno 2022. In particolare, nella circolare sono illustrate le modifiche delle aliquote contributive CIGS / FIS, oltre all’estensione di tali contribuzioni a diverse tipologie di aziende attualmente non soggette. Tra le variazioni previste, risulta anche una riduzione delle aliquote CIGS / FIS, valida solo per l’anno 2022. L’estensione della contribuzione CIGS / FIS e la riduzione delle relative aliquote, decorrono entrambe da gennaio 2022. Tuttavia, per la loro applicazione occorrerà attendere una successiva circolare Inps, con la quale saranno fornite le istruzioni operative e procedurali. Al punto 6 della circolare 18/2022, viene infatti precisato quanto segue: Per inciso, nella circolare 18/2022 non sono riportate “istruzioni operative” o “procedurali” di alcun genere, sia per quanto riguarda l’applicazione delle contribuzione CIGS / FIS sulle aziende attualmente non soggette, sia in merito alla riduzione delle relative aliquote. A titolo di esempio, non è affatto chiaro se la riduzione vada operata direttamente sui contributi riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens, oppure debba essere esposta separatamente su una causale a credito (essendo, oltretutto, una misura temporanea). Qualsiasi scelta effettuata in assenza delle istruzioni Inps, comporta il rischio che le denunce Uniemens di gennaio non vengano accettate in fase di invio oppure generino delle note di rettifica. Lo stesso rischio si presenta anche lasciando le aliquote invariate, tuttavia quest’ultima scelta è perlomeno supportata dalle indicazioni presenti al punto 6 della circolare 18/2022. Tra l’altro, le stesse indicazioni dimostrano la necessità di un’ulteriore circolare con le istruzioni operative, per poter applicare le variazioni. A riguardo segnaliamo che, sul forum di Assosoftware, è stata chiesta all’Inps una conferma ufficiale di quanto sopra indicato, ossia che tutte le modifiche descritte nella circolare 18/2022 possano essere applicate soltanto a seguito della pubblicazione della successiva circolare con le istruzioni operative e procedurali. Occorre anche considerare che le contribuzioni CIGS / FIS producono un effetto economico sulla busta paga, in quanto una parte delle relative aliquote rimane a carico del dipendente. Anche partendo dal presupposto che la parte a carico del dipendente corrisponda ad 1/3 dell’aliquota complessiva, per poter applicare le nuove aliquote sull’elaborazione di gennaio occorrerebbe rielaborare le ditte già elaborate, ottenendo una variazione del netto in busta. Naturalmente, a seguito della pubblicazione dell’ulteriore circolare Inps con le istruzioni operative, predisporremo i conguagli della contribuzione CIGS / FIS di gennaio, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps. |
(acred814) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Con la circolare Inps n. 17 del 01/02/2022, sono stati pubblicati i valori dei contributi relativi ai lavoratori domestici, per l’anno di competenza 2022. Rispetto ai valori predisposti con l’aggiornamento Acred813 del 31/01/2022, risultano differenze (di pochi centesimi) i soli contributi relativi al terzo scaglione delle tabelle 18008 / 18018. |
(acred813) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
L’Inps, con la circolare n. 15 del 28/01/2022, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato. |
(acred813) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive relative ai lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018) per l’anno 2022. |
(acred812) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 49,91 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 48.279,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.023,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene effettuato sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 105.013,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 557,92 (41% di E. 1.360,77) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2022. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2021 (E. 547,51). Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.183,77 per gli eventi dell’anno 2022. Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a E. 102,31 per gli eventi dell’anno 2022. Per quanto riguarda l’indennità CIG usufruita nell’anno 2022, per il momento abbiamo aggiornato i seguenti valori:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). NOTA: La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30/12/2021 n. 234) ha previsto l’applicazione di un solo massimale per la CIG dall’anno 2022. Come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 3/01/2022, tale disposizione deve essere applicata alle sole integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022, mentre NON deve essere applicata alle integrazioni salariali iniziate nell’anno 2021 che proseguono nell’anno 2022. Considerando l’attuale assenza di indicazioni da parte dell’Inps, per il momento abbiamo previsto la rivalutazione e l’applicazione di entrambi i massimali, aggiornando il calcolo che deve essere effettuato per le integrazioni salariali che proseguono dall’anno 2021. Con i prossimi aggiornamenti, predisporremo anche la gestione del massimale unico, previsto per le integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022. |
(acred812) |
ULTERIORI VARIAZIONI CONTRIBUTIVE
Segnaliamo che, dal mese di gennaio 2022, sono previste ulteriori variazioni contributive – di seguito, riepiloghiamo quelle più rilevanti per quanto riguarda la gestione del personale:
Precisiamo che le suddette disposizioni non possono essere applicate senza le necessarie indicazioni da parte dell’Inps. Al momento del presente aggiornamento, l’Inps non ha fornito alcuna indicazione, neppure tramite Assosoftware. |
(acred812) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2022. |
(acred805) |
SGRAVIO FILIERE AGRICOLE
E’ stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole, relativo al periodo da novembre 2020 a gennaio 2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 131 del 08/09/2021. Come indicato nella circolare, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza presentata dal datore di lavoro (codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens relative al solo mese di ottobre 2021, riportando la nuova causale ‘L548’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale. Lo sgravio corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti esclusioni:
In assenza di indicazioni specifiche, restano inclusi nello sgravio i contributi addizionale (1,40%) ed aggiuntivo (0,50%) dovuti per i contratti a termine, ed il contributo 10% dovuto per gli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87. Come indicato nella circolare Inps sopra citata, lo sgravio è compatibile con altri incentivi o sgravi “parziali”, nei limiti della contribuzione residua effettivamente dovuta dal datore di lavoro. Il valore dello sgravio è riportato nel campo Importo Totale della voce 9F3, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel mese in cui viene recuperato lo sgravio arretrato, si reintegra automaticamente il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. |
(acred805) |
RESTITUZIONE SGRAVIO SOSTITUTIVO CIG / FIS
E’ stata predisposta una voce che consente di “restituire” parzialmente lo sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 104/2020, nei casi e secondo le modalità stabilite dal messaggio Inps n. 3475 del 14/10/2021. |
(acred803) |
INPS – CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
L’Inps, con la circolare n. 137 del 17/09/2021, ha chiarito che il valore del contributo di licenziamento deve essere calcolato prendendo a riferimento il massimale Naspi, anziché l’imponibile Naspi, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 31, della legge 92/2012. Nella stessa circolare viene anche precisato che, a seguito di “recenti controlli effettuati sulle banche dati dell’Istituto”, è risultato che il calcolo non è sempre stato effettuato secondo il suddetto criterio. Il motivo delle suddette “irregolarità” nel calcolo del contributo è, in realtà, molto semplice: dall’anno 2013 in poi, in diversi messaggi e circolari Inps, il contributo di licenziamento è stato calcolato (dall’Inps) considerando il valore dell’imponibile Aspi / Naspi, anziché il valore del corrispondente massimale. Nello stesso periodo, inoltre, i controlli effettuati dall’Inps sulle denunce Uniemens, imponevano di applicare esattamente il valore indicato nelle suddette circolari o messaggi, se si volevano evitare le conseguenti note di rettifica (a debito o a credito). Di conseguenza, fino ad oggi, tutti i datori di lavoro dovevano necessariamente applicare gli importi riportati nelle circolari e nei messaggi Inps, ossia quegli stessi importi che, secondo quanto precisato nella circolare 137/2021, risultano errati. A titolo di esempio, riportiamo alcune circolari e messaggi Inps nei quali è stato espressamente indicato il calcolo del contributo di licenziamento sul valore dell’imponibile Aspi / Naspi, anziché sul valore del relativo massimale:
Occorre tuttavia sottolineare che, in alcune circolari o messaggi (come la circolare 40/2020 o il messaggio 594/2018 sopra citato), veniva precisato che il calcolo doveva essere effettuato sul massimale, anche se poi i valori del contributo, determinati dalla stessa Inps, erano calcolati sul valore dell’imponibile. Con effetto dall’elaborazione del mese di settembre 2021, è stato modificato l’importo del contributo di licenziamento, determinandolo sulla base del massimale Naspi. Dal mese di settembre 2021, il valore “base” del contributo corrisponde ad E. 547,51, ossia il 41% di E. 1.335,40 (valore del massimale Naspi per gli anni 2020 e 2021). Anche il calcolo effettuato dalla stampa di controllo ‘CONTRLIC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, è stato modificato per considerare i valori indicati nella circolare 137/2021, anche in relazione ai periodi pregressi. In relazione ai periodi pregressi, nella circolare 137/2021 è precisato che saranno fornite apposite indicazioni tramite un successivo messaggio. A tale riguardo, secondo alcune anticipazioni (NON ancora confermate), risulta che l’Inps stia considerando la possibilità di effettuare autonomamente il calcolo delle differenze relative ai periodi dal 2015 in poi, comunicando direttamente l’importo da versare. |
(acred803) |
FONDO SERVIZI AMBIENTALI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di agosto 2021 Acred801, abbiamo rilasciato le indicazioni operative per la gestione del nuovo Fondo Servizi Ambientali. In particolare, è stata prevista la possibilità di individuare le aziende interessate utilizzando il programma ‘STADIPEM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie. |
(acred801) |
FONDO SERVIZI AMBIENTALI – CONTRIBUZIONE
Con la circolare Inps n. 86 del 17/06/2021 sono state fornite le indicazioni per il versamento della contribuzione al nuovo Fondo di Solidarietà Bilaterale relativo al settore dei servizi ambientali. Nella circolare sono indicate le modalità di attribuzione dei nuovi Codici Autorizzazione, mentre nell’allegato 2 è riportato l’elenco delle attività interessate. Segnaliamo che le aliquote contributive e le modalità di versamento della contribuzione ordinaria, coincidono con quelle previste per il FIS. Anche le attività interessate rientrano tra quelle precedentemente comprese nel FIS.
Analogamente al FIS, l’aliquota è ripartita nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente. In generale, le aziende che versavano la contribuzione al FIS, devono continuare a versare la stessa contribuzione al nuovo fondo. Tuttavia, è necessario individuare le aziende interessate al nuovo fondo, in quanto occorre effettuare un “conguaglio” (senza alcun effetto economico) dei contributi versati al FIS a partire dal mese di ottobre 2019. Analogamente a quanto previsto per il Fondo Attività Professionali (vedere comunicazione del 4/06/2021), sul servizio Ditta – Posizioni Inps è stata aggiunta l’opzione ‘Fondo Servizi Ambientali’ nel campo ‘Tipologia di Fondo’. Precisiamo che è opportuno (sebbene non obbligatorio) attribuire la suddetta opzione sulle ditte interessate al nuovo fondo. Tramite il programma ‘STADIPEM’, è possibile individuare le ditte interessate al nuovo Fondo Servizi Ambientali. Per le aziende assoggettate al Fondo Servizi Ambientali, occorre effettuare un “conguaglio figurativo” dei contributi versati al FIS nel periodo da ottobre 2019 a giugno 2021. Il suddetto conguaglio deve essere indicato sulla denuncia Uniemens relativa al mese di agosto 2021: il contributo precedentemente versato al FIS deve essere recuperato (indicandolo su una causale a credito) e contestualmente versato al Fondo Servizi Ambientali (indicandolo su una causale a debito). Non si produce, quindi, alcun effetto economico, né sulle buste paga, né sulle somme da versare tramite F24. Per individuare il contributo da conguagliare secondo le suddette modalità, occorre utilizzare il programma ‘STASERAM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Sulla stampa prodotta (‘conguaglioFondoSAmb’) sono riportate le sole aziende interessate dal conguaglio “figurativo”: vengono elencati i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FIS nel periodo ottobre 2019 – giugno 2021, indicando separatamente gli imponibili ed i contributi relativi alle due fasce previste: oltre 5 e fino 15 dipendenti (aliquota 0,45%) ed oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%). Precisiamo che la fascia viene individuata sulla base dell’aliquota presente nel campo Quantità della voce 51C (visibile nel Dettaglio del cedolino e relativa al contributo FIS). Il valore complessivo dell’imponibile e del contributo FIS, riportati sulla stampa prodotta, devono essere indicati sulle voci C10 e C11, selezionandole dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’: l’imponibile viene riportato nel campo Importo Unitario ed il contributo nel campo Importo Totale. Gli importi presenti sulle voci C10 e C11 sono riportati sulla denuncia aziendale Uniemens:
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(acred796) |
FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – CONGUAGLIO ARRETRATI
Con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021 e con le successive comunicazioni del 4/06/2021 e del 8/06/2021, abbiamo rilasciato le indicazioni per la gestione del nuovo Fondo Attività Professionali, per quanto riguarda la contribuzione del mese corrente, sulla base di quanto previsto dalla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021. Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione dei contributi arretrati relativi al periodo da marzo 2020 in poi, che devono essere conguagliati sulle denunce Uniemens relative ai mesi di giugno o luglio 2021. Per le aziende con una media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, fino al mese di aprile 2021 NON era dovuto il contributo FIS: nei casi in questione, occorre determinare il contributo arretrato dovuto al Fondo Attività Professionali e versarlo indicandolo sulla denuncia Uniemens con l’apposita causale a debito (‘M179’). Per le stesse aziende, inoltre, il messaggio Inps n. 2265 del 11/06/2021 ha previsto la possibilità che il contributo “corrente” possa essere versato dal mese di giugno 2021: in tale situazione, il mese di maggio 2021 deve essere incluso nel periodo interessato dagli arretrati. Per le aziende con una media occupazionale superiore a 5 dipendenti, era già dovuto il contributo FIS, nella stessa misura prevista per il Fondo Attività Professionali: di conseguenza, in questi casi non occorre versare effettivamente un contributo arretrato. Tuttavia, nei casi in questione, occorre effettuare un “conguaglio” sulla denuncia Uniemens, sia pure a titolo esclusivamente figurativo: il contributo precedentemente versato al FIS deve essere recuperato (indicandolo su una causale a credito) e contestualmente versato al Fondo Attività Professionali (indicandolo anche su una causale a debito). Precisiamo che, quando parliamo di “media occupazionale”, ci riferiamo sempre alla media del semestre precedente a ciascun mese del periodo interessato dal Fondo Attività Professionali (ossia i mesi da marzo 2020 in poi). MEDIA OCCUPAZIONALE SUPERIORE A 3 E FINO A 5 DIPENDENTI Per individuare i casi in questione, deve essere utilizzato il nuovo programma ‘STADIPEP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nei parametri del programma ‘STADIPEP’, è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (abilitata automaticamente). In ogni caso, vengono sempre considerate le ditte sulle quali risulta impostato il Fondo Attività Professionali, nel campo Tipologia di Fondo del servizio Ditta – Posizioni Inps (comunicazione del 4/06/2021). Sulla stampa prodotta (‘arretratiFondoProf’) sono riportate le sole aziende interessate dal contributo arretrato, per almeno un mese del periodo da marzo 2020 in poi. Il contributo arretrato corrisponde a quello dovuto per la media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, ossia lo 0,45% dell’imponibile Inps, di cui 1/3 a carico del dipendente. Viene quindi considerato l’imponibile relativo ai soli mesi che presentano la suddetta condizione, riportandolo sulla stampa a livello di singolo dipendente (oltre che come totale). Inoltre, sono indicati i dipendenti il cui rapporto è cessato entro la fine del periodo: l’imponibile relativo a tali dipendenti viene evidenziato separatamente nella riga relativa al totale. Sui dipendenti che risultano ancora in forza al termine del periodo, occorre inserire la voce 51P sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, indicando l’imponibile relativo al singolo dipendente (riportato sulla stampa prodotta) nel campo Importo Unitario della voce. La voce 51P calcola il contributo complessivo (applicando l’aliquota 0,45%) ed effettua la trattenuta della parte a carico del dipendente (1/3 del contributo complessivo). Precisiamo che l’inserimento dell’imponibile arretrato deve essere effettuato sui singoli dipendenti proprio perché occorre trattenere la quota a loro carico. Per quanto riguarda i dipendenti cessati nel periodo interessato dagli arretrati, non risulta possibile trattenere la quota a loro carico. Di conseguenza, l’imponibile complessivo dei dipendenti cessati (evidenziato sulla stampa, nella riga del totale) deve essere inserito su un qualsiasi dipendente ancora in forza nel mese del conguaglio (purché agganciato alla stessa posizione Inps), riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 51Q. Tale voce calcola il contributo complessivo (applicando l’aliquota 0,45%), senza tuttavia trattenere la parte che risulterebbe a carico dei dipendenti cessati. Occorre tenere presente che, in questo caso, l’intero contributo rimane a carico del datore di lavoro. Le voci 51P e 51Q possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’, indicando l’imponibile previsto (che viene riportato nel campo Importo Unitario). Sulla stampa prodotta, in presenza di dipendenti cessati (quindi nei casi in cui occorre indicare il relativo imponibile sulla voce 51Q), viene emessa la segnalazione ‘Sono presenti dipendenti cessati con imponibile’. Il contributo arretrato dovuto per i periodi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti (corrispondente alla somma dei contributi calcolati dalle voci 51P e 51Q), viene riportato sulla denuncia aziendale Uniemens, nella sezione ‘Altre somme a debito’, con la causale ‘M179’. In corrispondenza di tale causale, viene riportato anche il relativo imponibile (corrispondente al valore indicato nel campo Importo Unitario delle voci 51P e 51Q). MEDIA OCCUPAZIONALE SUPERIORE A 5 DIPENDENTI Per individuare i casi in questione, deve essere utilizzato il nuovo programma ‘STAFONPR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nei parametri del programma ‘STAFONPR’ è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (abilitata automaticamente). In ogni caso, vengono sempre considerate le ditte sulle quali risulta impostato il Fondo Attività Professionali, nel campo Tipologia di Fondo del servizio Ditta – Posizioni Inps (comunicazione del 4/06/2021). Sulla stampa prodotta (‘conguaglioFondoProf’) sono riportate le sole aziende interessate dal conguaglio “figurativo”: vengono elencati tutti i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FIS nel periodo marzo 2020 – aprile 2021, indicando separatamente gli imponibili ed i contributi relativi alle due fasce previste: oltre 5 e fino 15 dipendenti (aliquota 0,45%) ed oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%). Precisiamo che la fascia viene individuata sulla base dell’aliquota presente nel campo Quantità della voce 51C (visibile nel Dettaglio del cedolino), relativa al contributo FIS. Il valore complessivo dell’imponibile e del contributo FIS, riportati sulla stampa prodotta, devono essere indicati sulle nuove voci C10 e C11, selezionandole dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’: l’imponibile viene riportato nel campo Importo Unitario ed il contributo nel campo Importo Totale. Gli importi presenti sulle voci C10 e C11 sono riportati sulla denuncia aziendale Uniemens:
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(comunicazione 08/06/2021) |
FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – ULTERIORE OPZIONE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021 e con la successiva comunicazione del 4/06/2021, abbiamo rilasciato le indicazioni relative alla gestione del nuovo Fondo Attività Professionali, in relazione alla contribuzione corrente per il mese di maggio 2021, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021. Come indicato nella comunicazione del 4/06/2021, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEM’ per individuare le aziende che non erano soggette al FIS a causa del requisito dimensionale e che devono invece essere assoggettate al nuovo Fondo. Le aziende in questione sono quelle che occupano mediamente più di 3 dipendenti e fino a 5 dipendenti, e che rientrano nelle combinazioni di CSC / Codice Ateco elencate nell’allegato 2 alla circolare Inps 77/2021. Sempre secondo quanto indicato nella comunicazione del 4/06/2021, per individuare le aziende soggette al Fondo Attività Professionali occorre attivare il controllo su CSC / Codice Ateco nei parametri del programma ‘STADIPEM’. Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEM’ abbiamo predisposto un’ulteriore opzione, che può essere utilizzata per individuare le aziende che erano già soggette al contributo FIS (quindi, presentavano già la tipologia ‘Fondo Integrazione Salariale’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps), pur rientrando nel Fondo Attività Professionali. Come precisato nella comunicazione del 4/06/2021, sulle aziende già assoggettate al FIS non occorre intervenire, per ottenere sia il calcolo, sia l’indicazione su Uniemens, del contributo corrente dovuto al Fondo Attività Professionali. |
(comunicazione 04/06/2021) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE – ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021, abbiamo rilasciato le prime indicazioni relative al nuovo Fondo Solidarietà Bilaterale per le attività professionali, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021. Come anticipato nell’aggiornamento Acred795, abbiamo predisposto alcune modifiche sulla stampa di controllo utilizzata per individuare le aziende soggette al contributo FIS (programma ‘STADIPEM’ sulla procedura Stampe Accessorie). NOTA: Tutte le modifiche di seguito descritte sono state rese disponibili contestualmente alla presente comunicazione. Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, la descrizione del campo ‘Fondo Integrazione Salariale’ (che deve essere utilizzato per attivare il contributo) è stata modificata in ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’. Come indicato nell’aggiornamento Acred795, lo stesso campo deve essere utilizzato per attivare sia il contributo FIS, sia il contributo al Fondo Attività Professionali. Sempre sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato aggiunto il campo ‘Tipologia di Fondo’, tramite il quale è possibile indicare il fondo al quale viene versata la contribuzione. Le opzioni previste sono le seguenti:
Come sopra precisato, in questo momento risulta attribuita la tipologia ‘Fondo Integrazione Salariale’ su tutte le posizioni Inps per le quali era stato attivato il corrispondente contributo. Tramite il programma ‘STADIPEM’, descritto più avanti, è possibile individuare le ditte per le quali è opportuno indicare il nuovo ‘Fondo Attività Professionali’. Precisiamo che, per il calcolo ed il versamento del contributo dovuto, continua ad essere necessario compilare correttamente il campo ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’ (ex ‘Fondo Integrazione Salariale’), indicando la fascia nella quale rientra la ditta.
