INPS - DECONTRIBUZIONE


Marzo 2025
(acred920)
DECONTRIBUZIONE SUD – ARRETRATI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di febbraio 2025 Acred914, è stato rilasciato il recupero della decontribuzione arretrata relativa al mese di gennaio. Tale recupero poteva essere effettuato nei mesi di febbraio, marzo o aprile.
Con il presente aggiornamento è possibile recuperare la decontribuzione arretrata anche sui mesi di marzo o aprile.

Marzo 2025
(acred919)
DECONTRIBUZIONE SUD – NUOVO CONTROLLO

Dal mese di marzo 2025, nel caso in cui vengano elaborati più cedolini in uno stesso mese, il limite mensile relativo alla decontribuzione Sud (E. 145 per l’anno 2025) viene automaticamente rapportato ai giorni di ogni cedolino.

Sempre dal mese di marzo, è possibile utilizzare una voce opzionale che consente di controllare automaticamente il suddetto limite su base mensile (anziché su base giornaliera) in presenza di due o più cedolini nello stesso mese.
Per attivare il suddetto controllo (che ha effetto solo in presenza di più cedolini nello stesso mese), indicare la voce 8E4 sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (a qualsiasi livello). È inoltre necessario, in presenza di più cedolini nello stesso mese, effettuare una doppia elaborazione dei dipendenti interessati, tramite il servizio Cedolini – Elaborazione (si tratta di un procedimento analogo a quello già previsto per altre gestioni in presenza di più cedolini).
Utilizzando la voce 8E4 come sopra indicato, il controllo del limite relativo alla decontribuzione Sud viene effettuato considerando la decontribuzione applicata sui singoli cedolini e limitando il valore complessivo su base mensile.

Febbraio 2025
(acred914)
DECONTRIBUZIONE SUD

Come indicato nella circolare Inps n. 32 del 30/01/2025, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la decontribuzione Sud per gli anni dal 2025 al 2029 (art. 1, commi da 406 a 412, legge n. 207 del 30/12/2024).
Con il presente aggiornamento viene quindi riattivato il calcolo della decontribuzione Sud dal mese di febbraio 2025, con la possibilità di recuperare l’importo arretrato relativo al mese di gennaio 2025.

Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, dall’anno 2025 la decontribuzione deve essere applicata esclusivamente per i dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente (ossia entro il 31/12/2024 per l’anno 2025, entro il 31/12/2025 per l’anno 2026, ecc.).
La decontribuzione spetta per gli ex-apprendisti e per diverse tipologie di assunzioni agevolate (a tempo indeterminato), mentre sono espressamente esclusi gli apprendisti ed alcune assunzioni agevolate con riduzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro, oltre ai lavoratori domestici ed ai dipendenti del settore agricolo. I casi di esclusione sopra citati vengono controllati automaticamente, tuttavia in caso di trasformazione a tempo indeterminato risulta necessario compilare il campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’ sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Precisiamo che occorre compilare tale campo anche in caso di trasformazione da apprendista a qualificato, in quanto la data di tale trasformazione deve essere riportata sulla causale relativa alla decontribuzione, sulla denuncia Uniemens.

Come in precedenza, la decontribuzione Sud spetta per i dipendenti occupati in determinate regioni (Abruzzo / Molise / Puglia / Basilicata / Campania / Calabria / Sicilia / Sardegna): il controllo sulla regione in cui risulta ubicata la sede lavorativa agganciata al dipendente, viene effettuato automaticamente.

Per l’anno 2025 il valore della decontribuzione viene calcolato nelle seguenti misure:

  • anno 2025: 25% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 145,00;
  • anni 2026 / 2027: 20% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 125,00;
  • anno 2028: 20% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 100,00;
  • anno 2029: 15% dei contributi a carico del datore di lavoro, importo massimo mensile E. 75,00.

Precisiamo che i contributi a carico del datore di lavoro sono sempre considerati al netto delle eventuali agevolazioni contributive ed escludendo i contributi per i quali non si può beneficiare della decontribuzione (in particolare lo 0,30% destinato ai fondi di formazione), analogamente a quanto previsto negli anni precedenti.

Come indicato nella circolare Inps, le mensilità aggiuntive vengono escluse dalla base di calcolo della decontribuzione, a meno che non siano erogate mensilmente in forma di singolo rateo. Restano quindi escluse, dalla base di calcolo della decontribuzione, le voci 478 (tredicesima) / 479 (quattordicesima) / 476 (quattordicesima o altra mensilità aggiuntiva erogata in un mese diverso da giugno), mentre resta inclusa la voce 477 (pagamento rateo mensile).

Ricordiamo che, per attivare la decontribuzione Sud, occorre indicare la voce 8E1 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’. La voce 8E1 può essere inserita a livello di ditta oppure a livello generale: nel secondo caso, rimane possibile bloccarla su eventuali ditte da escludere.
Precisiamo che devono essere escluse, dall’Utente, le aziende non rientranti tra le PMI (secondo la definizione riportata nella circolare Inps) e quelle che hanno ricevuto aiuti di stato superiori ad E. 300.000 nell’arco di un triennio.

È possibile recuperare la decontribuzione arretrata relativa al solo mese di gennaio 2025 (come indicato nella circolare Inps): il recupero deve essere effettuato entro il mese di aprile, tuttavia è già incluso nel presente aggiornamento.
In un qualsiasi mese tra febbraio e aprile, è possibile attivare il recupero della decontribuzione relativa al mese di gennaio: a tale scopo, occorre inserire la voce 9F4 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o generale), selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’ con l’opzione relativa al mese di gennaio 2025 (viene riportato il valore ‘4’ nel campo Quantità). È opportuno storicizzare le Voci Fisse dal mese successivo, cancellando la voce 9F4.

Sulla denuncia Uniemens, dall’anno 2025 la decontribuzione viene riportata sulla nuova causale ‘DPMI’ nella sezione Info Causali (in sostituzione della precedente causale ‘DESU’), sempre per singolo mese di competenza.
Nel campo Identificativo è riportata la data di assunzione o trasformazione, secondo il formato ‘AAAA-MM-GG’.
Se si intende recuperare la Decontribuzione arretrata anche per eventuali rapporti cessati nei mesi precedenti (situazione non contemplata nelle disposizioni Inps), sui dipendenti interessati occorre abilitare l’elaborazione del cedolino nei mesi successivi alla cessazione (opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico) e confermare le presenze del mese di ottobre. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato anche il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Gennaio 2025
(acred909)
DECONTRIBUZIONE SUD

Con il presente aggiornamento, la decontribuzione Sud risulta automaticamente disabilitata dal mese di gennaio 2025.
A tale proposito, la Legge di Bilancio 2025 ha confermato (comma 404, art. 1, legge 207/2024) che la decontribuzione Sud deve essere applicata fino al 31/12/2024, in riferimento alle assunzioni effettuate entro il 30/06/2024, coerentemente con quanto era stato indicato nella circolare Inps n. 82 del 17/07/2024 (aggiornamento di luglio 2024 Acred897).

Precisiamo che la nuova decontribuzione per il Mezzogiorno prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (commi da 406 a 422), potrà essere applicata soltanto a seguito delle indicazioni che saranno pubblicate dall’Inps.

Settembre 2024
(acred901)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – PREMI DECONTRIBUITI

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Inps tramite il forum di Assosoftware, per determinare la spettanza dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, oltre che l’aliquota dello stesso esonero (6% o 7%), si considerano anche eventuali premi decontribuiti gestiti tramite la voce 4CH (aggiornamento di novembre 2018 Acred705).
Precisiamo che i premi in questione vengono considerati esclusivamente ai fini della spettanza dell’esonero (in quanto l’esonero non può essere applicato sui premi decontribuiti): il valore dei premi viene sommato all’imponibile del mese decurtato delle mensilità aggiuntive, verificando il superamento dei limiti previsti (E 1.923 oppure E. 2.692).
La modifica sopra descritta ha effetto dal mese di settembre 2024, a seguito del presente aggiornamento.

Settembre 2024
(acred901)
DECONTRIBUZIONE SUD – INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

Segnaliamo che, dal mese di settembre 2024, viene automaticamente disabilitata la decontribuzione Sud sui soggetti ai quali risulta abilitato l’incentivo per assunzione disabili (voce 96W – aggiornamento di giugno 2016 Acred614).
Precisiamo inoltre che, se si ritiene corretto applicare entrambe le agevolazioni, sui soggetti interessati è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 96W.

Luglio 2024
(acred897)
DECONTRIBUZIONE SUD – PROROGA

Sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 82 del 17/07/2024, la decontribuzione Sud continua ad essere applicata fino al mese di dicembre 2024. Tuttavia, a partire dal mese di luglio 2024, la decontribuzione viene applicata esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024.

Nella circolare Inps viene inoltre precisato che, per quanto riguarda i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato entro il 30/06/2024, la decontribuzione continua a spettare anche nel caso in cui il contratto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al mese di giugno 2024. Ne consegue che la decontribuzione non spetta in caso di cessazione e riassunzione avvenuta successivamente al mese di giugno 2024.

Con il presente aggiornamento è stato modificato il calcolo della decontribuzione Sud: a partire dal mese di luglio 2024, la decontribuzione (se attivata) viene applicata ai soli dipendenti assunti entro il 30/06/2024. A tale riguardo, precisiamo che viene controllata esclusivamente la data di assunzione presente sul servizio Dipendente – Anagrafico.

Relativamente all’esposizione della decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens, rimane confermata la causale ‘DESU’, sulla quale deve però essere indicata la data di assunzione, riportandola nel campo Identificativo.
Come precisato nella circolare Inps, tale indicazione diventa obbligatoria soltanto dal mese di agosto 2024: per il mese di luglio è possibile continuare ad utilizzare la causale ‘DESU’ senza indicare la data di assunzione.
Considerando che il software di controllo della denuncia Uniemens presenta spesso degli errori, in occasione di modifiche nella modalità di esposizione dei dati, per il mese di luglio riteniamo preferibile non riportare la data di assunzione sulla causale ‘DESU’, continuando a compilare il campo Identificativo con ‘N’. Dal mese di agosto, nel campo Identificativo viene invece riportata la data di assunzione, secondo il formato previsto (“AAAA-MM-GG”).

Gennaio 2024
(acred879)
DECONTRIBUZIONE SUD – PROROGA

Come confermato nel messaggio Inps n. 4695 del 28/12/2023, la Commissione Europea ha approvato il prolungamento della Decontribuzione Sud fino al mese di giugno 2024.
Sulla base di quanto indicato nel suddetto messaggio, le modalità di applicazione della Decontribuzione Sud rimangono le stesse previste per l’anno 2023.

Luglio 2023
(acred864)
INCENTIVO PARITA’ DI GENERE

Con l’aggiornamento di maggio 2023 Acred861, è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.
A seguito delle indicazioni pervenute da una sede Inps, è stato modificato il calcolo dell’incentivo: con effetto dal mese di luglio 2023, l’incentivo viene calcolato nella misura dell’1% sui contributi soggetti (anziché sull’imponibile).

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i contributi FIS o fondi di solidarietà vengono esclusi dalla contribuzione soggetta all’incentivo; il contributo CIGS (per la parte a carico del datore di lavoro) resta invece incluso nella contribuzione soggetta all’esonero;
Maggio 2023
(acred861)
INCENTIVO PARITA’ DI GENERE

A partire dalla denuncia UniEmens relativa al mese di maggio 2023, è possibile recuperare l’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere (circolare Inps n. 137 del 27/12/2022).

Per calcolare e recuperare il suddetto sgravio relativamente ai mesi correnti, è sufficiente inserire la voce 96S sulle Voci Fisse a livello di ditta (elenco voci, 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’), selezionando il codice Uniemens ‘L238’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce calcola automaticamente l’esonero nella misura dell’1% sull’imponibile Inps. E’ possibile indicare una diversa aliquota (riportata nel campo Importo Unitario) oppure forzare il valore dello sgravio (riportato nel campo Importo Totale, in questo caso indicando la voce sulle Variazioni Mensili).
Precisiamo che occorre effettuare una storicizzazione delle Voci Fisse nel mese successivo a quello in cui termina il diritto all’esonero, eliminando la voce 96S. Precisiamo, inoltre, che non viene effettuato alcun controllo automatico in merito al valore massimo previsto per l’esonero: tale verifica rimane a carico dell’Utente.

Per recuperare l’esonero relativo ai mesi pregressi, occorre inserire la voce 96T sulle Variazioni Mensili (elenco voci, 5.4.2 ‘Incentivi Inps’), selezionando il codice Uniemens ‘L239’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità) e indicando la somma da recuperare, riportata nel campo Importo Totale. Facciamo presente che è possibile indicare l’intero importo arretrato su un unico dipendente, in quanto la somma da recuperare viene riportata solo sulla denuncia aziendale.

Sia l’esonero corrente che quello arretrato sono riportati sulla denuncia UniEmens aziendale, nella sezione ‘Altre a credito’ (servizio ‘UniEmens – Aziendale’).

Ottobre 2022
(acred839)
ESONERO CONTRIBUTIVO AGENZIE VIAGGI

Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo agenzie viaggi e tour operator previsto dal D.L. n. 4/2022, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 3549 del 29/09/2022.

L’importo dell’esonero spettante corrisponde alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, relativa al periodo di competenza da aprile ad agosto 2022, con l’eccezione dei contributi già esclusi da altri sgravi ed agevolazioni (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare, contribuzione FIS e fondi bilaterali, territoriali o alternativi).
Per determinare l’importo dello sgravio, è possibile fare riferimento alla voce CN0 elaborata nel periodo aprile – agosto 2022, rilevandola tramite i report disponibili sulle Stampe Accessorie (in particolare ‘SEGNAVOT’, 3.2 ‘Controlli e statistiche’). La voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino, riporta i contributi “utili” nel campo Importo Totale.

Lo sgravio può essere compensato sulle denunce Uniemens relative al periodo ottobre – dicembre 2022, secondo modalità analoghe a quelle previste per alcuni precedenti sgravi: in particolare, il criterio di fruizione è identico a quello previsto per gli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali (vedere, ad esempio, aggiornamento di gennaio 2022 Acred813). Su ciascuna denuncia, lo sgravio può essere compensato fino alla capienza risultante dai contributi “utili” dello stesso mese.

