TFR: FONDO TESORERIA

Gennaio 2022
(acred812)
FONDO TESORERIA

Per l’anno 2022, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 4,36% (valore non ancora ufficializzato da parte dell’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2022, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2021. A tale scopo, l’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio viene riportata sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2021, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2022 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione di gennaio 2022, sia l’imposta sulla rivalutazione dell’anno 2021. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2021
(acred785)
FONDO TESORERIA

Per l’anno 2021, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 1,50% (non ancora ufficializzato dall’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2021, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2020. A tale scopo, l’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio viene riportata sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2020, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2021 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione di gennaio 2021, sia l’imposta sulla rivalutazione dell’anno 2020. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2020
(acred743)
FONDO TESORERIA

Per l’anno 2020, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 1,79% (non ancora ufficializzato dall’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2020, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2019. A tale scopo, l’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio viene riportata sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2019, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2020 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione di gennaio 2020, sia l’imposta sulla rivalutazione dell’anno 2019. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2019
(acred710)
FONDO TESORERIA

Per l’anno 2019, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 2,24% (non ancora ufficializzato dall’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2019, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2018. A tale scopo, l’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio viene riportata sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2018, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2019 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione di gennaio 2019, sia l’imposta sulla rivalutazione dell’anno 2018. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2018
(acred677)
FONDO TESORERIA

Per l’anno 2018, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 2,09% (non ancora ufficializzato dall’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2018, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2017. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2017, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2018 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2018, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione dell’anno 2017. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2017
(acred632)
FONDO TESORERIA

Per l’anno 2017, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 1,80% (non ancora ufficializzato dall’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2017, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2016. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2016, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti Acred334 del 28/03/08 e Acred390 del 26/01/10).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2017 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2017, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione dell’anno 2016. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2016
(acred594)
FONDO TESORERIA

Anche per l’anno 2016, il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse, corrisponde a 1,50% (non ancora ufficializzato dall’Inps).

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2016, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2015. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2015, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti Acred334 del 28/03/08 e Acred390 del 26/01/10).
Ricordiamo inoltre che, in caso di erogazione del Tfr per una cessazione del rapporto occorsa nel mese di gennaio 2016 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2016, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione dell’anno 2015. Nel dettaglio del cedolino (per i soli mesi di gennaio e febbraio), la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B.

Gennaio 2015
(acred555)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal mese di gennaio 2015, è stato aggiornato il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse: il nuovo valore del tasso (non ufficializzato dall’Inps) corrisponde a 1,50%.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2015, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2014. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2014, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti Acred334 del 28/03/08 e Acred390 del 26/01/10).
Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2014 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2015, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione dell’anno 2014. Nel dettaglio del cedolino, la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B (nei soli mesi di gennaio o febbraio dell’anno successivo).

Gennaio 2014
(acred519)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ stata aggiornata l’aliquota relativa all’esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.
Ricordiamo che l’esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia UniEMens. La misura dell’esonero, dal mese di gennaio 2014, è stata aumentata allo 0,28% sull’imponibile Inps.
Dallo stesso mese di gennaio, è stato aggiornato il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse: il nuovo valore del tasso (non ufficializzato dall’Inps) corrisponde a 1,92%.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2014, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2013. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2013, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti Acred334 del 28/03/08 e Acred390 del 26/01/10).
Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2014 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2014, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione dell’anno 2013. Nel dettaglio del cedolino, la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B (nei soli mesi di gennaio o febbraio dell’anno successivo).

Maggio 2013
(acred497)
DECONTRIBUZIONE – FONDO TESORERIA

Per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria e che hanno usufruito della decontribuzione nell’anno 2012, occorre effettuare il conguaglio del contributo dello 0,50% sul Tfr, secondo quanto previsto dall’Inps nel messaggio n. 3678 del 1/03/13 e nella circolare n. 151 del 28/12/12.

Il conguaglio può essere effettuato con l’elaborazione del mese di maggio 2013, utilizzando le seguenti voci:

  • Voce 69N – occorre indicare l’imponibile interessato dalla decontribuzione (campo Importo Unitario); su tale valore viene calcolato il contributo dello 0,50% (ridotto in caso di agevolazione contributiva); il contributo così calcolato va a reintegrare il Tfr, sommandosi alla quota maturata nel mese (voce 705);
  • Voce 70T – attiva il versamento, al Fondo Tesoreria, del contributo calcolato tramite la voce 69N (eventualmente decurtato della percentuale destinata alla previdenza complementare); l’importo da versare viene riportato sul codice ‘CF03’, previsto sul servizio UniEmens – Tfr, sezione Fondo Tesoreria.

Le voci sopra descritte si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’ e possono essere inserite sui singoli dipendenti interessati, in corrispondenza del mese di maggio 2013.
Sulla voce 70T è possibile indicare il periodo (riportato nel campo Competenza) da indicare sulla denuncia UniEmens; il dato in questione, tuttavia, risulta essere non obbligatorio per il programma di controllo dell’UniEmens.
Precisiamo che la voce 69N può essere utilizzata (a discrezione dell’Utente) per reintegrare il Tfr maturato anche in assenza dell’obbligo di versamento dello stesso Tfr al Fondo Tesoreria.
Sulla nota contabile, entrambe le voci sono evidenziate su un apposito rigo, aggiunto nella sezione ‘Dettaglio’.

Gennaio 2013
(acred483)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ stata aggiornata l’aliquota relativa all’esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.
Ricordiamo che l’esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia UniEMens. La misura dell’esonero, dal mese di gennaio 2013, è stata aumentata allo 0,27% sull’imponibile Inps.
Dallo stesso mese di gennaio, è stato aggiornato il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse: il nuovo valore del tasso (non ufficializzato dall’Inps) corrisponde a 3,30%.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2013, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2012. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2012, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti Acred334 del 28/03/08 e Acred390 del 26/01/10).
Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2013 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2013, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione di fine anno 2012. Nel dettaglio del cedolino, la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B (nei soli mesi di gennaio o febbraio dell’anno successivo).

Gennaio 2012
(acred455)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ stata aggiornata l’aliquota relativa all’esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.
Ricordiamo che l’esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia UniEMens. La misura dell’esonero, dal mese di gennaio 2012, è stata aumentata allo 0,26% sull’imponibile Inps.
Dallo stesso mese di gennaio, è stato aggiornato il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse: il nuovo valore del tasso (non ufficializzato dall’Inps) corrisponde a 3,88%.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, facciamo presente che la rivalutazione e l’imposta sostitutiva vengono gestite secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2012, viene automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2011. A tale scopo, il valore dell’imposta relativa ai dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio, viene indicato sul codice ‘PF30’ (denuncia Aziendale – sezione Fondo Tesoreria); lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2011, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti Acred334 del 28/03/08 e Acred390 del 26/01/10).
Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2012 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2012, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione di fine anno 2011. Nel dettaglio del cedolino, la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B (nei soli mesi di gennaio o febbraio dell’anno successivo).

Gennaio 2011
(acred419)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ stata aggiornata l’aliquota relativa all’esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.
Ricordiamo che l’esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia UniEMens. La misura dell’esonero, dal mese di gennaio 2011, è stata aggiornata allo 0,25% sull’imponibile Inps.
Dallo stesso mese di gennaio, è stato aggiornato il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria, in caso di versamento delle quote pregresse: il nuovo valore del tasso (non ufficializzato dall’Inps) corrisponde a 2,93%.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, segnaliamo che la gestione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva non è variata rispetto all’anno precedente: con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2011, verrà automaticamente recuperata l’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2010. A tale scopo, sul codice ‘PF30’ sarà indicato il valore dell’imposta relativa ai soli dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio; ricordiamo che lo stesso codice ‘PF30’ è stato utilizzato, nel corso dell’anno 2010, per recuperare l’imposta sostitutiva relativa ai rapporti cessati (aggiornamenti di marzo 2008 Acred334 e gennaio 2010 Acred390).
Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2011 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese viene recuperata sia l’imposta sulla rivalutazione relativa al mese di gennaio 2011, sia l’imposta derivante dalla rivalutazione di fine anno 2010. Nel dettaglio del cedolino, la rivalutazione e l’imposta sostitutiva relative all’anno corrente sono riportate sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l’imposta relative all’anno precedente sono si trovano sulla voce 71B (nei soli mesi di gennaio o febbraio dell’anno successivo).

Gennaio 2010
(acred390)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E' stata aggiornata l'aliquota relativa all'esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall'Inps.
Ricordiamo che l'esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia mensile (UniEMens dall'anno 2010), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n.4 del 14/01/08 (aggiornamento di gennaio 2008 - Acred327). La misura dell'esonero, dal mese di gennaio 2010, è stata aggiornata allo 0,23% sull'imponibile Inps.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, segnaliamo che, con la denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2010, verrà automaticamente recuperata l'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di fine anno 2009. A tale scopo, sul codice 'PF30' verrà indicato il valore dell'imposta relativa ai soli dipendenti ancora in forza nel mese di febbraio 2010; ricordiamo che lo stesso codice 'PF30' è stato utilizzato sul modello DM10, nel corso dell'anno 2009, per recuperare l'imposta relativa ai rapporti cessati (aggiornamento di marzo 2008 - Acred334).
Segnaliamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2010 (successivamente al giorno 15), sulla denuncia UniEmens dello stesso mese verrà recuperata, per il soggetto interessato, sia l'imposta sulla rivalutazione di gennaio 2010, sia l'imposta derivante dalla rivalutazione di fine anno 2009. Ricordiamo che la rivalutazione e l'imposta sostitutiva relative all'anno corrente sono visibili, nel dettaglio del cedolino, sulla voce 71A, mentre la rivalutazione e l'imposta relative all'anno precedente sono riportate sulla voce 71B (nei soli mesi di gennaio o febbraio).

