(acred920) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ARRETRATI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di febbraio 2025 Acred914, è stato rilasciato il recupero della decontribuzione arretrata relativa al mese di gennaio. Tale recupero poteva essere effettuato nei mesi di febbraio, marzo o aprile. |
(acred919) |
DECONTRIBUZIONE SUD – NUOVO CONTROLLO
Dal mese di marzo 2025, nel caso in cui vengano elaborati più cedolini in uno stesso mese, il limite mensile relativo alla decontribuzione Sud (E. 145 per l’anno 2025) viene automaticamente rapportato ai giorni di ogni cedolino. Sempre dal mese di marzo, è possibile utilizzare una voce opzionale che consente di controllare automaticamente il suddetto limite su base mensile (anziché su base giornaliera) in presenza di due o più cedolini nello stesso mese. |
(acred914) |
DECONTRIBUZIONE SUD
Come indicato nella circolare Inps n. 32 del 30/01/2025, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la decontribuzione Sud per gli anni dal 2025 al 2029 (art. 1, commi da 406 a 412, legge n. 207 del 30/12/2024). Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, dall’anno 2025 la decontribuzione deve essere applicata esclusivamente per i dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente (ossia entro il 31/12/2024 per l’anno 2025, entro il 31/12/2025 per l’anno 2026, ecc.). Come in precedenza, la decontribuzione Sud spetta per i dipendenti occupati in determinate regioni (Abruzzo / Molise / Puglia / Basilicata / Campania / Calabria / Sicilia / Sardegna): il controllo sulla regione in cui risulta ubicata la sede lavorativa agganciata al dipendente, viene effettuato automaticamente. Per l’anno 2025 il valore della decontribuzione viene calcolato nelle seguenti misure:
Precisiamo che i contributi a carico del datore di lavoro sono sempre considerati al netto delle eventuali agevolazioni contributive ed escludendo i contributi per i quali non si può beneficiare della decontribuzione (in particolare lo 0,30% destinato ai fondi di formazione), analogamente a quanto previsto negli anni precedenti. Come indicato nella circolare Inps, le mensilità aggiuntive vengono escluse dalla base di calcolo della decontribuzione, a meno che non siano erogate mensilmente in forma di singolo rateo. Restano quindi escluse, dalla base di calcolo della decontribuzione, le voci 478 (tredicesima) / 479 (quattordicesima) / 476 (quattordicesima o altra mensilità aggiuntiva erogata in un mese diverso da giugno), mentre resta inclusa la voce 477 (pagamento rateo mensile). Ricordiamo che, per attivare la decontribuzione Sud, occorre indicare la voce 8E1 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’. La voce 8E1 può essere inserita a livello di ditta oppure a livello generale: nel secondo caso, rimane possibile bloccarla su eventuali ditte da escludere. È possibile recuperare la decontribuzione arretrata relativa al solo mese di gennaio 2025 (come indicato nella circolare Inps): il recupero deve essere effettuato entro il mese di aprile, tuttavia è già incluso nel presente aggiornamento. Sulla denuncia Uniemens, dall’anno 2025 la decontribuzione viene riportata sulla nuova causale ‘DPMI’ nella sezione Info Causali (in sostituzione della precedente causale ‘DESU’), sempre per singolo mese di competenza. |
(acred909) |
DECONTRIBUZIONE SUD
Con il presente aggiornamento, la decontribuzione Sud risulta automaticamente disabilitata dal mese di gennaio 2025. Precisiamo che la nuova decontribuzione per il Mezzogiorno prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (commi da 406 a 422), potrà essere applicata soltanto a seguito delle indicazioni che saranno pubblicate dall’Inps. |
(acred901) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – PREMI DECONTRIBUITI
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Inps tramite il forum di Assosoftware, per determinare la spettanza dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, oltre che l’aliquota dello stesso esonero (6% o 7%), si considerano anche eventuali premi decontribuiti gestiti tramite la voce 4CH (aggiornamento di novembre 2018 Acred705). |
(acred901) |
DECONTRIBUZIONE SUD – INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI
Segnaliamo che, dal mese di settembre 2024, viene automaticamente disabilitata la decontribuzione Sud sui soggetti ai quali risulta abilitato l’incentivo per assunzione disabili (voce 96W – aggiornamento di giugno 2016 Acred614). |
(acred897) |
DECONTRIBUZIONE SUD – PROROGA
Sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 82 del 17/07/2024, la decontribuzione Sud continua ad essere applicata fino al mese di dicembre 2024. Tuttavia, a partire dal mese di luglio 2024, la decontribuzione viene applicata esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024. Nella circolare Inps viene inoltre precisato che, per quanto riguarda i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato entro il 30/06/2024, la decontribuzione continua a spettare anche nel caso in cui il contratto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al mese di giugno 2024. Ne consegue che la decontribuzione non spetta in caso di cessazione e riassunzione avvenuta successivamente al mese di giugno 2024. Con il presente aggiornamento è stato modificato il calcolo della decontribuzione Sud: a partire dal mese di luglio 2024, la decontribuzione (se attivata) viene applicata ai soli dipendenti assunti entro il 30/06/2024. A tale riguardo, precisiamo che viene controllata esclusivamente la data di assunzione presente sul servizio Dipendente – Anagrafico. Relativamente all’esposizione della decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens, rimane confermata la causale ‘DESU’, sulla quale deve però essere indicata la data di assunzione, riportandola nel campo Identificativo. |
(acred879) |
DECONTRIBUZIONE SUD – PROROGA
Come confermato nel messaggio Inps n. 4695 del 28/12/2023, la Commissione Europea ha approvato il prolungamento della Decontribuzione Sud fino al mese di giugno 2024. |
(acred864) |
INCENTIVO PARITA’ DI GENERE
Con l’aggiornamento di maggio 2023 Acred861, è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):
|
(acred861) |
INCENTIVO PARITA’ DI GENERE
A partire dalla denuncia UniEmens relativa al mese di maggio 2023, è possibile recuperare l’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere (circolare Inps n. 137 del 27/12/2022). Per calcolare e recuperare il suddetto sgravio relativamente ai mesi correnti, è sufficiente inserire la voce 96S sulle Voci Fisse a livello di ditta (elenco voci, 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’), selezionando il codice Uniemens ‘L238’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce calcola automaticamente l’esonero nella misura dell’1% sull’imponibile Inps. E’ possibile indicare una diversa aliquota (riportata nel campo Importo Unitario) oppure forzare il valore dello sgravio (riportato nel campo Importo Totale, in questo caso indicando la voce sulle Variazioni Mensili). Per recuperare l’esonero relativo ai mesi pregressi, occorre inserire la voce 96T sulle Variazioni Mensili (elenco voci, 5.4.2 ‘Incentivi Inps’), selezionando il codice Uniemens ‘L239’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità) e indicando la somma da recuperare, riportata nel campo Importo Totale. Facciamo presente che è possibile indicare l’intero importo arretrato su un unico dipendente, in quanto la somma da recuperare viene riportata solo sulla denuncia aziendale. Sia l’esonero corrente che quello arretrato sono riportati sulla denuncia UniEmens aziendale, nella sezione ‘Altre a credito’ (servizio ‘UniEmens – Aziendale’). |
(acred839) |
ESONERO CONTRIBUTIVO AGENZIE VIAGGI
Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo agenzie viaggi e tour operator previsto dal D.L. n. 4/2022, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 3549 del 29/09/2022. L’importo dell’esonero spettante corrisponde alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, relativa al periodo di competenza da aprile ad agosto 2022, con l’eccezione dei contributi già esclusi da altri sgravi ed agevolazioni (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare, contribuzione FIS e fondi bilaterali, territoriali o alternativi). Lo sgravio può essere compensato sulle denunce Uniemens relative al periodo ottobre – dicembre 2022, secondo modalità analoghe a quelle previste per alcuni precedenti sgravi: in particolare, il criterio di fruizione è identico a quello previsto per gli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali (vedere, ad esempio, aggiornamento di gennaio 2022 Acred813). Su ciascuna denuncia, lo sgravio può essere compensato fino alla capienza risultante dai contributi “utili” dello stesso mese. Per compensare lo sgravio sulle denunce Uniemens, rispettando automaticamente la capienza determinata dai contributi “utili”, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’, selezionando l’opzione ‘DL 4/2022 (L572)’ nel campo Tipologia di sgravio. Elaborando i mesi da ottobre a dicembre 2022, l’importo dello sgravio che risulta ancora disponibile viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista. Per calcolare ed applicare la suddetta capienza, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa allo sgravio è riportato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che la voce CN0 è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per la gestione dello sgravio D.L. 104/2020. Come previsto dalle disposizioni Inps, sulla denuncia Uniemens relativa al solo mese di dicembre 2022 viene compensato l’eventuale sgravio residuo, senza alcuna limitazione rispetto alla capienza dei contributi “utili”. Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 4/2022 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L572’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). |