Per compensare lo sgravio sulle denunce Uniemens, rispettando automaticamente la capienza determinata dai contributi “utili”, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’, selezionando l’opzione ‘DL 4/2022 (L572)’ nel campo Tipologia di sgravio.
Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/10/2022 se si vuole iniziare a compensarlo dal mese di ottobre).
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, indicando l’importo dello sgravio spettante e la relativa tipologia, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens elaborate (inizialmente uguale a zero) ed il valore residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi da ottobre a dicembre 2022, l’importo dello sgravio che risulta ancora disponibile viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista.
La “capienza” è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le stesse eccezioni sopra indicate. Facciamo presente che, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%) ed il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Dalla “capienza” vengono decurtate tutte le riduzioni contributive e gli incentivi relativi ad assunzioni agevolate, applicando lo sgravio sulla sola contribuzione datoriale residua. Vengono comunque esclusi gli eventuali contributi residui in presenza di incentivi per i quali non è prevista la “cumulabilità”: ‘GECO’ / ‘IoLavoro’ / ‘Rioccupazione’ / ‘Under 36’.
Inoltre, dalla “capienza” viene decurtato anche il contributo 0,50% recuperato sulla quota di Tfr (voce 703).

Per calcolare ed applicare la suddetta capienza, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa allo sgravio è riportato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che la voce CN0 è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per la gestione dello sgravio D.L. 104/2020.

Come previsto dalle disposizioni Inps, sulla denuncia Uniemens relativa al solo mese di dicembre 2022 viene compensato l’eventuale sgravio residuo, senza alcuna limitazione rispetto alla capienza dei contributi “utili”.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 4/2022 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L572’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), corrispondente alla capienza per la fruizione dello sgravio (quest’ultimo valore non è previsto sulla denuncia Uniemens).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile sia prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).

Ottobre 2022
(acred839)
DECONTRIBUZIONE SUD – ARRETRATI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di luglio 2022 Acred831 / Acred832, abbiamo rilasciato le indicazioni per applicare la Decontribuzione Sud dal mese di luglio 2022, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 90 del 27/07/2022.

La circolare Inps n. 90/2022 ha previsto anche la possibilità di recuperare la decontribuzione relativa al solo mese di luglio, nel caso in cui non fosse stata applicata (considerando che la stessa circolare è stata pubblicata a fine luglio).

Con il presente aggiornamento, rilasciamo il recupero automatico della Decontribuzione Sud relativa al mese di luglio: tale recupero può essere effettuato con l’elaborazione del mese di ottobre (ultimo mese utile).

Se, sul mese di ottobre, si intende recuperare la decontribuzione relativa al mese di luglio, occorre indicare la voce 9F4 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’, con l’opzione relativa al mese di ottobre 2022 (viene riportato il valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che l’importo della Decontribuzione Sud è riportato nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘DESU’ (che ha sostituto la causale ‘ACAS’, sempre a partire dal mese di luglio).
Nel caso in cui venga effettuato il recupero della decontribuzione relativa al mese di luglio, nella sezione ‘Info Causali’ sarà riportata la causale ‘DESU’ con l’indicazione sia del mese corrente (ottobre) che del mese pregresso (luglio).

Se si intende recuperare la Decontribuzione arretrata anche per eventuali rapporti cessati nei mesi precedenti (situazione non contemplata nelle disposizioni Inps), sui dipendenti interessati occorre abilitare l’elaborazione del cedolino nei mesi successivi alla cessazione (opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico) e confermare le presenze del mese di ottobre. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato anche il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Luglio 2022
(acred832)
DECONTRIBUZIONE SUD – LUGLIO 2022

Come anticipato nell’aggiornamento Acred831 del 27/07/2022, si è reso necessario modificare la modalità di esposizione della Decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 90 del 27/07/2022.

A partire dal mese di luglio 2022, la nuova causale ‘DESU’ viene riportata nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens (la precedente causale ‘ACAS’ veniva invece riportata nella sezione ‘Incentivo’).
In corrispondenza della causale ‘DESU’ viene indicato ‘N’ nel campo Identificativo, il mese di competenza corrente nel campo Periodo ed il valore della decontribuzione nel campo Importo.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda le aziende interessate dalla Decontribuzione Sud, che sono state elaborate PRIMA del presente aggiornamento, occorre rigenerare le denunce Uniemens, in modo da ottenere l’indicazione della nuova causale ‘DESU’ nella sezione ‘Info Causali’. A tale scopo, occorre eseguire la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’, presente sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. Nei parametri della procedura, è sufficiente indicare Mese Elaborazione ‘07’, Anno Elaborazione ‘2022’, codice ditta iniziale e finale.

Luglio 2022
(acred831)
DECONTRIBUZIONE SUD – LUGLIO 2022

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, abbiamo previsto un nuovo codice causale per indicare la Decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens, sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware.
Nello stesso aggiornamento, tuttavia, abbiamo precisato che non erano state ancora confermate le condizioni di spettanza della decontribuzione (come pure il criterio di calcolo), riservandoci di rilasciare ulteriori modifiche.

In data odierna (27/07/2022) è stata pubblicata la circolare Inps n. 90, con le indicazioni relative all’applicazione della Decontribuzione Sud nel periodo da luglio a dicembre 2022.
Ad una prima verifica, non risulta che siano previste modifiche al criterio di calcolo della decontribuzione.
Per quanto riguarda l’indicazione sulla denuncia Uniemens, invece, la nuova causale ‘DESU’ deve essere riportata nella sezione ‘Info Causali’, anziché nella sezione ‘Incentivo’ (dove veniva riportata la precedente causale ‘ACAS’).
Inoltre, la nuova causale ‘DESU’ è descritta come “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”. Riteniamo che la suddetta descrizione presenti un refuso, in quanto tutte le altre indicazioni riportate nella circolare, come pure i commi da 161 a 168, art. 1, della legge 178/2020, non contengono alcun riferimento alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Con un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto per i primi giorni di agosto, rilasceremo le modifiche necessarie per riportare la nuova causale ‘DESU’ nella sezione ‘Info Causali’. Di conseguenza, dovranno essere rigenerate le denunce Uniemens relative al mese di luglio, per le aziende interessate dalla Decontribuzione Sud che fossero già state elaborate.

NOTA: Nel caso in cui gli Utenti ritenessero più “prudente” non applicare la Decontribuzione Sud fino alla pubblicazione di ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps, ricordiamo che a tale scopo è sufficiente bloccare o eliminare la voce 8E1 sulle Voci Fisse, laddove è stata precedentemente inserita (aggiornamento di febbraio 2021 Acred790).

Luglio 2022
(acred830)
DECONTRIBUZIONE SUD – NUOVA CAUSALE

Secondo quanto anticipato dall’Inps ad Assosoftware, dal mese di luglio occorre utilizzare un nuovo codice causale per indicare la Decontribuzione Sud sulla denuncia Uniemens: causale ‘DESU’ in sostituzione di ‘ACAS’.
Con il presente aggiornamento, la nuova causale ‘DESU’ viene assegnata in automatico a partire dal mese di luglio.

Ci riserviamo, tuttavia, di rilasciare ulteriori modifiche a seguito delle istruzioni che saranno fornite dall’Inps.
In particolare, segnaliamo che non è stato ancora confermato se il calcolo della decontribuzione rimane invariato. Per inciso, anche le condizioni alle quali spetta la decontribuzione non risultano ancora confermate.
In attesa di indicazioni da parte dell’Inps, per il momento abbiamo lasciata invariata la gestione della Decontribuzione Sud sull’elaborazione del mese di luglio (ad eccezione del nuovo codice causale).

Maggio 2022
(acred826)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO D.L. 73/2021

Con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred813, è stata rilasciata la gestione dello sgravio contributivo previsto dal D.L. 73/2021, relativo ai settori turismo, commercio ed altre attività. A partire dal mese di gennaio, lo sgravio in questione è stato compensato automaticamente sulle denunce Uniemens, fino a capienza dei contributi “utili”.
Nell’aggiornamento Acred813 è stato precisato che l’eventuale sgravio residuo sarebbe stato compensato sulla denuncia Uniemens relativa al mese di maggio 2022, anche in assenza della suddetta capienza, conformemente a quanto indicato nel messaggio Inps n. 96 del 10/01/2022 (punto 3 del messaggio: “Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo”).

A seguito del presente aggiornamento, sulla denuncia Uniemens relativa al mese di maggio 2022 viene automaticamente compensato l’eventuale sgravio residuo, senza alcuna limitazione rispetto alla capienza dei contributi “utili”.
Con l’elaborazione del mese di maggio 2022, l’intero importo dello sgravio residuo viene riportato sulla causale ‘L553’ (servizio Uniemens – Aziendale, sezione ‘Altre somme a credito’). Facciamo presente che si tratta della stessa causale utilizzata, nei mesi precedenti, per la compensazione fino a capienza dei contributi: a tale riguardo, da parte dell’Inps non sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle modalità di compensazione dello sgravio residuo.

Ricordiamo che, sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato automaticamente anche il valore dei contributi “utili” (voce CN0), normalmente corrispondente alla capienza per la fruizione dello sgravio. Sebbene si tratti di un dato non richiesto, e quindi non riportato, sul file XML della denuncia Uniemens, il valore in questione NON deve essere annullato o modificato, in quanto risulta necessario per determinare il costo del personale.

Gennaio 2022
(acred814)
SGRAVIO D.L. 73/2021 – PRECISAZIONE

Con l’aggiornamento Acred813 del 31/01/2022, abbiamo fornito le indicazioni operative per applicare lo sgravio contributivo relativo ai settori turismo, commercio ed altre attività, previsto dal D.L. 73/2021.
Nella documentazione dello stesso aggiornamento è indicato che non viene effettuato alcun controllo automatico in merito alla limitazione descritta al punto 2 del messaggio Inps n. 96/2022, precisando che tale indicazione si presta a diverse possibili interpretazioni e non appare chiaro come debba essere applicata. Riportiamo nuovamente l’indicazione presente al punto 2 del suddetto messaggio Inps: “l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021)”.

A seguito delle richieste di alcuni Utenti, segnaliamo che è possibile effettuare un controllo in merito a tale limitazione, generando la stampa della voce CN0 elaborata nel periodo che si ritiene debba essere oggetto di controllo (secondo le diverse interpretazioni, maggio – novembre 2021, oppure giugno – novembre 2021). Ricordiamo che la voce CN0 viene elaborata in automatico e corrisponde ai contributi “utili” a carico ditta. E’ possibile ottenere il report (anche in formato csv) di tale voce per il periodo prescelto, utilizzando il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie.
Facciamo presente che un controllo del genere assume maggiore importanza per le aziende che hanno avuto lunghi periodi di integrazione salariale, per la maggior parte dei dipendenti, nel corso dell’anno 2021.
Nel caso in cui, dal suddetto controllo, dovesse risultare che l’importo dello sgravio “fruibile” è inferiore rispetto al valore risultante dalle integrazioni salariali usufruite nel periodo gennaio – marzo 2021 (programma ‘STADIPEC’, aggiornamento Acred812 del 24/01/2022), sul servizio Ditta – Posizioni Inps occorrerà indicare il suddetto valore “fruibile” nel campo relativo all’importo dello sgravio.

Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento Acred813, nei mesi di effettiva fruizione dello sgravio viene invece verificata, in automatico, la “capienza” dei contributi ai fini della compensazione. Tale “capienza” è costituita dalla contribuzione datoriale “utile”, ossia dalla stessa voce CN0 presente nei mesi di effettiva fruizione dello sgravio. La verifica della suddetta “capienza” è indicata chiaramente al punto 3 della circolare Inps n. 140/2021: “l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura”. Naturalmente, la parte non usufruita a causa di una limitata “capienza” (intesa nel senso sopra descritto), viene compensata sui mesi successivi.

Gennaio 2022
(acred813)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – ANNO 2022

Nell’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022 abbiamo fornito delle anticipazioni in merito alla proroga, fino al mese di giugno 2022, della Decontribuzione Sud e di alcune assunzioni agevolate, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea. L’Inps, con il messaggio n. 403 del 26/01/2022, ha confermato la suddetta proroga.

Le seguenti agevolazioni contributive sono quindi prorogate fino al mese di giugno 2022:

  • Decontribuzione Sud, secondo le stesse modalità previste per l’anno 2021 (aggiornamenti di febbraio 2021 Acred789 e marzo 2021 Acred791).
  • Incentivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani “under 36”, effettuate nel periodo da gennaio a giugno 2022, secondo le stesse modalità previste per le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’anno 2021 (aggiornamento di ottobre 2021 Acred805).
  • Incentivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e per assunzioni a tempo determinato, di donne svantaggiate, effettuate nel periodo da gennaio a giugno 2022, secondo le stesse modalità previste per le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’anno 2021 (aggiornamento di novembre 2021 Acred807).

Precisiamo che, a meno di ulteriori proroghe, l’applicazione della Decontribuzione Sud sarà sospesa automaticamente dal mese di luglio 2022. Relativamente agli incentivi per assunzioni o trasformazioni di “under 36” e donne, invece, l’applicazione delle agevolazioni contributive continuerà anche nei mesi successivi a giugno 2022, fino al termine del periodo agevolato, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 30/06/2022.

Gennaio 2022
(acred813)
SGRAVI CONTRIBUTIVI L. 178/2020 – D.L. 73/2021

Con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, sono state fornite le indicazioni operative per determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dalla L. 178/2020, e dello sgravio contributivo relativo ai settori turismo, commercio ed altre attività, previsto dal D.L. 73/2021.
Entrambi gli sgravi possono essere compensati sulla denuncia Uniemens, secondo le modalità previste nei messaggi Inps n. 197 del 14/01/2022 (sgravio L. 178/2020) e n. 96 del 10/01/2022 (sgravio D.L. 73/2021).

Con il presente aggiornamento, forniamo le indicazioni operative per usufruire dei suddetti sgravi, a partire dal mese di gennaio 2022 (con un’eccezione, descritta più avanti, relativa al mese di dicembre 2021).

Ciascuno dei due sgravi può essere compensato entro il periodo indicato nei messaggi Inps sopra citati:

  • da gennaio 2022 a marzo 2022, per lo sgravio previsto dalla L. 178/2020;
  • da dicembre 2021 a maggio 2022, per lo sgravio previsto dal D.L. 73/2021.

Inoltre, nel mese di maggio 2022 è possibile usufruire dell’eventuale residuo dello sgravio D.L. 73/2021.

Per applicare i suddetti sgravi sulle elaborazioni mensili, compensandoli automaticamente sulle denunce Uniemens fino a capienza dei contributi “utili”, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’. Occorre indicare anche il tipo di sgravio, nel successivo campo ‘Tipologia di sgravio’, selezionando una delle nuove opzioni: ‘L. 178/2020’ oppure ‘DL 73/2021’.
Nel caso in cui, per una stessa ditta, spettino entrambi gli sgravi, nel campo ‘Tipologia di sgravio’ occorre selezionare l’apposita opzione ‘L. 178/20 + DL 73/21’: in tal caso, l’importo di ciascuno sgravio deve essere indicati nei due campi sottostanti. Sempre in questo caso, nel campo ‘Importo sgravio spettante’ viene riportata automaticamente la somma dei due sgravi (indicati nei due campi sottostanti) e non è possibile modificare manualmente tale somma.