Febbraio 2009
(acred362)
INTERESSI FONDO TESORERIA INPS

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, in aggiunta a quanto comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di gennaio 2009 (Acred357), segnaliamo che è stato aggiornato il tasso utilizzato per il calcolo degli interessi dovuti al Fondo, in caso di versamento delle quote pregresse nel corso dell'anno 2009.
Il nuovo valore del tasso corrisponde a 3,03%, come indicato nel messaggio Inps n.3506 del 12/02/09.

Gennaio 2009
(acred357)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E' stata aggiornata l'aliquota relativa all'esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall'Inps.
Ricordiamo che l'esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sul modello DM10, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n.4 del 14/01/08 (aggiornamento di gennaio 2008 - Acred327).
La misura dell'esonero, dal mese di gennaio 2009, è stata aggiornata allo 0,21% sull'imponibile Inps.

Per quanto riguarda il Fondo Tesoreria, segnaliamo che, con il DM10 relativo al mese di febbraio 2009, verrà recuperata automaticamente l'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di fine anno 2008. A tale scopo, sul codice 'PF30' verrà indicato il valore dell'imposta relativa ai soli dipendenti ancora in forza; ricordiamo che lo stesso codice è stato utilizzato, nel corso dell'anno, per recuperare l'imposta relativa ai rapporti cessati (aggiornamento di marzo 2008 - Acred334).
Segnaliamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio 2009, sul DM10 dello stesso mese viene recuperata, per il soggetto in questione, sia l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell'anno 2009, sia l'imposta relativa alla rivalutazione di fine anno 2008. A scopo di controllo, comunichiamo che la rivalutazione relativa all'anno precedente e la corrispondente imposta sostitutiva sono visibili nel dettaglio del cedolino (gennaio o febbraio) sulla voce 71B.

Marzo 2008
(acred334)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono stati predisposti alcuni nuovi codici da indicare sul modello DM10, in merito alla gestione del Fondo Tesoreria e della previdenza complementare, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n.5859 del 7/03/08.

In particolare, è stato predisposto il nuovo codice 'PF30', da utilizzare per il conguaglio dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria. Il codice in questione viene riportato automaticamente sul DM10 relativo al mese di erogazione del Tfr, in caso di cessazione del rapporto (come precisato nel messaggio Inps). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato "alla fine dell'anno" per recuperare l'imposta sostitutiva relativa ai dipendenti in forza (non è stato definito su quale mese debba essere conguagliata l'imposta sostituiva calcolata a fine anno).
Precisiamo che sul codice 'PF30' viene indicata l'imposta sostitutiva calcolata tramite la voce 71A, riportata nel campo Importo Unitario della stessa voce (vedere aggiornamento di gennaio 2008 - Acred327).

Sono stati inoltre predisposti i codici 'TF15' e 'TF16', utilizzati per conguagliare gli importi arretrati relativi all'esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria (vedere aggiornamento di gennaio 2008 - Acred327).
Ricordiamo che gli importi arretrati dell'esonero in questione vengono calcolati automaticamente e riportati nel campo Importo Unitario della voce 827 (Fondo Tesoreria) oppure della voce 828 (previdenza complementare).

Precisiamo, infine, che il messaggio Inps n.5859 ha indicato il tasso da utilizzare, nell'anno 2008, per il calcolo degli interessi dovuti sulle quote di Tfr pregresse versate al Fondo Tesoreria. Il nuovo valore del tasso (3,48%) era stato incluso nell'aggiornamento di gennaio 2008 (Acred327) e risulta quindi confermato dal messaggio Inps sopra citato.

Gennaio 2008
(acred327)
FONDO TESORERIA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ stata predisposta la gestione automatica dell’esonero contributivo previsto dal D.L. n.203/05, spettante in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.
L’esonero in questione viene automaticamente calcolato e riportato sul modello DM10, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n.4 del 14/01/08. In particolare, precisiamo che vengono adottati gli stessi criteri utilizzati per calcolare l’esonero del contributo al fondo di garanzia del Tfr (aggiornamento di giugno 2007 – Acred313).
Il valore del nuovo esonero corrisponde allo 0,19% sull’imponibile Inps (in caso di versamento totale del Tfr).
Le voci utilizzate per la gestione del nuovo esonero sono le seguenti:

  • 827 in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, riportata sul modello DM10 con il codice ‘TF14’;
  • 828 in caso di versamento del Tfr alla previdenza complementare, riportata sul DM10 con il codice ‘TF13’.

Precisiamo che, al momento della scelta della destinazione del Tfr, viene recuperato automaticamente l’eventuale esonero relativo ai mesi precedenti, analogamente a quanto avviene per il recupero del contributo al fondo di garanzia del Tfr. L’importo dell’esonero relativo ai mesi pregressi viene riportato, sul modello DM10, con lo stesso codice dell’esonero corrente, come indicato nella circolare Inps sopra citata.

Per quanto riguarda il Tfr dovuto al FONDO TESORERIA, a partire dall’anno 2008 sono disponibili le seguenti gestioni:

  • Recupero e versamento automatico delle quote di Tfr maturate nell’anno precedente, in caso di scelta della destinazione del Tfr avvenuta nel mese di dicembre 2007 (in quanto il versamento inizia nel mese successivo a quello della scelta), oppure in caso di scelta avvenuta nell’anno 2008 per un dipendente assunto entro il 31/12/07. Precisiamo che il Tfr da versare al Fondo Tesoreria, per la parte relativa all’anno precedente, viene stornato dal fondo accantonato in azienda: è stato quindi previsto un apposito movimento contabile per indicare tale versamento, distinto da quello relativo alle quote di Tfr maturate nell’anno corrente. Per quanto riguarda, invece, l’esposizione sul modello DM10 e sulla denuncia EMens, le quote arretrate relative all’anno precedente vengono cumulate con quelle relative all’anno corrente (da parte dell’Inps non è stata prevista alcuna distinzione in tal senso). A scopo di controllo, segnaliamo che il Tfr recuperato dal fondo dell’anno precedente viene riportato sulla nuova voce 70A, visibile nel Dettaglio del cedolino.

  • Calcolo degli interessi dovuti al Fondo Tesoreria utilizzando il nuovo tasso del 3,48%, per quanto riguarda le quote pregresse di Tfr versate nell’anno 2008 (sostituisce il tasso del 2,74% applicato nell’anno 2007). A scopo di controllo, precisiamo che il valore degli interessi viene riportato nel campo Quantità delle voci 709 e 70A.

  • Rivalutazione del Tfr versato al Fondo Tesoreria, per la parte di competenza dell’anno precedente (compreso l’eventuale arretrato recuperato tramite la voce 70A), in caso di erogazione dello stesso Tfr a seguito della cessazione del rapporto. Precisiamo che la rivalutazione viene calcolata facendo riferimento alla percentuale inserita sulla tabella degli indici Istat, in corrispondenza del mese precedente (cessazione entro il giorno 15) o del mese corrente (cessazione successiva al giorno 15), secondo lo stesso criterio già utilizzato la rivalutazione del Tfr rimasto in azienda. Nello stesso mese in cui viene calcolata la rivalutazione del Tfr versato al Fondo Tesoreria, viene anche calcolata e trattenuta la corrispondente imposta sostitutiva: quest’ultima dovrà essere versata alle scadenze del 16/12 (acconto) e 16/02 (saldo), oltre che recuperata tramite il modello DM10 – al momento non sono previsti codici da utilizzare a tale scopo. Sia la rivalutazione che l’imposta sostitutiva vengono riportate sulla denuncia EMens relativa al mese di erogazione del Tfr. A scopo di controllo, segnaliamo che la rivalutazione del Tfr versato al Fondo Tesoreria, insieme alla corrispondente imposta sostitutiva, viene riportata sulla nuova voce 71A, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Ottobre 2007
(acred320)
INPS - ESONERO FONDO DI GARANZIA TFR