Per tutte le tipologie di fondo, il contributo complessivo viene riportato nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Dipendenti), unitamente agli altri contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Per quanto riguarda il programma ‘STADIPEM’ (Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe Mensili’), precisiamo innanzitutto che sono state modificate alcune descrizioni che facevano riferimento al FIS, sia nei parametri di lancio del programma, sia sulla stampa prodotta, riportando (dove necessario) la più generale indicazione ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’. Il programma ‘STADIPEM’ consente adesso di individuare le ditte che rientrano nel nuovo Fondo Attività Professionali, sulla base del tipo di attività svolto. Per poter effettuare tale verifica, è quindi necessario che risulti correttamente indicato il CSC sul servizio Ditta – Posizioni Inps ed il codice attività (Codice Ateco) sul servizio Ditta – Azienda (quest’ultimo si riferisce all’attività principale, tuttavia per questo tipo di ditte generalmente è prevista un’unica attività). Inoltre, il programma ‘STADIPEM’ considera quanto indicato nel nuovo campo ‘Tipologia di Fondo’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Nel caso in cui, su una posizione Inps, sia stato attribuito il ’Fondo Attività Professionali’, il limite minimo per l’attivazione del contributo viene diminuito a 3 dipendenti (come già detto, il contributo deve essere attivato quando il numero medio di dipendenti è maggiore di 3). La condizione presente nel campo ‘Tipologia di Fondo’ viene considerata sempre con maggiore priorità rispetto all’eventuale controllo sul CSC e Codice Ateco. Ricordiamo che, per il controllo relativo al FIS, sul programma ‘STADIPEM’ era stata prevista un’opzione per arrotondare mensilmente il numero di dipendenti ed effettuare il controllo sul numero arrotondato (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623). In assenza di diverse indicazioni, dobbiamo concludere che la stessa opzione possa essere utilizzata anche per il Fondo Attività Professionali. Se si ritiene corretto effettuare il controllo sul numero medio arrotondato mensilmente, occorre barrare la casella ‘Calcola il totale dei dipendenti arrotondato su singolo mese’. Sulla stampa prodotta (‘numerodipe’), viene adesso riportata l’indicazione che risulta dovuto il contributo al Fondo Attività Professionali, nel caso in cui sia stato attivato il controllo su CSC e Codice Ateco, oppure se è già stato attribuito il fondo in questione nel campo ‘Tipologia di Fondo’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Analogamente a quanto previsto per il FIS, sono segnalati sia i casi in cui il contributo risulta dovuto ma non è stato ancora attivato, sia i casi in cui il contributo è stato attivato ma non risulta più dovuto (generalmente per una diminuzione nel numero medio di dipendenti). Ricordiamo che il contributo “corrente” al Fondo Attività Professionali deve essere versato a partire dalla competenza di maggio 2021. Come precisato nell’aggiornamento Acred795, le ditte che occupano mediamente più di 5 dipendenti erano già assoggettate al FIS: su tali soggetti, quindi, non è necessario intervenire, per ottenere il calcolo del contributo (compresa la ritenuta in busta paga) e l’indicazione sulla denuncia Uniemens. Come già detto, l’indicazione del nuovo Fondo nel campo ‘Tipologia di Fondo’ è utile e consigliata, ma non indispensabile per il calcolo ed il versamento del contributo. Occorre invece intervenire sulle ditte che rientrano nell’ambito del Fondo Attività Professionali, ma che hanno occupato mediamente più di 3 e fino a 5 dipendenti: su tali soggetti occorre attivare il contributo al Fondo, impostando l’opzione ‘Contributo fino a 15 dipendenti’ nel campo ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’ (servizio Ditta – Posizioni Inps). Consigliamo di effettuare una storicizzazione in data 01/05/2021, per attivare il contributo in questione. Per quanto riguarda i contributi arretrati dovuti Fondo Attività Professionali, relativi al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, ricordiamo che il versamento deve essere effettuato entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare Inps sopra citata (quindi entro la scadenza del 20/08/2021). La gestione degli arretrati sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi ai mesi di giugno o di luglio, unitamente alle necessarie indicazioni operative. |
(acred795) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE – ATTIVITA’ PROFESSIONALI
L’Inps, con la circolare n. 77 del 26/05/2021, ha emanato le disposizioni operative per gestire il versamento della contribuzione al nuovo Fondo di Solidarietà Bilaterale relativo al settore delle attività professionali. L’elenco delle attività interessate (che comprende studi professionali, studi medici e farmacie) è riportato nell’allegato 2 della circolare. Segnaliamo, innanzitutto, che le aliquote contributive e le modalità di versamento della contribuzione ordinaria corrente relativa al nuovo fondo, coincidono con quelle previste per il FIS. Il nuovo fondo, tuttavia, interessa i datori di lavoro che occupano più di 3 dipendenti (anziché più di 5 dipendenti, come previsto per il FIS).
In entrambi i casi, l’aliquota è ripartita nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente (come previsto anche per la contribuzione ordinaria al FIS): l’attivazione del contributo ha quindi effetto sulle buste paga. Visti i tempi di pubblicazione della circolare, non è stato possibile includere alcuna modifica nel presente aggiornamento. Entro la prima settimana di giugno, rilasceremo una modifica alla stampa di controllo utilizzata per determinare le aziende sulle quali occorre attivare la contribuzione al FIS (programma ‘STADIPEM’ sulla procedura Stampe Accessorie), in modo da considerare anche i datori di lavoro interessati al nuovo fondo, che occupano più di 3 e fino a 5 dipendenti. |
(acred795) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, la gestione dell’ulteriore sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1836 del 06/05/2021. Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un ulteriore sgravio sostitutivo, per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Relativamente a quest’ultimo sgravio è stata pubblicata la circolare Inps n. 30 del 19/02/2021, tuttavia mancano ancora le indicazioni che ne consentano la fruizione e, a quanto risulta, anche l’autorizzazione della Commissione Europea (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred790). Per individuare le aziende potenzialmente interessate allo sgravio previsto dal D.L. 137/2020, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per la gestione del precedente sgravio sostitutivo previsto dal D.L. 104/2020 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780 e comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio (comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). Precisiamo che il programma ‘STADIPEC’ non effettua controlli in merito all’eventuale superamento della “contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane)”: tale indicazione, riportata nel messaggio Inps 1836/2020, non appare affatto chiara e non si capisce assolutamente come debba essere applicata. Rimane quindi a carico dell’Utente un’eventuale verifica in tal senso, secondo l’interpretazione che riterrà opportuna. Le aziende alle quali viene riconosciuto lo sgravio, possono compensarlo nel periodo da aprile ad agosto 2021, procedendo secondo modalità analoghe a quelle previste per il precedente sgravio D.L. 104/2020. Dal momento che il mese di aprile è già stato elaborato, il primo mese in cui è possibile compensare lo sgravio “corrente” è maggio 2021. Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/05/2021 se si intende iniziare a compensarlo dal mese di maggio). Nel caso in cui le denunce dei mesi correnti (fino ad agosto) non siano sufficienti a compensare lo sgravio, è possibile compensare la parte residua sui mesi pregressi, tramite lo stesso procedimento adottato per lo sgravio D.L. 104/2020 (Unimens-VIG). Elaborando i mesi di da maggio ad agosto 2021, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nella circolare Inps 24/2021 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 137/2020 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L904’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). Segnaliamo che, da parte dell’Inps, non è stato chiarito se, per la fruizione degli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche i contributi relativi alle mensilità aggiuntive. In particolare, il problema si pone nel mese di erogazione della quattordicesima alla generalità dei dipendenti (giugno o luglio per alcuni contratti). In attesa di indicazioni ufficiali, i contributi sulle mensilità aggiuntive vengono considerati utili per la compensazione dello sgravio. |
(acred792) |
SGRAVIO FILIERE AGRICOLE
E’ stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole (art. 222, D.L. 34/2020), relativo al periodo da gennaio a giugno 2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 57 del 12/04/2021. Come indicato nella circolare, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza presentata dal datore di lavoro (e la conseguente attribuzione del codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens relative al mese corrente, riportando la nuova causale ‘L551’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale. Lo sgravio corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti esclusioni:
In assenza di indicazioni specifiche, restano inclusi nello sgravio i contributi addizionale (1,40%) ed aggiuntivo (0,50%) dovuti per i contratti a termine, ed il contributo 10% dovuto per gli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87 Nel mese in cui viene recuperato lo sgravio arretrato, si reintegra automaticamente il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. |
(acred791) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – CONTRIBUZIONE NASPI
Segnaliamo che è possibile attivare il calcolo del contributo addizionale Naspi anche per gli operai a tempo determinato agganciati ai contratti del settore agricoltura, nel caso in cui siano stati inquadrati dall’Inps in altri settori, rendendo di conseguenza dovuto il suddetto contributo (si tratta di situazioni particolari). Nel caso in cui occorra attivare il contributo addizionale Naspi su un operaio a tempo determinato agganciato ad un contratto del settore agricoltura, è sufficiente indicare la voce 52B sulle Voci Fisse, riportando l’aliquota dovuta nel campo Quantità. |
(acred790) |
NUOVO CODICE TIPO CESSAZIONE
Sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella finestra relativa al Tipo Cessazione, è stato aggiunto il nuovo codice ‘2A’, previsto dal messaggio Inps n. 528 del 05/02/2021 e relativo all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. Il nuovo codice è stato previsto anche sui servizi del Collocamento (cessazione) e dell’UniEmens. Come indicato nel messaggio Inps sopra citato, nei casi in cui deve essere attribuito il nuovo codice tipo cessazione ‘2A’, risulta dovuto anche il contributo di licenziamento. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2019 Acred735, è stato rilasciato il calcolo automatico del contributo di licenziamento, in presenza dei codici tipo cessazione che prevedono il suddetto contributo (quest’ultimo viene riportato sulla voce 52P). A seguito del presente aggiornamento, il contributo di licenziamento viene calcolato automaticamente anche in presenza del nuovo codice tipo cessazione ‘2A’. Per quanto riguarda i rapporti cessati nei mesi precedenti, nei casi in cui deve essere attribuito il codice ‘2A’, il messaggio Inps sopra citato prevede che il corrispondente contributo di licenziamento venga versato entro il termine previsto per il versamento della denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2021 (quindi entro il 16/04/2021). Tuttavia, lo stesso messaggio non riporta indicazioni in merito alla modalità di compilazione della denuncia Uniemens interessata. NOTA: Sul servizio Uniemens – Dipendenti sono stati aggiunti i campi ‘Abilita sezione mesi precedenti’ e ‘Includi nella sezione mesi precedenti della denuncia’ (sono indicati in colore blu, nella parte iniziale del servizio). I campi in questione saranno documentati con i prossimi aggiornamenti e, per il momento, NON devono essere compilati. |
(acred790) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – ANNO 2021
L’Inps, con la circolare n. 30 del 19/02/2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, spettante ai datori di lavoro che non usufruiscono delle ulteriori integrazioni salariali previste dalla stessa legge ed a condizione che abbiano usufruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Nel caso in cui si intenda effettuare un calcolo “preliminare” dell’esonero spettante, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’) per la gestione del precedente esonero previsto dal D.L. 104/2020 (vedere nostre comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). |
(acred786) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
L’Inps, con la circolare n. 10 del 29/01/2021, ha confermato che, per l’anno 2021, si continuano ad applicare i valori dei minimali e massimali in vigore nell’anno 2020, come anticipato nell’aggiornamento Acred785 del 22/01/2021. |
(acred785) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Per l’anno di competenza 2021, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai minimali contributivi, al limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% ed al massimale contributivo ai fini pensionistici, risulterebbe negativo. Per l’anno di competenza 2021, quindi, si continuano ad applicare gli stessi importi in vigore nell’anno 2020. |
(acred785) |
MASSIMALI INTEGRAZIONI SALARIALI
La circolare Inps n. 7 del 21/01/2021 ha confermato che, per l’anno di competenza 2021, i massimali ed il limite di reddito utilizzati per il calcolo delle integrazioni salariali, restano invariati rispetto all’anno 2020. La stessa circolare, inoltre, ha confermato che il valore dell’indennità di disoccupazione Naspi resta invariato, di conseguenza anche gli importi del contributo di licenziamento rimangono gli stessi dell’anno precedente. |
(acred785) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2021. |
(acred785) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Nel caso in cui, dopo l’elaborazione del mese di dicembre, risulti ancora disponibile una parte dello sgravio in oggetto, occorrerà compensarlo sui mesi pregressi (a partire dalla competenza di agosto 2020). In alternativa, è possibile indicare il valore dello sgravio compensato direttamente sulla denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Aziendale). Tuttavia, procedendo in questo modo, l’importo dello sgravio non sarà riportato sulla nota contabile e non sarà neppure considerato ai fini del costo del personale e delle deduzioni Irap. |
(acred782) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – PRECISAZIONI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, è stata rilasciata la gestione dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali, secondo le indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Ulteriori indicazioni in merito allo sgravio sono state fornite con il successivo messaggio Inps n. 4781 del 21/12/2020. Segnaliamo che, se lo sgravio viene applicato dal mese di dicembre (anziché dal mese di novembre), è opportuno indicare l’importo dello sgravio, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, effettuando una storicizzazione in data 01/12/2020. Come ha precisato il nuovo messaggio Inps 4781/2020, se l’importo dello sgravio non viene interamente compensato sulle denunce correnti (quindi novembre e dicembre, oppure solo dicembre, a seconda di quanto si è iniziato ad applicarlo), è possibile utilizzare le denunce dei mesi pregressi (da agosto in poi) per compensare la parte residua. |
(comunicazione 03/12/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Con le comunicazioni del 24/11 e del 25/11, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali. Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEC’ rendiamo disponibile un’ulteriore opzione, che consente di escludere, dal calcolo dello sgravio, il contributo destinato all’Inail che rimane compreso nel contributo 10% versato all’Inps per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532 nel Dettaglio del cedolino). |
(acred780) |
INCENTIVO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la gestione, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Con le comunicazioni del 24/11/2020 e del 25/11/2020, è stato rilasciato il programma ‘STADIPEC’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), che consente di individuare le aziende potenzialmente interessate dallo sgravio, calcolando l’importo dello sgravio stesso e fornendo le informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps. Per gestire automaticamente lo sgravio sulle elaborazioni mensili e sulle denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo dello sgravio sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel nuovo campo ‘Importo sgravio spettante’, riportato nella sezione ‘Sgravio sostitutivo della CIG’ (la sezione si trova in corrispondenza della tabella relativa alle Autorizzazioni CIG). Precisiamo che l’importo indicato deve coincidere con quello riportato sull’istanza presentata all’Inps. Elaborando i mesi di novembre e dicembre 2020, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nel messaggio Inps 4254/2020 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (compensato) nel mese viene riportato sulla denuncia aziendale (servizio Uniemens – Aziendale), nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L903’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito viene riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, il nuovo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). Relativamente al mese di dicembre, segnaliamo che sussistono dei dubbi in merito ad una possibile interpretazione della norma, secondo la quale occorrerebbe escludere i contributi relativi alla tredicesima (o ad una parte di essa) dalla capienza utile per la compensazione dello sgravio. La questione è in fase di approfondimento da parte dell’Inps, quindi rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali a tale riguardo. Precisiamo che, per il momento, i contributi sulla tredicesima vengono considerati utili ai fini della capienza per la compensazione dello sgravio. A tale riguardo, facciamo presente che, sulla denuncia Uniemens, i contributi relativi alle mensilità aggiuntive non devono mai essere indicati separatamente da quelli relativi alla retribuzione del mese in cui le stesse mensilità vengono erogate. Segnaliamo, inoltre, che secondo un’interpretazione “restrittiva”, lo sgravio spetterebbe soltanto nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di integrazioni salariali sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, mentre non spetterebbe nel caso in cui ne abbia usufruito soltanto in uno dei due mesi. Anche in merito a questa interpretazione, non ci sono indicazioni specifiche da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro. Successivamente all’elaborazione del mese di dicembre 2020, se lo sgravio spettante non fosse stato ancora interamente usufruito, occorrerà utilizzare le denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre per compensare la parte residua. Come indicato nel messaggio Inps 4254/2020, se le denunce relative a tali mesi fossero interessate dalla compensazione, andrebbero reinviate effettuando il procedimento di rettifica (Uniemens VIG). Relativamente a tale gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza). |
(acred780) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AGENZIE INTERINALI
Su richiesta, sono state predisposte le tabelle contributive Inps relative alle Agenzie di Somministrazione:
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(comunicazione 25/11/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Con la comunicazione del 24/11/2020, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali. Come indicato nella comunicazione del 24/11, il programma ‘STADIPEC’ considera i trattamenti CIG / FIS usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020. A seguito di alcuni approfondimenti è risultato che, seguendo un’interpretazione letterale della norma, lo sgravio spetterebbe anche in relazione ai trattamenti FSBA usufruiti negli stessi mesi (naturalmente, rispettando le condizioni di incompatibilità rispetto ad eventuali trattamenti successivi). Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo perciò disponibile la nuova casella ‘Considera assenze FSBA’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, vengono considerate anche le ore di assenza per FSBA usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (voci di assenza 8B5 / 8BC). Inoltre, secondo le indicazioni fornite, in data odierna, dall’Inps ad Assosoftware, risulta che i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia quei contributi che non possono essere utilizzati per “compensare” lo sgravio) sarebbero invece utili ai fini del calcolo dello sgravio spettante. Di conseguenza, abbiamo modificato il programma ‘STADIPEC’ per considerare anche i contributi in questione (contributo di formazione e misure compensative), prevedendo comunque un’opzione che consente di escluderli, nel caso in cui si preferisca adottare quest’ultima interpretazione. Contestualmente alla presente comunicazione, tra i parametri del programma ‘STADIPEC’ rendiamo quindi disponibile anche la nuova casella ‘Considera contributo formazione e misure compensative’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, il contributo di formazione (0,30%) viene considerato utile per il calcolo dello sgravio e le misure compensative (previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare) non vengono decurtate dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Nel caso in cui si ritenga corretto continuare ad escludere tali contribuzioni dal calcolo dello sgravio spettante, occorre togliere la spunta dalla suddetta casella. Segnaliamo che l’opzione ‘Escludi integrazioni CIG/FIS’ è stata rinominata ‘Escludi integrazioni c/ditta’. Ricordiamo che tale opzione consente di decidere se le integrazioni eventualmente erogate a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE) devono essere decurtate dalla retribuzione spettante, ai fini del calcolo dei contributi e, quindi, dello sgravio spettante. Precisiamo che, tra le suddette integrazioni, viene adesso considerata anche quella relativa alle assenze FSBA (voce 4CF), nel caso in cui risulti abilitata la nuova casella descritta nei paragrafi precedenti. Infine, a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di ottenere il salto pagina in corrispondenza di ogni ditta riportata in stampa: a tale scopo, è stata aggiunta la casella ‘Salto pagina a cambio ditta’. |
(comunicazione 24/11/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG / FIS)