Sulle posizioni Inps interessate, occorre effettuare una storicizzazione nel mese in cui si inizia ad usufruire dello sgravio (ad esempio, storicizzare in data 01/01/2022 per iniziare ad usufruire dello sgravio dal mese di gennaio).

Ricordiamo che il mese di dicembre 2021 era già stato elaborato al momento della pubblicazione del messaggio Inps n. 96 del 10/01/2022, relativo allo sgravio D.L. 73/2021. Nel caso in cui tale sgravio sia stato compensato su dicembre, indicando direttamente sulla denuncia Uniemens la relativa causale (‘L553’), è sufficiente inserire l’importo dello sgravio spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, con decorrenza 01/12/2021. In tal caso, NON occorre neppure rielaborare il mese di dicembre: l’importo inserito manualmente sulla denuncia Uniemens, viene automaticamente “scalato” dall’importo dello sgravio D.L. 73/2021. E’ comunque necessario ristampare la nota contabile di dicembre, in modo da riportare, tra i movimenti contabili, l’indicazione dello sgravio compensato.
Precisiamo che, nel caso sopra descritto, sulla decorrenza del 01/12/2021 è possibile attribuire soltanto lo sgravio D.L. 73/2021, sia come importo che come tipologia. Per le aziende che avessero diritto ad entrambi gli sgravi, ed avessero già compensato lo sgravio D.L. 73/2021 sul mese di dicembre, lo sgravio L. 178/2020 può essere attribuito dal mese di gennaio (o da un mese successivo), effettuando una storicizzazione in data 01/01/2022 (o successiva).

Come già detto, per lo sgravio D.L. 73/2021, l’Inps ha previsto la possibilità di compensare l’eventuale residuo nel mese di maggio 2022. Secondo le anticipazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, sembra che sulla denuncia Uniemens di maggio 2022 possa essere prodotto anche un credito, nel caso in cui risulti necessario per compensare lo sgravio residuo. A tale riguardo, per il momento rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, indicando l’importo dello sgravio spettante e la relativa tipologia, viene visualizzato l’importo già compensato sulle denunce Uniemens (inizialmente uguale a zero) e l’importo residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante). In caso di indicazione contemporanea dei due sgravi, gli importi compensato e residuo vengono mostrati per ciascuno sgravio, oltre che per il totale.

Elaborando i mesi da gennaio a marzo 2022 (sgravio L. 178/2020) o da gennaio a maggio 2022 (sgravio D.L. 73/2021),  l’importo degli sgravi che risulta disponibile viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista. Quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni già previste per i precedenti sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali (contributo formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Dalla “capienza” viene invece decurtato il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (voce 703). Per inciso, se tale contributo venisse considerato nella “capienza”, occorrerebbe non recuperarlo sul Tfr, con le conseguenti difficoltà nel determinare quale parte del contributo sia stato effettivamente utilizzato per compensare lo sgravio.

Dalla suddetta “capienza” vengono inoltre decurtate tutte le riduzioni contributive e gli incentivi relativi ad assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.). Come i precedenti sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, anche i nuovi sgravi L. 178/2020 e D.L. 73/2021 sono considerati compatibili con qualsiasi agevolazione contributiva per la quale non sia espressamente vietata la cumulabilità, ovviamente applicando lo sgravio sulla sola contribuzione datoriale residua, al netto di tutte le agevolazioni e incentivi.
I nuovi sgravi NON sono cumulabili con i seguenti incentivi: ‘GECO’ / ‘IoLavoro’ / ‘Rioccupazione’ / ‘Under 36’. Le indicazioni a tale riguardo sono riportate nelle circolari Inps 30/2021 (sgravio L. 178/2020, punto 6 della circolare), 56/2021 (incentivo ‘Under 36’, punto 8), 140/2021 (sgravio D.L. 73/2021, punto 6). Sui dipendenti per i quali spettano i suddetti incentivi, viene automaticamente bloccata la “capienza” per la fruizione dei nuovi sgravi, rendendo in tal modo NON utilizzabile, per la compensazione dello sgravio, l’eventuale contribuzione datoriale residua.

Sempre secondo quanto indicato nella circolare Inps 30/2021 (punto 6), per poter usufruire dello sgravio L. 178/2020, occorrerebbe sospendere la Decontribuzione Sud fino alla completa fruizione dello sgravio. A tale scopo, sulle ditte per le quali è stata abilitata la Decontribuzione Sud, tramite l’indicazione della voce 8E1 sulle Voci Fisse, occorrerebbe impostare l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ sulla voce 8E1, effettuando una storicizzazione nel mese in cui si inizia ad usufruire dello sgravio L. 178/2020. La voce 8E1 dovrebbe poi essere riabilitata, annullando la suddetta opzione e storicizzando sul mese successivo alla completa fruizione dello sgravio. A rigor di logica, non dovrebbe essere necessario sospendere la Decontribuzione Sud (e quindi non occorrerebbe effettuare gli interventi sopra descritti) nel caso in cui vi fosse sufficiente capienza per applicare sia lo sgravio L. 178/2020, sia la Decontribuzione Sud.
Non risultano eventuali incompatibilità tra la Decontribuzione Sud e lo sgravio D.L. 73/2021. Precisiamo, inoltre, che la “capienza” relativa ad entrambi gli sgravi viene calcolata al netto della Decontribuzione Sud (se applicata).

Per determinare la “capienza” relativa agli sgravi L. 178/2020 e D.L. 73/2021, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino (il valore della capienza è riportato nel campo Importo Totale). Ricordiamo che la voce CN0 è stata predisposta con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per lo sgravio D.L. 104/2020; successivamente, è stata utilizzata anche per lo sgravio D.L. 137/2020 (aggiornamento di maggio 2021 Acred795).

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (limitato automaticamente alla “capienza” prevista) viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con i seguenti codici causale:

  • sgravio L. 178/2020: causale ‘L906
  • sgravio D.L. 73/2021: causale ‘L553

Ricordiamo che, sul servizio Uniemens – Aziendale, viene indicato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), corrispondente alla “capienza” per la fruizione dello sgravio (tale valore non è riportato sulla denuncia Uniemens).
Nel caso in cui spettino entrambi gli sgravi, viene compensato con maggiore priorità lo sgravio L. 178/2020, in quanto istituito da una disposizione normativa precedente rispetto allo sgravio D.L. 73/2021. Naturalmente, se in un mese vi è sufficiente “capienza”, vengono compensati entrambi gli sgravi.

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘Under 36’, assunzione donne, decontribuzione Sud, ecc.).
Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto delle altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile venga prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito viene considerato anche nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per le altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Segnaliamo che è stata predisposta anche una voce che consente di restituire una quota dello sgravio previsto dal D.L. 137/2020, nei casi descritti al punto 2 del messaggio Inps n. 197/2022 sopra citato.
Nel caso in cui si intenda restituire una parte dello sgravio in questione, dal mese di gennaio 2022 è possibile utilizzare la voce 97M, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Sulla voce occorre indicare l’importo della quota che si intende restituire (determinato dall’Utente), riportato nel campo Importo Totale; inoltre occorre selezionare la causale da indicare su Uniemens: risulta preselezionata la causale ‘M904’ (corrispondente al valore ‘2’ nel campo Quantità), relativa alla restituzione dello sgravio D.L. 137/2020. La voce 97M viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 - A Debito’ (servizio ‘Dati particolari’).

NOTA: Relativamente allo sgravio D.L. 73/2021, precisiamo che non viene effettuato alcun controllo automatico in merito alla limitazione indicata al punto 2 del messaggio Inps n. 96/2022: “l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021)”. Peraltro, tale indicazione si presta a diverse interpretazioni e non appare affatto chiaro come possa essere effettivamente verificata.
Come già detto, nei mesi di fruizione dell’esonero viene invece verificata automaticamente la “capienza”, costituita dalla contribuzione datoriale “sgravabile”, calcolata secondo i criteri descritti nei paragrafi precedenti. La verifica della suddetta “capienza” è specificata, in modo chiaro, al punto 3 della circolare Inps n. 140/2021: “l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura”. Anche nella successiva circolare n. 169/2021 viene ribadito lo stesso criterio: “La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, come precisato nella circolare n. 140/2021”. Per inciso, si tratta dello stesso controllo previsto per gli altri sgravi derivanti dalle integrazioni salariali usufruite (D.L. 104/2020, D.L. 137/2020, L. 178/2020).

Gennaio 2022
(acred812)
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2022

Segnaliamo che la Commissione Europea ha approvato il prolungamento della Decontribuzione Sud (e di altre agevolazioni contributive) fino al mese di giugno 2022. Da parte dell’Inps è stato confermato, sul forum di Assosoftware, che le modalità di applicazione della Decontribuzione Sud rimangono le stesse previste per l’anno 2021.

Gennaio 2022
(acred812)
DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO / COMMERCIO

L’Inps, con le circolari n. 140 del 21/09/2021 e n. 169 del 11/11/2021, ha fornito le prime indicazioni relative allo sgravio contributivo previsto dal D.L. 73/2021, come modificato dalla L. 106/2021. Con il recente messaggio n. 96 del 10/01/2022, sono state fornite le indicazioni per l’utilizzo dello sgravio. Il periodo utile per la compensazione va dal mese di dicembre 2021 (ormai già elaborato al momento della pubblicazione del messaggio Inps) al mese di maggio 2022.

Di seguito, riepiloghiamo le indicazioni operative (già riportate nella nostra comunicazione del 15/11/2021), per il calcolo dello sgravio spettante. Con un successivo aggiornamento, che sarà rilasciato in tempo utile per le buste paga di gennaio 2022, renderemo disponibile la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens. Sarà prevista anche la possibilità di rielaborare il mese di dicembre 2021, per le aziende che avessero “forzato” l’applicazione dello sgravio sulla denuncia Uniemens dello stesso mese (la rielaborazione è necessaria per “riallineare” i dati contabili).

L’importo dello sgravio corrisponde al doppio della contribuzione a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulle ore di integrazione salariale usufruite nel periodo gennaio – marzo 2021.

E’ possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), per individuare le aziende potenzialmente interessate ed effettuare il calcolo dello sgravio.
Al lancio della procedura, indicare Data Iniziale ‘01/01/2021’ e Data Finale ‘31/03/2021’.
Nei parametri del programma, selezionare ‘Misura doppia’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Come già precisato nella nostra comunicazione del 15/11/2021, al punto 2 della circolare Inps 169/2021 è indicato il criterio di calcolo della retribuzione corrispondente alle ore di integrazione salariale usufruita: secondo il criterio in questione, occorre considerare la quota oraria ottenuta tramite il divisore contrattuale, maggiorandola dei ratei di mensilità aggiuntive. Di conseguenza, nei parametri del programma ‘STADIPEC’, occorre selezionare la voce ‘031, in luogo della voce ‘105’ (che risulta preselezionata), nel campo ‘Retribuzione oraria’.

Ricordiamo che le indicazioni dettagliate relative al programma ‘STADIPEC’, sono state fornite con le comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020.

Il programma ‘STADIPEC’ effettua il calcolo dello sgravio per tutte le aziende che hanno usufruito di integrazioni salariali nel periodo indicato. Tra le aziende riportate sulla stampa prodotta, devono quindi essere considerate soltanto quelle che rientrano nei settori di attività previsti ed hanno i requisiti indicati nelle circolari Inps 140/2021 e 169/2021.

Gennaio 2022
(acred812)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto uno sgravio per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (a condizione che non abbiano usufruito di ulteriori integrazioni salariali). L’Inps ha fornito le prime indicazioni con la circolare n. 30 del 19/02/2021, mentre le istruzioni per l’utilizzo dello sgravio sono state fornite con il recente messaggio n. 197 del 14/01/2022. Il periodo utile per la compensazione è gennaio – marzo 2022.

Di seguito, riepiloghiamo le indicazioni operative (già comunicate con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acred790), per il calcolo dello sgravio spettante. Con un successivo aggiornamento, che sarà rilasciato in tempo utile per le buste paga di gennaio 2022, renderemo disponibile la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens.

L’importo dello sgravio corrisponde al valore della contribuzione a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulle ore di integrazione salariale usufruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

E’ possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), per individuare le aziende potenzialmente interessate ed effettuare il calcolo dello sgravio.
Al lancio della procedura, indicare Data Iniziale ‘01/05/2020’ e Data Finale ‘30/06/2020’.
Nei parametri del programma, selezionare ‘Misura singola’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Relativamente allo sgravio L. 178/2020, l’Inps non ha fornito indicazioni in merito al criterio di calcolo della retribuzione corrispondente alle ore di integrazione salariale usufruita. Di conseguenza, rimane a carico dell’Utente la scelta di utilizzare la voce 105 (preselezionata) oppure la voce 031 (come per lo sgravio D.L. 73/2021, descritto in Decontribuzione settori turismo / commercio).

Ricordiamo che le indicazioni dettagliate relative al programma ‘STADIPEC’, sono state fornite con le comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020.

Il programma ‘STADIPEC’ effettua il calcolo dello sgravio per tutte le aziende che hanno usufruito di integrazioni salariali nel periodo indicato. Tra le aziende riportate sulla stampa prodotta, devono quindi essere considerate soltanto quelle che rispettano le condizioni previste per beneficiare dello sgravio L. 178/2020, indicate nella circolare Inps 30/2021.

NOTA: Per quanto riguarda le ditte che hanno usufruito dello sgravio previsto dal D.L. 137/2020 (aggiornamento di maggio 2021 Acred795), sulla nota contabile prodotta nella modalità ‘Annuale con residui’, prima del presente aggiornamento non veniva riportato lo sgravio in questione, ottenendo un arrotondamento troppo elevato (con relativa segnalazione di errore). Precisiamo che il suddetto sgravio è stato riportato correttamente sulle note contabili mensili relative ai periodi in cui è stato compensato lo stesso sgravio; la mancata indicazione riguardava soltanto la nota contabile annuale. A seguito del presente aggiornamento, il problema è stato risolto: per le ditte interessate, è quindi possibile produrre la nota contabile annuale con residui, ottenendo l’indicazione corretta dello sgravio usufruito nell’anno 2021 (periodo aprile – agosto).

Novembre 2021
(comunicazione
15/11/2021
)
DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO / COMMERCIO

L’Inps, con le circolari n. 169 del 11/11/2021 e n. 140 del 21/09/2021, ha fornito le prime indicazioni relative allo sgravio contributo previsto dall’art. 43 del D.L. 73/2021, come modificato in fase di conversione dalla L. 106/2021.

Lo sgravio in questione corrisponde al doppio della contribuzione a carico del datore di lavoro, teoricamente dovuta sulle ore di integrazione salariale usufruite nel periodo gennaio – marzo 2021.