Sono stati predisposti i nuovi codici da utilizzare, sul modello DM10, per il recupero del contributo al fondo di garanzia del Tfr, relativamente ad eventuali periodi pregressi. Ricordiamo che tale situazione si può presentare sia in caso di obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, sia in caso di destinazione del Tfr ad un fondo di previdenza complementare.
Sulla base del messaggio Inps n. 24300 del 5/10/07, il recupero del contributo relativo a periodi pregressi non deve più essere esposto sullo stesso codice utilizzato per l'esonero del contributo relativo al mese corrente (come era invece indicato nella circolare Inps n. 70 del 3/04/07). Ricordiamo che i codici utilizzati per l'esonero del contributo sono: 'TF01' in caso di destinazione del Tfr alla previdenza complementare, 'TF02' in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria.
Con il messaggio sopra citato, l'Inps ha ammesso che l'attuale modalità di esposizione (prevista dalle precedenti circolari) porta all'erronea emissione di rettificativi al momento dell'acquisizione delle denunce mensili. Di conseguenza, con lo stesso messaggio, sono stati istituiti nuovi codici da utilizzare per indicare il recupero relativo ad eventuali periodi pregressi, in modo da tenerlo separato dall'esonero relativo al mese corrente.
A partire dal mese di ottobre 2007, il recupero del contributo relativo a periodi pregressi viene riportato sul modello DM10 utilizzando i nuovi codici 'TF11' (previdenza complementare) oppure 'TF12' (Fondo Tesoreria). Il recupero del contributo relativo al mese corrente continua ad essere esposto utilizzando i codici preesistenti ('TF01' / 'TF02').
Precisiamo che, nel dettaglio del cedolino, i recuperi in questione sono gestiti tramite le stesse voci utilizzate nei mesi precedenti. In particolare, il recupero derivante dalla previdenza complementare viene riportato sulla voce 875, mentre quello relativo al Fondo Tesoreria viene riportato sulla voce 874. Su entrambe le voci, a partire dal mese di ottobre, viene evidenziato il recupero relativo ad eventuali periodi pregressi, memorizzandolo nel campo Importo Unitario; tale valore è comunque compreso anche nel campo Importo Totale, sommato all'esonero relativo al mese corrente.

Settembre 2007
(acred319)
RECUPERO TFR VERSATO AL FONDO TESORERIA

E' possibile effettuare il recupero di eventuali quote di Tfr versate erroneamente al Fondo Tesoreria, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 17959 del 9/07/07.
Per recuperare le quote di Tfr già versate al Fondo, occorre utilizzare la nuova voce 704 ('Recupero da Fondo Tesoreria'), disponibile nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ('Rettifiche Inps').
Sulla voce 704 deve essere indicato l'importo del Tfr da recuperare (campo Importo Totale), oltre al valore del contributo relativo al fondo di garanzia (0,20%) da restituire all'Inps (campo Importo Unitario).
Il valore del Tfr da recuperare viene riportato nel quadro D del modello DM10, con il codice 'RF01'.
Per quanto riguarda il contributo al fondo di garanzia, il messaggio Inps dispone effettuare la restituzione sottraendo il valore del contributo dall'importo indicato nel quadro D sul rigo 'TF02' (esonero dello stesso contributo, relativo ad altri dipendenti). Tale operazione potrebbe non essere praticabile, in caso di mancata capienza sul rigo in questione: il controllo in tal senso è demandato all'Utente. Facciamo inoltre presente che l'effetto economico di tale restituzione sarebbe nullo nel caso in cui l'intero Tfr recuperato dovesse essere versato ad un fondo di previdenza complementare (in tal caso il contributo al fondo di garanzia verrebbe nuovamente recuperato, sullo stesso modello DM10, utilizzando il codice 'TF01').
Sulla Nota Contabile, per il recupero del Tfr versato al Fondo Tesoreria abbiamo predisposto un apposito movimento, indicando il conto 'Inps c/Contributi' in dare ed il conto 'Tfr Esercizio (E)' in avere; lo stesso valore viene riportato anche su un corrispondente movimento tra i conti 'Fondo Tesoreria' in dare e 'Inps Tfr Dipendenti' in avere. In entrambi i casi, i conti movimentati sono speculari rispetto a quelli utilizzati per contabilizzare il versamento al Fondo Tesoreria.

Luglio 2007
(acred316)
DENUNCIA EMENS - GESTIONE TFR

E' possibile generare ed inviare le denunce EMens relative al mese di giugno 2007.
Nel caso in cui i dati relativi alle denunce EMens del mese di giugno siano stati prodotti prima del presente aggiornamento (contrariamente a quanto indicato nella documentazione dell'aggiornamento Acred314, gli stessi dati dovranno essere nuovamente generati tramite la procedura 'Generazione Dati EMens'.

Sulle denunce EMens, a partire dal mese di giugno, vengono riportate automaticamente le nuove informazioni previste nel Documento Tecnico versione 2.1.1. Ricordiamo che il documento è disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo: http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (una volta richiamata la pagina, cliccare sul link 'documenti').

Le nuove informazioni predisposte sulle denunce EMens possono essere suddivise in due categorie:

  • dati relativi alla destinazione del Tfr, corrispondenti all'elemento <DestinazioneTFR> del documento tecnico (pag. 41); tali dati devono essere compilati una sola volta nel corso della storia lavorativa del dipendente, a meno di successive variazioni in merito alla stessa destinazione del Tfr (cambio di fondo di previdenza, ecc.);
  • importi mensili relativi alla gestione del Tfr, corrispondenti all'elemento <MeseTFR> del documento tecnico (pag. 44); tali dati devono essere compilati tutti i mesi e devono coincidere con quelli presenti nelle buste paga e nel DM10.

Tutte le nuove informazioni richieste vengono prodotte automaticamente, facendo riferimento a quanto è stato inserito sul servizio di Inquadramento Contrattuale del dipendente (sezione 'Destinazione TFR'), oltre che sul servizio Voci Fisse, in caso di versamento del Tfr ad un fondo di previdenza complementare (voce 706).

Precisiamo che, in base alle attuali disposizioni Inps, non è chiaro su quale denuncia mensile sia obbligatorio indicare i dati relativi alla scelta della destinazione del Tfr. Per il momento, quindi, abbiamo adottato il seguente criterio:

  • le scelte effettuate dai dipendenti entro il 31/05/07 (compreso il caso di 'Scelta Precedente' con data convenzionale 31/12/06), vengono riportate, in automatico, esclusivamente sulla denuncia relativa al mese di giugno;

  • le scelte effettuate nel mese di giugno (compreso il caso di 'Scelta Implicita' con data convenzionale 30/06/07), vengono riportate sulla denuncia relativa allo stesso mese di giugno, a condizione che siano state inserite, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, con data di decorrenza uguale o precedente al 30/06/07; inoltre, l'inserimento deve essere effettuato prima della generazione dei dati EMens (ricordiamo che, in alcuni casi, la scelta può essere inserita anche successivamente all'elaborazione delle buste paga, come descritto nell'aggiornamento Acred314;

  • in alternativa, le scelte effettuate nel mese di giugno (compresa la 'Scelta Implicita') vengono riportate sulla denuncia relativa al mese di luglio, a condizione che vengano inserite sul servizio di Inquadramento Contrattuale con data di decorrenza successiva al 30/06/07 (in generale con decorrenza 01/07/07); precisiamo che le stesse scelte vengono riportate sulla denuncia di luglio anche se sono state inserite, erroneamente, con data di decorrenza precedente al 01/07/07, ma l'inserimento è avvenuto successivamente alla generazione dei dati EMens di giugno (di conseguenza, le informazioni sulla destinazione del Tfr non sono presenti nella denuncia relativa al mese di giugno);

  • sulla denuncia relativa al mese di luglio verranno riportate, ovviamente, anche le scelte effettuate nello stesso mese di luglio (assunzioni successive al 31/12/06), se inserite sul servizio di Inquadramento Contrattuale con decorrenza uguale o precedente al 31/07/07 e prima della generazione dei dati EMens di luglio; in caso contrario, le scelte effettuate nel mese di luglio verranno riportate sulle denunce relative al mese di agosto.

In pratica, al momento della generazione dei dati EMens di un determinato mese, si considerano sia le scelte effettuate nel mese stesso (se inserite con decorrenza non successiva alla fine del mese), sia quelle effettuate nel mese precedente - per queste ultime, viene controllato che non siano già state riportate sulla denuncia relativa al mese precedente.
Precisiamo che, per "scelta effettuata" in un determinato mese, si intende che la data presente nel campo 'Data Scelta', sul servizio di Inquadramento Contrattuale, ricadenel mese in questione. In tal senso, non assume alcuna rilevanza quanto viene eventualmente indicato nel campo 'Data Adesione Fondo' (in caso di adesione alla previdenza complementare).

Le nuove informazioni richieste sulle denunce EMens vengono predisposte dalla procedura 'Generazione Dati EMens'.
Una volta lanciata la procedura, le stesse informazioni possono essere visualizzate ed eventualmente modificate tramite il servizio 'EMens - Dipendenti': sul servizio sono stati aggiuntii campi di seguito elencati.

  • Base Calcolo Tfr (sezione Gestione TFR): si tratta di un dato compilato mensilmente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla presenza di un fondo di previdenza complementare o dall'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps. Coincide con la retribuzione utile per il calcolo del Tfr, generalmente presente nel campo Importo Totale della voce 700, visibile nel dettaglio del cedolino (la voce 700 non deve essere considerata nel caso in cui maturi soltanto la quota derivante dalle mensilità aggiuntive, per effetto di un periodo di lavoro inferiore a 15 giorni nel mese di cessazione del rapporto). Il dato si deve riferire al solo mese corrente, anche quando sulla denuncia figurano gli arretrati da versare al Fondo Tesoreria. Nella stessa sezione 'Gestione Tfr' è riportato anche il preesistente campo Fondo Tfr - ricordiamo che quest'ultimo dato deve essere compilato sulle sole denunce del mese di febbraio e si riferisce al fondo Tfr accantonato alla fine dell'anno precedente.