Con l’aggiornamento di novembre 2020 (il cui rilascio è previsto entro il 27/11), renderemo disponibile la gestione del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali (CIG / FIS) nei mesi di maggio e/o giugno 2020, alle condizioni previste dall’art. 3 del D.L. 104/2020. Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di determinare la misura dello sgravio teoricamente spettante (se sussistono le condizioni di cui sopra). Sulla stampa sono anche riportati i dati richiesti sull’istanza da presentare all’Inps. Il programma ‘STADIPEC’ considera i soggetti che hanno usufruito di CIG / FIS nei mesi di maggio e/o giugno 2020, elencando i dipendenti interessati dalle voci di assenza previste (86A / 8AC / 8AD / 8B0 / 8BA). Per ciascun dipendente, viene riportato il numero delle ore di assenza, la retribuzione che sarebbe spettata per tali ore ed infine, se richiesto tramite un’apposita opzione (descritta più avanti), il valore dei contributi a carico ditta e l’importo del corrispondente sgravio. Nei parametri del programma, è presente la tendina ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’, nella quale risulta selezionata l’opzione ‘Misura doppia’, corrispondente al calcolo dello sgravio in misura doppia rispetto ai contributi (come previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati). Facciamo presente che la circolare ed il messaggio Inps hanno lasciato alcuni dubbi irrisolti, sia in merito al calcolo della retribuzione che dei contributi. Di conseguenza abbiamo dovuto prevedere alcune opzioni, nei parametri del programma, che consentono all’Utente di effettuare determinate scelte in merito ai criteri di calcolo. La retribuzione spettante per le ore di assenza viene calcolata rilevando la retribuzione oraria (voce 105) da ciascun cedolino interessato. Ricordiamo che la retribuzione oraria viene calcolata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata e del coefficiente contrattuale per la paga oraria. Tale retribuzione viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto del numero di tali mensilità riportato nel campo Quantità della voce 035. Dalla retribuzione risultante, vengono decurtate le eventuali integrazioni erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE). Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo della retribuzione:
I contributi a carico del datore di lavoro, utilizzati per determinare il valore dello sgravio, vengono calcolati considerando le aliquote applicate nei mesi di maggio e giugno 2020, su ciascun dipendente interessato. Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo dei contributi:
Tramite il campo ‘Raggruppamento’ è possibile determinare il valore lo sgravio a livello di: ditta / posizione Inps / sede lavorativa / centro di costo. In automatico, risulta selezionato il raggruppamento a livello di posizione Inps, ottenendo così il valore dello sgravio da indicare nell’istanza (viene comunque riportato il totale a livello di ditta). Nei parametri del programma, sono disponibili i consueti campi che consentono di selezionare le aziende interessate per codice zona e/o per utente abbinato. Come già precisato, se si intende effettuare un lancio “massivo” a scopo di controllo (soltanto per individuare le ditte che hanno usufruito di CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020), consigliamo di selezionare l’opzione ‘Non calcolati’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’. Sulla stampa prodotta (‘CIG-sgravio’) è riportato l’elenco dei dipendenti con le ore di assenza per CIG/FIS usufruite, la retribuzione corrispondente a tali ore ed i relativi contributi utili per il calcolo dello sgravio. Inoltre, sono riportati i totali dei suddetti valori (richiesti sull’istanza da presentare all’Inps) e l’importo dello sgravio teoricamente spettante. Come già detto, la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, sarà resa disponibile con l’aggiornamento di novembre, il cui rilascio è previsto entro venerdì 27/11. |
(acred774) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI – NUOVE ESENZIONI
Sono state predisposte le esenzioni dal contributo addizionale Naspi previste dalla circolare Inps n. 91 del 4/08/2020. Ricordiamo che, per gli ‘Stagionali da avvisi comuni / Ccnl’ è prevista un apposita tipologia nel campo Tipo di Contratto, sui servizi ‘Dipendente – Inquadramento’ e ‘Gestione Collocamento Telematico’. Con il presente aggiornamento, inoltre, nel campo Tipo di Contratto sono state aggiunte le nuove tipologie previste dalla circolare Inps:‘Extra settore Turismo’, ‘Stagionale provincia Bolzano’, ‘Portuali lavoro temporaneo’. Relativamente al contributo aggiuntivo 0,50%, precisiamo che il campo Numero Rinnovo non può essere compilato per le tipologie di contratto esenti (viene emesso un errore nel caso in cui si tenti di compilarlo). Per gli stagionali da avvisi comuni / Ccnl assunti nel corso del 2020, se il campo Numero Rinnovo risulta già compilato, occorrerà annullarlo nel momento in cui sarà effettuata una modifica o storicizzazione sul servizio Inquadramento. Tuttavia, anche se il campo Numero Rinnovo dovesse rimanere compilato, non verrebbe comunque calcolato il contributo aggiuntivo. Con effetto dal mese di competenza di settembre, sulla denuncia Uniemens vengono riportati i seguenti codici nel campo ‘Tempo determinato / indeterminato’ (servizio Uniemens – Dipendenti):
E’ stato predisposto anche il recupero dei contributi arretrati (addizionale 1,40% e aggiuntivo 0,50%) versati nel periodo da gennaio ad agosto 2020. Allo stato attuale, tuttavia, sussistono alcuni dubbi in merito alla modalità di indicazione di tale recupero sulla denuncia Uniemens: in particolare, non è chiaro come l’Inps possa verificare la tipologia di contratto attribuita, nei mesi precedenti, ai dipendenti interessati dal recupero (dal momento che le nuove codifiche del tipo di contratto possono essere indicate esclusivamente in riferimento al mese di settembre ed ai mesi successivi). Per attivare il recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, è sufficiente indicare la voce 52A sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Segnaliamo che la circolare Inps non fornisce alcuna indicazione in merito alla modalità di recupero dei contributi arretrati per i rapporti di lavoro cessati nei mesi precedenti. E’ plausibile che, per tali casi, venga richiesto di inviare una denuncia Uniemens individuale con il codice statistico ‘NFOR’ (“non in forza”): per generare una denuncia del genere, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui viene effettuato il recupero, abilitando il dipendente all’elaborazione dopo la cessazione (per tali situazioni, consigliamo, a maggior ragione, di attendere una conferma da parte dell’Inps). Se viene attivato il recupero degli arretrati, l’importo presente sulla voce 52A è riportato sulla denuncia Uniemens con la causale ‘L810’, nella sezione ‘Altre somme a credito’ (servizio ‘Dati Particolari’). Precisiamo che si tratta della stessa causale utilizzata per il recupero dei contributi aggiuntivo e addizionale nei casi di successiva assunzione a tempo indeterminato entro i termini previsti. In presenza della voce 52A, la causale ‘L810’ viene riportata anche nella sezione ‘Info Causali’, suddividendo l’importo dei contributi arretrati tra i singoli mesi di competenza interessati; come previsto dalla circolare Inps, nel campo Identificativo viene riportato ‘N’. |
(acred749) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
La circolare Inps n. 20 del 10/02/2020 ha confermato i valori dei massimali relativi alla CIG ed il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, predisposti con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred743. Inoltre, la circolare Inps n. 17 del 06/02/2020 ha confermato i valori dei contributi relativi ai lavoratori domestici, rilasciati con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred746. Con il presente aggiornamento vengono allineate anche le corrispondenti retribuzioni convenzionali (sempre con decorrenza gennaio 2020). |
(acred746) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive relative ai lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018) per l’anno 2020. |
(acred743) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,98 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 47.379,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.948,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene effettuato sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 103.055,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 503,30 (41% di E. 1.227,55) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2020. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2019 (E. 500,61). Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.143,05 per gli eventi dell’anno 2020. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2020, abbiamo aggiornato i seguenti valori:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a E. 100,40 per gli eventi dell’anno 2020. |
(acred743) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2020. |
(acred736) |
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
Ricordiamo che la voce 52H può essere utilizzata nel caso in cui non siano presenti, in archivio, i dati relativi all’intero periodo richiesto per il calcolo del contributo di licenziamento (in generale, gli ultimi tre anni). Dal mese di novembre 2019, la voce 52H può essere attivata indicandola sulle Voci Fisse a livello di ditta, per quanto riguarda le aziende che vengono gestite da meno di tre anni; se tale condizione riguarda tutte le aziende gestite (nuovi clienti), la stessa voce può essere attivata a livello generale. In ogni caso, consigliamo di disattivarla a partire dal quarto anno, impostando opportunamente la data di scadenza in corrispondenza della voce. Disattivando la voce 52H, sarà elaborata automaticamente la voce 52P nei casi previsti (aggiornamento di ottobre 2019 Acred735). Precisiamo che la voce 52H viene adesso elaborata esclusivamente nel mese di cessazione, a condizione che il tipo di cessazione risulti “valido” per il contributo di licenziamento (codici ‘1A’ / ‘1D’ / ‘1H’ / ‘1Q’ / ‘1S’ / ‘1U’). |
(acred735) |
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione automatica del contributo di licenziamento, con effetto dal mese di ottobre 2019. Ricordiamo che, in precedenza, il contributo di licenziamento doveva essere attivato indicando un’apposita voce sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato (aggiornamento di aprile 2013 Acred493 e successivi). Il contributo di licenziamento viene calcolato automaticamente in caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato o di apprendistato, a condizione che nel campo Tipo Cessazione (servizio Dipendente – Anagrafico) risulti indicato uno dei seguenti codici: ‘1A’ / ‘1D’ / ‘1H’ / ‘1Q’ / ‘1S’ / ‘1U’. Per gestire tutti i criteri di calcolo previsti, sui servizi Dipendente – Anagrafico e Gestione Collocamento sono stati aggiunti i codici Tipo Cessazione ‘SQ’ / ‘SU’, corrispondenti a ‘1Q’ / ‘1U’ in assenza di accordo sindacale. I nuovi codici hanno unicamente l’effetto di triplicare il valore del contributo di licenziamento, secondo i criteri descritti più avanti (precisiamo che vengono riportati sulla denuncia Uniemens come ‘1Q’ / ‘1U’). Il contributo di licenziamento viene calcolato tramite la nuova voce 52P, elaborata automaticamente nel mese di cessazione (tale voce sostituisce la preesistente voce 52F, che doveva essere impostata dall’Utente). Nel caso in cui si intenda calcolare il contributo di licenziamento nel mese successivo a quello di cessazione, occorre bloccare la voce 52P nel mese di cessazione, abilitare l’elaborazione del mese successivo a quello di cessazione (secondo le consuete modalità) ed indicare la preesistente voce 52F nello stesso mese successivo. Per gestire il contributo di licenziamento in particolari condizioni, continuano ad essere disponibili le seguenti voci:
Le voci sopra descritte possono essere attivate, da parte dell’Utente, indicandole sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati. Analogamente alla voce 52F, anche le voci 52H / 52L possono essere utilizzate nel mese successivo a quello di cessazione e/o in presenza di un codice Tipo Cessazione diverso da quelli precedentemente elencati. In presenza, nel mese di cessazione, delle voci opzionali 52F / 52H / 52L, la nuova voce 52P non viene elaborata. Infine segnaliamo che, su tutte le voci relative al contributo di licenziamento (52F / 52H / 52L / 52P), è possibile “forzare” il numero di mesi da considerare, indicandoli nel campo Quantità della voce utilizzata. |
(acred735) |
RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 121 del 06/09/2019 (e nei successivi chiarimenti sul forum di Assosoftware), è stato modificato il criterio di recupero del contributo addizionale Naspi, effettuato automaticamente in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato. Le modifiche hanno effetto dal mese di ottobre 2019 ed interessano la voce 52D, attraverso la quale viene effettuato il recupero automatico del contributo addizionale versato nel periodo di lavoro a tempo determinato. In merito al recupero del contributo addizionale, precisiamo quanto segue:
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(acred735) |
GESTIONE NUMERO RINNOVO
Sono state apportate alcune modifiche alla gestione del campo ‘Numero Rinnovo’, utilizzato per il calcolo del contributo aggiuntivo Naspi 0,50%. Ricordiamo che il campo in questione è stato aggiunto sul servizio Dipendente – Inquadramento con l’aggiornamento di settembre 2019 Acred733. Con il presente aggiornamento, il campo ‘Numero Rinnovo’ può essere gestito anche sul servizio del Collocamento. Ricordiamo che, in corrispondenza del campo ‘Numero Rinnovo’, per i contratti a tempo determinato compare una finestra, sulla quale viene visualizzato il numero calcolato automaticamente; tale numero può essere selezionato per valorizzare il campo sul servizio. Naturalmente, la stessa finestra è disponibile anche sul servizio del Collocamento. Sulla stampa di controllo ‘STADIPET’ (anch’essa rilasciata con l’aggiornamento Acred733) sono state predisposte le stesse variazioni effettuate sulla finestra relativa al campo ‘Numero Rinnovo’, descritte nel paragrafo precedente. Infine segnaliamo che, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Inps sul forum di Assosoftware, dal conteggio dei rapporti a tempo determinato vengono adesso esclusi i rapporti cessati prima del 1/01/2013, in quanto non soggetti al contributo addizionale. A questo proposito, ricordiamo che i rapporti a tempo determinato iniziati prima del 14/07/2018 vengono conteggiati esclusivamente come “primo rapporto”, indipendentemente dal loro numero effettivo: di conseguenza, è poco probabile che i rapporti cessati prima del 2013 abbiamo effetto sul conteggio dei rinnovi soggetti al contributo. |
(acred734) |
STAMPA DI CONTROLLO ‘STADIPET’
Sono state apportate alcune modifiche alla stampa di controllo ‘STADIPET’, da utilizzare per individuare i soggetti interessati dal contributo aggiuntivo Naspi (aggiornamento Acred733 del 26/09/2019). In particolare, è stata aggiunta una segnalazione che viene emessa nel caso in cui un dipendente abbia avuto precedenti rapporti a tempo determinato gestiti su matricole diverse (naturalmente, all’interno della stessa azienda). La suddetta segnalazione viene emessa anche nel caso in cui, sugli altri codici matricola, siano presenti esclusivamente dei rapporti di lavoro (a tempo determinato) terminati prima del periodo richiesto. In tal caso, però, gli altri codici matricola non saranno riportati sulla stampa: occorrerà quindi effettuare le relative verifiche tramite le nuove finestre disponibili sul servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento Acred733). Inoltre, dalla stampa restano adesso esclusi quei soggetti che hanno avuto soltanto rapporti a tempo determinato cessati prima della data iniziale del periodo richiesto (in quanto non risultano utili ai fini della gestione del nuovo contributo). Prima del presente aggiornamento, i soggetti in questione venivano riportati in stampa, se risultavano in forza (con contratto a tempo indeterminato) nel corso del periodo richiesto. In considerazione delle modifiche sopra descritte, consigliamo di generare nuovamente la stampa di controllo, nel caso in cui fosse stata prodotta prima del presente aggiornamento (a tale riguardo, ci scusiamo per l’inconveniente). |
(acred733) |
INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione del nuovo contributo aggiuntivo 0,50%, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 121 del 06/09/2019 e nel messaggio n. 3447 del 24/09/2019. Il nuovo contributo aggiuntivo interessa i contratti a tempo determinato già soggetti al contributo addizionale 1,40% ed è dovuto in caso di rinnovo avvenuto a partire dal 14/07/2018. Il nuovo contributo aggiuntivo deve essere applicato, per quanto riguarda il mese corrente, a partire dalla competenza di settembre 2019. Inoltre, entro il mese di competenza di ottobre 2019, devono essere conguagliati i periodi pregressi, che interessano i mesi da luglio 2018 ad agosto 2019. L’aliquota “base” del nuovo contributo corrisponde allo 0,50%, interamente a carico del datore di lavoro. Nell’aggiornamento è inclusa una nuova versione della stampa di controllo ‘STADIPET’ (vedere Stampe Accessorie – Contratti a tempo determinato), da utilizzare per individuare i casi nei quali è dovuto il contributo aggiuntivo per il mese corrente o per i mesi pregressi. Inoltre, sono incluse due nuove finestre, richiamate dai servizi del dipendente (vedere Servizi dipendente - Elenco rapporti), sulle quali vengono elencati i rapporti di lavoro presenti in archivio. Sulla stampa di controllo e su una delle nuove finestre, vengono conteggiati automaticamente i rinnovi per l’applicazione del nuovo contributo, secondo i criteri di seguito descritti. Nella presente documentazione, si definiscono “rapporti validi” (ai fini del contributo aggiuntivo) i contratti a termine e gli stagionali non rientranti nel Dpr 1525/63, escludendo comunque i casi di assunzione in sostituzione. Nei rapporti validi rientrano anche i lavoratori interinali con contratto a tempo determinato (per quanto riguarda la ditta utilizzatrice). Naturalmente, il conteggio di tali rapporti produce un effetto soltanto se gli stessi soggetti sono stati successivamente assunti come dipendenti (in quanto, per i lavoratori interinali, la ditta utilizzatrice non versa i contributi). Affinché vengano considerati nel conteggio automatico dei rinnovi, i rapporti di lavoro interinale devono avere la condizione di contratto a termine o stagionale, nel campo Tipo di Contratto. Precisiamo che, nel conteggio automatico dei rinnovi, vengono considerati esclusivamente i rapporti di lavoro presenti in archivio su uno stesso codice matricola: nel caso in cui alcuni rapporti di lavoro siano stati gestiti su un codice matricola diverso, oppure non siano presenti in archivio in quanto cessati precedentemente all’inizio della gestione Paghe, il conteggio dei rinnovi deve essere effettuato da parte dell’Utente, utilizzando gli strumenti di controllo disponibili. Come indicato nella circolare Inps, la proroga di un contratto a termine non deve essere considerata nel conteggio dei rinnovi (anche se è avvenuta dopo il 14/07/2018), a meno che non venga modificata la causale originaria. Ricordiamo che la proroga di un contratto a termine o stagionale può essere rilevata esclusivamente se è stata gestita tramite il servizio del Collocamento; in ogni caso, non può essere verificato automaticamente il cambio della causale. Per assoggettare un dipendente al contributo aggiuntivo “corrente”, occorre compilare il nuovo campo ‘Numero Rinnovo’, predisposto sul servizio Dipendente – Inquadramento (sezione Inquadramento Inps). Nel campo in questione deve essere indicato il numero del rinnovo, determinato secondo i criteri descritti nei paragrafi precedenti. Segnaliamo che, sui servizi ‘Dipendente – Anagrafico’ e ‘Dipendente – Inquadramento’, è stata predisposta anche la nuova finestra ‘Elenco rapporti di lavoro’, tramite la quale è possibile visualizzare tutti i rapporti di lavoro presenti in archivio (ulteriori indicazioni relative ad entrambe le finestre sono riportate al paragrafo Servizi dipendente - Elenco rapporti). Come già detto, è possibile individuare i casi nei quali è dovuto il contributo aggiuntivo per il mese corrente o per i mesi precedenti: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STADIPET’, sulla procedura Stampe Accessorie. Per individuare i dipendenti da assoggettare al contributo aggiuntivo nel mese di settembre 2019, occorre generare la stampa indicando Data Iniziale ‘01/09/2019’ e Data Finale ‘30/09/2019’. Le opzioni del programma possono essere lasciate nelle condizioni proposte automaticamente – in particolare, nel campo ‘Seleziona dipendenti’ deve risultare impostata l’opzione ‘In forza nel periodo’. A partire dal mese di ottobre, la stessa stampa può essere generata indicando la data iniziale e finale del mese corrente e selezionando l’opzione ‘Assunti nel periodo’: in tal modo, vengono elencate soltanto le nuove assunzioni (precisiamo che, sebbene sia consigliabile, non è obbligatorio generare tale stampa tutti i mesi). Sulla stampa prodotta, sono riportati tutti i dipendenti che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro a termine o stagionale nel periodo indicato. In corrispondenza dei rapporti validi viene indicato l’eventuale numero del rinnovo: i rapporti di lavoro che riportano tale indicazione devono essere assoggettati al contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo relativo al mese corrente viene calcolato automaticamente, alle seguenti condizioni:
In tale situazione, vengono elaborate automaticamente le nuove voci di seguito elencate:
Per quanto riguarda l’aliquota, precisiamo che vengono calcolate automaticamente le riduzioni (applicabili ai contratti a tempo determinato) che hanno effetto direttamente sull’aliquota contributiva. Nel campo Quantità della voce 5AA viene quindi riportata l’aliquota risultante dal numero del rinnovo, al netto di tali riduzioni. Per conguagliare il contributo aggiuntivo relativo ai periodi pregressi, sono state predisposte altre 4 “coppie” di voci analoghe alle voci 5A1 – 5AA: tali voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di settembre o ottobre 2019. Come già detto, i dati relativi ai periodi pregressi (ore o giorni, aliquota, imponibile, numero rinnovo), che devono essere indicati sulle apposite voci, sono riportati sulla stampa ‘STADIPET’, generata in relazione al periodo da luglio 2018 ad agosto 2019, barrando l’apposita casella ‘Arretrati contributo aggiuntivo’. Nel caso in cui il soggetto interessato dal conguaglio risulti in forza nei mesi di settembre o ottobre 2019 (eventualmente anche con contratto a tempo indeterminato), è sufficiente inserire le voci relative agli arretrati con i dati previsti. Sulla denuncia Uniemens, il nuovo contributo aggiuntivo è riportato nella sezione ‘Altre a Debito’ (servizio Uniemens – Dati Particolari), con le nuove causali ‘M7NN’, dove ‘NN’ corrisponde al numero del rinnovo. A partire dal mese di settembre 2019, in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, viene effettuato il recupero del nuovo contributo aggiuntivo (0,50%), secondo gli stessi criteri previsti per il contributo addizionale (1,40%.) Le modalità con cui viene effettuato tale recupero, tramite le voci 52C / 52D / 52E, sono descritte negli aggiornamenti di febbraio 2013 Acred489, gennaio 2014 Acred521 e luglio 2014 Acred538. Segnaliamo che, in presenza di più rapporti di lavoro nello stesso mese, se vengono elaborati cedolini separati per ciascun rapporto, compilando (dove previsto) il campo ‘Numero Rinnovo’ sulle relative storicizzazioni, si ottiene la corretta gestione dell’eventuale contributo aggiuntivo. In tale situazione, sulla denuncia Uniemens viene riportata una diversa causale per ciascun rapporto soggetto al contributo aggiuntivo. A questo proposito, ricordiamo che viene automaticamente generata una sola denuncia Uniemens, se l’inquadramento previdenziale rimane lo stesso tra i diversi cedolini. Nella circolare Inps sopra citata, è prevista l’indicazione del nuovo codice Tipo Assunzione ‘1R’, in caso di applicazione del contributo aggiuntivo a partire dal mese corrente. A tale scopo, occorre indicare il suddetto codice nel corrispondente campo del servizio Dipendente – Anagrafico (o anche sul Collocamento). Comunichiamo che, alla data del presente aggiornamento, non è ancora disponibile il software di controllo della denuncia Uniemens, nella versione aggiornata rispetto a quanto previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati. |
(acred716) |
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