Segnaliamo che è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), per ottenere il calcolo “preventivo” dello sgravio spettante.
Nei parametri del programma, selezionare ‘Misura doppia’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.
Al lancio della procedura, occorre indicare Data Iniziale ‘01/01/2021’ e Data Finale ‘31/03/2021’.

Secondo quanto precisato al punto 2 della circolare Inps 169/2021, per calcolare la retribuzione corrispondente alle ore di integrazione salariale usufruita, occorre considerare la quota oraria ottenuta tramite il divisore contrattuale (maggiorandola dei ratei di mensilità aggiuntive). Di conseguenza, nei parametri del programma ‘STADIPEC’ occorre selezionare la voce ‘031’, anziché la voce ‘105’ (che risulta preselezionata), nel campo ‘Retribuzione oraria’.
Facciamo comunque presente che, per i dipendenti a paga oraria, le voci 031 e 105 assumono lo stesso valore.

Il programma ‘STADIPEC’ effettua il calcolo dello sgravio per tutte le aziende che hanno usufruito di integrazioni salariali nel periodo indicato. Tra le aziende riportate sulla stampa prodotta, devono quindi essere considerate soltanto quelle che rientrano nei settori di attività indicati nelle circolari Inps 169/2021 e 140/2021 sopra citate.

Ricordiamo che le indicazioni dettagliate relative al programma ‘STADIPEC’, sono state fornite con le comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020.

Ottobre 2021
(acred805)
RESTITUZIONE SGRAVIO SOSTITUTIVO CIG / FIS

E’ stata predisposta una voce che consente di “restituire” parzialmente lo sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 104/2020, nei casi e secondo le modalità stabilite dal messaggio Inps n. 3475 del 14/10/2021.
Nel caso in cui si intenda restituire una parte dello sgravio in questione, dal mese di ottobre 2021 è possibile utilizzare la voce 97M, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Sulla voce occorre indicare l’importo della restituzione (determinato dall'utente), riportato nel campo Importo Totale. Inoltre, selezionando la voce dall’elenco, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 97M, se inserita come sopra indicato, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 - A Debito’ (servizio ‘Dati particolari’), con la causale ‘M903’.

Giugno 2021
(acred796)
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di febbraio e marzo 2021 Acred789 / Acred790 / Acred791, è stata attivata la gestione della Decontribuzione Sud per l’anno 2021, secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’anno 2020.
In particolare, le mensilità aggiuntive erogate (tredicesima e quattordicesima), venivano considerate nel calcolo della Decontribuzione Sud per la sola parte maturata nel periodo di competenza della stessa decontribuzione.
A seguito delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, è stato modificato il suddetto calcolo: a partire dal mese di giugno 2021, in caso di erogazione delle mensilità aggiuntive, ai fini della Decontribuzione Sud viene considerato l’intero importo erogato (nel caso della quattordicesima, quindi, compresa la parte maturata nell’anno precedente).

Maggio 2021
(acred795)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, la gestione dell’ulteriore sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1836 del 06/05/2021.
Il suddetto sgravio spetta alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nel mese di giugno 2020, a condizione che non vengano richieste ulteriori integrazioni salariali secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 24 del 11/02/2021 (la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente).

Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un ulteriore sgravio sostitutivo, per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Relativamente a quest’ultimo sgravio è stata pubblicata la circolare Inps n. 30 del 19/02/2021, tuttavia mancano ancora le indicazioni che ne consentano la fruizione e, a quanto risulta, anche l’autorizzazione della Commissione Europea (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred790).

Per individuare le aziende potenzialmente interessate allo sgravio previsto dal D.L. 137/2020, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per la gestione del precedente sgravio sostitutivo previsto dal D.L. 104/2020 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780 e comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
L’importo del nuovo sgravio corrisponde al valore dei contributi a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione spettante per il periodo in cui sono state usufruite le integrazioni salariali nel mese di giugno 2020. Ricordiamo che, per il precedente sgravio, il valore dei contributi andava raddoppiato: in questo caso, invece, il valore dei contributi va calcolato senza raddoppiarlo. Per determinare l’importo del nuovo sgravio tramite il programma ‘STADIPEC’, occorre quindi selezionare l’opzione ‘Misura singola’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio (comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
Sulla stampa prodotta, sono riportate alcune informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps.

Precisiamo che il programma ‘STADIPEC’ non effettua controlli in merito all’eventuale superamento della “contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane)”: tale indicazione, riportata nel messaggio Inps 1836/2020, non appare affatto chiara e non si capisce assolutamente come debba essere applicata. Rimane quindi a carico dell’Utente un’eventuale verifica in tal senso, secondo l’interpretazione che riterrà opportuna.
Nei mesi di fruizione dell’esonero, viene invece verificata automaticamente la “capienza”, costituita dalla “contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021)”. Tale verifica viene effettuata secondo le modalità più avanti indicate.

Le aziende alle quali viene riconosciuto lo sgravio, possono compensarlo nel periodo da aprile ad agosto 2021, procedendo secondo modalità analoghe a quelle previste per il precedente sgravio D.L. 104/2020. Dal momento che il mese di aprile è già stato elaborato, il primo mese in cui è possibile compensare lo sgravio “corrente” è maggio 2021.
Per gestire automaticamente lo sgravio “corrente” sulle elaborazioni mensili e sulle corrispondenti denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’.
Inoltre, occorre indicare il tipo di sgravio nel nuovo campo Tipologia di sgravio, selezionando ‘DL 137/2020’.
Precisiamo che, per gli sgravi compensati nell’anno 2020, risulta invece attribuita la tipologia ‘DL 104/2020’.

Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/05/2021 se si intende iniziare a compensarlo dal mese di maggio). Nel caso in cui le denunce dei mesi correnti (fino ad agosto) non siano sufficienti a compensare lo sgravio, è possibile compensare la parte residua sui mesi pregressi, tramite lo stesso procedimento adottato per lo sgravio D.L. 104/2020 (Unimens-VIG).
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, indicando l’importo dello sgravio spettante ed la corrispondente tipologia, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens elaborate (inizialmente uguale a zero) ed il valore residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi di da maggio ad agosto 2021, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nella circolare Inps 24/2021 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Nel calcolo della capienza per la compensazione dello sgravio, vengono decurtate dai contributi tutte le riduzioni contributive per le assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.) e le altre agevolazioni in forma di “incentivo”. Secondo quanto precisato nel messaggio Inps 1836/2021, lo sgravio rimane compatibile con qualsiasi agevolazione contributiva per la quale non sia espressamente vietata la cumulabilità con altri incentivi. Nello stesso messaggio viene anche precisato che lo sgravio non è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’: in presenza di tale incentivo, quindi, viene bloccata automaticamente la fruizione dello sgravio D.L. 137/2020.
Sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, dalla capienza viene decurtato anche il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (il cui valore è riportato nel campo Importo Totale della voce 703).
Per determinare la suddetta capienza, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa allo sgravio è riportato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che la voce CN0 è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per la gestione dello sgravio D.L. 104/2020.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 137/2020 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L904’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), corrispondente alla capienza per la fruizione dello sgravio (il valore in questione non viene riportato sulla denuncia inviata).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile sia prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito (eventualmente proporzionato al singolo dipendente) viene considerato nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Segnaliamo che, da parte dell’Inps, non è stato chiarito se, per la fruizione degli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche i contributi relativi alle mensilità aggiuntive. In particolare, il problema si pone nel mese di erogazione della quattordicesima alla generalità dei dipendenti (giugno o luglio per alcuni contratti). In attesa di indicazioni ufficiali, i contributi sulle mensilità aggiuntive vengono considerati utili per la compensazione dello sgravio.

Marzo 2021
(acred791)
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021

Con gli aggiornamenti di febbraio 2021 Acred789 / Acred790, è stata attivata la gestione della Decontribuzione Sud per l’anno 2021, secondo gli stessi criteri previsti per l’anno 2020, descritti nell’aggiornamento di ottobre 2020 Acred777.
Come indicato nell’aggiornamento Acred777, il valore della decontribuzione viene calcolato nella misura del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro: questi ultimi sono determinati escludendo determinate contribuzioni (fondo formazione, misure compensative, ecc.) ed al netto delle agevolazioni contributive che operano direttamente sul campo Contributo della denuncia Uniemens (assunzioni L. 92/2012, assunzioni per sostituzione di maternità, ecc.).
Il valore della decontribuzione, calcolato come sopra indicato, viene poi applicato fino a concorrenza dei contributi “residui” a carico del datore di lavoro, al netto di ogni altro incentivo o agevolazione (‘GECO’, ‘NEET’, ecc.). Ovviamente, in assenza di contributi “residui” a carico del datore di lavoro, la decontribuzione non viene applicata.

Come precisato negli aggiornamenti sopra citati, le circolari Inps relative alla Decontribuzione Sud (115/2020 e 33/2021) non forniscono indicazioni dettagliate in merito al criterio di calcolo da applicare in presenza ogni altro incentivo o agevolazione. A tale proposito, le uniche indicazioni dettagliate sono riportate nella circolare 33/2021 e riguardano il criterio da adottare in presenza riduzioni del 50% dei contributi per assunzioni L. 92/2012 (tipo contribuzione ‘55’) e per sostituzione di maternità (tipo contribuzione ‘82’), confermando quanto rilasciato con l’aggiornamento Acred777.
Inoltre, secondo quanto pubblicato sul forum di Assosoftware, l’Inps avrebbe sottoposto al Ministero del Lavoro la questione della compatibilità tra i vari incentivi ed agevolazioni contributive (in generale, non solo per la Decontribuzione Sud). E’ quindi possibile che vengano pubblicati ulteriori chiarimenti a tale riguardo.

In attesa di ulteriori indicazioni, abbiamo comunque ritenuto opportuno modificare il calcolo della Decontribuzione Sud in presenza di incentivi che NON operano sul campo Contributo della denuncia Uniemens (‘GECO’ e simili).
Con effetto dal mese di marzo 2021, il valore della decontribuzione viene calcolato (sempre nella misura del 30%) sui contributi a carico del datore di lavoro al netto anche degli incentivi che non riducono il campo Contributo della denuncia Uniemens (‘GECO’ e simili). Precisiamo che si tratta semplicemente di una interpretazione “prudenziale”, adottata a seguito delle segnalazioni di alcuni Utenti che avevano ricevuto delle note di rettifica dall’Inps, nei casi di presenza contemporanea della Decontribuzione Sud e di alcuni incentivi in questione.

Dal momento che non esistono indicazioni esaustive in merito al criterio di calcolo da adottare nei casi in questione, abbiamo anche predisposto un’opzione che consente di calcolare il valore della decontribuzione secondo il criterio applicato fino al mese di febbraio, ossia sui contributi datoriali al netto delle sole agevolazioni che operano sul campo Contributo della denuncia Uniemens. Se si intende continuare ad applicare tale criterio, è sufficiente indicare la voce EC0 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o generale), indicando il valore convenzionale ’1’ nel campo Quantità.

Precisiamo che continuano a rimanere escluse, dal calcolo e dall’applicazione della Decontribuzione Sud, le contribuzioni indicate nelle circolari Inps 115/2020 e 33/2021 (fondo formazione, misure compensative, ecc.).

Febbraio 2021
(acred790)
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred789 del 24/02/2021, abbiamo rilasciato le indicazioni operative per attivare la Decontribuzione Sud relativa all’anno 2021, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 33 del 22/02/2021.

In particolare, ricordiamo che la Decontribuzione Sud può essere attivata dal mese di febbraio 2021, indicando la voce 8E1 sulle Voci Fisse a livello di ditta, in corrispondenza delle aziende che ne hanno diritto (modalità consigliata), oppure sulle Voci Fisse a livello generale, in tal caso bloccando la stessa voce sulle aziende che non ne hanno diritto. In entrambi i casi, sulla voce 8E1 deve risultare barrata la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Come precisato nell’aggiornamento Acred789, la voce 8E1 era già stata utilizzata per attivare la Decontribuzione Sud nel periodo ottobre – dicembre 2020. Di conseguenza, a meno che la voce 8E1 non sia stata bloccata o eliminata da parte dell’Utente, la Decontribuzione Sud risulterà automaticamente attivata, sulle stesse aziende, anche per l’anno 2021.

La circolare Inps 33/2021 prevedeva la possibilità di recuperare la Decontribuzione relativa al mese di gennaio soltanto sulla denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio. Il successivo messaggio Inps n. 831 del 25/02/2021 ha invece esteso tale possibilità anche al mese di marzo: sulla denuncia Uniemens relativa al mese di marzo è quindi possibile recuperare la Decontribuzione relativa ai mesi di gennaio ed eventualmente anche di febbraio (quest’ultima, ovviamente, solo se la Decontribuzione non è già stata attivata sul mese di febbraio).

Con il presente aggiornamento, rilasciamo il recupero automatico della Decontribuzione Sud relativa ai mesi pregressi: tale recupero può essere effettuato con l’elaborazione del mese di febbraio (arretrati relativi al mese di gennaio) oppure con l’elaborazione del mese di marzo (arretrati relativi ai mesi di gennaio ed eventualmente anche di febbraio).

Se si intende recuperare la Decontribuzione arretrata sul mese di febbraio, occorre indicare la voce 9F4 sulle Voci Fisse (secondo le stesse modalità previste per la voce 8E1), selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’, con l’opzione relativa al mese di febbraio (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).
Facciamo presente che, per recuperare la Decontribuzione arretrata sulla denuncia Uniemens di febbraio, occorre rielaborare le ditte eventualmente già elaborate per lo stesso mese (precisiamo che il recupero della Decontribuzione arretrata non modifica il netto in busta, ma soltanto la somma riportata sul modello F24 con il tributo ‘DM10’).

In alternativa, è possibile recuperare la Decontribuzione arretrata sul mese di marzo: a tale scopo, occorrerà indicare la stessa voce 9F4 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’, con l’opzione relativa al mese di marzo (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità). In questo caso, se la Decontribuzione è già stata attivata dal mese di febbraio, il recupero interesserà soltanto il mese di gennaio. Se, invece, la Decontribuzione non è stata attivata su febbraio, il recupero interesserà sia il mese di gennaio che il mese di febbraio (in tale situazione, sarà anche necessario attivare la Decontribuzione dal mese di marzo, indicando la voce 8E1 sulle Voci Fisse).

Come indicato nell’aggiornamento Acred789, in caso di erogazione della tredicesima o quattordicesima mensilità, ai fini della Decontribuzione Sud vengono considerati i soli ratei maturati a partire dal mese di gennaio 2021 (in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps). Per determinare, ai fini della Decontribuzione, i ratei maturati dal mese di gennaio 2021, viene elaborata la voce 8E2 per le mensilità aggiuntive erogate nel mese corrente ed eventualmente la voce 8E3 per le mensilità aggiuntive erogate nei mesi precedenti (entrambe le voci sono visibili nel Dettaglio del cedolino).