(acred839) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ARRETRATI
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di luglio 2022 Acred831 / Acred832, abbiamo rilasciato le indicazioni per applicare la Decontribuzione Sud dal mese di luglio 2022, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 90 del 27/07/2022. La circolare Inps n. 90/2022 ha previsto anche la possibilità di recuperare la decontribuzione relativa al solo mese di luglio, nel caso in cui non fosse stata applicata (considerando che la stessa circolare è stata pubblicata a fine luglio). Con il presente aggiornamento, rilasciamo il recupero automatico della Decontribuzione Sud relativa al mese di luglio: tale recupero può essere effettuato con l’elaborazione del mese di ottobre (ultimo mese utile). Se, sul mese di ottobre, si intende recuperare la decontribuzione relativa al mese di luglio, occorre indicare la voce 9F4 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’, con l’opzione relativa al mese di ottobre 2022 (viene riportato il valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità). Ricordiamo che l’importo della Decontribuzione Sud è riportato nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘DESU’ (che ha sostituto la causale ‘ACAS’, sempre a partire dal mese di luglio). Se si intende recuperare la Decontribuzione arretrata anche per eventuali rapporti cessati nei mesi precedenti (situazione non contemplata nelle disposizioni Inps), sui dipendenti interessati occorre abilitare l’elaborazione del cedolino nei mesi successivi alla cessazione (opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico) e confermare le presenze del mese di ottobre. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato anche il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. |
(acred832) |
DECONTRIBUZIONE SUD – LUGLIO 2022
Come anticipato nell’aggiornamento Acred831 del 27/07/2022, si è reso necessario modificare la modalità di esposizione della Decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 90 del 27/07/2022. A partire dal mese di luglio 2022, la nuova causale ‘DESU’ viene riportata nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens (la precedente causale ‘ACAS’ veniva invece riportata nella sezione ‘Incentivo’). ATTENZIONE: Per quanto riguarda le aziende interessate dalla Decontribuzione Sud, che sono state elaborate PRIMA del presente aggiornamento, occorre rigenerare le denunce Uniemens, in modo da ottenere l’indicazione della nuova causale ‘DESU’ nella sezione ‘Info Causali’. A tale scopo, occorre eseguire la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’, presente sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. Nei parametri della procedura, è sufficiente indicare Mese Elaborazione ‘07’, Anno Elaborazione ‘2022’, codice ditta iniziale e finale. |
(acred831) |
DECONTRIBUZIONE SUD – LUGLIO 2022
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, abbiamo previsto un nuovo codice causale per indicare la Decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens, sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. In data odierna (27/07/2022) è stata pubblicata la circolare Inps n. 90, con le indicazioni relative all’applicazione della Decontribuzione Sud nel periodo da luglio a dicembre 2022. Con un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto per i primi giorni di agosto, rilasceremo le modifiche necessarie per riportare la nuova causale ‘DESU’ nella sezione ‘Info Causali’. Di conseguenza, dovranno essere rigenerate le denunce Uniemens relative al mese di luglio, per le aziende interessate dalla Decontribuzione Sud che fossero già state elaborate. NOTA: Nel caso in cui gli Utenti ritenessero più “prudente” non applicare la Decontribuzione Sud fino alla pubblicazione di ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps, ricordiamo che a tale scopo è sufficiente bloccare o eliminare la voce 8E1 sulle Voci Fisse, laddove è stata precedentemente inserita (aggiornamento di febbraio 2021 Acred790). |
(acred830) |
DECONTRIBUZIONE SUD – NUOVA CAUSALE
Secondo quanto anticipato dall’Inps ad Assosoftware, dal mese di luglio occorre utilizzare un nuovo codice causale per indicare la Decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens: causale ‘DESU’ in sostituzione di ‘ACAS’. Ci riserviamo, tuttavia, di rilasciare ulteriori modifiche a seguito delle istruzioni che saranno fornite dall’Inps. |
(acred826) |
SGRAVIO CONTRIBUTIVO D.L. 73/2021
Con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred813, è stata rilasciata la gestione dello sgravio contributivo previsto dal D.L. 73/2021, relativo ai settori turismo, commercio ed altre attività. A partire dal mese di gennaio, lo sgravio in questione è stato compensato automaticamente sulle denunce Uniemens, fino a capienza dei contributi “utili”. A seguito del presente aggiornamento, sulla denuncia Uniemens relativa al mese di maggio 2022 viene automaticamente compensato l’eventuale sgravio residuo, senza alcuna limitazione rispetto alla capienza dei contributi “utili”. Ricordiamo che, sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato automaticamente anche il valore dei contributi “utili” (voce CN0), normalmente corrispondente alla capienza per la fruizione dello sgravio. Sebbene si tratti di un dato non richiesto, e quindi non riportato, sul file XML della denuncia Uniemens, il valore in questione NON deve essere annullato o modificato, in quanto risulta necessario per determinare il costo del personale. |
(acred814) |
SGRAVIO D.L. 73/2021 – PRECISAZIONE
Con l’aggiornamento Acred813 del 31/01/2022, abbiamo fornito le indicazioni operative per applicare lo sgravio contributivo relativo ai settori turismo, commercio ed altre attività, previsto dal D.L. 73/2021. A seguito delle richieste di alcuni Utenti, segnaliamo che è possibile effettuare un controllo in merito a tale limitazione, generando la stampa della voce CN0 elaborata nel periodo che si ritiene debba essere oggetto di controllo (secondo le diverse interpretazioni, maggio – novembre 2021, oppure giugno – novembre 2021). Ricordiamo che la voce CN0 viene elaborata in automatico e corrisponde ai contributi “utili” a carico ditta. E’ possibile ottenere il report (anche in formato csv) di tale voce per il periodo prescelto, utilizzando il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie. Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento Acred813, nei mesi di effettiva fruizione dello sgravio viene invece verificata, in automatico, la “capienza” dei contributi ai fini della compensazione. Tale “capienza” è costituita dalla contribuzione datoriale “utile”, ossia dalla stessa voce CN0 presente nei mesi di effettiva fruizione dello sgravio. La verifica della suddetta “capienza” è indicata chiaramente al punto 3 della circolare Inps n. 140/2021: “l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura”. Naturalmente, la parte non usufruita a causa di una limitata “capienza” (intesa nel senso sopra descritto), viene compensata sui mesi successivi. |
(acred813) |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – ANNO 2022
Nell’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022 abbiamo fornito delle anticipazioni in merito alla proroga, fino al mese di giugno 2022, della Decontribuzione Sud e di alcune assunzioni agevolate, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea. L’Inps, con il messaggio n. 403 del 26/01/2022, ha confermato la suddetta proroga. Le seguenti agevolazioni contributive sono quindi prorogate fino al mese di giugno 2022:
Precisiamo che, a meno di ulteriori proroghe, l’applicazione della Decontribuzione Sud sarà sospesa automaticamente dal mese di luglio 2022. Relativamente agli incentivi per assunzioni o trasformazioni di “under 36” e donne, invece, l’applicazione delle agevolazioni contributive continuerà anche nei mesi successivi a giugno 2022, fino al termine del periodo agevolato, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 30/06/2022. |
(acred813) |
SGRAVI CONTRIBUTIVI L. 178/2020 – D.L. 73/2021
Con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, sono state fornite le indicazioni operative per determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dalla L. 178/2020, e dello sgravio contributivo relativo ai settori turismo, commercio ed altre attività, previsto dal D.L. 73/2021. Con il presente aggiornamento, forniamo le indicazioni operative per usufruire dei suddetti sgravi, a partire dal mese di gennaio 2022 (con un’eccezione, descritta più avanti, relativa al mese di dicembre 2021). Ciascuno dei due sgravi può essere compensato entro il periodo indicato nei messaggi Inps sopra citati:
Inoltre, nel mese di maggio 2022 è possibile usufruire dell’eventuale residuo dello sgravio D.L. 73/2021. Per applicare i suddetti sgravi sulle elaborazioni mensili, compensandoli automaticamente sulle denunce Uniemens fino a capienza dei contributi “utili”, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’. Occorre indicare anche il tipo di sgravio, nel successivo campo ‘Tipologia di sgravio’, selezionando una delle nuove opzioni: ‘L. 178/2020’ oppure ‘DL 73/2021’. Sulle posizioni Inps interessate, occorre effettuare una storicizzazione nel mese in cui si inizia ad usufruire dello sgravio (ad esempio, storicizzare in data 01/01/2022 per iniziare ad usufruire dello sgravio dal mese di gennaio). Ricordiamo che il mese di dicembre 2021 era già stato elaborato al momento della pubblicazione del messaggio Inps n. 96 del 10/01/2022, relativo allo sgravio D.L. 73/2021. Nel caso in cui tale sgravio sia stato compensato su dicembre, indicando direttamente sulla denuncia Uniemens la relativa causale (‘L553’), è sufficiente inserire l’importo dello sgravio spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, con decorrenza 01/12/2021. In tal caso, NON occorre neppure rielaborare il mese di dicembre: l’importo inserito manualmente sulla denuncia Uniemens, viene automaticamente “scalato” dall’importo dello sgravio D.L. 73/2021. E’ comunque necessario ristampare la nota contabile di dicembre, in modo da riportare, tra i movimenti contabili, l’indicazione dello sgravio compensato. Come già detto, per lo sgravio D.L. 73/2021, l’Inps ha previsto la possibilità di compensare l’eventuale residuo nel mese di maggio 2022. Secondo le anticipazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, sembra che sulla denuncia Uniemens di maggio 2022 possa essere prodotto anche un credito, nel caso in cui risulti necessario per compensare lo sgravio residuo. A tale riguardo, per il momento rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, indicando l’importo dello sgravio spettante e la relativa tipologia, viene visualizzato l’importo già compensato sulle denunce Uniemens (inizialmente uguale a zero) e l’importo residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante). In caso di indicazione contemporanea dei due sgravi, gli importi compensato e residuo vengono mostrati per ciascuno sgravio, oltre che per il totale. Elaborando i mesi da gennaio a marzo 2022 (sgravio L. 178/2020) o da gennaio a maggio 2022 (sgravio D.L. 73/2021), l’importo degli sgravi che risulta disponibile viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista. Quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni già previste per i precedenti sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali (contributo formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Dalla suddetta “capienza” vengono inoltre decurtate tutte le riduzioni contributive e gli incentivi relativi ad assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.). Come i precedenti sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, anche i nuovi sgravi L. 178/2020 e D.L. 73/2021 sono considerati compatibili con qualsiasi agevolazione contributiva per la quale non sia espressamente vietata la cumulabilità, ovviamente applicando lo sgravio sulla sola contribuzione datoriale residua, al netto di tutte le agevolazioni e incentivi. Sempre secondo quanto indicato nella circolare Inps 30/2021 (punto 6), per poter usufruire dello sgravio L. 178/2020, occorrerebbe sospendere la Decontribuzione Sud fino alla completa fruizione dello sgravio. A tale scopo, sulle ditte per le quali è stata abilitata la Decontribuzione Sud, tramite l’indicazione della voce 8E1 sulle Voci Fisse, occorrerebbe impostare l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ sulla voce 8E1, effettuando una storicizzazione nel mese in cui si inizia ad usufruire dello sgravio L. 178/2020. La voce 8E1 dovrebbe poi essere riabilitata, annullando la suddetta opzione e storicizzando sul mese successivo alla completa fruizione dello sgravio. A rigor di logica, non dovrebbe essere necessario sospendere la Decontribuzione Sud (e quindi non occorrerebbe effettuare gli interventi sopra descritti) nel caso in cui vi fosse sufficiente capienza per applicare sia lo sgravio L. 178/2020, sia la Decontribuzione Sud. Per determinare la “capienza” relativa agli sgravi L. 178/2020 e D.L. 73/2021, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino (il valore della capienza è riportato nel campo Importo Totale). Ricordiamo che la voce CN0 è stata predisposta con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per lo sgravio D.L. 104/2020; successivamente, è stata utilizzata anche per lo sgravio D.L. 137/2020 (aggiornamento di maggio 2021 Acred795). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (limitato automaticamente alla “capienza” prevista) viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con i seguenti codici causale:
Ricordiamo che, sul servizio Uniemens – Aziendale, viene indicato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), corrispondente alla “capienza” per la fruizione dello sgravio (tale valore non è riportato sulla denuncia Uniemens). Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘Under 36’, assunzione donne, decontribuzione Sud, ecc.). Segnaliamo che è stata predisposta anche una voce che consente di restituire una quota dello sgravio previsto dal D.L. 137/2020, nei casi descritti al punto 2 del messaggio Inps n. 197/2022 sopra citato. NOTA: Relativamente allo sgravio D.L. 73/2021, precisiamo che non viene effettuato alcun controllo automatico in merito alla limitazione indicata al punto 2 del messaggio Inps n. 96/2022: “l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021)”. Peraltro, tale indicazione si presta a diverse interpretazioni e non appare affatto chiaro come possa essere effettivamente verificata. |
(acred812) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2022
Segnaliamo che la Commissione Europea ha approvato il prolungamento della Decontribuzione Sud (e di altre agevolazioni contributive) fino al mese di giugno 2022. Da parte dell’Inps è stato confermato, sul forum di Assosoftware, che le modalità di applicazione della Decontribuzione Sud rimangono le stesse previste per l’anno 2021. |
(acred812) |
DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO / COMMERCIO
L’Inps, con le circolari n. 140 del 21/09/2021 e n. 169 del 11/11/2021, ha fornito le prime indicazioni relative allo sgravio contributivo previsto dal D.L. 73/2021, come modificato dalla L. 106/2021. Con il recente messaggio n. 96 del 10/01/2022, sono state fornite le indicazioni per l’utilizzo dello sgravio. Il periodo utile per la compensazione va dal mese di dicembre 2021 (ormai già elaborato al momento della pubblicazione del messaggio Inps) al mese di maggio 2022. Di seguito, riepiloghiamo le indicazioni operative (già riportate nella nostra comunicazione del 15/11/2021), per il calcolo dello sgravio spettante. Con un successivo aggiornamento, che sarà rilasciato in tempo utile per le buste paga di gennaio 2022, renderemo disponibile la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens. Sarà prevista anche la possibilità di rielaborare il mese di dicembre 2021, per le aziende che avessero “forzato” l’applicazione dello sgravio sulla denuncia Uniemens dello stesso mese (la rielaborazione è necessaria per “riallineare” i dati contabili). L’importo dello sgravio corrisponde al doppio della contribuzione a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulle ore di integrazione salariale usufruite nel periodo gennaio – marzo 2021. E’ possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), per individuare le aziende potenzialmente interessate ed effettuare il calcolo dello sgravio. Come già precisato nella nostra comunicazione del 15/11/2021, al punto 2 della circolare Inps 169/2021 è indicato il criterio di calcolo della retribuzione corrispondente alle ore di integrazione salariale usufruita: secondo il criterio in questione, occorre considerare la quota oraria ottenuta tramite il divisore contrattuale, maggiorandola dei ratei di mensilità aggiuntive. Di conseguenza, nei parametri del programma ‘STADIPEC’, occorre selezionare la voce ‘031’, in luogo della voce ‘105’ (che risulta preselezionata), nel campo ‘Retribuzione oraria’. Ricordiamo che le indicazioni dettagliate relative al programma ‘STADIPEC’, sono state fornite con le comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020. Il programma ‘STADIPEC’ effettua il calcolo dello sgravio per tutte le aziende che hanno usufruito di integrazioni salariali nel periodo indicato. Tra le aziende riportate sulla stampa prodotta, devono quindi essere considerate soltanto quelle che rientrano nei settori di attività previsti ed hanno i requisiti indicati nelle circolari Inps 140/2021 e 169/2021. |