Segnaliamo che la circolare Inps n.37 del 7/03/2019 ha confermato le nuove aliquote contributive relative al settore agricoltura rilasciate con l’aggiornamento Acred710 del 24/01/2019, da applicare per l’anno 2019. |
(acred711) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 16 del 01/02/2019. |
(acred711) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Segnaliamo che le circolari Inps n. 5 e 6 del 25/01/2019 hanno confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG, predisposti con l’aggiornamento Acred710 del 24/01/2019. Con il presente aggiornamento, viene invece rettificato il valore del contributo di licenziamento per le cessazioni avvenute nell’anno 2019, passato da E. 500,61 ad E. 500,79 (41% di E. 1.221,44) ogni 12 mesi di anzianità. |
(acred710) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,74 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 47.143,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.929,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, la procedura effettua sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 102.543,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 500,61 (41% di E. 1.221) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2019. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2018 (E. 495,28). Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.132,39 per gli eventi dell’anno 2019. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2019, abbiamo aggiornato i seguenti valori:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a E. 99,90 per gli eventi dell’anno 2019. |
(acred710) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
In attesa delle disposizioni Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2019. |
(acred704) |
ASSENZE NON RETRIBUITE – ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE
Su richiesta, è stata predisposta la voce 32S, tramite la quale è possibile assoggettare a contribuzione le assenze non retribuite, nei casi (particolari) in cui si ritenga necessario effettuare tale calcolo. La voce 32S si trova nell’elenco delle Voci Variabili al paragrafo 5.4 (‘Varie Inps’) e può essere utilizzata a partire dal mese di ottobre 2018: indicandola sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, la voce calcola automaticamente un imponibile corrispondente alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di assenza non retribuita. Precisiamo che la voce 32S non è stata predisposta in riferimento ad una specifica disposizione normativa: la scelta di utilizzare tale voce rimane quindi esclusivamente a carico dell’Utente. |
(acred705) |
CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI AGRICOLI
Come segnalato nell’aggiornamento di luglio 2018 Acred694, è stata predisposta un’apposita voce per il ricalcolo del contributo CIG (1,50%) relativo agli apprendisti ed ex-apprendisti professionalizzanti, nel settore dell’agricoltura. Per attivare il suddetto ricalcolo, occorre indicare la voce 50R sulle Variazioni Mensili dei singoli dipendenti interessati, operando sul mese di novembre oppure di dicembre dell’anno 2018. La voce 50R calcola automaticamente i contributi arretrati dovuti per il periodo gennaio – giugno 2018 e li riporta sulla nota contabile del mese (di conseguenza, può provocare l’emissione della segnalazione ‘Arrotondamento Inps troppo elevato’, in questo caso da non considerare). |
(acred694) |
CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI EDITORIA
Sono state predisposte due nuove tabelle contributive Inps, relative al settore editoria (12212 fino a 50 dipendenti / 12216 oltre 50 dipendenti), sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 2449 del 19/06/2018. Le nuove aliquote contributive hanno effetto dal 1/07/2018: sui datori di lavoro del settore editoria, occorre agganciare una delle nuove tabelle contributive, tramite il servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, storicizzando in data 01/07/2018. |
(acred694) |
CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI AGRICOLTURA
A seguito di una segnalazione e dei conseguenti approfondimenti, nel settore agricoltura è stata attivata l’aliquota CIG per l’apprendistato professionalizzante. A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps n. 77 del 27/04/2017, relativa alla CIG del settore agricolo (CISOA), non accennava alla contribuzione CIG per gli apprendisti. La modifica ha effetto dal mese di luglio 2018 e l’aliquota CIG applicata per gli apprendisti professionalizzanti corrisponde sempre a 1,50%. Le tabelle contributive interessate dalla modifica sono le seguenti: 12096 / 12277 / 12278. |
(acred685) |
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
Sulla base della circolare Inps n. 44 del 9/03/2018, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2018. Per i soggetti in questione, il versamento dei contributi NON viene effettuato mensilmente tramite il modello F24. Tuttavia, occorre rideterminare i dati contabili ed il costo del personale, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018, tenendo conto dell’aumento dei contributi a carico del datore di lavoro. Per rideterminare i dati contabili ed il costo del personale, è possibile rielaborare i mesi di gennaio e febbraio 2018. A tale scopo, sulle aziende interessate occorre effettuare le seguenti operazioni:
In alternativa alla rielaborazione dei mesi di gennaio e febbraio 2018, è possibile determinare i contributi arretrati tramite l’elaborazione del mese di marzo. Tale procedimento non consente di ottenere l’aumento dei contributi in corrispondenza dei singoli mesi interessati e richiede un intervento da parte dell’Utente in relazione ai dipendenti cessati. |
(acred683) |
AGRICOLTURA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Segnaliamo che non è ancora stata pubblicata, da parte dell’Inps, la circolare relativa all’aumento dell’aliquota FAP per gli operai agricoli (OTI / OTD), per quanto riguarda l’anno 2018. Inoltre, diverse pubblicazioni hanno riportato (e stanno tuttora riportando), per l’anno 2018, le stesse aliquote in vigore nell’anno 2017. |
(acred683) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO
Con l’aggiornamento Acred681 del 26/02/2018, è stata rilasciata la gestione delle nuove causali relative al contributo di licenziamento, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018. Segnaliamo che è stata pubblicata, sul sito Inps, una nuova versione delle specifiche dell’Uniemens (Allegato Tecnico versione 4.0.2 del 27/02/2018), nella quale sono incluse le nuove causali relative al contributo di licenziamento. |
(acred681) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO
Sulla base del messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018, è stata predisposta un’ulteriore opzione, utilizzabile a partire dal mese di febbraio 2018, che permette di moltiplicare per 6 l’importo del contributo di licenziamento. Ricordiamo che, per attivare il contributo di licenziamento, occorre inserire sulle Variazioni Mensili una delle voci previste a tale scopo (52F / 52H / 52L), selezionandole dall’elenco delle voci disponibili al punto 5.2 ‘Contributi Inps’. Sempre sulla base del messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018, a partire dal mese di gennaio 2018, l’importo del contributo è riportato sulla denuncia UniEmens individuale, con le seguenti causali:
Nel caso in cui, nel mese di gennaio 2018, sia stata utilizzata l’opzione per raddoppiare o triplicare il valore del contributo (aggiornamento Acred677), è possibile ottenere l’indicazione della nuova causale prevista rigenerando i dati Uniemens. In alternativa, rimane possibile modificare manualmente il codice della causale, intervenendo sul servizio Uniemens – Dati Particolari). In ogni caso, le denunce individuali di gennaio 2018, che fossero interessate dalle nuove causali (‘M501’ / ‘M502’ / ‘M503’), devono essere reinviate. Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, le specifiche dell’Uniemens (Allegato Tecnico versione 4.0.1 del 25/01/2018) non prevedono ancora le nuove causali sopra indicate. |
(acred678) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Con la circolare n. 13 del 26/01/2018, l’Inps ha confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale ai fini pensionistici, predisposti con l’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018. Inoltre, con la circolare Inps n. 19 del 31/01/2018, sono stati confermati i valori dei massimali utilizzati nel calcolo della CIG e dell’indennità a carico del FIS, ed il valore dell’indennità di disoccupazione utilizzato nel calcolo del contributo di licenziamento, predisposti sempre con l’aggiornamento Acred677. Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, è stato predisposto un adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000): il valore giornaliero di tale indennità, a partire dal mese di gennaio 2018, viene automaticamente limitato al massimale di E. 98,81 (l’importo in questione è stato da noi rivalutato per l’anno 2018, in attesa di conferma da parte dell’Inps). |
(acred678) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 15 del 29/01/2018. |
(acred677) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,20 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.630,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.886,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 101.428,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 495,28 (41% di E. 1.208), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2018. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2017 (E. 489,95). Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.109,19 per gli eventi dell’anno 2018. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2018, abbiamo aggiornato i seguenti valori:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). |
(acred677) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO
E’ stata predisposta una nuova opzione, utilizzabile a partire dal mese di gennaio 2018, che permette di raddoppiare o triplicare l’importo del contributo di licenziamento, nei casi previsti dalla Legge 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 137. Ricordiamo che, per attivare il contributo di licenziamento, occorre inserire sulle Variazioni Mensili una delle voci previste a tale scopo (52F / 52H / 52L), selezionandole dall’elenco delle voci disponibili al punto 5.2 ‘Contributi Inps’. Ricordiamo che è disponibile la stampa di controllo ‘CONTRLIC’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), tramite la quale si ottiene l’elenco dei dipendenti cessati, con contratto a tempo indeterminato. Nel caso in cui, tramite le opzioni disponibili, si richieda il calcolo del contributo “presunto”, utilizzando la nuova opzione |
(acred674) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRASPORTO INTERNAZIONALE
E’ stata predisposta la gestione dell’esonero contributivo spettante per i conducenti che effettuano servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 167 del 10/11/2017. Nei casi in cui spetta l’esonero, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione, occorre impostare la nuova voce 89L sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, indicando il valore dell’esonero complessivamente riconosciuto nel campo Importo Totale ed effettuando una storicizzazione sul primo mese di applicazione. In tal modo, viene elaborata automaticamente la voce 89N, che provvede a determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’esonero e viene riportato nel campo Importo Unitario. Per determinare i contributi soggetti all’esonero, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):
Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale). In ciascun mese, viene totalizzato l’esonero usufruito fino al mese precedente, riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 89L. Quest’ultimo valore viene utilizzato per verificare il superamento dell’importo complessivamente spettante e limitare, di conseguenza, l’importo dell’esonero relativo al mese corrente. Nel primo mese di applicazione dell’esonero è possibile effettuare anche il recupero automatico dell’eventuale esonero arretrato, relativo al periodo da gennaio 2016 fino al mese precedente. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili occorre indicare la nuova voce 89M, tramite la quale viene effettuato il recupero dei mesi pregressi. Nel caso in cui occorra recuperare l’esonero da un mese successivo a gennaio 2016, la corrispondente data deve essere indicata nel campo Competenza della voce 89M (la voce si trova nell’elenco delle voci disponibili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Per reintegrare il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti, è possibile indicare la quota da reintegrare nel campo Importo Totale della voce 69R (viene aggiunto alla quota di Tfr relativa al mese corrente). Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’esonero relativo al mese corrente viene automaticamente decurtato dai contributi dovuti (campo Contributi, servizio ‘Uniemens – Dipendenti’), mentre l’eventuale recupero dei mesi pregressi viene riportato sulla causale ‘R668’ (sezione ‘Altre somme a credito’, servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’). |
(acred669) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – TABELLA 12065
A seguito di una segnalazione, con effetto dal mese di ottobre 2017 è stata rettificata la tabella 12065, relativa alle imprese assicuratrici e società di assistenza per le quali è dovuto il contributo al fondo di solidarietà di settore, contraddistinte dalla presenza del codice autorizzazione ‘2V’ (circolare Inps n. 56 del 10/03/2015). |
(acred668) |
CONTRIBUTO MALATTIA – SPETTACOLO
Sulla base della circolare Inps n. 124 del 03/08/2017, il contributo di malattia risulta dovuto per tutti i lavoratori del settore Spettacolo, indipendentemente dalla qualifica (con le sole eccezioni indicate nella stessa circolare). |
(acred638) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Segnaliamo che la circolare Inps n. 36 del 21/02/2017 ha indicato i valori dei massimali da considerare nel calcolo della CIG per l’anno 2017, confermando gli importi già in vigore negli anni 2015 e 2016. |
(acred635) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
La circolare Inps n. 19 del 31/01/2017 ha confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale ai fini pensionistici, indicati nell’aggiornamento Acred632 del 20/01/2017. |
(acred635) |
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
La circolare Inps n. 18 del 31/01/2017 ha confermato le nuove aliquote contributive relative al settore agricoltura, rilasciate con l’aggiornamento Acred632 del 20/01/2017, da applicare per l’anno di competenza 2017. |
(acred634) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – SETTORE EDILIZIA
Con effetto dal mese di gennaio 2017, risulta abrogato il contributo speciale di disoccupazione previsto nel settore edile, come confermato dal messaggio Inps n. 99 del 11/01/2017. Di conseguenza, con il presente aggiornamento è stata annullata la corrispondente aliquota dello 0,80% a carico del datore di lavoro. Nel caso in cui le aziende interessate fossero già state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborarle (la variazione interessa esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro). |
(acred634) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – SETTORE AGRICOLTURA
Segnaliamo che, col presente aggiornamento, sono state rettificate le tabelle contributive 12279 / 12281, tra quelle elencate nell’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632, in quanto su tali tabelle l’aumento dello 0,20% risulta non dovuto. Nel caso in cui le aziende interessate fossero già state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborarle (la variazione interessa esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro). |
(acred634) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
La circolare Inps n. 13 del 27/01/2017 ha confermato, per l’anno 2017, gli stessi valori dei contributi relativi ai lavoratori domestici in vigore nell’anno 2016. Le tabelle contributive interessate (da 18001 a 18018) restano quindi invariate. |
(acred632) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – ABROGAZIONE CONTRIBUTO MOBILITA’
Con effetto dal mese di gennaio 2017, risulta abrogato il contributo di mobilità, come confermato dal messaggio Inps n. 99 del 11/01/2017. Di conseguenza, è stata annullata la corrispondente aliquota dello 0,30% a carico del datore di lavoro. |
(acred632) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
Con effetto dal mese di gennaio 2017, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278 / 12279 / 12281. Sempre dal mese di gennaio 2017, sulla base della circolare Inps n. 101 del 03/09/14, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative ed al settore spettacolo è aumentata dello 0,33%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12194 / 12195 / 12198 / 12293. |
(acred632) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Per l’anno di competenza 2017, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai minimali, al limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, al massimale contributivo ai fini pensionistici ed ai massimali relativi alla CIG risulterebbe negativo. Per l’anno di competenza 2017, quindi, si continua ad applicare automaticamente gli importi in vigore nell’anno 2016, ovviamente in attesa della conferma ufficiale da parte dell’Inps. |
(acred630) |
STAMPE ACCESSORIE – SEGNALAZIONE SCADENZE
E’ stata aggiunta l’indicazione del tipo di cessazione sulla stampa di controllo delle scadenze mensili, generata tramite il programma ‘SEGNADIP’ dalla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’). Ricordiamo che, sulla stampa in questione, viene segnalato di verificare se è dovuto il contributo di licenziamento, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale segnalazione viene riportata, sulla stampa prodotta dal programma ‘SEGNADIP’, sia quando vengono selezionate le scadenze relative all’inquadramento contrattuale, sia quando viene richiesto l’elenco delle cessazioni avvenute nel periodo (aggiornamento di gennaio 2014 Acred517). Il tipo di cessazione, riportato secondo la codifica prevista sulla denuncia Uniemens, può risultare utile per stabilire se è dovuto o meno il contributo di licenziamento. Ricordiamo tuttavia che, tramite il tipo di cessazione (o altre informazioni presenti negli archivi Paghe) non è possibile stabilire con certezza se è dovuto il contributo di licenziamento, in tutte le situazioni previste dalla normativa. A titolo di esempio: in presenza del tipo cessazione ‘1A’ il contributo sarebbe dovuto, tranne nel caso di licenziamento collettivo (rientrante comunque nel tipo ‘1A’); in presenza del tipo cessazione ‘1H’ il contributo non sarebbe dovuto, tranne che in alcune casistiche di conciliazione (rientranti comunque nel tipo ‘1H’). |
(acred629) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Su richiesta, è stata predisposta la tabella contributiva 12065, relativa alle imprese assicuratrici e società di assistenza contraddistinte dal codice autorizzazione ‘2V’, previsto nella circolare Inps n. 56 del 10/03/2015. |
(acred627) |
OPERAI AGRICOLI – ZONE TARIFFARIE
Sulla base delle richieste pervenuteci, è stata prevista la gestione automatica delle riduzioni contributive spettanti per gli operai agricoli che lavorano nelle zone tariffarie con riduzioni contributive. Per ottenere il calcolo automatico delle suddette riduzioni contributive occorre:
Per quanto riguarda la Zona Tariffaria, ricordiamo che, prima del presente aggiornamento, poteva essere indicata sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, riportandola nell’apposito campo previsto sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’. Le zone tariffarie che produco il calcolo automatico della riduzione contributiva sono le seguenti:
Segnaliamo che dai contributi a carico ditta da ridurre è escluso il contributo di formazione, corrispondente allo 0,30%. In fase di elaborazione delle buste paga, viene prodotta la nuova voce 97C con le seguenti informazioni:
E’ importante sottolineare che la nuova voce 97C deve essere attivata soltanto se NON sono state effettuate “forzature” sull’aliquota contributiva da applicare (ad esempio impostando l’aliquota ridotta sulla voce 521). Nel caso in cui siano state impostate le suddette “forzature”, occorrerà eliminarle prima di attivare la voce 97C. Sulla denuncia DMAG è stata variata la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ per quanto riguarda la compilazione del campo Zona Tariffaria: tale informazione viene rilevata dalla Sede Attività lavorativa, a condizione che non risulti indicata sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ (in tal caso viene considerata quest’ultima). Come in precedenza, se la Zona Tariffaria non risulta indicata sui servizi Paghe, viene ripresa dal trimestre precedente della denuncia DMAG. Per i soggetti che dovessero eventualmente essere riportati sulla denuncia Uniemens (in genere gli operai agricoli vanno invece dichiarati tramite la denuncia DMAG), la voce 97C viene riportata nella sezione ‘Altre somme – A Credito’ del servizio ‘Uniemens – Dati particolari’, utilizzando i codici causale ‘L194’ (riduzione 75%) e ‘L196’ (riduzione 68%). |
(acred627) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Su richiesta, è stata predisposta la nuova tabella contributiva 12373, corrispondente alla tabella Inps 7.28/A (“Enti morali ed ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). |
(acred627) |
INPS – FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
Segnaliamo che è stato modificato il calcolo automatico effettuato dalla voce 51P, relativa ai contributi arretrati dovuti al Fondo Integrazione Salariale dalle aziende che hanno occupato tra 5 e 15 dipendenti, rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623. Nella documentazione dell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623 è indicato che, nei casi in cui risulta dovuto il contributo arretrato oltre 15 dipendenti, l’imponibile relativo a tale contributo deve essere indicato sulla voce 51L a livello di singolo dipendente, rilevandolo sempre dalla stampa ‘STADIPEF’. Tale contributo, tuttavia, potrebbe essere dovuto anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti: in tal caso, l’imponibile relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti (per quanto riguarda il contributo dovuto oltre 15 dipendenti) deve essere indicato sulla voce 51M. |
(acred623) |
INPS – FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
Con il presente aggiornamento, viene modificata la gestione del contributo ordinario al Fondo Integrazione Salariale (FIS) sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 176 del 09/09/2016. Come precisato nella suddetta circolare, le nuove disposizioni si applicano a partire dal mese di competenza di ottobre 2016 (scadenza per il versamento dei contributi 16/11/2016), per quanto riguarda il contributo corrente. Per individuare le aziende potenzialmente interessate dal contributo al Fondo Integrazione Salariale, occorre continuare ad utilizzare la stampa di controllo ‘STADIPEM’: con il presente aggiornamento, tale stampa è stata aggiornata per includere anche le aziende che hanno occupato mediamente tra 5 e 15 dipendenti nel semestre richiesto. A partire dal presente aggiornamento, il programma ‘STADIPEM’ verifica l’obbligo di versamento del contributo al Fondo Integrazione Salariale (FIS) anche per le aziende tra 5 e 15 dipendenti, oltre che per quelle che superano i 15 dipendenti. Una volta individuate, tramite il programma ‘STADIPEM’, le aziende per le quali è dovuto il contributo corrente al Fondo Integrazione Salariale, occorre abilitare il suddetto contributo, intervenendo sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. Con il presente aggiornamento, la preesistente casella ‘Fondo Solidarietà Residuale’ sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento di ottobre 2014 Acred546), è stata sostituita dal nuovo campo ‘Fondo Integrazione Salariale’.