Ricordiamo che l’importo della Decontribuzione Sud è riportato nella sezione ‘Incentivo’ della denuncia Uniemens, (servizio Uniemens – Dati particolari), con il codice tipo ‘ACAS’ (lo stesso utilizzato per l’anno 2020).
L’importo della Decontribuzione relativo ai mesi pregressi è riportato nella colonna ‘Importo Arretrati’. Secondo quanto indicato nel messaggio Inps 831/2021 sopra citato, se gli arretrati vengono recuperati sul mese di marzo, tale colonna può comprendere sia l’importo relativo al mese di gennaio che (eventualmente) quello relativo al mese di febbraio.

Nel caso in cui si intenda recuperare la Decontribuzione arretrata per un rapporto cessato nei mesi precedenti (situazione non contemplata nelle disposizioni Inps), occorre abilitare l’elaborazione del cedolino nei mesi successivi alla cessazione (opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico) e confermare le presenze del mese in cui si intende effettuare il recupero. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato anche il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Febbraio 2021
(acred790)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – ANNO 2021

L’Inps, con la circolare n. 30 del 19/02/2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, spettante ai datori di lavoro che non usufruiscono delle ulteriori integrazioni salariali previste dalla stessa legge ed a condizione che abbiano usufruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
Nella circolare sono specificate le condizioni alle quali spetta l’esonero (precisando che rimane comunque subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea). E’ anche precisato che le disposizioni per l’applicazione dell’esonero saranno fornite con un successivo messaggio: di conseguenza, da parte nostra potremo rilasciare le indicazioni operative soltanto a seguito delle ulteriori disposizioni che saranno fornite dall’Inps con il suddetto messaggio.

Nel caso in cui si intenda effettuare un calcolo “preliminare” dell’esonero spettante, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’) per la gestione del precedente esonero previsto dal D.L. 104/2020 (vedere nostre comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
L’importo del nuovo esonero corrisponde al valore dei contributi a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione spettante nel periodo in cui sono state usufruite le integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Ricordiamo che, per il precedente esonero, il valore dei suddetti contributi andava invece raddoppiato. Per calcolare l’importo del nuovo esonero tramite il programma ‘STADIPEC’, occorre quindi selezionare l’opzione ‘Misura singola’, nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’. Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio. Precisiamo che saranno possibili eventuali variazioni a seguito del messaggio annunciato da parte dell’Inps.

Febbraio 2021
(acred789)
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021

A seguito della circolare Inps n. 33 del 22/02/2021, è stato riattivato il calcolo automatico della ‘Decontribuzione Sud’, con effetto dall’elaborazione del mese di febbraio 2021.

Per attivare la “Decontribuzione Sud”, occorre indicare la voce 8E1 sulle Voci Fisse, secondo i criteri documentati con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred777. Ricordiamo, in particolare, che la voce 8E1 può essere inserita a livello di ditta (modalità consigliata) oppure a livello generale (in tal caso, bloccandola sulle ditte che non ne hanno diritto).
Occorre tenere presente che la decontribuzione risulterà già abilitata sulle aziende per la quale era stata abilitata nel periodo da ottobre a dicembre 2020, a meno che la voce 8E1 non sia stata bloccata o eliminata da parte dell’Utente.

Con il presente aggiornamento, il calcolo automatico della decontribuzione viene riattivato in relazione al mese corrente (febbraio 2021). Dal momento che l’agevolazione spetta dal mese di gennaio 2021, con un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto nella prima settimana di marzo, sarà predisposto il recupero automatico degli arretrati relativi al mese di gennaio. Precisiamo che occorrerà rielaborare le ditte eventualmente già elaborate (se interessate dalla decontribuzione), tuttavia il recupero dell’agevolazione arretrata non modificherà il netto in busta, ma soltanto il totale da versare su F24.

Precisiamo che, in caso di erogazione della tredicesima e/o quattordicesima mensilità (ad esempio in caso di cessazione), la decontribuzione viene applicata sui soli ratei maturati a partire da gennaio 2021, secondo il criterio di “competenza” documentato con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781 e confermato dal messaggio Inps n. 72 del 11/01/2021. Precisiamo che, con il successivo messaggio n. 728 del 19/02/2021, l’Inps ha “sospeso” gli effetti di tale criterio, a seguito del decreto n. 876/2021 del TAR del Lazio, riservandosi di fornire successivamente ulteriori indicazioni.

Gennaio 2021
(acred785)
DECONTRIBUZIONE SUD – ANNO 2021

Segnaliamo che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato la Decontribuzione Sud per gli anni successivi al 2020.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se la decontribuzione possa continuare ad essere gestita secondo le stesse modalità previste per l’anno 2020, in particolare per quanto riguarda l’esposizione sulla denuncia Uniemens e la necessità di richiedere, o meno, un’ulteriore autorizzazione per continuare ad applicarla nell’anno 2021.

In attesa di indicazioni ufficiali, la Decontribuzione Sud è stata temporaneamente bloccata dal mese di gennaio 2021.
A tale riguardo, rilasceremo un aggiornamento non appena saranno emanate le necessarie indicazioni da parte dell’Inps.

Dicembre 2020
(acred781)
DECONTRIBUZIONE SUD

L’Inps ha fornito alcune anticipazioni ad Assosoftware, in merito all’applicazione dell’incentivo ‘Decontribuzione Sud’ sulla tredicesima mensilità, annunciando la pubblicazione di un apposito messaggio.
Da tali anticipazioni risulta che, in caso di erogazione della tredicesima mensilità nel mese di dicembre, l’incentivo possa essere applicato esclusivamente sui ratei di tredicesima maturati nel periodo ottobre – dicembre 2020, ossia nel periodo interessato dalla Decontribuzione Sud.
Con il presente aggiornamento, pur in assenza del messaggio Inps ufficiale, abbiamo comunque ritenuto opportuno rilasciare le modifiche al calcolo dell’incentivo, considerando l’ormai prossima elaborazione del mese di dicembre.

Precisiamo che le modifiche interessano esclusivamente l’elaborazione del mese di dicembre, mentre non viene in alcun modo interessata l’eventuale elaborazione separata della tredicesima mensilità. Ricordiamo che, sul mese di dicembre, viene sempre determinato l’importo “definitivo” della tredicesima mensilità (voce 478), conguagliando quanto è stato eventualmente calcolato ed erogato con la busta paga separata della tredicesima.
Ricordiamo, inoltre, che la Decontribuzione Sud viene attivata indicando la voce 8E1 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o generale, secondo le modalità descritte nell’ aggiornamento di ottobre 2020 Acred777.
Elaborando il mese di dicembre, sulle aziende abilitate alla Decontribuzione Sud viene automaticamente elaborata la voce 8E2, che provvede a calcolare i ratei di tredicesima maturati nel periodo ottobre – dicembre, riportandoli nel campo Importo Totale. Sempre nel mese di dicembre, nel caso in cui venga erogata anche la quattordicesima (voce 479) a seguito della cessazione del rapporto, la voce 8E2 calcola anche i ratei di tale mensilità maturati nel periodo ottobre – dicembre, riportandoli nel campo Importo Unitario.
In tale condizione, la voce 9F5 (descritta nell’aggiornamento Acred777) determina l’importo della Decontribuzione Sud scorporando i contributi relativi alla tredicesima ed eventualmente alla quattordicesima erogate (voci 478 e 479) ed includendo invece i contributi calcolati sui soli ratei maturati da ottobre a dicembre (voce 8E2).

Novembre 2020
(comunicazione
03/12/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con le comunicazioni del 24/11 e del 25/11, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali.
Ricordiamo che il programma prevede una serie di opzioni che consentono di effettuare alcune scelte in merito ai contributi ed alle agevolazioni contributive che si intende includere o escludere dal calcolo dello sgravio.

Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEC’ rendiamo disponibile un’ulteriore opzione, che consente di escludere, dal calcolo dello sgravio, il contributo destinato all’Inail che rimane compreso nel contributo 10% versato all’Inps per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).
Precisiamo che i premi Inail devono rimanere esclusi dallo sgravio in questione. Tuttavia, in questo caso si tratta di una contribuzione che viene comunque versata all’Inps, rimanendo inclusa nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens.
Il contributo destinato all’Inail corrisponde allo 0,30% in caso di aliquota piena (10%), oppure allo 0,09% o 0,04% in caso di aliquota ridotta nei primi due anni di apprendistato (rispettivamente 3% e 1,5%).
Per escludere il contributo destinato all’Inail dal calcolo dello sgravio, è sufficiente togliere la spunta dalla nuova casella ‘Considera contributo Inail apprendisti’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’.
Facciamo presente che la differenza risultante dall’inclusione o esclusione del suddetto contributo è di importo esiguo e, comunque, limitata ai soli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87.

Novembre 2020
(acred780)
INCENTIVO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la gestione, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020.
Ricordiamo che lo sgravio spetta nel caso in cui non vengano richieste ulteriori integrazioni salariali, individuate secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 (la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente).

Con le comunicazioni del 24/11/2020 e del 25/11/2020, è stato rilasciato il programma ‘STADIPEC’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), che consente di individuare le aziende potenzialmente interessate dallo sgravio, calcolando l’importo dello sgravio stesso e fornendo le informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps.
Ricordiamo che l’importo dello sgravio corrisponde al doppio dei contributi a carico del datore di lavoro, calcolati sulla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di integrazione salariale usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020. I criteri per il calcolo della retribuzione e dei contributi sono descritti nelle suddette comunicazioni, unitamente alle opzioni che consentono di impostare i calcoli secondo l’interpretazione che si preferisce adottare.

Per gestire automaticamente lo sgravio sulle elaborazioni mensili e sulle denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo dello sgravio sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel nuovo campo ‘Importo sgravio spettante’, riportato nella sezione ‘Sgravio sostitutivo della CIG’ (la sezione si trova in corrispondenza della tabella relativa alle Autorizzazioni CIG). Precisiamo che l’importo indicato deve coincidere con quello riportato sull’istanza presentata all’Inps.
Sulle posizioni Inps interessate, è consigliabile (ma non obbligatorio) effettuare una storicizzazione in data 01/08/2020, in quanto potrebbe essere necessario compensare lo sgravio anche sulle denunce dei mesi di agosto, settembre ed ottobre, nel caso in cui le denunce di novembre e dicembre non fossero sufficienti a compensarlo per intero. Se sono presenti delle decorrenze più recenti rispetto al mese di agosto, anche su tali decorrenze deve essere riportato il valore dello sgravio.
Indicando l’importo dello sgravio spettante nell’apposito campo, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens (inizialmente uguale a zero) ed il residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi di novembre e dicembre 2020, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nel messaggio Inps 4254/2020 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Nel calcolo della capienza per la compensazione del nuovo sgravio, vengono decurtate dai contributi tutte le riduzioni contributive previste per le assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.) ed anche tutte le altre agevolazioni in forma di “incentivo” (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.).
Sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, dalla capienza viene decurtato anche il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (il cui valore è riportato nel campo Importo Totale della voce 703).
Per determinare la suddetta capienza, a partire dal mese di novembre viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa al nuovo sgravio è riportato nel campo Importo Totale.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (compensato) nel mese viene riportato sulla denuncia aziendale (servizio Uniemens – Aziendale), nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L903’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), che costituisce la “capienza” per l’utilizzo dello sgravio (il valore in questione non è riportato sulla denuncia Uniemens inviata).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito viene riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, il nuovo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile venga prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito (eventualmente proporzionato per singolo dipendente) viene considerato nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Relativamente al mese di dicembre, segnaliamo che sussistono dei dubbi in merito ad una possibile interpretazione della norma, secondo la quale occorrerebbe escludere i contributi relativi alla tredicesima (o ad una parte di essa) dalla capienza utile per la compensazione dello sgravio. La questione è in fase di approfondimento da parte dell’Inps, quindi rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali a tale riguardo. Precisiamo che, per il momento, i contributi sulla tredicesima vengono considerati utili ai fini della capienza per la compensazione dello sgravio. A tale riguardo, facciamo presente che, sulla denuncia Uniemens, i contributi relativi alle mensilità aggiuntive non devono mai essere indicati separatamente da quelli relativi alla retribuzione del mese in cui le stesse mensilità vengono erogate.

Segnaliamo, inoltre, che secondo un’interpretazione “restrittiva”, lo sgravio spetterebbe soltanto nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di integrazioni salariali sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, mentre non spetterebbe nel caso in cui ne abbia usufruito soltanto in uno dei due mesi. Anche in merito a questa interpretazione, non ci sono indicazioni specifiche da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro.

Successivamente all’elaborazione del mese di dicembre 2020, se lo sgravio spettante non fosse stato ancora interamente usufruito, occorrerà utilizzare le denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre per compensare la parte residua. Come indicato nel messaggio Inps 4254/2020, se le denunce relative a tali mesi fossero interessate dalla compensazione, andrebbero reinviate effettuando il procedimento di rettifica (Uniemens VIG). Relativamente a tale gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza).

Novembre 2020
(comunicazione
25/11/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con la comunicazione del 24/11/2020, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali.

Come indicato nella comunicazione del 24/11, il programma ‘STADIPEC’ considera i trattamenti CIG / FIS usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020. A seguito di alcuni approfondimenti è risultato che, seguendo un’interpretazione letterale della norma, lo sgravio spetterebbe anche in relazione ai trattamenti FSBA usufruiti negli stessi mesi (naturalmente, rispettando le condizioni di incompatibilità rispetto ad eventuali trattamenti successivi).
Tuttavia, la circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 ed il messaggio n. 4254 del 13/11/2020 non riportano indicazioni specifiche in merito ai trattamenti FSBA. Di conseguenza, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta dell’interpretazione da adottare. Sul programma ‘STADIPEC’, quindi, abbiamo previsto un’opzione che consente di considerare anche le assenze relative ai trattamenti FSBA, ai fini del calcolo dello sgravio.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo perciò disponibile la nuova casella ‘Considera assenze FSBA’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, vengono considerate anche le ore di assenza per FSBA usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (voci di assenza 8B5 / 8BC).
Nel caso in cui si ritenga corretto non considerare le ore di assenza FSBA, occorre togliere la spunta dalla casella.

Inoltre, secondo le indicazioni fornite, in data odierna, dall’Inps ad Assosoftware, risulta che i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia quei contributi che non possono essere utilizzati per “compensare” lo sgravio) sarebbero invece utili ai fini del calcolo dello sgravio spettante. Di conseguenza, abbiamo modificato il programma ‘STADIPEC’ per considerare anche i contributi in questione (contributo di formazione e misure compensative), prevedendo comunque un’opzione che consente di escluderli, nel caso in cui si preferisca adottare quest’ultima interpretazione.