(acred812) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto uno sgravio per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (a condizione che non abbiano usufruito di ulteriori integrazioni salariali). L’Inps ha fornito le prime indicazioni con la circolare n. 30 del 19/02/2021, mentre le istruzioni per l’utilizzo dello sgravio sono state fornite con il recente messaggio n. 197 del 14/01/2022. Il periodo utile per la compensazione è gennaio – marzo 2022. Di seguito, riepiloghiamo le indicazioni operative (già comunicate con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acred790), per il calcolo dello sgravio spettante. Con un successivo aggiornamento, che sarà rilasciato in tempo utile per le buste paga di gennaio 2022, renderemo disponibile la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens. L’importo dello sgravio corrisponde al valore della contribuzione a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulle ore di integrazione salariale usufruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020. E’ possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), per individuare le aziende potenzialmente interessate ed effettuare il calcolo dello sgravio. Relativamente allo sgravio L. 178/2020, l’Inps non ha fornito indicazioni in merito al criterio di calcolo della retribuzione corrispondente alle ore di integrazione salariale usufruita. Di conseguenza, rimane a carico dell’Utente la scelta di utilizzare la voce 105 (preselezionata) oppure la voce 031 (come per lo sgravio D.L. 73/2021, descritto in Decontribuzione settori turismo / commercio). Ricordiamo che le indicazioni dettagliate relative al programma ‘STADIPEC’, sono state fornite con le comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020. Il programma ‘STADIPEC’ effettua il calcolo dello sgravio per tutte le aziende che hanno usufruito di integrazioni salariali nel periodo indicato. Tra le aziende riportate sulla stampa prodotta, devono quindi essere considerate soltanto quelle che rispettano le condizioni previste per beneficiare dello sgravio L. 178/2020, indicate nella circolare Inps 30/2021. NOTA: Per quanto riguarda le ditte che hanno usufruito dello sgravio previsto dal D.L. 137/2020 (aggiornamento di maggio 2021 Acred795), sulla nota contabile prodotta nella modalità ‘Annuale con residui’, prima del presente aggiornamento non veniva riportato lo sgravio in questione, ottenendo un arrotondamento troppo elevato (con relativa segnalazione di errore). Precisiamo che il suddetto sgravio è stato riportato correttamente sulle note contabili mensili relative ai periodi in cui è stato compensato lo stesso sgravio; la mancata indicazione riguardava soltanto la nota contabile annuale. A seguito del presente aggiornamento, il problema è stato risolto: per le ditte interessate, è quindi possibile produrre la nota contabile annuale con residui, ottenendo l’indicazione corretta dello sgravio usufruito nell’anno 2021 (periodo aprile – agosto). |
(comunicazione 15/11/2021) |
DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO / COMMERCIO
L’Inps, con le circolari n. 169 del 11/11/2021 e n. 140 del 21/09/2021, ha fornito le prime indicazioni relative allo sgravio contributo previsto dall’art. 43 del D.L. 73/2021, come modificato in fase di conversione dalla L. 106/2021. Lo sgravio in questione corrisponde al doppio della contribuzione a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulle ore di integrazione salariale usufruite nel periodo gennaio – marzo 2021. Segnaliamo che è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), per ottenere il calcolo “preventivo” dello sgravio spettante. Secondo quanto precisato al punto 2 della circolare Inps 169/2021, per calcolare la retribuzione corrispondente alle ore di integrazione salariale usufruita, occorre considerare la quota oraria ottenuta tramite il divisore contrattuale (maggiorandola dei ratei di mensilità aggiuntive). Di conseguenza, nei parametri del programma ‘STADIPEC’ occorre selezionare la voce ‘031’, anziché la voce ‘105’ (che risulta preselezionata), nel campo ‘Retribuzione oraria’. Il programma ‘STADIPEC’ effettua il calcolo dello sgravio per tutte le aziende che hanno usufruito di integrazioni salariali nel periodo indicato. Tra le aziende riportate sulla stampa prodotta, devono quindi essere considerate soltanto quelle che rientrano nei settori di attività indicati nelle circolari Inps 169/2021 e 140/2021 sopra citate. Ricordiamo che le indicazioni dettagliate relative al programma ‘STADIPEC’, sono state fornite con le comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020. |
(acred805) |
RESTITUZIONE SGRAVIO SOSTITUTIVO CIG / FIS
E’ stata predisposta una voce che consente di “restituire” parzialmente lo sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 104/2020, nei casi e secondo le modalità stabilite dal messaggio Inps n. 3475 del 14/10/2021. |
(acred796) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di febbraio e marzo 2021 Acred789 / Acred790 / Acred791, è stata attivata la gestione della Decontribuzione Sud per l’anno 2021, secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’anno 2020. |
(acred795) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, la gestione dell’ulteriore sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1836 del 06/05/2021. Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un ulteriore sgravio sostitutivo, per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Relativamente a quest’ultimo sgravio è stata pubblicata la circolare Inps n. 30 del 19/02/2021, tuttavia mancano ancora le indicazioni che ne consentano la fruizione e, a quanto risulta, anche l’autorizzazione della Commissione Europea (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred790). Per individuare le aziende potenzialmente interessate allo sgravio previsto dal D.L. 137/2020, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per la gestione del precedente sgravio sostitutivo previsto dal D.L. 104/2020 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780 e comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio (comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). Precisiamo che il programma ‘STADIPEC’ non effettua controlli in merito all’eventuale superamento della “contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane)”: tale indicazione, riportata nel messaggio Inps 1836/2020, non appare affatto chiara e non si capisce assolutamente come debba essere applicata. Rimane quindi a carico dell’Utente un’eventuale verifica in tal senso, secondo l’interpretazione che riterrà opportuna. Le aziende alle quali viene riconosciuto lo sgravio, possono compensarlo nel periodo da aprile ad agosto 2021, procedendo secondo modalità analoghe a quelle previste per il precedente sgravio D.L. 104/2020. Dal momento che il mese di aprile è già stato elaborato, il primo mese in cui è possibile compensare lo sgravio “corrente” è maggio 2021. Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/05/2021 se si intende iniziare a compensarlo dal mese di maggio). Nel caso in cui le denunce dei mesi correnti (fino ad agosto) non siano sufficienti a compensare lo sgravio, è possibile compensare la parte residua sui mesi pregressi, tramite lo stesso procedimento adottato per lo sgravio D.L. 104/2020 (Unimens-VIG). Elaborando i mesi di da maggio ad agosto 2021, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nella circolare Inps 24/2021 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 137/2020 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L904’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). Segnaliamo che, da parte dell’Inps, non è stato chiarito se, per la fruizione degli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche i contributi relativi alle mensilità aggiuntive. In particolare, il problema si pone nel mese di erogazione della quattordicesima alla generalità dei dipendenti (giugno o luglio per alcuni contratti). In attesa di indicazioni ufficiali, i contributi sulle mensilità aggiuntive vengono considerati utili per la compensazione dello sgravio. |
(acred791) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021
Con gli aggiornamenti di febbraio 2021 Acred789 / Acred790, è stata attivata la gestione della Decontribuzione Sud per l’anno 2021, secondo gli stessi criteri previsti per l’anno 2020, descritti nell’aggiornamento di ottobre 2020 Acred777. Come precisato negli aggiornamenti sopra citati, le circolari Inps relative alla Decontribuzione Sud (115/2020 e 33/2021) non forniscono indicazioni dettagliate in merito al criterio di calcolo da applicare in presenza ogni altro incentivo o agevolazione. A tale proposito, le uniche indicazioni dettagliate sono riportate nella circolare 33/2021 e riguardano il criterio da adottare in presenza riduzioni del 50% dei contributi per assunzioni L. 92/2012 (tipo contribuzione ‘55’) e per sostituzione di maternità (tipo contribuzione ‘82’), confermando quanto rilasciato con l’aggiornamento Acred777. In attesa di ulteriori indicazioni, abbiamo comunque ritenuto opportuno modificare il calcolo della Decontribuzione Sud in presenza di incentivi che NON operano sul campo Contributo della denuncia Uniemens (‘GECO’ e simili). Dal momento che non esistono indicazioni esaustive in merito al criterio di calcolo da adottare nei casi in questione, abbiamo anche predisposto un’opzione che consente di calcolare il valore della decontribuzione secondo il criterio applicato fino al mese di febbraio, ossia sui contributi datoriali al netto delle sole agevolazioni che operano sul campo Contributo della denuncia Uniemens. Se si intende continuare ad applicare tale criterio, è sufficiente indicare la voce EC0 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o generale), indicando il valore convenzionale ’1’ nel campo Quantità. Precisiamo che continuano a rimanere escluse, dal calcolo e dall’applicazione della Decontribuzione Sud, le contribuzioni indicate nelle circolari Inps 115/2020 e 33/2021 (fondo formazione, misure compensative, ecc.). |