  • Tipo di Scelta (sezione Destinazione TFR): corrisponde al modello compilato dai dipendenti (TFR1 / TFR2), oppure alla condizione di 'Scelta Precedente' o 'Scelta Implicita'. Viene avvalorato in base a quanto indicato nel campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Data Scelta (sezione Destinazione TFR): corrisponde alla data presente nel campo Data Scelta, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Previdenza Obbligatoria (sezione Destinazione TFR): deve essere compilato solo in caso di scelta effettuata tramite i modelli TFR1 / TFR2 e corrisponde alla condizione dichiarata dal dipendente. Viene avvalorato in base alla sezione indicata nel campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale. In particolare, viene riportata la condizione di 'Iscritto dopo il 28/04/93' se risulta compilata la sezione 1 dei modelli TFR1 / TFR2, mentre per tutte le altre sezioni degli stessi modelli viene riportata la condizione di 'Iscritto entro il 28/04/93'.

  • Previdenza Complementare (sezione Destinazione TFR): deve essere compilato solo in caso di scelta effettuata tramite i modelli TFR1 / TFR2 e corrisponde alla condizione dichiarata dal dipendente. Viene avvalorato in base alla sezione indicata nel campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale. In particolare, viene riportata la condizione di 'Iscritto entro il 31/12/06 con TFR' se risulta compilata la sezione 2 del modello TFR1, mentre per tutte le altre sezioni degli stessi modelli viene riportata la condizione di 'Non iscritto entro il 31/12/06'.

  • Fondo Tesoreria (sezione Destinazione TFR): deve essere sempre compilato sia in presenza della scelta esplicita tramite i modelli TFR1 / TFR2, sia in presenza della scelta implicita o precedente al 31/12/06. Viene riportata automaticamente la condizione di 'Obbligo di Versamento' se il dipendente si trova nelle condizioni previste per il versamento delle quote di Tfr tramite il modello DM10 (vedere aggiornamento Acred313). Sulla denuncia EMens, tuttavia, l'obbligo di versamento viene indicato già nel mese della scelta (a condizione che venga compilata la sezione 'Destinazione TFR' nello stesso mese, sul servizio di Inquadramento Contrattuale), mentre sul modello DM10 il versamento inizia nel mese successivo. Precisiamo che il campo Fondo Tesoreria non viene compilato se il campo Destinatario, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, risulta compilato con l'opzione 'Previdenza Complementare' (corrispondente alla destinazione dell'intero Tfr ad un fondo di previdenza).

  • Data Adesione (sezione Previdenza Complementare): corrisponde alla data presente nel campo Data Adesione Fondo, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Fondo Previdenza (sezione Previdenza Complementare): corrisponde al codice identificativo del fondo di previdenza complementare, presente nel campo Fondo Previdenza, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Tipo di Calcolo (sezione Previdenza Complementare): quando è presente un fondo di previdenza complementare ed è stata inserita la voce 706 sul servizio Voci Fisse, con la percentuale nel campo Quantità, viene attribuita la condizione 'Percentuale su TFR'. Fanno eccezione quei fondi negoziali per i quali è previsto il calcolo su una retribuzione convenzionale, come ad esempio il Previmoda (contratto Tessili industria) ed il Previndai (contratto Dirigenti industria): in tali casi viene attribuita l'opzione 'Percentuale su Retribuzione'. Il tipo di calcolo 'Importo Fisso' (previsto da alcuni fondi aperti) viene attribuito automaticamente solo a partire dalle denunce EMens di luglio, e corrisponde al caso in cui sia stata inserita la voce 706 con un valore nel campo Importo Totale; per quanto riguarda le denunce relative al mese di giugno, nel caso in cui debba essere indicato il tipo di calcolo 'Importo Fisso', segnaliamo che occorre impostare tale opzione manualmente.

  • Percentuale (sezione Previdenza Complementare): viene compilato rilevando la percentuale dal campo Quantità della voce 706, sia in caso di calcolo sulla quota di Tfr, sia in caso di calcolo su una retribuzione convenzionale.

  • Base Calcolo Quota (sezione Previdenza Complementare): viene compilato mensilmente con il dato utilizzato per calcolare l'importo da versare al fondo di previdenza. In particolare, si riporta il valore della quota di Tfr maturata nel mese, quando nel Tipo di Calcolo è stata indicata l'opzione 'Percentuale su TFR', oppure si riporta il valore della retribuzione convenzionale (che si trova generalmente nel campo Importo Unitario della voce 706) quando nel Tipo di Calcolo è stata indicata l'opzione 'Percentuale su Retribuzione'. Se nel Tipo di Calcolo è stata indicata l'opzione 'Importo Fisso', viene riportato il valore fisso che si trova nel campo Importo Totale della voce 706.

  • Contribuzione Corrente / Pregressa (sezione Fondo Tesoreria): il campo Contribuzione Corrente viene compilato mensilmente con il valore del Tfr versato al Fondo Tesoreria e relativo al mese corrente, presente nel campo Importo Totale della voce 708. Il campo Contribuzione Pregressa viene compilato nel mese in cui inizia il versamento al Fondo Tesoreria, rilevando il valore dal campo Importo Totale della voce 709 (Acred313).

  • Prestazione Liquidazione / Anticipo (sezione Fondo Tesoreria): i campi sono compilati nei mesi in cui viene erogato, in busta paga, il Tfr accantonato al Fondo Tesoreria. Per la compilazione del campo Liquidazione si fa riferimento al valore presente nel campo Importo Totale della voce 731, mentre per l'Anticipo si rileva il valore dal campo Importo Totale della voce 724 (Acred313).

Tutti i campi presenti nelle sezioni 'Destinazione TFR' e 'Previdenza Complementare' (ad eccezione del campo Base Calcolo Quota) rientrano nell'elemento <DestinazioneTFR> della denuncia EMens. Di conseguenza, tali informazioni devono essere comunicate una sola volta all'Inps, a meno di successive variazioni o rettifiche.
Consigliamo quindi, in caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, di effettuare un controllo sulle informazioni riportate nella denuncia EMens di giugno. In particolare, ricordiamo che non è chiaro, in alcune situazioni, come debba essere compilata la data di adesione al fondo (ad esempio in caso di iscrizione precedente al 31/12/06 con successivo aumento della percentuale di Tfr versata al fondo).

Ricordiamo che il campo Destinatario, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, deve essere compilato con l'opzione 'Previdenza Complementare' soltanto nel caso in cui venga versato, al fondo di previdenza, l'intero Tfr maturando. In caso di versamento parziale del Tfr (compresi i casi di calcolo su retribuzione convenzionale o con importo fisso), la corretta opzione da indicare nel campo Destinatario è 'Misto (azienda / previdenza complementare)'.

Segnaliamo inoltre che, a partire dall'elaborazione del mese di luglio, sui contratti dei Metalmeccanici industria e Tessili industria sono stati risolti i problemi relativi alla gestione di determinati fondi aperti (in alcune situazioni, venivano automaticamente applicati i criteri di calcolo previsti dai relativi fondi negoziali, rendendo quindi necessaria una "forzatura" da parte dell'Utente). In particolare segnaliamo che, sul contratto dei Metalmeccanici industria, in presenza di un fondo aperto non deve più essere indicata la voce 573 per attivare il versamento del Tfr; l'indicazione della voce 573 rimane comunque necessaria per la gestione del fondo Cometa.

IMPORTANTE: Se i dati relativi alle denunce EMens di GIUGNO sono stati prodotti prima del presente aggiornamento, occorre generarli di nuovo rilanciando la procedura 'Generazione Dati EMens'.

Giugno 2007
(acred314)
DESTINAZIONE TFR

Successivamente al nostro aggiornamento Acred313, è stato pubblicato il Documento Tecnico EMens versione 2.1.1, che ha introdotto una nuova sezione per l'indicazione delle informazioni relative alla destinazione del Tfr. Nel documento non è specificato alcun termine entro il quale dovranno essere comunicate le suddette informazioni per la generalità dei dipendenti (rimane comunque valido quanto indicato nell'aggiornamento Acred313, in relazione all'inserimento di tali informazioni sulla procedura Paghe, per le aziende che hanno l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria).
Nella nuova versione della denuncia EMens è prevista anche l'indicazione mensile della retribuzione utile per il calcolo della quota di Tfr maturata. In questo caso, l'obbligo decorre dallo stesso mese di giugno e, come precisato nel Documento Tecnico, riguarda TUTTI i dipendenti per i quali viene presentata la denuncia, indipendentemente dal versamento della quota di Tfr al Fondo Tesoreria o ad un Fondo di Previdenza Complementare.

