Pulizia e Multiservizi Conflavoro (177)

Elenco Contratti

Novembre 2025
(acred943)

Sulla base dell’interpretazione autentica pubblicata in data 4/11/2025, è stato modificato il calcolo dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 27/10/2025, rilasciata con l’aggiornamento di ottobre 2025 Acred941.
Con la busta paga relativa al mese di novembre 2025, viene ricalcolata l’indennità Una-tantum secondo i criteri indicati nella suddetta interpretazione autentica, conguagliando quanto già erogato nel mese di ottobre 2025.
Innanzitutto, è stato chiarito che il periodo di copertura dell’indennità va da luglio 2025 a settembre 2025, mentre rimane confermato che l’indennità spetta ai soli dipendenti in forza al 1/10/2025.
Di conseguenza, per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese.
Ricordiamo che l’indennità poteva essere erogata in un'unica soluzione a ottobre 2025 oppure suddivisa in 12 rate mensili: per erogare l’indennità in 12 rate, deve essere indicato il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 050.
In caso di cessazione vengono automaticamente erogate anche le rate di residue.
Nel caso in cui l’indennità erogata sulla busta paga di ottobre risulti maggiore del dovuto, sulla busta paga di novembre viene elaborata automaticamente la voce 044, che provvede a recuperare l’eccedenza erogata nel mese di ottobre. Se, invece, l’indennità erogata sulla busta paga di ottobre risulta minore del dovuto, sulla busta paga di novembre viene elaborata automaticamente la voce 050 per erogare al dipendente la differenza relativa al mese di ottobre.
Sulla busta paga di novembre, inoltre, se si è scelto di erogare l’indennità in 12 rate, sulla voce 050 viene riportata anche la rata del mese di novembre, unitamente alla differenza relativa al mese di ottobre. Ricordiamo che la voce 050 è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2025
(acred941)

Sulla base dell’accordo del 27/10/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1177, alla decorrenza di ottobre 2025.

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2025, inoltre, viene erogata l’indennità Una-tantum ai dipendenti in forza al 1/10/2025. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 050, la quale eroga l’indennità rapportandola alla percentuale di part-time e/o di apprendistato del mese di erogazione.

Dal momento che nell’accordo non sono specificati i criteri di calcolo della suddetta indennità, sono state previste delle opzioni che consentono di non proporzionare l’importo in caso di part-time o apprendistato.
Le opzioni disponibili a tale riguardo sono le seguenti:

  1. se si ritiene opportuno non proporzionare alla percentuale di part-time, occorre indicare il valore ‘10’ nel campo Importo Unitario della voce 050;
  2. se si ritiene opportuno non proporzionare alla percentuale di apprendistato, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 050;
  3. se si ritiene opportuno non proporzionare né alla percentuale di apprendistato né alla percentuale di part-time, occorre indicare il valore ‘11’ nel campo Importo Unitario della voce 050.
  4. L’accordo prevede anche la possibilità di erogare mensilmente 1/12 dell’importo, per i prossimi dodici mesi (da ottobre 2025 a settembre 2026): se si intende erogare l’indennità suddividendola in 12 rate mensili, deve essere indicato il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 050.

    Per utilizzare le opzioni sopra descritte, occorre inserire la voce 050 sulle Voci Fisse, a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), selezionandola dall’elenco delle Voci Variabili al paragrafo 2.1 Voci contrattuali.

    La somma erogata è riportata nel campo Importo Totale della voce 050, assoggettata a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2025
(acred931)

Sul codice contratto 177 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Multiservizi, sottoscritto da Conflavoro in data 30/06/2022, individuato dal codice CNEL “K574”.
Come di consueto, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12071 ‘Commercio in genere – non iscritti Ivs’).

Per quanto riguarda la gestione della malattia, segnaliamo che è stato predisposto il codice evento ‘MA16’, da utilizzare in combinazione con il consueto evento ‘MA01’ nel caso in cui la carenza non debba essere retribuita (quarto evento nell’anno e malattia non rientrante nelle patologie gravi).

Per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti, deve essere agganciato il livello di destinazione, ad eccezione degli apprendisti laureati o diplomati, per i quali spetta una riduzione del periodo di apprendistato (in quest’ultimo caso, agganciare il livello specifico dell’apprendistato). Viene calcolata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore (rispetto al livello agganciato) nella prima metà del periodo di apprendistato, ed al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda gli apprendisti per la qualifica ed il diploma professionale, deve sempre essere agganciato il livello di destinazione. Viene calcolata automaticamente la progressione delle percentuali, applicando il 70% nel primo anno, 80% nel secondo anno, 90% nel terzo anno, 95% nel quarto anno.

Per quanto riguarda gli apprendisti di alta formazione, deve sempre essere agganciato il livello di destinazione. Viene calcolata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nella prima metà del periodo di apprendistato ed al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato. Per determinare la durata dell’apprendistato, si fa riferimenti alla data termine indicata sul servizio Dipendente – Inquadramento.

È stato predisposto il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI.
Per attivare il calcolo automatico del suddetto contributo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. In presenza della voce 578, viene elaborata automaticamente la voce 57G, relativa al contributo a carico del dipendente. La voce 578 calcola l’importo mensile a carico dell’azienda, pari ad E. 11,50; la voce 57G calcola l’importo mensile a carico del dipendente, pari ad E. 1,00. Entrambi i contributi sono dovuti per tutti i dipendenti, per 12 mensilità.
Inoltre, deve essere versata annualmente una quota di iscrizione riparametrata in base all’organico aziendale: tale quota deve essere gestita tramite la voce 57R, indicando l’importo sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati.
Il contributo all’assistenza sanitaria viene versato tramite modello F24, unitamente alle quote dovute all’ente bilaterale (di seguito descritte), riportandolo nella sezione Inps con la causale ‘EBAP’.
Il contributo assistenza sanitaria (compresa la quota versata tramite la voce 57R) viene assoggettato automaticamente al contributo di solidarietà 10% (voce 836), indicato sulla denuncia Uniemens con la causale ‘M980’.
Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire al fondo assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario, corrispondente ad E. 25,00 mensili per 14 mensilità. In tale condizione, è sufficiente impostare la voce 13M sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

È stato predisposto anche il calcolo automatico del contributo dovuto all’ente bilaterale EBISAN Nazionale.
Per attivare il calcolo automatico del suddetto contributo, è sufficiente impostare la voce 78A sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. In presenza della voce 78A, viene elaborata automaticamente la voce 78B, relativa al contributo a carico del dipendente. La voce 78A calcola l’importo mensile a carico dell’azienda, pari ad E. 6,50; la voce 78B calcola l’importo mensile a carico del dipendente, pari E. 1,00. Entrambi i contributi sono dovuti per tutti i dipendenti, per 14 mensilità.
Il contributo ente bilaterale viene assoggettato automaticamente al contributo di solidarietà 10% (voce 836), indicato sulla denuncia Uniemens con la causale ‘M980’.
Il contributo ente bilaterale viene versato tramite modello F24, unitamente alle quote dovute all’assistenza sanitaria (sopra descritte), riportandolo nella sezione Inps con la causale ‘EBAP’.
Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’ente bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario, corrispondente ad E. 25,00 mensili per 14 mensilità. In tale condizione, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.