(acred790) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred789 del 24/02/2021, abbiamo rilasciato le indicazioni operative per attivare la Decontribuzione Sud relativa all’anno 2021, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 33 del 22/02/2021. In particolare, ricordiamo che la Decontribuzione Sud può essere attivata dal mese di febbraio 2021, indicando la voce 8E1 sulle Voci Fisse a livello di ditta, in corrispondenza delle aziende che ne hanno diritto (modalità consigliata), oppure sulle Voci Fisse a livello generale, in tal caso bloccando la stessa voce sulle aziende che non ne hanno diritto. In entrambi i casi, sulla voce 8E1 deve risultare barrata la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La circolare Inps 33/2021 prevedeva la possibilità di recuperare la Decontribuzione relativa al mese di gennaio soltanto sulla denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio. Il successivo messaggio Inps n. 831 del 25/02/2021 ha invece esteso tale possibilità anche al mese di marzo: sulla denuncia Uniemens relativa al mese di marzo è quindi possibile recuperare la Decontribuzione relativa ai mesi di gennaio ed eventualmente anche di febbraio (quest’ultima, ovviamente, solo se la Decontribuzione non è già stata attivata sul mese di febbraio). Con il presente aggiornamento, rilasciamo il recupero automatico della Decontribuzione Sud relativa ai mesi pregressi: tale recupero può essere effettuato con l’elaborazione del mese di febbraio (arretrati relativi al mese di gennaio) oppure con l’elaborazione del mese di marzo (arretrati relativi ai mesi di gennaio ed eventualmente anche di febbraio). Se si intende recuperare la Decontribuzione arretrata sul mese di febbraio, occorre indicare la voce 9F4 sulle Voci Fisse (secondo le stesse modalità previste per la voce 8E1), selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’, con l’opzione relativa al mese di febbraio (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità). In alternativa, è possibile recuperare la Decontribuzione arretrata sul mese di marzo: a tale scopo, occorrerà indicare la stessa voce 9F4 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’, con l’opzione relativa al mese di marzo (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità). In questo caso, se la Decontribuzione è già stata attivata dal mese di febbraio, il recupero interesserà soltanto il mese di gennaio. Se, invece, la Decontribuzione non è stata attivata su febbraio, il recupero interesserà sia il mese di gennaio che il mese di febbraio (in tale situazione, sarà anche necessario attivare la Decontribuzione dal mese di marzo, indicando la voce 8E1 sulle Voci Fisse). Come indicato nell’aggiornamento Acred789, in caso di erogazione della tredicesima o quattordicesima mensilità, ai fini della Decontribuzione Sud vengono considerati i soli ratei maturati a partire dal mese di gennaio 2021 (in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps). Per determinare, ai fini della Decontribuzione, i ratei maturati dal mese di gennaio 2021, viene elaborata la voce 8E2 per le mensilità aggiuntive erogate nel mese corrente ed eventualmente la voce 8E3 per le mensilità aggiuntive erogate nei mesi precedenti (entrambe le voci sono visibili nel Dettaglio del cedolino). Ricordiamo che l’importo della Decontribuzione Sud è riportato nella sezione ‘Incentivo’ della denuncia Uniemens, (servizio Uniemens – Dati particolari), con il codice tipo ‘ACAS’ (lo stesso utilizzato per l’anno 2020). Nel caso in cui si intenda recuperare la Decontribuzione arretrata per un rapporto cessato nei mesi precedenti (situazione non contemplata nelle disposizioni Inps), occorre abilitare l’elaborazione del cedolino nei mesi successivi alla cessazione (opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico) e confermare le presenze del mese in cui si intende effettuare il recupero. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato anche il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. |
(acred790) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – ANNO 2021
L’Inps, con la circolare n. 30 del 19/02/2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, spettante ai datori di lavoro che non usufruiscono delle ulteriori integrazioni salariali previste dalla stessa legge ed a condizione che abbiano usufruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Nel caso in cui si intenda effettuare un calcolo “preliminare” dell’esonero spettante, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’) per la gestione del precedente esonero previsto dal D.L. 104/2020 (vedere nostre comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). |
(acred789) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021
A seguito della circolare Inps n. 33 del 22/02/2021, è stato riattivato il calcolo automatico della ‘Decontribuzione Sud’, con effetto dall’elaborazione del mese di febbraio 2021. Per attivare la “Decontribuzione Sud”, occorre indicare la voce 8E1 sulle Voci Fisse, secondo i criteri documentati con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred777. Ricordiamo, in particolare, che la voce 8E1 può essere inserita a livello di ditta (modalità consigliata) oppure a livello generale (in tal caso, bloccandola sulle ditte che non ne hanno diritto). Con il presente aggiornamento, il calcolo automatico della decontribuzione viene riattivato in relazione al mese corrente (febbraio 2021). Dal momento che l’agevolazione spetta dal mese di gennaio 2021, con un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto nella prima settimana di marzo, sarà predisposto il recupero automatico degli arretrati relativi al mese di gennaio. Precisiamo che occorrerà rielaborare le ditte eventualmente già elaborate (se interessate dalla decontribuzione), tuttavia il recupero dell’agevolazione arretrata non modificherà il netto in busta, ma soltanto il totale da versare su F24. Precisiamo che, in caso di erogazione della tredicesima e/o quattordicesima mensilità (ad esempio in caso di cessazione), la decontribuzione viene applicata sui soli ratei maturati a partire da gennaio 2021, secondo il criterio di “competenza” documentato con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781 e confermato dal messaggio Inps n. 72 del 11/01/2021. Precisiamo che, con il successivo messaggio n. 728 del 19/02/2021, l’Inps ha “sospeso” gli effetti di tale criterio, a seguito del decreto n. 876/2021 del TAR del Lazio, riservandosi di fornire successivamente ulteriori indicazioni. |
(acred785) |
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021
Segnaliamo che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la Decontribuzione Sud per gli anni successivi al 2020. Al momento, tuttavia, non è chiaro se la decontribuzione possa continuare ad essere gestita secondo le stesse modalità previste per l’anno 2020, in particolare per quanto riguarda l’esposizione sulla denuncia Uniemens e la necessità di richiedere, o meno, un’ulteriore autorizzazione per continuare ad applicarla nell’anno 2021. In attesa di indicazioni ufficiali, la Decontribuzione Sud è stata temporaneamente bloccata dal mese di gennaio 2021. |
(acred781) |
DECONTRIBUZIONE SUD
L’Inps ha fornito alcune anticipazioni ad Assosoftware, in merito all’applicazione dell’incentivo ‘Decontribuzione Sud’ sulla tredicesima mensilità, annunciando la pubblicazione di un apposito messaggio. Precisiamo che le modifiche interessano esclusivamente l’elaborazione del mese di dicembre, mentre non viene in alcun modo interessata l’eventuale elaborazione separata della tredicesima mensilità. Ricordiamo che, sul mese di dicembre, viene sempre determinato l’importo “definitivo” della tredicesima mensilità (voce 478), conguagliando quanto è stato eventualmente calcolato ed erogato con la busta paga separata della tredicesima. |
(comunicazione 03/12/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Con le comunicazioni del 24/11 e del 25/11, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali. Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEC’ rendiamo disponibile un’ulteriore opzione, che consente di escludere, dal calcolo dello sgravio, il contributo destinato all’Inail che rimane compreso nel contributo 10% versato all’Inps per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532 nel Dettaglio del cedolino). |
(acred780) |