Quando viene selezionato uno dei due contributi previsti, il servizio effettua un controllo rispetto ai Codici Autorizzazione: nel caso in cui non risulti presente uno dei codici ‘0J’ / ‘2C’ / ‘6G’ (relativi al Fondo Integrazione Salariale) viene emesso un messaggio di errore bloccante. In tale ipotesi, è sufficiente aggiungere uno dei Codici Autorizzazione sopra indicati. Selezionando l’opzione ‘Contributo oltre 15 dipendenti’, viene effettuato il calcolo già previsto in precedenza: sulla voce 51C viene riportato il contributo complessivo (ditta + dipendente), corrispondente allo 0,65% dell’imponibile Inps. Il contributo corrente al Fondo Integrazione Salariale, nella misura dello 0,65% (oltre 15 dipendenti) o dello 0,45% (5 – 15 dipendenti), viene sempre riportato sulla denuncia Uniemens nel campo ‘Contributo’ (servizio ‘Uniemens – Dipendenti’, sezione ‘Dati retributivi’, campo ‘Contributo’), unitamente alla contribuzione “ordinaria”. Con l’elaborazione del mese di novembre 2016, vengono automaticamente calcolati anche gli arretrati relativi al periodo gennaio – settembre 2016. Il calcolo degli arretrati viene effettuato automaticamente per le sole aziende sulle quali risulta selezionata l’opzione ‘Contributo tra 5 e 15 dipendenti’, nel nuovo campo ‘Fondo Integrazione Salariale’. Per individuare i casi in cui gli arretrati non vengono gestiti in automatico (ed anche per effettuare una verifica sui casi gestiti in automatico), è stata predisposta la nuova stampa di controllo ‘STADIPEF’, descritta al paragrafo Controllo contributo F.I.S. arretrato – ‘STADIPEF’. Tra i casi non gestiti in automatico, rientrano i dipendenti cessati nei mesi precedenti, in quanto le voci 51P / 51R, relative al contributo arretrato vengono elaborate in automatico soltanto sui dipendenti ancora in forza. Tramite la stampa di controllo ‘STADIPEF’, inoltre, viene verificata la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo gennaio – settembre 2016, calcolando la media dei dipendenti occupati del semestre precedente e stabilendo così se il contributo arretrato risulta effettivamente dovuto per ciascun mese del periodo. Nei casi in cui il contributo non fosse dovuto per tutti i mesi del periodo, occorre rilevare il valore dell’imponibile dalla stampa prodotta. Nel caso in cui il contributo arretrato previsto tra 5 e 15 dipendenti non risulti dovuto per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016 (e risulti invece dovuto per gli altri mesi dello stesso periodo) sulla stampa ‘STADIPEF’ viene riportato l’imponibile da considerare nel calcolo degli arretrati, per ciascun dipendente interessato. In tale situazione, occorre indicare il valore dell’imponibile relativo agli arretrati, rilevandolo dalla stampa prodotta e riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 51P; tale voce deve essere inserita sulle Variazioni del mese corrente, per ciascun dipendente interessato. Nel caso in cui il contributo previsto tra 5 e 15 dipendenti non risulti dovuto per il mese corrente (novembre 2016) (e risulti invece dovuto per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016), occorre rilevare l’imponibile relativo agli arretrati dalla stampa ‘STADIPEF’, a livello di singolo dipendente, inserendolo poi nel campo Importo Unitario della voce 51P; anche in questo caso, la voce 51P deve essere inserita sulle Variazioni del mese corrente, per ciascun dipendente interessato. Dalla stampa di controllo ‘STADIPEF’, potrebbe eventualmente risultare che, per una determinata azienda, non sia stato versato il contributo previsto oltre i 15 dipendenti, relativamente ad uno o più mesi del periodo gennaio – settembre 2016 (tale situazione si può presentare, in particolare, per le aziende inquadrate nei codici Ateco che in precedenza risultavano esclusi dal Fondo Solidarietà Residuale). Il contributo arretrato complessivamente dovuto (tra 5 e 15 dipendenti), corrispondente alla somma delle voci 51P e 51Q, viene riportato sulla denuncia aziendale, nella sezione ‘Altre somme a debito’, con la causale ‘M149’. In corrispondenza di tale causale, viene compilato anche il relativo l’imponibile (campo Importo Unitario delle stesse voci). Precisiamo che il recupero dei contributi arretrati può essere effettuato anche sull’elaborazione del mese di ottobre (anziché di novembre): in tale ipotesi, tuttavia, occorre considerare che la denuncia Uniemens relativa al mese di ottobre potrebbe essere scartata per la presenza della nuova causale ‘M149’, relativa ai suddetti arretrati. Ad oggi, tale causale non è prevista nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.4.2 del 30/09/2016) e non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito alla possibilità di utilizzarla già sulla competenza di ottobre. CONTROLLO CONTRIBUTO F.I.S. CORRENTE – ‘STADIPEM’ Ricordiamo che occorre verificare mensilmente le condizioni di assoggettamento al Fondo Integrazione Salariale, tramite il programma ‘STADIPEM’ disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (si trova nell’elenco dei programmi ai punti 1.1 ‘Stampe mensili’ e 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Prima di elaborare ciascun mese, occorre lanciare il programma ‘STADIPEM’, indicando come periodo da controllare il semestre precedente al mese da elaborare (secondo lo stesso criterio previsto per il Fondo Solidarietà Residuale – aggiornamento di ottobre 2014 Acred545). Ricordiamo che il semestre precedente deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura Stampe Accessorie: a titolo di esempio, per effettuare il controllo relativo al mese di ottobre 2016, occorre indicare Data Iniziale ‘01/04/2016’ e Data Finale ‘30/09/2016’. Al lancio del programma ‘STADIPEM’, restano disponibili tutte le opzioni già previste in precedenza (in proposito, vedere gli aggiornamenti di ottobre 2014 Acred545 e novembre 2014 Acred548). In particolare, precisiamo che deve risultare selezionata la modalità di controllo relativa al ‘Fondo integrazione salariale’. Tramite tale opzione, viene automaticamente prodotto il raggruppamento per posizione Inps (anche senza selezionare la corrispondente opzione), riportando sia la media per posizione Inps, sia la media complessiva a livello di azienda. Ricordiamo che, barrando la casella ‘Effettua il controllo su CSC e Codici Autorizzazione’, viene effettuato il controllo sulle corrispondenti codifiche presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, per includere o escludere automaticamente alcune aziende dalla stampa prodotta. Con il presente aggiornamento, tale controllo è stato adeguato ai nuovi criteri di codifica riportati nell’allegato 1 alla circolare Inps n. 176 del 09/09/2016. Nello stesso controllo, quindi, non vengono più considerati i codici Ateco previsti nell’allegato 1 al messaggio Inps n. 8673 del 12/11/2014. Come già detto, barrando la casella ‘Effettua il controllo su CSC e Codici Autorizzazione’, vengono effettuati i controlli sui campi in questione, includendo o escludendo le singole posizioni Inps sulla base del CSC e dei Codici Autorizzazione presenti in archivio. Di conseguenza, tale opzione deve essere abilitata soltanto se tali campi risultano compilati in modo corretto, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. Per quanto riguarda i Codici Autorizzazione, ricordiamo che devono essere indicati come una serie di codici di 2 caratteri, senza alcun carattere di separazione (esempio: “1C0J”). Nel caso in cui queste condizioni non siano rispettate, è opportuno NON attivare il controllo su CSC e Codici Autorizzazione, riportando in stampa tutte le aziende ed effettuando un successivo controllo da parte dell’Utente. Barrando la casella ‘Stampa le sole ditte che superano il limite previsto’, vengono riportate in stampa soltanto le aziende che hanno una media di dipendenti superiore a 5. Se la casella non viene barrata, sono riportate in stampa anche le aziende che restano al di sotto di tale limite. Il controllo sul limite di 5 dipendenti viene effettuato sulla media complessiva a livello di azienda. In presenza di più posizioni Inps sulla stessa ditta, la media complessiva viene calcolata considerando tutte le posizioni riportate in stampa (quindi con esclusione delle posizioni che non rientrano nel campo di applicazione, se è stata barrata la casella relativa ai controlli sul CSC e Codici Autorizzazione). E’ stata inoltre prevista la nuova opzione ‘Calcola il totale dei dipendenti arrotondato per singolo mese’: barrando tale casella, la media dei dipendenti relativa ad ogni singolo mese viene arrotondata all’unità, prima di essere considerata nella media complessiva del semestre. Tale opzione è stata aggiunta in conseguenza delle indicazioni (verbali) ricevute da alcune sedi Inps, in merito ai criteri di verifica, da parte dell’Inps, della media semestrale. Consigliamo quindi di utilizzarla soltanto se si ritiene che tale criterio sia valido, tenendo conto delle indicazioni ricevute dalle sedi Inps di riferimento. Come già detto, una volta selezionato il programma ‘STADIPEM’, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il semestre precedente al mese da elaborare: a titolo di esempio, per l’elaborazione del mese di ottobre 2016, deve essere indicato ‘01/04/2016’ nel campo Data Iniziale e ‘30/09/2016’ nel campo Data Finale. La stampa prodotta (‘numerodipe’) permette di individuare sia le aziende che hanno occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, sia quelle che hanno occupato mediamente oltre 15 dipendenti. Sulla stampa sono riportate le aziende individuate in base ai parametri impostati, con l’indicazione del numero medio di dipendenti nel periodo semestrale richiesto. Ricordiamo che, dai dipendenti validi per il calcolo della media, vengono esclusi i contratti di inserimento ed i lavoratori assunti in sostituzione (non essendo possibile identificare quelli “sostituiti”), verificando la situazione di ciascun dipendente in ogni singolo mese del periodo considerato. Come in precedenza, sulla stampa viene riportata la condizione di contributo abilitato, distinguendo tra ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’ e ‘Contributo oltre 15 dipendenti’, oppure la condizione di contributo non abilitato. Infine, viene riportata la segnalazione relativa all’eventuale operazione da effettuare sulle singole aziende, anche in questo caso precisando se occorre abilitare il ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’ / abilitare il ‘Contributo oltre 15 dipendenti’ / disabilitare il contributo. Ovviamente, la segnalazione viene riportata soltanto se la condizione richiesta non è già presente sulle posizioni Inps interessate. Ricordiamo che tale segnalazione deve essere considerata puramente indicativa: spetta comunque all’Utente stabilire se è corretto abilitare o disabilitare il contributo al Fondo Integrazione Salariale. CONTROLLO CONTRIBUTO F.I.S. ARRETRATO – ‘STADIPEF’ Per verificare le condizioni di assoggettamento al Fondo Integrazione Salariale, relativamente ai singoli mesi del periodo gennaio – settembre 2016, occorre utilizzare il programma ‘STADIPEF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, nell’elenco dei programmi al punto 3.1 ‘Controlli e statistiche’. E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma ‘STADIPEF’, impostando, nei campi Data Iniziale e Data Finale, il mese in cui viene effettuato il recupero degli arretrati. Dal momento che tale recupero risulta automaticamente attivato nel mese di novembre 2016, occorre indicare ‘01/11/2016’ nel campo Data Iniziale e ‘30/11/2016’ nel campo Data Finale. Precisiamo che il programma effettua automaticamente il controllo su ciascun mese del periodo gennaio – settembre 2016, calcolando la media dei dipendenti occupati nel semestre precedente ad ogni singolo mese di tale periodo. Al lancio del programma ‘STADIPEF’, sono disponibili le opzioni relative al controllo su CSC e Codici Autorizzazione e all’arrotondamento del numero di dipendenti: tali opzioni hanno lo stesso effetto previsto sul programma ‘STADIPEM’, secondo i criteri descritti al paragrafo Controllo contributo F.I.S. corrente – ‘STADIPEM’. Sulla stampa prodotta (‘arretFIS’), sono riportate tutte le aziende interessate dal versamento del contributo arretrato relativo alla condizione ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’, con l’indicazione dell’imponibile complessivo e, separatamente, di quello relativo ad eventuali dipendenti cessati nei mesi precedenti rispetto al mese indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale. Nel caso in cui, per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016, il numero medio di dipendenti relativo al semestre precedente risulti inferiore a 5, mentre in altri mesi risulta superiore a 5, sulla stampa prodotta viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi il contributo non è dovuto’ e viene riportato l’imponibile relativo ai soli mesi in cui il contributo risulta dovuto (ossia i mesi nei quali la media del semestre precedente è superiore a 5). Se, per uno o più del periodo gennaio – settembre 2016, il precedente contributo previsto oltre 15 dipendenti risulta dovuto ed è stato versato, sulla stampa prodotta viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi il contributo è già stato versato’. L’imponibile dei mesi in questione viene automaticamente escluso dalla stampa, oltre che dal calcolo automatico effettuato tramite la voce 51P (vedere paragrafo Inps - Fondo integrazione salariale). Ovviamente, se il contributo previsto oltre 15 dipendenti risulta dovuto e versato per tutti i mesi del periodo, sulla stampa la ditta viene riportata senza alcun imponibile (anche in questo caso, la voce 51P effettua correttamente il calcolo automatico degli arretrati, escludendo tutti i mesi del periodo). Se, invece, il contributo previsto oltre 15 dipendenti risulta dovuto per uno o più mesi del periodo gennaio – settembre 2016, ma tale contributo non è stato versato, sulla stampa prodotta viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi è dovuto il contributo oltre 15 dipendenti’. L’imponibile dei mesi in questione viene evidenziato sulla stampa come ‘Imp. oltre 15’. Ricordiamo che tale imponibile deve essere inserito sui singoli dipendenti interessati, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 51L, secondo le modalità descritte al paragrafo Inps - Fondo integrazione salariale. Consigliamo di utilizzare il programma ‘STADIPEF’ soltanto DOPO aver inserito, sul servizio Dipendenti – Anagrafico, le date di cessazione relative ai rapporti cessati nel mese di ottobre 2016 (in tal modo, si otterrà l’indicazione corretta degli imponibili relativi ai dipendenti cessati prima del mese di novembre 2016). |
(acred617) |
INPS – PART-TIME AGEVOLATO
E’ stata predisposta una gestione parzialmente automatizzata del part-time agevolato, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 90 del 26/05/2016 e del Documento Tecnico Uniemens versione 3.4 del 28/06/2016. |
(acred606) |
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG – EX APPRENDISTI L. 56/87
Con l’aggiornamento ‘Acred604’ del 23/03/2016, è stato rilasciato il conguaglio automatico della contribuzione CIG arretrata dovuta per gli apprendisti e gli ex-apprendisti L. 56/87, relativamente al periodo settembre – dicembre 2015. A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che, per i soli ex-apprendisti L. 56/87, il recupero della contribuzione CIG arretrata provocava un calcolo errato dei contributi a carico del datore di lavoro, relativi al mese di marzo 2016. Con il presente aggiornamento, l’errore in questione è stato corretto: di conseguenza, consigliamo di rielaborare il mese di marzo 2016 per le sole aziende che occupano ex-apprendisti L. 56/87, interessate al versamento della contribuzione CIG. Per individuare le aziende interessate, è possibile utilizzare il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (documentato con gli aggiornamenti di marzo Acred604 e Acred605), impostando l’opzione ‘Riporta anche gli apprendisti non cessati’. Sulla stampa prodotta, per ogni soggetto viene indicato se si tratta di un apprendista o di un ex-apprendista: soltanto in presenza di un ex-apprendista, occorre rielaborare l’azienda interessata. Per effettuare la rielaborazione delle aziende interessate, occorre effettuare le seguenti operazioni:
Precisiamo che la denuncia Uniemens viene automaticamente aggiornata al momento della rielaborazione della ditta. |
(acred605) |
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI
Con l’aggiornamento ‘Acred604’ del 23/03/16 è stato rilasciato il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), da utilizzare per individuare gli eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016. Sulla base delle richieste pervenuteci, sul programma ‘SEGNADI3’ abbiamo aggiunto il controllo automatico della tabella contributiva, agganciata a livello di contratto / ditta / dipendente (servizio Accessori – Aggancio tabelle): in assenza dell’aliquota CIG, gli apprendisti o ex-apprendisti non vengono riportati in stampa |
(acred604) |
FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE / FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
Segnaliamo che sono disponibili le voci per la gestione degli eventuali contributi arretrati al Fondo di Integrazione Salariale (ex Fondo Solidarietà Residuale), relativamente ai primi mesi dell’anno 2016. |
(acred604) |
STAGIONALI DPR 1525/63
A parziale rettifica di quanto indicato nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594, per i dipendenti inquadrati come stagionali per le attività indicate nel Dpr 1525/63 non risulta dovuto il contributo addizionale Aspi (1,40%). |
(acred604) |
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI
Come anticipato nell’aggiornamento Acred594 del 20/01/2016, con l’elaborazione del mese di marzo 2016 viene effettuato il conguaglio automatico della contribuzione CIG relativa al periodo settembre – dicembre 2015, per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti e gli ex-apprendisti professionalizzanti inquadrati come L. 56/87. Precisiamo che, per effettuare il conguaglio di eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016, occorre abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese di marzo 2016. |
(extra260) |
CONTRIBUZIONE CIGS – EX-APPRENDISTI LEGGE 56/87
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una correzione in merito al calcolo dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%), rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’. Ricordiamo che, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, il contributo CIGS a carico del dipendente risulta dovuto dagli ex-apprendisti Legge 56/87, mentre gli apprendisti (anche professionalizzanti) restano esclusi da tale contributo (per gli apprendisti professionalizzanti è dovuto il solo contributo CIGO, che risulta a carico del datore di lavoro). Ricordiamo che le aziende che versano la contribuzione CIGO + CIGS sono quelle del settore industriale che occupano oltre 15 dipendenti (tabelle contributive 12012 – 12016 – 12017 – 12018 – 12019 – 12022 – 12024 – 12084). |
(acred596) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
La circolare Inps n. 11 del 27/01/16 ha confermato il criterio di determinazione dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale ai fini pensionistici, indicato nell’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’: in presenza di una variazione in diminuzione, i suddetti valori restano invariati rispetto all’anno precedente. |
(acred596) |
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA
La circolare Inps n. 17 del 29/01/16 ha confermato le nuove aliquote contributive relative al settore agricoltura, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred594’ del 20/01/16, da applicare per l’anno di competenza 2016. |
(acred594) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP
Con effetto dal mese di gennaio 2016, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278 / 12279 / 12281. Sempre dal mese di gennaio 2016, sulla base della circolare Inps n. 101 del 03/09/14, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative ed al settore spettacolo è aumentata dello 0,32%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12194 / 12195 / 12198 / 12293. |
(acred594) |
CONTRIBUZIONE CIG – APPRENDISTI
Sono state inserite le nuove aliquote CIG dovute per l’apprendistato professionalizzante, con effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2016, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 24 del 05/01/2016. Le aziende destinatarie della contribuzione CIGO (o anche CIGO + CIGS), dovranno versare il solo contributo CIGO nella stessa misura prevista per gli operai, sia per quanto riguarda gli apprendisti operai che di apprendisti impiegati. Di seguito sono indicate le nuove aliquote a carico delle aziende in questione:
Le aziende destinatarie della sola contribuzione CIGS dovranno versare il relativo contributo, pari allo 0,90% complessivo di cui 0,30% a carico dell’apprendista. La nuova contribuzione CIG è dovuta anche per gli ex-apprendisti professionalizzanti, nel periodo in cui spetta il beneficio contributivo previsto dalla Legge 56/87: a partire dall’elaborazione del mese di gennaio, quindi, le nuove aliquote CIG sopra elencate vengono applicate automaticamente anche ai soggetti ai quali risulta attribuito il beneficio Legge 56/87, corrispondente al codice ‘56’ (o ‘59’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In conseguenza della nuova normativa, si è reso necessario distinguere gli ex-apprendisti professionalizzanti da quelli non professionalizzanti, inquadrati sempre secondo la Legge 56/87, per i quali non risulta dovuta la nuova contribuzione CIG. A tale scopo, è stata prevista una nuova codifica nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento: il nuovo codice ‘156’ deve essere attribuito ai soli ex-apprendisti NON professionalizzanti Legge 56/87, in aggiunta al codice ‘56’ nel campo Situazione Contributiva. Occorre tenere presente che, anche per questi soggetti, continua ad essere dovuto il contributo 0,30% a carico del dipendente, in presenza della contribuzione CIGS. Sulla denuncia Uniemens, a partire dal mese di gennaio 2016, per gli apprendisti viene compilato automaticamente il campo Tipo Lavoratore, riportando uno dei seguenti codici:
Ricordiamo che, per gli apprendisti, occorre indicare uno dei codici sopra elencati (‘01’ / ‘02’ / ‘03’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’. Precisiamo che le nuove aliquote CIG decorrono dal mese di settembre 2015: il messaggio Inps sopra citato ha previsto una nuova causale per il versamento della contribuzione arretrata degli apprendisti, da effettuarsi entro il 16/04/2016. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, predisporremo il ricalcolo automatico dei contributi arretrati degli apprendisti. |
(acred594) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici, dei massimali relativi alla CIG e del massimale dell’indennità di disoccupazione (quest’ultimo utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento), da applicare per l’anno di competenza 2016. Quest’anno, per la prima volta, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai suddetti valori (ricavato dall’indice dei prezzi al consumo) risulterebbe negativo, determinando così una variazione in diminuzione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 287 della Legge n. 208 del 28/12/2015, riteniamo che i valori in questione non possano variare in diminuzione (tale interpretazione, ovviamente, dovrà essere confermata dall’Inps). |
(acred594) |
FONDO SOLIDARIETA’ RESIDUALE / FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs 148/2015, dal mese di gennaio 2016 il Fondo di Solidarietà Residuale viene sostituito dal nuovo Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Ricordiamo che le aziende soggette al Fondo di Solidarietà Residuale erano individuate dal codice autorizzazione ‘0J’, attribuito ovviamente dall’Inps. Alla data del presente aggiornamento, non è stata rilasciata alcuna indicazione da parte dell’Inps, in merito all’applicazione del nuovo Fondo di Integrazione Salariale o, comunque, al comportamento da tenere per il mese di gennaio 2016.