Contestualmente alla presente comunicazione, tra i parametri del programma ‘STADIPEC’ rendiamo quindi disponibile anche la nuova casella ‘Considera contributo formazione e misure compensative’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, il contributo di formazione (0,30%) viene considerato utile per il calcolo dello sgravio e le misure compensative (previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare) non vengono decurtate dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Nel caso in cui si ritenga corretto continuare ad escludere tali contribuzioni dal calcolo dello sgravio spettante, occorre togliere la spunta dalla suddetta casella.

Segnaliamo che l’opzione ‘Escludi integrazioni CIG/FIS’ è stata rinominata ‘Escludi integrazioni c/ditta’. Ricordiamo che tale opzione consente di decidere se le integrazioni eventualmente erogate a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE) devono essere decurtate dalla retribuzione spettante, ai fini del calcolo dei contributi e, quindi, dello sgravio spettante. Precisiamo che, tra le suddette integrazioni, viene adesso considerata anche quella relativa alle assenze FSBA (voce 4CF), nel caso in cui risulti abilitata la nuova casella descritta nei paragrafi precedenti.

Infine, a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di ottenere il salto pagina in corrispondenza di ogni ditta riportata in stampa: a tale scopo, è stata aggiunta la casella ‘Salto pagina a cambio ditta’.

Novembre 2020
(comunicazione
24/11/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG / FIS)

Con l’aggiornamento di novembre 2020 (il cui rilascio è previsto entro il 27/11), renderemo disponibile la gestione del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali (CIG / FIS) nei mesi di maggio e/o giugno 2020, alle condizioni previste dall’art. 3 del D.L. 104/2020.
Occorre tenere presente che lo sgravio spetta nel caso in cui non vengano richiesti ulteriori trattamenti di CIG / FIS: le condizioni di spettanza sono specificate dettagliatamente nella circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 e la verifica di tali condizioni rimane necessariamente a carico dell’Utente.
Per beneficiare dello sgravio, occorre presentare un’apposita istanza all’Inps, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Nello stesso messaggio, sono indicati anche i criteri di calcolo dello sgravio (sebbene non in modo esaustivo) e le modalità di esposizione e compensazione sulla denuncia Uniemens.
La misura dello sgravio corrisponde al doppio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione percepita in sostituzione delle ore di CIG / FIS usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di determinare la misura dello sgravio teoricamente spettante (se sussistono le condizioni di cui sopra). Sulla stampa sono anche riportati i dati richiesti sull’istanza da presentare all’Inps.
Per generare la stampa in questione, occorre utilizzare il nuovo programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).

Il programma ‘STADIPEC’ considera i soggetti che hanno usufruito di CIG / FIS nei mesi di maggio e/o giugno 2020, elencando i dipendenti interessati dalle voci di assenza previste (86A / 8AC / 8AD / 8B0 / 8BA). Per ciascun dipendente, viene riportato il numero delle ore di assenza, la retribuzione che sarebbe spettata per tali ore ed infine, se richiesto tramite un’apposita opzione (descritta più avanti), il valore dei contributi a carico ditta e l’importo del corrispondente sgravio.
Sulla procedura Stampe Accessorie, occorre indicare il periodo di assenza per CIG / FIS da considerare ai fini del calcolo dello sgravio: ‘01/05/2020’ nella Data Iniziale e ‘30/06/2020’ nella Data Finale.

Nei parametri del programma, è presente la tendina ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’, nella quale risulta selezionata l’opzione ‘Misura doppia’, corrispondente al calcolo dello sgravio in misura doppia rispetto ai contributi (come previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati).
Precisiamo che l’opzione ‘Misura singola’ è stata predisposta per l’ulteriore sgravio previsto dal D.L. 149/2020, al momento non applicabile e per il quale non esistono indicazioni da parte dell’Inps.
L’opzione ‘Non calcolati’ può essere utilizzata nel caso in cui si intenda ottenere rapidamente (a scopo di controllo) un elenco di tutte le aziende che hanno usufruito delle integrazioni CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020, in quanto il calcolo dei contributi e dello sgravio rende l’esecuzione del programma più “pesante” (richiede più tempo). Con tale modalità, sulla stampa vengono riportati tutti i soggetti interessanti, con l’indicazione delle sole ore di assenza e della corrispondente retribuzione, mentre non viene effettuato il calcolo dei contributi e dello sgravio.

Facciamo presente che la circolare ed il messaggio Inps hanno lasciato alcuni dubbi irrisolti, sia in merito al calcolo della retribuzione che dei contributi. Di conseguenza abbiamo dovuto prevedere alcune opzioni, nei parametri del programma, che consentono all’Utente di effettuare determinate scelte in merito ai criteri di calcolo.

La retribuzione spettante per le ore di assenza viene calcolata rilevando la retribuzione oraria (voce 105) da ciascun cedolino interessato. Ricordiamo che la retribuzione oraria viene calcolata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata e del coefficiente contrattuale per la paga oraria. Tale retribuzione viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto del numero di tali mensilità riportato nel campo Quantità della voce 035. Dalla retribuzione risultante, vengono decurtate le eventuali integrazioni erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE).
Per gli operai e gli apprendisti operai del settore edile, anziché considerare i ratei della mensilità aggiuntiva, vengono applicate le “maggiorazioni” relative all’indennità sostitutiva dei permessi (generalmente 4,95%), agli accantonamenti sul lordo (generalmente 8,50% + 10%) oltre al 15% dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Le percentuali dei suddetti trattamenti vengono rilevate dalle voci presenti nei cedolini (rispettivamente voci 132 / 467 / 468 / 495).

Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo della retribuzione:

  • Retribuzione oraria: consente di scegliere tra la voce 105 (selezionata automaticamente) e la voce 031 per il calcolo della retribuzione relativa alle ore di assenza. Ricordiamo che la voce 031 corrisponde alla quota oraria calcolata in base al coefficiente contrattuale (anche per la paga mensilizzata). Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, la “differenza da accreditare” viene calcolata considerando la voce 105.
  • Escludi integrazioni CIG/FIS: consente di decidere se, dalla retribuzione sulla quale calcolare i contributi, devono essere scorporate le integrazioni di CIG/FIS eventualmente erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE). Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, tali integrazioni vengono scorporate dalla “differenza da accreditare”.
  • Applica maggiorazioni operai edili: consente di decidere se, per gli operai ed apprendisti operai del settore edile, sulla retribuzione devono essere applicate le “maggiorazioni” relative all’indennità sostitutiva dei permessi, agli accantonamenti sul lordo (18,50%) ed all’assoggettamento (al 15%) dei contributi Cassa Edile. Precisiamo che tali maggiorazioni vengono considerate nel calcolo della “retribuzione teorica” sulla denuncia Uniemens. Per escluderle, occorre togliere la spunta dalla casella: in tal caso, la retribuzione viene maggiorata del rateo di tredicesima (verificando la Quantità della voce 035), secondo il criterio previsto per la generalità dei dipendenti.

I contributi a carico del datore di lavoro, utilizzati per determinare il valore dello sgravio, vengono calcolati considerando le aliquote applicate nei mesi di maggio e giugno 2020, su ciascun dipendente interessato.
I contributi considerati “utili” sono quelli riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens (per la sola parte a carico del datore di lavoro). Vengono quindi decurtate soltanto le riduzioni contributive che intervengono direttamente su tale campo, secondo il criterio della “nettizzazione”, quali ad esempio la riduzione per ex-apprendisti L. 56/87, la riduzione del 50% per sostituzione di maternità (tipo contribuzione ‘82’) o per assunzioni L. 92/2012 (tipo contribuzione ‘55’) e le riduzioni previste per i contratti di inserimento. In caso di riduzione totale dei contributi (ad esempio per i soci svantaggiati di cooperative sociali, tipo contribuzione ‘19’) non viene determinato alcun contributo utile.
Non vengono invece decurtate, dai contributi utilizzati per il calcolo dello sgravio, le agevolazioni contributive in forma di “incentivo”, quali ad esempio il ‘GECO’, il ‘NEET’, la Decontribuzione Sud.
Non sono considerati utili, per il calcolo dello sgravio, i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia gli stessi contributi che non possono essere utilizzati per usufruire dello sgravio): il contributo di formazione (0,30%) e le misure compensative previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare.
Restano anche esclusi il contributo di solidarietà (10%) ed i contributi versati ad enti diversi dall’Inps.
Sono invece considerati utili, per il calcolo dello sgravio, i seguenti contributi: contributo 10% dovuto per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532), contributi Naspi addizionale 1,40% (voce 52B) ed aggiuntivo 0,50% (voce 5AA), contributo dovuto al FIS (voce 51C, al netto della parte a carico del dipendente riportata sulla voce 51D). Tutti i contributi elencati (ad eccezione dell’aggiuntivo Naspi) sono riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens. Precisiamo tuttavia che, per i suddetti contributi, non sono state fornite indicazioni specifiche da parte dell’Inps.

Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo dei contributi:

  • Considera contributi addizionali Naspi: consente di escludere i contributi Naspi (addizionale ed aggiuntivo) dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Per escluderli, occorre togliere la spunta dalla casella.
  • Considera contributo FIS: consente di escludere il contributo FIS (a carico del datore di lavoro) dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Per escluderlo, occorre togliere la spunta dalla casella.
  • Considera riduzioni contributive: consente di non decurtare le riduzioni contributive che vanno direttamente in diminuzione del campo ‘Contributo’ sulla denuncia Uniemens (ex-apprendisti, sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, soci svantaggiati, ecc.). Se si intende calcolare lo sgravio considerando i contributi datoriali al lordo delle suddette riduzioni, occorre togliere la spunta dalla casella.

Tramite il campo ‘Raggruppamento’ è possibile determinare il valore lo sgravio a livello di: ditta / posizione Inps / sede lavorativa / centro di costo. In automatico, risulta selezionato il raggruppamento a livello di posizione Inps, ottenendo così il valore dello sgravio da indicare nell’istanza (viene comunque riportato il totale a livello di ditta).
Sulla stampa prodotta, sono riportati anche i totali relativi alle ore di assenza per CIG/FIS, alla retribuzione ed ai contributi datoriali, corrispondenti ai dati necessari per compilare l’istanza da presentare all’Inps.
Come già precisato, rimane a carico dell’Utente la verifica delle condizioni necessarie per avere diritto allo sgravio. In particolare, occorre verificare se è già stata usufruita, o se l’azienda intende comunque usufruire, di ulteriori integrazioni salariali non compatibili con lo sgravio (nella circolare Inps sono riportate le indicazioni a tale riguardo).

Nei parametri del programma, sono disponibili i consueti campi che consentono di selezionare le aziende interessate per codice zona e/o per utente abbinato. Come già precisato, se si intende effettuare un lancio “massivo” a scopo di controllo (soltanto per individuare le ditte che hanno usufruito di CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020), consigliamo di selezionare l’opzione ‘Non calcolati’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Sulla stampa prodotta (‘CIG-sgravio’) è riportato l’elenco dei dipendenti con le ore di assenza per CIG/FIS usufruite, la retribuzione corrispondente a tali ore ed i relativi contributi utili per il calcolo dello sgravio. Inoltre, sono riportati i totali dei suddetti valori (richiesti sull’istanza da presentare all’Inps) e l’importo dello sgravio teoricamente spettante.
Viene generato anche un elenco dei singoli cedolini considerati, in formato csv (‘CIG-dipendenti.csv’), con gli stessi valori presenti sulla stampa, che può essere eventualmente utilizzato a scopo di controllo.

Come già detto, la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, sarà resa disponibile con l’aggiornamento di novembre, il cui rilascio è previsto entro venerdì 27/11.

Ottobre 2020
(acred778)
INCENTIVO “DECONTRIBUZIONE SUD”

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una rettifica al calcolo dell’incentivo “Decontribuzione Sud”, limitatamente ai dipendenti inquadrati come ex-apprendisti Legge 56/87.
Per i soggetti in questione, non veniva considerata correttamente la voce 532 (10%) nel calcolo dell’incentivo.

Nei casi interessati, se le buste paga relative al mese di ottobre sono già state elaborate, occorre rielaborarle. Precisiamo che il ricalcolo dell’incentivo non ha alcun effetto sulla busta paga; risultano invece modificate la denuncia Uniemens ed i contributi da versare su F24 tramite la causale ‘DM10’.

Come precisato nell’aggiornamento Acred777 del 30/10/2020, non risulta chiaro come debba essere effettuato il calcolo della Decontribuzione Sud in presenza di altri incentivi o agevolazioni contributive.
Applicando il criterio di calcolo descritto nell’aggiornamento Acred777, il software di controllo della denuncia Uniemens NON segnala alcun errore in presenza della Decontribuzione Sud unitamente alle seguenti agevolazioni: riduzioni contributive cod. ‘55’ (assunzioni L. 92/2012) o ‘82’ (sostituzione maternità), apprendistato professionalizzante, incentivo ‘GECO’. A seguito del presente aggiornamento, non vengono rilevati errori neppure per gli ex-apprendisti L. 56/87.
Naturalmente, per avere la conferma che il criterio applicato sia corretto, sarebbe comunque necessaria un’indicazione dettagliata, da parte dell’Inps, del calcolo da effettuare in tutte le situazioni interessate.

Ottobre 2020
(acred777)
INCENTIVO “DECONTRIBUZIONE SUD”

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo ‘Decontribuzione Sud’ previsto dall’art. 27 del D.L. 104/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 122 del 22/10/2020.
Il nuovo incentivo spetta per i soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in relazione ai dipendenti occupati nelle seguenti regioni: Abruzzo / Molise / Puglia / Basilicata / Campania / Calabria / Sicilia / Sardegna.
Restano esclusi i dipendenti del settore agricolo ed i lavoratori domestici.

Per attivare il nuovo incentivo occorre inserire la voce 8E1 sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’. E’ consigliabile inserire la voce 8E1 a livello di ditta; in alternativa, è possibile inserirla a livello generale, se tale modalità risulta più agevole, bloccandola eventualmente a livello di ditta dove necessario (vedere indicazioni nei paragrafi successivi). In entrambi i casi, barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

La voce 8E1 attiva il calcolo dello sgravio, controllando automaticamente se sussistono le seguenti condizioni:

  • La sede lavorativa del dipendente (visibile sul servizio Dipendente – Inquadramento) deve essere ubicata in una delle regioni elencate nella circolare Inps sopra citata; a tale scopo, viene controllato il codice Istat del comune presente sulla sede lavorativa (servizio Ditta – Sedi Attività); ricordiamo che le prime 3 cifre del codice Istat del comune identificano la provincia e, di conseguenza, anche la regione. Se il comune della sede lavorativa non si trova in una delle regioni interessate, il dipendente viene automaticamente escluso dall’incentivo (è comunque possibile “forzare” il calcolo dell’incentivo, se dovesse risultare necessario per particolari motivi).
  • Il dipendente non deve essere agganciato ad un contratto del settore agricolo o del lavoro domestico (anche in questo caso, è possibile “forzare” il calcolo dell’incentivo, se dovesse risultare necessario).