INCENTIVO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la gestione, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Con le comunicazioni del 24/11/2020 e del 25/11/2020, è stato rilasciato il programma ‘STADIPEC’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), che consente di individuare le aziende potenzialmente interessate dallo sgravio, calcolando l’importo dello sgravio stesso e fornendo le informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps. Per gestire automaticamente lo sgravio sulle elaborazioni mensili e sulle denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo dello sgravio sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel nuovo campo ‘Importo sgravio spettante’, riportato nella sezione ‘Sgravio sostitutivo della CIG’ (la sezione si trova in corrispondenza della tabella relativa alle Autorizzazioni CIG). Precisiamo che l’importo indicato deve coincidere con quello riportato sull’istanza presentata all’Inps. Elaborando i mesi di novembre e dicembre 2020, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nel messaggio Inps 4254/2020 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (compensato) nel mese viene riportato sulla denuncia aziendale (servizio Uniemens – Aziendale), nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L903’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito viene riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, il nuovo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). Relativamente al mese di dicembre, segnaliamo che sussistono dei dubbi in merito ad una possibile interpretazione della norma, secondo la quale occorrerebbe escludere i contributi relativi alla tredicesima (o ad una parte di essa) dalla capienza utile per la compensazione dello sgravio. La questione è in fase di approfondimento da parte dell’Inps, quindi rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali a tale riguardo. Precisiamo che, per il momento, i contributi sulla tredicesima vengono considerati utili ai fini della capienza per la compensazione dello sgravio. A tale riguardo, facciamo presente che, sulla denuncia Uniemens, i contributi relativi alle mensilità aggiuntive non devono mai essere indicati separatamente da quelli relativi alla retribuzione del mese in cui le stesse mensilità vengono erogate. Segnaliamo, inoltre, che secondo un’interpretazione “restrittiva”, lo sgravio spetterebbe soltanto nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di integrazioni salariali sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, mentre non spetterebbe nel caso in cui ne abbia usufruito soltanto in uno dei due mesi. Anche in merito a questa interpretazione, non ci sono indicazioni specifiche da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro. Successivamente all’elaborazione del mese di dicembre 2020, se lo sgravio spettante non fosse stato ancora interamente usufruito, occorrerà utilizzare le denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre per compensare la parte residua. Come indicato nel messaggio Inps 4254/2020, se le denunce relative a tali mesi fossero interessate dalla compensazione, andrebbero reinviate effettuando il procedimento di rettifica (Uniemens VIG). Relativamente a tale gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza). |
(comunicazione 25/11/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Con la comunicazione del 24/11/2020, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali. Come indicato nella comunicazione del 24/11, il programma ‘STADIPEC’ considera i trattamenti CIG / FIS usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020. A seguito di alcuni approfondimenti è risultato che, seguendo un’interpretazione letterale della norma, lo sgravio spetterebbe anche in relazione ai trattamenti FSBA usufruiti negli stessi mesi (naturalmente, rispettando le condizioni di incompatibilità rispetto ad eventuali trattamenti successivi). Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo perciò disponibile la nuova casella ‘Considera assenze FSBA’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, vengono considerate anche le ore di assenza per FSBA usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (voci di assenza 8B5 / 8BC). Inoltre, secondo le indicazioni fornite, in data odierna, dall’Inps ad Assosoftware, risulta che i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia quei contributi che non possono essere utilizzati per “compensare” lo sgravio) sarebbero invece utili ai fini del calcolo dello sgravio spettante. Di conseguenza, abbiamo modificato il programma ‘STADIPEC’ per considerare anche i contributi in questione (contributo di formazione e misure compensative), prevedendo comunque un’opzione che consente di escluderli, nel caso in cui si preferisca adottare quest’ultima interpretazione. Contestualmente alla presente comunicazione, tra i parametri del programma ‘STADIPEC’ rendiamo quindi disponibile anche la nuova casella ‘Considera contributo formazione e misure compensative’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, il contributo di formazione (0,30%) viene considerato utile per il calcolo dello sgravio e le misure compensative (previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare) non vengono decurtate dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Nel caso in cui si ritenga corretto continuare ad escludere tali contribuzioni dal calcolo dello sgravio spettante, occorre togliere la spunta dalla suddetta casella. Segnaliamo che l’opzione ‘Escludi integrazioni CIG/FIS’ è stata rinominata ‘Escludi integrazioni c/ditta’. Ricordiamo che tale opzione consente di decidere se le integrazioni eventualmente erogate a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE) devono essere decurtate dalla retribuzione spettante, ai fini del calcolo dei contributi e, quindi, dello sgravio spettante. Precisiamo che, tra le suddette integrazioni, viene adesso considerata anche quella relativa alle assenze FSBA (voce 4CF), nel caso in cui risulti abilitata la nuova casella descritta nei paragrafi precedenti. Infine, a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di ottenere il salto pagina in corrispondenza di ogni ditta riportata in stampa: a tale scopo, è stata aggiunta la casella ‘Salto pagina a cambio ditta’. |
(comunicazione 24/11/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG / FIS)
Con l’aggiornamento di novembre 2020 (il cui rilascio è previsto entro il 27/11), renderemo disponibile la gestione del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali (CIG / FIS) nei mesi di maggio e/o giugno 2020, alle condizioni previste dall’art. 3 del D.L. 104/2020. Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di determinare la misura dello sgravio teoricamente spettante (se sussistono le condizioni di cui sopra). Sulla stampa sono anche riportati i dati richiesti sull’istanza da presentare all’Inps. Il programma ‘STADIPEC’ considera i soggetti che hanno usufruito di CIG / FIS nei mesi di maggio e/o giugno 2020, elencando i dipendenti interessati dalle voci di assenza previste (86A / 8AC / 8AD / 8B0 / 8BA). Per ciascun dipendente, viene riportato il numero delle ore di assenza, la retribuzione che sarebbe spettata per tali ore ed infine, se richiesto tramite un’apposita opzione (descritta più avanti), il valore dei contributi a carico ditta e l’importo del corrispondente sgravio. Nei parametri del programma, è presente la tendina ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’, nella quale risulta selezionata l’opzione ‘Misura doppia’, corrispondente al calcolo dello sgravio in misura doppia rispetto ai contributi (come previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati). Facciamo presente che la circolare ed il messaggio Inps hanno lasciato alcuni dubbi irrisolti, sia in merito al calcolo della retribuzione che dei contributi. Di conseguenza abbiamo dovuto prevedere alcune opzioni, nei parametri del programma, che consentono all’Utente di effettuare determinate scelte in merito ai criteri di calcolo. La retribuzione spettante per le ore di assenza viene calcolata rilevando la retribuzione oraria (voce 105) da ciascun cedolino interessato. Ricordiamo che la retribuzione oraria viene calcolata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata e del coefficiente contrattuale per la paga oraria. Tale retribuzione viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto del numero di tali mensilità riportato nel campo Quantità della voce 035. Dalla retribuzione risultante, vengono decurtate le eventuali integrazioni erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE). Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo della retribuzione:
I contributi a carico del datore di lavoro, utilizzati per determinare il valore dello sgravio, vengono calcolati considerando le aliquote applicate nei mesi di maggio e giugno 2020, su ciascun dipendente interessato. Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo dei contributi:
Tramite il campo ‘Raggruppamento’ è possibile determinare il valore lo sgravio a livello di: ditta / posizione Inps / sede lavorativa / centro di costo. In automatico, risulta selezionato il raggruppamento a livello di posizione Inps, ottenendo così il valore dello sgravio da indicare nell’istanza (viene comunque riportato il totale a livello di ditta). Nei parametri del programma, sono disponibili i consueti campi che consentono di selezionare le aziende interessate per codice zona e/o per utente abbinato. Come già precisato, se si intende effettuare un lancio “massivo” a scopo di controllo (soltanto per individuare le ditte che hanno usufruito di CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020), consigliamo di selezionare l’opzione ‘Non calcolati’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’. Sulla stampa prodotta (‘CIG-sgravio’) è riportato l’elenco dei dipendenti con le ore di assenza per CIG/FIS usufruite, la retribuzione corrispondente a tali ore ed i relativi contributi utili per il calcolo dello sgravio. Inoltre, sono riportati i totali dei suddetti valori (richiesti sull’istanza da presentare all’Inps) e l’importo dello sgravio teoricamente spettante. Come già detto, la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, sarà resa disponibile con l’aggiornamento di novembre, il cui rilascio è previsto entro venerdì 27/11. |
(acred778) |
INCENTIVO “DECONTRIBUZIONE SUD”