Col presente aggiornamento, quindi, abbiamo aumentato l’aliquota del contributo relativo al Fondo di Solidarietà Residuale, portandola allo 0,65% complessivo, di cui 1/3 a carico del dipendente. La variazione interessa le voci 51C (contributo complessivo) e 51D (contributo a carico del dipendente). Ricordiamo che la gestione del Fondo di Solidarietà Residuale è descritta negli aggiornamenti di ottobre 2014 ‘Acred545’ e ‘Acred546’. |
(acred594) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI
Con effetto dal mese di gennaio 2016, è stata variata la gestione automatica del contributo addizionale Aspi (aggiornamento di gennaio 2013 Acred483), secondo quanto indicato all’art. 2, comma 29, lettera b, della Legge 92/2012. |
(acred591) |
CONTRIBUZIONE CIG
Sono state aggiornate le aliquote CIGO con effetto dal mese di dicembre 2015, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 197 del 02/12/15. Per tutti settori interessati dalla contribuzione CIGO, le aliquote sono state ridotte in misura variabile dallo 0,20% allo 0,50%: I settori interessati dalla suddetta riduzione sono i seguenti:
Le nuove aliquote decorrono dal mese di settembre 2015. Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred589’ del 04/12/15, l’Inps non ha previsto la possibilità di conguagliare i mesi pregressi (settembre 2015 – novembre 2015) tramite apposite causali da esporre sulla denuncia Uniemens: l’Istituto ha invece confermato l’intenzione di procedere alle restituzioni esclusivamente attraverso l’emissione di note di rettifica a credito. Ricordiamo che la circolare Inps n. 197 del 02/12/15 non riporta le indicazioni operative necessarie per procedere all’applicazione della nuova contribuzione per l’apprendistato professionalizzante, né per iniziare ad applicare il nuovo criterio di calcolo del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della CIG. |
(acred589) |
CONTRIBUZIONE CIG
L’Inps, con la circolare n. 197 del 2/12/15, ha rilasciato le prime indicazioni relative alle modifiche previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15. Nella circolare sono riportate le nuove aliquote CIGO. Per quanto riguarda la contribuzione relativa all’apprendistato professionalizzante e la contribuzione addizionale, viene invece annunciata un’ulteriore circolare esplicativa. Considerando che l’elaborazione delle buste paga relative al mese di novembre è già avviata, riteniamo preferibile rilasciare la variazione delle tabelle contributive (limitatamente a quelle interessate dalla contribuzione CIGO) con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre. A riguardo, facciamo presente che l’applicazione delle nuove aliquote sul mese di novembre non eviterebbe comunque l’emissione delle note di rettifica a credito, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre; inoltre, le nuove aliquote potrebbero non essere ancora recepite dai programmi di controllo dell’Uniemens. Tuttavia, nel caso in cui un Utente ritenesse necessario applicare le nuove aliquote per l’elaborazione del mese di novembre, può farne richiesta (tramite mail) all’assistenza. Un’ultima precisazione: negli allegati alla circolare Inps sopra citata, sono descritti i criteri di calcolo dell’indennità CIG. Facciamo presente che i criteri descritti negli allegati coincidono sostanzialmente con quelli attualmente adottati per la CIG gestita tramite “ticket”. La circolare non precisa se tali criteri debbano essere estesi, a questo punto, anche alle altre forme di CIG: rimaniamo quindi in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Inps, prima di procedere ad eventuali modifiche in tal senso (a riguardo, sono stati posti dei quesiti sul forum di Assosoftware). |
(acred585) |
TABELLE CONTRIBUTIVE INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni Inps relative alle variazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15. L’Inps ha annunciato, ad Assosoftware, una circolare nella quale saranno chiariti i dubbi in merito all’applicazione delle novità normative: tra questi, l’applicazione della contribuzione CIG agli apprendisti e l’eventuale esclusione di alcuni settori dall’applicazione degli ammortizzatori sociali. Nella stessa sede, l’Inps ha annunciato che saranno istituiti appositi codici causale per i necessari conguagli. Con l’occasione, segnaliamo che l’elenco delle tabelle contributive Inps, visibile sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (cliccare in corrispondenza del campo Codice Tabella e andare al punto 2 ‘Contribuzione Inps’), è stato integrato con ulteriori informazioni, allo scopo di semplificare la ricerca della tabella contributiva da utilizzare. |
(acred584) |
CONTRIBUZIONE CIG
Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni Inps relative alle variazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15. Le variazioni contributive previste dal suddetto decreto decorrono dal mese di settembre 2015 e consistono in:
Nello stesso decreto, inoltre, sono previste ulteriori modifiche in merito alla durata della CIG, ai requisiti di anzianità, alle modalità di presentazione della domanda ed alla gestione dei contratti di solidarietà. Vista la complessità delle modifiche sopra elencate, riteniamo che per la loro applicazione (anche limitatamente all’aspetto contributivo) siano indispensabili le indicazioni operative che saranno emanate da parte dell’Inps. Per il momento, quindi, non sono state apportate variazioni alle aliquote contributive disponibili sulla procedura Paghe. |
(acred557) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dallo stesso Istituto nella circolare n. 12 del 23/01/15. |
(acred557) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
La circolare Inps n. 11 del 23/01/15, ha confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale ai fini pensionistici, predisposti con l’aggiornamento ‘Acred555’ del 21/01/15. |
(acred555) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – AUMENTO FAP
Con effetto dal mese di gennaio 2015, è aumentata l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro, per diverse categorie (dirigenti / esenzione dal contributo CUAF). L’aumento previsto corrisponde allo 0,50% e deve essere applicato fino al raggiungimento della percentuale 33,00%. L’unica tabella interessata (tra quelle presenti in archivio) è la 12100, in quanto sulle altre tabelle era già stata raggiunta la percentuale del 33,00%. Dal mese di gennaio 2015, per gli operai agricoli (OTI / OTD), l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278. Sempre dal mese di gennaio 2015, sulla base della circolare Inps n. 101 del 03/09/14, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative ed al settore spettacolo è aumentata dello 0,32%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12194 / 12195 / 12198 / 12293. |
(acred555) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – SETTORE SPETTACOLO
A partire dal mese di gennaio 2015, la denuncia contributiva relativa ai dipendenti del settore sport e spettacolo (ex-Enpals) è stata integrata nella sezione relativa alle posizioni Inps (“PosContributiva”) della denuncia UniEmens, come indicato nella circolare Inps n. 154 del 3/12/14. Di conseguenza, la denuncia Uniemens è stata modificata, in modo da rendere possibile l’indicazione dei dati relativi al settore sport e spettacolo (Documento Tecnico Uniemens versione 3.0). In conseguenza dell’integrazione del settore spettacolo nella sezione Inps della denuncia Uniemens, con effetto dal mese di gennaio 2015 è stata inserita l’aliquota FAP sulle tabelle contributive Inps relative al settore spettacolo. ATTENZIONE: a partire dal mese di gennaio 2015, devono essere annullate le aliquote FAP gestite tramite le voci dei “contributi altri enti” (569-570 / 56A-56D / 56B-56E / 56C-56F / 56J-56K / 56P-56Q / 56R-56S / 56T- 56U), inserite sul servizio Voci Fisse a livello di contratto / ditta / dipendente. A tale scopo, occorre effettuare un’apposita storicizzazione in data 01/01/2015, eliminando le voci in questione. Precisiamo, tuttavia, che le stesse voci possono essere utilizzate per gestire eventuali contributi particolari, non calcolati in automatico attraverso le voci descritte al paragrafo precedente. |
(acred555) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,68 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.123,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.844,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.323,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 490,10 (41% di E. 1.195,37), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2015. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2014 (E. 489,12). Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.086,24 per gli eventi dell’anno 2015. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2015, abbiamo aggiornato i seguenti importi:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). |
(acred548) |
INPS – FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
Ricordiamo che le indicazioni operative per la gestione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, sono state rilasciate con gli aggiornamenti di ottobre 2014 ‘Acred545’ e ‘Acred546’. La gestione degli arretrati, relativamente al periodo gennaio – settembre 2014, è stata predisposta sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 100 del 02/09/14. Sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 3.1 (‘Controlli e statistiche’), è disponibile il programma ‘STADIPER’, da utilizzare per verificare se il contributo al Fondo di solidarietà è dovuto in tutto il periodo gennaio – settembre 2014: in particolare, il programma calcola la media dei dipendenti nel semestre precedente ad ogni mese del periodo. Sulla stampa prodotta (‘arretfondo’) sono riportate le sole aziende per le quali viene superata la media prevista (15 dipendenti) in almeno un semestre e, di conseguenza, risultano dovuti gli arretrati. Facciamo presente che la verifica delle medie relative all’intero periodo può essere effettuata soltanto se sono state elaborate anche le buste paga dell’anno 2013 (il semestre precedente a gennaio 2014 va da luglio a dicembre 2013). Tramite la stampa di controllo prodotta dal programma STADIPER, è quindi possibile verificare se il contributo risulta dovuto per tutti i mesi del periodo gennaio – settembre 2014, oppure soltanto per alcuni mesi. In ogni caso, occorre rilevare dalla stampa prodotta il valore dell’imponibile relativo ai dipendenti cessati: tale valore deve essere indicato nel campo Importo Unitario della nuova voce 51M ‘Contributo arretrato dipendenti cessati’: la stessa voce deve essere inserita sulle Variazioni Mensili di un qualsiasi dipendente in forza nel mese di novembre. Occorre tenere presente che la stampa prodotta dal programma STADIPER effettua le verifiche previste anche in relazione alle aziende per le quali il contributo non risulta dovuto nel mese di novembre: anche per tali aziende, occorre indicare il valore dell’imponibile nel campo Importo Unitario della voce 51L, inserendo la stessa voce sulle Variazioni Mensili di novembnre, per ogni dipendente elencato sulla stampa. Anche per tali aziende, ovviamente, è possibile utilizzare la voce 51M, per gestire il contributo relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti. Il contributo arretrato complessivo, corrispondente alla somma delle voci 51L e 51M (campo Importo Totale), viene riportato sulla denuncia aziendale, nella sezione ‘Altre somme a debito’, con la causale ‘M131’. In corrispondenza di tale causale, viene compilato anche il relativo l’imponibile (campo Importo Unitario delle stesse voci). Per quanto riguarda la gestione del contributo corrente, sulla stampa prodotta dal programma STADIPEM sono state aggiunte alcune informazioni rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred545’.
Ovviamente, la suddetta segnalazione rappresenta soltanto un’indicazione ricavata dalle informazioni a disposizione del programma: spetta comunque all’Utente decidere se occorre abilitare o disabilitare il contributo, tenendo conto della situazione specifica dell’azienda (a titolo di esempio, vedere quanto riportato nell’aggiornamento ‘Acred545’ per quanto riguarda le aziende con più posizioni Inps relative a tipi di attività differenti). Sul programma STADIPEM, inoltre, è stato aggiornato il controllo relativo a CSC, Codici Autorizzazione e codice attività, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 8673 del 12/11/14. Nello stesso messaggio, sono indicate le modalità di conguaglio per le aziende che fossero state escluse dal contributo per il mese di ottobre, a causa del precedente elenco di codifiche fornite col messaggio Inps n. 6897 del 08/09/14. A tale proposito, facciamo presente che è possibile lanciare nuovamente il programma STADIPEM in relazione al mese di ottobre (data iniziale ‘01/04/2014’, data finale ‘30/09/2014’), attivando il controllo su CSC, Codici Autorizzazione e codice attività, per verificare se alcune aziende precedentemente escluse risultano adesso incluse nell’obbligo di versamento. Per le aziende eventualmente interessate, nel mese di novembre occorre modificare l’imponibile relativo agli arretrati (campo Importo Unitario della voce 51L), includendovi anche l’imponibile Inps relativo al mese di ottobre; tale imponibile è riportato nel campo Importo Totale della voce 500, della quale può essere prodotto un elenco tramite i programmi SEGNAVOX o SEGNAVOT sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). |
(acred546) |
INPS – FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
Nel presente aggiornamento sono incluse alcune integrazioni alla gestione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, in aggiunta a quanto riportato nel precedente aggiornamento ‘Acred545’ del 22/10/14. A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un nuovo campo sul servizio Ditta – Posizioni Inps, da utilizzare per indicare l’assoggettamento al Fondo di solidarietà residuale. Tramite la nuova casella ‘Fondo solidarietà residuale’, è possibile attivare il calcolo del contributo al Fondo di solidarietà operando a livello di posizione Inps. Di conseguenza, non è più necessario inserire la voce 51C sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta (come riportato nella documentazione dell’aggiornamento ‘Acred545’). Nel caso in cui la voce 51C fosse già stata inserita sulle Voci Fisse, precisiamo che non occorre eliminarla; tuttavia, anche in presenza della voce 51C rimane indispensabile barrare la nuova casella ‘Fondo solidarietà residuale’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, per ottenere l’assoggettamento dei dipendenti al contributo ordinario. Tale operazione deve essere effettuata anche per le aziende eventualmente già elaborate in via definitiva (senza che si renda necessario rielaborarle). Segnaliamo inoltre che, in assenza di diverse indicazioni, col presente aggiornamento viene tenuto conto della parte a carico del dipendente relativa alla contribuzione al Fondo di solidarietà, nello sviluppo dei seguenti calcoli:
Precisiamo che la percentuale a carico del dipendente, arrotondata alla seconda cifra decimale, corrisponde allo 0,17%. |
(acred545) |
INPS – FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE
Sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 100 del 02/09/14 e nel messaggio n. 6897 del 08/09/14, abbiamo predisposto il calcolo ed il versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale. I datori di lavoro per i quali è dovuto il contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, devono essere individuati secondo i criteri indicati nelle disposizioni sopra citate, oltre che nella circolare Inps n. 99 del 08/08/14.