Nel momento in cui viene selezionata la voce 8E1 dall’elenco, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

  • applicare lo sgravio anche agli apprendisti e agli ex-apprendisti L. 56/87 (modalità “standard”);
  • non applicare lo sgravio agli apprendisti e agli ex-apprendisti L. 56/87 (selezionando questa modalità, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 8E1).

A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps conferma la compatibilità dell’incentivo “Decontribuzione Sud” con altre agevolazioni contributive o incentivi economici, tuttavia non fa alcun riferimento agli apprendisti.

Sempre nel momento in cui viene selezionata la voce 8E1, è possibile impostare le seguenti “forzature”:

  • applicare lo sgravio anche nel caso in cui la sede attività risulti ubicata in regioni diverse da quelle indicate nella circolare Inps (viene riportato ‘1’ nel campo Importo Totale della voce 8E1);
  • applicare lo sgravio senza effettuare alcun controllo (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità della voce 8E1 – tale opzione deve essere utilizzata, se necessario, esclusivamente a livello di singolo dipendente).

Entrambe le forzature possono essere utilizzare solo se sussistono particolari condizioni non gestite in automatico.

Nel caso in cui la voce 8E1 sia stata inserita a livello generale ed occorra inibire l’incentivo su una ditta (per motivi diversi dalle condizioni controllate in automatico), è sufficiente inserire la stessa voce 8E1 a livello di ditta con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Lo stesso criterio può essere adottato per bloccare l’incentivo a livello di dipendente.
A questo proposito, facciamo presente che la circolare Inps prevede il rispetto di determinate condizioni (possesso del DURC, ecc.) per avere diritto all’incentivo.

L’incentivo corrisponde al 30% dei contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti esclusioni:

  • il contributo al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare (0,28%) viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo.

In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, abbiamo ritenuto opportuno (per analogia con altri incentivi) escludere dall’incentivo il contributo dovuto al FIS o ai fondi di solidarietà, il contributo di solidarietà (10%) dovuto sull’assistenza sanitaria o su altre prestazioni, ed il contributo di licenziamento. Restano invece inclusi nell’incentivo i contributi addizionale (1,40%) ed aggiuntivo (0,50%) dovuti per i contratti a termine. Resta incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87 (se abilitati all’incentivo) ed altre categorie agevolate.

Come indicato nella circolare Inps sopra citata, l’incentivo è compatibile con altri incentivi o sgravi “parziali”, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta dal datore di lavoro. Purtroppo, l’Inps non fornisce alcun esempio e neppure un’indicazione dettagliata di come debba avvenire il calcolo dell’incentivo in tali situazioni.

In assenza di indicazioni specifiche, l’incentivo viene calcolato come di seguito descritto:

  1. Si determinano i contributi a carico ditta, tenendo conto delle esclusioni (misure compensative, fondo formazione, contributo licenziamento, ecc.) e delle inclusioni (contributo addizionale e aggiuntivo) sopra elencate.
  2. Dai suddetti contributi si sottraggono le sole agevolazioni che vanno a ridurre direttamente i contributi indicati sulla denuncia Uniemens, secondo il criterio della “nettizzazione”. Si tratta, in generale, delle agevolazioni gestite tramite il campo Situazione Contributiva (servizio Dipendente – Inquadramento), quali ad esempio la riduzione ex apprendisti L. 56/87, oppure la riduzione del 50% dei contributi prevista dalla L. 92/2012 (cod. 55).
  3. Sui contributi “nettizzati” a carico ditta, determinati secondo il criterio sopra descritto, viene calcolato l’incentivo “Decontribuzione Sud” nella misura del 30% degli stessi contributi.
  4. Viene determinato il valore “effettivo” dei contributi a carico ditta, al netto di tutte le agevolazioni spettanti (ad eccezione della “Decontribuzione Sud”), comprese quelle che non vanno a ridurre direttamente i contributi (ad esempio gli incentivi ‘GECO’, ‘NEET’, ecc.) ed escludendo comunque i contributi non rientranti nella “decontribuzione Sud” (misure compensative, fondo formazione, contributo licenziamento, ecc.).
  5. L’importo della “Decontribuzione Sud” viene limitato al valore “effettivo” del contributi, calcolato come sopra.

E’ possibile che l’Inps fornisca ulteriori indicazioni in merito al calcolo dell’incentivo e che i criteri sopra descritti debbano essere modificati: in tale eventualità, rilasceremo un apposito aggiornamento ed occorrerà rielaborare le ditte già elaborate. A tale proposito, occorre tenere presente che l’incentivo non provoca alcun effetto sulle busta paga.

Il valore dell’incentivo “Decontribuzione Sud”, calcolato secondo i criteri sopra descritti, è riportato nel campo Importo Totale della voce 9F5, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Precisiamo che, analogamente ad altri incentivi, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (voce 703), viene considerato soggetto all’applicazione dell’incentivo e, quindi, ridotto del 30%.

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo è riportato sulla causale ‘ACAS’, nella sezione Incentivo (servizio Dati Particolari). Tale causale ha valenza contributiva e viene sommata nel totale a credito della denuncia.

Precisiamo che è necessario rielaborare le ditte già elaborate prima del presente aggiornamento, attivando la voce 8E1, nel caso in cui si debba applicare il nuovo incentivo (come già precisato, l’incentivo non ha alcun effetto sulle buste paga).

Il calcolo dell’incentivo sarà automaticamente interrotto a partire dal mese di gennaio 2021, senza che sia necessario effettuare alcun intervento sulla voce di attivazione (8E1). Rimane comunque possibile effettuare una storicizzazione delle Voci Fisse, eliminando la voce 8E1 dal 1/01/2021 (nel caso in cui risulti più chiaro per l’Utente).
Anticipiamo che sarà comunque prevista, tramite un’apposita opzione, la possibilità di prorogare il termine dell’incentivo, nei casi previsti dalla circolare Inps.

ATTENZIONE: Segnaliamo che la circolare Inps non ha previsto alcuna possibilità di gestione dell’incentivo arretrato; di conseguenza, è importante che l’incentivo venga attivato a partire dal mese di ottobre.

Novembre 2018
(acred706)
DECONTRIBUZIONE PREMI RISULTATO

A parziale rettifica di quanto indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred705 del 26/11/2018, precisiamo che le voci “descrittive” D60 / D61 devono essere utilizzate anche in relazione ai premi soggetti a decontribuzione.
Ricordiamo che le voci in questione consentono di indicare il premio aziendale (D60) o territoriale (D61) nella sezione ‘Premio mese corrente’ della denuncia Uniemens. In presenza di un premio soggetto a decontribuzione, la suddetta sezione deve essere comunque compilata: in tal caso, sulle voci D60 / D61 deve essere indicato il valore complessivo del premio, mentre sulla voce 4CH (“Imponibile premio decontribuito”) deve essere indicata la sola parte del premio soggetta a decontribuzione (quindi entro il limite annuale di E. 800, come descritto nell’aggiornamento Acred705).

Novembre 2018
(acred705)
DECONTRIBUZIONE PREMI RISULTATO

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione della decontribuzione dei premi di risultato, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 104 del 18/10/2018 e nel Documento Tecnico Uniemens versione 4.3 del 6/11/2018.
I requisiti previsti per applicare la decontribuzione sono indicati nella circolare in questione.

I premi da assoggettare a decontribuzione, se erogati nel mese corrente, devono essere gestiti utilizzando le voci relative ai premi di risultato (11A / 11B / 47G / 47H). Occorre tenere presente che, sussistendone le condizioni, gli stessi premi possono essere anche assoggettati a detassazione (aggiornamenti di dicembre 2017 Acred674 e gennaio 2018 Acred677).

In presenza dei suddetti premi, l’imponibile soggetto a decontribuzione deve essere riportato, dall’Utente, sulla nuova voce 4CH (“Imponibile premio decontribuito”), indicandolo nel campo Importo Totale. Precisiamo che tale imponibile non può eccedere il limite annuale previsto (E. 800,00), tenendo conto anche di quanto eventualmente erogato da precedenti datori di lavoro (non vengono effettuati controlli automatici a tale riguardo).
L’imponibile indicato sulla voce 4CH viene assoggettato alle contribuzioni minori e ad un’aliquota IVS, a carico del datore di lavoro, ridotta di 20 punti percentuali. Lo stesso imponibile rimane totalmente escluso dai contributi previdenziali a carico del dipendente, ad eccezione dell’eventuale contributo aggiuntivo 1%.
Nel caso in cui venga applicata la detassazione sulle somme decontribuite erogate nel mese, l’imponibile indicato sulla voce 4CH viene automaticamente escluso, sulla voce di detassazione 48C, dal calcolo dei contributi a carico dipendente, nella determinazione dell’imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva.

Come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata, nel caso in cui le somme soggette a decontribuzione siano state erogate nei mesi precedenti, occorre reinviare gli Uniemens rettificativi dei mesi interessati (le denunce in questione devono essere variate dall’Utente e reinviate secondo le modalità descritte nella circolare).
Sul mese corrente è comunque possibile indicare il recupero dei contributi, al fine di determinare correttamente il costo del personale e restituire ai dipendenti le quote a loro carico. A tale scopo, è stata predisposta la nuova voce 53L “Recupero contributi”, che non genera una corrispondente causale a credito sulla denuncia Uniemens: può quindi essere utilizzata nei casi in cui il recupero vada effettuato rettificando le denunce dei mesi precedenti. Nel campo Importo Totale della voce 53L deve essere riportato il contributo complessivo (ditta + dipendente) da recuperare, mentre nel campo Importo Unitario va indicato il solo contributo da recuperare a favore del dipendente.
Segnaliamo che è stata predisposta un’analoga voce per la restituzione di contributi all’Inps, da utilizzare nel caso in cui non debba essere generata una corrispondente causale a debito sulla denuncia Uniemens: la nuova voce 53M “Restituzione contributi” prevede anch’essa l’indicazione del contributo complessivo (Importo Totale) da restituire e della quota a carico del dipendente (Importo Unitario) da trattenere.
Occorre tenere presente che l’utilizzo delle voci 53L / 53M comporta l’emissione della segnalazione “Arrotondamento Inps troppo elevato’, al momento della stampa della nota contabile: in questo caso, tale segnalazione non è sintomo di un errore, ma è dovuta all’assenza, sulla denuncia Uniemens, dei contributi recuperati / restituiti tramite le nuove voci.
Nel caso in cui il premio da assoggettare a decontribuzione, già erogato nei mesi precedenti, sia stato anche assoggettato a detassazione, i contributi a carico del dipendente andranno indicati sulla voce 48F, campo Importo Totale (oltre che sulla voce 53L, campo Importo Unitario), allo scopo di reintegrarli nell’imponibile detassato (in quanto erano stati decurtati da tale imponibile), ricalcolando così l’imposta sostitutiva dovuta su tali contributi. In questo modo, l’imponibile a tassazione ordinaria non risente del recupero dei suddetti contributi (che interessano invece l’imponibile detassato). Sul mese corrente è necessario che risulti attiva la detassazione, per poter effettuare il suddetto conguaglio.

In conseguenza delle modifiche relative alla decontribuzione, sulla denuncia Uniemens è stato predisposto il nuovo servizio ‘Premi risultato’, nel quale vengono riportati automaticamente i dati relativi ai premi di risultato aventi i requisiti previsti.
In presenza della nuova voce 4CH, l’imponibile decontribuito ed i relativi contributi a carico del datore di lavoro vengono riportati rispettivamente nei campi ‘Imponibile’ e ‘Contributo’ della sezione ‘Premio Decontribuito’. Il valore presente nel campo ‘Contributo’ viene sommato al totale a debito della denuncia, visibile sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’.
Facciamo presente che, sul modello DM10, i contributi in questione sono riportati sul codice fittizio ‘DECD’.

Inoltre, sono state predisposte due voci “descrittive” relative alla denuncia Uniemens, tramite le quali è possibile indicare eventuali premi NON soggetti a decontribuzione nella sezione ‘Premio mese corrente’ del nuovo servizio ‘Premi risultato’. La nuova voce D60 può essere utilizzata per compilare i campi ‘Premio Aziendale’ (importo totale) e ‘Conguaglio Neg. premio aziendale’ (importo unitario), mentre la nuova voce D61 può essere utilizzata per compilare i campi ‘Premio Territoriale’ (importo totale) e ‘Conguaglio Neg. premio territoriale’ (importo unitario).

Tutte le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Variabili al punto 5.4 ‘Varie Inps’, sezione ‘Decontribuzione’.

Segnaliamo che, sulla detassazione, è stato disattivato l’aumento ad E. 4.000 del limite relativo all’imponibile detassato (in precedenza, tale aumento poteva essere attivato indicando il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 47A).

Gennaio 2016
(acred594)
DECONTRIBUZIONE ANNO 2014

Sulla base del messaggio Inps n. 162 del 15/01/16, risulta possibile utilizzare i codici previsti, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla contrattazione di secondo livello, per l’anno di competenza 2014. Ovviamente, per poter usufruire dei suddetti sgravi, occorre aver effettuato gli adempimenti indicati nel messaggio Inps sopra citato (oltre che nelle precedenti circolari) ed aver ottenuto il codice autorizzazione previsto (‘9D’) da parte dell’Inps.

Le modalità operative per il recupero dei suddetti sgravi sono le stesse adottate negli anni precedenti; ricordiamo che le voci da utilizzare si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio, che viene riportato nel campo Importo Totale.

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono generati i nuovi codici previsti, nella sezione ‘Altre Somme a Credito’ del servizio UniEmens – Aziendale:

  • ‘L242’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L243’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L244’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L245’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Lo sgravio a favore del dipendente viene automaticamente incluso nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.
Se, invece, si ritiene corretto applicare la tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio anche nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’).

Ricordiamo che, per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, la decontribuzione comporta la necessità di conguagliare anche il contributo dello 0,50% sul Tfr (messaggio Inps n. 3678 del 01/03/13).
Tale conguaglio può essere effettuato utilizzando le voci indicate nell’aggiornamento di maggio 2013 Acred497:

  • Voce 69N – sulla quale occorre indicare l’imponibile interessato dalla decontribuzione (campo Importo Unitario); su tale valore viene calcolato il contributo dello 0,50%, ridotto in caso di agevolazioni contributive; il contributo così calcolato va a reintegrare il Tfr, sommandosi alla quota maturata nel mese voce 705).
  • Voce 70T – per attivare il versamento, al Fondo Tesoreria, del contributo calcolato tramite la voce 69N; l’importo da versare viene riportato sul codice ‘CF03’, nella sezione Fondo Tesoreria del servizio UniEmens – Tfr. Nel campo Competenza è possibile indicare il periodo da riportare sulla denuncia (dato non obbligatorio).

Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’.<
Ricordiamo, inoltre, che la voce 69N può essere utilizzata per reintegrare il Tfr maturato anche in assenza dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria (se l’Utente ritiene corretto effettuare tale operazione in assenza del Fondo Tesoreria).

Ottobre 2014
(acred546)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 7978 del 24/10/14, sono stati predisposti i codici da utilizzare, sulla denuncia UniEmens, per effettuare il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2013.
Riportiamo le istruzioni operative da adottare per effettuare il recupero degli sgravi sulla procedura Paghe. Precisiamo che, per poter usufruire dello sgravio, occorre effettuare tutti gli adempimenti indicati nel messaggio Inps sopra citato (oltre che nelle precedenti circolari), verificando l’attribuzione del codice autorizzazione previsto (‘9D’) da parte dell’Inps.

Le modalità operative per effettuare il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione sono le stesse adottate negli anni precedenti. Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (campo Importo Totale).

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono riportati i nuovi codici per il recupero degli sgravi (servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’, sezione ‘Altre Somme a Credito’):

  • ‘L924’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L925’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L926’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L927’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Lo sgravio a favore del dipendente, a meno di una diversa indicazione, viene incluso nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.
Se, diversamente, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio del dipendente, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede a detassare il valore presente sulle voci 55A e 55B,  seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).
Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non può essere utilizzata la voce 48F sopra descritta.

Ricordiamo che, per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, la decontribuzione comporta la necessità di conguagliare anche il contributo dello 0,50% sul Tfr (messaggio Inps n. 3678 del 1/03/13).
Tale conguaglio può essere effettuato utilizzando le stesse voci indicate nell’aggiornamento di maggio 2013 ‘Acred497’:

  • Voce 69N – sulla quale occorre indicare l’imponibile interessato dalla decontribuzione (campo Importo Unitario); su tale valore viene calcolato il contributo dello 0,50%, ridotto in caso di agevolazioni contributive; il contributo così calcolato va a reintegrare il Tfr, sommandosi alla quota maturata nel mese (voce 705).
  • Voce 70T – per attivare il versamento, al Fondo Tesoreria, del contributo calcolato tramite la voce 69N; l’importo da versare viene riportato sul codice ‘CF03’, nella sezione Fondo Tesoreria del servizio UniEmens – Tfr. Nel campo Competenza è possibile indicare il periodo da riportare sulla denuncia (dato non obbligatorio).

Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’.
Ricordiamo, inoltre, che la voce 69N può essere utilizzata (a discrezione dell’Utente) per reintegrare il Tfr maturato anche in assenza dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.

Ottobre 2013
(acred510)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n. 14855 del 20/09/13, sono stati predisposti i codici da utilizzare, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per l’anno di competenza 2012. Segnaliamo che il termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, è stabilito al giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Nel messaggio Inps sono riportate le condizioni di spettanza degli sgravi.

La modalità di conguaglio degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa adottata negli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85G – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55G – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85H – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55H – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (campo Importo Totale).

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’, sezione ‘Altre Somme a Credito’):

  • ‘L984’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85G);
  • ‘L985’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55G);
  • ‘L986’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85H);
  • ‘L987’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55H).

Lo sgravio a favore del dipendente, a meno di una diversa indicazione, viene incluso nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.
Se, diversamente, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio del dipendente, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede a detassare il valore presente sulle voci 55G e 55H, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).
Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non può essere utilizzata la voce 48F sopra descritta.

Ricordiamo che, per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, la decontribuzione comporta la necessità di conguagliare anche il contributo dello 0,50% sul Tfr (messaggio Inps n.3678 del 1/03/13).
Tale conguaglio può essere effettuato utilizzando le stesse voci indicate nell’aggiornamento di maggio 2013 ‘Acred497’:

  • Voce 69N – sulla quale occorre indicare l’imponibile interessato dalla decontribuzione (campo Importo Unitario); su tale valore viene calcolato il contributo dello 0,50%, ridotto in caso di agevolazioni contributive; il contributo così calcolato va a reintegrare il Tfr, sommandosi alla quota maturata nel mese (voce 705).
  • Voce 70T – per attivare il versamento, al Fondo Tesoreria, del contributo calcolato tramite la voce 69N; l’importo da versare viene riportato sul codice ‘CF03’, nella sezione Fondo Tesoreria del servizio UniEmens – Tfr. Nel campo Competenza è possibile indicare il periodo da riportare sulla denuncia (dato non obbligatorio).

Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’.
Ricordiamo, inoltre, che la voce 69N può essere utilizzata (a discrezione dell’Utente) per reintegrare il Tfr maturato anche in assenza dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.

Luglio 2013
(acred504)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Nel messaggio Inps n. 10357 del 27/06/13 sono indicate le condizioni alle quali è possibile recuperare un’ulteriore sgravio derivante dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente agli anni di competenza 2010 e 2011. Ricordiamo che gli sgravi derivanti dalla decontribuzione relativa agli anni 2010 e 2011, sono già stati recuperati nel corso dell’anno 2012 (aggiornamenti di ottobre 2012 Acred476 e luglio 2012 Acred473).

Per recuperare l’eventuale sgravio aggiuntivo relativo all’anno 2011, è possibile utilizzare le stesse voci indicate nell’ultimo aggiornamento interessato (Acred476). Ricordiamo che le voci in questione (85A / 55A / 85B / 55B) sono disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’: utilizzando tali voci, sulla denuncia UniEmens vengono tuttora riportati le causali relative all’anno 2011 (‘L974’ / ‘L975’ / ‘L976’ / ‘L977’).

Per recuperare l’eventuale sgravio aggiuntivo relativo all’anno 2010, invece, è stata predisposta una nuova serie di voci:

  • voce 85G – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale (causale ‘L964’);
  • voce 55G – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (causale ‘L965’);
  • voce 85H – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (causale ‘L966’);
  • voce 55H – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (causale ‘L967’).

Anche le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’.

Facciamo presente che, al momento del presente aggiornamento, le causali relative all’anno 2010 non risultano valide per il programma di controllo della denuncia UniEmens: nell’Allegato Tecnico UniEmens attualmente in vigore (versione 2.5.0 del 18/06/13) le suddette causali sono utilizzabili sulle denunce relative ai mesi da maggio a settembre 2012. Segnaliamo anche che il recupero può essere effettuato entro il 16/09/13 (terzo mese successivo all’emanazione del messaggio).

Ricordiamo che lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Se, invece, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A / 55B / 55G / 55H, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).
Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non può essere utilizzata la voce 48F sopra descritta.

Maggio 2013
(acred497)
DECONTRIBUZIONE – FONDO TESORERIA

Per le aziende che hanno l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria e che hanno usufruito della decontribuzione nell’anno 2012, occorre effettuare il conguaglio del contributo dello 0,50% sul Tfr, secondo quanto previsto dall’Inps nel messaggio n. 3678 del 1/03/13 e nella circolare n. 151 del 28/12/12.

Il conguaglio può essere effettuato con l’elaborazione del mese di maggio 2013, utilizzando le seguenti voci:

  • Voce 69N – occorre indicare l’imponibile interessato dalla decontribuzione (campo Importo Unitario); su tale valore viene calcolato il contributo dello 0,50% (ridotto in caso di agevolazione contributiva); il contributo così calcolato va a reintegrare il Tfr, sommandosi alla quota maturata nel mese (voce 705);
  • Voce 70T – attiva il versamento, al Fondo Tesoreria, del contributo calcolato tramite la voce 69N (eventualmente decurtato della percentuale destinata alla previdenza complementare); l’importo da versare viene riportato sul codice ‘CF03’, previsto sul servizio UniEmens – Tfr, sezione Fondo Tesoreria.

Le voci sopra descritte si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’ e possono essere inserite sui singoli dipendenti interessati, in corrispondenza del mese di maggio 2013.
Sulla voce 70T è possibile indicare il periodo (riportato nel campo Competenza) da indicare sulla denuncia UniEmens; il dato in questione, tuttavia, risulta essere non obbligatorio per il programma di controllo dell’UniEmens.
Precisiamo che la voce 69N può essere utilizzata (a discrezione dell’Utente) per reintegrare il Tfr maturato anche in assenza dell’obbligo di versamento dello stesso Tfr al Fondo Tesoreria.
Sulla nota contabile, entrambe le voci sono evidenziate su un apposito rigo, aggiunto nella sezione ‘Dettaglio’.

Ottobre 2012
(acred476)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n.17017 del 19/10/12, sono stati modificati i codici previsti, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2011. Segnaliamo che il messaggio Inps stabilisce, come termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Ovviamente, gli sgravi in oggetto spettano soltanto alle condizioni previste dalla normativa (nel messaggio Inps sono indicate le disposizioni inerenti).

La modalità di conguaglio degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa adottata negli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (viene riportato nel campo Importo Totale).

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono automaticamente predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (sezione ‘Altre Somme a Credito’ sul servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’):

  • ‘L974’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L975’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L976’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L977’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione – vedi paragrafo successivo) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.
Se, al contrario, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio del dipendente, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A e 55B, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).
Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non deve essere utilizzata la voce 48F sopra descritta.

Luglio 2012
(acred 473)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n.12125 del 19/07/12, sono stati modificati i codici previsti sulla denuncia UniEmens per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per l’anno di competenza 2010.
Segnaliamo che il messaggio Inps stabilisce, come termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Ovviamente, gli sgravi in oggetto spettano soltanto alle condizioni previste dalla normativa (nel messaggio Inps sono indicate le disposizioni inerenti).

La modalità di gestione degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa degli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (viene riportato nel campo Importo Totale).

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono automaticamente predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (sezione ‘Altre Somme a Credito’ sul servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’):

  • ‘L964’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L965’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L966’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L967’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.

Se, al contrario, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A e 55B, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).

Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non deve essere utilizzata la voce 48F descritta al paragrafo precedente.

Settembre 2010
(acred412)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n. 21389 del 17/08/10, sono stati modificati i codici da indicare sulla denuncia UniEmens, per effettuare il recupero degli sgravi derivanti dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2009.

Le voci da utilizzare per gestire la decontribuzione sono le stesse indicate negli aggiornamenti Acred362 del 25/02/09 e Acred404 del 25/05/10, presenti nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i codici da utilizzare per il recupero dello sgravio, con l’indicazione delle corrispondenti somme a credito:

  • ‘L944’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L945’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L946’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L947’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Tutti i codici sono riportati nella sezione ‘Altre Somme a Credito’, presente sul servizio UniEmens – Denuncia Aziendale.

Ricordiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell’imponibile fiscale relativo al mese di erogazione.
Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio a favore del dipendente, occorre inserire anche la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’), presente nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’. La voce 48F può essere indicata senza alcun importo: in tal caso, viene rilevato automaticamente il valore presente sulle voci 55A e 55B. Precisiamo che la voce 48F segue la stessa gestione delle altre voci relative alle somme detassabili (da 48A a 48E – aggiornamento Acred390 del 26/01/10).

Segnaliamo inoltre che, secondo una diversa interpretazione, lo sgravio a favore del dipendente potrebbe essere soggetto a tassazione separata sugli arretrati: se si ritiene corretta tale interpretazione, il valore dello sgravio a favore del dipendente deve essere indicato nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’). In questo caso, ovviamente, non può essere utilizzata la voce 48F descritta al paragrafo precedente.

Maggio 2010
(acred404)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

A partire dalle buste paga relative al mese di maggio 2010, è possibile recuperare gli sgravi derivanti dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per quanto riguarda l’anno di competenza 2009.

Le voci relative alla decontribuzione sono le stesse indicate nell’aggiornamento Acred362 del 25/02/09:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’; su ciascuna voce, occorre indicare il valore contributi da recuperare (campo Importo Totale).

Ricordiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell’imponibile fiscale relativo al mese di erogazione.

Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio a favore del dipendente, occorre inserire anche la nuova voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’), presente nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’. La voce 48F può essere indicata senza alcun importo: viene rilevato automaticamente il valore presente sulle voci 55A e 55B. Precisiamo che la voce 48F segue la stessa gestione delle altre voci relative alle somme detassabili (da 48A a 48E – aggiornamento Acred390 del 26/01/10).

Segnaliamo inoltre che, secondo una particolare interpretazione, lo sgravio a favore del dipendente potrebbe essere escluso da qualsiasi tassazione da parte del sostituto d’imposta: se si ritiene corretta tale interpretazione, il valore dello sgravio a favore del dipendente può essere indicato sulla voce 128 (‘Esenzione Irpef’ – elenco Variazioni Mensili punto 3.1). In questo caso, ovviamente, non può essere utilizzata la voce 48F.

In presenza delle voci relative alla decontribuzione, sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i codici da utilizzare per il recupero dello sgravio spettante:

  • ‘L934’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L935’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L936’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L937’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Tutti i codici sopra elencati sono riportati nella sezione ‘Altre Somme a Credito’, sul servizio UniEmens – Denuncia Aziendale (non è prevista l’indicazione dello sgravio nella denuncia individuale).

Febbraio 2009
(acred362)
DECONTRIBUZIONE CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO

E' possibile effettuare il recupero degli sgravi contributivi derivanti dall'applicazione dei contratti di secondo livello, secondo le modalità previste dall'Inps con la circolare n.110 del 12/12/08.
Relativamente alle somme di competenza dell'anno 2008, per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Inps, il recupero deve essere effettuato utilizzando il modello DM10 relativo al mese di febbraio 2009; sulle buste paga dello stesso mese, inoltre, deve essere erogata al dipendente la parte di sua competenza.

Per effettuare il recupero dello sgravio e l'erogazione al dipendente, occorre utilizzare le seguenti voci:

  • 55A : sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale ('L935' sul modello DM10);
  • 85A : sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale ('L934' sul modello DM10);
  • 55B : sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale ('L937' sul modello DM10);
  • 85B : sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale ('L936' sul modello DM10).

Le voci sopra indicate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ('Varie Inps e altri enti').
Su ciascuna voce, occorre indicare il valore contributi da recuperare (campo Importo Totale): tale valore corrisponde, in linea generale, all'importo dello sgravio determinato preventivamente, in quanto necessario per la compilazione della richiesta inoltrata all'Inps (a meno di successivi ricalcoli o conguagli).
Precisiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell'imponibile fiscale relativo al mese di erogazione.

Sulla nota contabile, l'importo dello sgravio viene riportato in forma di recupero contributivo a favore del dipendente (codice movimento 2002002) o del datore di lavoro (codice movimento 2020002). Ricordiamo che la legenda dei movimenti contabili è disponibile sul menù Amministratore Paghe - sottomenù Trasferimento dati contabili - servizio Gestione Conti - finestra sul campo Movimento.