Il sopra citato Documento Tecnico EMens versione 2.1.1 è disponibile sul sito Inps, al seguente indirizzo:
http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (una volta richiamata la pagina, occorre cliccare sul link 'documenti').
Sulla base dello stesso documento, possiamo confermare la validità delle variazioni inviate con l'aggiornamento Acred313. Riteniamo, tuttavia, che l'Inps debba emanare ulteriori disposizioni, tramite appositi messaggi o circolari, per specificare più dettagliatamente come dovranno essere compilati i nuovi campi previsti sulla denuncia, soprattutto in determinate situazioni relative alla previdenza complementare. Inoltre, dovrà essere specificato il termine entro il quale diventerà obbligatorio comunicare all'Inps le informazioni sulla destinazione del Tfr.

Per quanto riguarda la compilazione della sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, forniamo ulteriori precisazioni, che vanno ad aggiungersi a quanto riportato nella documentazione dell'aggiornamento Acred313.

  • In caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, avvenuta entro il 31/12/06 con versamento parziale del Tfr, e successiva conferma o aumento del Tfr versato a seguito della scelta effettuata sul modello TFR1, non è chiaro come vada compilato il campo Data Adesione al fondo. In tale situazione, potrebbe essere corretto indicare la data di iscrizione originaria, oppure la data della conferma o dell'aumento. Consigliamo, per il momento, di non compilare il campo Data Adesione, indicando comunque tutti gli altri dati previsti nella sezione Destinazione TFR (compreso il codice del fondo di previdenza), secondo gli stessi criteri adottati per la generalità dei dipendenti.

  • In caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, avvenuta entro il 31/12/06 con versamento totale del Tfr (situazione in cui non deve essere compilato il modello TFR1), nel campo Data Adesione deve essere indicata la data di iscrizione originaria. Ricordiamo che, in tale ipotesi, occorre inserire la data convenzionale '31/12/2006' nel campo Data Scelta e selezionare l'opzione 'Scelta Precedente' nel campo Modulo Compilato.

Nella prima situazione sopra descritta, in caso di aumento della percentuale del Tfr versato al fondo, se risultasse necessario versare un maggior importo di Tfr in relazione ad alcuni mesi pregressi, occorrerà calcolare la differenza da versare ed indicarla nel campo Importo Totale della voce 456. Ovviamente, tale operazione non è necessaria se la percentuale di Tfr (indicata sulla voce 706) è stata variata in tempo utile per l'elaborazione del mese dal quale decorre l'aumento.

ATTENZIONE: In tutti i casi in cui il Tfr non deve essere versato al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare, è possibile compilare la sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, anche successivamente all'elaborazione delle buste paga di giugno.
Ricordiamo, inoltre, che NON deve essere generata o inviata la denuncia EMens relativa al mese di GIUGNO, prima di un nostro specifico aggiornamento.

Giugno 2007
(acred313)
GESTIONE TFR

Abbiamo apportato alcune modifiche alla sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, nella quale devono essere riportate le informazioni relative alle scelte effettuate da parte di tutti i dipendenti (Scelta destinazione TFR).
Inoltre, abbiamo implementato alcune nuove funzionalità nella gestione dei Fondi di Previdenza Complementare, tra le quali la possibilità di identificare i fondi e di effettuare un recupero di eventuali periodi pregressi (Fondi Previdenza Complementare).
Infine, abbiamo predisposto la gestione automatica del Fondo Tesoreria Inps, secondo le modalità indicate dall'Istituto nella circolare n.70 del 3/04/07 e nel successivo messaggio n.10577 del 26/04/07 (Fondo Tesoreria In).

Giugno 2007
(acred313)
SCELTA DESTINAZIONE TFR

Ricordiamo che le informazioni relative alla scelta della destinazione del Tfr, per la generalità dei dipendenti, dovranno essere trasmesse all'Inps tramite la denuncia EMens. Ad oggi (25/06/07), da parte dell'Istituto non è stata emanata alcuna disposizione ufficiale in merito ai tempi o alle modalità di comunicazione delle suddette informazioni.
Tramite Assosoftware, abbiamo ottenuto alcune anticipazioni che ci hanno consentito di predisporre la sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale (aggiornamento Acred310 del 24/04/07).
Con il presente aggiornamento, nella stessa sezione vengono aggiunte alcune informazioni necessarie per la gestione dei Fondi di Previdenza Complementare: il Codice Identificativo del fondo e la Data di Adesione. La documentazione relativa alle suddette informazioni (e in generale alla gestione dei fondi di previdenza) è riportata in Fondi previdenza Complementare.

Sempre per quanto riguarda la sezione Destinazione TFR, segnaliamo che abbiamo apportato alcune modifiche al campo Modulo Compilato, tramite il quale viene identificata la sezione dei modelli TFR1 o TFR2 compilata dai dipendenti.
In particolare, è stata aggiunta l'opzione 'Scelta implicita', che dovrà essere selezionata per attribuire la condizione di "silenzio - assenso" su tutti i dipendenti che non consegneranno i modelli TFR1 o TFR2 entro il termine previsto (sei mesi a partire dal 1/01/07 o dalla data di assunzione, se successiva). Ricordiamo che è possibile ottenere un elenco dei dipendenti che raggiungono il termine del periodo utile per la scelta: a tale scopo, deve essere utilizzato il programma 'STAMMTFR' sulla procedura Stampe Accessorie (vedere aggiornamento Acred311 del 24/05/07).
Inoltre, dalle ultime anticipazioni ricevute, risulta che l'opzione 'Scelta precedente' (disponibile nello stesso campo Modulo Compilato), deve essere utilizzata per indicare l'adesione ad un fondo di previdenza complementare effettuata prima del 31/12/06, con versamento totale del Tfr (situazione in cui non sussiste l'obbligo di compilazione del modello TFR1). Non è invece confermato che la stessa opzione debba essere utilizzata anche per indicare il caso della scelta effettuata nel corso un precedente rapporto di lavoro (in questo caso non deve essere compilato il modello TFR2).
Relativamente al campo Data Scelta, precisiamo che deve essere compilato tenendo conto dei chiarimenti pubblicati successivamente al nostro aggiornamento (Acred310 del 24/04/07), in base ai quali occorre considerare la data di consegna dei modelli TFR1 o TFR2 (quest'ultima data, tuttavia, non è prevista sugli stessi modelli ministeriali).
In caso di scelta implicita ("silenzio - assenso"), dalle informazioni ricevute risulta che debba essere indicata, come data della scelta, il termine del periodo di sei mesi utile per effettuare la scelta da parte del dipendente.
Ricordiamo che, quando vengono inserite le informazioni relative alla destinazione del Tfr, è preferibile effettuare una storicizzazione all'inizio del mese da elaborare (è comunque possibile effettuare una modifica anziché una storicizzazione). Inoltre, è obbligatorio aggiornare le eventuali versioni "future", se presenti in archivio: a tale riguardo, risulta utile la nuova segnalazione riportata in corrispondenza della data di decorrenza (Servizi Anagrafici - Nuova Segnalazione).

ATTENZIONE: L'Inps ha annunciato una serie di modifiche sulle denunce EMENS, che riguarderanno la generalità dei dipendenti e serviranno a comunicare i dati relativi alla destinazione del Tfr. A causa di tali modifiche, NON devono essere inviate le denunce relative al mese di GIUGNO 2007, prima di uno specifico aggiornamento da parte nostra.

Giugno 2007
(acred313)
FONDO TESORERIA INPS

Ricordiamo che le aziende obbligate al versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, possono essere individuate tramite il programma 'MEDIATFR', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (aggiornamento Acred310 del 24/04/07).
Inoltre, ricordiamo che l'obbligo di versamento viene attribuito barrando la casella Versamento Quote TFR, nella sezione Fondo Tesoreria Inps, sul servizio 'Ditta - Abilitazione' (stesso aggiornamento Acred310).
A partire dall'elaborazione del mese di giugno, relativamente alle ditte che risultano obbligate al versamento del Tfr, viene gestito automaticamente il Fondo Tesoreria, sia per il versamento delle quote correnti e pregresse, sia in caso di erogazione ai dipendenti del Tfr già versato, con conseguente conguaglio nei confronti dell'Inps.

Dal versamento al Fondo Tesoreria sono esclusi automaticamente i soggetti che presentano le seguenti situazioni:

  • contratti a termine di durata prevista inferiore a tre mesi; precisiamo che la durata del rapporto viene calcolata facendo riferimento al campo Data Termine Contratto, presente sul servizio di Inquadramento Contrattuale;
  • dipendenti che non hanno ancora effettuato la scelta della destinazione del Tfr entro il termine previsto; una volta superato il termine, è comunque necessario intervenire per impostare la "scelta implicita" (o una diversa condizione);
  • soggetti che versano l'intero Tfr maturando ad un Fondo di Previdenza Complementare.