Segnaliamo, inoltre, che nel messaggio Inps n. 6897 sono riportate alcune tabelle relative a CSC, Codici Autorizzazione e codici attività (Ateco 2007) da considerare inclusi o esclusi dal Fondo di solidarietà residuale. Per individuare i datori di lavoro potenzialmente interessati dall’obbligo di versamento del contributo, abbiamo predisposto un’apposita stampa di controllo, da produrre mensilmente tramite il programma ‘STADIPEM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 100, per i datori di lavoro potenzialmente interessati dal nuovo contributo (senza considerare la valutazione del numero medio dei dipendenti occupati), l’Inps dovrebbe attribuire il nuovo Codice Autorizzazione ‘0J’, rendendolo visibile nel Cassetto previdenziale. Nel caso in cui, per un’azienda, risulti dovuto il contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale (a seguito di tutte le verifiche descritte nei paragrafi precedenti), occorre abilitare il calcolo del suddetto contributo. Precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, il nuovo contributo viene gestito secondo le stesse modalità previste per i contributi CIG o CIGS: la parte a carico dell’azienda non viene assoggettata ad Irpef o al contributo di solidarietà (10%), mentre la ritenuta a carico del dipendente viene resa esente da Irpef. Con l’aggiornamento relativo al mese di novembre, forniremo le indicazioni per la gestione dei contributi arretrati, relativi al periodo gennaio – settembre 2014 (sarà predisposta anche un’apposita stampa). Inoltre, forniremo ulteriori indicazioni per la gestione del contributo corrente, nel caso in cui per una ditta decada l’obbligo di versamento. |
(acred543) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE EDILIZIA
A seguito di una segnalazione, è stata effettuata una rettifica sulle tabelle contributive Inps 12014 – 12017 – 12022 – 12023, relative al settore edile: con effetto dal mese di settembre, il contributo addizionale per la disoccupazione (0,80%) è stato riportato su un rigo separato rispetto al contributo Aspi (1,61%). |
(acred542) |
INPS – CONTRIBUTO DI MATERNITA’
Come anticipato nell’aggiornamento Acred538 del 15/07/14, sono state predisposte le voci da utilizzare per il conguaglio del contributo ordinario Cigs, relativamente al periodo gennaio – giugno 2014, per quanto riguarda il settore dei partiti e movimenti politici (circolare Inps n. 87 del 8/07/14). |
(acred538) |
RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI
Col presente aggiornamento, rilasciamo una modifica in merito alla modalità di recupero del contributo addizionale Aspi, rispetto a quanto previsto con l’aggiornamento di gennaio 2014 Acred521. A partire dal mese di luglio 2014, in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, di un dipendente che ha avuto precedenti periodi di lavoro a tempo determinato, viene effettuato automaticamente il recupero totale del contributo addizionale versato nei mesi pregressi, tramite l’elaborazione (automatica) della voce 52D. Ricordiamo che, in caso di elaborazione di due diverse buste paga nel mese della trasformazione da tempo determinato ad indeterminato, occorre adottare il procedimento descritto nell’aggiornamento di febbraio 2013 Acred489 (consistente in una doppia elaborazione del dipendente interessato). |
(acred538) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
Sono state predisposte alcune nuove tabelle contributive Inps, relative a partiti e movimenti politici e comprensive del contributo ordinario Cigs, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 87 del 8/07/14. |
(acred523) |
ALIQUOTE COOPERATIVE INDUSTRIA
E’ stata effettuata una correzione sulla tabella contributiva Inps 12097, relativa ai soci lavoratori di cooperative inquadrate nel settore Industria: sulla tabella in questione, non era stato riportato correttamente l’aumento del contributo Aspi previsto dal mese di gennaio 2014. Col presente aggiornamento, la tabella risulta aggiornata correttamente ed è possibile rielaborare le aziende interessate. Precisiamo che è stata modificata la sola aliquota a carico del datore di lavoro, quindi, in caso di rielaborazione, il netto in busta non risulterà modificato. |
(acred522) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dallo stesso Istituto nel comunicato del 31/01/14. |
(acred521) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – PRECISAZIONE
Precisiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred519’ del 20/01/14, l’aliquota Aspi relativa ai soci di cooperative era stata correttamente aumentata dello 0,32%, come successivamente confermato dalla circolare Inps n. 15 del 29/01/14. |
(acred521) |
RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI
A seguito della circolare Inps n. 15 del 29/01/14, abbiamo predisposto il recupero del contributo addizionale Aspi, secondo le modalità previste in caso di trasformazione a tempo indeterminato occorsa a partire dal 1/01/2014. |
(acred519) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – AUMENTO FAP
Dal mese di gennaio 2014, per gli operai agricoli (OTI / OTD), l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278. |
(acred519) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,58 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.031,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.836,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.123,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 489,12 (41% di E. 1.192,98), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2014. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2013 (E. 483,80). A tale proposito, comunque, sarebbe opportuno che l’Inps fornisse ulteriori precisazioni. Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.082,08 per gli eventi dell’anno 2014. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2014, abbiamo aggiornato i seguenti importi:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, abbiamo modificato la percentuale relativa alla "maggiorazione", riducendola dal 20% al 10%, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014. Per quanto riguarda le modifiche relative al recupero del contributo addizionale Aspi, previste dalla Legge di Stabilità 2014, occorre attendere le disposizioni Inps, per predisporre eventuali automatismi. Nei casi interessati, per il momento, rimane possibile modificare l’importo da recuperare, intervenendo sulla voce 52D (campo Importo Totale). |
(acred517) |
STAMPE ACCESSORIE – SEGNALAZIONE SCADENZE
Su richiesta, abbiamo apportato una modifica alla stampa per la segnalazione delle scadenze mensili, generata tramite il programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’). Precisiamo che la suddetta segnalazione non comporta l’obbligo di versare il contributo di licenziamento: serve soltanto a ricordare, all’Utente, che occorre verificare se sussistono le condizioni per l’applicazione di tale contributo (a questo proposito, ricordiamo che esiste anche la stampa di controllo ‘CONTRLIC’, descritta nell’aggiornamento di aprile 2013 Acred493). Di conseguenza, la segnalazione emessa tramite la stampa ‘SEGNADIP’ non può essere considerata bloccante e, quindi, non viene considerata al momento dell’elaborazione mensile. |
(acred501) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO
E’ stata predisposta una nuova voce, utilizzabile a partire dal mese di giugno 2013, che effettua un diverso calcolo del contributo di licenziamento, tenendo conto delle particolarità del lavoro intermittente ("a chiamata"). La nuova voce 52L è riportata nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 5.2 ‘Contributi Inps’, insieme alle analoghe voci 52F e 52H. Scegliendo l’opzione ‘Calcolo automatico’, vengono rilevati i mesi "utili" secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 52F; la voce 52L, tuttavia, considera anche la percentuale mensile derivante dal rapporto tra le ore lavorate e le ore del full-time, rilevandola dal campo quantità della voce 474. Rimane comunque possibile "forzare" il numero di mesi utili per il contributo, indicandoli nel campo Quantità della voce 52L (in questo caso è possibile indicare 2 cifre decimali, in quanto dalla proporzione rispetto alle ore si ottiene un risultato non intero). |
(acred497) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO – INTEGRAZIONE
Il presente aggiornamento va ad integrare la gestione del contributo di licenziamento, rilasciata con gli aggiornamenti ‘Acred493’ del 23/04/13 e ‘Acred494’ del 2/05/13. Sulle voci 52F / 52H, utilizzate per attivare il contributo di licenziamento, sono state apportate le modifiche necessarie per effettuare il calcolo automatico del contributo anche nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto. Occorre tenere presente che la circolare Inps n. 44 del 22/03/13 prevede la possibilità (ma non l’obbligo) di versare il contributo di licenziamento con la denuncia relativa al mese successivo a quello di cessazione; tale previsione tiene conto delle necessità derivanti dalla gestione delle variazioni mensili "differite", per le aziende che applicano tale modalità. |
(acred494) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO – INTEGRAZIONE
Il presente aggiornamento va ad integrare la gestione del contributo di licenziamento rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred493’ del 23/04/13, sulla base delle segnalazioni e delle notizie pervenuteci negli ultimi giorni. Le modifiche apportate alla voce 52F, per il calcolo del contributo di licenziamento, sono le seguenti:
Inoltre, sulla stessa voce 52F sono stati risolti alcuni casi nei quali il mese corrente risultava escluso dal conteggio dei mesi utili, nonostante il rapporto fosse cessato nella seconda metà del mese. Sulla stampa di controllo dei dipendenti cessati (programma ‘CONTRLIC’ sulla procedura Stampe Accessorie), sono state riportate le stesse modifiche effettuate sulla voce 52F, descritte al paragrafo precedente. |
(acred493) |
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO
Con la circolare n. 44 del 22/03/13, l’Inps ha emanato le disposizioni per il calcolo ed il versamento del "contributo di licenziamento", dovuto (in una serie di casistiche) per l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dal momento che la procedura di elaborazione non può "decidere" automaticamente quando il contributo di licenziamento risulta dovuto, abbiamo previsto che tale scelta venga effettuata dall’Utente, attraverso l’indicazione di un’apposita voce sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, in corrispondenza del mese di cessazione. Esiste un’eccezione all’uso della voce 52F: nel caso in cui l’azienda interessata risulti gestita da meno di 3 anni (36 mesi) sulla procedura, è opportuno utilizzare la nuova voce 52H, al posto della 52F, per attivare il contributo di licenziamento (anche la voce 52H è riportata nell’elenco al punto 5.2 ‘Contributi Inps’). In questo caso, non avendo a disposizione i ratei mensili, il calcolo automatico viene effettuato considerando il numero di mesi decorrenti tra la data di assunzione (o anzianità convenzionale, se presente) e la data di cessazione, arrotondando sempre per eccesso l’eventuale frazione di mese. Dal momento che tale conteggio può risultare approssimativo, sulla voce 52H è consigliabile indicare il numero di mesi da considerare nel calcolo del contributo (riportati nel campo Quantità). Precisiamo che le voci 52F / 52H effettuano il calcolo previsto soltanto se inserite nel mese di cessazione, a condizione che il dipendente cessato risulti avere un contratto a tempo indeterminato (e/o la qualifica di apprendista). Indipendentemente dalla voce utilizzata (52F / 52H), l’importo del contributo di licenziamento è riportato sulla denuncia UniEmens individuale, con il codice ‘M400’ (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, sezione ‘Altre Somme – A Debito’). Abbiamo predisposto anche la voce da utilizzare per gli eventuali arretrati del contributo di licenziamento, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 44/2013 (dipendenti cessati nel periodo gennaio – marzo 2013). L’importo del contributo di licenziamento arretrato viene riportato sulla denuncia UniEmens aziendale, totalizzato per posizione Inps, con il codice ‘M401’ (servizio ‘UniEmens – Aziendale’, sezione ‘Altre Somme – A Debito’). Allo scopo di facilitare l’individuazione dei casi nei quali è dovuto il contributo di licenziamento, sia corrente che arretrato, abbiamo predisposto il programma ‘CONTRLIC’, sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 ‘Stampe di controllo’). |
(acred492) |
CONTRIBUZIONE ASPI
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio e febbraio 2013 (Acred483 / Acred484 / Acred488), è stata rilasciata la gestione della contribuzione ASPI, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 140 del 14/12/12. Per quanto riguarda il contributo addizionale ASPI, è stato chiarito che devono essere applicate le riduzioni previste per tutte le assunzioni agevolate compatibili col contratto a termine. Di conseguenza, a partire dal mese di marzo, viene automaticamente ridotto il contributo addizionale, secondo le percentuali previste, nei seguenti casi:
Ricordiamo che, con i precedenti aggiornamenti, il contributo addizionale era già stato inibito nei casi in cui era prevista la stessa contribuzione degli apprendisti o la riduzione totale dei contributi. Relativamente al contributo di licenziamento, la circolare n. 44 prevede che le somme dovute per il periodo da gennaio a marzo 2013 possano essere versate, senza oneri accessori, con la denuncia relativa al mese di maggio (entro il 16 giugno, corrispondente al 3° mese successivo a quello di emanazione della circolare). Inoltre, occorre considerare che le attuali specifiche tecniche dell’UniEmens (Documento Tecnico versione 2.4 e Allegato Tecnico versione 2.4.0, entrambi del 14/03/13), non prevedono le codifiche da utilizzare per il contributo di licenziamento (M400 / M401). Di conseguenza, se il contributo di licenziamento fosse calcolato sulle buste paga di marzo e venisse versato entro il 16 aprile, potrebbe risultare impossibile inviare la denuncia UniEmens, a meno che non venisse rilasciata in tempo utile un’apposita modifica delle specifiche tecniche (sulla circolare non vi sono indicazioni a riguardo). |
(acred489) |
CONTRIBUZIONE ASPI – RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Come anticipato nell’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, abbiamo predisposto una gestione automatica del recupero del contributo addizionale ASPI, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 140 del 14/12/12. Nei casi interessati, a seguito del presente aggiornamento viene automaticamente elaborata la voce 52D (‘Recupero contributo addizionale ASPI mesi precedenti’), che provvede a recuperare l’importo del contributo già versato nei mesi pregressi. In caso di riassunzione a distanza di alcuni mesi (fino ad un massimo di 6), la stessa voce provvede anche a proporzionare l’importo da recuperare, secondo il criterio indicato nella circolare Inps sopra citata. Precisiamo che, in merito al recupero del contributo addizionale, sussistono diversi dubbi che non trovano soluzione nelle disposizioni emanate dall’Inps. A titolo di esempio, non è chiaro come ci si debba comportare nel caso in cui i rapporti di lavoro coinvolti interessino una frazione di mese, oppure quando si sono avuti due diversi rapporti a termine prima di quello a tempo indeterminato. Di conseguenza, la gestione attuale sarà soggetta ad eventuali variazioni sulla base delle indicazioni che saranno successivamente fornite dall’Inps. |
(acred488) |
CONTRIBUZIONE ASPI
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred483 del 24/01/13 e Acred484 del 29/01/13, è stata rilasciata la gestione della contribuzione ASPI (ordinaria e addizionale), secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 140 del 14/12/12. Col presente aggiornamento, anche a seguito di alcuni chiarimenti da parte dell’Inps, abbiamo provveduto a bloccare automaticamente il calcolo del contributo addizionale ASPI nei seguenti casi:
Inoltre, abbiamo predisposto la voce da utilizzare per l’eventuale recupero del contributo addizionale ASPI, nei casi previsti dalla suddetta circolare (trasformazione o assunzione a tempo indeterminato di un contratto a termine). Ricordiamo, infine, che l’Inps non ha ancora fornito le indicazioni necessarie per il calcolo ed il versamento del contributo dovuto in caso di licenziamento di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (a riguardo, vedere anche quanto riportato nell’aggiornamento Acred484 del 29/01/13). |
(acred486) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dallo stesso istituto nella circolare n. 25 del 8/02/13. |
(acred484) |
CONTRIBUZIONE ASPI – ULTERIORI VARIAZIONI
Con l’aggiornamento Acred483 del 24/01/13 è stata rilasciata la gestione della contribuzione ASPI (contributo ordinario e addizionale), secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 140 del 14/12/12. Col presente aggiornamento, viene bloccato automaticamente il contributo addizionale ASPI, in alcune situazioni nelle quali risulterebbe non dovuto. I casi nei quali viene bloccato il contributo addizionale sono i seguenti:
Occorre precisare che le suddette variazioni, per il momento, non sono confermate dalle disposizioni Inps. Nel presente aggiornamento, inoltre, abbiamo incluso una rettifica in merito agli ex-apprendisti qualificati Legge 56/87: per tali soggetti (identificati dai codici ‘56’ / ‘59’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale), erroneamente non veniva calcolato il contributo ordinario ASPI. In merito al contributo dovuto in caso di licenziamento di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, segnaliamo che, ad oggi (29/01/13), l’Inps non ha ancora fornito alcuna indicazione per quanto riguarda sia il calcolo del contributo che l’esposizione sulla denuncia UniEmens ed il conseguente versamento. |
(acred483) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – AUMENTO FAP
Con effetto dal mese di gennaio 2013, è aumentata l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende (in particolare quelle esentate dal versamento del contributo CUAF). Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12020 / 12025 / 12062 / 12079 / 12080 / 12086 / 12088 / 12092 / 12100 / 12191. Sempre dal mese di gennaio 2013, per gli operai agricoli (OTI / OTD) è aumentata dello 0,20% l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278. |
(acred483) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – CONTRIBUZIONE ASPI
Con effetto dal mese di gennaio 2013, è stata predisposta la gestione automatica della contribuzione ASPI (contributo ordinario e addizionale), secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 140 del 14/12/12. In generale, il contributo ordinario ASPI viene gestito secondo le stesse modalità adottate per il precedente contributo DS: sulle tabelle contributive Inps, il rigo relativo al contributo DS è stato sostituito dal rigo relativo al contributo ordinario ASPI; l’aliquota di tale contributo è rimasta invariata (1,61% = 1,31% + 0,30%). Inoltre, il contributo ordinario ASPI è stato riportato anche sulle tabelle contributive che non prevedevano il contributo DS: in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, sulle tabelle interessate è stato predisposto un allineamento graduale della nuova aliquota (come suggerito dalla circolare Inps n. 140 sopra citata). A partire dal mese di gennaio 2013, quindi, sulle tabelle di seguito elencate è stata aggiunta un’aliquota ASPI dello 0,32% (026% + 0,06%): 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12195 / 12198 / 12293 (soci di cooperative Dpr 602/70 e settore spettacolo). Precisiamo che, sul contributo ordinario ASPI, viene recuperata (nella misura prevista) la riduzione sulla CUAF, nei settori in cui l’aliquota CUAF non risulta sufficiente per assorbire l’intera riduzione (1,80%). Per gestire il contributo addizionale ASPI, dovuto per i contratti a termine, viene automaticamente elaborata la nuova voce 52B, visibile nel Dettaglio del cedolino (anche tale contributo rimane a carico del datore di lavoro). Inoltre, dal contributo addizionale ASPI sono escluse le seguenti categorie:
Per identificare i dipendenti che rientrano nelle tipologie sopra elencate, sono stati predisposte alcune nuove opzioni sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, come indicato al successivo punto CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - NUOVE OPZIONI Segnaliamo che il recupero del contributo addizionale ASPI, previsto in caso di trasformazione o riassunzione del contratto a termine come contratto a tempo indeterminato, sarà rilasciato con l’aggiornamento relativo al mese di febbraio. Sulla denuncia UniEmens, i contributi ASPI (ordinario + addizionale) vengono riportati nel campo Contributo della sezione Dati Retributivi (servizio UniEmens – Dipendenti), unitamente alla "normale" contribuzione Inps. |
(acred483) |
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – NUOVE OPZIONI
Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’ sono state predisposte alcune nuove opzioni, relative ai lavoratori con contratto a termine ed ai lavoratori stagionali. Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, nel campo Tipo di Contratto, sono state aggiunte le opzioni ‘Stagionali attività Dpr 1525/63’ e ‘Stagionali per avvisi comuni/Ccnl’, corrispondenti alle tipologie di lavoratori stagionali esclusi dal contributo addizionale ASPI (circolare Inps n. 140 del 14/12/12 – vedere punto ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - CONTRIBUZIONE ASPI). Sempre sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, è stata aggiunta la casella ‘Assunzione per sostituzione’, relativa alla condizione di lavoratore assunto per sostituzione di un altro lavoratore assente. Le nuove opzioni, sopra descritte, sono state predisposte anche sui servizi relativi al ‘Collocamento telematico’ ed al ‘Budget del personale’, nelle sezioni relative all’inquadramento contrattuale del dipendente. |
(acred483) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Precisiamo che, ad oggi (24/01/13), non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,07 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 45.530,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.794,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 99.034,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2013, abbiamo aggiornato i seguenti importi:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato, passato a E. 2.059,43 per gli eventi relativi all’anno 2013. |
(acred477) |
INPS – CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ DL 201/11
Sono state predisposte delle apposite voci, di seguito elencate, per gestire il contributo di solidarietà previsto dalla circolare Inps n. 99 del 18/07/12 (soggetti iscritti a gestioni previdenziali confluite nel Fpld).
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(acred459) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Con la circolare Inps n. 21 del 9/02/12 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l’anno 2012. Inoltre, con la circolare Inps n. 20 del 8/02/12, sono stati determinati i valori dei massimali da utilizzare nel calcolo della CIG, relativamente agli eventi di competenza dell’anno 2012. Anche in questo caso, gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli inclusi nell’aggiornamento di gennaio 2012 (Acred455). |
(acred459) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18008), sulla base di quanto indicato dallo stesso istituto nella circolare n. 17 del 3/02/12. |
(acred455) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – DIPENDENTI
Per quanto riguarda gli operai agricoli (OTI / OTD), l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata di 0,20 punti percentuali, con effetto dal mese di gennaio 2012. |
(acred455) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Precisiamo che, ad oggi (24/01/12), non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 45,70 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 44.204,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.684,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 96.150,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.999,45, per gli eventi relativi all’anno 2012. |
(acred421) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Con la circolare Inps n.24 del 1/02/11 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l’anno 2011. |
(acred421) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI
In allegato alla circolare Inps n.24 del 1/02/11, sono riportate le aliquote da applicare agli operai agricoli (OTI e OTD), per l’anno 2011. Le aliquote in questione risultano aumentate di 0,20 punti percentuali rispetto all’anno 2010. |
(acred419) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Precisiamo che ad oggi (25/01/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 44,41 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 93.437,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011. |
(acred419) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
Con effetto dal mese di gennaio 2011, è stata aumentata l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende, tra le quali associazioni ed enti esentati dal versamento del contributo CUAF (codice autorizzazione ‘1C’). Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12020 - 12025 -12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12100 - 12191 (alcune tabelle sono state inserite su richiesta). |
(acred397) |
MINIMALI INPS ANNO 2010
Con la circolare Inps n.16 del 2/02/10 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2010. |
(acred390) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - COLLABORATORI
Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, limitatamente ai soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 25,72% al 26,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l'aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori. |
(acred390) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Precisiamo che ad oggi (25/01/10) non sono stati ancora determinati, da parte dell'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 43,79 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.363,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.530,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull'imponibile Inps, per l'applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dall'attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 92.148,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti ai quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Nel caso in cui i valori determinati dall'Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio). E' stato aggiornato anche il valore massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sulle denunce mensili), passato a E. 1.916,22, per gli eventi relativi all'anno 2010. |
(acred362) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Con la circolare Inps n.14 del 2/02/09 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2009. |
(acred362) |
COOPERATIVE SOCIALI - IMPONIBILE CONVENZIONALE
E' stata aggiornata la tabella 12710, relativa all'imponibile convenzionale Inps delle Cooperative Sociali. In caso di applicazione dell'imponibile convenzionale, è possibile effettuare il conguaglio relativo al mese di gennaio 2009. Per attivare il conguaglio, è sufficiente indicare la voce 497 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di singolo dipendente. In tal modo, la differenza di imponibile derivante dal mese di gennaio viene automaticamente sommata all'imponibile relativo al mese di febbraio (modalità prevista al punto 12.1 della circolare Inps sopra citata). |
(acred357) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - DIPENDENTI
Con effetto dal mese di gennaio 2009, è stata aumentata dello 0,50% l'aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende, tra le quali associazioni ed enti esentati dal versamento del contributo CUAF (codice autorizzazione 1C). Le tabelle contributive interessate dall'aumento sono le seguenti: 12020 - 12025 -12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12100 - 12191 (alcune tabelle sono state inserite su richiesta degli Utenti). |
(acred357) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Precisiamo che ad oggi (26/01/09) non sono stati ancora determinati, da parte dell'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 43,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.070,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.506,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull'imponibile Inps, per l'applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dall'attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo sull'elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 91.506,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti ai quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Nel caso in cui i valori determinati dall'Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio). E' stato aggiornato anche il valore massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sul DM10), passato a E. 1.902,90, per gli eventi relativi all'anno 2009. |
(acred331) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18004), sulla base di quanto comunicato dallo stesso istituto in data 1/02/08. |
(acred331) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Con la circolare Inps n.11 del 1/02/08 sono stati determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2008. |
(acred327) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Precisiamo che ad oggi (28/01/08) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo portato il minimale giornaliero al valore di E. 42,14 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti. Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato a E. 40.765,00 annuali, corrispondenti a E. 3.397,00 mensili. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato a E. 88.670,00 annuali. Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio). Segnaliamo che è stato aggiornato anche l’importo massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (codice ‘M053’ sul DM10), passato a E. 1.843,90, per gli eventi relativi all’anno 2008. |
(acred327) |
BLOCCO CONTRIBUTI SU STRAORDINARI
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 71, legge 247/07, a partire dal 1 gennaio 2008 sono soppressi i contributi aggiuntivi sul lavoro straordinario. |
(acred321) |
INPS - CONTRIBUTO DI MATERNITA'
Per il settore credito e assicurazioni, è stata effettuata una correzione sul calcolo automatico del contributo di maternità arretrato, relativo ai mesi da luglio a settembre 2007, rilasciato con l'aggiornamento Acred320 del 23/10/07. E' necessario rielaborare le aziende del settore credito e assicurazioni (contratto 010) che sono state elaborate prima del presente aggiornamento, in modo da rideterminare gli importi indicati sul modello DM10. E' necessario ristampare anche la nota contabile, mentre non occorre, in nessun caso, riprodurre la stampa dei cedolini (bollati o meno). |
(acred320) |
INPS - CONTRIBUTO DI MATERNITA'
Sono state aggiornate le aliquote Inps relative al settore credito e assicurazioni (con l'eccezione delle aziende esattoriali), in conseguenza dell'aumento del contributo di maternità disposto dalla legge n. 127 del 3/08/07. Da parte nostra, abbiamo aggiornato le tabelle Inps relative al settore in questione (12060 / 12061 / 12064), in modo che l'aumento del contributo venga applicato automaticamente a partire dall'elaborazione del mese di ottobre. |
(acred305) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18004), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.40 del 16/02/07. |
(acred305) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Con la circolare Inps n.34 del 6/02/07 sono stati determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2007. |
(acred301) |
ELENCO APPRENDISTI E MEDIA DIPENDENTI
Prima di elaborare il mese di gennaio 2007, è necessario inserire alcune informazioni aggiuntive per quanto riguarda gli apprendisti, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n.22 del 23/01/07. Ulteriori informazioni in merito alle nuove aliquote contributive degli apprendisti, sono riportate al successivo punto 3.1. Per poter gestire correttamente gli apprendisti in forza nel mese di gennaio, abbiamo predisposto un'apposita stampa sulla procedura Stampe Accessorie: lanciare il programma 'MEDIAAPP', presente nell'elenco programmi disponibili al punto 1.3 ('Stampe di Controllo'), indicando come Data Inizio '01-01-2006' e Data Fine '31-12-2006'. Viene prodotta la stampa 'media-apprendisti', nella quale sono riportate tutte le aziende gestite con l'indicazione della media dei dipendenti in forza nell'anno precedente (2006). Tramite un'opzione disponibile al lancio del programma, è possibile riportare sulla stampa l'elenco di tutti i soggetti considerati nel conteggio della media, con l'indicazione della percentuale derivante dal regime orario (100% per il full-time) ed il corrispondente numero di giorni utili. Relativamente al conteggio dei giorni, precisiamo che si tratta del numero di giorni di calendario in cui il dipendente è stato in forza presso l'azienda, con un tipo di rapporto utile ai fini della media (sono esclusi gli apprendisti e alcune assunzioni agevolate). Sulla stampa 'media-apprendisti' sono inoltre elencati tutti gli apprendisti in forza nel mese di gennaio 2007. Precisiamo che i codici relativi al tipo di apprendistato e all'eventuale aliquota ridotta devono essere inseriti effettuando una storicizzazione in data 01/01/2007 (o successiva per i nuovi assunti). |
(acred301) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – DIPENDENTI
Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti), secondo quanto indicato nelle circolari Inps n.22 del 23/01/07 e n.23 del 24/01/07. Le tabelle contributive sono state aggiornate riportando l'aumento dello 0,30% sull'aliquota FAP a carico del dipendente, compresi gli apprendisti, con effetto a partire dal mese di gennaio 2007. Il suddetto aumento viene quindi applicato automaticamente su tutte le buste paga elaborate. Sempre con effetto dal mese di gennaio 2007, è stata aumentata dello 0,50% l'aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende, tra le quali associazioni ed enti esentati dal versamento del contributo CUAF (codice autorizzazione 1C). Le tabelle contributive interessate dall'aumento sono le seguenti: 12020 - 12025 -12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12100 - 12191 (alcune tabelle sono state inserite su richiesta degli Utenti). Per quanto riguarda gli apprendisti, precisiamo che la nuova aliquota a carico del datore di lavoro (10%) non figura sulle tabelle contributive Inps, sulle quali è riportata la sola aliquota a carico del dipendente (5,84%). E' stato inoltre previsto il recupero del contributo relativo al fondo di garanzia del Tfr (0,20% oppure 0,40%), per i soggetti che versano già le quote di Tfr ai fondi di previdenza complementare. Attenzione: La variazione automatica delle aliquote contributive non ha effetto nel caso in cui, sul servizio Voci Fisse, siano state inserite le voci 521 (contributi Inps complessivi) e/o 527 (contributi Inps a carico del dipendente), con una particolare aliquota nel campo Quantità. In tal caso, per ottenere la variazione occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/07, cancellando le voci in questione (se possibile) oppure modificando le aliquote nel campo Quantità. |
(acred301) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Segnaliamo che ad oggi (29/01/07), non sono stati ancora determinati, dall'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo portato il minimale giornaliero al valore di E. 41,43 (il minimale orario dei part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione è applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti. Segnaliamo che, per il momento, l'imponibile convenzionale delle cooperative sociali (tabella 12700) è rimasto inalterato, in attesa di disposizioni da parte dell'Inps. |
(acred298) |
MODELLO DM10 - NUOVE CODIFICHE
Sul modello DM10 è stata predisposta la gestione di alcuni nuovi codici, mentre alcuni codici preesistenti hanno subito delle modifiche. Di seguito sono elencate tutte le variazioni apportate alla stampa e all'invio telematico del DM10.