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una rettifica al calcolo dell’incentivo “Decontribuzione Sud”, limitatamente ai dipendenti inquadrati come ex-apprendisti Legge 56/87. Nei casi interessati, se le buste paga relative al mese di ottobre sono già state elaborate, occorre rielaborarle. Precisiamo che il ricalcolo dell’incentivo non ha alcun effetto sulla busta paga; risultano invece modificate la denuncia Uniemens ed i contributi da versare su F24 tramite la causale ‘DM10’. Come precisato nell’aggiornamento Acred777 del 30/10/2020, non risulta chiaro come debba essere effettuato il calcolo della Decontribuzione Sud in presenza di altri incentivi o agevolazioni contributive. |
(acred777) |
INCENTIVO “DECONTRIBUZIONE SUD”
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo ‘Decontribuzione Sud’ previsto dall’art. 27 del D.L. 104/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 122 del 22/10/2020. Per attivare il nuovo incentivo occorre inserire la voce 8E1 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’. E’ consigliabile inserire la voce 8E1 a livello di ditta; in alternativa, è possibile inserirla a livello generale, se tale modalità risulta più agevole, bloccandola eventualmente a livello di ditta dove necessario (vedere indicazioni nei paragrafi successivi). In entrambi i casi, barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 8E1 attiva il calcolo dello sgravio, controllando automaticamente se sussistono le seguenti condizioni:
Nel momento in cui viene selezionata la voce 8E1 dall’elenco, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps conferma la compatibilità dell’incentivo “Decontribuzione Sud” con altre agevolazioni contributive o incentivi economici, tuttavia non fa alcun riferimento agli apprendisti. Sempre nel momento in cui viene selezionata la voce 8E1, è possibile impostare le seguenti “forzature”:
Entrambe le forzature possono essere utilizzare solo se sussistono particolari condizioni non gestite in automatico. Nel caso in cui la voce 8E1 sia stata inserita a livello generale ed occorra inibire l’incentivo su una ditta (per motivi diversi dalle condizioni controllate in automatico), è sufficiente inserire la stessa voce 8E1 a livello di ditta con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Lo stesso criterio può essere adottato per bloccare l’incentivo a livello di dipendente. L’incentivo corrisponde al 30% dei contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti esclusioni:
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, abbiamo ritenuto opportuno (per analogia con altri incentivi) escludere dall’incentivo il contributo dovuto al FIS o ai fondi di solidarietà, il contributo di solidarietà (10%) dovuto sull’assistenza sanitaria o su altre prestazioni, ed il contributo di licenziamento. Restano invece inclusi nell’incentivo i contributi addizionale (1,40%) ed aggiuntivo (0,50%) dovuti per i contratti a termine. Resta incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87 (se abilitati all’incentivo) ed altre categorie agevolate. Come indicato nella circolare Inps sopra citata, l’incentivo è compatibile con altri incentivi o sgravi “parziali”, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro. Purtroppo, l’Inps non fornisce alcun esempio e neppure un’indicazione dettagliata di come debba avvenire il calcolo dell’incentivo in tali situazioni. In assenza di indicazioni specifiche, l’incentivo viene calcolato come di seguito descritto:
E’ possibile che l’Inps fornisca ulteriori indicazioni in merito al calcolo dell’incentivo e che i criteri sopra descritti debbano essere modificati: in tale eventualità, rilasceremo un apposito aggiornamento ed occorrerà rielaborare le ditte già elaborate. A tale proposito, occorre tenere presente che l’incentivo non provoca alcun effetto sulle busta paga. Il valore dell’incentivo “Decontribuzione Sud”, calcolato secondo i criteri sopra descritti, è riportato nel campo Importo Totale della voce 9F5, visibile nel Dettaglio del cedolino. Precisiamo che, analogamente ad altri incentivi, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (voce 703), viene considerato soggetto all’applicazione dell’incentivo e, quindi, ridotto del 30%. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo è riportato sulla causale ‘ACAS’, nella sezione Incentivo (servizio Dati Particolari). Tale causale ha valenza contributiva e viene sommata nel totale a credito della denuncia. Precisiamo che è necessario rielaborare le ditte già elaborate prima del presente aggiornamento, attivando la voce 8E1, nel caso in cui si debba applicare il nuovo incentivo (come già precisato, l’incentivo non ha alcun effetto sulle buste paga). Il calcolo dell’incentivo sarà automaticamente interrotto a partire dal mese di gennaio 2021, senza che sia necessario effettuare alcun intervento sulla voce di attivazione (8E1). Rimane comunque possibile effettuare una storicizzazione delle Voci Fisse, eliminando la voce 8E1 dal 1/01/2021 (nel caso in cui risulti più chiaro per l’Utente). ATTENZIONE: Segnaliamo che la circolare Inps non ha previsto alcuna possibilità di gestione dell’incentivo arretrato; di conseguenza, è importante che l’incentivo venga attivato a partire dal mese di ottobre. |
(acred706) |
DECONTRIBUZIONE PREMI RISULTATO
A parziale rettifica di quanto indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred705 del 26/11/2018, precisiamo che le voci “descrittive” D60 / D61 devono essere utilizzate anche in relazione ai premi soggetti a decontribuzione. |
(acred705) |
DECONTRIBUZIONE PREMI RISULTATO
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione della decontribuzione dei premi di risultato, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 104 del 18/10/2018 e nel Documento Tecnico Uniemens versione 4.3 del 6/11/2018. I premi da assoggettare a decontribuzione, se erogati nel mese corrente, devono essere gestiti utilizzando le voci relative ai premi di risultato (11A / 11B / 47G / 47H). Occorre tenere presente che, sussistendone le condizioni, gli stessi premi possono essere anche assoggettati a detassazione (aggiornamenti di dicembre 2017 Acred674 e gennaio 2018 Acred677). In presenza dei suddetti premi, l’imponibile soggetto a decontribuzione deve essere riportato, dall’Utente, sulla nuova voce 4CH (“Imponibile premio decontribuito”), indicandolo nel campo Importo Totale. Precisiamo che tale imponibile non può eccedere il limite annuale previsto (E. 800,00), tenendo conto anche di quanto eventualmente erogato da precedenti datori di lavoro (non vengono effettuati controlli automatici a tale riguardo). Come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata, nel caso in cui le somme soggette a decontribuzione siano state erogate nei mesi precedenti, occorre reinviare gli Uniemens rettificativi dei mesi interessati (le denunce in questione devono essere variate dall’Utente e reinviate secondo le modalità descritte nella circolare). In conseguenza delle modifiche relative alla decontribuzione, sulla denuncia Uniemens è stato predisposto il nuovo servizio ‘Premi risultato’, nel quale vengono riportati automaticamente i dati relativi ai premi di risultato aventi i requisiti previsti. Inoltre, sono state predisposte due voci “descrittive” relative alla denuncia Uniemens, tramite le quali è possibile indicare eventuali premi NON soggetti a decontribuzione nella sezione ‘Premio mese corrente’ del nuovo servizio ‘Premi risultato’. La nuova voce D60 può essere utilizzata per compilare i campi ‘Premio Aziendale’ (importo totale) e ‘Conguaglio Neg. premio aziendale’ (importo unitario), mentre la nuova voce D61 può essere utilizzata per compilare i campi ‘Premio Territoriale’ (importo totale) e ‘Conguaglio Neg. premio territoriale’ (importo unitario). Tutte le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Variabili al punto 5.4 ‘Varie Inps’, sezione ‘Decontribuzione’. Segnaliamo che, sulla detassazione, è stato disattivato l’aumento ad E. 4.000 del limite relativo all’imponibile detassato (in precedenza, tale aumento poteva essere attivato indicando il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 47A). |
(acred594) |
DECONTRIBUZIONE ANNO 2014
Sulla base del messaggio Inps n. 162 del 15/01/16, risulta possibile utilizzare i codici previsti, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla contrattazione di secondo livello, per l’anno di competenza 2014. Ovviamente, per poter usufruire dei suddetti sgravi, occorre aver effettuato gli adempimenti indicati nel messaggio Inps sopra citato (oltre che nelle precedenti circolari) ed aver ottenuto il codice autorizzazione previsto (‘9D’) da parte dell’Inps. Le modalità operative per il recupero dei suddetti sgravi sono le stesse adottate negli anni precedenti; ricordiamo che le voci da utilizzare si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:
Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio, che viene riportato nel campo Importo Totale. In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono generati i nuovi codici previsti, nella sezione ‘Altre Somme a Credito’ del servizio UniEmens – Aziendale:
Lo sgravio a favore del dipendente viene automaticamente incluso nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Ricordiamo che, per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, la decontribuzione comporta la necessità di conguagliare anche il contributo dello 0,50% sul Tfr (messaggio Inps n. 3678 del 01/03/13).
Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’.< |
(acred546) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
Sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 7978 del 24/10/14, sono stati predisposti i codici da utilizzare, sulla denuncia UniEmens, per effettuare il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2013. Le modalità operative per effettuare il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione sono le stesse adottate negli anni precedenti. Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:
Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (campo Importo Totale). In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono riportati i nuovi codici per il recupero degli sgravi (servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’, sezione ‘Altre Somme a Credito’):
Lo sgravio a favore del dipendente, a meno di una diversa indicazione, viene incluso nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Ricordiamo che, per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, la decontribuzione comporta la necessità di conguagliare anche il contributo dello 0,50% sul Tfr (messaggio Inps n. 3678 del 1/03/13).
Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’. |
(acred510) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
Sulla base del messaggio Inps n. 14855 del 20/09/13, sono stati predisposti i codici da utilizzare, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per l’anno di competenza 2012. Segnaliamo che il termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, è stabilito al giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Nel messaggio Inps sono riportate le condizioni di spettanza degli sgravi. La modalità di conguaglio degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa adottata negli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:
Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (campo Importo Totale). In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’, sezione ‘Altre Somme a Credito’):
Lo sgravio a favore del dipendente, a meno di una diversa indicazione, viene incluso nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Ricordiamo che, per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, la decontribuzione comporta la necessità di conguagliare anche il contributo dello 0,50% sul Tfr (messaggio Inps n.3678 del 1/03/13).
Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’. |
(acred504) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
Nel messaggio Inps n. 10357 del 27/06/13 sono indicate le condizioni alle quali è possibile recuperare un’ulteriore sgravio derivante dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente agli anni di competenza 2010 e 2011. Ricordiamo che gli sgravi derivanti dalla decontribuzione relativa agli anni 2010 e 2011, sono già stati recuperati nel corso dell’anno 2012 (aggiornamenti di ottobre 2012 Acred476 e luglio 2012 Acred473). Per recuperare l’eventuale sgravio aggiuntivo relativo all’anno 2011, è possibile utilizzare le stesse voci indicate nell’ultimo aggiornamento interessato (Acred476). Ricordiamo che le voci in questione (85A / 55A / 85B / 55B) sono disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’: utilizzando tali voci, sulla denuncia UniEmens vengono tuttora riportati le causali relative all’anno 2011 (‘L974’ / ‘L975’ / ‘L976’ / ‘L977’). Per recuperare l’eventuale sgravio aggiuntivo relativo all’anno 2010, invece, è stata predisposta una nuova serie di voci:
Anche le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’. Facciamo presente che, al momento del presente aggiornamento, le causali relative all’anno 2010 non risultano valide per il programma di controllo della denuncia UniEmens: nell’Allegato Tecnico UniEmens attualmente in vigore (versione 2.5.0 del 18/06/13) le suddette causali sono utilizzabili sulle denunce relative ai mesi da maggio a settembre 2012. Segnaliamo anche che il recupero può essere effettuato entro il 16/09/13 (terzo mese successivo all’emanazione del messaggio). Ricordiamo che lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Se, invece, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A / 55B / 55G / 55H, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione). |
(acred497) |
DECONTRIBUZIONE – FONDO TESORERIA
Per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria e che hanno usufruito della decontribuzione nell’anno 2012, occorre effettuare il conguaglio del contributo dello 0,50% sul Tfr, secondo quanto previsto dall’Inps nel messaggio n. 3678 del 1/03/13 e nella circolare n. 151 del 28/12/12. Il conguaglio può essere effettuato con l’elaborazione del mese di maggio 2013, utilizzando le seguenti voci:
Le voci sopra descritte si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’ e possono essere inserite sui singoli dipendenti interessati, in corrispondenza del mese di maggio 2013. |
(acred476) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
Sulla base del messaggio Inps n.17017 del 19/10/12, sono stati modificati i codici previsti, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2011. Segnaliamo che il messaggio Inps stabilisce, come termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Ovviamente, gli sgravi in oggetto spettano soltanto alle condizioni previste dalla normativa (nel messaggio Inps sono indicate le disposizioni inerenti). La modalità di conguaglio degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa adottata negli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:
Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (viene riportato nel campo Importo Totale). In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono automaticamente predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (sezione ‘Altre Somme a Credito’ sul servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’):
Lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione – vedi paragrafo successivo) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. |
(acred 473) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
Sulla base del messaggio Inps n.12125 del 19/07/12, sono stati modificati i codici previsti sulla denuncia UniEmens per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per l’anno di competenza 2010. La modalità di gestione degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa degli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:
Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (viene riportato nel campo Importo Totale). In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono automaticamente predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (sezione ‘Altre Somme a Credito’ sul servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’):
Lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Se, al contrario, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A e 55B, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione). Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non deve essere utilizzata la voce 48F descritta al paragrafo precedente. |
(acred412) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
Sulla base del messaggio Inps n. 21389 del 17/08/10, sono stati modificati i codici da indicare sulla denuncia UniEmens, per effettuare il recupero degli sgravi derivanti dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2009. Le voci da utilizzare per gestire la decontribuzione sono le stesse indicate negli aggiornamenti Acred362 del 25/02/09 e Acred404 del 25/05/10, presenti nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:
In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i codici da utilizzare per il recupero dello sgravio, con l’indicazione delle corrispondenti somme a credito:
Tutti i codici sono riportati nella sezione ‘Altre Somme a Credito’, presente sul servizio UniEmens – Denuncia Aziendale. Ricordiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell’imponibile fiscale relativo al mese di erogazione. Segnaliamo inoltre che, secondo una diversa interpretazione, lo sgravio a favore del dipendente potrebbe essere soggetto a tassazione separata sugli arretrati: se si ritiene corretta tale interpretazione, il valore dello sgravio a favore del dipendente deve essere indicato nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’). In questo caso, ovviamente, non può essere utilizzata la voce 48F descritta al paragrafo precedente. |
(acred404) |
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE
A partire dalle buste paga relative al mese di maggio 2010, è possibile recuperare gli sgravi derivanti dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per quanto riguarda l’anno di competenza 2009. Le voci relative alla decontribuzione sono le stesse indicate nell’aggiornamento Acred362 del 25/02/09:
Le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’; su ciascuna voce, occorre indicare il valore contributi da recuperare (campo Importo Totale). Ricordiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell’imponibile fiscale relativo al mese di erogazione. Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio a favore del dipendente, occorre inserire anche la nuova voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’), presente nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’. La voce 48F può essere indicata senza alcun importo: viene rilevato automaticamente il valore presente sulle voci 55A e 55B. Precisiamo che la voce 48F segue la stessa gestione delle altre voci relative alle somme detassabili (da 48A a 48E – aggiornamento Acred390 del 26/01/10). Segnaliamo inoltre che, secondo una particolare interpretazione, lo sgravio a favore del dipendente potrebbe essere escluso da qualsiasi tassazione da parte del sostituto d’imposta: se si ritiene corretta tale interpretazione, il valore dello sgravio a favore del dipendente può essere indicato sulla voce 128 (‘Esenzione Irpef’ – elenco Variazioni Mensili punto 3.1). In questo caso, ovviamente, non può essere utilizzata la voce 48F. In presenza delle voci relative alla decontribuzione, sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i codici da utilizzare per il recupero dello sgravio spettante:
Tutti i codici sopra elencati sono riportati nella sezione ‘Altre Somme a Credito’, sul servizio UniEmens – Denuncia Aziendale (non è prevista l’indicazione dello sgravio nella denuncia individuale). |
(acred362) |
DECONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
E' possibile effettuare il recupero degli sgravi contributivi derivanti dall'applicazione dei contratti di secondo livello, secondo le modalità previste dall'Inps con la circolare n.110 del 12/12/08. Per effettuare il recupero dello sgravio e l'erogazione al dipendente, occorre utilizzare le seguenti voci:
Le voci sopra indicate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ('Varie Inps e altri enti'). Sulla nota contabile, l'importo dello sgravio viene riportato in forma di recupero contributivo a favore del dipendente (codice movimento 2002002) o del datore di lavoro (codice movimento 2020002). Ricordiamo che la legenda dei movimenti contabili è disponibile sul menù Amministratore Paghe - sottomenù Trasferimento dati contabili - servizio Gestione Conti - finestra sul campo Movimento. |