Nel caso in cui debbano essere esclusi dall'obbligo alcuni dipendenti che non rientrano nelle categorie sopra elencate, è necessario barrare la casella 'Esclusione dipendente', disponibile nella sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale (il campo compare solo se l'azienda risulta obbligata al versamento).
Se, al contrario, si deve attribuire l'obbligo di versamento per dei dipendenti che rientrano tra quelli automaticamente esclusi, è sufficiente indicare la nuova voce 708 sul servizio Voci Fisse (a livello di dipendente), indicando il valore '1' nel campo Quantità (la voce si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.1 - selezionandola dall'elenco viene automaticamente compilato il campo Quantità). E' importante sottolineare che l'obbligo di versamento è interamente determinato dalla voce 708: indicando la voce nella modalità sopra descritta, viene attribuito l'obbligo per un singolo dipendente, anche nel caso in cui sulla ditta non risulti barrata la casella Versamento Quote TFR. In tal modo, è possibile attivare il versamento del Tfr al Fondo Tesoreria su eventuali dipendenti interessati da un passaggio diretto (provenienti da un'azienda obbligata al versamento e assunti da un'altra azienda che non ha lo stesso obbligo).

L'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria scatta, in automatico, a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la scelta da parte del dipendente. A tale proposito, si fa riferimento alla data presente nel campo Data Scelta, nella sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale (vedere Scelta destinazione TFR).
In base a quanto detto, è importante che il campo Data Scelta venga compilato, dall'Utente, prima di elaborare le buste paga del mese successivo a quello in cui ricade la stessa data della scelta: in tal modo diventa possibile versare automaticamente, oltre che entro i termini previsti, sia le quote correnti che le quote arretrate.
Occorre tenere presente che la quota di Tfr relativa al mese della scelta non viene versata al Fondo Tesoreria come quota corrente, bensì come quota pregressa, insieme alle quote degli eventuali mesi precedenti a quello della scelta. Sulle quote pregresse vengono automaticamente calcolati gli interessi secondo i criteri richiesti dall'Inps. La suddetta modalità di gestione della quota relativa al mese della scelta, è espressamente indicata nelle disposizioni Inps. Le stesse disposizioni lasciano, comunque, la possibilità di iniziare a versare le quote correnti fino dal mese di assunzione (per i soli rapporti iniziati successivamente al 31/12/06): a tal fine, è possibile utilizzare la voce 708 nella modalità precedentemente descritta (con '1' nel campo Quantità), in modo da effettuare il versamento anche nei mesi precedenti alla scelta del dipendente.

Precisiamo che, per le aziende interessate dall'obbligo di versamento, tutte le quote di Tfr maturate a partire dal mese di gennaio 2007, che non risultano destinate ad un Fondo di previdenza complementare, vengono versate al Fondo Tesoreria. Nelle quote da versare al Fondo Tesoreria è inclusa anche l'eventuale parte "residua" risultante da una destinazione parziale del Tfr alla previdenza complementare. Fanno eccezione al suddetto criterio le sole quote di Tfr relative a dipendenti già in forza al 31/12/06, che scelgono (anche per silenzio-assenso) di versare l'intero Tfr alla previdenza complementare: in tal caso, le quote maturate da gennaio alla data di adesione al fondo di previdenza devono rimanere in azienda e vengono, quindi, escluse automaticamente dal versamento al Fondo Tesoreria.

Come descritto nei paragrafi precedenti, secondo la gestione automatica il versamento delle quote correnti inizia nel mese successivo a quello della scelta da parte del dipendente; nello stesso mese viene effettuato anche il versamento delle quote pregresse e dei relativi interessi, a partire dal mese di gennaio 2007 (o dalla data di assunzione se successiva) e fino al mese della scelta compreso. Se è stato attivato il versamento delle quote correnti dal mese di assunzione, il Tfr già versato rimane escluso dalle quote pregresse ed i relativi interessi non vengono calcolati. Le quote correnti sono riportate nel quadro B/C del modello DM10 con il codice 'CF01', le quote pregresse con 'CF02' e gli interessi con 'CF11'.
Nel mese in cui inizia il versamento delle quote, viene automaticamenteattivato anche il recupero del contributo relativo al Fondo di Garanzia, corrispondente in generale alla percentuale dello 0,20% (l'aliquota effettiva da recuperare risulta ridotta o azzerata in presenza di agevolazioni contributive o versamento del Tfr alla previdenza complementare). Il recupero del contributo è indicato nel quadro D del modello DM10 con il codice 'TF02'. Nel mese in cui inizia il versamento delle quote, viene riportato, sullo stesso codice 'TF02', anche il recupero relativo ai mesi pregressi.
Sulla finestra di Dettaglio del cedolino, la quota corrente del Tfr da versare al Fondo Tesoreria figura nel campo Importo Totale della voce 708, mentre le quote pregresse si trovano nel campo Importo Totale della voce 709. Nel campo Quantità della voce 709 figurano gli interessi dovuti all'Inps, mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato l'imponibile Inps relativo ai mesi pregressi, utilizzato per il recupero del contributo al Fondo di Garanzia. Il recupero in questione, comprensivo degli eventuali mesi pregressi, è riportato nel campo Importo Totale della voce 874, mentre nel campo Quantità della stessa voce figura l'aliquota effettiva da recuperare.

In caso di erogazione del Tfr, nella busta paga la parte anticipata per conto dell'Inps viene indicata separatamente rispetto alla parte erogata a carico dell'azienda. Il suddetto criterio viene adottato sia in caso di liquidazione del Tfr a seguito della cessazione del rapporto, sia in caso di anticipazione del Tfr nel corso del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la liquidazione, segnaliamo che sono utilizzabili tutte le opzioni previste per posticipare l'erogazione del Tfr rispetto al mese di fine rapporto. Relativamente all'anticipazione, abbiamo invece predisposto una nuova voce da utilizzare in sostituzione della voce 722, al fine di agevolare l'inserimento dell'anticipo da parte dell'Utente: indicando il valore complessivo dell'anticipo sulla nuova voce 702, l'importo viene automaticamente ripartito tra il Tfr rimasto a carico dell'azienda (fino ad esaurimento di quest'ultimo) e quello versato al Fondo Tesoreria. E' comunque possibile continuare ad utilizzare la voce 722 per le aziende che non hanno l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.
Sulla finestra di Dettaglio del cedolino, il riepilogo del Tfr versato al Fondo Tesoreria è visibile alla fine dell'anno e/o nel mese di erogazione del Tfr (come avviene per il Tfr che rimane in azienda). Nel mese del riepilogo, le quote versate al Fondo Tesoreria per l'anno corrente sono riportate sulla voce 714, il totale Tfr versato si trova sulla voce 727, gli anticipi e la liquidazione erogati per conto dell'Inps figurano rispettivamente sulle voci 724 e 731.
Sul modello DM10, le liquidazioni erogate per conto dell'Inps sono riportate nel quadro D, suddivise tra il codice 'PF10', fino a concorrenza con le quote versate relative al mese corrente (presenti sul codice 'CF01'), ed il codice 'PF20', per la parte eccedente le suddette quote e fino a concorrenza con i contributi del mese corrente. In modo analogo, gli anticipi erogati per conto dell'Inps risultano suddivisi tra il codice 'PA10', fino a concorrenza con le quote relative al mese corrente (al netto di quanto già utilizzato per il codice 'PF10'), ed il codice 'PA20', per la parte eccedente le quote correnti e fino a concorrenza con i contributi. Rimane il dubbio se, per calcolare la "capienza" dei codici 'PF10' e 'PA10', debbano essere considerate anche le eventuali quote pregresse ed i relativi interessi (codici 'CF02' e 'CF11').

Per quanto riguarda la Nota Contabile, abbiamo predisposto un movimento relativo al versamento delle quote di Tfr correnti e pregresse, indicando il conto 'Tfr Esercizio (E)' in dare ed il conto 'Inps c/Contributi' in avere. Lo stesso importo viene riportato anche su un corrispondente movimento tra i conti 'Inps Tfr Dipendenti' in dare e 'Fondo Tesoreria' in avere, in modo che dal bilancio dell'azienda sia possibile ricavare il valore del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria.
Gli interessi versati in relazione alle quote pregresse vengono indicati movimentando i conti 'Interessi e sanzioni (E)' in dare e 'Inps c/Contributi' in avere (gli interessi non vengono cumulati nel Fondo Tesoreria).
Al momento dell'erogazione del Tfr per conto dell'Inps, viene generato un movimento tra i conti 'Inps c/Contributi' in dare e 'Dipendenti c/Retribuzioni' in avere, insieme al corrispondente movimento tra i conti 'Fondo Tesoreria' in dare e 'Inps Tfr Dipendenti' in avere (in modo da azzerare il conto relativo al Tfr accantonato al Fondo Tesoreria).

Con i prossimi aggiornamenti effettueremo le necessarie modifiche sul prospetto del Tfr da consegnare ai dipendenti e sul corrispondente riepilogo contabile. Per quanto riguarda la rivalutazione del Tfr versato al Fondo Tesoreria ed il versamento della relativa imposta sostitutiva, sarà invece necessario attendere le istruzioni Inps (in ogni caso tali gestioni non saranno utili prima dell'anno 2008).