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(acred290) |
INPS : RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 1%
E' stata predisposta la riduzione contributiva 1% per le aziende esonerate dal versamento del contributo CUAF, spettante in seguito alle precisazioni riportate nella circolare Inps n.73 del 19/05/06, che hanno invalidato le precedenti disposizioni, relative alla stessa tipologia di aziende, riportate nella circolare Inps n.3 del 5/01/06. Il recupero della riduzione contributiva relativa al periodo gennaio - giugno 2006 viene effettuato automaticamente, per i dipendenti in forza nel mese di luglio. A tale scopo, sulle sole ditte interessate dal recupero, occorre impostare la voce 825 nel servizio 'Voci Fisse' a livello di ditta (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps'), barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Il recupero così calcolato viene riportato sul modello DM10, nel quadro 'D', con il codice 'L214'. Attenzione: La circolare Inps n.73/2006 chiarisce che la riduzione contributiva 1% NON spetta agli Enti Pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF. Di conseguenza, a partire dal mese di luglio, per gestire le buste paga degli enti in questione occorre impostare sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, le voci relative alla riduzione contributiva (581 - 582 - 583 - 584) barrando le caselle 'Blocco Voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'. |
(acred288) |
INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 1%
Per quanto riguarda le aziende esonerate dal versamento del contributo CUAF (associazioni, partiti, ecc.), la riduzione contributiva 1%, spettante in seguito alla circolare Inps n.73 del 19/05/06, verrà applicata automaticamente a partire dal mese di luglio. Segnaliamo che, ad oggi, sul sito dell'Inps non sono state aggiornate le tabelle delle aliquote contributive, tramite le quali possiamo verificare la correttezza dell'aliquota da applicare per le aziende in questione. |
(acred286) |
EDILIZIA - SGRAVIO CONTRIBUTIVO INPS
Con l'elaborazione del mese di maggio, è possibile effettuare il recupero dello sgravio contributivo Inps, spettante per il settore edile relativamente all'anno 2005, secondo le disposizioni riportate nella circolare Inps n.61 del 21/04/06. |
(acred286) |
INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 1%
Ricordiamo che, a partire dal mese di gennaio 2006, le aziende beneficiano di una riduzione contributiva nella misura del 1%, gestita automaticamente dalla nostra procedura (aggiornamento 'Acred274'). |
(acred277) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Con la circolare Inps n.18 del 8/02/06 sono stati determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2006. |
(acred277) |
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18004), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.19 del 8/02/06. |
(acred274) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Segnaliamo che ad oggi (26/01/06), non risultano ancora determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici. |
(acred274) |
NETTIZZAZIONE E RIDUZIONE CONTRIBUTI
Secondo quanto previsto nella circolare Inps n. 115 del 10/11/05, a partire dal mese di gennaio 2006 i contributi devono essere esposti, nel quadro B-C del modello DM10, al netto dei recuperi derivanti dalla riduzione CUAF ex art.120 legge 388/2000. Fino ad oggi, tali recuperi venivano esposti nel quadro D con i codici R600 / R601 / R602 / R603. Dallo stesso mese di gennaio 2006, ai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo CUAF (anche quando il contributo risulta azzerato dalla riduzione ex art.120 legge 388/2000), spetta un'ulteriore riduzione nella misura del 1%. Precisiamo che sulle tabelle contributive Inps utilizzate dalla procedura Paghe (visibili sul servizio 'Accessori - Tabelle'), figurano tuttora le aliquote al lordo di tutte le riduzioni contributive sopra descritte: in tal modo, è sempre possibile conoscere le aliquote dei contributi "dovuti" dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli stessi contributi risultino azzerati per effetto di una riduzione (CUAF) o di una agevolazione (CFL, ecc.). Sulla procedura Paghe, la conoscenza delle suddette aliquote è necessaria per poter effettuare diverse gestioni automatiche. |
(paghe158) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Segnaliamo che ad oggi (26/1/05), non risultano ancora determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici. |
(paghe158) |
GESTIONE INPS : ALTRE VARIAZIONI
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(paghe155) |
BONUS PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
E' stata predisposta la gestione del "bonus" per il posticipo del pensionamento, previsto dalla Legge n.243 del 23/8/04, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n.150 del 11/11/04. Nel caso in cui il bonus venga attivato in un mese successivo, rispetto al conseguimento del diritto da parte del dipendente, è possibile effettuare automaticamente il recupero dei contributi trattenuti e versati nei mesi precedenti. Sul modello DM10, il bonus relativo al mese corrente viene gestito semplicemente riportando i soli contributi, a carico della ditta o del dipendente, che continuano ad essere versati all'Inps. A tal fine, i dipendenti interessati dal bonus vengono evidenziati nel quadro 'B/C' utilizzando il codice tipo rapporto '80' (codici rigo: '180' operai full-time, '280' impiegati full-time, 'O80' operai part-time, 'Y80' impiegati part-time, ecc.). Nel quadro carattere, viene eventualmente aggiunto il codice 'M' in presenza di retribuzioni ridotte per malattia o altre assenze indennizzate. Sono stati previsti anche i codici relativi ai dirigenti ('380' / '380P') e ai viaggiatori e piazzisti ('880' / '880P'). |
(paghe155) |
Con decorrenza dal mese di novembre, sulla tabella contributiva 12061, relativa al settore Credito e Assicurazioni, sono state modificate le aliquote relative agli operai, eliminando il contributo di Malattia. |
(paghe148) |
GESTIONE CONTRATTI DI INSERIMENTO
E' possibile gestire i contratti di inserimento, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 51 del 16/3/04. Nel campo Situazione Contributiva sono disponibili i codici corrispondenti alle varie situazioni per le quali è possibile stipulare un contratto di inserimento, classificate dall'Inps in sei diverse categorie (dalla 'A' alla 'F'). Sul modello DM10, il codice sul quale vengono riportati i contributi dei contratti di inserimento è dato dalla combinazione della Qualifica (operaio o impiegato), della categoria indicata nel campo Situazione Contributiva (da 'A' ad 'F') e della riduzione contributiva presente nel campo Ulteriori Specifiche (da '1' a '4'). Il codice viene completato normalmente con il carattere '0' oppure 'M', secondo le stesse modalità seguite per tutte le altre tipologie di dipendenti. |
(paghe144) |
INPS : IMPONIBILI CONVENZIONALI COOPERATIVE
Sono stati aggiornati i valori degli imponibili convenzionali Inps da adottare per le Cooperative Sociali (tabella 12700) e per le Cooperative Dpr 602/70 (tabella 12702 - imponibile relativo alle contribuzioni minori), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.21 del 3/2/2004. |
(paghe144) |
INPS : CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI
Sono stati aggiornati i valori dei contributi Inps relativi ai Lavoratori Domestici, sulle tabelle 18001 (orario oltre 24 ore settimanali) – 18002 (orario fino a 24 ore settimanali) – 18003 (oltre 24 ore senza Cuaf) – 18004 (fino a 24 ore senza Cuaf). |
(paghe144) |
INPS : TRATTAMENTO PERMESSI OPERAI EDILI
A partire dal mese di febbraio, il trattamento previsto dall'Inps per le giornate di ferie usufruite dagli operai (voce 780), è stato esteso anche alle giornate di assenza coperte dai permessi contrattuali, gestiti tramite la voce 781. Entrambe le voci si trovano, nell'elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 2 - 'Straordinari e Voci Contrattuali'. |
(paghe141) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS
Segnaliamo che ad oggi (26/01/2004), non risultano ancora determinati i minimali contributivi, il contributo fisso settimanale ed il limite di imponibile oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo del 1%. ATTENZIONE : Ricordiamo che è necessario variare le aliquote Inps dei collaboratori coordinati e continuativi, nei casi previsti dalla normativa. In particolare, nel caso in cui la precedente aliquota sia stata inserita sul servizio Voci Fisse, occorrerà effettuare una storicizzazione in data 1/01/2004, per inserire la nuova aliquota da applicare nell’anno 2004. |
(paghe131) |
TABELLE CONTRIBUTIVE INPS
Sono state predisposte le tabelle delle aliquote contributive Inps relative ai dipendenti extracomunitari stagionali. |
(paghe123) |
MININALI INPS ANNO 2003
La circolare Inps n. 26 del 6/2/2003 ha stabilito i valori dei minimali da adottare per l'anno 2003. |
(paghe121) |
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI
Segnaliamo che ad oggi (27/1/2003), non risultano ancora determinati i minimali contributivi, il contributo fisso settimanale ed il limite di imponibile oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo del 1%. |
(paghe121) |
AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
Sulla base della circolare Inps n. 103 del 15/5/1996, il contributo Fap di diversi settori (per i quali era prevista un’aliquota ridotta) subisce un aumento di 0,50 punti percentuali a partire da gennaio 2003. |
(paghe119) |
CASSA EDILE : AGGIORNAMENTO ALIQUOTE
Sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile, relativamente alla provincia di Pisa. Le nuove aliquote sono state riportate sulla tabella 17001, in data 1/12/2002. |
(paghe105) |
INPS : MINIMALI – MASSIMALI – CONTRIBUTI SETTIMANALI
Sulla base della circolare Inps n.36 del 8/2/2002, sono stati aggiornati i valori dei minimali (tabella 12004) e dei contributi fissi settimanali (tabella 12006). E stato modificato anche il limite imponibile per il contributo aggiuntivo del 1% ed il massimale annuo della base contributiva, valido anche per i collaboratori coordinati e continuativi. |
(paghe103) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
Per quanto riguarda le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, dal mese di gennaio 2002 non risulta più dovuta la contribuzione per CIG e Mobilità. Dal momento che sembra molto probabile una proroga, non abbiamo modificato la tabella contributiva in questione (codice tabella 12091). E’ comunque possibile applicare la normale aliquota contributiva per le aziende interessate, semplicemente agganciando la tabella 12071 ("Contributi Inps – non iscritti Ivs") in sostituzione della tabella 12091. |
(paghe103) |
AGGIORNAMENTO TABELLE INPS
In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, abbiamo aggiornato il contributo fisso settimanale degli apprendisti (tabella 12006) con i seguenti valori : senza quota Inail Euro 2,66 – compresa quota Inail Euro 2,75. |
(paghe101) |
MINIMALE CONTRIBUTIVO INPS
Relativamente alla gestione Inps, segnaliamo che ad oggi (23/1/2002), non risultano ancora determinati i minimali contributivi, il contributo fisso settimanale ed il limite di imponibile oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo del 1%. |
(paghe098) |
INPS: SGRAVIO TOTALE DECENNALE
A partire dal mese di dicembre 2001, risulta decaduto lo sgravio totale decennale per il Mezzogiorno, derivante dalla Legge 183/76. Di conseguenza, abbiamo provveduto a bloccare automaticamente il calcolo dello sgravio in questione (voce 890), con decorrenza 1/12/2001, in modo tale che non sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente. |
(paghe094) |
RIDUZIONE CONTRIBUTICA CODICE '69'
E' stata inserita una nuova agevolazione contributiva, corrispondente al codice Inps '69' (circolare Inps n.85 del 9/4/2001). Le disposizioni Inps prevedono tre diverse percentuali di riduzione dei contributi per il caso in questione. Di conseguenza, nel campo Situazione Contributiva (servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente), abbiamo previsto il codice '69' corrispondente alla riduzione del 100%, '70' corrispondente alla riduzione del 50%, '71' corrispondente alla riduzione del 40%. Sul modello DM10, il dipendente viene in ogni caso riportato nel quadro B/C sui codici '169' - '269' - 'O69' - 'Y69' - '869', oltre ai contributi fissi 'S140' - 'S150' in caso di riduzione del 100%. Nel quadro D, i codici di recupero contributivo variano in base alla percentuale di riduzione : 'L900' per il 100%, 'L950' per il 50%, 'L940' per il 40%. |
(paghe094) |
CONTRIBUTO DI MOBILITA'
Sono state predisposte le voci da utilizzare per il versamento del contributo di Mobilità (circolare Inps n.132 del 14/6/1999 e n.273 del 27/11/1992). Si tratta delle nuove voci 971 e 972 , riportate nell'Elenco delle Voci al paragrafo 5.2 (Contributi Inps). Gli importi corrispondenti vengono esposti nel quadro B/C del modello DM10, con i codici 'M000' e 'M001', mentre sulla nota contabile vengono evidenziati nel campo 'Altri Contributi' del Dettaglio. |
(paghe091) |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Sulla base delle richieste pervenuteci, sono state inserite alcune nuove agevolazioni contributive, corrispondenti ai codici Inps '46' (circolare Inps n.174 del 31/7/97) e '65' (circolare Inps n.85 del 9/4/01). |
(paghe091) |
ASPETTATIVA LEGGE 388/2000
E' possibile gestire l'aspettativa prevista dall'art.80, comma 2, della Legge 388/2000 (genitori o parenti di disabili gravi), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.64 del 15/3/2001. |
(paghe086) |
ALIQUOTE INPS : RIDUZIONE CUAF
Come segnalato nel precedente aggiornamento 'Paghe083', la legge 388/2000 prevede una riduzione di 0,8 punti percentuali sul contributo Cuaf, a partire dal mese di febbraio 2001. Nel caso in cui il contributo Cuaf sia dovuto in misura inferiore alla riduzione spettante, devono essere ridotti altri contributi, diversi dal fondo pensione, per complessivi 0,4 punti percentuali, verificando di non superare la riduzione massima complessiva di 0,8 punti. A partire dall'elaborazione del mese di marzo 2001, vengono quindi calcolate automaticamente le riduzioni contributive, facendo riferimento alle aliquote applicate ad ogni singolo dipendente. · voce 582 - riduzione sul contributo Maternità, codice 'R601' sul DM10; · voce 583 - riduzione sul contributo Disoccupazione, codice 'R602' sul DM10; · voce 584 - riduzione sui contributi Fondo Garanzia Tfr / Cassa Integrazione / Malattia, codice 'R603' sul DM10. Su ciascuna delle voci sopra indicate, viene riportata la percentuale corrispondente alla riduzione nel campo Quantità, ed il relativo recupero di contributi nel campo Importo Totale. Precisiamo che la voce 581 (riduzione Cuaf) prevederà un'aliquota massima dello 0,8%, arrivando comunque fino a concorrenza del contributo Cuaf presente sulla tabella contributiva adottata. Le altre voci verranno calcolate solo nel caso in cui sulla voce 581 non sia possibile recuperare tale valore massimo, a causa di un contributo Cuaf dovuto in misura ridotta (ad esempio per le aziende artigiane o commerciali con titolari iscritti Ivs). In questo caso verranno elaborate, secondo il seguente ordine, le voci 582 (Maternità), 583 (Disoccupazione) e 584 (altri contributi), sempre sulla base delle aliquote Inps adottate, fino ad arrivare ad una riduzione complessiva dello 0,4% e comunque fino al raggiungimento del recupero massimo dello 0,8% (comprendendo anche la voce 581). Con l'elaborazione del mese di marzo, viene inoltre effettuato il recupero delle riduzioni sulla Cuaf e sugli altri contributi, relative al mese di febbraio, secondo le modalità previste dalla circolare Inps. Facciamo presente che tutte le modifiche sopra descritte hanno effetto soltanto sui contributi a carico del datore di lavoro, e non influiscono in alcun modo con le ritenute Inps che figurano in busta paga. In ogni caso, è necessario rielaborare i cedolini del mese di marzo nel caso in cui siano stati elaborati prima dello scarico del presente aggiornamento, utilizzando a tale scopo la normale procedura di Elaborazione Mensile (non deve essere usata la procedura di Rielaborazione presente sul menù Amministratore Paghe). |
(paghe083) |
MINIMALI E ALIQUOTE INPS
Confermiamo la correttezza delle tabelle contributive Inps, inviate con l'aggiornamento 'Paghe081' ('Minimali contributivi Inps' e ' Aliquote contributive Inps') ed utilizzate per l'elaborazione del mese di gennaio 2001. I valori del minimale, del contributo fisso settimanale e delle aliquote soggette a variazione dal 1/1/2001, coincidono con quelli ufficiali indicati nelle circolari Inps n. 33 del 8/2/2001 e n. 35 del 15/2/2001. |
(paghe083) |
ALIQUOTE INPS : ULTERIORI MODIFICHE
Secondo quanto disposto dalla Legge 388/2000 (finanziaria 2001), a partire dal mese di febbraio 2001 il contributo Cuaf deve essere ridotto di 0,8 punti percentuali. Nel caso in cui il contributo sia dovuto in misura inferiore alla riduzione spettante, devono essere diminuiti i contributi di disoccupazione e maternità per complessivi 0,4 punti percentuali, verificando di non superare la riduzione massima di 0,8 punti (compreso il contributo Cuaf). |
(paghe081) |
MINIMALI CONTRIBUTIVI INPS
In assenza di specifiche disposizioni da parte degli Enti competenti, le tabelle 12004 (minimali Inps), 13001 (mininali Inail) e 12006 (contributo fisso settimanale Inps) sono state aggiornate con valori NON ufficiali, calcolati sulla base dell'importo minimo di pensione e dell'indice Istat relativo all'anno 2000. Consigliamo agli Utenti di controllare i valori riportati sulle tabelle sopra segnalate, in quanto non possiamo garantire che coincidano con quelli ufficiali che verranno stabiliti dall'Inps. A titolo di esempio, il minimale giornaliero da applicare ad operai ed impiegati dei settori industria, artigianato, credito e commercio, è stato impostato a L. 70.333. |
(paghe081) |
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
Sulla base della circolare Inps n.103 del 15/5/1996, il contributo Fap di diverse categorie (per le quali era prevista un'aliquota ridotta) subisce un aumento di 0,50 punti percentuali a partire da gennaio 2001. |