Maggio 2007
(acred311)
DESTINAZIONE TFR - COMUNICAZIONE

Abbiamo predisposto la seconda comunicazione relativa alla scelta della destinazione del Tfr, da consegnare ai dipendenti in forza al 31/12

La comunicazione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma 'STAMMTFR' dall'elenco, al punto 1.1 (è stato riportato anche al punto 3.2, insieme alle altre stampe relative alla scelta del Tfr).
Tramite le opzioni previste, è possibile scegliere quali stampe si vogliono produrre (vedi paragrafo successivo), indicare la data da riportare sulla comunicazione e scegliere tra due diverse possibilità relativamente al testo della comunicazione stessa: la modalità proposta riporta informazioni generali sul criterio adottato in caso di scelta implicita, mentre l'altra prevede uno spazio libero per l'indicazione manuale del fondo di destinazione, relativamente allo stesso caso.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre impostare il periodo che si intende controllare: nel caso in questione, deve essere indicato rispettivamente '01/05/2007' e '31/05/2007'. Precisiamo che, a partire dal mese di maggio, il programma dovrà essere utilizzato mensilmente per controllare il raggiungimento del termine per la scelta del Tfr, relativamente ai dipendenti assunti successivamente al 31/12/06, che non abbiano già effettuato la scelta tramite i modelli TFR2.
Il programma prepara la stampa della comunicazione per i soli dipendenti che hanno raggiunto il quinto mese del periodo previsto ('Tfr-comunicazione'); viene anche prodotto un elenco degli stessi soggetti ('Tfr-elenco.comunicazione'). E' inoltre previsto un ulteriore elenco, sul quale sono riportati i soli dipendenti che hanno raggiunto il sesto mese ('Tfr-elenco.scadenza'). Da tutte le stampe, vengono automaticamente esclusi i dipendenti cessati entro il termine del periodo richiesto, oltre a quelli per i quali risulta compilata la sezione 'Destinazione TFR', sul servizio Inquadramento Contrattuale (è necessario aver inserito la data della scelta e la sezione compilata sui modelli TFR1 / TFR2).

Aprile 2007
(acred310)
DESTINAZIONE TFR - FONDO TESORERIA INPS

L'Inps, con la circolare n. 70 del 3/04/07, ha rilasciato le prime istruzioni per il versamento, al Fondo di Tesoreria, delle quote di Tfr maturate a partire dal 1/01/07. Le aziende interessate dall'obbligo del versamento sono quelle che, nel corso dell'anno 2006 (o del primo anno di attività, se successivo), hanno occupato mediamente almeno 50 dipendenti.

La circolare Inps riporta i criteri da seguire per effettuare il conteggio dei dipendenti in forza nell'anno 2006 (o nel primo anno di attività) ed il calcolo della relativa media, dando una propria interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 30/01/07, istitutivo del Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps.
In particolare, viene precisato che è necessario considerare i mesi, ricadenti nel rapporto di lavoro, come se fossero costituiti da 26 giorni, analogamente a quanto viene richiesto nel calcolo delle giornate contributive per i dipendenti full-time. D'altra parte, non è possibile fare riferimento al numero di giorni esposto sui modelli DM10 o EMens, neppure per i dipendenti full-time, in quanto occorre considerare anche i periodi di assenza non retribuita da parte del datore di lavoro (ovviamente esclusi dai giorni contributivi Inps). Di conseguenza, il numero di giorni utilizzato nel calcolo della media deve essere necessariamente determinato facendo riferimento ai giorni di calendario (come sembrava risultare dal decreto ministeriale) e rapportando poi il totale dei giorni così ottenuto ad un valore convenzionale di 26 giorni mensili, corrispondente ad un totale convenzionale di 312 giorni annuali. In caso di orario part-time, il numero di giorni risultante deve essere proporzionato alla percentuale di part-time, determinata considerando anche eventuali periodi di assenza.

Abbiamo quindi predisposto una stampa sulla quale viene riportato, per ogni azienda gestita, il conteggio dei dipendenti in forza nell'anno 2006 e la corrispondente media complessiva (calcolati secondo le modalità sopra descritte), al fine di individuare le aziende per le quali sussiste l'obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.
La stampa in questione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando 'MEDIATFR' dall'elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ('Stampe di controllo'). Tramite un'apposita opzione, è possibile richiedere l'elenco di tutti i dipendenti considerati nel conteggio. Occorre indicare '01/01/2006' nel campo Data Iniziale e '31/12/2006' nel campo Data Finale (in alternativa, può essere indicato il primo anno di attività dell'azienda).
Sulla stampa prodotta ('media.TFR') vengono riportate tutte le aziende con l'indicazione della media complessiva e, se richiesto, anche l'elenco dei dipendenti considerati nel conteggio. In corrispondenza delle aziende la cui media è uguale o superiore a 50, viene riportato un messaggio relativo all'obbligo di versamento del Tfr.
Precisiamo che, per quanto riguarda gli orari part-time, viene considerata la percentuale di part-time presente sul servizio 'Dipendente - Altri Dati' (dal momento che è necessario fare riferimento ad un valore medio). In caso di lavoro a chiamata, la percentuale considerata è quella effettivamente calcolata in ogni singolo mese.
Nel conteggio vengono considerati tutti i dipendenti che sono stati in forza nel corso dell'anno: in caso di sostituzione di un dipendente in aspettativa, occorrerà diminuire la media complessiva del valore corrispondente al dipendente sostituito.
Segnaliamo inoltre che, nell'elenco dei dipendenti, vengono riportati anche i collaboratori, per i quali non vengono comunque rilevati giorni utili al calcolo della media: tali soggetti sono considerati, dal programma di stampa, al solo scopo di verificare se, nel corso dell'anno, hanno avuto un precedente rapporto di lavoro come dipendenti.

Per quanto riguarda il versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria, sulla base delle anticipazioni ricevute da Assosoftware risulta che la prima denuncia mensile interessata sarà quella relativa al mese di maggio (scadenza 16 giugno), relativamente ai dipendenti che hanno effettuato la scelta della destinazione del Tfr entro il mese di aprile.
In ogni caso, l'Inps ha annunciato una prossima disposizione ufficiale (messaggio o circolare), con la quale sarà stabilita la decorrenza dell'obbligo di versamento del Tfr, sia relativamente alle quote correnti che a quelle arretrate.
Al momento, abbiamo previsto esclusivamente la possibilità di indicare, a livello di azienda, l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria: sul servizio 'Ditta - Abilitazione' è stata predisposta la nuova sezione 'Fondo Tesoreria Inps', nella quale è possibile indicare l'obbligo di versamento del Tfr, barrando la corrispondente casella.
Sulle aziende soggette al versamento del Tfr, è possibile escludere alcuni dipendenti da tale obbligo, utilizzando la casella 'Esclusione Dipendente' che compare (per le sole aziende dichiarate soggette al versamento) sul servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale', nella nuova sezione 'Destinazione Tfr' .

Aprile 2007
(acred310)
DESTINAZIONE TFR - DENUNCIA EMENS

Sul servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale', abbiamo predisposto la nuova sezione 'Destinazione Tfr', nella quale possono essere inserite le informazioni relative alla scelta effettuata dal dipendente, tramite i modelli TFR1 o TFR2, in merito alla destinazione delle quote di Tfr maturate a partire dall'anno 2007.
Le informazioni in questione dovranno essere comunicate all'Inps, tramite la denuncia EMens: sebbene siano state ancora emanate disposizioni ufficiali, tali informazioni saranno probabilmente richieste con le denunce relative ai mesi di giugno o di luglio, relativamente ai dipendenti in forza presso tutte le aziende (non soltanto quelli in forza presso aziende soggette al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria).

Nella sezione 'Destinazione Tfr', al momento, abbiamo predisposto i seguenti campi:

  • Data Scelta - corrispondente alla data in cui il dipendente ha effettuato la scelta, consegnando il modello TFR1 oppure TFR2, opportunamente compilato, al proprio datore di lavoro.
  • Modulo Compilato - corrispondente al tipo di modello utilizzato (TFR1 oppure TFR2) e alla specifica sezione che è stata compilata dal dipendente per effettuare la scelta; abbiamo previsto anche l'opzione 'Scelta Precedente', da utilizzare per indicare che la scelta è avvenuta in un precedente rapporto di lavoro (in quanto il nuovo datore di lavoro non dovrebbe comunicare nuovamente all'Inps le informazioni relative alla scelta).
  • Destinatario - corrispondente al soggetto destinatario delle quote di Tfr maturate a partire dall'anno 2007 (azienda, fondo previdenza complementare, misto tra azienda e previdenza complementare).

Occorre tenere presente che, in base alle disposizioni ufficiali che verranno emanate, potrà essere necessario aggiungere ulteriori informazioni oppure modificare la gestione di quelle attualmente previste. In particolare, è possibile che sia necessario predisporre ulteriori opzioni (insieme ad eventuali stampe di controllo) per gestire i casi in cui non viene effettuata una scelta esplicita, oppure per le situazioni in cui la scelta del destinatario viene successivamente modificata (passando da azienda a fondo di previdenza complementare).

Per quanto riguarda le aziende obbligate al versamento del Tfr, che risultano già abilitate in tal senso tramite l'opzione 'Obbligo di Versamento' sul servizio 'Ditta - Abilitazione' (vedi precedente punto 2.3), nella sezione 'Destinazione Tfr' del servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale' compare un'ulteriore informazione:

  • Esclusione Dipendente - che consente di escludere un singolo dipendente dall'obbligo di versamento del Tfr.

Al momento, non possiamo indicare con certezza in quali casi sarà necessario utilizzare la suddetta opzione; le istruzioni in tal senso verranno inviate con l'aggiornamento relativo al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.

Febbraio 2007
(acred303)
MODULO SCELTA DESTINAZIONE TFR

Abbiamo predisposto la stampa dei modelli ministeriali da utilizzare per la scelta della destinazione del Tfr, sulla base dei decreti attuativi del 30/01/07.
Per preparare la stampa dei modelli occorre utilizzare la procedura Stampe Accessorie, secondo le modalità già comunicate con gli aggiornamenti ACRED299 del 19/12/06 (punto 2.3) e ACRED300 del 17/01/07 (punto 2.1).

Riepiloghiamo, di seguito, le modalità operative da adottare per produrre i modelli ministeriali:

  1. Per stampare il modello relativo ai dipendenti in forza al 31/12/06 (denominato 'TFR1'), occorre utilizzare la procedura 'Stampe Accessorie', selezionando il programma 'STALLTFR' dall'elenco delle stampe disponibili, nella sezione 3.2 'Comunicazioni varie'. E' necessario indicare la data '31/12/2006' nei campi Data Iniziale e Data Finale.
  2. Per stampare il modello relativo ai dipendenti assunti a partire dal 1/01/07 (denominato 'TFR2'), occorre utilizzare la procedura 'Stampe Accessorie', selezionando il programma 'STASSTFR' dall'elenco delle stampe disponibili, nella sezione 3.2 'Comunicazioni varie'. In questo caso, nei campi Data Iniziale e Data Finale è necessario indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo da considerare (vengono selezionati i soli dipendenti assunti nel periodo).
  3. La stessa stampa prodotta con il programma 'STASSTFR' viene generata anche dalla procedura 'Stampa Modelli Assunzione / Cessazione' (in relazione alle sole assunzioni), disponibile sul menù del Collocamento.

E' inoltre possibile, sulla procedura Stampe Accessorie, scegliere di stampare anche l'informativa, da noi predisposta con i precedenti aggiornamenti: a tale scopo, è sufficiente scegliere l'apposita opzione nel campo 'Modalità di Stampa'. Precisiamo che, ad oggi, non è chiaro se un'informativa sulla destinazione del Tfr debba comunque essere consegnata al dipendente, oppure se i modelli ministeriali svolgano anche questa funzione e, di conseguenza, sostituiscano ogni altra comunicazione da consegnare al dipendente.

Le stampe dei moduli per la scelta della destinazione del Tfr sono identificate come 'Tfr-Moduloscelta1' (dipendenti in forza al 31/12/06) e 'Tfr-Moduloscelta2' (dipendenti assunti a partire dal 1/01/07). La stampa prodotta dal menù del Collocamento è identificata soltanto come 'Tfr-Moduloscelta'.
Per tutte le stampe sopra elencate, sul servizio di gestione delle stampe occorre agganciare un determinato "disegno", corrispondente appunto al modello ministeriale: una volta selezionata la stampa prodotta, nel campo 'Disegno relativo' deve essere selezionato 'Modulo scelta TFR'. Precisiamo che lo stesso disegno deve essere agganciato sia alla stampa 'Tfr-Moduloscelta1' che alla stampa 'Tfr-Moduloscelta2' (il servizio di gestione delle stampe provvede ad assegnare il modello ministeriale relativo alla stampa trattata).

Gennaio 2007
(acred300)
INFORMATIVA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR - ASSUNTI DAL 1/01/07

Abbiamo predisposto la stampa dell'informativa sulla destinazione del Tfr e del corrispondente modulo per la scelta, nella versione valida per i dipendenti assunti a partire dal 1 gennaio 2007.

La stampa dell'informativa viene prodotta automaticamente dalla procedura 'Stampa modelli Assunzione/Cessazione', presente sul menù del Collocamento.
La stessa stampa, può essere prodotta anche tramite la procedura 'Stampe Accessorie', relativamente alle assunzioni inserite direttamente sull'archivio Paghe o già trasferite dal Collocamento.
Utilizzando la procedura 'Stampe Accessorie' occorre selezionare il programma 'STASSTFR' dall'elenco delle stampe disponibili, al punto 3.2 'Comunicazioni varie'. A differenza della precedente versione ('STASSTFR' - tuttora disponile), vengono considerati i soli dipendenti assunti nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale.

Vengono prodotte automaticamente due copie dell'informativa per ogni dipendente, in modo che una possa essere firmata e riconsegnata al datore di lavoro per ricevuta. Le informazioni riportate sia nell'informativa che nel modulo per la scelta, sostanzialmente non sono cambiate rispetto alla precedente versione.

Sulla procedura 'Stampe Accessorie', è possibile scegliere se si vuole produrre sia l'informativa (in doppia copia) che il modulo per la scelta su una sola stampa, in modo che le tre pagine relative ad ogni dipendente siano riportate in sequenza. E' inoltre possibile selezionare una singola zona, scegliere l'ordinamento dei modelli ed indicare la data di consegna da riportare sull'informativa (opzionale).
Sulla procedura 'Stampa modelli Assunzione/Cessazione', l'informativa e il modulo per la scelta vengono sempre riportate su un'unica stampa. La stampa in questione viene generata, ovviamente, per le sole assunzioni effettuate nel periodo. Come data di consegna dell'informativa viene riportata la 'Data Modello' indicata sulla procedura.

Ricordiamo che, da parte nostra, non possiamo dare garanzie sulla validità dei modelli predisposti: eventuali disposizioni successive e più specifiche, in merito agli adempimenti a carico del datore di lavoro, potrebbero comportare una modifica del testo dell'informativa o del modulo per la scelta.

Dicembre 2006
(acred299-A)
COLLOCAMENTO: ASSUNZIONI DAL 1/1/2007

Stiamo predisponendo la stampa dell'informativa sulla destinazione del Tfr e del corrispondente modulo per la scelta da parte del lavoratore, relativamente ai dipendenti assunti a partire dal 1 gennaio 2007.
La stampa in questione verrà inviata con un apposito aggiornamento, nella prima metà del mese di gennaio.

Segnaliamo inoltre che, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione e altri tipi di rapporto diversi dal lavoro dipendente (associati in partecipazione, ecc.) iniziati a partire dal 1 gennaio 2007, al momento non è possibile produrre il modello C/ASS tramite i servizi del Collocamento. Le comunicazioni relative ai soggetti in questione dovranno quindi essere compilate manualmente, seguendo le indicazioni rilasciate da ogni singolo centro per l'impiego.
Confermiamo comunque, da parte nostra, l'intenzione di effettuare le necessarie modifiche sui servizi del Collocamento e sul modello C/ASS, nel momento in cui verranno emanate le necessarie istruzioni ufficiali.

Dicembre 2006
(acred299)
INFORMATIVA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR

Abbiamo predisposto la stampa dell'informativa sulla destinazione del Tfr maturando a partire dal 1 gennaio 2007, e del corrispondente modulo per effettuare la scelta, da parte del dipendente, in merito alla stessa destinazione del Tfr.
Come conseguenza del decreto legge n. 279 del 13/11/06, che ha anticipato di un anno i termini stabiliti dal Dlgs n. 252/05, la suddetta informativa dovrebbe essere consegnata ai dipendenti entro il 31/12/06, ossia prima dell'inizio del periodo di sei mesi entro il quale gli stessi dipendenti possono effettuare la scelta.

Le stampe da noi predisposte possono essere prodotte tramite la procedura 'Stampe Accessorie', selezionando il programma 'STALLTFR' dall'elenco dei programmi disponibili, al punto 3.2 'Comunicazioni varie'.
Vengono considerati i soli dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale: consigliamo quindi di impostare in entrambe le date il giorno '31/12/2006', in modo da escludere i rapporti di lavoro già cessati.
Per quanto riguarda l'informativa, segnaliamo che ne vengono prodotte automaticamente due copie per ogni dipendente, in modo che una possa essere firmata e riconsegnata al datore di lavoro per ricevuta.
Tramite le opzioni del programma, è possibile scegliere di riportare sia l'informativa (in doppia copia) che il modulo per la scelta su una sola stampa, in modo che le tre pagine relative ad ogni dipendente siano riportate in sequenza.
E' inoltre possibile selezionare una singola zona, scegliere l'ordinamento dei modelli (alfabetico o per codice) ed indicare la data di consegna da riportare sull'informativa (opzionale).

Precisiamo che, da parte nostra, non possiamo dare garanzie sulla validità dei modelli predisposti: eventuali disposizioni successive e più specifiche, in merito agli adempimenti a carico del datore di lavoro, potrebbero comportare una modifica del testo dell'informativa o del modulo per la scelta, come pure una proroga del termine per la consegna ai dipendenti.
Inoltre, non è stato ancora stabilito quale criterio dovrà essere adottato per identificare le aziende con più di 49 addetti, per le quali sussiste l'obbligo di trasferire all'Inps il Tfr maturando lasciato al datore di lavoro. Di conseguenza, non vediamo come tale informazione, ad oggi, possa essere inclusa automaticamente nell'informativa da consegnare ai dipendenti.